Città di Tortona Provincia di Alessandria

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1 Prot. N ORDINANZA N. 299 OGGETTO: Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento. IL SINDACO Vista l Ordinanza n. 221 del 25 ottobre 2006, con la quale si dettano norme in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento; Vista l Ordinanza n. 12 del 29 gennaio 2007, con la quale si dettano norme in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento; Visti gli artt. 68 e 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testi vigenti), riguardanti rispettivamente gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici nonché gli esercizi pubblici; Vista la Legge 1 giugno 1971, n. 425 all oggetto: Chiusura settimanale dei pubblici esercizi (testo vigente); Visto l art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (testo vigente) riguardante le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni (testo vigente); Visto l art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco le competenze di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell ambito della disciplina regionale; Vista la L.R. Piemonte del 29 dicembre 2006, n. 38 recante la Disciplina dell esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande (testo vigente); Visto l art. 38 del vigente Statuto del Comune di Tortona riguardante il potere di ordinanza del Sindaco; Ritenuto opportuno, sentite in data 1 dicembre 2008, le associazioni imprenditoriali di categoria del settore, le organizzazioni dei consumatori e degli utenti, nonché quelle dei 1

2 lavoratori, tutte aventi maggiore rappresentatività, nonché alla luce dell esperienza maturata nel periodo di applicazione delle precedenti ordinanze in materia, provvedere ad adeguare la disciplina in questione al fine di migliorare il servizio all utenza e consentire contemporaneamente una più agevole attività alle categorie interessate, nel pieno rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sull inquinamento acustico-ambientale; DISPONE che sia osservato il seguente articolato inerente le disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento. 2

3 INDICE CAPO I Orari dei pubblici esercizi e similari... 4 ART. 1 Definizioni... 4 ART. 2 Aree territoriali... 5 ART. 3 Orario di esercizio massimo degli esercizi di somministrazione... 5 ART. 4 Orari delle attività all aperto degli esercizi di somministrazione... 6 ART. 5 Orario di esercizi misti... 7 ART. 6 Orario esercizi di somministrazione posti all interno di specifiche strutture commerciali... 7 ART. 7 Orario pasticcerie, rosticcerie ed altre attività... 8 ART. 8 Orario degli esercizi di somministrazione posti in autostrade e stazioni ferroviarie, aeroportuali e di autolinee 8 ART. 9 Deroghe generali... 8 ART. 10 Programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione... 9 ART. 11 Orario per l esercizio di giochi leciti (sale giochi e di raccolta scommesse)... 9 ART. 13 Esclusioni CAPO II Orari dei locali di pubblico spettacolo ART. 14 Orario dei locali di pubblico spettacolo ART. 15 Orari di teatri, manifestazioni sportive, concerti al chiuso ART. 16 Impianti sportivi all aperto ART. 17 Orario delle attività cinematografiche e teatrali all aperto CAPO III Disposizioni comuni ART. 18 Turni di chiusura ART. 19 Cartello orario ART. 20 Riduzione e modifica degli orari ART. 21 Inquinamento acustico ART. 22 Norme finali

4 CAPO I Orari dei pubblici esercizi e similari ART. 1 Definizioni 1) I pubblici esercizi oggetto del presente provvedimento sono quelli di cui alla Legge Regionale Piemonte 29 dicembre 2006, n. 38, i quali esercitano l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione s intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati. Tale somministrazione può anche essere svolta in esercizi non aperti al pubblico indiscriminato, con esclusione dei circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 oppure mediante apparecchi automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività. 2) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, che somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie. 3) I pubblici esercizi in questione sono distinti, ai fini della definizione degli orari di apertura e chiusura e delle attività ad essi collegate in: a) esercizi che effettuano in via esclusiva l attività di somministrazione di alimenti e bevande; b) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest ultima è prevalente rispetto a quella di somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago s intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai 4

5 tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia; c) esercizi misti muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzati allo svolgimento di attività commerciali complementari. 2) Per turno di chiusura s intende la chiusura dell esercizio per un intera giornata nel corso di ogni settimana. ART. 2 Aree territoriali 1) Ai sensi dell articolo 17 della Legge Regionale Piemonte 29 dicembre 2006, n. 38, la presente ordinanza diversifica l orario delle varie tipologie di esercizi pubblici ed attività assimilate sulla base di una suddivisione territoriale che individua 2 (due) zone: la prima posta all interno dell area definita come residenziale dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale, la seconda posta all esterno di tale area. ART. 3 Orario di esercizio massimo degli esercizi di somministrazione 1) Per gli esercizi di somministrazione sono fissati i seguenti orari massimi: Esercizi collocati in area residenziale : ORARIO MASSIMO: lunedì, martedì, mercoledì, domenica e festivi apertura dalle ore 4,oo alle ore 1,oo del giorno successivo; giovedì, venerdì e prefestivi dalle ore 4,oo alle ore 2,oo del giorno successivo. Esercizi collocati in area non residenziale : ORARIO MASSIMO: lunedì, martedì, mercoledì, domenica e festivi apertura dalle ore 4,oo 5

6 alle ore 2,oo del giorno successivo; giovedì, venerdì e prefestivi dalle ore 4,oo alle ore 3,oo del giorno successivo. 2) Per gli esercizi di somministrazione non sono stabiliti orari minimi. 3) Non è consentito derogare a detti orari massimi, salvo per quanto previsto al successivo articolo 10 - Deroghe. 4) Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l orario di somministrazione, nell ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, diversificando tra periodo estivo ed invernale nonchè tra un giorno e l altro della settimana. 5) In ogni caso, il singolo esercente dovrà dare preventiva comunicazione al Sindaco dell orario prescelto, nonché renderlo noto al pubblico mediante l esposizione di apposito cartello ben visibile sia dall interno che dall esterno dell esercizio come definito al successivo art ) Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno 3 (tre) mesi, salvo il caso di subingresso nell attività, e dovranno essere resi noti come previsto dal successivo articolo 19. 7) E consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione e siano in possesso dell apposito scontrino fiscale rilasciato entro l orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la 1/2 ora (mezz ora) successiva all orario di chiusura stesso. 8) Negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, cioè riferiti al precedente articolo 1, comma 3, lettera b) del presente provvedimento, si osserva l orario previsto per l espletamento delle attività prevalenti di pubblico spettacolo e di intrattenimento a cui gli stessi sono aggregati, come disciplinate al successivo Capo II. ART. 4 Orari delle attività all aperto degli esercizi di somministrazione 1) Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente articolo 2, l attività all aperto, su 6

7 suolo pubblico qualora concesso oppure su quello privato, si può svolgere nell ambito dell orario di esercizio prescelto e, comunque, nell osservanza del vigente quadro normativo per le immissione sonore in atmosfera e del dettato dell articolo 56 del vigente Regolamento di Polizia Urbana (1). (1) Dopo le ore 22 è vietato cantare e suonare. Tale divieto si estende anche a quegli esercizi pubblici che immettono all aperto suoni e canti. In particolare per i locali all aperto si prescrive l attenuazione dei rumori dopo le ore 22 e la cessazione dell uso dell altoparlante o amplificatori dopo le ore 24. L uso degli altoparlanti è soggetto ad autorizzazione da parte dell Autorità Comunale. Il suono della radio, dei televisori, del juke box e di qualsiasi altro strumento acustico, anche in abitazioni private, deve essere regolato di volume in qualsiasi ora del giorno e della notte affinchè non rechi molestia o disturbo al vicinato. I suonatori ambulanti non possono fermarsi suonando, oltre cinque minuti nello stesso punto e a distanza minore di 50 metri dal punto precedente. E vietato fermarsi di fronte a scuole, asili, chiese, uffici pubblici, caserme e ospedali. Il suono delle sirene non può perdurare, ogni volta, oltre trenta minuti secondi. La predetta disposizione non si applica nei casi interessanti l Autorità Militare, di Pubblica Sicurezza, Soccorso Stradale e servizi pubblici. 2) Qualora l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e di bevande venga effettuata all aperto congiuntamente a quella di intrattenimento e svago, si osserva l orario stabilito per l attività all aperto di intrattenimento e svago. ART. 5 Orario di esercizi misti 1) Negli esercizi misti", si applicano e si devono osservare per l intera azienda gli orari di apertura e chiusura relativi all attività prevalente, la quale è individuata come quella con la maggiore percentuale di volume d affari dell esercizio in questione. ART. 6 Orario esercizi di somministrazione posti all interno di specifiche strutture commerciali 1) Gli esercizi di somministrazione ubicati all interno di centri commerciali, nonchè di mercati ortofrutticoli, carnei ed ittici, al dettaglio oppure all ingrosso, osservano l orario di attività delle strutture commerciali in cui operano. 7

8 ART. 7 Orario pasticcerie, rosticcerie ed altre attività 1) Gli esercizi che esercitano attività prevalente di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, gastronomia, pizzerie per asporto anche artigianali e simili nonché i laboratori adibiti esclusivamente alla produzione e vendita di pasta fresca, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni stabilite al precedente articolo 3, con esclusione del solo comma 7, per gli esercizi di somministrazione così come definiti al precedente articolo 1, comma 3. 2) Ai clienti presenti in un esercizio indicato al comma sopra riportato, pur in possesso dell apposito scontrino fiscale per l acquisto di prodotti alimentari in vendita rilasciato entro l orario di chiusura, non è consentito permanere all interno dell esercizio in questione oltre l anzidetto orario di chiusura. ART. 8 Orario degli esercizi di somministrazione posti in autostrade e stazioni ferroviarie, aeroportuali e di autolinee 1) Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade nonché in quelli situati all interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di autolinee, l attività di somministrazione può essere esercitata ininterrottamente 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 7 (sette) giorni su 7 (sette). ART. 9 Deroghe generali 1) E data facoltà agli esercizi di somministrazione di cui all articolo 1) comma 3 lettera a), cioè quelli che effettuano in via esclusiva l attività di somministrazione di alimenti e bevande, di chiudere l attività alle ore 3 (tre) del mattino successivo all ultimo giorno dell anno. In tale caso, è comunque consentito ai clienti che abbiano ottenuto la 8

9 consumazione e siano in possesso dell apposito scontrino fiscale rilasciato entro l orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la 1/2 ora (mezz ora) successiva all orario di chiusura stesso. 2) Il Sindaco ha facoltà di modificare o revocare, mediante provvedimento motivato, l orario di singoli esercizi allorché sopravvengano esigenze di pubblico interesse. ART. 10 Programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione 1) Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di cui all articolo 1), comma 3, lettera a), nonché imporre modifiche all orario e/o al giorno di chiusura prescelti. 2) Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia dall interno che dall esterno dell esercizio, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni. ART. 11 Orario per l esercizio di giochi leciti (sale giochi e di raccolta scommesse) 1) L attività di giochi leciti svolta all interno di pubblici esercizi e dei circoli privati, nonché nelle altre tipologie di esercizi pubblici, deve rispettare l orario seguito dall attività cui si riferisce. 2) Nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, i giochi leciti possono essere praticati durante tutto l orario di apertura. 3) Negli esercizi autorizzati come sala giochi oppure come sala di raccolta scommesse ai sensi dell art. 88 TULPS, l orario di apertura da osservare dev essere il seguente: a) Sale collocate in area residenziale : tutti i giorni della settimana dalle ore 8,oo alle ore 24,oo; 9

10 b) Sale collocate in area non residenziale : apertura lunedì, martedì, mercoledì, domenica e festivi apertura dalle ore 8,00 alle ore 2,oo del giorno successivo; giovedì, venerdì e prefestivi dalle ore 8,00 alle ore 3,oo del giorno successivo. 4) Per gli esercizi di cui al presente articolo non sono stabiliti orari minimi. ART. 13 Esclusioni 1) Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano alle attività di somministrazione di cui all articolo 8, comma 6 della Legge Regionale Piemonte 29 dicembre 2006, n ) L attività di somministrazione e di altre tipologie di esercizi pubblici (ad esempio: gelateria artigianale, sala giochi, ecc.), svolta l interno di complessi immobiliari caratterizzati da una specifica e prevalente funzionalità attrattiva (ad esempio: cinema multisala, ecc.) dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti orari massimi giornalieri stabiliti da disposizioni in vigore, esclusivamente durante l orario di esercizio dell attività prevalente, ritenendo l insieme delle varie attività come un unicum a cui consentire un omogeneo regime di orari. 3) I gestori delle strutture di cui ai precedenti commi 2 e 3, nonchè i titolari delle attività ubicate all interno delle stesse, hanno l obbligo di dare preventiva comunicazione al Sindaco dell orario di apertura prescelto che potrà essere, nell ambito dei limiti di cui al precedente comma 2, diversificato tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e l altro della settimana. 4) Detti orari dovranno essere resi noti come previsto dal successivo articolo

11 CAPO II Orari dei locali di pubblico spettacolo ART. 14 Orario dei locali di pubblico spettacolo 1) Le attività di discoteca, sala da ballo, locale notturno con o senza spettacoli di arte varia, piano bar come attività prevalente di intrattenimento e sala di pubbliche audizioni devono svolgersi nei limiti del seguente orario massimo: a) se collocate in area residenziale : lunedì, martedì, mercoledì, domenica e festivi apertura dalle ore 15,oo alle ore 1,oo del giorno successivo; giovedì, venerdì e prefestivi dalle ore 15,oo alle ore 2,oo del giorno successivo; b) se collocate in area non residenziale : lunedì, martedì, mercoledì, domenica e festivi apertura dalle ore 15,oo alle ore 2,oo del giorno successivo; giovedì, venerdì e prefestivi dalle ore 15,oo alle ore 4,oo del giorno successivo. 2) Al solo scopo di consentire l evacuazione del pubblico, è concessa 1/2 (mezz ora) di dilazione sull orario di chiusura prescelto nell ambito di quello previsto al 1 comma del presente articolo. 3) Per le sale di pubbliche audizioni, l orario massimo di esercizio resta stabilito come segue, a prescindere dalla zona di insediamento: - tutti i giorni dalle ore 9,oo alle ore 1,oo del giorno successivo. 5) Per gli esercizi di cui al presente articolo non sono stabiliti orari minimi. 11

12 ART. 15 Orari di teatri, manifestazioni sportive, concerti al chiuso 1) Nei locali di pubblico spettacolo quali teatri, sale per concerti, aree per manifestazioni sportive, ecc., le attività svolte al chiuso devono concludersi entro le ore 2,00 del giorno successivo. 2) E fatto obbligo al titolare responsabile dell attività di indicare mediante cartello l orario di inizio delle rappresentazioni. ART. 16 Impianti sportivi all aperto 1) Gli orari di apertura degli impianti sportivi (ad esempio: campi sportivi, piscine, ecc.) sono liberi, col solo obbligo di renderli noti al pubblico mediante l esposizione all ingresso di apposito cartello, fatte salve però le disposizioni del vigente quadro normativo in materia di inquinamento acustico. ART. 17 Orario delle attività cinematografiche e teatrali all aperto 1) Le attività cinematografiche all aperto devono concludersi entro le ore 1,oo del giorno successivo se collocate in area residenziale, nonché entro le ore 2,oo del giorno successivo se collocate in area non residenziale. Sono comunque fatte salve le disposizioni del vigente quadro normativo in materia di inquinamento acustico. 12

13 CAPO III Disposizioni comuni ART. 18 Turni di chiusura 1) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l obbligo di comunicazione al pubblico con le modalità di cui al successivo art. 19. ART. 19 Cartello orario 1) E fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza, esporre un cartello con gli orari osservati in luogo ben visibile sia dall interno che dall esterno dei locali. 2) Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare: a) l orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l eventuale orario diversificato tra un giorno e l altro della settimana; b) l eventuale giorno o gli eventuali giorni di chiusura settimanale; c) gli eventuali i turni di apertura obbligatoria estiva ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione non operanti congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni). ART. 20 Riduzione e modifica degli orari 1) Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell inquinamento acustico ed ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi: a) gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui all articolo 1, comma 3, lettera a); 13

14 b) gli orari degli esercizi in cui sono svolti pubblici spettacoli, trattenimenti musicali, raccolta di scommesse e giochi leciti; c) gli orari delle attività riportate nel precedente articolo 7 - Orario pasticcerie, rosticcerie ed altre attività. 2) Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito dopo la revoca del provvedimento sindacale. 3) In occasione delle festività natalizie e di fine anno, del carnevale ed altre specifiche ricorrenze e manifestazioni, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di cui all articolo 1, comma 3, lettera a) e dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento (anche con annesso locale di somministrazione), individuando giorni ed orari. ART. 21 Inquinamento acustico 1) Le attività oggetto del presente provvedimento devono svolgersi, in spazi chiusi e/o all aperto, senza superare i relativi limiti massimi di esposizione al rumore e di immissione dello stesso in ambiente esterno, in ossequio al vigente quadro normativo in materia. 2) In caso di contrasto con la presente ordinanza, il vigente quadro normativo in materia di inquinamento acustico è da considerarsi prevalente. 3) Sono fatte salve le disposizioni di cui al vigente quadro normativo in materia di inquinamento acustico, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti, ecc.. ART. 22 Norme finali 1) La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed 14

15 equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Sono pertanto revocate le ordinanze n. 221 del 25 ottobre 2006 e n. 12 del 29 gennaio ) L inottemperanza al sopra riportato articolato dà luogo alle sanzioni previste dall articolo 17-ter e 17-quater del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonchè dall articolo 21 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 (entrambi i testi vigenti). 3) Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni e prescrizioni relative ai prestatori di lavoro. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni sempre dal suo ricevimento. Tortona, lì 2 dicembre 2008 Visto: L Assessore alle Attività Economiche F.to Cremonti Il Sindaco F.to Marguati Visto: Il Dirigente del F.to Bagnera MM 15

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