LE EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI E DETRAIBILI EFFETTUATE DA PRIVATI
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- Romeo Garofalo
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1 Il presente testo è preso quasi integralmente dal libro La gestione e l amministrazione della Parrocchia LE EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI E DETRAIBILI EFFETTUATE DA PRIVATI Le erogazioni alla parrocchia effettuate dai privati, siano essi persone fisiche o enti (con o senza personalità giuridica: associazioni, fondazioni, società), in alcuni casi consentono al benefattore un risparmio fiscale. Si deve preliminarmente osservare che le liberalità sono donazioni e come tali necessitano della forma dell'atto pubblico (sempre per i trasferimenti di beni immobili e beni mobili registrati e donazioni di elevato valore) e richiedono la previa autorizzazione da parte dell'ordinario perché la parrocchia possa accettarle; fanno eccezione le donazioni di modico valore. Prima di illustrare le agevolazioni riconosciute ai benefattori è opportuno chiarire i riflessi fiscali in capo alla parrocchia che li riceve. Se il contributo non è destinato ad una attività commerciale, ma più genericamente alla attività della parrocchia (vi rientrano anche i contributi per gli interventi sui beni culturali) è fiscalmente irrilevante. Se, invece, il contributo è esplicitamente destinato dal benefattore per una attività commerciale gestita dalla parrocchia (scuola materna, RSA, Centro sportivo gestito in forma di impresa, ecc.), deve essere considerato sopravvenienza attiva (non ricavo in quanto è assente qualsiasi controprestazione a carico della parrocchia); in quanto sopravvenienza esso concorre alla formazione del reddito d'impresa secondo il principio di cassa. Se l'offerente lo richiede, il parroco è tenuto a rilasciare una ricevuta (allegato 1) anche quando la normativa non prevede alcuna agevolazione fiscale per il benefattore; è, però, importante che in tale documento sia chiaramente indicato che la liberalità non è detraibile né deducibile. LE LIBERALITÀ DEDUCIBILI PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE Le erogazioni liberali corrisposte alla parrocchia senza alcuna precisa e vincolante destinazione possono essere liberamente destinate dalla medesima per sostenere tutte le sue attività, eventualmente anche quelle commerciali. Per alcune liberalità è prevista un'agevolazione a favore del benefattore: si tratta delle erogazioni effettuate dai soggetti titolari di reddito di impresa come previsto dal 2 comma dell'articolo 100 del TUIR, che include tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali «fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma I [che menziona esplicitamente le finalità di culto], per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato». La parrocchia rilascia agli offerenti una ricevuta (allegato 2) valida ai fini della deduzione dal reddito d'impresa. La norma fiscale nulla dispone circa gli strumenti mediante i quali erogare detti contributi, ma è certamente opportuno evitare l'utilizzo del denaro contante e preferire il canale bancario o postale, La norma non impone che le liberalità siano effettuate in denaro; ne consegue che sono deducibili dal 1
2 reddito d'impresa dell'offerente anche le liberalità in beni o merci. I CONTRIBUTI DA PRIVATI PER I BENI CULTURALI I contributi offerti alla parrocchia per il recupero dei beni soggetti a vincolo di interesse culturale sono fiscalmente agevolati. L'agevolazione è prevista dal TUIR: dall'articolo 15, lettera h), che consente alle persone fisiche e gli enti non commerciali (art. 147), non titolari di reddito di impresa, di operare una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% della somma erogata; dall'articolo 100, comma 2, lettera f), che ai titolari di reddito di impresa consente di dedurre l'intera somma erogata. Il legislatore ha però introdotto una serie di condizioni per poter usufruire di queste agevolazioni: la parrocchia 1 deve utilizzare questi contributi per interventi su beni di cui è proprietaria e che sono soggetti a tutela ai sensi degli articoli 10 e ss. del D.Lgs. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»; i contributi devono essere destinati ad «interventi su beni culturali» quali «restauri, manutenzioni e opere di protezione di beni mobili e immobili (chiese, campanili, dipinti, sculture, arredi sacri, strumenti musicali) sottoposti al regime vincolistico» (Risoluzione dell'agenzia delle Entrate 42/E del 2005); poiché il bene è soggetto a vincolo, per poter operare l'intervento è fatto obbligo alla parrocchia di chiedere alla Soprintendenza l'autorizzazione e la contemporanea apposizione del termine entro cui concludere i lavori (cfr. art. 21, D.Lgs. 42/2004); infine è necessario, ai sensi degli artt. 15 e I 47 (non anche ai sensi dell'art. 100 per l'ipotesi che riguarda i titolari di reddito di impresa), che il benefattore sottoscriva una convenzione (allegati 3 e 4) con la parrocchia e che - comunque - il Ministero per i beni e le attività culturali sorvegli sia lo svolgimento dei lavori che i tempi di realizzazione (che rilascia apposita certificazione entro la data di presentazione della dichiarazione dal 2012 la certificazione è sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà presentata dal contribuente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell art. 40 c. 9 DL 201/2011). La convenzione deve contenere l'impegno della parrocchia a realizzare l'intervento e del privato di contribuire all'onere finanziario (Risoluzione 42/E del 2005 e I 33/E del 2007). In relazione alla convenzione e alle procedure da osservare per poter ricevere contributi agevolati non si può sottacere l'esistenza di qualche incertezza in quanto non vi è una disciplina univoca e omogenea per tutto il territorio nazionale. Relativamente agli atti e ai passaggi amministrativi occorre preventivamente concordare con la Soprintendenza la procedura da osservarsi, che potrebbe così articolarsi: all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione per svolgere i lavori, la parrocchia manifesta la volontà di ricevere erogazioni liberali agevolate (detraibili e deducibili) e chiede l'apposizione di un termine per il loro utilizzo; 1 Nonostante il TUIR precisi, agli artt. 15 e 100, che i beneficiari dei contributi agevolati devono essere gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni dotate di personalità giuridica che non hanno scopo di lucro e svolgono o promuovono attività di rilevante valore artistico e culturale, il Consiglio di Stato, con parere n. 66 del , ha precisato che le parrocchie rientrano tra i soggetti privati destinatari delle liberalità qualora realizzino, nel rispetto delle condizioni previste dalla disposizione sopra riportata (art. I 5,TUIR), interventi su beni culturali tutelati. 2
3 il benefattore, successivamente alla concessione dell'autorizzazione della Soprintendenza, eroga il contributo mediante canale bancario o postale; la parrocchia rilascia una specifica ricevuta (allegato 5) all'offerente e ne trasmette copia alla Soprintendenza. 3
4 LE TOMBOLE, LE LOTTERIE E LE PESCHE DI BENEFICENZA Le parrocchie (così come gli altri enti ecclesiastici, le ONLUS e in genere gli enti senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi) possono organizzare tombole, lotterie e pesche di beneficenza per far fronte alle loro esigenze finanziarie 2. La definizione di queste attività è fissata dalla legge che considera: lotteria: la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazioni progressive, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione (questo tipo di iniziative sono quindi «lotterie» anche se vengono chiamate "sottoscrizioni a premi"); tombola: la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle, contrassegnate da serie e da numerazione progressiva, portanti una data quantità di numeri, dal numero I al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite; pesca di beneficenza: manifestazione di sorte (che per la sua organizzazione non si presta per l'emissione di biglietti a matrice) effettuata con la vendita di biglietti, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. L'organizzazione di queste manifestazioni è consentita a condizione che siano rispettati i limiti fissati: per la lotteria: la vendita dei biglietti è consentita nel solo territorio della provincia; il totale dei biglietti emessi non può superare il valore di ,69 euro; per la tombola: la vendita delle cartelle è consentita solo nel comune in cui la tombola si estrae e in quelli limitrofi; il valore dei premi posti in palio non deve essere superiore a I 2.911,42 euro; per la pesca di beneficenza: la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune in cui si effettua le manifestazione; il ricavato non deve essere superiore a ,69 euro. A proposito dei premi, la legge stabilisce che possono essere costituiti da servizi o beni mobili, mai da denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe. È, inoltre, vietato stampare in proprio cartelle e biglietti; la serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle, infatti, deve essere indicata nella fattura d'acquisto rilasciata dallo stampatore. Almeno 30 giorni prima della manifestazione la parrocchia deve inviare una comunicazione in carta libera al Prefetto e al Sindaco (allegato 7). L'invio di queste comunicazioni deve essere preceduto da una richiesta di nulla osta (allegato 8), in carta libera, da inoltrare alla sede competente per territorio del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte dei Monopoli di Stato, il nulla osta si intende rilasciato. Alle comunicazioni e alla richiesta deve essere allegato: per le lotterie: il regolamento (allegato 9) nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui sono esposti i premi, il 2 Le manifestazioni di sorte locali così vengono classificate queste iniziative sono disciplinate dagli articoli 13 e 14 dal Regolamento emanato con il D.P.R , n. 430 e, relativamente agli adempimenti riguardanti l'amministrazione dei Monopoli di Stato, dall'art. 39, 4
5 luogo e il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori; per le tombole: il regolamento (allegato 10) con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione, in misura pari al valore complessivo dei premi promessi (la cauzione prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa); per le pesche di beneficenza il regolamento non occorre; è sufficiente indicare nella comunicazione e nell'istanza il numero dei biglietti che si intende emettere e il loro prezzo. La legge contiene anche una serie di prescrizioni a garanzia della buona fede dei partecipanti, soprattutto in tema di pubblicità, trasparenza e controlli. In particolare, è previsto che l'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica e che le modalità della stessa devono essere portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi della comunicazione inoltrata al Sindaco, al Prefetto e ai Monopoli di Stato, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento, nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. Inoltre, prima dell'estrazione delle lotterie e delle tombole l'ente organizzatore deve ritirare tutti i registri e i biglietti o le cartelle rimaste invendute e deve verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli e ciò deve essere reso noto prima dell'estrazione. [estrazione deve svolgersi alla presenza di un incaricato del Sindaco. Delle operazioni di estrazione deve essere redatto un verbale, del quale una copia va inviata al Prefetto e l'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. Per le tombole entro 30 giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore è tenuto a presentare al Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Sindaco dispone l'immediato svincolo della cauzione. In caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine previsto, il Sindaco dispone l'incameramento della cauzione. Al termine della pesca o banco di beneficenza la parrocchia deve controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla presenza dell'incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni, redigendo il relativo verbale, del quale una copia va inviata al Prefetto e l'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. I premi di tutti i tipi di manifestazione di sorte devono essere assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta pari al 10% del valore dei premi. La ritenuta deve essere versata entro il giorno I6 del mese successivo a quello in cui è chiusa la manifestazione, mediante il modello F24 (allegato 11), utilizzando il codice tributo Per il calcolo della base imponibile su cui operare la ritenuta occorre distinguere tra i premi acquistati e quelli ricevuti in dono. Nel primo caso, il valore è quello risultante dalla fattura o da altro documento rilasciato dal venditore. Nel secondo caso, occorre ulteriormente discriminare: se i premi sono stati regalati da un imprenditore, il valore è quello che risulta dal documento contabile rilasciato dallo stesso; se sono stati donati da un privato occorre che il valore venga attribuito dall'ente, facendo riferimento al "valore di mercato". Il valore dei premi deve comunque essere calcolato escludendo l'importo dell'iva. II versamento della ritenuta d'imposta sui premi comporta anche un obbligo dichiarativo: l'ente dovrà inserire il Quadro RZ nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO) relativa all'anno nel quale è stata effettuata la ritenuta. 5
6 L'inosservanza delle norme che regolano le manifestazioni locali i sorte sono punite: con la sanzione da 1.032,9 I a ,14 euro nell'ipotesi di svolgimento di manifestazioni al di fuori dei casi consentiti; la sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone e il premio risulti di scarso valore; con la sanzione da 309,87 a 3.098,74 euro a carico di colui che, in qualsiasi modo reclamizza manifestazioni non consentite; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione; con la sanzione amministrativa da I 54,93 a I.936,27 euro a carico del giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi a manifestazioni non consentite; con l'arresto fino a un anno in caso di omessa richiesta di nulla osta ai Monopoli di Stato. 6
7 L IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E GLI IMMOBILI PARROCCHIALI Art. 13, c. 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 «L'imposta municipale propria [IMU] ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa». Regola generale chi possiede immobili paga l IMU Eccezioni sono previsti ipotesi di agevolazioni e ipotesi di esenzioni Rigorosa applicazione delle condizioni richieste Come interpretare le deroghe alla norma generale? «La previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 in quanto stabilisce delle esenzioni alla regola generale posta dalla predetta legge in ordine alla tassazione degli immobili, ha natura speciale e derogatoria ed è, pertanto, di stretta interpretazione; ne discende che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate dalla legge, atteso il divieto non solo di interpretazione analogica - a cui sostanzialmente si perverrebbe aderendo alla tesi del contribuente - ma anche di interpretazione estensiva posto dall'art. 14 preleggi con riferimento alla legge speciale» (Cass. n del 2009). SOGGETTO PASSIVO proprietario titolare di altro diritto reale (superficie, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi) concessionario di aree demaniali (cfr. D.P.R. n. 296 del 13/9/2005), Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 OGGETTO DELL IMPOSTA fabbricati (unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, compresa l area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza) aree edificabili (area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali; no senza indici di edificabilità; no se coltivata professionalmente; gli immobili in costruzione, demolizione, oggetto di interventi di recupero sono considerati area edificabile) terreni agricoli (tutti, compresi quelli incolti) Art. 13, c. 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (integrato dal D.L. 16/2012) 7
8 L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, [ ]; restano ferme le definizioni di cui all art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero [ ] dalla data in cui è comunque utilizzato; per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione [ ]. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, [ ]. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. (Cfr. le precisazioni della Circolare n. 3DF/2012) BASE IMPONIBILE fabbricati: rendita catastale vigente al 1 gennaio rivalutata del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori stabiliti a seconda della categoria catastale aree edificabili: valore venale al 1 gennaio terreni agricoli: reddito dominicale vigente al 1 gennaio rivalutato del 25% e moltiplicato per i moltiplicatori stabiliti a seconda dei soggetti proprietari AGEVOLAZIONI L imponibile è ridotto al 50% per i fabbricati: dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale si trovano in queste condizioni. L inagibilità deve essere accertata dall ufficio tecnico del comune con perizia a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva. I comuni possono disciplinare per via regolamentare le caratteristica di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. di interesse storico artistico di cui alla articolo 10 del D.Lgs. 42/2004 (invece del più agevolato trattamento valido ai fini ICI) Prudenza nell applicazione dell agevolazione, che si riferisce al vincolo diretto : vincolo esplicito o almeno un autorizzazione ad effettuare i lavori ESENZIONI i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (le chiese dovrebbero essere classificate come E/7) edifici di culto e pertinenze; i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati da specifico decreto gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento 8
9 con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n ATTENZIONE AL COMMA 2 DELL ARTICOLO 7: «2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte» Lo stesso immobile può essere esente anche solo per una parte dell anno «1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria» (art. 10, D.Lgs. 504/92) Problema della dichiarazione EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE Tutti gli immobili parrocchiali: abitazione dei sacerdoti, abitazioni delle suore che lavorano nella pastorale parrocchiale oratorio, sale riunioni, ufficio parrocchiale, aule catechesi utilizzati direttamente per attività pastorali (che non siano attività commerciali) IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DI RELIGIONE E CULTO Tutti gli immobili degli altri enti ecclesiastici utilizzati per attività di religione e culto: case religiose, monasteri, seminari, episcopi, uffici di curia, seminari L UTILIZZO DIRETTO TESTO NORMATIVO «immobili utilizzati» INTERPRETAZIONE: giurisprudenza (cassazione e corte costituzionale) prassi amministrativa (circolare 2/2009) utilizzo e possesso in capo allo stesso soggetto REGOLAMENTO COMUNALE: quello ICI non vale più, deve esserne approvato un altro Possibile sollecitare posizione morbida del comune esenzione riconosciuta se utilizzatore e possessore entrambi ENC con finalità contigue concessione a titolo gratuito L UTILIZZO PROMISCUO 9
10 Mentre fino allo scorso anno per avere l esenzione era indispensabile che gli immobili fossero utilizzati interamente per svolgere una o più delle attività agevolata, ora la legge consente che l esenzione si applichi, solo per la parte esente, anche nel caso di immobili utilizzati promiscuamente per attività esenti e per attività non esenti (D.L. 1/2012, art. 91-bis, cc. 2 e 3) Sono previsti due casi: se gli immobili utilizzati promiscuamente sono frazionabili in autonome unità immobiliari, l esenzione si conserva solo se si procede al frazionamento se il frazionamento non è tecnicamente possibile, l esenzione si applica in proporzione all utilizzo agevolato e sarà necessaria una specifica dichiarazione Entro il 25 maggio 2012 (60 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 1/2012) avrebbe dovuto essere emanato un decreto per stabilire gli elementi rilevanti per calcolare la proporzione e le modalità per la dichiarazione. Non è noto se sarà presa in considerazione: solo la promiscuità riferita agli spazi anche quella riferita ai tempi La norma entra in vigore nel
11 SICUREZZA SICUREZZA LAVORATORI VOLONTARI (coloro che per adesione ideale svolgono, a favore dell ente ecclesiastico, attività a titolo gratuito, senza vincolo di orario, né di dipendenza gerarchica) UTENTI tutti coloro che frequentano i nostri ambienti e fruiscono dei nostri servizi IMMOBILI Nel caso di Lavoratori Qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito e a favore dell ente ecclesiastico. Lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione,... D.Lgs. 81/2008(così come modificato dal D.Lgs. 106/2009) Nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali: INAIL (DPR 1124/1965) Nel caso dei Volontari Tutti coloro che, condividendo il fine dell ente ecclesiastico, collaborano gratuitamente, senza vincoli particolari e senza alcuna forma di retribuzione: no vincolo di subordinazione, ma collaborazione con il parroco e necessario coordinamento con altri collaboratori; no orari fissi, pur nel rispetto delle necessità e delle finalità dell ente (turnazione); no retribuzione (nemmeno in natura ) e no finalità di lucro, neppure indiretto. Cosa garantire ai Volontari? Ambienti sicuri e a norma. Strumenti di lavoro a norma, in buona manutenzione (es. scale). Formazione specifica e aggiornamento dove necessario (es. chi si occupa di manutenzione). Attenzione ad attività eccessivamente pericolose (es. pulizia caldaie, pulizia campanile, lavori in quota,...). Regole minime di sicurezza (es. saper usare un estintore, conoscere le uscite di sicurezza, sapere dove si trova la cassetta del pronto soccorso...). Attività edile: verificare sempre la competenza professionale ed evitare la presenza di volontari nei cantieri. COPERTURA ASSICURATIVA Volontari 11
12 Tutti i nostri enti devono stipulare una buona polizza assicurativa, che preveda clausole a tutela dei volontari Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l invalidità permanente o l inabilità temporanea. Responsabilità civile art cc: Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Immobili Responsabilità derivante da custodia di immobili art cc: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. CUSTODE: chi ha un effettivo potere sulla cosa, cui è riconducibile l onere di vigilanza. Forma di responsabilità oggettiva unica prova liberatoria il caso fortuito (evento assolutamente imprevedibile). Utenti ambienti a norma (agibilità, normativa antincendio,...) polizza assicurativa ( paracadute fondamentale) se ambienti parrocchiali concessi in uso a terzi: responsabilità in capo all utilizzatore con obbligo di idonea polizza assicurativa: 1. specifica clausola contrattuale 2. verifica annuale pagamento premio Sicurezza ADEMPIMENTI DERIVANTI DA NORMATIVA VIGENTE DOVERE MORALE 12
13 Allegato 1 Le liberalità effettuate a favore della parrocchia CHE NON SONO DETRAIBILI O DEDUCIBILI possono comunque essere attestate da una ricevuta sottoscritta dal parroco ricevute che però non consentono alcun beneficio fiscale per il benefattore. RICEVUTA LIBERALITÀ NON DEDUCIBILI NÉ DETRAIBILI REDIGERE IN DUPLICE COPIA SU CARTA INTESTATA DELLA PARROCCHIA NUMERARE PROGRESSIVAMENTE RICOMINCIANDO DA 1 OGNI ANNO Il sottoscritto..., Parroco pro tempore e legale rappresentante della Parrocchia..., con sede nel Comune di..., prov...., C.F.:....., ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto.. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n., del., avente esclusivamente finalità di religione e di culto DICHIARA di ricevere quale erogazione liberale la somma di euro.... (...) dal sig.... [nella sua qualità di... della società...], con domicilio/sede in..., prov...., via... n...., C.F.. [o P. IVA...], lì timbro e firma (esente da bollo: D.P.R. 642/72, all. B., n. 8, ultimo comma) Questa ricevuta non consente alcuna agevolazione fiscale per il donante 13
14 Allegato 2 Le liberalità effettuate a favore della parrocchia da parte di tutti i soggetti titolari di reddito d impresa (le società di capitale o di persona e le imprese individuali) consentono di ottenere un beneficio fiscale. Sono infatti riconosciuti oneri deducibili dal reddito d impresa nel limite del 2% dello stesso (cf. D.P.R. 917/1986, art. 100, c. 2, lett. a) RICEVUTA LIBERALITÀ DEDUCIBILI SOLO DAL REDDITO D IMPRESA REDIGERE IN DUPLICE COPIA SU CARTA INTESTATA DELLA PARROCCHIA NUMERARE PROGRESSIVAMENTE RICOMINCIANDO DA 1 OGNI ANNO Il sottoscritto..., parroco e legale rappresentante della Parrocchia di..., con sede nel Comune di..., prov...., C.F.:..., ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 1986 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232, del 6 ottobre 1986, avente esclusivamente finalità di religione e di culto DICHIARA di ricevere quale erogazione liberale ai sensi e per gli effetti dell articolo. 100, c. 2, lett. a) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R , n. 917) la somma di euro... (...) dal sig...., [nella sua qualità di... della società...], con domicilio/sede in..., prov...., via... n...., C.F./P. IVA..., lì (esente da bollo: D.P.R. 642/72, all. B., n. 8, ultimo comma) timbro e firma 14
15 Allegato 3 CONVENZIONE PER IL RECUPERO DI BENI STORICI TUTELATI (offerente ente non commerciale) CONVENZIONE tra la Parrocchia. con sede in C.F..., ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M. del pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n... del., iscritta nel registro persone giuridiche presso la Prefettura di.. al n. e rappresentata dal Parroco pro tempore.. e il/la sig./sig.a. nato/a a. il.. nella Sua qualità di legale rappresentante di. con sede in.. (prov. ) via. n.., C.F. n. premesso che la Parrocchia. rientra tra i soggetti identificati dall art. 15, c. 1, lett. h) del D.P.R. 917/1986 che possono ricevere erogazioni liberali in denaro destinate al recupero, manutenzione e restauro dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; che la Parrocchia è proprietaria di un immobile soggetto a tutela, sito in via/piazza in relazione al quale la Soprintendenza di ha autorizzato lavori di restauro / manutenzione / recupero con atto ; che la predetta Soprintendenza ha assegnato alla Parrocchia.. il termine di anni a partire da per utilizzare le erogazioni liberali ricevute per l esecuzione dei lavori; che i lavori sono stati avviati il...; che il/la sig./sig.a. intende destinare un contributo liberale in denaro per contribuire all esecuzione dei lavori di cui sopra; si conviene 15
16 [l ente offerente].. si impegna a versare a l importo di euro. (. ) quale erogazione liberale detraibile ex art. 147 del D.P.R. 917/1986;] la Parrocchia.. si impegna ad utilizzare l importo erogato esclusivamente per la realizzazione dei lavori di restauro / manutenzione / recupero di cui all autorizzazione citata; la Parrocchia si impegna inoltre a trasmettere alla Soprintendenza competente la ricevuta che rilascerà all offerente.,. [Il legale rappresentante dell ente proprietario del bene].. L offerente.. 16
17 Allegato 3 bis CONVENZIONE PER IL RECUPERO DI BENI STORICI TUTELATI (offerente ente titolare di reddito d impresa) CONVENZIONE tra la Parrocchia. con sede in C.F..., ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M. del pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n... del., iscritta nel registro persone giuridiche presso la Prefettura di.. al n. e rappresentata dal Parroco pro tempore.. e il/la sig./sig.a. nato/a a. il.. nella nella Sua qualità di della. con sede in.. (prov. ) via. n.. Partita IVA n... premesso che la Parrocchia. rientra tra i soggetti identificati dall art. 15, c. 1, lett. h) del D.P.R. 917/1986 che possono ricevere erogazioni liberali in denaro destinate al recupero, manutenzione e restauro dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; che la Parrocchia è proprietaria di un immobile soggetto a tutela, sito in via/piazza in relazione al quale la Soprintendenza di ha autorizzato lavori di restauro / manutenzione / recupero con atto ; che la predetta Soprintendenza ha assegnato alla Parrocchia.. il termine di anni a partire da per utilizzare le erogazioni liberali ricevute per l esecuzione dei lavori; che i lavori sono stati avviati il...; che il/la sig./sig.a. intende destinare un contributo liberale in denaro per contribuire all esecuzione dei lavori di cui sopra; si conviene 17
18 [offerente].. si impegna a versare a l importo di euro. (. ) quale erogazione liberale detraibile ex art. 147 del D.P.R. 917/1986;] la Parrocchia.. si impegna ad utilizzare l importo erogato esclusivamente per la realizzazione dei lavori di restauro / manutenzione / recupero di cui all autorizzazione citata; la Parrocchia si impegna inoltre a trasmettere alla Soprintendenza competente la ricevuta che rilascerà all offerente.,. [Il legale rappresentante dell ente proprietario del bene].. L offerente.. 18
19 Allegato 4 CONVENZIONE PER IL RECUPERO DI BENI STORICI TUTELATI (offerente persona fisica) CONVENZIONE tra la Parrocchia. con sede in C.F..., ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M. del pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n... del., iscritta nel registro persone giuridiche presso la Prefettura di.. al n. e rappresentata dal Parroco pro tempore.. e il/la sig./sig.a. nato/a a. il..... residente a.. (prov. ) via. n.., C.F. n... premesso che la Parrocchia. rientra tra i soggetti identificati dall art. 15, c. 1, lett. h) del D.P.R. 917/1986 che possono ricevere erogazioni liberali in denaro destinate al recupero, manutenzione e restauro dei beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; che la Parrocchia è proprietaria di un immobile soggetto a tutela, sito in via/piazza in relazione al quale la Soprintendenza di ha autorizzato lavori di restauro / manutenzione / recupero con atto ; che la predetta Soprintendenza ha assegnato a [l ente]. il termine di anni a partire da per utilizzare le erogazioni liberali ricevute per l esecuzione dei lavori; che i lavori sono stati avviati il...; che il/la sig./sig.a. intende destinare un contributo liberale in denaro per contribuire all esecuzione dei lavori di cui sopra; si conviene il/la sig./sig.a.. si impegna a versare a l importo di euro. (. ) quale erogazione liberale detraibile ex art. 15, c. 1, lett. h) del D.P.R. 917/1986; 19
20 la Parrocchia.. si impegna ad utilizzare l importo erogato esclusivamente per la realizzazione dei lavori di restauro / manutenzione / recupero di cui all autorizzazione citata; la Parrocchia si impegna inoltre a trasmettere alla Soprintendenza competente la ricevuta che rilascerà all offerente.,. [Il legale rappresentante dell ente proprietario del bene].. L offerente.. 20
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