Contratto di Assicurazione Multirischi Zero Pensieri. My Life

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1 Europ Assistance Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione Multirischi Zero Pensieri My Life Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa, comprensiva del glossario - Condizioni di assicurazione - Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa Copertina fascicolo informativo - Mod Ed. 04/ pag 1/1

2 Mod ed. 04/ pag. 1/4 ZERO PENSIERI MY LIFE - NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Multirischi Zero Pensieri - My Life La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Assicurato Assicurazione Contraente Europ Assistance Franchigia Garanzia Indennizzo Massimale Polizza Premio Prestazione Rischio Sinistro GLOSSARIO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di assicurazione. La persona fisica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. L impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.. Il numero di giorni e/o la percentuale entro i quali non viene riconosciuto l indennizzo. La garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio. La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. L esborso massimo garantito da Europ Assistance in caso di sinistro. Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato. La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione. L assistenza da erogarsi in natura, cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato nell accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Strut - tura Organizzativa. La Probabilità che si verifichi il sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. Gruppo Generali; b) sede legale: Milano Piazza Trento, Italia; c) recapito telefonico: , sito internet: servizio.clienti@europassistance.it; d) l Impresa di assicurazioni è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato n del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. Si rinvia al sito internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA DI ASSICURAZIONI Il patrimonio netto ammonta ad Euro ,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro ,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro ,00. L indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 111,4%: tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro ,00 e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro ,00. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. Avvertenza: La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata all assicuratore almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza. Si rinvia all art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il contratto è destinato all assicurazione dei rischi relativi al veicolo, all abitazione e alla persona dell Assicurato. Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, previste nelle seguenti X Sezioni: - Sezione I Assicurazione Assistenza al Veicolo vedi artt. 17 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione II Assicurazione Mancato Godimento del Veicolo vedi artt. 23 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione III Assicurazione Assistenza alla Persona e all Abitazione vedi artt. 28 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione IV Assicurazione Inagibilità dell Abitazione vedi artt. 35 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione V Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio Grave vedi artt. 50 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione VI Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata vedi artt. 61 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione VII Assicurazione Perdita Impiego (valida solo per il Lavoratore Dipendente) vedi artt. 69 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione VIII Assicurazione Tutela Legale Vertenza con il Datore di Lavoro (valida solo per il Lavoratore Dipendente) vedi artt. 76 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione IX Assicurazione Tutela Legale Famiglia (valida solo per il Lavoratore Autonomo) vedi artt. 87 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; - Sezione X Assicurazione Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia (valida solo per il Lavoratore Autonomo) vedi artt. 98 e seguenti per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Le principali limitazioni sono riportate, all interno di ciascuna Sezione, negli articoli di seguito indicati: - Sezione I Assicurazione Assistenza al Veicolo art. 22; - Sezione III Assicurazione Assistenza alla Persona e all Abitazione art. 33; - Sezione IV Assicurazione Inagibilità dell Abitazione art. 43;

3 Mod ed. 04/ pag. 2/4 ZERO PENSIERI MY LIFE - NOTA INFORMATIVA - Sezione V Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio Grave art. 58; - Sezione VI Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata artt. 66 e 67; - Sezione VIII Assicurazione Tutela Legale Vertenza con il Datore di Lavoro art. 78; - Sezione IX Assicurazione Tutela Legale Famiglia art. 89; - Sezione X Assicurazione Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia art Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato Esclusioni - Sezione I Assicurazione Assistenza al Veicolo art. 20; - Sezione II Assicurazione Mancato Godimento del Veicolo art. 26; - Sezione III Assicurazione Assistenza alla Persona e all Abitazione art. 31; - Sezione IV Assicurazione Inagibilità dell Abitazione art. 38; - Sezione V Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio Grave art. 53; - Sezione VI Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata art. 64; - Sezione VII Assicurazione Perdita Impiego art. 73; - Sezione VIII Assicurazione Tutela Legale Vertenza con il Datore di Lavoro art. 81; - Sezione IX Assicurazione Tutela Legale Famiglia art. 92; - Sezione X Assicurazione Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia art Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni. Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Si veda l art. 3 per gli aspetti di dettaglio. Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi dei massimali. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: - Sezione I Assicurazione Assistenza al Veicolo art. 18; - Sezione II Assicurazione Mancato Godimento del Veicolo art. 24; - Sezione III Assicurazione Assistenza alla Persona e all Abitazione art. 29; - Sezione IV Assicurazione Inagibilità dell Abitazione artt. 36 e 40; - Sezione V Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio Grave art. 51; - Sezione VI Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata art. 62; - Sezione VII Assicurazione Perdita Impiego art. 70; - Sezione VIII Assicurazione Tutela Legale Vertenza con il Datore di Lavoro art. 77; - Sezione IX Assicurazione Tutela Legale Famiglia art. 88; - Sezione X Assicurazione Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia art. 99. Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: - Sezione V Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio Grave art. 51; - Sezione X Assicurazione Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia art. 99. Esempio di franchigia: se la franchigia pattuita è di 60 giorni: i sinistri che comportano un inabilità temporanea o che prevedono una diaria di durata pari o inferiore a 60 giorni non verranno indennizzati/risarciti; i sinistri che comportano un inabilità temporanea o che prevedono una diaria di durata superiore a 60 giorni verranno indennizzati/risarciti a par - tire dal 61 giorno per il periodo di tempo massimo indicato in Polizza. se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio 60%: qualora il grado di invalidità permanente accertato sia inferiore al 60%, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all Assicurato; qualora il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 60% l Impresa riconoscerà all Assicurato l intero indennizzo. Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi dei limiti di età. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: - Sezione V Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio Grave art PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi dei periodi di carenza contrattuali Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: - Sezione VII Assicurazione Perdita Impiego artt. 71 e 75; - Sezione VIII Assicurazione Tutela Legale Vertenza con il Datore di Lavoro art. 82; - Sezione IX Assicurazione Tutela Legale Famiglia art. 93; - Sezione X Assicurazione Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia artt. 99 e DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO QUESTIONARIO SANITARIO NULLITÀ Avvertenze: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto di assicurazione non prevede la compilazione del questionario sanitario. 6. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE Avvertenze: L assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché degli artt e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Inagibilità dell Abitazione, il caso in cui l abitazione non sia conforme alle caratteristiche costruttive del fabbricato richieste dalla garanzia.

4 Mod ed. 04/ pag. 3/4 ZERO PENSIERI MY LIFE - NOTA INFORMATIVA 7. PREMI La periodicità di pagamento del premio è indicata in polizza. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi: assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l acquisto della polizza avviene a distanza); accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di 750,00 (escluso se l acquisto della polizza avviene a distanza). Avvertenze: Europ Assistance o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 8. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE Non sono previsti adeguamenti del premio. 9. RIVALSE Avvertenze: Nella Sezioni: IV Assicurazione Inagibilità dell Abitazione; V Assicurazione Invalidità permanente da Infortunio Grave; X Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia, Europ Assistance rinuncia al diritto di surroga derivante dall art del codice civile. Si rinvia agli artt. 42, 55 e 104 per gli aspetti di dettaglio. Per le altre Sezioni, si ricorda che, ai sensi dell art del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. 10. DIRITTO DI RECESSO Avvertenze: Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all altra parte. Si rinvia all art. 15 delle Condizioni di Assicurazione. 11. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall art del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente, consapevolmente o con colpa grave non adempie agli obblighi di comunicazione e dichiarazione pattuiti e richiesti perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 13. REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Avvertenze: Per la Sezione I Assicurazione Assistenza al Veicolo, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale; Per la Sezione II Assicurazione Mancato Godimento del Veicolo, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni da quando l Assicurato ne ha avuto conoscenza; Per la Sezione III Assicurazione Assistenza alla Persona e all Abitazione, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale; Per la Sezione IV Assicurazione Inagibilità dell Abitazione, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni da quando l Assicurato ne ha avuto conoscenza; Per la Sezione V Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio Grave, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro sessanta giorni dal verificarsi del sinistro; Per la Sezione VI Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa almeno 48 ore prima delle previste dimissioni dall Istituto di Cura. Per la Sezione VII Assicurazione Perdita Impiego, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro; Per la Sezione VIII Assicurazione Tutela Legale Vertenza con il Datore di Lavoro, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale. Si rimanda all art. 82 per gli aspetti di dettaglio; la denuncia deve essere fatta per iscritto al verificarsi del sinistro. Per la Sezione IX Assicurazione Tutela Legale Famiglia, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale. Si rimanda all art. 93 per gli aspetti di dettaglio; la denuncia deve essere fatta per iscritto al verificarsi del sinistro. Per la Sezione X Assicurazione Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia, l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro sessanta giorni dal verificarsi del sinistro.

5 Mod ed. 04/ pag. 4/4 ZERO PENSIERI MY LIFE - NOTA INFORMATIVA Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: - Sezione I Assicurazione Assistenza al Veicolo art. 21; - Sezione II Assicurazione Mancato Godimento del Veicolo art. 27; - Sezione III Assicurazione Assistenza alla Persona e all Abitazione art. 32; - Sezione IV Assicurazione Inagibilità dell Abitazione artt. 39, 40, 46, 47, 48; - Sezione V Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio Grave artt. 54, 56, 57; - Sezione VI Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata art. 65; - Sezione VII Assicurazione Perdita Impiego artt. 74 e 75; - Sezione VIII Assicurazione Tutela Legale Vertenza con il Datore di Lavoro artt. 83, 84 e 85; - Sezione IX Assicurazione Tutela Legale Famiglia artt. 94, 95 e 96; - Sezione X Assicurazione Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia artt. 103, 105 e ASSISTENZA DIRETTA CONVENZIONI Non è prevista assistenza diretta. 16. RECLAMI Eventuali reclami nei confronti dell impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP Milano, telefax n , indirizzo uffi - cio.reclami@europassistance.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) Servizio Tutela degli Utenti Via del Quiri - nale Roma. I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN- NET (accedendo al sito internet: Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria esperito, ove previsto, il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 avanti all Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano come regolato dall art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. 17. ARBITRATO Per le Sezioni: IV Assicurazione Inagibilità dell Abitazione, V Assicurazione Invalidità permanente da Infortunio Grave e X Assicurazione Inabilità Temporanea da Infortunio o Malattia, in merito alla procedura per la valutazione del danno, in caso di disaccordo circa la valutazione del danno, è previsto il ricorso ad un collegio peritale. Si rinvia agli artt. 46, 57 e 106 per gli aspetti di dettaglio. Per la Sezione VIII Assicurazione Tutela Legale Vertenze con il Datore di Lavoro e Sezione IX Assicurazione Tutela Legale Famiglia, in caso di di saccordo tra l Assicurato ed Europ Assistance in merito all interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all arbitrato. Si rinvia agli artt. 85 e 96 per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Resta salva la facoltà per l Assicurato di adire l Autorità Giudiziaria esperito, ove previsto, il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 avanti all Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano come regolato dall art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. INFORMATIVA NELL IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO Il presente contratto di assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia S.p.A.] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Ai sensi dell art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale. Europ Assistance Italia SpA è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, Milano. Il contratto di assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato. Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia SpA di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Ai sensi dell art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione di durata inferiore ad un mese. Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. Servizio Clienti Piazza Trento n Milano Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. I rappresentanti legali Paolo Frapiccini Valerio Chiaronzi

6 pag. 1/21 INDICE pag. DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AL VEICOLO SEZIONE II - ASSICURAZIONE MANCATO GODIMENTO DEL VEICOLO SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALL ABITAZIONE SEZIONE IV - ASSICURAZIONE INAGIBILITÀ DELL ABITAZIONE SEZIONE V - ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO GRAVE SEZIONE VI - ASSICURAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA SEZIONE VII - ASSICURAZIONE PERDITA IMPIEGO SEZIONE VIII - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE VERTENZE CON IL DATORE DI LAVORO SEZIONE IX - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA SEZIONE X - ASSICURAZIONE INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA COME RICHIEDERE ASSISTENZA

7 pag. 2/21 DEFINIZIONI ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. ASSICURAZIONE: il contratto di Assicurazione CONTRAENTE: la persona fisica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. EUROP ASSISTANCE: l Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n Milano Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'industria del Commercio e dell'artigianato N del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. FRANCHIGIA: il numero di giorni e/o la percentuale entro i quali non viene riconosciuto l indennizzo. GARANZIA: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio. LAVORATORE AUTONOMO: la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione (fatta eccezione per l Assicurazione Tutela Legale). LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente (fatta eccezione per l Assicurazione Tutela Legale). LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente (fatta eccezione per l Assicurazione Tutela Legale). MASSIMALE: l esborso massimo garantito da Europ Assistance in caso di sinistro. MODULO DI POLIZZA: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante. POLIZZA: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell Assicurazione. PRESTAZIONE: l assistenza da erogarsi in natura, cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato nell accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa. RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l Assicurato, all organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C., qualora determinate da dolo, consapevolezza o colpa grave. Art ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale quanto disposto dall art C.C. Art PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza ai sensi dell art C.C. Il contratto è risolto di diritto ex art comma 3 C.C., fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute. I premi devono essere pagati a Europ Assistance. Art AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance comportano la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell art C.C. Art DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art TERMINI DI PRESCRIZIONE Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art C.C. Art LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di disaccordo tra l Assicurato e/o il Contraente con Europ Assistance, relativamente al-

8 pag. 3/21 l esecuzione della Polizza/Contratto, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione. Art VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l Assicurato ha sostenuto le spese. Art ANTICIPATA RISOLUZIONE Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Aggravamento del rischio, spetta ad Europ Assistance l intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile. Art DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI/GARANZIE L assicurazione nei confronti di ogni Assicurato decorre dalle ore del giorno indicato nel Modulo di Polizza e scade alle ore del giorno indicato nel Modulo stesso. Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente Polizza le garanzie, riportate sul Modulo di Polizza. Art RINNOVO DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data da una delle parti all altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno. Art RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dalla erogazione della garanzia o dal rifiuto a prestarla, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Art CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermediate da Broker) Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance. Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria. SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AL VEICOLO DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE FURTO: il reato previsto all art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. INCENDIO: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi. RAPINA: il reato previsto dall art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. RESIDENZA: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. VEICOLO: ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende l autovettura ad uso proprio o di un familiare, di proprietà di uno dei soggetti assicurati, immatricolato in Italia, con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione e di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li. Sono esclusi i veicoli adibiti a trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o pilotaggio, competizioni sportive, servizi di polizia (pubblica o privata), ambulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art SOGGETTI ASSICURATI È assicurata: - la persona fisica, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza ed il suo nucleo familiare, come risultante da stato di famiglia anagrafico. Art OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 1. Autovettura in sostituzione In caso di furto totale, rapina o incendio totale del veicolo, l Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, che sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del noleggio fino all avvenuto ritrovamento del veicolo e comunque per un massimo di 15 giorni consecutivi per sinistro. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); Obblighi dell Assicurato: In caso di furto del veicolo, l Assicurato dovrà inviare ad Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie. Art ESTENSIONE TERRITORIALE Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La garanzia avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Art ESCLUSIONI Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni per sinistri provocati o dipendenti da: a. non abilitazione dell Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; b. dalla partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti; c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche;

9 pag. 4/21 d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; e. dolo dell Assicurato o dei passeggeri trasportati; Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra. Art. 21. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L inadempimento di tale obbligo, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa. Art. 22. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. SEZIONE II - ASSICURAZIONE MANCATO GODIMENTO DEL VEICOLO DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE FURTO: il reato previsto all art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. INCENDIO: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi. RAPINA: il reato previsto dall art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. VEICOLO: ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende l autovettura ad uso proprio o di un familiare, di proprietà di uno dei soggetti assicurati, immatricolato in Italia, con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione e di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li. Sono esclusi i veicoli adibiti a trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o pilotaggio, competizioni sportive, servizi di polizia (pubblica o privata), ambulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 23. SOGGETTI ASSICURATI È assicurata: la persona fisica, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza ed il suo nucleo familiare, come risultante da stato di famiglia anagrafico. Art. 24. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE In caso di Furto totale, rapina o Incendio totale del veicolo, Europ Assistance rimborserà a titolo di mancato godimento del veicolo, Euro 30,00 al giorno, per un massimo di 15 giorni, per sinistro e per anno assicurativo. Detto indennizzo potrà essere riconosciuto a partire dal giorno di denuncia del Furto o Incendio del veicolo, fino al giorno di cancellazione al PRA o al giorno di ritrovamento del veicolo stesso in caso di Furto. Art. 25. ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Art. 26. ESCLUSIONI Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi per sinistri: a. verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; b. derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere; c. derivanti da trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, valanghe, slavine e grandine; d. determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati; e. derivanti da appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale); f. derivanti da Furto, quando il veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo in funzione; g. causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico, comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma. Art. 27. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile, deve effettuare una denuncia accedendo al portale seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito sezione sinistri) oppure darne avviso ad Europ Assistance (direttamente o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è eventualmente intermediata la Polizza) Piazza Trento, Milano, indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri Assicurazione mancato godimento del veicolo, indicando: - data, luogo e modalità del sinistro; - nominativo degli eventuali testimoni; - copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il sinistro; - copia dell estratto generale cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); - copia della dichiarazione di perdita di possesso per furto. In caso di Furto seguito dal ritrovamento del veicolo, l Assicurato dovrà produrre il verbale di ritrovamento rilasciato dall Autorità competente. Il Contraente/Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALL ABITAZIONE DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE ASSISTENZA SANITARIA INFORTUNIO: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. RICOVERO: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. ASSISTENZA ABITAZIONE ABITAZIONE: l intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza ana-

10 pag. 5/21 grafica dell Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, indicata nel Modulo di Polizza e situata in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 28. SOGGETTI ASSICURATI È assicurata: la persona fisica, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza ed il suo nucleo familiare, come risultante da stato di famiglia anagrafico. Art. 29. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Orga - nizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza. PRESTAZIONI ASSISTENZA ALLA PERSONA 1. Consulenza medica Nel caso in cui l Assicurato, in seguito ad infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall Assicurato. 2. Invio di un medico a domicilio (Prestazione erogabile solo in Italia) Nel caso in cui l Assicurato, in seguito ad infortunio e, successivamente ad una Consulenza Medica, debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare a casa uno dei medici convenzionati Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore alle ore 8.00 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di invio del medico o del trasferimento in ambulanza. 3. Invio di un autoambulanza a domicilio (Prestazione erogabile solo in Italia) Nel caso in cui l Assicurato, in seguito ad infortunio e, successivamente ad una Consulenza Medica, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell Assicurato in autoambulanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per anno assicurativo con il limite di Euro 250,00 per sinistro. 4. Invio di un infermiere a domicilio (Prestazione erogabile solo in Italia) Qualora l Assicurato nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all Assicurato un infermiere. Europ Assistance terrà a proprio carico l onorario dell infermiere fino ad un massimo di Euro 350,00 al giorno per un totale di tre giorni consecutivi. 5. Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo a domicilio (Prestazione erogabile solo in Italia) Qualora l Assicurato in seguito ad infortunio abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all Assicurato un fisioterapista. Europ Assistance terrà a proprio carico l onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 700,00 per sinistro e per anno assicurativo. 6. Segnalazione di un medico specialista all estero Qualora l Assicurato, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), necessitasse di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l Assicurato. 7. Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, risulti affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive viene ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell Assicurato per l improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell Assicurato d intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell Assicurato in un centro ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà: - ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell Assicurato; - ad organizzare il trasporto dell Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. La prestazione viene fornita, giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata: - dalle ore del giorno di decorrenza della garanzia per trasferimenti resi necessari da infortunio. Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell ambito dell Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza; - le infermità o le lesioni che non sono curabili nell ambito dell Organizzazione Ospe - daliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell Organizzazione Ospedaliera; - tutti i casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie. 8. Rientro sanitario dall estero Qualora, in seguito ad infortunio l Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa d intesa con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere: - l aereo sanitario (previsto solo nel caso in cui il sinistro sia avvenuto in Europa); - l aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l autoambulanza (senza limiti di chilometraggio); Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizza tiva la ritenessero necessaria. Europ Assistance, qualora abbia provveduto al rientro dell Assicurato a proprie spese, avrà la facoltà di richiedere a quest ultimo, l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato. In caso di decesso dell Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di Euro 7.500,00 per Assicurato. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria. Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio; - le spese relative alla cerimonia funebre e/o l eventuale recupero della salma; - tutti i casi in cui l Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente

11 pag. 6/21 le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l Assicurato è ricoverato. 9. Rientro malato convalescente Qualora l Assicurato dimesso dall ospedale in cui era stato ricoverato in seguito ad infortunio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, di un periodo di convalescenza superiore ai 7 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro al suo domicilio o alla sua residenza, purché situati in uno dei paesi aderenti all Unione Europea, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tali mezzi potranno essere: l aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; l autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa che avrà la facoltà di richiedere all Assicurato l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro. Sono escluse dalla prestazione: le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; tutti i casi in cui l Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l Assicurato fosse ricoverato. 10. Viaggio di un familiare Qualora l Assicurato venisse ricoverato in seguito ad infortunio in un Istituto di Cura, a più di 100 Km dal suo luogo di residenza e per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere l Assicurato ricoverato. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro. Sono escluse dalla prestazione: le spese di soggiorno del familiare. 11. Anticipo spese di prima necessità all estero Qualora l Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di un infortunio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 1.000,00. nel caso l ammontare delle fatture superasse l importo complessivo di Euro 1.000,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie. L importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 2.500,00. Sono escluse dalla prestazione: il trasferimento di valuta all estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l Assicurato; il caso in cui l Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione. Obblighi dell Assicurato: l Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell importo anticipato. L Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. 12. Ricerca e prenotazione di centri ospedalieri Qualora a seguito di infortunio, l Assicurato debba sottoporsi a ricovero/intervento chirurgico o accertamenti diagnostici, la Struttura Organizzativa previa approfondita analisi del quadro clinico e sentito il medico curante individua e prenota secondo disponibilità l Istituto di Cura attrezzato o il Centro diagnostico ritenuto più idoneo per il caso a tariffe agevolate e accesso preferenziale. 13. Accompagnamento dei minori Qualora, a seguito di infortunio, l Assicurato si trovasse nell impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per sinistro. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di soggiorno del familiare accompagnatore. ASSISTENZA ALL ABITAZIONE 14. Spese d albergo (Prestazione erogabile solo in Italia) Nel caso in cui, in seguito all attivazione della garanzia Inagibilità dell Abitazione, l abitazione dell Assicurato fosse danneggiata in modo tale da non consentire all Assicurato il pernottamento nella stessa, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 1.000,00 complessive per sinistro e per nucleo familiare. 15. Invio del sorvegliante (Prestazione erogabile solo in Italia) Qualora l Assicurato, in seguito ad un danno indennizzabile a termine di Polizza e ricompreso tra quelli indicati alla Sezione IV Assicurazione Inagibilità dell Abitazione, necessitasse di far vigilare l Abitazione dichiarata inagibile dalle Autorità competenti, la Struttura Organizzativa provvederà a predisporne la vigilanza. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi della vigilanza per un massimo di 10 ore per sinistro e di Euro 700,00 per anno assicurativo. 16. Trasloco (Prestazione erogabile solo in Italia) Nel caso in cui, in seguito all attivazione della garanzia Inagibilità dell Abitazione l Assicurato avesse necessità di traslocare il proprio mobilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzarne il trasloco fino alla nuova abitazione o deposito in Italia e, successivamente al ripristino dell agibilità dell Abitazione, dal luogo dove è stato traslocato il mobilio, fino alla Abitazione che ha subito il sinistro. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per sinistro. Sono esclusi: - i traslochi effettuati oltre 60 giorni dal sinistro; - i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco. 17. Impresa di pulizia (Prestazione erogabile solo in Italia) Nel caso in cui, in seguito all attivazione della garanzia Inagibilità dell Abitazione l Assicurato, autorizzato al rientro nell Abitazione interessata dal sinistro, necessitasse di una pulizia straordinaria della stessa, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all invio di un impresa di pulizia specializzata. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell intervento di pulizia fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per sinistro. Art. 30. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, fatta salva l eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni. L assicurazione non è operante nei seguenti paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara

12 pag. 7/21 Occidentale, Samoa, Sant Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Art. 31. ESCLUSIONI Sono esclusi: per le prestazioni sanitarie: a) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b) gli infortuni causati dall uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio; c) gli infortuni causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; d) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e) gli infortuni causati dalla partecipazione dell Assicurato a delitti da lui commessi o tentati; f) gli infortuni causati dalla pratica di sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; g) gli infortuni causati dalla pratica dello sport del paracadutismo; h) gli infortuni causati dalla pratica dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, kite surfing, immersione con autorespiratore; i) gli infortuni causati dalla pratica di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; j) gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Per le prestazioni all abitazione: k) i danni determinati da dolo dell Assicurato; l) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine; m) i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana; n) i danni da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche; o) i danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento. Per tutte le prestazioni: p) i sinistri provocati o dipendenti da dolo dell Assicurato; q) i sinistri provocati o dipendenti da guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; r) i sinistri provocati o dipendenti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accele razioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); s) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra. Art. 32. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L inadempimento di tale obbligo, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa. Art. 33. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Art. 34. SEGRETO PROFESSIONALE L Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso. SEZIONE IV ASSICURAZIONE INAGIBILITÀ DELL ABITAZIONE DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE CONTENUTO: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall Assicurato/locatario o dal proprietario/assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l abitazione. Il tutto di proprietà dell Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall Assicurato o da terzi nei locali costituenti l abitazione. DIMORA ABITUALE: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell anno. ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall Assicurato o da persona facente parte del nucleo famigliare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune. INCENDIO: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. INDENNIZZO: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. MENSILITÀ: lo stipendio mensile netto come risultante dall ultima busta paga dell Assicurato al momento del sinistro. SCOPPIO/IMPLOSIONE: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

13 pag. 8/21 CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE ART. 35. SOGGETTI ASSICURATI È assicurata: La persona fisica, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza. Art. 36. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 1. Inagibilità dell abitazione Europ Assistance, nei limiti del massimale previsto all art. Criteri per la liquidazione dell indennizzo, si obbliga a riconoscere all Assicurato un indennizzo per l inagibilità dell abitazione principale dovuta ad uno degli eventi sotto riportati e che abbia colpito il fabbricato o il contenuto: a) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio; b) caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, diversi da ordigni esplosivi; c) onda sonica provocata da aeromobili e simili; d) caduta di meteoriti e di altri corpi celesti; e) sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell ambito di 20 metri da essi; f) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini; g) guasti cagionati per ordine dell Autorità o causati dall Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l incendio o altro evento assicurato; h) danni dovuti da spargimento d acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini; i) danni dovuti da eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non; j) danni dovuti ad eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio); k) i danni dovuti a sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati; l) i danni da fuoriuscita d acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo. Art. 37. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di Polizza, ubicato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano. Art. 38. ESCLUSIONI Sono esclusi i danni causati da: dolo del Contraente o dell Assicurato; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti; inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti; atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione; trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni; umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio; pioggia limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne ; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; precipitazioni atmosferiche all interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati; smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno. Sono inoltre esclusi: i danni alla macchina o all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un implosione se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; l imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato; i danni da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche; i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati; i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine; i danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento. Sono, inoltre, escluse dall Assicurazione i danni alle cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi. Art. 39. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate; b) entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile, effettuare una denuncia accedendo al portale seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito sistance.it sezione sinistri) Oppure darne avviso ad Europ Assistance (direttamente o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è eventualmente intermediata la Polizza) Piazza Trento, Milano, indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri Assicurazione Inagibilità dell abitazione, inviando: c) copia dell ultima busta paga attestante la mensilità percepita nel caso l Assicurato sia un lavoratore dipendente, oppure, copia della dichiarazione dei redditi nel caso l Assicurato sia un lavoratore autonomo; d) ogni documentazione che attesti l inagibilità dell abitazione; e) la denuncia rivolta all Autorità competente, precisando le circostanze dell accaduto; f) tutta l ulteriore documentazione utile alla gestione della pratica. Inoltre l Assicurato dovrà: g) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro. L Assicurato, per la positiva definizione del sinistro, è tenuto ad inviare tempestivamente ad Europ Assistance, la documentazione attestante l agibilità dell abitazione. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. Art. 40. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO Europ Assistance si obbliga a riconoscere all Assicurato: a. il 60% della mensilità retributiva nel caso in cui l Assicurato stesso sia un lavoratore dipendente pubblico o privato. Detto indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 per ogni mese di inagibilità dell abitazione e per un massimo di 12 mesi dalla data del sinistro; b. il 60% del reddito dichiarato qualora l Assicurato stesso sia un lavoratore autonomo. Detto indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza massima di Euro 1.500,00 per ogni mese di inagibilità dell abitazione e per un massimo di 12 mesi dalla data del sinistro; c. un indennizzo pari ad Euro 500,00 per ogni mese di inagibilità dell abitazione e fino ad un massimo di 12 mesi, qualora l Assicurato al momento del sinistro non si trovi in una delle condizioni di cui ai punti a. o b.; L indennizzo del primo sinistro, pari ad una mensilità della retribuzione, verrà riconosciuto solo qualora siano trascorsi trenta giorni consecutivi dalla data in cui le Autorità competenti hanno dichiarato l inagibilità dell abitazione. Non saranno indennizzate le frazioni delle mensilità retributive.

14 pag. 9/21 Art. 41. COLPA GRAVE In deroga all art del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell Assicurato. Art. 42. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE Europ Assistance rinuncia all azione di rivalsa (art C.C.) verso i parenti ed affini dell Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo e purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile stesso. Art. 43. USO DEL FABBRICATO L assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili. Art. 44. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO L assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo. È consentito non considerare: le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell area coperta dal fabbricato stesso; i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti; i soppalchi costruiti con materiali combustibili. Art. 45. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall Assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Art. 46. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si acconcordano sul la nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Resta salva comunque la possibilità per l Assicurato di adire l Autorità Giudiziaria. Art. 47. MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all art. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro ; c) procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l Autorità Giudiziaria relativamente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art. 48. ANTICIPO DELL INDENNIZZO L Assicurato se ne fa espressamente richiesta, ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari a tre mensilità retributive in base a quanto stabilito all Art. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO che dovrebbero essere pagate in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso. Il pagamento dell anticipo verrà effettuato dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell indennizzo. Art. 49. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. SEZIONE V ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO GRAVE DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE INFORTUNIO: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. INVALIDITÀ PERMANENTE: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 50. SOGGETTI ASSICURATI È assicurata: la persona fisica, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza. Art. 51. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 1. Infortuni L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie, nonché di ogni altra attività che non abbia carattere professionale e che abbiano causato una Invalidità permanente pari o superiore al 60%. L assicurazione è prestata nei limiti del massimale di Euro ,00 per sinistro. 2. Altri rischi compresi L assicurazione comprende: - gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - la folgorazione, l assideramento o il congelamento, i colpi di sole, di calore o di freddo; - l annegamento; - l asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno; - le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;

15 pag. 10/21 - le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti (con esclusione della malaria). L assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate al precedente comma 1 dell art. Oggetto dell assicurazione della presente Sezione. 3. Invalidità permanente L indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell Assicurazione entro due anni dal giorno dell infortunio. Se l infortunio ha come conseguenza l Invalidità Permanente definitiva totale, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata. Se l infortunio ha come conseguenza l Invalidità Permanente definitiva parziale l indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l industria allegata al Testo Unico sull Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente assicurazione. DESCRIZIONE Percentuali Destro Sinistro Sordità completa di un orecchio 15 Sordità completa bilaterale 60 Perdità della facoltà visiva di un occhio 35 Perdità anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 40 Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11 b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30 Perdità di un rene con integrità del rene superstite 25 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio 5 Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola Anchilosi completa dell articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola Perdita del braccio a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio al terzo medio o totale dell avambraccio Perdita dell avambraccio al terzo medio o perdita della mano Perdita di tutte le dita della mano Perdita del pollice e del primo metacarpo Perdita totale del pollice Perdita totale dell indice Perdita totale del medio 12 Perdita totale dell anulare 8 Perdita totale del mignolo 12 Perdita della falange ungueale del pollice Perdita della falange ungueale dell indice 7 6 Perdita della falange ungueale del medio 5 Perdita della falange ungueale dell anulare 3 Perdita della falange ungueale del mignolo 5 Perdita delle ultime due falangi dell indice 11 9 Perdita delle ultime due falangi del medio 8 Perdita delle ultime due falangi dell anulare 6 Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8 Anchilosi totale dell articolazione del gomito con angolazione tra a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi Anchilosi totale dell articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi completa dell articolazione radio carpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di prono supinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione 35 30

16 pag. 11/21 DESCRIZIONE Percentuali Destro Sinistro Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l applicazione di un apparecchio di protesi 80 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 65 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l applicazione di un apparecchio articolato 55 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 Perdita dell avampiede alla linea tarso-metatarso 30 Perdita dell alluce e corrispondente metatarso 16 Perdita totale del solo alluce 7 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo al alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11 Se l infortunio ha come conseguenza un Invalidità Permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella tabella sopra citata si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di minorazioni, che non comportino la perdita totale (anatomica o funzionale), Europ Assistance procederà a calcolare il grado di invalidità permanente in proporzione alla funzionalità perduta; - nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella sopra riportata, il grado di invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell attitudine al lavoro stabilite per l arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Per Invalidità pari o superiori al 60% verrà riconosciuto il 100%. 4. Rischio volo A parziale deroga dell art. Esclusioni, l Assicurazione è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aero club. La somma delle garanzie di cui alla presente Polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dall Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a Polizze infortuni comuni stipulate presso questa stessa società assicurativa non potrà superare i seguenti importi: - per persona, Euro ,00 per il caso morte, Euro ,00 per il caso invalidità permanente, Euro 100,00 al giorno per il caso inabilità temporanea; - complessivamente per aeromobile, Euro ,00 per il caso morte, Euro ,00 per il caso invalidità permanente, Euro 100,00 al giorno per il caso inabilità temporanea. Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. 5. Infortuni causati da guerra e insurrezione A parziale deroga dell Articolo "Esclusioni", sono compresi nell assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall insorgere di tali eventi, a condizione che l Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l insurrezione. 6. Calamità naturali A parziale deroga dell Articolo "Esclusioni", l assicurazione è estesa agli infortuni derivanti all Assicurato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Resta convenuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con Europ Assistance, l'esborso massimo di quest ultima non potrà comunque superare la somma di Euro ,00 per l'intero evento. Nell eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. Art. 52. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione è valida in tutto il Mondo. Art. 53. ESCLUSIONI Sono esclusi gli infortuni causati: a. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b. dall uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio, salvo quanto stabilito nella garanzia; c. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; d. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e. dalla partecipazione dell Assicurato a delitti da lui commessi o tentati; f. da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; g. da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto nella garanzia "Infortuni causati da guerra e insurrezione ; h. da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: i. di sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; j. dello sport del paracadutismo; k. dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idroscì, kite surfing, immersione con autorespiratore; l. di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; m. dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Art. 54. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale seguendo le istruzioni (oppure accedendo di-

17 pag. 12/21 rettamente al sito sezione sinistri) Oppure darne avviso scritto ad Europ Assistance (direttamente o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è eventualmente intermediata la Polizza) Piazza Trento, Milano, indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri Assicurazione Infortuni, inviando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - le circostanze dell accaduto; - copia dello stato di famiglia; - certificato medico contenente l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento; - certificati medici che documentino il decorso delle lesioni; - in caso di ricovero, copia conforme all originale della cartella clinica. L Assicurato deve consentire ad Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia. Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all indennizzo, ai sensi dell'art del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. Art. 55. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE Europ Assistance rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, all azione di surrogazione di cui all art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio. Art. 56. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ Europ Assistance corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell infortunio. Se al momento dell infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l in - fortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all Art. Invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 57. VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. In caso di disaccordo fra l Assicurato ed Europ Assistance, in merito all indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È comunque fatta salva la facoltà per l Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Art. 58. PERSONE NON ASSICURABILI Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall art del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C. Art. 59. SEGRETO PROFESSIONALE L Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso. Art. 60. LIMITI DI ETÀ L assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. L eventuale incasso dei premi corrisposti da soggetti non assicurabili non comporta accettazione né tacita né espressa della messa in copertura dell Assicurato. SEZIONE VI ASSICURAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE INFORTUNIO: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. RICOVERO: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 61. SOGGETTI ASSICURATI È assicurata: la persona fisica, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza. Art. 62. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE Le prestazioni, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite, in seguito ad infortunio indennizzabile a termine di Polizza come specificato nella Sezione V Assicurazione Invalidità Permanente da infortunio grave. PRESTAZIONI 1. Ospedalizzazione domiciliare In caso di infortunio dell Assicurato, indennizzabile a termini di Polizza, la Struttura Organizzativa organizzerà e gestirà, su richiesta scritta del medico curante di questi, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico per un massimo di 10 giorni dopo le dimissioni dell Assicurato stesso dall Istituto di Cura in cui era ricoverato. Le modalità per l accesso ed erogazione del servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell Assicurato. 2. Servizi sanitari Qualora l Assicurato, trovandosi in Italia, a seguito di infortunio che abbia comportato un ricovero, necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio per un massimo di 10 giorni, dopo le dimissioni dell Assicurato dall Istituto di Cura in cui era ricoverato. 3. Servizi non sanitari Qualora l Assicurato, trovandosi in Italia, non possa lasciare il proprio domicilio in seguito ad infortunio che abbia comportato un ricovero, la Struttura Organizzativa garantirà l invio di per-

18 pag. 13/21 sonale di servizio per l esecuzione di attività connesse allo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori. La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad un massimo di 10 giorni, dopo le dimissioni dell Assicurato dall Istituto di Cura in cui era ricoverato. Art. 63. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione ha vigore in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano. Art. 64. ESCLUSIONI Sono esclusi gli infortuni causati: a. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b. dall uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio, salvo quanto stabilito nella garanzia Rischio volo ove prevista; c. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; d. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e. dalla partecipazione dell Assicurato a delitti da lui commessi o tentati; f. da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; g. da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto nella garanzia "Infortuni causati da guerra e insurrezione ove prevista; h. da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: i. di sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; j. dello sport del paracadutismo; k. dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idroscì, kite surfing, immersione con autorespiratore; l. di sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; m. dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Art. 65. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa almeno 48 ore prima delle previste dimissioni dall Istituto di Cura, chiamando il numero di telefono e inviando via fax al numero l opportuna certificazione medica con prescrizione dell assistenza domiciliare. L inadempimento di tale obbligo, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa. Art. 66. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Art. 67. PERSONE NON ASSICURABILI Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall art del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C. Art. 68. SEGRETO PROFESSIONALE L Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso. SEZIONE VII ASSICURAZIONE PERDITA IMPIEGO (La presente garanzia è valida solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza la qualifica di Lavoratore Dipendente) DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE CARENZA: periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza durante il quale le coperture assicurative non sono operanti. DISOCCUPAZIONE: lo stato dell Assicurato (in considerazione dei fini assicurativi e quindi con riferimento alle Condizioni Particolari di Sezione) qualora da Lavoratore Dipendente di Ente Privato/Pubblico, egli: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; b) sia iscritto negli elenchi anagrafici, o percepisca un indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. MENSILITÀ: lo stipendio mensile netto come risultante dall ultima busta paga dell Assicurato al momento del sinistro. NON LAVORATORE: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori, i pensionati, i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all estero (se non regolati dalla legge italiana). NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA: l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta, con carattere di abitualità e prevalenza, dall Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito, tale da non modificare le possibilità economiche dell Assicurato. REDDITO DICHIARATO: 1/12 (un dodicesimo) del reddito complessivo dell Assicurato risultante dalla dichiarazione dei redditi (Modello UNICO) dell annualità precedente a quella in cui si è verificato il sinistro, al netto degli oneri deducibili. PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE: periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile ai sensi del contratto di assicurazione, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un altra denuncia relativa ad un nuovo Sinistro. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 69. SOGGETTI ASSICURATI Il lavoratore, dipendente di Ente Privato/ Pubblico, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza. Art. 70. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Europ Assistance si impegna a corrispondere all Assicurato un indennizzo, per quei sinistri non rientranti nell Art. Esclusioni, verificatasi durante il periodo di validità dell Assicurazione, in conseguenza di disoccupazione. Europ Assistance, per un massimo di 12 mesi dalla data di perdita dell impiego, riconoscerà all Assicurato un indennizzo pari al 60% della mensilità con un massimo di Euro 1.000,00 per ogni mese di disoccupazione. Art. 71. TERMINI DI CARENZA La copertura assicurativa decorre: - dal 90 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione. Art. 72. ESTENSIONE TERRITORIALE L Assicurazione Perdita Impiego, ha validità in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Art. 73. ESCLUSIONI Nessun Indennizzo verrà corrisposto per la garanzia Perdita Impiego se: a. l Assicurato, non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipen-

19 pag. 14/21 dente in modo consecutivo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro, salvo quanto previsto all art. CRITERI PER LA LIQUIDA- ZIONE DEL DANNO. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro; b. al momento della sottoscrizione della Polizza, l Assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; c. la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa; d. la disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento; e. la disoccupazione sia conseguenza di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell Assicurato; f. la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o comunque se il rapporto di lavoro dell Assicurato ha carattere stagionale e/o temporaneo e/o se la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio contratto di formazione e lavoro, apprendistato, ecc.); g. al momento del Sinistro l Assicurato stava svolgendo la propria normale attività Lavorativa all estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana, o comunque se l Assicurato ha un contratto non regolato dalla legge italiana; h. l Assicurato non si è iscritto negli elenchi anagrafici presso il Centro per l Impiego competente, con lo status di disoccupato in Italia, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in Mobilità e di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l assicurazione è operante); i. l Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; j. l Assicurato, al momento dell evento, era in periodo di prova. Art. 74. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato, entro e non oltre il 60 giorno dalla data di accadimento del sinistro, deve effettuare una denuncia - accedendo al portale seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito sezione sinistri Oppure darne avviso scritto ad Europ Assistance (direttamente o tramite il Broker o Agenzia presso la quale è eventualmente intermediata la Polizza) Piazza Trento, Milano, indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri Assicurazione Perdita Impiego, inviando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - le circostanze dell accaduto; - copia di un documento di identità; - copia del libretto di lavoro (o della scheda professionale); - copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; - copia di un documento comprovante l iscrizione alla lista di collocamento o l inserimento nelle liste di Mobilità o nella Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, e l eventuale permanenza in tali liste; - l ultima busta paga attestante la mensilità percepita dall Assicurato o copia della dichiarazione dei redditi; - attestazione del pagamento di eventuali indennità di Perdita di Impiego; - ogni documentazione inerente il sinistro che gli possa ragionevolmente essere richiesta. Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all indennizzo, ai sensi dell'art del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo. Art. 75. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance riconoscerà all Assicurato l indennizzo, a condizione che: 1. la Perdita impiego si verifichi durante il periodo di validità della Assicurazione; 2. la data di invio all Assicurato della lettera di licenziamento, o di una comunicazione equivalente, sia successiva alla data termine del Periodo di Carenza di 90 giorni; 3. il sinistro non rientri in una delle esclusioni di cui all Art. Esclusioni. Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per Perdita Impiego, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri se, dal termine del sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 180 giorni consecutivi nel corso dei quali l Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente ed abbia superato il periodo di prova. SEZIONE VIII ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE VERTENZE CON IL DATORE DI LAVORO (La presente garanzia è valida solo se espressamente richiamata sul Modulo di Polizza la qualifica di Lavoratore Dipendente) DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell'azione giudiziaria. CONTRAVVENZIONE: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l arresto o con il pagamento di un ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell assicurato. CONTRIBUTO UNIFICATO: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L n 28. CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi. DELITTO COLPOSO: colposo o contro l intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria. DELITTO DOLOSO: doloso o secondo l intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi. FATTO ILLECITO: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. IMPUTAZIONE PENALE: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato. REATO: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono. TUTELA LEGALE: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 artt CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 76. SOGGETTI ASSICURATI È assicurato: il lavoratore dipendente di Enti Privati/Pubblici, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza; i componenti del suo nucleo familiare così come risulta da stato di famigli anagrafico, purché anch essi lavoratori dipendenti di Enti Privati/Pubblici. In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore dell Assicurato il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

20 pag. 15/21 Art. 77. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di Euro ,00 per sinistro illimitato per anno, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono: le spese del procedimento di mediazione obbligatorio per esperire e/o partecipare al procedimento di Mediazione, quando le garanzie previste dall art. PRESTAZIONI GARANTITE prevedano, ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 l esperimento del procedimento di Mediazione quale condizione di procedibilità. le spese per l intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense; le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell Assicurato; le spese investigative per la ricerca e l acquisizione di prove a difesa; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell Art. Gestione del sinistro e libera scelta del Legale lettera A); le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell Art. Gestione del sinistro e libera scelta del Legale lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza; le spese di giustizia; le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall Assicurato. Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L n 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest ultima; gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00. In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell assicurazione, l Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance. Art. 78. DELIMITAZIONE DELL OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Europ Assistance non si assume il pagamen - to di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Art. 79. PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo Oggetto dell Assicurazione valgono nell ambito della vita privata per le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro (la garanzia opera anche in sede amministrativa TAR). Le prestazione garantite sopra descritte comprendono il Procedimento di Mediazione, quando previsto in via obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità. Art. 80. ESTENSIONE TERRITORIALE Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano. Art. 81. ESCLUSIONI Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell articolo Prestazioni garantite, l assicurazione non è prestata nei seguenti casi: a. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; b. controversie derivanti da fatto doloso dell Assicurato; c. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; d. controversie in materia di diritto tributario e fiscale; e. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall Articolo Prestazioni garantite ; f. controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa salvo quanto previsto dall Articolo Prestazioni garantite ; g. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria; h. fatti originati dalla proprietà o l uso di aerei a motore; i. controversie relative a cariche sociali rivestite dall Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati; j. controversie derivanti dall attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest ultimo caso quanto previsto dall Articolo Prestazioni garantite ; k. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia; l. controversie di valore inferiore a Euro 250,00; m. controversie contrattuali con Europ Assistance; n. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell Articolo Prestazioni garantite. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 82. INSORGENZA DEL SINISTRO DECORRENZA DELLA GARANZIA Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende: per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti: durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità, l assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della Polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza se il precedente contratto proviene da una Compagnia diversa da Europ Assistance e purchè non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all Assicurato. In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

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