Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

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1 Traduzione Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri Conchiuso il 6 novembre 1963 Entrato in vigore il 6 novembre 1963 (Stato 25 gennaio 2005) Il Consiglio federale svizzero e Sua Altezza il Principe Regnante del Liechtenstein, visto il trattato di domicilio del 6 luglio tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein e il loro trattato di unione doganale, del 29 marzo ; considerato la stretta attenenza fra la Svizzera e il Principato, determinata dall unione doganale; hanno conchiuso il seguente accordo sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri: I Passaggio della frontiera e notificazione Art. 1 1 Al confine tra la Svizzera e il Liechtenstein non ha luogo alcun controllo. I cittadini svizzeri e i cittadini liechtensteinesi possono valicarlo senza dover produrre un documento di legittimazione. 2 I cittadini svizzeri possono, fornendo la prova della cittadinanza, valicare il confine tra il Liechtenstein e l Austria. Ciò vale parimente per i cittadini liechtensteinesi che valicano il confine tra la Svizzera e un terzo Stato. 3 È considerata come prova della cittadinanza la produzione di un passaporto valevole o scaduto da non più di cinque anni, oppure di una carta ufficiale d identità. 4 Sono riservati i divieti d entrata e le espulsioni decisi dalle autorità svizzere o liechtensteinesi contro cittadini dell altro Stato. Per l entrata e il transito di questi cittadini occorre un autorizzazione espressa delle autorità competenti. RU Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. ted. della presente Raccolta. 2 RS RS

2 Amicizia. Domicilio e dimora Art. 2 1 I cittadini svizzeri nel Principato del Liechtenstein e i cittadini liechtensteinesi in Svizzera soggiacciano alle prescrizioni concernenti la notificazione degli stranieri. 2 I confinanti svizzeri e liechtensteinesi che ordinariamente pernottano nel paese d origine, sono esenti dall obbligo di notificarsi e di possedere un permesso della polizia degli stranieri per esercitare un attività lucrativa nell altro Stato. Sono riservate le autorizzazioni per l esercizio di un arte o un mestiere, e i permessi analoghi, segnatamente per esercitare una professione medicale o paramedicale 4. II Dimora e domicilio Art. 3 5 Art. 3 bis6 I cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio nel Principato del Liechtenstein hanno diritto di esercitare un attività lucrativa indipendente. Sono salve le prescrizioni in materia di polizia del commercio nonché le disposizioni derogatorie per avvocati, notai e professioni mediche. Art. 4 Le autorità svizzere e liechtensteinesi rimangono libere quanto al concedere ai cittadini dell altro Stato il permesso per il commercio girovago o per l esercizio di professioni ambulanti. Art. 5 I cittadini svizzeri e liechtensteinesi titolari d un permesso di dimora nel Principato del Liechtenstein, rispettivamente in Svizzera, sono parificati ai nazionali per quanto concerne il collocamento ufficiale. Essi tuttavia non possono assumere un impiego, né cambiare posto senza il permesso delle autorità competenti. 4 Vedi nondimeno la conv. del 1 lug tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per l ammissione reciproca all esercizio delle arti salutari dei professanti queste arti domiciliati sulle vicinanze del confine (RS ). 5 Abrogato dal secondo scambio di note del 21 dic tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull'applicazione del Prot. concernente la libera circolazione delle persone firmato nell' ambito dell'acc. di emendamento della Conv. AELS (RS ). 6 Introdotto dall art. 1 dell Acc. del 2 nov ed approvato dal DF il 12 dic (RU art. 1 cpv. 1 lett. h; FF 1994 V 601). Nuovo testo giusta lo scambio di note dell 1/8 feb tra la Confederazione svizzera ad il Principato del Liechtenstein, relativo alla parità di trattamento nei settori dell accesso alla professione di fiduciario e della promozione della costruzione di abitazioni, approvato il 14 mar dall AF, con effetto all 8 feb (RS ). 2

3 Liechtenstein Art. 6 1 I cittadini svizzeri nel Principato del Liechtenstein e i cittadini liechtensteinesi in Svizzera ricevono un permesso di domicilio dopo cinque anni di dimora continua e regolare. 2 Nel calcolo del tempo di dimora non si considerano i soggiorni di natura temporanea, come quelli per studi o per cura. Art. 7 1 I cittadini svizzeri nel Principato del Liechtenstein e i cittadini liechtensteinesi in Svizzera devono, per regolare le condizioni di dimora, produrre un passaporto valevole. 2 Come documento da depositarsi basta l atto d origine. Art. 8 Per i lavoratori svizzeri nel Principato del Liechtenstein e i lavoratori liechtensteinesi in Svizzera, le tasse in materia di polizia degli stranieri sono diminuite d una metà. Ciò vale parimente per i permessi di dimora a scopo di cura o di formazione professionale. Art. 9 Il diritto di presenza di cittadini svizzeri nel Principato del Liechtenstein è regolato esclusivamente dalle autorità liechtensteinesi e conformemente alle leggi e ai decreti della Confederazione concernenti la dimora e il domicilio degli stranieri. Art. 9 bis7 1 I cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai cittadini liechtensteinesi riguardo all acquisto di immobili, destinati ad uso abitativo proprio e all esercizio della loro attività professionale nel Principato del Liechtenstein, sempre che la Svizzera accordi la reciprocità ai cittadini liechtensteinesi residenti in Svizzera. 2 I cittadini svizzeri titolari di un permesso di domicilio nel Principato del Liechtenstein sono equiparati ai cittadini liechtensteinesi riguardo alla promozione della costruzione di abitazioni, sempre che la Svizzera accordi ai cittadini liechtensteinesi la reciprocità in Svizzera. 8 7 Introdotto dall art. 1 dell Acc. del 2 nov. 1994, approvato dall AF il 12 dic. 1994, in vigore dal 1 mag (RU art. 1 cpv. 1 lett. h; FF 1994 V 601). 8 Introdotto dallo scambio di note dell 1/8 feb tra la Confederazione svizzera ad il Principato del Liechtenstein, relativo alla parità di trattamento nei settori dell accesso alla professione di fiduciario e della promozione della costruzione di abitazioni, approvato il 14 mar dall AF, in vigore dal 24 apr. 2001, con effetto all 8 feb (RS ). 3

4 Amicizia. Domicilio e dimora III Entrata in vigore e disdetta Art Il presente accordo entra in vigore con la firma. Esso è sostituito all accordo del 3 giugno sui rapporti di polizia degli stranieri. 2 Ciascuna parte contraente ha facoltà di disdirlo in ogni tempo mediante preavviso di un anno. Una disdetta del trattato di unione doganale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, del 29 marzo , ha effetto anche per il presente accordo. Fatto a Berna, in due esemplari, il 16 novembre Per la Confederazione Svizzera: Wahlen Per il Principato del Liechtenstein: Heinrich Principe di Liechtenstein 9 [RU ] 10 RS

5 Liechtenstein Allegato I 11 Elenco degli atti normativi federale 11 Questo allegato non è pubblicato nella RU. Estratti periodicamente aggiornati si possono richiedere al Dipartimento federale degli affari esteri, Direzione del diritto internazionale pubblico, 3003 Berna (vedi RU ). 5

6 Amicizia. Domicilio e dimora Allegato II 12 Elenco dei trattati internazionali 12 Questo allegato non è pubblicato nella RU. Estratti periodicamente aggiornati si possono richiedere al Dipartimento federale degli affari esteri, Direzione del diritto internazionale pubblico, 3003 Berna (vedi RU ). 6

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