PROVINCIA DI ASTI AREA SVILUPPO SOCIALE E LAVORO CENTRO PER L'IMPIEGO COLLOCAMENTO MIRATO
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- Erica Capelli
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1 MOD.2 PROVINCIA DI ASTI AREA SVILUPPO SOCIALE E LAVORO CENTRO PER L'IMPIEGO COLLOCAMENTO MIRATO TRA L Azienda/Ente (d ora in avanti il datore di lavoro ), Cod. Fisc/Part. IVA con sede legale in E unità operativa in Rappresentata dal Sig.,C.f: Nat a il Domiciliato in In qualità di La Provincia di Asti, con sede in Asti, Piazza Alfieri n C.F rappresentata da Dr. Massimo CANIGGIA In qualità di DIRIGENTE dell AREA SVILUPPO SOCIALE e LAVORO nato ad _Alessandria Il 20 maggio 1966, E Visti - gli artt. 6,11,13 e 14 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; - l art. 14, comma 1 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 ; - gli artt. 2, comma 1, 4, comma 1 lett. a) e 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469; - il D.L. 13 gennaio 2000, n. 91; - la Circolare del MLPS n. 4/2000 e successive; Sentita La Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro di Asti, integrata ai sensi dell art. 11, comma 1 della legge n. 68, per quanto attiene al modello della presente convenzione; Premesso che - La Legge n. 68/99 conferisce specifica e particolare rilevanza allo strumento convenzionale, il quale: a) impegna il datore di lavoro a perseguire l inserimento occupazionale programmato; b) può essere attivato anche nei confronti di soggetti normativamente non tenuti all assunzione dei lavoratori disabili di cui alla Legge; c) può riguardare anche soltanto una parte dei posti da ricoprire da parte del datore di lavoro, ai sensi della legge, ferma restando, in tale ipotesi, la necessità di acquisire precise indicazioni circa le modalità con le quali il Datore di lavoro intende assolvere alla copertura della restante quota d obbligo; d) può consentire l accesso del datore di lavoro alle agevolazioni di cui all art.13 della legge 68/99, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nella norma medesima e nelle successive disposizioni attuative e di dettaglio; - la sistematica programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili, cui la stipula della convenzione è preordinata, costituisce lo strumento idoneo a favorire ed a consolidare lo sviluppo di una pratica degli avviamenti mirati, in linea con il principio ispiratore della normativa di riforma e con l obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l effettivo inserimento dei lavoratori in Azienda;
2 - lo strumento delle convenzioni previste dall art. 11 della Legge n. 68/99 si presenta, quindi, quale mezzo tecnico giuridico ottimale per conseguire gli obiettivi appena espressi, nell ottica di un effettivo raccordo e contemperamento fra il diritto e le aspettative dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ad un impiego compatibile con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative e le esigenze dei datori di lavoro pubblici o privati di un proficuo inserimento nell organizzazione; - il competente Servizio della provincia assume iniziative propositive per assicurare qualificato supporto ed assistenza tecnica rispetto alle esigenze manifestate dal datore di lavoro, fra le quali possono essere contemplati la selezione dei lavoratori da avviare e l attivazione di interventi formativi di sostegno e riqualificazione, da promuovere d intesa con il datore di lavoro stesso, secondo le modalità di cui all art. 4, comma 6 della legge n. 68/99; Considerato che - il datore di lavoro, alla data odierna, presenta una scopertura di posti da destinare a lavoratori disabili pari a n. unità; - il medesimo (nel caso di scopertura pari a n. due unità) intende avvalersi della presente convenzione per procedere all inserimento lavorativo di : entrambi i posti scoperti; uno soltanto dei due posti scoperti, precisando che, per quanto attiene alla copertura del restante posto, intende provvedervi secondo le seguenti modalità: Tutto ciò premesso LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO Il datore di lavoro si impegna a realizzare il programma mirato all inserimento lavorativo del disabile, dal medesimo presentato ed allegato alla presente convenzione e da intendersi quale parte costitutiva essenziale della medesima, vincolandosi a dare realizzazione agli obiettivi in esso contenuti. Il programma, ispirato a criteri di massima individualizzazione del progetto di inserimento lavorativo, in funzione delle concrete condizioni ed attitudini del soggetto, concerne in particolare: - l indicazione dettagliata delle mansioni attribuite al lavoratore e le modalità di loro svolgimento; - l illustrazione delle modalità atte a facilitare il rapporto del soggetto con la comunità di lavoro e, in generale, a superare le eventuali difficoltà ambientali e relazionali; - l indicazione delle misure per agevolare l acquisizione, da parte del soggetto, delle capacità professionali necessarie per l espletamento della prestazione lavorativa; - l inclusione di interventi ed iniziative di progressivo impratichimento con le mansioni affidate e di aggiornamento tecnico professionale; - l indicazione dei progettati interventi strutturali, laddove necessario, volti all eliminazione delle barriere architettoniche ed all adeguamento del posto di lavoro ai congrui criteri di ergonomia; - l illustrazione, anche di massima, dell articolazione dell orario di lavoro e dei periodi di pausa, in funzione delle condizioni individuali del soggetto; - la previsione della tempistica, delle modalità e degli strumenti di verifica interna aziendale, in costanza del rapporto, in ordine all efficacia e profiquità dell attuazione del programma di inserimento.
3 L attuazione del programma è oggetto di verifiche periodiche secondo un apposito programma di monitoraggio e controllo predisposto ed attuato dall Ufficio, in coordinamento con il comitato tecnico di cui all art. 6 comma 2, lettera b) della legge n. 68/99, il quale riferisce periodicamente alla Commissione provinciale per le Politiche sul Lavoro circa i risultati riscontrati e propone gli eventuali interventi correttivi. ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE Salvo quanto previsto al successivo art. 3, la durata massima di vigenza della convenzione e fissata in 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione. Entro tale termine ultimo, il datore di lavoro è tenuto a completare il piano di inserimenti lavorativi programmato. ART. 3 ASSUNZIONI Nell ambito del programma di inserimento mirato di cui all art.1, il datore di lavoro si impegna ad adempiere al proprio obbligo di inserimento lavorativo in forza del disabile, ai sensi della circolare ministeriale 4/2000 secondo la seguente discipline: a) in caso di scopertura pari a n. due unità: - inserimento del primo disabile entro dodici mesi dalla data di stipula della convenzione; - inserimento del secondo disabile entro ventiquattro mesi dalla data di stipula della convenzione. b) In caso di scopertura pari a n. una unità, l inserimento del disabile deve avvenire entro diciotto mesi dalla stipula della presente convenzione. Questa disposizione si applica sia in caso di effettiva ed accertata copertura dell altra posizione da parte del datore di lavoro, sia in caso di opzione, esercitata dal medesimo, di includere in convenzione uno soltanto dei due posti scoperti, secondo quanto precisato in premessa. ART. 4 VERIFICHE L Ufficio programma ed attua un piano di verifiche periodiche in ordine al rispetto dell obbligo di copertura della quota d obbligo come disciplinato dall art. 3 della presente convenzione. ART. 5 MODALITA DI INSERIMENTO Le assunzioni oggetto della presente convenzione possono essere effettuate secondo una delle seguenti tipologie contrattuali: a) contratto a tempo indeterminato; b) contratto a tempo determinato: c) contratto di apprendistato; d) contratto di formazione; e) contratto di inserimento. Ai sensi dell art. 11, comma 6 della legge 68/99, la Commissione provinciale per le politiche del lavoro integrata a norma di Legge, per l attuazione di specifici progetti di inserimento mirato, può proporre deroghe in favore dei disabili ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato. Le assunzioni dedotte in convenzione possono avvenire in attuazione o prosecuzione di progetti sperimentali in corso che avviino o abbiano avviato efficaci percorsi di inserimento lavorativo finalizzati ad assunzioni secondo le tipologie ammesse.
4 In attuazione dell autonomia riconosciuta loro dall art.11, comma 2 della legge 68/99, le parti stipulanti convengono che: Le assunzioni dedotte in convenzione possono essere effettuate integralmente mediante richiesta nominativa; E consentito lo svolgimento, da parte di ciascun disabile, di un periodo di prova di durata superiore a quella stabilita del CCNL di riferimento; l aumento, comunque, deve essere contenuto nei limiti di ½ del periodo massimo fissato dal suddetto CCNL e l esito negativo della medesima, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro; E consentito lo svolgimento di attività di tirocinio finalizzato all assunzione in favore del disabile sulla base di un programma di inserimento mirato. In tal caso il datore di lavoro, per un periodo fino ad un massimo di 12 mesi rinnovabili una sola volta, assolve per la durata relativa l obbligo di assunzione. Il Datore di lavoro è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l INAIL e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all art. 13, comma 4 della Legge 68/99. ART. 6 EFFETTI Le parti concordano che, durante il periodo di validità della convenzione di cui al precedente art. 2, troverà applicazione il seguente regime: - il Servizio competente non procederà d ufficio ad avviamenti numerici di soggetti appartenenti a categorie protette in relazione alla quota d obbligo coperta per la stipula della presente convenzione; - non trova applicazione il contributo esonerativo, di cui all art. 5, comma 3 della legge n. 68/99, salvo presentazione, da parte del Datore di lavoro, di richiesta di esonero parziale ai sensi della disposizione ultima citata; - non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui all art. 15, comma 4, della legge n. 68/99, salvo il caso di grave inottemperanza del Datore di lavoro agli obblighi di assunzione dipendenti dalla presente convenzione. In quest ultimo caso, la sanzione di cui sopra, verrà applicata assumendo come decorrenza per il calcolo della medesima la data di stipula della presente convenzione, fermo restando che il Servizio competente procederà all avviamento per le unità lavorative corrispondenti secondo le modalità ordinarie di legge; - il Datore di lavoro risulta adempiente alle disposizioni della legge 68/99, anche ai fini di cui all art. 17 della legge stessa. ART. 7 AGEVOLAZIONI Le parti riconoscono che, attraverso le convenzioni di cui all art.11 della legge n. 68/99, l Ufficio può concedere ai Datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all art. 13, comma 4 della legge stessa: a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente Legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1 alla 3 categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, approvato con DPR , n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla legge 68/99, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte della Regione di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10% della quota di loro competenza a valere delle risorse annue di cui all art. 13, comma 4, della legge 68/99 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate; b) la fiscalizzazione nella misura del 50 %, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla legge n. 68/99 abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citata nella lettera a);
5 c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l integrazione lavorativa del disabile. Con riferimento alle assunzioni oggetto della presente convenzione, l Ufficio, visto il programma presentato e valutata la disponibilità del citato fondo, NON concede le agevolazioni al datore di lavoro CONCEDE al datore di lavoro l agevolazione di cui alla lettera a) b) c) demandando ad apposito atto separato, da sottoscriversi tra le parti e da allegare alla presente convenzione della quale costituirà parte integrante, la disciplina di dettaglio concernente durata, misura e modalità di fruizione della agevolazione in parola. ART. 8 MODIFICHE NORMATIVE La presente convenzione viene stipulata sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché sulla scorta delle istruzioni ministeriali fino ad oggi emanate. Le parti, pertanto, convengono che, qualora, il quadro normativo od applicativo dovesse significativamente mutare in relazione ad aspetti contemplati dalla presente convenzione, quest ultima sarà oggetto di adeguamento e revisione al fine di renderla compatibile con le nuove disposizioni. Luogo e data IL DIRIGENTE Area Sviluppo Sociale e Lavoro (DR. Massimo CANIGGIA) IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL IMPRESA
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