LE COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA
|
|
- Giacinta Gatto
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Antonella Dell Orfano - Magistrato Riferimento Informatica Tribunale Roma - sezioni civili ordinarie LE COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA INCONTRO DI STUDIO DELLA S.S.M. SUL TEMA: IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (I EDIZIONE) NAPOLI, 10 MAGGIO 2016
2 COMUNICAZIONI TRIBUNALE UTENTI ESTERNI L ART. 16 D.L. 179/2012, COMMA 4 HA STABILITO CHE NEI PROCEDIMENTI CIVILI LE COMUNICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI A CURA DELLA CANCELLERIA SONO EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA RISULTANTE DA PUBBLICI ELENCHI O COMUNQUE ACCESSIBILI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SECONDO LA NORMATIVA, ANCHE REGOLAMENTARE, CONCERNENTE LA SOTTOSCRIZIONE, LA TRASMISSIONE E LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.
3 LE COMUNICAZIONI EX ART. 136 C.P.C. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica.
4 IL VALORE LEGALE DELLE COMUNICAZIONI A DECORRERE DAL LE COMUNICAZIONI INVIATE TRAMITE PEC HANNO PIENO VALORE LEGALE (NOTA DGSIA ). Non è prescritta sottoscrizione digitale da parte del Cancelliere Cassazione sent. n del 02/07/2014 Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali.
5 LE PEC DESTINATARIE Quali PEC devono essere utilizzate per le comunicazioni? Il decreto legge numero 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge numero 114/2014, ha emendato l'articolo 16-ter del decreto legge n. 179/2012, riducendo gli elenchi pubblici degli indirizzi p.e.c.. "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009; dall'articolo 6-bis del d. lgs.82/2005, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia
6 Il riferimento all'articolo 16 del d.l. n. 185/2008 rimane limitatamente al comma 6, che contempla il registro delle imprese.; sparisce, invece, ogni riferimento all'elenco IPA. L'elenco IPA, essendo precedentemente previsto dal comma 6 dell'articolo 16 del d.l. n. 185 /2008, era invece considerato a tutti gli effetti un pubblico registro. Sulla base del nuovo articolo 16-ter del decreto legge n. 179/2012, quindi, oltre al registro delle imprese, sono pubblici registri anche l'anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, l'elenco degli indirizzi PA presso il Ministero della giustizia (Registro PA), l'ini Pec e il Reginde. Anche ai fini delle comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, occorre quindi far riferimento esclusivamente all'elenco consultabile sul sito del Ministero della giustizia (pst.giustizia.it), accessibile solo attraverso strumenti di autenticazione. Non tutte le amministrazioni hanno ancora effettuato la comunicazione necessaria a inserire il loro indirizzo p.e.c. nell'elenco.
7 OBBLIGO DI MUNIRSI DI UN INDIRIZZO PEC Il comma 6 prevede che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. La norma si riferisce non solo agli Avvocati, ma anche ai CTU che, essendo iscritti in albi, hanno l'obbligo di dotarsi di PEC e comunicarla al proprio ordine professionale (peraltro i CTU potrebbero anche iscriversi autonomamente al REGINDE, qualora il loro ordine non abbia trasmesso l'albo informatico).
8 ECCEZIONI Comma 7: Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. Si tratta, quindi, di ipotesi in cui l'indirizzo PEC della parte, che sta in giudizio personalmente, non figura in un elenco pubblico: la norma non specifica, peraltro, con quali modalità la parte debba indicare il suo indirizzo PEC che, comunque, sarà utilizzabile solo ai fini di quel singolo procedimento.
9 L art. 82 R.D. n 37 del 1934 L art. 82 R.D. n. 82/1934 prevede l obbligatorietà, per tutti gli Avvocati che esercitino il loro Ufficio al di fuori della circoscrizione del Tribunale alla quale sono assegnati, di eleggere domicilio nella circoscrizione ove ha sede l autorità giudiziaria adita. Se tutte le comunicazioni di cancelleria debbono quindi essere indirizzate alla PEC del Difensore costituito, che, in ossequio agli artt. 125 e 366 c.p.c., rappresenta un vero e proprio domicilio virtuale dell Avvocato, come può amalgamarsi tale innovazione normativa con il disposto dell art. 82 R.D. n 37 del 1934?
10 Sentenza 10143/2012 delle SS.UU. della Corte di Cassazione "Il R.D. n. 37 del 1934, art che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine".
11 Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza n 9876/2014 Nel periodo precedente all entrata in vigore della L. 183/2011 l utilizzo dell indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal difensore per le comunicazioni della cancelleria era solo facoltativo ed operava ai fini del processo di cassazione la domiciliazione ex lege presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio in Roma. Con l entrata in vigore della L. 183/2011, essa opera ove il difensore, non adempiendo all obbligo prescritto in generale dall'art. 125 co. 1 c.p.c. e dall'art. 366 comma 2, c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
12 PERFEZIONAMENTO DELLA COMUNICAZIONE 1. Indirizzo PEC rinvenuto e avuta la Ricevuta di avvenuta consegna: la comunicazione telematica si perfeziona nel momento in cui il gestore di posta elettronica del destinatario rilascia la ricevuta di consegna (RdAC). 2. L Indirizzo telematico non è rinvenuto: la comunicazione si perfeziona con il deposito del provvedimento in cancelleria e da questo momento decorrono i vari termini indipendentemente da quando viene ritirata la copia in cancelleria. 3. L Indirizzo PEC è individuato ma viene restituita una ricevuta di mancata consegna per cause imputabili al destinatario: anche in questo caso la comunicazione è perfezionata con il deposito in cancelleria del provvedimento. 4. L Indirizzo PEC è individuato ma viene restituita una ricevuta di mancata consegna per cause non imputabili al destinatario, si procederà a rinnovo della comunicazione con fax o tramite UNEP.
13 IPOTESI DI MANCATA CONSEGNA nota DGSIA
14 1) Tipologie riconducibili alla casella piena : la colpa appare imputabile al destinatario che peraltro ha obbligo di diligenza generale di controllare la casella. In questo caso la cancelleria non procede ad alcuna ulteriore comunicazione. La comunicazione si perfeziona con il deposito del provvedimento in cancelleria, fatta salva la possibilità per l Avvocato di fornire la prova della sua diligenza e richiedere la rimessione in termini secondo i tradizionali schemi processuali. 2) Tipologie riconducibili a problemi di connessione tra i gestori PEC : la colpa non appare imputabile al destinatario, la cancelleria procede invece con la comunicazione tradizionale (fax e unep). 3) Per le tipologie della prima categoria casella sconosciuta, indirizzo errato, casella non attivata ecc, trattasi delle ipotesi di più difficile interpretazioni e le descrizioni possono non essere univoche. Ove sia necessario sapere il motivo concreto della mancata consegna, il Giudice o l Avvocato dovrà richiedere alla cancelleria la stampa della cd. ricevuta tecnica (ovvero del file log di trasmissione nel quale è indicato il motivo di mancata consegna), dove la causa della mancata consegna è leggibile, seppur allo stato in modo non facilmente intellegibile.
15
16
17 RdAC aperta (quella di cancelleria è una ricevuta breve e NON COMPLETA)
18 Corte di Cassazione, sentenza n. 4/12/2014, n e ordinanza n. 05/11/2014 n La comunicazione telematica di cancelleria non è equipollente alla notificazione d ufficio. In virtù della nuova formulazione dell'art. 133 c.p.c., comma 2, a seguito dell entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 114, la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni, che decorrono solo in caso di atto di impulso di controparte. Il contenuto dell art. 133 c.p.c. a seguito delle modifiche apportate, non incide però, lasciandole quindi in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria come nel caso del termine per proporre il regolamento di competenza (art. 47 cpv. c.p.c.), il reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c., comma 1), il reclamo camerale (art. 739 c.p.c., comma 1).
19 DUPLICAZIONE INDIRIZZI PEC Con sentenza 20 ottobre 2014, n della Corte di Appello di Bologna ( è stato esaminato il caso di una notifica inviata dalla cancelleria a mezzo PEC del provvedimento di fissazione di un'udienza prefallimentare, non andata a buon fine in quanto pervenuta ad una società diversa dalla destinataria, avente il medesimo nominativo ed il medesimo indirizzo PEC, con conseguente nullità della dichiarazione di fallimento dell impresa. Il cancelliere individua l indirizzo PEC cui va notificato il ricorso ed il relativo provvedimento ricavandolo automaticamente dal sistema attraverso l inserimento del solo codice fiscale del soggetto passivo;all esito dell interrogazione, la cancelleria ottiene dal sistema soltanto l indicazione della sede legale e dell indirizzo di PEC del soggetto, oltre l attestazione che l indirizzo così utilizzato è stato reperito nell ambito di INIPEC (Indice Nazionale Indirizzi PEC) oppure traendolo dal Registro delle Imprese. Presso INIPEC si trovano tuttavia ancora iscritte più imprese con il medesimo indirizzo PEC, anche se per una sola di esse tale indirizzo risulta poi attivo (circostanza questa, però, non immediatamente desumibile agli atti), come posto in rilievo anche dall Agenzia per l Italia Digitale in un suo documento ufficiale dell'11 giugno 2014 e dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera circolare n del 23 maggio 2014, laddove si invitavano le Camere di Commercio a procedere, ogni qual volta si rilevassero duplicazioni, alla cancellazione del dato, previa intimazione a sostituire l indirizzo con uno proprio. neppure è previsto alcun controllo successivo, ai fini della verifica circa la reale corrispondenza tra il titolare dell indirizzo PEC cui si intendeva fa pervenire la notifica e l elemento identificativo (codice fiscale/partita IVA) del soggetto al quale essa risulta poi effettivamente recapitata (coincidenza questa che non è automatica); in questo modo è possibile, quindi, che, come nel caso di specie, si abbia una attestazione, che è quella propria della PEC, di valido perfezionamento di una notifica che invece non ha raggiunto il suo scopo funzionale.
Il Processo Amministrativo Telematico. Torino, 30 maggio 2018
Il Processo Amministrativo Telematico Torino, 30 maggio 2018 Il Domicilio Digitale Le origini Art. 125 co. 1 c.p.c. Art. 366 co. 2 c.p.c. Art. 125 co. 1 c.p.c. [I]. Salvo che la legge disponga altrimenti,
DettagliNUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA CONCORSUALE
NUOVE MODALITA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DI ATTI IN MATERIA CONCORSUALE L INTRODUZIONE DELLA PEC Dal 29 novembre 2008 (Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 - Decreto anti-crisipubblicato in Gazzetta
DettagliLa PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria
Le notifiche degli avvocati tramite PEC La PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria Roma, 20 marzo 2018 Avv. Maurizio Reale COMPONENTE GRUPPO
DettagliPARAMETRI IN AMBITO CIVILE. ISTRUZIONI PER L USO
PARAMETRI IN AMBITO CIVILE. ISTRUZIONI PER L USO Monza, 15 luglio 2014 (Avv. Giorgio Galbiati) Camera Civile di Monza Art.8 DM 55/2014 Pluralità di difensori e società professionali 1. Quando incaricati
DettagliPresupposti: Dato PEC normativo
PPT: la normativa Presupposti: Dato PEC normativo PEC d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni nella l. 2/2009): tutti i professioni iscritti ad albi hanno l'obbligo di dotarsi di PEC e di comunicarla
DettagliDecreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico Decreto Legge n 179, G.U
Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale - Processo civile telematico Decreto Legge 18.10.2012 n 179, G.U. 18.12.2012 DECRETO CRESCITA 2.0 (DL 179/2012 conv. con L 221/2012) Sezione VI GIUSTIZIA DIGITALE
DettagliDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (GU n. 302 del 29-12-2012) Art. 1, comma 19 Al decreto-legge 18 ottobre
DettagliOrdine degli Avvocati di Venezia Corte d'appello di Venezia
Ordine degli Avvocati di Venezia Corte d'appello di Venezia Venezia, 22 Giugno 2011 Teatro La Fenice, Sale Apollinee LE REGOLE TECNICHE PER L'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
Il PCT nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Semplificazione e Trasparenza (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari) Roma, 25
Dettagli[omissis] CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO
Testo del DL Orlando sul PCT n. 90/2014 convertito con Legge in attesa di pubblicazione in GU (con, in grassetto, le novità introdotte dalla legge di conversione e, in testo barrato, il testo originario
DettagliPresentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014
Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014 1 Quesito n. 1: Può l avvocato validamente notificare in proprio, a mezzo posta elettronica certificata, la copia informatica di un atto
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA VADEMECUM NOTIFICHE A MEZZO PEC INTRODUZIONE La notifica a mezzo PEC costituisce un'alternativa alla notifica mediante Ufficiale Giudiziario ed è una forma di notifica in
DettagliLe comunicazioni di cancelleria tramite PEC nel decreto legge n. 179/2012
Le comunicazioni cancelleria tramite PEC nel decreto legge n. 179/2012 Autore: Rognetta Giorgio In: Diritto processuale civile L'art. 16 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 ( Crescita 2.0 ) contiene
Dettagli(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)
Art. 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) 1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
DettagliSTUDIO LEGALE DELLA CORTE
IACP Napoli 14 Novembre 2014 Il Sistema informativo della cancelleria civile e la notifica telematica Il Portale dei servizi telematici L accesso al sito web: http://pst.giustizia.it può essere anonimo
DettagliSITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014
ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO ai termini della normativa
DettagliArgomenti: 1) Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio via pec. 2) Brevi cenni sul deposito telematico
Argomenti: 1) Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio via pec 2) Brevi cenni sul deposito telematico Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio telematiche L. 12 novembre
DettagliArt. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) MODIFICHE IN VIGORE DALL I. I. 2012
Le recentissime modifiche al Codice di procedura civile in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183) Art. 25. (Impiego della posta elettronica
DettagliProcesso telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c. 04 Febbraio 2012 Maurizio
DettagliConcetto di Notifica e Comunicazione
Premessa Il progetto SNT Sistema Notifiche Telematiche si inserisce nell ambito delle iniziative volte all attuazione del Protocollo di intesa tra il Ministro della Giustizia ed il Ministro per l Innovazione
DettagliArt. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio
DettagliPUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE
PUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE Con la presente si è ad evidenziare l insorgere di un problema
DettagliPROCESSO TELEMATICO: le notifiche degli avvocati tramite PEC
PROCESSO TELEMATICO: le notifiche degli avvocati tramite PEC Vercelli, 25 maggio 2015 Avv. Andrea Pontecorvo Avv. Francesco Paolo Micozzi Avv. Maurizio Reale COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F.
DettagliMarco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015
aspetti pratici e criticità Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo Viterbo - 9 Maggio 2015 Panoramica legislativa Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015 Viterbo - 9 Maggio 2015 4 Principali
DettagliPROFILI DEONTOLOGICI NEL PCT GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE
PROFILI DEONTOLOGICI NEL PCT GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e addetti ai lavori,
DettagliCass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54
Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,
DettagliLa notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso
La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso Avv. Andrea Ricuperati (ultimo aggiornamento: 21 aprile 2016) 1 Le tre modalità di notifica secondo la nuova L. n. 53/1994 Tramite
DettagliLA NOTIFICA TRAMITE PEC Criticità e Soluzioni. Camera Civile di Viterbo «Carlo Alfonso Pesaresi»
LA NOTIFICA TRAMITE PEC Criticità e Soluzioni Camera Civile di Viterbo «Carlo Alfonso Pesaresi» 01.02.2018 SALVE! Per contattarmi: marcoprosperoni@avv.it 2 1. La Legge 53 del 1994 Art. 1 (L. 53/94): In
DettagliMovimento Forense Sezione di Venezia
Movimento Forense Sezione di Venezia LE NOVITA ' DEL D.L. 24 GIUGNO 2014 N. 90 NORMATIVA DI RIFERIMENTO... DOV' ERAVAMO RIMASTI Decreto Presidente della Repubblica n. 123/2001 Istituzione del Processo
DettagliSEZIONE DI PADOVA MOVIMENTO FORENSE PROCESSO CIVILE TELEMATICO: NUOVE NORME TECNICHE, EMERGENZE E PROSPETTIVE
MOVIMENTO FORENSE SEZIONE DI PADOVA PROCESSO CIVILE TELEMATICO: NUOVE NORME TECNICHE, EMERGENZE E PROSPETTIVE PADOVA, 15 APRILE 2016 AUDITORIUM STUDIO TRABUCCHI MOVIMENTO FORENSE SEZIONE DI PADOVA I POTERI
DettagliL elezione del domicilio ex art. 82 del R.D. 37/1934 e la notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
L elezione del domicilio ex art. 82 del R.D. 37/1934 e la notificazione a mezzo posta elettronica certificata. Autore: Frangipane Umberto In: Diritto processuale civile L art. 82 del R.D. n. 37 del 1934
DettagliNOTIFICA VIA PEC ISTRUZIONI PER L USO CORREDATE DA FORMULE
NOTIFICA VIA PEC ISTRUZIONI PER L USO CORREDATE DA FORMULE In forza della legge n. 53 del 21 gennaio del 1994 ogni avvocato iscritto all'albo può provvedere in proprio alla notifica degli atti giudiziari
DettagliMINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57
Processo civile: le comunicazioni e le notificazioni per via telematica (Ministero della Giustizia, Decreto 26.5.2009 n. 57) Regolamento che fissa la data a decorrere dalla quale, nel Circondario del Tribunale
DettagliNotifiche tramite posta elettronica certificata (PEC): avvisi di accertamento e altri atti
12.2017 Settembre Notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC): avvisi di accertamento e altri atti Sommario PREMESSA...... 2 UTILIZZO DELLA PEC...... 3 MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC E
DettagliSez. VI Giustizia Digitale - Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali (1)(A) Art. 16-bis.
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ordinario n. 194 alla Gazz. Uff., 19 ottobre 2012, n. 245). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure
Dettagli14. Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico.
D.P.R. 13-2-2001 n. 123 Regolamento recante disciplina sull uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
DettagliART. 125 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 31 gennaio 2012).
MODIFICHE AL C.P.C. E ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL C.P.C. (Tabelle realizzate in collaborazione con l Avv. Maria Sichetti e con il Dott. Filippo Tosti) TESTO ORIGINARIO TESTO MODIFICATO ART. 125 C.P.C.,
DettagliCAPO II - DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO
LEGGE 11 agosto 2014, n. 114 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
DettagliPCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA. GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro
PCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro Dal 24 maggio 2013 gli Avvocati possono procedere alle notificazioni in proprio a mezzo
DettagliArticolo 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012 Articolo 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni
DettagliSistema di Notifiche e Comunicazioni telematiche penali
Dipartimento dell Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati Sistema di Notifiche e Comunicazioni telematiche penali Lucia Marcon
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi
Il PCT negli schemi di decreto legge Semplificazione e Crescita (Misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese) e Giustizia (Misure per la riduzione dell arretrato civile e per favorire
DettagliDecreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n (G.U. n. 89, 17 aprile 2001, serie generale) Relazione
Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo
Dettagliart. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008
art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti compare
DettagliS T U D I O G O R I N I
Como, 19.7.2017 INFORMATIVA N. 29/2017 NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI ALTRI ATTI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Utilizzo della PEC... pag. 3 3 Modalità
DettagliIL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. Venezia, 24 maggio 2016 Aula Magna Cà Dolfin
IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO Venezia, 24 maggio 2016 Aula Magna Cà Dolfin Il processo amministrativo telematico: le criticità Avv. Carla Secchieri Consigliera Nazionale Forense Coordinatrice del
DettagliPROCESSO CIVILE TELEMATICO
PROCESSO CIVILE TELEMATICO WIKIPEDIA - LA DEFINIZIONE - Processo civile telematico Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il PCT o processo civile telematico è parte integrante del piano di e-government
DettagliConsiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -
Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica - IL D.L. 83 DEL 27/06/2015 DEPOSITI TELEMATICI DI ATTI INTRODUTTIVI E POTERI DI AUTENTICA ART. 19, 1. A ) 1) DEPOSITO ATTO INTRODUTTIVO
DettagliQuestioni teoriche e prassi operativa nel PCT
Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Il quadro normativo (1/2) Percorso
DettagliCapo II Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo. (estratto) Capo II Tutela anticipata
DettagliLA NORMATIVA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO ISERNIA, 26 NOVEMBRE 2014
LA NORMATIVA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO ISERNIA, 26 NOVEMBRE 2014 Avv. Maurizio Reale COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE LA NORMATIVA DEL PROCESSO
DettagliBREVE COMPENDIO DI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' E DI MERITO SULLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
BREVE COMPENDIO DI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' E DI MERITO SULLE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 08 novembre 2016 avv. Guglielmo Lomanno 1 ISTITUZIONE E CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA
DettagliAttestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994
A v v. R o b e r t o D i P i e t r o Patrocinante in Cassazione via Gramsci n. 41-67051 AVEZZANO AQ Tel e fax 0863 414530 0863 22278 www.studiodipietro.it Email studiodipietro@gmail.com Le attestazioni
DettagliPROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali
PROCESSO TELEMATICO Lo stato dell arte della normativa e le regole generali TUTTO INIZIA DODICI ANNI FA. art. 4 del d.p.r. 123/2001 Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti
DettagliSartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/
Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/50.41.50 e-mail imprese@sartoris-team.com Ai gentili clienti Loro sedi Dal 01.07.2017 avvisi di accertamento tramite PEC Gentile cliente,
DettagliElezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti tributari
Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti tributari di Antonio Terlizzi Pubblicato il 8 novembre 2011 vediamo come funziona l articolo 60 del DPR 600/1973, tenendo conto che dal 2012
DettagliIL PROCESSO TELEMATICO AIGA 6 GIUGNO 2014 AVV. DANIELA MURADORE
IL PROCESSO TELEMATICO AIGA 6 GIUGNO 2014 AVV. DANIELA MURADORE LA PEC LA PEC D.lgs 185/2008 convertito in Legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni art. 16 comma 7 art. 16 comma 7-bis I professionisti
Dettagli1. Notificazioni e comunicazioni
Le notificazioni civili 3-01-1904 19:17 Pagina 2 2 GENERALITÀ SOMMARIO: 1. Notificazioni e comunicazioni - 2. Gli atti soggetti a notificazione - 3. I soggetti (notificante e destinatario) della notificazione
DettagliL AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E TELEMATICO. Avv. Nicola Gargano
L AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E TELEMATICO Avv. Nicola Gargano Strumenti Punto di accesso Notifiche telematiche (CPECPT art. 51 del D. L. 112/2008 convertito con L. 133/2008) Deposito atti Polisweb
DettagliNotifiche degli atti digitali nel Processo Tributario Telematico: modalità operative e criticità
Notifiche degli atti digitali nel Processo Tributario Telematico: modalità operative e criticità di Maurizio Villani Pubblicato il 18 luglio 2019 La circolare n.1/df del Ministero dell Economia e delle
DettagliIl processo tributario telematico
Il processo tributario telematico Referente informatico del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Perugia IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Sistema Informativo a supporto del Processo Tributario S.I.Gi.T.
DettagliCorte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 aprile 20 maggio 2016, n Presidente Nappi Relatore Di Virgilio. Svolgimento del processo
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 aprile 20 maggio 2016, n. 10525 Presidente Nappi Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Con sentenza del 24/7 20/8/2014, la Corte d appello di Lecce
DettagliMisure per la giustizia tributaria digitale. Condividi
Condividi L articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, volte a estendere le possibilità
DettagliLe notificazioni telematiche
Le notificazioni telematiche Piano di offerta formativa 2018 della Commissione informatica Incontro del 18 aprile 2018 Relatore 1 avv. Andrea Ricuperati Le tre modalità di notifica secondo la nuova L.
Dettagli13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI
LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA 13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI LA NORMATIVA D.LG. 179/2012 - ARTICOLO N.16 DECIES POTERE DI CERTIFICAZIONE
DettagliQUESTIONE: DOPPIA NOTIFICA CASSAZIONE PENALE, SEZ.II, N.7170/18: non può essere rimesso in termini l imputato che lamenti la mancata conoscenza di un decreto penale di condanna a suo carico regolarmente
DettagliP.C.T. Processo Civile Telematico
P.C.T. Processo Civile Telematico 30.06.2014 Scatta l obbligo per gli avvocati ed anche gli ausiliari del giudice di inviare telematicamente i propri atti. Non sarà più consentito operare in maniera tradizionale
DettagliGLI ATTI INTRODUTTIVI PRIMA DEL D.L. 83/15
PRIMA DEL D.L. 83/15 ART 16 BIS D.L. 179/12 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale,
DettagliNotifica pec: ultime sentenze. Autore : Redazione. Data: 23/09/2019
Notifica pec: ultime sentenze Autore : Redazione Data: 23/09/2019 Leggi le ultime sentenze su: notifica pec; verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna; validità
DettagliCOMUNICAZIONI E NOTIFICHE
di Lina Avigliano e Patrizia Felcioloni INDICE GENERALE COMUNICAZIONI In generale... 1 Comunicazione della sentenza... 3 Comunicazione dell ordinanza pronunciata fuori udienza... 4 Comunicazione e termini
DettagliRiforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione
Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. 11 Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione
DettagliI docc. del processo
I docc. del processo (atti, provvedimenti, allegati) CARTACEI INFORMATICI originali copie originali duplicati copie 2 Attestazioni di conformità di copie Art. 16-undecies D.L. 179/12 (introdotto dalla
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI NORMATIVA e formule per le diverse ATTESTAZIONI DI CONFORMITA COMMISSIONE INFORMATICA - ANNO 2016 - I POTERI
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) contro
N. 01756/2013 REG.PROV.COLL. N. 05762/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la
Dettagli*** NORMATTIVA - Stampa ***
1 di 12 01/09/2015 10:40 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) Vigente al: 1-9-2015 Sezione VI Giustizia digitale Art. 16 Biglietti di cancelleria,
DettagliStruttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA
Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA dott. Pietro Lupi Giudice del Tribunale di Napoli Avv. Roberto Arcella Componente
DettagliPalermo, 26 maggio 2016
NOVITA' IN TEMA DI NOTIFICHE TELEMATICHE: SPECIFICHE TECNICHE ADOTTATE CON IL D.M. DEL 28/12/2015. CASI PRATICI DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ Avv. Mario Corso Palermo, 26 maggio 2016 Un po di storia. Art.
DettagliLE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC
LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC Rovigo, 19 giugno 2015 Avv. Maurizio Reale COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L INNOVAZIONE FORENSE La tecnologia non è più appannaggio
DettagliLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ
ASSOCIAZIONE SINDACALE AVVOCATI DI BOLOGNA E DELL EMILIA ROMAGNA ADERENTE ALLA A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ evento formativo 11/25 febbraio 2016 Avv. Andrea Armillotta
Dettagli*** NORMATTIVA - Stampa ***
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) Vigente al: 26-10-2017 Sezione VI Giustizia digitale Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni
DettagliE-government e gestione digitale della presentazione dei ricorsi al Giudice del Registro nell ambito dei procedimenti di cancellazione d ufficio.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA REGISTRO IMPRESE DI BARI E-government e gestione digitale della presentazione
DettagliIndice-Sommario. Capitolo I. La notificazione a cura dell avvocato, in generale. Capitolo II
Indice-Sommario Capitolo I La notificazione a cura dell avvocato, in generale 1. La notificazione 1 2. Fonti 2 3. Natura e limiti della facoltà riconosciuta agli avvocati 3 4. Ambito operativo della facoltà
DettagliNotifica degli avvisi di accertamento e di altri atti tramite PEC
Ai gentili clienti Loro sedi Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti tramite PEC L art. 60 del DPR 600/73, concernente le notificazioni degli avvisi di accertamento, è stato modificato dall
DettagliRag. Simone Gori componente commissione di studio sul fallimento dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia
Rag. Simone Gori componente commissione di studio sul fallimento dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE alla LEGGE FALLIMENTARE e al D.LGS
DettagliPROCESSO CIVILE TELEMATICO E NOTIFICHE A MEZZO PEC
MOVIMENTO F O R E N S E P A D O V A PROCESSO CIVILE TELEMATICO E NOTIFICHE A MEZZO PEC - Dottrina, pratica e giurisprudenza - Padova, 13 dicembre 2016 Ore 14:30 18:30 Sala Conferenze dell'ordine degli
DettagliNOTIFICHE A MEZZO PEC Casi pratici e soluzioni operative. Avv. Ilaria Biagiotti 7 giugno 2018
NOTIFICHE A MEZZO PEC Casi pratici e soluzioni operative Avv. Ilaria Biagiotti 7 giugno 2018 Fonti normative 1 L. 53/1994 2 D.L. 179/12 e ss.mm 3 4 D.LGS. 82/2005 Specifiche tecniche 2 1. Come si esegue
Dettaglifirme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche
ART. 15 Rilevanza non più solo a documento cartaceo, ma a documento informatico stabilendone la rilevanza a tutti gli effetti di legge Demanda a successiva emanazione regolamentare le modalità di applicazione
DettagliINDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Presentazione... Glossario e legenda... XIX XXI CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 50 Riassunzione della causa... 3 1. Incompetenza territoriale... 3 2. Difetto di giurisdizione... 6 Art. 83 Procura alle
DettagliInquadramento normativo delle notifiche a mezzo pec. La verifica da parte del Giudice della regolarità della notifica
Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Roma Inquadramento normativo delle notifiche a mezzo pec. La verifica da parte del Giudice della regolarità della notifica Roma Martedì 8 novembre
DettagliPubblicato il 1 ottobre 2009
Esclusione per gli italiani residenti all estero della possibilità che l Agente della riscossione utilizzi per la notifica della cartella il deposito all'albo comunale di Angelo Buscema Pubblicato il 1
DettagliCorso P15018 La pratica del processo civile Le notificazioni telematiche nel processo civile
Corso P15018 La pratica del processo civile Le notificazioni telematiche nel processo civile Pietro Lupi Giudice del Tribunale di Napoli Art. 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Legge 21 21 gennaio 1994,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22674 Anno 2017 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 27/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 29828-2014 proposto da: COLAO COSTRUZIONI SRL, elettivamente
DettagliIl processo civile telematico L impatto sulla disciplina del processo civile
Il processo civile telematico L impatto sulla disciplina del processo civile Prof.ssa Maria Pia Gasperini Docente di Diritto processuale civile UNICAM Cos è il processo civile telematico Il processo civile
DettagliRoad-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)
modalità di redazione e di invio -Avv. Marco Prosperoni -ODA Viterbo -14 Maggio 2015 Road-map? 1 PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) 2 L INVIO (modalità di redazione) 3 DOPO L INVIO (archiviazione, uso, deposito
DettagliIl processo civile telematico Normativa e funzionamento
Il processo civile telematico Normativa e funzionamento Prof.ssa Maria Pia Gasperini Scuola di Giurisprudenza UNICAM Corso di Diritto processuale civile I - a.a. 2016-2017 Cos è il processo civile telematico
Dettagli