PIANO D AZIONE PER IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI. approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n

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1 PIANO D AZIONE PER IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n del

2 Provincia di Cagliari Provincia de Casteddu Assessorato alle Politiche Ambientali, Energia e Tutela del Territorio Assessore Ignazio Tolu Settore Ambiente Dirigente Alessandro Sanna Ufficio Sviluppo Sostenibile Nodo In.F.E.A. Giuseppina Liggi Gruppo Tecnico GPP Referenti per gli acquisti, individuati presso ciascun settore dell Amministrazione Via Cadello Cagliari Tel.: infea@provincia.cagliari.it agenda21@provincia.cagliari.it Assistenza tecnica a cura di Serenella Paci Rossana Moro Adriana Filiziu Silvano Falocco Livia Mazzà Maria De Gregorio Piano d Azione per gli acquisti pubblici ecologici della Provincia di Cagliari 2

3 PIANO D AZIONE PER IL GPP DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI Sommario Premessa Inquadramento Il contesto nazionale e regionale di riferimento I criteri ecologici per la scelta di prodotti verdi I criteri ecologici e il codice degli appalti pubblici Strategie e stato dell arte a livello provinciale Funzionamento degli acquisti nell Amministrazione Provinciale Impegni e obiettivi Gli obiettivi generali del Piano d Azione La razionalizzazione dei fabbisogni Gli ambiti di intervento del Piano Gli obiettivi specifici del Piano d Azione per il GPP e i criteri ecologici Schede Prodotto 40 3.Organizzazione e azioni previste Gestione e funzioni coinvolte Le procedure per l attuazione del Piano d Azione per il GPP L adozione dei criteri di preferibilità ambientale negli acquisti Monitoraggio Finalità del sistema di monitoraggio Funzionamento del sistema di monitoraggio...75 Allegati Scheda per il monitoraggio dei bandi Indicazioni per la compilazione della scheda di monitoraggio bandi...82 Piano d Azione per gli acquisti pubblici ecologici della Provincia di Cagliari 3

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5 PREMESSA Il GPP (Green Public Procurement) è uno degli strumenti principali che la Pubblica Amministrazione (PA) ha a disposizione per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile mirate a ridurre gli impatti ambientali dei processi di consumo e produzione, attraverso una gestione più responsabile delle risorse economiche ed ambientali. Con i propri acquisti il settore pubblico è responsabile del 17% del PIL; questo consistente potere d acquisto può essere usato per orientare il mercato verso la fornitura di prodotti e servizi più sostenibili. Il GPP può quindi giocare un ruolo fondamentale dal lato della domanda, per sostenere la produzione di beni e servizi ad impatto ambientale ridotto e fungere da traino nel miglioramento, in senso ambientale, della gestione di processi e attività. Riorientando i propri consumi verso prodotti più verdi, la PA fornisce anche un modello di buon comportamento per le imprese, le istituzioni private e i cittadini, creando una catena virtuosa di buone pratiche, capace di contribuire in maniera attiva alla sostenibilità ambientale. Gli acquisti verdi non sono solo uno strumento operativo di politica ambientale, ma rappresentano anche un metodo di razionalizzazione della spesa pubblica ed uno stimolo all innovazione in campo ambientale. Per questa ragione il Green Public Procurement è considerato, a livello comunitario, il perno della strategia per il consumo e la produzione sostenibile. La Provincia di Cagliari, nel luglio del 2009, con l attuazione del progetto In Provincia di Cagliari si acquista verde, proseguendo il cammino intrapreso con l Agenda 21, ha attivato un processo partecipativo con l obiettivo di promuovere l adozione della politica degli acquisti pubblici ecologici al proprio interno, oltre che incentivare l assunzione di comportamenti responsabili e la definizione di progetti pilota innovativi con il coinvolgimento degli attori istituzionali e socio-economici del territorio. La Giunta Provinciale di Cagliari si è poi impegnata, nell ottobre del 2009 (con deliberazione n. 313 del ), ad adottare la politica del GPP nell Amministrazione e a promuoverne l attuazione in tutto il proprio territorio, elaborando uno specifico Piano d Azione Provinciale per gli acquisti pubblici ecologici. Nell ambito del progetto In Provincia di Cagliari si acquista verde sono state avviate diverse azioni volte a promuovere il cambiamento di comportamenti nell acquisto e nel consumo in un ottica di maggiore sostenibilità ambientale rivolte sia ai dipendenti e amministratori della Provincia che agli attori del territorio (enti pubblici, imprese, scuole e cittadini). Con il presente Piano s intendono definire e programmare le azioni necessarie per la razionalizzazione dei fabbisogni dell Ente Provinciale, le procedure per poter introdurre i criteri ecologici in fase d acquisto ai prodotti/servizi individuati e promuovere comportamenti di consumo sostenibili presso gli uffici, continuando a prevedere anche specifici interventi di informazione, sensibilizzazione e accompagnamento tecnico. Il Piano individua obiettivi e azioni da attuare sia nel breve periodo ( 2012), sia nel mediolungo termine (2013 e 2014). 5

6 Il presente Piano è stato redatto dal Nodo In.F.E.A. del Settore Ambiente con il fattivo supporto di un gruppo di lavoro il Gruppo Tecnico GPP costituito dai referenti di tutti i settori dell Amministrazione Provinciale, incaricati di collaborare con il Nodo In.F.E.A. alla definizione, stesura e attuazione del Piano. Il Piano d Azione si compone di 4 capitoli; nel primo vengono presentati gli obiettivi e le potenzialità del Green Public Procurement, descritto il contesto nazionale e regionale di riferimento e illustrate le strategie e lo stato dell arte a livello provinciale rispetto alle attività già realizzate in tema di acquisti verdi e l integrazione con le altre iniziative dell Amministrazione. Nel capitolo 2 vengono descritti gli obiettivi del Piano, articolati in un livello interno e in un livello esterno e delineate le azioni e i tempi necessari per poterli raggiungere. Nel terzo vengono descritte le modalità operative di gestione del Piano e nel quarto viene illustrato il sistema di monitoraggio degli acquisti verdi e le regole di funzionamento definite. Sono allegati al Piano il format della Scheda da utilizzare per il monitoraggio dei bandi e le Indicazioni per la compilazione della stessa. 6

7 1. INQUADRAMENTO Gli acquisti pubblici ecologici (GPP - Green Public Procurement) sono uno strumento per lo sviluppo sostenibile volto a rivedere le pratiche degli acquisti nella pubblica amministrazione, favorendo l'utilizzo di beni e servizi che riducono l'uso delle risorse naturali, la produzione dei rifiuti e la promozione della filiera del riciclo, le emissioni inquinanti, i pericoli e i rischi ambientali per la salute e l utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili. Secondo la definizione della Commissione Europea, ripresa dal Piano d Azione Nazionale, il Green Public Procurement (GPP) è infatti... l approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull ambiente lungo l intero ciclo di vita. Il GPP è volto quindi a ridurre l'impatto ambientale delle amministrazioni pubbliche, attraverso la scelta di prodotti e servizi migliori, sulla base dell'impatto ambientale che essi producono durante tutto il ciclo della loro vita, dall estrazione delle materie prime alle fasi di fabbricazione, distribuzione, uso/consumo e di fine vita (recupero, riciclo o smaltimento). Il Green Public Procurement mira a raggiungere tre obiettivi essenziali: 1. migliorare le prestazioni ambientali degli Enti Pubblici in fase di acquisto; 2. indicare al sistema della produzione un percorso verso processi e prodotti a basso impatto ambientale e sociale; 3. orientare alla sostenibilità gli stili di consumo. Si tratta pertanto di uno dei principali strumenti che gli Enti hanno a disposizione per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile mirate a ridurre gli impatti ambientali dei processi di consumo e produzione. Così come riportato anche nel Piano per gli Acquisti Pubblici in Regione Sardegna PAPERS (cfr. paragrafo 1): Il GPP costituisce un importante strumento anche per la promozione dell innovazione tecnologica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi delle politiche sulla competitività dell Unione Europea (Strategia di Lisbona) e per lo sviluppo di un mercato più ecologico, costituendo la principale leva d azione della politica integrata dei prodotti (IPP). L approccio IPP si basa sulla constatazione che un intervento sul lato del mercato possa agevolare il conseguimento di obiettivi ambientali in maniera più efficace e in sinergia con le politiche ambientali settoriali, pertanto propone una serie di strumenti e strategie mirati ad indirizzare la progettazione, stimolare la domanda e l offerta, favorire scelte informate dei consumatori e integrare le considerazioni economiche con quelle ambientali. Il ruolo del GPP, come leva fondamentale per il cambiamento dei modi di produzione e consumo, è stato fortemente sottolineato dalla Commissione Europea, anche nel Piano d Azione Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile" (COM(397)2008), che prevede il rafforzamento dell attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici attraverso misure sia di tipo obbligatorio che facoltativo. Inoltre, la Comunicazione della Commissione Europea sul GPP Appalti pubblici per un ambiente 7

8 migliore (COM(400)2008) pone per gli Stati Membri l obiettivo di raggiungere, entro il 2010, il 50% delle forniture verdi. Tale obiettivo sarà misurato innanzi tutto sulle categorie di prodotto individuate come prioritarie dalla Commissione: carta e servizi tipografici, prodotti per la pulizia, macchine per ufficio e computer, costruzioni, trasporti, mobilio, energia, servizi alimentari e di ristorazione, abbigliamento, uniformi e altri prodotti tessili, attrezzature utilizzate nel settore sanitario. Saranno giudicate verdi quelle forniture che rispettano almeno i criteri minimi comuni che la Commissione ha elaborato attraverso un processo di consultazione delle parti interessate. 1 Per avere un idea del potenziale del GPP sul mercato basti considerare [ ] i volumi di spesa per acquisti delle Pubbliche Amministrazioni [ ]. Nel caso in cui la PA decidesse di sostituire i prodotti e servizi di cui fa normalmente uso con altri a minore impatto ambientale, i fornitori e i produttori sarebbero stimolati a rivedere le caratteristiche e i processi produttivi dei prodotti che immettono sul mercato per ridurne gli impatti ambientali. Le imprese potrebbero trovare conveniente investire nel campo delle tecnologie ambientali o proporre soluzioni eco-innovative per avere un vantaggio competitivo verso il committente pubblico. Inoltre la riduzione della produzione di rifiuti, il risparmio energetico e di materie prime sono argomenti di grande interesse per le imprese che possono così migliorare i propri bilanci economici e ambientali, oltre che la propria immagine. In questo modo il GPP riuscirebbe a rendere verde l offerta di prodotti e servizi, semplicemente agendo sul fronte della domanda e senza ricorrere a strumenti onerosi (e spesso non efficaci) quali incentivi, divieti o disposizioni legislative. D altro canto il buon esempio dato dalle pubbliche amministrazioni e la presenza nel mercato di un maggior quantitativo di prodotti verdi si propone di innescare un processo virtuoso di cambiamento delle abitudini di consumo sia delle imprese sia dei cittadini. Il GPP favorisce la razionalizzazione della spesa pubblica tramite la diffusione di una cultura attenta a contenere i consumi non necessari e tramite la diffusione di un approccio più corretto per valutare il prezzo del bene/servizio/lavoro oggetto d acquisto. Infatti, se accanto al prezzo si considerano i costi connessi all utilizzo (es. energia o di materiali di consumo) e allo smaltimento del prodotto, si possono fare scelte d acquisto convenienti dal punto di vista economico-finanziario in un ottica di medio-lungo periodo. Attente considerazioni riguardo all energia, all acqua, ai prodotti, ai servizi e agli edifici efficienti dal punto di vista delle risorse utilizzate, possono ridurre significativamente le bollette e i costi operativi. Inoltre, favorisce l integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell ente coinvolgendo in modo trasversale settori che tradizionalmente non si occupano di ambiente, quali l economato, e che possono influire notevolmente sulla performance ambientale dell Ente quali i trasporti, l edilizia, le infrastrutture. Ancora, favorisce e integra altri strumenti di miglioramento ambientale dell Ente quali EMAS o di Piani d Azione di Agenda 21 Locale o Contabilità Ambientale. Perseguire il principio della dematerializzazione della nostra economia, intendendo la graduale riduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse impiegate (materiali ed energetiche), per il soddisfacimento delle medesime funzioni; questo potrà avvenire favorendo l innovazione tecnologica nei cicli produttivi, lo sviluppo di materiali da materie 1 I criteri per la maggior parte delle categorie prioritarie sono già stati elaborati e possono essere consultati sulle pagine dedicate del sito della DG Ambiente: 8

9 prime rinnovabili o a minor contenuto di risorse, l impiego di fonti energetiche rinnovabili, la sostituzione dell acquisto di prodotti con quello di servizi che svolgano la medesima funzione. Diffondere modelli di acquisto e di consumo sostenibile che pongano attenzione agli impatti ambientali e all uso di risorse attraverso pratiche di buona gestione; attenzione dovrà essere quindi posta alla diffusione di conoscenze sulla corretta gestione dei prodotti, il risparmio energetico, il recupero dei prodotti e dei materiali a fine ciclo di vita. La conoscenza di tali aspetti dovrà essere veicolata per quanto possibile attraverso attività di comunicazione e documenti di facile lettura destinati agli addetti agli acquisti e ai fruitori dei beni in questione Il contesto nazionale e regionale di riferimento In linea con quanto indicato nella Comunicazione 2003/302 della Commissione Europea, incentrata sulla Politica Integrata dei Prodotti e tendente a sviluppare l approccio del ciclo di vita ambientale dei beni in cui si invitano, appunto,...gli Stati membri a dotarsi di piani d azione accessibili al pubblico per l'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici l Italia, nell aprile 2008, ha emanato il Piano d Azione Nazionale per il GPP - PAN GPP 2, promosso dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministeri dell Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico, ed elaborato in collaborazione con CONSIP, ANCI, UPI e con il sistema delle agenzie APAT/ARPA. Il Piano d Azione italiano prevede l adozione di misure volte ad integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni. Coerentemente con le indicazioni fornite dalla Commissione, il PAN ha lo scopo di diffondere il GPP attraverso le seguenti azioni: - coinvolgimento dei soggetti rilevanti per il GPP a livello nazionale; - diffusione della conoscenza del GPP presso la Pubblica Amministrazione e gli altri enti pubblici, attraverso attività di divulgazione e di formazione; - definizione, per prodotti, servizi e lavori identificati come prioritari per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, di indicazioni metodologiche per la costruzione di processi di acquisto sostenibili e di criteri ambientali da inserire nei capitolati di gara; - definizione di obiettivi nazionali, da raggiungere e ridefinire ogni tre anni; - monitoraggio periodico sulla diffusione del GPP e analisi dei benefici ambientali ottenuti. La strategia del Green Public Procurement in Italia intende incidere su alcune problematiche ambientali di carattere generale, ritenute particolarmente rilevanti nel nostro contesto nazionale, ovvero: 1. efficienza e risparmio nell uso delle risorse, in particolare dell energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2; 2. riduzione dell uso di sostanze pericolose; 2 Approvato con Decreto Interministeriale 135 dell 11 aprile 2008 Approvazione del Piano d Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008). 9

10 3. riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti. Di conseguenza, il Piano d Azione Nazionale GPP consentirà di incidere positivamente anche su altre problematiche ambientali quali la riduzione delle emissioni inquinanti e la riduzione dei relativi rischi ambientali. Il Piano individua alcune prescrizioni per tutti gli enti pubblici (amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici territoriali, ecc.), prevedendo, per esempio, che almeno il 30% delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni con oltre abitanti garantiscano procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi. Il PAN GPP individua 11 categorie di settori prioritari di intervento, selezionate tenendo conto degli impatti ambientali e dei volumi di spesa pubblica coinvolti: a) arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura); b) edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade); c) gestione dei rifiuti; d) servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano); e) servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa); f) elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione); g) prodotti tessili e calzature; h) cancelleria (carta e materiali di consumo); i) ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti); j) servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l igiene); k) trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile). Il Piano d Azione Nazionale ha come elemento caratterizzante l individuazione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) per ogni gruppo di prodotto, che dovranno essere inseriti nei bandi di gara per l acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. I criteri ambientali minimi sono le indicazioni tecniche che consistono in prescrizioni, generali o specifiche di natura prevalentemente ambientale e, quando possibile, eticosociale collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell appalto, specifiche tecniche, criteri premianti della modalità di aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell appalto) che, se recepite dalle stazioni appaltanti, classificano gli acquisti o affidamenti così determinati come sostenibili. I criteri ambientali si definiscono minimi essendo elementi di base di qualificazione delle iniziative ambientalmente preferibili e rappresentano l insieme degli elementi tecnici atti a garantire un adeguata risposta da parte del mercato dell offerta. I criteri ambientali minimi sono individuati fra i criteri ambientali in vigore relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali di vario tipo, fra altre fonti informative esistenti (per esempio le normative che impongono determinati standard ambientali), e attraverso le indicazioni che provengono dalle parti interessate dell industria (associazioni di categoria). Sono inoltre calibrati in modo da garantire il rispetto dei principi della non distorsione della concorrenza e della par condicio. 10

11 Le caratteristiche ambientali che verranno individuate in correlazione all attribuzione di punti tecnici premianti fra le modalità di aggiudicazione dell appalto all offerta economicamente più vantaggiosa, potranno consistere nella prescrizione di attribuire punti tecnici premianti in favore di determinate performance che potrebbero ancora non trovare riscontro nel mercato. Questa categoria di indicazioni avrebbe una funzione assai importante, cioè quella di dare dei riferimenti al mercato nazionale dei trend derivanti da prescrizioni tecnico/normative più che altro di derivazione comunitaria, che diverranno cogenti nel futuro e che di fatto renderanno non ammissibili nei confini comunitari i prodotti difformi da essi. Questa classe di criteri risponderà all obiettivo di stimolare i settori interessati all innovazione ambientale ed anticipare i trend della domanda pubblica comunitaria, sempre più orientata a selezionare in base alla qualità ambientale dei prodotti/servizi/lavori. Il set di criteri ambientali che verrà individuato nel Piano d Azione, inoltre, darà un quadro di riferimento non solo al mercato, ma anche alle stazioni appaltanti che nel definire le specifiche tecniche di un capitolato d oneri, così come recita la relativa disposizione normativa del codice dei contratti pubblici, sono obbligate Ogniqualvolta sia possibile, a definirle in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. L individuazione dei CAM rientra fra i compiti assegnati al Comitato di Gestione che istituisce dei gruppi di lavoro composti da esperti e referenti delle associazioni di categoria. Essi sono definiti dopo un ampia consultazione, che include le analisi di mercato, a tutela della conformità giuridica e tecnica degli stessi. Il lavoro di definizione dei CAM è stato già avviato nell'ambito delle attività del Comitato di Gestione 3. I criteri sono emanati con appositi decreti del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per quanto riguarda il monitoraggio dello stato di attuazione del PAN, quindi dell adozione dei CAM nelle procedure d acquisto da parte degli Enti Pubblici italiani, l Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha predisposto un sistema rivolto alle stazioni appaltanti per l inserimento dei dati per il monitoraggio degli appalti verdi 4. In pratica, è previsto che per le procedure di affidamento iniziate da gennaio 2010, le stazioni appaltanti, attraverso il nuovo sistema informatico messo a punto in collaborazione con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dovranno fornire le indicazioni sull applicazione dei criteri ambientali. Nel quadro normativo di riferimento, a livello nazionale, si inserisce il Decreto Legislativo n.24 del 3 marzo 2011, in attuazione della Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che all articolo 1 recita: Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del 3 Ad oggi sono stati adottati dal Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i seguenti "criteri ambientali minimi" (CAM): con il DM n.111/09 (pubblicati sulla GU del 9/11/2009 n.261) i CAM per Carta in risme (carta in fibra vergine e carta in fibra riciclata) e Ammendanti (servizi urbani e al territorio). con DM n.22/11 (pubblicati sul Supplemento ordinario n.74 alla GU n.64 del 19 marzo 2011) i CAM per Prodotti tessili; Arredi per ufficio; Apparati per l'illuminazione pubblica; IT (computer, stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici). con il DM del 25/07/11 (pubblicati sulla G.U. n.220 del 21/09/2011) i CAM per Ristorazione collettiva e forniture derrate alimentari e Serramenti esterni

12 settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, di clima e di energia, il presente decreto stabilisce l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, di tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro la vita. In Sardegna la politica degli acquisti pubblici verdi ha tratto impulso dalla Delibera della Giunta Regionale n 2/6 del 16 gennaio 2007: Promozione dell introduzione di criteri e azioni di eco-efficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi dell Amministrazione Regionale. Con tale atto, l Amministrazione Regionale si è impegnata ad adottare una politica di acquisti pubblici ecologici, quale strumento di orientamento degli acquisti secondo i criteri della sostenibilità ambientale, e a dare mandato all Assessorato della Difesa dell Ambiente affinché predisponesse, in concerto con gli altri assessorati coinvolti, un Piano d Azione per valutare come razionalizzare i fabbisogni dell Ente regionale, individuare i prodotti e servizi sui quali applicare l introduzione di criteri ecologici da inserire nelle procedure di acquisto e definire un programma di formazione, informazione e sensibilizzazione agli Acquisti Pubblici Verdi rivolto ai responsabili di acquisto dell Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, delle Direzioni Generali degli altri Assessorati regionali, e degli altri enti provinciali e comunali. Con la Deliberazione n.37/16 del 30 Luglio 2009, la Giunta della Regione Sardegna ha rafforzato il proprio impegno di sostenibilità ambientale approvando e adottando il Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici in Regione Sardegna - PAPERS. Il Piano assume e amplia gli impegni del Piano d Azione Nazionale, e si propone nel quadriennio di far attecchire la politica del GPP in tutto il territorio regionale e in particolare, in tutte le Amministrazioni Provinciali, nel 50% delle Amministrazioni Comunali, in tutti gli Enti parco regionali, nel 30% degli altri Enti Pubblici. Nel Piano Regionale il primo obiettivo della Strategia e azioni rivolte agli enti locali e altri enti pubblici ( ) è: Promuovere l adozione della politica del GPP negli Enti, da conseguire anche attraverso il supporto delle Amministrazioni Provinciali chiamate a svolgere un ruolo di raccordo tra Amministrazione Regionale e Amministrazioni Comunali. A tal fine verrà cofinanziata la costituzione di sportelli informativi presso ciascuna provincia che, attraverso personale dedicato, possa fornire un supporto tecnico all Ente Provincia e ai comuni e fornire informazione specialistica alle imprese del territorio. Il Piano prevede inoltre che l aumento degli acquisti verdi potrà essere realizzato anche attraverso l adesione alle convenzioni verdi realizzate dal Centro di Acquisti Territoriale regionale e che verranno erogati finanziamenti per la realizzazione di azioni realizzate dagli Enti volte a stimolare azioni di consumo responsabile dentro gli uffici e inoltre verranno finanziate altre azioni realizzate da EELL e altri Enti Pubblici che coinvolgano il territorio (cittadini, imprese e scuole). Il Piano d Azione Regionale ha fatto propri i tre obiettivi ambientali di riferimento del Piano d Azione Nazionale (dando però un ordine di priorità inverso, anche sulla base delle peculiarità del contesto regionale): - riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti; 12

13 - efficienza e risparmio nell uso delle risorse, in particolare dell energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO 2; - riduzione dell uso di sostanze pericolose. Il PAPERS si propone di raggiungere nel quinquennio i seguenti obiettivi generali: 1. inserire criteri di ridotto impatto ambientale nel 50% del fabbisogno regionale delle forniture di beni e servizi necessari all ordinario funzionamento dell Amministrazione e nel 20% negli appalti di lavori effettuati direttamente dalla Regione; 2. far attecchire la politica del GPP in tutto il territorio regionale e in particolare, in tutte le amministrazioni provinciali, nel 50% delle Amministrazioni Comunali, in tutti gli Enti parco regionali, nel 30% degli altri Enti Pubblici 5 ; 3. sviluppare nell Amministrazione Regionale e in almeno il 50% dei Comuni il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica. La strategia regionale del GPP si indirizza dunque su due versanti: uno interno azioni rivolte agli Enti e alle agenzie regionali e uno esterno azioni rivolte agli Enti Locali e altri Enti pubblici. L azione di promozione del GPP è, infatti, rivolta anche agli Enti Locali, quali Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Enti Parco, e altri Enti Pubblici, come le università, gli enti di ricerca, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le ASL. In attuazione del PAN, sono prioritari gli interventi di efficienza energetica nell edilizia scolastica e l attivazione del GPP negli Enti Locali con Sistemi di Gestione Ambientale e/o con processo di Agenda 21 Locale. Il Piano regionale prevede l attuazione delle seguenti azioni: - promozione di un percorso di attuazione della politica del GPP partendo da un analisi preliminare dell Ente che consenta di stabilire gli obiettivi specifici, individuare le figure competenti per l effettuazione degli acquisti e garantire loro una adeguata formazione, monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ponendo in essere tutte le azioni migliorative necessarie al raggiungimento degli stessi;realizzazione di percorsi formativi diretti agli Enti locali e costituzione di gruppi di lavoro tematici a livello regionale o sub-provinciale;predisposizione e diffusione di linee guida e manuali specifici per tipologie merceologiche che riuniscano le conoscenze raggiunte a livello nazionale;promuovere l applicazione dei Criteri minimi di preferibilità ambientale definiti dal Ministero dell Ambiente;iniziative per la valorizzazione delle buone pratiche a livello regionale e scambio di esperienze realizzate a livello nazionale;campagna di informazione e sensibilizzazione sul consumo responsabile diretta ai cittadini e veicolata da Enti locali (es. progetti pilota attuati da CEA o da Province con partenariato regionale per ampliare la ricaduta). 5 Al fine di valutare il raggiungimento dell obiettivo quantitativo percentuale degli Enti impegnati nel GPP, gli Enti saranno invitati a comunicare al Servizio Savi dell avvenuta adozione formale della Politica del GPP e via via i Bandi con criteri di preferibilità ambientale emanati (cfr PAPERS RAS, paragrafo 5.1 Strategia regionale) 13

14 Si intende inoltre promuovere la creazione di una rete regionale tra gli Enti impegnati nella redazione di bandi verdi e la realizzazione di momenti di approfondimento tecnico e scambi di esperienze distinti per categorie merceologiche. È prevista, inoltre, l istituzione, nell ambito del Piano d azione del GPP, dell Osservatorio regionale degli Acquisti Pubblici Ecologici con compiti di promuovere e monitorare l attuazione del GPP nel territorio regionale. Le Amministrazioni provinciali sono chiamate ad attuare gli acquisti pubblici verdi e svolgere un ruolo importante nel promuoverne l attuazione da parte degli enti nel proprio territorio, svolgendo un ruolo di raccordo tra l Amministrazione regionale e le Amministrazioni Comunali. Per supportare la realizzazione di tale compito, e in attuazione a quanto disposto con la già citata deliberazione G.R. n.37/16 del (con cui è stato approvato il Piano regionale per gli acquisti ecologici), è stata prevista la costituzione di appositi sportelli informativi sul tema GPP gli Ecosportelli GPP presso ciascuna Amministrazione Provinciale, aventi l obiettivo di fornire un supporto tecnico all Ente Provincia, ai Comuni e agli altri Enti Pubblici, fornire informazione specialistica alle imprese del territorio, contribuire all attuazione del Piano PAPERS e all Osservatorio regionale degli Acquisti Pubblici Ecologici. L Assessorato Regionale della Difesa dell Ambiente ha affidato a ciascuna Amministrazione Provinciale la costituzione dell Ecosportello GPP attraverso la stipula di apposita convenzione e la stesura di un progetto specifico che definisca la modalità di erogazione del Servizio. Al fine di garantire una modalità operativa e una qualità di servizio omogeneo nel territorio regionale, sono state emanate specifiche linee guida per la costituzione degli sportelli informativi provinciali (cfr. Deliberazione G.R. n. N. 16/13 DEL Costituzione degli Ecosportelli GPP provinciali in attuazione del Piano per gli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna e linee guida allegate) I criteri ecologici per la scelta di prodotti verdi Per bandi verdi si intendono quei documenti di gara nei quali sono inseriti i criteri ecologici. Così come indicato nel già citato Piano per gli Acquisti Pubblici in Regione Sardegna: La base conoscitiva per scegliere un prodotto o servizio a minore impatto ambientale proviene dall analisi del ciclo di vita di quel prodotto o servizio (Life Cycle Assessment, LCA). Pertanto è possibile scegliere un prodotto/servizio guardando agli impatti che quest ultimo può avere nelle fasi di estrazione e consumo delle materie prime, di produzione, uso e/o smaltimento. A questo proposito, è possibile ottenere informazioni riguardo la qualità ambientale di singoli prodotti e servizi facendo riferimento ai marchi ecologici, alle dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP), alle certificazioni d impresa, EMAS e ISO Partendo dall individuazione degli impatti ambientali dei beni e servizi utilizzati ed erogati da una Pubblica Amministrazione, il GPP porta alla sostituzione di questi ultimi con beni e servizi che abbiano la stessa funzione ma un minore impatto ambientale. Una volta individuate la natura e la criticità degli impatti ambientali dei diversi beni e servizi, il GPP può essere attuato in maniera strategica, ovvero tenendo conto delle priorità in materia di 14

15 protezione ambientale nella scelta dei beni/ servizi che vengono sostituiti, sulla base dei criteri ecologici utilizzati nell ambito delle procedure d acquisto. I criteri ecologici possono rappresentare un utile riferimento, qualora possiedano le caratteristiche che la normativa sugli appalti ritiene necessarie, per assicurarne l utilizzabilità nell ambito delle procedure di gara e qualora si dimostrino il risultato di un elaborazione effettuata sulla base di informazioni scientifiche e mediante un processo aperto a tutte le parti interessate e siano accessibili da parte di tutti. (art. 68 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163). L individuazione dei criteri ecologici può essere fatta conducendo un analisi del ciclo di vita ad hoc su un tipo di prodotto o servizio in maniera tale da definire i criteri ecologici che il prodotto/servizio deve rispettare, oppure utilizzando le informazioni già esistenti su un tipo di prodotto/servizio, ovvero verificando quali criteri ecologici un determinato prodotto/ servizio deve rispettare per ottenere un etichetta di qualità ecologica, è inoltre consigliato utilizzare, ove possibile, i criteri ecologici che altre amministrazioni hanno inserito nei loro bandi e capitolati di gara. Va sottolineato inoltre come la stessa Commissione Europea abbia invitato a far riferimento a progetti ed iniziative sviluppati a livello europeo contenenti esempi di criteri ambientali e di gare sostenibili, che a loro volta si sono basati sugli strumenti conoscitivi esistenti (si ricordano in particolare i progetti: Procura+, DEEP, LEAP, ecc.). Nello specificare le caratteristiche del prodotto l ente può far riferimento ad una serie di strumenti conoscitivi che garantiscono informazioni sul ciclo di vita sulla base dei quali è possibile orientare il mercato verso prodotti dalle migliori prestazioni ambientali. Le norme tecniche ISO distinguono tre tipologie di etichettature ambientali volontarie: - etichette ambientali (ISO Tipo I, disciplinate dalla Norma ISO 14024, es. EU Ecolabel); - autodichiarazioni ambientali (ISO Tipo II, disciplinate dalla Norma ISO 14021, es. Mobius loop, dichiarazione di bio-degradabilità, Energy Star); - Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (ISO Tipo III, disciplinate dalla Norma ISO 14025). Inoltre si hanno: - Marchi ed etichettature obbligatori (es. etichettature di risparmio energetico (classe energetica degli elettrodomestici), etichettatura delle sostanze pericolose (direttiva 81/957/CEE e seguenti); - Certificazioni di sistemi di gestione ambientale di attività e servizi influenti sulle caratteristiche del prodotto acquistato (es. certificazioni di gestione ambientale delle foreste, come FSC e PEFC) I criteri ecologici e il codice degli appalti pubblici Dal punto di vista legislativo, per inserire i criteri ecologici all interno di un bando di gara, gli Enti devono fare riferimento alla normativa vigente in termini di appalti pubblici, allo stesso modo in cui farebbe per richiedere altri tipi di requisiti. A definire meglio il quadro giuridico nel quale inserire il GPP sono poi intervenute sia la Comunicazione interpretativa 274/01 Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità d integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici, che illustra le possibilità di considerare aspetti ambientali nell aggiudicazione dei contratti, sia la Direttiva Europea sugli appalti 15

16 pubblici (2004/18/CE), che fa esplicito riferimento alle prestazioni ambientali dei beni e dei servizi. In particolare la Direttiva Europea 18 del 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, prevede la possibilità di introdurre criteri ecologici nelle procedure di aggiudicazione negli: art. 23 Specifiche tecniche; art. 26 Condizioni di esecuzione dell appalto; art. 27 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro; art. 48 Capacità tecniche e professionali; art. 50 Norme di gestione ambientale (si può inserire il riferimento al sistema di gestione ambientale per stabilire capacità tecniche e professionali dell operatore economico); art. 53 Criteri di aggiudicazione dell appalto. I criteri ecologici possono essere introdotti nelle seguenti sezioni del documento di gara d appalto: 1. oggetto dell appalto 2. specifiche tecniche del prodotto/lavoro/servizio 3. criteri di selezione dei candidati 4. criteri di aggiudicazione dell appalto 5. clausole di esecuzione dell appalto Gli Enti aggiudicatari sono liberi di definire l oggetto dell appalto o le definizioni alternative dell oggetto anche attraverso il ricorso a varianti, nel modo che essi ritengono meglio rispondente ai requisiti ambientali, purché tale scelta non abbia la conseguenza di limitare l accesso all appalto, a scapito di altri stati membri. La tutela dei valori ambientali può avvenire, quindi, anche nel quadro delle prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto degli appalti, ovvero delle specifiche tecniche che gli organismi acquirenti devono indicare nei documenti generali degli appalti ed alle quali i partecipanti devono conformarsi. Inoltre, un Amministrazione aggiudicatrice può chiedere al fornitore, la cui offerta è stata prescelta, che l esecuzione della prestazione oggetto del contratto avvenga nel rispetto di determinati obblighi tesi a tutelare l ambiente. Oggi si può quindi affermare che, tecnicamente, alla considerazione di criteri ecologici quale parametro di acquisto di beni e servizi da parte dell Amministrazione Pubblica non vi è più alcun ostacolo giuridico e che anzi l Unione Europea spinge proprio, attraverso l ultima Direttiva sugli appalti pubblici, in questa direzione. Ai fini del recepimento, l Italia ha provveduto ad emanare il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/ 17/ CE e 2004/18/CE (pubblicato in GU del 2 maggio 2006), di cui di seguito si riportano i principali riferimenti 6 : Art. 2 Principi 2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Il secondo comma dell articolo in oggetto introduce un importante ed innovativo precetto normativo nel diritto interno, laddove stabilisce la possibilità di subordinare, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dalle norme del codice, il principio 6 L analisi qui riportata è stata ripresa dal Piano d Azione per GPP della Provincia di Roma e dal rapporto del Ministero dell Ambiente Acquisti Verdi per la Pubblica Amministrazione: stato dell arte, evoluzione normativa e indicazioni metodologiche realizzato nel settembre

17 di economicità ai criteri, previsti dal bando, ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Il principio di economicità è un parametro di legittimità dell azione amministrativa e riguarda l obbligo per la PA di ottenere un determinato risultato con il minor dispendio di risorse. Pertanto questa disposizione chiarisce che è legittimo considerare prioritaria l esigenza di proteggere ambiente e salute umana, di promuovere lo sviluppo sostenibile e tutelare le esigenze sociali anche a scapito di non garantire sempre ed in ogni caso un rapporto conveniente tra risultati ottenuti e risorse impiegate, purché ciò avvenga nel rispetto della trasparenza, della par condicio e della concorrenza. Questa norma risponde alle perplessità di quanti temevano potesse essere contrario all interesse pubblico e al buon andamento dell Amministrazione procedere ad un acquisto di un prodotto in possesso di un marchio ecologico, poiché più caro rispetto ad altri; chiarisce inoltre che un procedimento amministrativo più oneroso, come potrebbe essere quello di dover controllare la rispondenza della fornitura anche sotto il profilo dei requisiti ecologici richiesti nel bando, non è contrario al buon andamento dell azione amministrativa perché va a tutela dell ambiente e della salute umana, che sono quindi finalmente riconosciuti anche dal diritto interno come posizioni giuridiche soggettive che godono di una tutela giurisdizionale privilegiata, che si è evoluta e modernizzata, specie grazie agli input politici e normativi di emanazione comunitaria. Art. 40 Qualificazione per eseguire i lavori pubblici 4. Il regolamento definisce in particolare: d) i requisiti di ordine generale in conformità all articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economicofinanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale. Nel dettato normativo di questo articolo è previsto che con Regolamento saranno definiti i requisiti di capacità tecnico-professionale, cui vanno compresi, nei casi appropriati, anche quelli relativi alle misure di gestione ambientale, che varranno anche per i soggetti esecutori a qualunque titolo di lavori pubblici. Art. 42 Capacità tecniche e professionali dei fornitori e dei prestatori di servizi 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell importanza e dell uso delle forniture o dei servizi: f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l operatore potrà applicare durante la realizzazione dell appalto; La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più modi, tra cui, come riporta la lett. f) del comma 1, per mezzo dell indicazione per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal Regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto. In questa norma, rispetto all analoga disposizione dell art. 40, è chiarito che il Regolamento esecutivo ed attuativo di parte delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, dovrà individuare anche quali siano questi casi appropriati, ovvero quando sia giuridicamente corretto accogliere le misure di gestione ambientale come mezzi di prova delle capacità tecnico professionali. Quindi entrambe le norme sopra richiamate, che recepiscono analoga disposizione della Direttiva, fanno riferimento al fatto che l amministrazione, nell individuare il candidato idoneo a eseguire l appalto nel modo migliore, può richiedere di specificare come lo stesso renderebbe la propria prestazione ambientalmente efficace. In questo contesto può essere considerato mezzo di prova della 17

18 capacità tecnica del candidato l adesione ad un sistema di gestione ambientale, a patto che lo stesso abbia un incidenza sulla qualità dell affidamento o sulla capacità di un impresa di eseguire l appalto con requisiti ambientali (per esempio un appalto di lavori per il quale l impresa debba gestire i rifiuti sul sito di costruzione), come chiaramente riportato nella comunicazione interpretativa COM(2001)274 "Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare le considerazioni ambientali negli appalti". Quindi la registrazione o la certificazione possono essere considerati mezzi di prova esclusivamente se i contenuti del Sistema di Gestione Ambientale presentano delle caratteristiche che possono essere considerate delle referenze utili a stabilire la capacità tecnica dell impresa. Art. 44 Norme di gestione ambientale 1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l indicazione delle misure di gestione ambientale che l operatore economico potrà applicare durante l esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici Al fine di precisare quali siano le certificazioni rilasciate da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, si specifica che occorre far riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni debbono inoltre riconoscere le certificazioni equivalenti in materia rilasciate da organismi stabiliti in altri Stati membri e accettare altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici. Ciò vale per dimostrare quali norme di gestione ambientali potranno essere osservate durante l esecuzione di un contratto di lavori e di un contratto di servizi, unicamente nei casi appropriati. Art. 68 "Specifiche tecniche Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto; [ ] 5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. [ ] 9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti

19 governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 10. Nell ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. 12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall espressione «o equivalente». Le specifiche tecniche sono l insieme delle prescrizioni di ordine tecnico richieste dall Amministrazione aggiudicatrice che definiscono le caratteristiche della fornitura, servizio o lavoro oggetto dell'appalto, affinché esso risponda all uso e alle esigenze della Amministrazione stessa e figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, nel capitolato d oneri o nei documenti complementari. Al comma 1, è stata introdotta una norma molto incisiva riguardante la definizione delle specifiche tecniche, che supera le analoghe prescrizioni di derivazione comunitaria. La legislazione nazionale rafforza l impulso comunitario poiché introduce non una semplice possibilità ma un vero e proprio obbligo a orientare gli affidamenti e gli acquisti nella direzione della sostenibilità, laddove se ne ravvisa la possibilità in termini di tutela della concorrenza e della par condicio e nei limiti e nelle modalità che si evincono dalle norme di riferimento. Infatti stabilisce che Ogniqualvolta sia possibile, le specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. Analogamente alle Direttive, la normativa nazionale chiarisce come le specifiche tecniche possono essere intese (cfr. l Allegato VIII Definizione di alcune specifiche tecniche, D.Lgs 163/2006) : α. [ ] nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolari d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dagli enti aggiudicatoli. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simbolici collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono; β. [ ], nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione 19

20 della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità. Fornisce anche una scala di preferibilità sulle fonti (leggi o normative tecniche di settore, di derivazione comunitaria/internazionale o nazionale) da cui ricavare le specifiche tecniche; in termini di prestazioni e requisiti funzionali, che "possono includere caratteristiche ambientali (art. 68, comma 3, lett. b). In tal caso l'amministrazione, che comunque deve fornire elementi sufficientemente precisi da consentire agli offerenti la determinazione dell oggetto dell appalto, lascia i concorrenti liberi di proporre soluzioni tecniche innovative per il raggiungimento della prestazione richiesta. Si tratta di una possibilità non prevista dalle precedenti norme sugli appalti. Nel primo caso, le specifiche tecniche possono riguardare prescrizioni sui materiali di base o primari utilizzati nel prodotto o particolari metodi di produzione, sempre se ciò contribuisce alla definizione delle caratteristiche del prodotto o del servizio in modo che risponda all uso per cui è destinato. Per esempio è possibile esigere l impiego di vetro riciclato per le finestre o la fornitura di alimenti provenienti da produzioni biologiche. Nel secondo caso le specifiche tecniche possono riguardare, ad esempio, target relativi ai consumi energetici di attrezzature o il raggiungimento di una data temperatura nel condizionamento dei locali. I mezzi di prova appropriati che devono essere accolti dall Amministrazione da quegli offerenti che propongono soluzioni equivalenti ai requisiti richiesti sono, ai sensi del comma 5, una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto; l operatore in questo caso dovrà fornire anche una dichiarazione separata, da allegare all offerta, che specifichi che la soluzione presentata è equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche. Per l'individuazione di specifiche tecniche di carattere ambientale le Amministrazioni possono avvalersi degli schemi di etichettatura ecologica presenti sul mercato. Il comma 9 ripropone il medesimo dettato di cui al paragrafo 3 della Direttiva 18, e puntualizza che le Amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o requisiti funzionali possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle eco-etichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra eco-etichettatura purché rispondano a determinati requisiti. È quindi contemplata la possibilità di inserire fra le specifiche tecniche riferimenti circa il metodo di produzione, la durata della vita di un prodotto, le caratteristiche di un prodotto, i materiali in esso contenuti e quant altro, ispirandosi ai criteri per l assegnazione dei marchi di qualità ecologica, siano essi europei, plurinazionali, nazionali o privati. Laddove la norma indica che possono essere utilizzate parti delle specifiche dettagliate quali sono definite dalle eco-etichettature europee ecc. si fa riferimento al fatto che non possono essere sempre riportati integralmente i criteri stabiliti dai marchi ecologici di prodotto. In particolare, dovendo distinguere e analizzare le prescrizioni che contribuiscono o meno a definire in modo diretto le caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto d appalto, è necessario prestare attenzione a quelle che riguardano il processo produttivo. 20

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