SANCO/10229/2002 ITALIA

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1 SANCO/10229/2002 ITALIA Piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina per l anno 2003

2 Premessa Il presente piano è stato redatto in accordo con la Decisione del Consiglio 90/638/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali. Viene seguito l ordine dei punti riportati nell Allegato I della Decisione. Poiché la Tubercolosi rappresenta anche una grave zoonosi esso rientra nei criteri di priorità stabiliti dall Unione Europea per l Anno Le Regioni che hanno approvato un piano regionale straordinario per l anno 2002 proseguiranno nell attuazione dello stesso. Eventuali aggiornamenti di tali piani regionali o nuovi piani regionali saranno trasmessi non appena disponibili. 1) Descrizione della situazione epidemiologica; Dall analisi dei dati pervenuti dalle Regioni in merito all attività di eradicazione effettuata nell anno 2001 scaturisce la situazione descritta di seguito. Il patrimonio bovino/bufalino nazionale soggetto al programma nell anno 2001 è leggermente diminuitosia per quanto riguarda gli allevamenti che i capi rispetto all anno La percentuale di controlli sugli allevamenti e sui capi è aumentata. La percentuale d infezione nazionale sugli allevamenti è diminuita discretamente ma bisogna considerare che la nuova modulistica prevede la prevalenza sul controllabile e non sul controllato come avveniva nei reports relativi agli anni precedenti. Poiché non tutte le Regioni controllano il 100% dei controllabili si spiega in parte la diminuzione registrata nella prevalenza. Buona parte delle regioni del Nord e di quelle del Centro Italia sono ormai prossime al raggiungimento degli obiettivi pianificati, salvo alcune sacche ristrette in cui persistono ancora alcuni problemi. Per quanto riguarda il Nord si segnala anzitutto la situazione del Piemonte dove durante l anno 2001 sono stati evidenziati 281 allevamenti infetti con 2605 capi positivi. L intensificazione dell attività di eradicazione prevista dal piano straordinario della Regione Piemonte mostra che la situazione è perfettamente sotto controllo e che già nel corso dell anno 2002 potranno ottenersi risultati favorevoli. Per quanto riguarda la Regione Lombardia i 14 allevamenti infetti con 447 capi infetti sono riconducibili prevalentemente alle province di Pavia e Lodi. Anche in questo caso l adozione di uno specifico piano straordinario regionale fa ritenere che tale situazione sia stata messa sotto controllo. Per quanto riguarda l Italia Centrale soltanto il Lazio ha una percentuale d infezione dello 0,43% con 48 allevamenti infetti e 351 capi positivi quasi esclusivamente concentrati nelle province di Latina e Frosinone. Tra le regioni del Sud Italia, che anche in questo caso mantengono la loro problematicità, è la Sicilia che desta le maggiori preoccupazioni: infatti con i suoi 547 allevamenti infetti da sola rappresenta più della metà della percentuale di infezione nazionale con 2225 capi positivi. Durante l anno 2001 la percentuale dei controlli sugli allevamenti in Sicilia è diminuita così come la percentuale d infezione sugli allevamenti e sui capi.

3 La stessa situazione si è verificata anche per quanto riguarda la Regione Campania che pertanto ha fatto registrare una diminuzione dei controlli con una diminuzione della percentuale d infezione. Per quanto riguarda la malattia nei bufali la situazione appare essere perfettamente sotto controllo. Grossomodo la stessa situazione si è registrata anche in Puglia. Per quanto riguarda la Regione Calabria bisogna registrare un buon aumento della percentuale dei controlli che comunque resta al di sotto del livello ritenuto soddisfacente ed una buona diminuzione della percentuale d infezione. Infine la Regione Basilicata mostra una decisa tendenza al miglioramento. Stante la suddescritta situazione possiamo distinguere: A: un area che comprende gran parte dell Italia peninsulare escluso Piemonte con percentuale di infezione compresa 0,00% e 0,5% (Bolzano, Trento, Veneto, Friuli V.G., Emilia R., Sardegna, Val d Aosta, Lombardia, Liguria Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria); B: Puglia: con percentuale d infzione del 0,65%; C: Piemonte: con percentuale d infezione compresa dell 1,66 %; D: Sicilia: con percentuale d infezione 4.08%.

4 Le seguenti mappe illustrano graficamente l andamento epidemiologico della malattia su tutto il territorio nazionale. Fig. 1: Distribuzione geografica degli allevamenti bovini in Italia anno 2001 Fig. 2: Distribuzione geografica dei capi bovini in Italia anno 2001 Fig. 3: TBC- Percentuale di allevamenti bovini controllati su controllabili in Italia anno 2001 Fig. 4: TBC- Percentuale di capi bovini controllati su controllabili in Italia anno 2001

5 Fig. 5: TBC- Percentuale di allevamenti bovini positivi sui controllati in Italia anno2001 Fig. 6: TBC- Percentuale di capi bovini positivi sui controllati in Italia anno2001 Fig. 7: TBC- Percentuale di allevamenti bovini Ufficialmente Indenni sui controllabili anno2001

6 Si precisa che per la compilazione delle suddette mappe la prevalenza è stata calcolata riferendosi al numero di tutti gli allevamenti infetti rinvenuti nell anno rapportati al patrimonio controllato e non al patrimonio che beneficia del programma così come previsto dagli allegati alla Decisione 322/2000/CE a cui si rimanda per ulteriori elementi di valutazione. 2) Analisi dei costi e degli utili previsti Il programma di eradicazione, integralmente basato sulla applicazione del decreto ministeriale 592/95, prevede costi specifici, relativi al pagamento delle prestazioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti, al pagamento delle disinfezioni dei locali delle aziende infette e all indennizzo agli allevatori per gli animali abbattuti nel corso delle operazioni di risanamento. Visto l' ordinamento giuridico ed economico del Servizio Sanitario Nazionale, tutte queste spese gravano sugli stanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale. La quota di tale fondo spettante alle singole regioni viene accreditata alle stesse di anno in anno in forma indistinta, vale a dire che la somma totale viene utilizzata per il funzionamento dell'intero Servizio sanitario regionale (la Regione distribuisce a sua volta la somma alle singole ASL territoriali), di cui il servizio veterinario rappresenta solo una parte minima. Per quanto riguarda la parte delle spese finanziate dalla Comunità, il piano di eradicazione prevede, per l' acquisizione della qualifica sanitaria, due tubercolinizzazioni, mentre per il mantenimento è sufficiente un unico controllo annuale. Il numero di controlli è naturalmente più elevato nelle aziende riscontrate infette, che devono essere pertanto risanate e riqualificate. I Piani straordinari possono prevedere l uso del test del gamma interferone. La stima dei costi complessivi previsti per l' anno 2003 è indicata nell Informazione Finaziaria per il 2003 in allegato. A causa di difficoltà tecniche nella raccolta dei dati da parte delle singole Regioni è stato possibile fornire soltanto la somma complessiva prevista per ogni singola voce di spesa. Alcune Regioni hanno trasmesso dati incompleti mentre altre hanno inserito anche altre voci di spesa. Ulteriori distinzioni saranno fornite su richiesta alle autorità della Commissione. La stima degli utili è implicita nel raggiungimento dello standard sanitario previsto dal piano e dai benefici che ne derivano, considerato anche che la tubercolosi è una zoonosi che determina l esclusione dai circuiti commerciali degli animali infetti. Con l'aumento della percentuale delle aziende accreditate, aumenterà la possibilità di valorizzazione dei prodotti; sarà favorita la movimentazione di animali e loro prodotti. 3) La durata prevista del programma e lo scopo da raggiungere alla scadenza Il programma è annuale, 2003, con i seguenti scopi: - il proseguimento e l'intensificazione delle misure di polizia sanitaria e profilassi della tubercolosi bovina e bufalina; - l'intensificazione dell'azione di risanamento degli allevamenti infetti, al fine dell ottenimento della qualifica di ufficialmente indenne; - il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne per gli allevamenti che hanno già raggiunto tale obiettivo. L' obiettivo previsto e possibile per l' anno 2003 prevede il raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione (o, se del caso, il mantenimento) della qualifica di territorio ufficialmente indenne

7 da brucellosi bovina e bufalina nelle regioni del Centro Nord e il contenimento dell 'infezione nel restante territorio nazionale unitamente al raggiungimento di un livello ottimale di attivatà in particolare per quanto riguarda la il Sud e la Sicilia. 4) Designazione di una autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l attuazione del programma -Ministero della Salute: è l' organo centrale del Servizio sanitario nazionale, preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione, e alla determinazione dei livelli di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità, sull'intero territorio nazionale. La Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione ha competenze, tra l altro, sul settore della Sanità Animale. Al conseguimento degli obiettivi concorrono: - Assessorati Regionali alla Sanità: rappresentano le strutture preposte all' organizzazione, sul proprio territorio, dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute; provvedono inoltre alla programmazione degli interventi da compiere, coordinando l'azione delle A.S.L. e verificandone l'operato; -Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), rappresentano le unità operanti sul territorio; esse provvedono ad assicurare i livelli di assistenza nel proprio ambito territoriale attraverso i propri servizi. Dipendono amministrativamente e finanziariamente dalle Regioni, pur godendo di ampia autonomia gestionale. -Istituti zooprofilattici sperimentali: sono enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda la sanità animale, il controllo della salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti e il corretto rapporto tra insediamenti umani, animali e l' ambiente. Ogni I.Z.S. provvede, tramite prove interlaboratorio tra la sede centrale e le sezioni diagnostiche provinciali, ad assicurare l'uniformità della diagnosi della Tubercolosi sul territorio di competenza. L 'Istituto superiore di sanità organizza prove interlaboratorio tra i dieci I.Z.S. presenti in Italia. Con decreto ministeriale del 4 ottobre 1999, presso l Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia è stato istituito il Centro di referenza nazionale per la Tubercolosi da M.bovis. Ulteriori informazioni sul Ministero della Salute, ed in particolare sulla Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione possono essere reperite consultando il sito / 5) Descrizione e delimitazione della zona geografica ed amministrativa in cui sarà applicato il programma Il programma sarà applicato sull intero territorio nazionale tenendo conto delle differenze epidemiologiche evidenziate nelle diverse aree del paese. I piani regionali straordinari già approvati per l anno in corso, se del caso, saranno prorogati. Eventuali nuovi programmi straordinari regionali saranno inviati ai servizi della Commissione appena disponibili.

8 6) Obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata L 'obbligo di denuncia, oltre ad essere previsto dal D.M. 592/95, è sancito, anche per il solo sospetto d'infezione, dall'art. 2 del R.P.V. n.320 dell'8 febbraio E' considerato infetto da Tubercolosi l'allevamento in cui uno o più capi risultino aver contratto l' infezione sia a seguito di positività ai test diagostici, sia a seguito di segnalazioni di lesioni tubercolari al macello.. I contravventori all obbligo di denuncia, anche in caso di sospetto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 a Euro 2582,28 (Art 264 del TT.UU.LL.SS. così come da ultimo modificato dalla L. 2 giugno 1988, n. 218, art. 6) Le regole generali per la corresponsione degli indennizzi agli allevatori, in caso di abbattimento degli animali infetti, sono descritte al successivo punto 13. Bisogna specificare che il contributo erogato dallo Stato non copre l'intero valore di mercato degli animali. La normativa che prevede la concessione dell indennizzo agli allevatori, specifica che, in caso di accertata violazione delle norme sul risanamento della tubercolosi, l'indennizzo stesso non venga corrisposto (D.M. 4 giugno 1968). 7) Le procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate Ai sensi del D.M. 592/95, è previsto l'obbligo di registrazione delle aziende oggetto del piano e la successiva redazione di un elenco da parte dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Inoltre, con l' entrata in vigore del D.P.R. 317/96, ogni allevatore deve obbligatoriamente registrare la propria azienda presso la A.U.S.L. competente per territorio, che assegna un apposito codice di identificazione. Ciascun allevatore detiene una scheda di stalla (copia del Mod. 2/33) nella quale vengono registrate le operazioni di controllo effettuate. Copia di tale scheda è inoltre conservata e aggiornata presso gli archivi dei Servizi veterinari. La movimentazione dei bovini, ad esclusione dell'invio alla macellazione, è consentita esclusivamente ai soggetti provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi scortati dalla rispettiva modulistica nonché dal Mod. 4 che viene compilato in quattro copie. In tutti i casi che non prevedono direttamente l invio al macello degli animali il veterinario ufficiale compilerà la sezione E Attestazione sanitaria prevista dal modello 4 con l indicazione della data dell ultimo controllo effettuato sugli animali e sull allevamento di provenienza, nonché la qualifica sanitaria dell allevamento di provenienza. In casi di irregolarità sono previste sanzioni. Inoltre, il D.M. 592/95 prevede prevede l'obbligo della esecuzione di una tubercolinizzazione, da praticarsi nell'azienda di destinazione, entro 15/42 giorni dalla partenza dalla azienda di origine Per quanto riguarda il sistema di epidemiosorveglianza previsto dall'art. 14 della Direttiva 64/432/EEC, occorre far notare che, a tutt'oggi, non è stato ancora emanato il provvedimento che prevede la sua attuazione. L Autorità Centrale ha allo studio un progetto legislativo per una più completa applicazione della Direttiva 64/432/EEC.

9 8) Un sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma Le norme riguardanti il sistema di registrazione degli allevamenti e delle aziende sono contenute nel D.P.R. 317/96 (recepimento della Direttiva 92/102/EEC), nel DPR 437/2000 che ha recepito il Regolamento 820/97/EEC, e nel Regolamento CE 1760/2000. Tale sistema di Identificazione e Registrazione è composto dai seguenti elemnti: a) Codici identificativi individuali degli animali; b) Documenti identificativi (passaporti) per gli animali; c) Registri tenuti presso ciascuna azienda; d) Banca dati informatizzata. Il Ministero della Salute ha provveduto alla messa a disposizione della rete del Sistema informativo sanitario (S.I.S. ) alle Aziende ASL e alle Regioni, in modo da poter veicolare i dati sul patrimonio bovino e bufalino alla banca dati centrale prevista dall' art. 5 del Reg. 820/97. Il D. Interministeriale del 31 gennaio 2002 prevede che i responsabili degli stabilimenti di macellazione comunichino alla Banca Dati Nazionale, e contestualmente alle Banche Dati Regionali, per via informatica, tutti i dati relativi ai capi macellati. 9) Misure che permettano di individuare l'origine degli animali L' attuale sistema di identificazione e registrazione dei bovini (D.P.R. 317/96 e DPR 437/2000 attuazione del Regolamento CEE 820/97 abrogato dal Reg. CEE 1760/2000 e D. Interministeriale del 31 gennaio 2002 Disposizioni in materia di funzionamento dell anagrafe bovina ) consente, tramite la documentazione identificativa dell animale (Cedola identificativa e il Documento di identificazione individuale per la specie bovina detti anche passaporti) nochè il codice identificativo individuale del capo (Marche auricolari) di risalire all' allevamento di origine e tenere traccia degli spostamenti cui è stato sottoposto il capo. Inoltre, per la movimentazione degli animali è sempre obbligatoria la compilazione del modello 4 in quattro copie, previsto dall' articolo 31 del Regolamento di polizia veterinaria, contenente le informazioni necessarie per l'identificazione delle aziende di origine e di destinazione, le matricole individuali degli animali da movimentare, il loro stato sanitario, le generalità del trasportatore. Il Ministero della Salute, di concerto con altre Amministrazioni, sta predisponendo apposito Manuale operativo per la definizione delle procedure di attuazione del D. Interministeriale del 31 gennaio 2002 Disposizioni in materia di funzionamento dell anagrafe bovina per la definizione delle norme tecniche in materia di registrazione ed identificazione degli animali della specie bovina e bufalina. Prima di dar inizio alle operazioni di attuazione del programma in ogni azienda il Veterinario Ufficiale provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale circa quell azienda e, in caso di difformità evidenziate (mancate registrazioni, ecc), farà in modo che la Banca Dati Nazionale sia tempestivamente aggiornata. 10) Qualifiche sanitarie delle aziende Le aziende devono raggiungere la qualifica di ufficialmente indenne. Per il riconoscimento di tale requisito tutti i capi presenti in azienda devono essere esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi, tutti gli animali di età superiore alle sei settimane devono aver presentato esito

10 negativo a due prove diagnostiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a sei mesi, e per il mantenimento della qualifica, devono essere controllati ogni anno con una prova analoga. Possono essere introdotti solo animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi che devono essere sottoposti con esito negativo ad una tubercolinizzazione nell'allevamento di destinazione. Le province sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi bovina qualora tutti gli allevamenti presenti nel loro territorio sono sotto controllo ufficiale ed il 99,8% degli allevamenti risulta ufficialmente indenne durante l' anno; una Regione è dichiarata ufficialmente indenne qualora tutte le sue province siano in possesso della qualifica. Per quanto riguarda le movimentazioni stagionali per motivi di pascolo, alpeggio e transumanza, il D.M. 592/95 unitamente al D.M. 13 novembre 2000 prevede che possano spostarsi per tali motivi solo allevamenti in possesso della qualifica di indenne da tubercolosi 11) Definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia La tubercolinizzazione praticata in Itali risponde alle disposizioni della Direttiva 64/432/CEE. In genere, viene utilizzata la prova singola. Le tubercoline in Italia vengono prodotte dagli Istituti zooprofilattici di Teramo e Perugia, e il laboratorio di medicina veterinaria dell 'Istituto Superiore di Sanità è responsabile della standardizzazione e dei controlli di qualità sui lotti prodotti. Accanto alla tubercolinizzazione, ai fini di accelerare l individuazione di animali infetti all interno del focolaio, e quindi al fine di ridurre i tempi per la chiusura dello stesso, si può ricorrere al test del gamma interferone applicato secondo quanto previsto dal Protocollo allegato al presente programma. Per gli allevatori che non collaborano al programma è prevista l'esecuzione forzata delle operazioni con costi a totale carico degli stessi (art. 21 del D.M. 592/95). Particolare importanza riveste la sorveglianza al macello per quanto riguarda soprattutto gli animali da ingrasso. Per la raccolta di dati alla macellazione ordinaria si utilizzi la scheda di Rilevazione dati al macello all uopo predisposta e allegata al presente programma. 12) Misure di polizia sanitaria nei confronti degli allevamenti risultati infetti Si applicano tutte le misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54 in particolare agli art. 102, 103,104 e dal D.M. 592/95, art. 8. Negli allevamenti in cui sono stati riscontrati capi infetti è previsto che venga effettuata un accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con l I.Z.S. territorialmente competente e l Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale. All uopo si utilizzera la modulistica appositamente predisposta di cui all allegata Scheda Rilevazione dati in un focolaio. Il flusso dei dati informativi seguirà lo schema previsto dall allegato Schema di flusso informativo. L insorgenza del focolaio ai Servizi di igiene pubblica dell ASL territorialmente competente rappresenta un obbligo previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54 all art. 5. Viceversa i Servizi di igiene pubblica dell ASL territorialmente competente comunicheranno ai Servizi veterinari dell ASL ogni caso di insorgenza di Brucellosi nell Uomo. All uopo si utilizzerà la modulistica appositamente predisposta di cui all allegato Segnalazione di casi di zoonosi negli animali.

11 Negli allevamenti in cui sono stati riscontrati capi infetti questi ultimi devono essere isolati, marcati e allontanati sotto vincolo sanitario a esclusivo scopo di macellazione entro 30 giorni, in via eccezionale può essere concessa proroga fino a non oltre 90 giorni. Si ribadisce la necessità dell isolamento e della sorveglianza circa la sua efficacia e corretta attuazione al fine di liitare il più possibile l estendersi dell infezione. In caso di difficoltà per la macellazione o per la vendita delle carcasse, qualora queste ultime siano state destinate al libero consumo, le Autorità Regionali attueranno ogni procedura consentita al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la macellazione dei capi infetti. Inoltre è prevista l'effettuazione di prove diagnostiche in altri allevamenti qualora si riscontri una correlazione epidemiologica con quello infetto. Il latte degli animali infetti o sospetti deve essere raccolto separatamente e destinato esclusivamente all'alimentazione animale, previo trattamento termico; secondo le disposizioni del D.P.R. 54/97 (recepimento della Direttiva 92/46/EEC) il latte degli animali sani può essere conferito solo per la produzione di latte e prodotti a base di latte trattati termicamente. Dopo l' eliminazione degli animali infetti, il Servizio veterinario competente per territorio dispone l applicazione di appropriate misure igieniche di pulizia e disinfezione. Le disinfezioni devono riguardare il letame, che deve essere rimosso dalla stalla, disinfettato e conservato almeno cinque mesi prima del suo utilizzo; le strutture mobili ed immobili delle aziende, che devono essere pulite e disinfettate utilizzando le apposite unità mobili di disinfezione; al termine della disinfezione viene rilasciato un apposito certificato comprovante l' avvenuta effettuazione delle operazioni. Il ripopolamento è consentito dopo che i bovini superiori alle sei settimane rimasti nell'azienda infetta hanno reagito negativa ente ad almeno due prove diagnostiche ufficiali, la prima delle quali effettuata a meno 42 giorni dopo l' allontanamento dell'ultimo capo infetto. E' prevista la possibilità di sospendere, e non revocare, la qualifica di indenne ad allevamenti in cui sia stata riscontrata una sola positività diagnostica. Tale sospensione è possibile se il capo infetto è allontanato e macellato entro otto giorni, e la qualifica viene riacquisita se i restanti animali dell' allevamento di età superiore alle sei settimane reagiscono negativamente a due prove ufficiali, di cui la prima praticata non prima di due mesi dall allontanamento del capo reattivo, la seconda dopo sei settimane. I contravventori alle disposizioni di cui al regolamento di Polizia Veterinaria, ai sensi dell art. 358 del TT.UU.LL.SS., così come da ultimo modificato dal D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196, art.16, sono puniti,, con la sanzione amministrativa da Euro 1549,37 a Euro 9296,22, salvo che il fatto costituisca reato. 13) Indennità di abbattimento: Gli allevatori, per aver diritto alle indennità di abbattimento previste, devono presentare le relative domande entro 60 giorni dalla macellazione dell'ultimo capo infetto alla Azienda U.S.L. competente per territorio. Qualora le indennità non vengano corrisposte senza giustificati motivi entro 9 giorni dalla data di presentazione della domanda, sono dovuti gli interessi legali maturati. Il valore degli indennizzi è stabilito e viene aggiornato annualmente dal Ministero della Salute, previa verifica dei valori di mercato, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole (Legge 296/81, art. 6). Il ricavato della vendita dell'animale macellato viene corrisposto all'allevatore o al commerciante che lo ha acquistato.

12 La legge 218/88, inoltre, prevede delle maggiorazioni (sino ad un massimo del 40% dell'indennizzo da corrispondere) nel caso in cui l' abbattimento riguardi una elevata percentuale di soggetti. Infine, nei casi in cui la situazione epidemiologica sia valutata di difficile risoluzione, è prevista la possibilità di abbattere ed indennizzare l intero effettivo dell'allevamento. Questo tipo di operazioni tengono proposte dal Servizio veterinario competente ed autorizzate dall'autorità regionale, previo parere favorevole dell'i.z.s. competente per territorio, con informazione al Ministero della Salute. E necessario che le Regioni e le Autorità Sanitarie Locali pongano in atto tutte le misure utili al fine di rispettare i tempi massimi previsti per l erogazione degli indennizzi agli allevatori. 14) L'impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della Commissione. Il Ministero della Salute in base alle cadenze stabilite dalla normativa comunitaria comunicherà codesta ai servizi della Commissione Europea tutte le informazioni utili circa l andamento del programma eradicazione. Al fine di consentire al Ministero della Salute di soddisfare il debito informativo nei confronti dell Autorità Comunitaria le Regioni e le singole ASL si impegneranno a fornire alla Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione,- Ufficio VI di questo Ministero tutte le informazioni richieste secondo le modalità e i tempi previsti da apposite disposizioni diramate dalla Direzione Generale stessa.

13 TBC: Schema di flussi informativi per la sorveglianza epidemiologica ALLEVAMENTO Mod. 4 Mod. 2/33 Mod. 9/33 MACELLO Mod. 2/33 Mod. 8/33 Mod. 9/33 Scheda rilevamento dati in un focolaio Mod. 9/33 Mod. 10/33 Scheda rilevamento dati al macello (allegata ai campioni) ASL Servizi veterinari IZS Scheda rilevamento dati in un focolaio Mod. 1 Mod. 2/33 Mod. 9/33 Mod. 10/33 Riepiloghi periodici Relazione annuale sull andamento del piano Scheda rilevamento dati al macello Esiti accertamenti diagnostici REGIONE Servizi veterinari OERV Riepiloghi periodici attività risanamento Comunicazione abbattimento animali negativi MINISTERO DELLA SALUTE Relazione annuale sull andamento del piano

14 REGIONE Az ULSS DIPARTIMENTO PER LA PREVENZIONE SETTORE VETERINARIO Al Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell Az.ULSS SEGNALAZIONE CASI DI ZOONOSI NEGLI ANIMALI (art. 5 DPR 320/54) MALATTIA DENUNCIATA SPECIE ANIMALE N SOGGETTI DATA DENUNCIA DENOMINAZIONE AZIENDA PROPRIETARIO (Cognome e Nome) VIA LOCALITA COMUNE PROV. IDENTIFICAZIONE AGENTE EZIOLOGICO NON EFFETTUATA EFFETTUATA PROVVEDIMENTI ADOTTATI DATA IL RESPONSABILE

15 REGIONE Az ULSS DIPARTIMENTO PER LA PREVENZIONE SETTORE IGIENE PUBBLICA Al Responsabile del Servizio Veterinario dell Az.ULSS Al Settore Veterinario Assessorato alla Sanità SEGNALAZIONI DI CASI DI TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI NELL UOMO CASO DI: TUBERCOLOSI BRUCELLOSI COGNOME E NOME ETA PROFESSIONE DOMICILIO VIA LOCALITA COMUNE PROV. IDENTIFICAZIONE AGENTE EZIOLOGICO NON EFFETTUATA EFFETTUATA ESITO: ORIGINE ANIMALE: ACCERTATA PRESUNTA DESCRIZIONE DELL ORIGINE: SEDE DELLE LESIONI (PER TBC): POLMONARE EXTRAPOLMONARE PROVVEDIMENTO ADOTTATI: DATA IL RESPONSABILE

16 TUBERCOLOSI BOVINA / BUFALINA SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI IN UN FOCOLAIO

17 DR... Recapito telefonico.... A.S.L. n... Data.../.../... Allevamento TIPOLOGIA INSEDIAMENTO Stalla di sosta Codice identificazione azienda (DPR 317/96) Denominazione azienda... Proprietario Via/località n... Comune... Prov.... Data denuncia di malattia infettiva:.../.../. allegare mod.1 allegare mod.2/33 STATO SANITARIO DELL ALLEVAMENTO PRIMA DEL RILIEVO DEL FOCOLAIO 1) UFFICIALMENTE INDENNE: SI Conferimento qualifica data.../.../... Ultima prova tubercolinica negativa data.../.../... NO Precedente positività allergica: data.../.../... n. capi controllati... n. capi positivi.... 2) RILIEVO NEGLI ULTIMI 24 MESI DI CAPI POSITIVI O DUBBI ALL INTRADERMOREAZIONE: NO n. capi controllati.. SI data.../.../... n. capi positivi (allegare mod. 2/33) n. capi dubbi.... 3) RILIEVO NEGLI ULTIMI 24 MESI DI CAPI CON LESIONI ANATOMOPATOLOGICHE RIFERIBILI A TBC: NO SI data.../.../... (allegare mod.10/33 O.M. 2/1/93) Conferma di laboratorio: NON EFFETTUATA EFFETTUATA ESAME ISTOLOGICO ESAME IMMUNOISTOCHIMICO ESAME COLTURALE Esito:..... Esito:..... Esito:..... Altro (specificare): 2

18 DATI RELATIVI ALL ALLEVAMENTO O STALLA DI SOSTA 4) INDIRIZZO PRODUTTIVO Riproduzione Latte Riproduzione carne Ingrasso Misto (linea vacca-vitello) (latte + ingrasso) 5) ANIMALI DA RIPRODUZIONE Vacche n... Manze n... Tori n... Vitelli (età<12 mesi) n... Bufale n... Vacche nutrici n... Annutole (1) n.. Tori bufalini n... Vitelli/e bufalini (2) n... 6) ANIMALI DA CARNE NO Vitelli a carne bianca n... SI Vitelli in svezzamento n... Vitelloni n... Annutoli (3) n ) ALTRI ANIMALI NO SI Ovini n... Caprini n... Suini n... Cani n... Gatti n... Altre specie... Libero accesso ai locali d allevamento NO SI specie Libero accesso ai locali di stoccaggio alimenti NO SI specie ) RIMONTA Interna Esterna Provenienza: Nazionale Regione... Provincia... Estera Stato... Regione... (1) Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo. (2) Dalla nascita allo svezzamento. (3) Dallo svezzamento a 24 mesi. 3

19 9) STABULAZIONE Vacche : Libera Fissa Mista Manze: Libera Fissa Mista Bufale: Libera Altro... 10) MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEIEZIONI Concimaia tradizionale Fertirrigazione Depurazione in vasconi Altro... 11) PASCOLO NO Interno all allevamento SI Brado Alpeggio Indicare le località ed il periodo in cui il pascolo è stato utilizzato prima dell insorgenza del focolaio: Località Comune Prov. dal al ) ADOZIONE DI MISURE SANITARIE Isolamento degli animali di nuova introduzione dal resto dell effettivo, in locali separati (quarantena): sempre spesso talvolta mai Tutto pieno / tutto vuoto: sempre spesso talvolta mai 4

20 Disegnare schematicamente una mappa relativa alla disposizione dei vari locali di allevamento, segnando al loro interno la distribuzione dei diversi gruppi di animali. Indicare inoltre: l eventuale presenza di paddocks esterni e recintati; l ubicazione, rispetto all azienda, di eventuali allevamenti confinanti specificandone la tipologia. Canali d'irrigazione e fonti d'acqua superficiali 5

21 DATI SUL MOVIMENTO DEGLI ANIMALI 13) INTRODUZIONE DI ANIMALI (DOPO L ULTIMA PROVA ALLERGICA NEGATIVA) Introduzione da altri allevamenti, stalle di sosta commercianti: NO SI Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2).... Provenienza: Stalla di sosta Allevamento Denominazione azienda (3). Proprietario... Codice Via...N... Comune...Prov... A.S.L... Animali introdotti scortati da Mod.D NO SI Prova di scambio (art. 12, DM 15/12/95 n. 592) NO SI data:.../.../ Data:.../.../... Marca auricolare (1)..... Categoria (2)... Provenienza: Stalla di sosta Allevamento Denominazione azienda (3). Proprietario... Codice Via...N... Comune...Prov... A.S.L... Animali introdotti scortati da Mod.D NO SI Prova di scambio (art. 12, DM 15/12/95 n. 592) NO SI data:.../.../ Data:.../.../... Marca auricolare (1)... Categoria (2)... Provenienza: Stalla di sosta Allevamento Denominazione azienda (3). Proprietario... Codice Via...N... Comune...Prov... A.S.L... Animali introdotti scortati da Mod.D NO SI Prova di scambio (art. 12, DM 15/12/95 n. 592) NO SI data:.../.../... (1) Per gli allevamenti da ingrasso indicare la consistenza della partita di appartenenza dei soggetti riscontrati positivi. (2) Vacca Manza Toro Vitellone Vitello (< 12 mesi) / Bufala Annutola Toro bufalino Annutolo Vitello bufalino. (3) Per gli animali provenienti dall estero è sufficiente indicare il paese e la regione di provenienza dei capi introdotti. 6

22 Introduzione da fiere o mercati: NO SI Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2) Provenienza: Fiera Mercato Comune......Prov... A.S.L... Animali introdotti scortati da Mod.D NO SI Prova di scambio (art. 12, DM 15/12/95 n. 592) NO SI data:.../.../... Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2) Provenienza: Fiera Mercato Comune......Prov... A.S.L... Animali introdotti scortati da Mod.D NO SI Prova di scambio (art. 12, DM 15/12/95 n. 592) NO SI data:.../.../... Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2) Provenienza: Fiera Mercato Comune......Prov... A.S.L... Animali introdotti scortati da Mod.D NO SI Prova di scambio (art. 12, DM 15/12/95 n. 592) NO SI data:.../.../... Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2) Provenienza: Fiera Mercato Comune......Prov... A.S.L... Animali introdotti scortati da Mod.D NO SI Prova di scambio (art. 12, DM 15/12/95 n. 592) NO SI data:.../.../... Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2) Provenienza: Fiera Mercato Comune......Prov... A.S.L... Animali introdotti scortati da Mod.D NO SI Prova di scambio (art. 12, DM 15/12/95 n. 592) NO SI data:.../.../... (1) Per gli allevamenti da ingrasso indicare la consistenza della partita di appartenenza dei soggetti riscontrati positivi. (2) Vacca Manza Toro Vitellone Vitello (< 12 mesi) / Bufala Annutola Toro bufalino Annutolo Vitello bufalino. 7

23 14) USCITA DI ANIMALI (DOPO L ULTIMA PROVA ALLERGICA NEGATIVA) Vendita ad altri allevamenti - stalle di sosta: NO SI Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2) Destinazione: Stalla di sosta Allevamento Denominazione azienda (3). Proprietario... Codice Via...N Comune......Prov... A.S.L... Animali venduti scortati da Mod.D NO SI Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2) Destinazione: Stalla di sosta Allevamento Denominazione azienda (3). Proprietario... Codice Via...N Comune......Prov... A.S.L... Animali venduti scortati da Mod.D NO SI Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2)..... Destinazione: Stalla di sosta Allevamento Denominazione azienda (3). Proprietario... Codice Via......N..... Comune......Prov... A.S.L... Animali venduti scortati da Mod.D NO SI (1) Per gli allevamenti da ingrasso indicare la consistenza della partita di appartenenza dei soggetti riscontrati positivi. (2) Vacca Manza Toro Vitellone Vitello (< 12 mesi) / Bufala Annutola Toro bufalino Annutolo Vitello bufalino. (3) Per gli animali provenienti dall estero è sufficiente indicare il paese e la regione di provenienza degli animali introdotti. 8

24 Uscita verso macelli: NO SI Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2)... Nome macello...codice Comune......Prov... A.S.L... Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2)... Nome macello...codice Comune......Prov... A.S.L... Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2)... Nome macello...codice Comune......Prov... A.S.L... Uscita verso fiere/mercati/esposizioni: NO SI Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2)... Comune....Provincia... Destinazione : Fiera Mercato Esposizione Animali scortati da Mod.D NO SI Data:.../.../... Marca auricolare (1) Categoria (2)... Comune.....Provincia... Destinazione : Fiera Mercato Esposizione Animali scortati da Mod.D NO SI (1) Per gli allevamenti da ingrasso indicare la consistenza della partita di appartenenza dei soggetti riscontrati positivi. (2) Vacca Manza Toro Vitellone Vitello (< 12 mesi) / Bufala Annutola Toro bufalino Annutolo Vitello bufalino. 9

25 CONTATTI CON ANIMALI SELVATICI 15) PRESENZA DI ANIMALI SELVATICI NELLE AREE IN PROSSIMITÀ DELL ALLEVAMENTO NO SI Erbivori (caprioli, cervi, camosci ecc.) Mustelidi (tassi, faine ecc.) Cinghiali Volpi Altro ) OSSERVATO CONTATTO DIRETTO DEI SELVATICI CON I BOVINI/BUFALINI NO SI CONTATTI DIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI (promiscuità/contatto dei capi dell allevamento con animali appartenenti ad altre aziende) NO SI Tipo di contatto: pascolo alpeggio azienda confinante fiera mercato altro.. Denominazione azienda... Proprietario Codice Via......N... Comune... Prov A.S.L Ufficialmente indenne da tubercolosi NO SI Tipo di contatto: pascolo alpeggio azienda confinante fiera mercato altro.. Denominazione azienda... Proprietario Codice Via......N... Comune... Prov A.S.L Ufficialmente indenne da tubercolosi NO SI 10

26 NO SI CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI Tipo di contatto: mezzi di trasporto in comune ; scambi di alimenti ; attrezzature ; liquami ; contatti con altre specie animali di allevamenti diversi ; personale (manodopera, tecnici mangimistici, veterinari) ; pascoli ; luoghi di abbeverata ; aziende confinanti (1) ; altro (specificare)... Denominazione azienda... Proprietario Codice Via......N... Comune... Prov A.S.L Ufficialmente indenne da tubercolosi NO SI Tipo di contatto: mezzi di trasporto in comune ; scambi di alimenti ; attrezzature ; liquami ; contatti con altre specie animali di allevamenti diversi ; personale (manodopera, tecnici mangimistici, veterinari) ; pascoli ; luoghi di abbeverata ; aziende confinanti (1) ; altro (specificare)... Denominazione azienda... Proprietario Codice Via......N... Comune... Prov A.S.L Ufficialmente indenne da tubercolosi NO SI ALTRI ALLEVAMENTI DELLO STESSO PROPRIETARIO NO SI Codice identificazione azienda (DPR 317/96) Denominazione azienda... Via......N... Comune... Prov A.S.L Ufficialmente indenne da tubercolosi NO SI Codice identificazione azienda (DPR 317/96) Denominazione azienda... Via......N... Comune... Prov A.S.L Ufficialmente indenne da tubercolosi NO SI (1) Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e. 11

27 STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA 17) LIBRETTO SANITARIO Regolare Non regolare Non richiesto Note:... 18) ULTIMA PROVA ALLERGICA E/O SCHERMOGRAFIA PROVA ALLERGICA Data.../.../... Esito... Non noto SCHERMOGRAFIA Data.../.../... Esito... Non noto 19) CASI DI TUBERCOLOSI NELL UOMO: NO SI Persone ammalate Anno (1) Età (2) Personale di stalla Familiari Altre persone (specificare) ANAMNESI PATOLOGICA DELL ALLEVAMENTO 20) SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A TBC CLINICAMENTE MANIFESTA: NO SI In atto al momento della visita Segnalata dal veterinario aziendale 21) ALTRE PATOLOGIE PRESENTI IN ALLEVAMENTO: NO SI Patologia/e: In atto al momento della visita Segnalata dal veterinario aziendale Terapie effettuate: ) L ALLEVAMENTO INFETTO È STATO INDIVIDUATO Con il test tubercolinico (Allegare mod. 2/33) Al macello (Allegare mod. 10/33) Osservazioni: Il Veterinario... (1) Anno in cui è stata fatta la diagnosi. (2) Età della persona al momento della diagnosi. 12

28 TUBERCOLOSI BOVINA / BUFALINA SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AL MACELLO

29 DR... Recapito telefonico... A.S.L. n... Data.../.../... MACELLO... N TEL.... VIA... COMUNE... PROV.... ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO INFETTO (marcati con T ) NO (Allegare mod. 10/33 O.M. 2/1/93) SI Allevamento: Codice identificazione azienda (DPR 317/96) Denominazione azienda... Proprietario... Via... N... Comune... Prov.... A.S.L.... NUMERO E TIPO DI ANIMALI ESAMINATI VITELLI N VITELLI BUFALINI(1) N VITELLONI N ANNUTOLI(2) N TORI N TORI BUFALINI N MANZE N ANNUTOLE(3) N VACCHE IN PRODUZIONE N BUFALE IN PRODUZIONE N VACCHE DA RIFORMA N BUFALE DA RIFORMA N N N (1) Dalla nascita allo svezzamento. (2) Dallo svezzamento a 24 mesi. (3) Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo. 2

30 REPERTO ISPETTIVO N. animali esaminati N. animali con lesioni tubercolari Vitelli N N Vitelloni N N Tori N N Manze N N Vacche in produzione N N Vacche da riforma N N.. N N Vitelli bufalini N N Annutoli N N Tori bufalini N N Annutole N N Bufale in produzione N N Bufale da riforma N N.. N N IN PRESENZA DI LESIONI SOSPETTE: MATERIALE PATOLOGICO DA PRELEVARE (1) (anche in caso di reperto anatomo-patologico negativo) A) ORGANI SEDE DI LESIONE (2) Evitare di incidere a fondo i siti di lesione per non compromettere l esito dell esame colturale (possibile inquinamento del campione) IN APPARENTE ASSENZA DI LESIONI RIFERIBILI A TBC: A) TONSILLE B) LINFONODI : C) POLMONE RETROFARINGEI MANDIBOLARI TRACHEOBRONCHIALI MEDIASTINICI MESENTERICI EPATICO - MESENTERICI (NEI VITELLI) SUB - ILIACI (1): I campioni confezionati singolarmente in contenitore sterile a tenuta ed identificati con etichetta riportante il n di matricola dell animale e natura dell'organo contenuto, devono essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione dell Istituto Zooprofilattico, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione. Se l invio non è effettuabile entro 12 ore dal prelievo, è necessario suddividere il campione in due aliquote, una delle quali da sottoporre a congelamento (esame colturale), e la seconda da congelare o fissare in formalina al 10% (esame istologico). (2): Inviare al laboratorio, in ogni caso, le lesioni tubercolari o similtubercolari riscontrate in sede ispettiva 3

31 Contrassegno Identificazione (marca auricolare) Organi colpiti Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci... Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci... Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci... Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci... Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci... Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci... Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci... Tipo di lesione (3) Lesioni aspecifiche (4) Organi / Sangue prelevati Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Tonsille Ln. retrofaringei Ln.tracheobronchiali Ln. Mediastinici Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci Sangue Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci Sangue Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci Sangue Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci Sangue Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci Sangue Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci Sangue Ln. mesenterici Ln. epatici Ln. sub-iliaci Sangue (3) Tipo di lesione : 1- complesso primario, 2- generalizzazione acuta miliare, 3- generalizzazione protratta, 4- forma organica cronica evolutiva, 5- collasso delle resistenze generali, 6- nessuna lesione apparente (NVL). (4) Descrivere le eventuali lesioni non riconducibili all infezione tubercolare ma a patologie in grado di generare false positivita : 1 - Paratubercolosi, 2 - Distomatosi, 3- Actinogranulomatosi, 4-Elmintiasi gastro-int., 5- Lesioni da corpo estraneo, 6- Cisticercosi / idatidosi, 7- Granuloma di Roeckl, 8- Ectoparassitosi, 9- Nocardiosi, 10- Dermatite nodosa, 11- Altro (specificare). 4

32 SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE DIAGNOSTICA I.Z.S. Numero di registro sezione:. Contrassegno Identificazione (marca auricolare) Esami di laboratorio effettuati Osservazioni DATA DI INVIO ALL ISTITUTO ZOOPROFILATTICO.../.../... SEDE CENTRALE SEZIONE DI... Il Veterinario... 5

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