QUESTIONI IN TEMA DI UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI DI PROVA RACCOLTI IN ALTRI PROCEDIMENTI: ORDINANZA DELLA IVCORTE DIASSISE DI MILANO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "QUESTIONI IN TEMA DI UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI DI PROVA RACCOLTI IN ALTRI PROCEDIMENTI: ORDINANZA 13-4-95 DELLA IVCORTE DIASSISE DI MILANO"

Transcript

1 QUESTIONI IN TEMA DI UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI DI PROVA RACCOLTI IN ALTRI PROCEDIMENTI: ORDINANZA DELLA IVCORTE DIASSISE DI MILANO Riunita in camera di consiglio la IV CORTE DI ASSISE ha deliberato, nella sua componente effettiva, la seguente ORDINANZA ex art. 495 SULLE RICHIESTE DI PROVE ORALI E DOCUMENTALI sentite le parti tutte in contraddittorio e preso atto delle loro eccezioni, deduzioni e difese, sulle richieste in oggetto la Corte così decide: PARTE PRIMA Ammette gli atti e i documenti prodotti dal P.M. in data 9 marzo 1995 ed elencati nell indice da lui prodotto (pagg ), nonché quelli prodotti nelle udienze del 28 marzo 1995 e del 10 aprile 1995, tutti nei limiti e con i rilievi che seguono, a fronte delle osservazioni critiche di numerosi difensori: A) per quanto riguarda i giudicati penali concernenti gli imputati, la loro acquisizione trova conforto nell art. 238-bis e nell ambito delle finalità probatorie che tale disposizione prevede, e che, nel caso concreto, possono assumere rilevanza anche al fine di illuminare lo scenario di fondo sul quale si collocano le vicende e gli imputati di questo processo, e a porre in rilievo gli eventuali collegamenti tra gli stessi in altri episodi delittuosi; B) per quanto riguarda gli altri atti, certificazioni o provvedimenti giudiziari, l acquisizione degli stessi si raccomanda e legittima, dal punto di vista storico, quale documentazione (si tratta infatti di prova documentale ex art. 234) in un certo contesto, in un determinato tempo e luogo, nei confronti di determinate persone di iniziative giudiziarie e di esiti delle stesse (e non certamente per il merito delle valutazioni che in tali provvedimenti vengono espresse, e che sono e devono rimanere estranee al presente giudizio, così come estranei ad esso e non utilizzabili probatoriamente devono essere i verbali di dichiarazioni di parti o testimoni eventualmente raccolte solo in detti provvedimenti e non acquisibili aliunde ). Sotto il profilo in discorso, possono dunque acquisirsi: le sentenze-ordinanze di rinvio a giudizio; le sentenze non irrevocabili (Cass. 13 ottobre 92 ud. 11 giugno 1992 RV ); le ordinanze di custodia cautelare; i mandati di cattura (Cass. 15 aprile 1993 ud. 22 gennaio 1993 RV ); i certificati dei carichi pendenti (Cass. 15 aprile 1993, cit.); i certificati del casellario giudiziale (ex art. 431, lett. e); i decreti di applicazione di misure di prevenzione; le richieste e i relativi decreti che dispongono il giudizio in altri p.pen.; provv. di concessione di arresti domiciliari (cfr. es. per INZAGHI): per dimostrare lo status libertatis ; i provvedimenti di revoca di misure coercitive (allo stesso fine). Una documentazione, peraltro, potenzialmente idonea (almeno in parte e occorrendo) anche ad essere utilizzata quale criterio di verifica esterna di una chiamata di correo o nel giudizio sulla personalità dell imputato. Merita, in proposito, ricordare la seguente massima della Suprema Corte (Sez. 1, n del 21 dicembre 1993 CC. 22 ottobre 1993, CED, RV ):

2 In tema di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso, idonei a legittimare l applicazione di misure coercitive, può costituire verifica esterna della chiamata di correo qualsiasi elemento certo, obiettivamente sintomatico, idoneo ad essere valorizzato come indice rivelatore della affiliazione dell indagato ad una associazione di tal fatta. In tale contesto, costituiscono riscontro esterno elementi e circostanze storicamente certi, desumibili da atti giurisdizionali o di polizia giudiziaria (provvedimenti applicativi di misure cautelari, proposte di applicazione od applicazione di misure di prevenzione), attentati alle persone o al patrimonio e, tra l altro, rapporti di frequentazione con malavitosi e cointeressenze economiche con persone parimenti indiziate di mafiosità. (La Cassazione ha altresì escluso la tassatività dei documenti acquisibili a norma dell art. 236 ai fini del giudizio sulla personalità di un indagato). Nella parte motiva di questa decisione inedita e che, pertanto, può essere utile riportare la Corte scriveva, tra l altro, con riferimento all indagato ricorrente: Deduce (l indagato: n.d.r.) che il Tribunale del riesame ha violato il divieto imposto dall art. 236 utilizzando come riscontri obiettivi alla chiamata in realtà documenti scritti nella sua scheda personale presso il CED del Ministero degli Interni. Comunque (sempre sosteneva l indagato: n.d.r.) che l esistenza di altri procedimenti sia penali che di prevenzione non (costituisse: n.d.r.) riscontro obiettivo quando non sussiste(sse) definitività. Ma la Corte rilevava quanto in massima sopra ricordato. E più avanti, testualmente affermava: È per altro verso, da escludere la tassatività dei documenti acquisibili a norma dell art. 236 ai fini del giudizio sulla personalità di un indagato, anche se nel caso in esame, la validità, rilevanza e sintomaticità degli esposti riscontri esterni sono idonei a chiudere il cerchio della verifica esterna della chiamata in correità ai fini della emissione di una misura cautelare personale. Tassatività, peraltro aggiunge questa Corte di Assise che anche accreditata dottrina è propensa ad escludere. Riprendendo il discorso: non si tratta, è bene ribadirlo (in sintonia, peraltro, con quanto ritenuto anche da altro giudice di merico: cfr. Trib. Milano Sez. 8, ord. 26 novembre 1991, p. pen. R.G. n. 2133/91) di acquisire ed accogliere il percorso logico e probatorio che sta a fondamento di quei provvedimenti, ma quanto meno di non disconoscere e cancellare dei dati (storici) obiettivi: vale a dire che vi è stata una indagine, che vi sono stati provvedimenti restrittivi o si sono adottate misure di prevenzione, che vi sono stati rinvii a giudizio o proscioglimenti di determinate persone. D altra parte, forse non è neppure da escludere che tali atti possano essere apprezzati anche sotto un profilo di irripetibilità, in quanto si tratta sovente di atti di altro procedimento la cui esistenza è strettamente legata e inscindibilmente connessa con lo sviluppo del procedimento di cui fanno parte (cfr. in tal senso cit. Trib. Milano, Sez. 8, ord. 26 novembre 1991, p. pen. R.G. n. 2133/91, inedita, e ord. 13 maggio 1991, stesso Trib., ivi richiamata). C) per quanto poi più specificamente riguarda gli atti di P.G. (e in qualche caso dell A.G.) redatti, sia nel regime processuale attuale che nel vigore del codice previgente, va preliminarmente rilevato che il nuovo codice, mentre impone dei limiti alla producibilità degli atti processuali di nuovo rito, non dà alcuna regolamentazione in ordine ai limiti di producibilità degli atti processuali di vecchio rito. Né la formulazione delle nuove norme si attaglia ad atti i quali erano compiuti con caratteristiche di forma e di contenuto diversi da quelli attuali. Posto che non è certo pensabile un generalizzato divieto di acquisizione degli atti processuali di vecchio rito, dalla assenza di espressa disciplina limitativa può anche dedursi che non sia stato posto alcun limite alla loro producibilità e che gli stessi, pertanto, siano liberamente acquisibili. Altrimenti, può ritenersi che gli atti di procedimenti svolti col vecchio rito abbiano lo stesso regime degli atti dei procedimenti iniziati col vecchio rito e proseguiti col nuovo. E dunque può farsi riferimento, in questo caso, agli artt. 258 e 243/2 Disp. Trans. In tal senso, gli atti di P.G. e gli atti istruttori compiuti col vecchio rito devono considerarsi ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari e quindi vanno considerati alla stregua degli atti di analoga categoria previsti dal nuovo codice (cfr. cit. ord. Trib. Milano, 26 novembre 1991).

3 Con la particolarità inoltre che quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all estero con rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall articolo 431 del codice. (art. 243/2 cit.). Collocazione che conferisce a tali atti il regime di utilizzabilità probatoria (dibattimentale) previsto per gli atti compresi in detta categoria. A proposito poi, in particolare, degli atti di individuazione, anche fotografica, di cose o di persone effettuati dal P.M. o dalla P.G. su delega del P.M. (ex art. 361) e degli atti di ricognizione (ex art. 213) di nuovo rito, merita che si puntualizzi in risposta a una strategia istruttoria dibattimentale volutamente anticipata dal P.M. una disparità di vedute (almeno così pare a questa Corte, riservata comunque al prosieguo, e in occasione di ulteriore approfondito dibattito delle parti, una rivisitazione definitiva del problema) tra dottrina e giurisprudenza in ordine al tema della possibile ripetibilità di tali atti. Mentre, infatti, secondo una accreditata e autorevolissima corrente dottrinale, gli atti indicati dovrebbero considerarsi tipicamente, congenitamente irripetibili, in quanto affidano l utilità del risultato ad un elemento non riproducibile, quale il primo impatto visivo (si dice: l atto, ripetuto, perde ogni significato inventivo, l effetto che conta è psicologicamente consumato; le conferme, positive o negative, non aggiungono niente e i ripensamenti sanno d artifizio ), la giurisprudenza della Suprema Corte: * contesta tale assunto, con riferimento agli atti di cui all art. 361, segnatamente in quanto non finalizzati ad ottenere la prova (anche in relazione alla loro natura di atti c.d. non garantiti: vale a dire assunti senza la necessaria presenza del difensore), bensì a scopi immediati di indagine (Cass. 7 aprile 1994 dep. 22 aprile 1994 in CED, RV ; Cass. 18. febbraio 1994 dep. 1 giugno 1994 in CED, RV ). Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi, secondo la Suprema Corte, in considerazione della possibile perdita di genuinità e affidabilità di una ricognizione dibattimentale per effetto del tempo trascorso dal primo atto d individuazione (Cass. cit. 15 giugno 1994, CED, RV ). * fa tuttavia salva la loro efficacia probatoria in sede dibattimentale e ai fini di cui all art. 526, ove sia divenuta impossibile al dibattimento la ripetizione dell atto, espletando il mezzo di prova corrispondente, ossia la ricognizione (per es. per il rifiuto opposto dal coimputato di rendere alcuna dichiarazione o di sottoporsi ad esame: Cass. cit. 18 febbraio 1994, CED, RV e RV ); * ritiene introducibile in dibattimento l esito di tali atti di individuazione attraverso la procedura delle contestazioni di cui all art. 500 (Cass. 2 agosto 1993 dep. 11 agosto 1993 in CED, RV ; Cass. cit. 18 febbraio 1994, RV ; Cass. 17 marzo1994 dep. 21 aprile 1994, CED, RV ; Cass. 5 giugno1994 dep. 7 settembre 1994 in CED, RV ). * ritiene, inoltre, operabile in dibattimento anche la ricognizione personale c.d. informale (o ravvisamento, la cui legittimità, pacifica sotto il codice abrogato, è confermata per il nuovo da Cass. 19 giugno 1992, Timpani). Alla luce di quanto sopra e riprendendo il discorso vanno dunque apprezzati gli atti di vecchio rito e, per essi, come per quelli omologhi redatti nel vigore del rito attuale, si deve ritenere che sono acquisibili nella misura in cui costituiscono, anch essi, documentazione storica riproduttiva o descrittiva di eventi, persone, attività, comportamenti per i quali la oralizzazione attraverso la lettura del documento ex art. 514/2 (lettura necessitata a garanzia della completezza, veridicità e genuinità e immunità da errori nel ricordo della rappresentazione dell evento da evidenti problemi amnestici per vicende assai risalenti nel tempo) non porterebbe altro che alla speculare riproduzione del documento stesso, in ordine alla quale, peraltro, le parti stesse non hanno rappresentato alla Corte ragionevoli esigenze di interpello orale degli autori dei documenti in questione. E ciò appare tanto più vero allorché tale documentazione (nella ampia tipologia consentita anche dal tenore letterale dell art. 238/3, che l art. 431 chiaramente evoca) sia rappresentativa di fatti ontologicamente irripetibili. Quanto sopra ovviamente implica che la

4 documentazione in discorso, ove sia a carattere misto nel senso che (come comunemente accade) accanto ai dati, nei modi su riferiti, contempli e racchiuda valutazioni, argomentazioni deduzioni collegamenti logici tra fatti ed episodi attestati in funzione tipicamente investigativa o di relativo indirizzo potrà essere utilizzata solo nella parte sopra delineata e circoscritta. Questa Corte, in sostanza, sulle questioni in argomento e come testé riportate e risolte e con particolare riferimento al concetto di irripetibilità dell atto di cui si chiede, in quanto tale, l acquisizione al fascicolo del dibattimento non può che ribadire il convincimento in altra occasione espresso (cfr. ord. 10 novembre 1994 in p. pen. 11/94 R.G.), convincimento condiviso, peraltro, da altri Giudici di merito di questa stessa città (cfr., cit. ord. Trib. Milano, Sez novembre 1991; per quanto riguarda le Relazioni di servizio aventi ad oggetto attività di osservazione e pedinamento, cfr. ord. senza data del Trib. Milano, Sez. 6 in p. pen. R.G. N /92; e, ancora con riferimento alle Relazioni di servizio, cfr. ord. 29 ottobre 1993 del Trib. Milano, Sez. 7 in p. pen. R.G. N. 2457/93). Ma l insegnamento più autorevole proviene dalla stessa Corte di Cassazione, con la decisione 14 giugno 1993, Delle Fave, (cui è seguita, nello stesso senso, altra recente decisione 7 luglio 1994 ud. 10 giugno 1994 in CED, RV ), la cui massima recita: Ai fini della qualificazione di un atto come irripetibile occorre aver riguardo alla natura e alle caratteristiche peculiari dell atto stesso, e non alla sua documentazione, che ne costituisce un momento logicamente e cronologicamente distinto. Ne deriva che rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la p.g. prende diretta cognizione (poco importa se seguita o meno da provvedimenti coercitivi, personali o reali), di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti e descritti. Il fatto che poi la documentazione a tal fine redatta non abbia i requisiti formali del verbale non è, di per sé, causa di nullità o di inutilizzabilità dell atto, sempre che non facciano difetto i requisiti sostanziali, da individuarsi essenzialmente (anche alla luce di quanto dispone l art. 142 c.p.p. in tema di cause di nullità dei verbali), nella stretta contiguità spaziotemporale (compatibile con le esigenze della pratica), fra la constatazione dei fatti e la formazione di detta documentazione, nonché nella certa provenienza di quest ultima, attestata da apposita sottoscrizione, dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore. (Nella specie, in applicazione di detti principi, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto utilizzabile, ai fini del decidere, una informativa di reato in cui si riferiva che, nella tarda serata del giorno precedente, un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di p.s. era stato notato fuori della propria abitazione in orario non consentito ). Le coordinate di riferimento, sul tema in questione e della cui delicatezza questa Corte ha piena consapevolezza, possono in tal modo esser riassunte: in assenza di una definizione normativa di atto irripetibile (volutamente evitata dal legislatore, sul rilievo, come si legge nella Relazione ministeriale al progetto preliminare al nuovo codice di procedura penale, che deve esser riconosciuto al giudice del dibattimento di valutazione circa la effettiva non ripetibilità degli atti in concreto, tanto più che la distinzione fra atti ripetibili sembra legata anche al divenire della esperienza teorica e pratica ), la nozione di irripetibilità non può che esser ricavata in via interpretativa dalla ratio della norma (art. 431) la quale come la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare (Sez. 3, 22 aprile 1992, Pescatore) ha inteso riferirsi alla irripetibilità non certo della verbalizzazione, ma del contenuto della stessa; la irripetibilità dell atto di P.G. scaturisce dalla peculiarità della situazione che rappresenta, vale a dire, una situazione destinata per sua stessa natura a subire modificazioni o, addirittura, a scomparire in tempi più o meno lunghi. Onde la diretta constatazione effettuata dalla P.G., una volta avvenuta non potrà mai più esser ripetuta, per la semplice ragione che sarà nel frattempo venuto meno l oggetto di essa, ma potrà soltanto esser descritta e riferita. E ciò è tanto più vero in quanto l oggetto della constatazione sia costituito da comportamenti umani; fotografabili ; per così dire,

5 unicamente nell attimo in cui vengono posti in essere, dal momento che a partire dall attimo successivo essi sono già ontologicamente altri rispetto a quelli constatati dall osservatore esterno. (Cass. 14 giugno 1993, cit.); nulla impedisce che, ai fini di cui all art. 431, possano qualificarsi come verbali anche altri atti documentali, pur diversamente denominati e destinati ad assolvere anche altra funzione : come ad esempio quella di informativa di reato (Cass. decc. citt.). Ché, anzi, tale lettura dell art. 431 è avvalorata dal tenore dell art. 238/3 che ammette l acquisizione della documentazione di atti, senza specificare se questi debbano essere verbali o no. Il dettato della norma non consente una riduzione della categoria degli atti utilizzabili ( pleno iure nel processo ad quem ), a seconda che siano verbalizzati o solo documentati. Quella disposizione, pertanto, non facendo riferimento a modalità specifiche di documentazione consente, con tale ampio lessico, di comprendere atti non assunti con la forma del verbale. Si è quindi in presenza di una eterogeneità di atti acquisibili che non può esser casuale, ma che pare proprio spiegarsi con questa stessa esigenza che ha suggerito la estensione della categoria di quegli atti dalla ipotesi di irripetibilità genetica a quella della irripetibilità sopravvenuta, indipendentemente dalle cause e dal momento in cui si è verificata: e cioè l esigenza (già avvertita dalla nota giurisprudenza costituzionale: cfr. decc. n. 254 e 255 del 1992) di non disperdere patrimoni conoscitivi acquisiti legittimamente e correttamente aliunde (nel processo a quo ). Una lettura restrittiva dell art. 431 (con riferimento letteralmente bloccato al termine verbali ) non pare dunque trovare, per quanto sin qui detto, ragionevole giustificazione. Tirando ora le fila di quanto si è venuti sin qui dicendo, non pare possa contestarsi l acquisibilità al fascicolo del presente dibattimento vuoi come atti irripetibili (tipici e no), vuoi come documenti, vuoi ancora come prove pleno iure in quanto raccolte in incidente probatorio dei seguenti atti (redatti sotto il codice previgente o sotto l attuale): le perizie (medico-legali cfr. es. psichiatrica a vol. 106 e 97, ematologica: cfr. es. vol. 137 e balistiche cfr. es. le cartelle sugli omicidi, foniche cfr. es. vol. 108, grafiche cfr. es. vol. 187, tecniche cfr. es. vol. 108 ecc.) (di vecchio rito); i verbali di esami autoptici; gli esperimenti giudiziali (di vecchio rito); gli album fotografici e fotosegnaletici; le perizie su sostanze stupefacenti (andate distrutte); i verbali di atti assunti con incidente probatorio; le Relazioni di servizio (dei CC., CRIMINALPOL, D.I.A., G.O.A., D.I.G.O.S., R.O.S., G.I.C.O. ecc.); i Rapporti di P.G. di cui al rito previgente (assimilabili alla attuale Informativa di reato ) con esclusione, tuttavia, del Rapporto di cui al vol. 152, in quanto non è nota la persona dell autore e presenta correzioni manoscritte che ne mettono in dubbio il carattere originale e definitivo (cfr. inoltre più avanti, in relazione alla osservazione dell avv. BAZZONI); i fonogrammi; il verb. di sopralluogo (Cass. 26 febbraio 1994 ud. 28 dicembre 1994 RV ); il verb. di ispezione, di sequestro, di perquisizione, di intercettazione tel. e ambientale (quali tipici verbb. di atti a sorpresa : Cass. 22 gennaio 1993 ud. 10 dicembre 1992 RV ); i verbb. di accertamenti e rilievi di P.G. ex art. 354/2 (quali ad es. quelli planimetrici e fotografici di cui al vol. 56) (Cass. 4 febbraio 1994 ud. 13 dicembre 1993 RV ); i verbb. di fermo e di arresto di P.G. (Cass. 11 settembre 1991 ud. 13 agosto 1991 RV e Cass. 17 giugno 1993 ud. 3 maggio 1993 RV ); i verbb. di appostamento e/o pedinamento; la C.T. assunta dal P.M. ex art. 360 (la si cita a titolo esemplificativo, in quanto non se ne è rinvenuta alcuna nelle produzioni del P.M. (Cass. 11 maggio 1993 ud. 22 febbraio 1993 RV );

6 la ricognizione personale c.d. informale (o ravvisamento, la cui legittimità, come sopra si è anticipato, pacifica sotto il codice abrogato, è confermata per il nuovo da Cass. 19 giugno 1992, TIMPANI); la ricognizione personale formale; le trascrizioni effettuate dalla P.G. di conversazioni telefoniche le cui bobine sono andate distrutte o disperse (e, quindi, in quanto rappresentative di un contenuto non più ripetibile: è il caso di quelle conversazioni intercettate nell ambito delle indagini relative ai sequestri GALLI e SCALARI vol. 109, segnatamente aff. 5 e 6 e CATTANEO: vol. 116: cfr. anche sul punto, per il seq. CATTANEO, le produzioni del P.M., sub. n. 4, alla udienza del 10 aprile La questione, tuttavia, appare aver scarso rilievo per i sequestri GALLI-SCALARI essendo intervenuto Giudicato che tratta di tali intercettazioni). A proposito della fruibilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi come quello presente da quelli rispetto ai quali sono state autorizzate e disposte (nel caso di specie: il processo noto come Duomo Connection ), taluno (avv. F. PAOLA) si è opposto alla acquisizione dei verbali relativi a dette intercettazioni sul presupposto di una indimostrata loro indispensabilità nel presente giudizio. Non pare possa condividersi tale tesi, in quanto il c.d. vaglio d indispensabilità affidato alla esclusiva competenza del giudice di merito (Cass. 6 agosto 1991, Gerace e Cass. 9 aprile 1992 dep. 11 maggio 1992 CED, RV ) presuppone la possibilità di una verifica contestuale, e dei risultati istruttori dibattimentali conseguiti e del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate (sulla nozione di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, ex art. 270, cfr. Cass. 7 maggio 1993 dep. 23 settembre 1993 in CED, RV ): e solo a cospetto di tale raffronto effettuabile, ovviamente, attraverso la disponibilità degli esiti di entrambi i panieri probatori sarà risolto il problema in questione. Riprendendo il discorso, gli atti e documenti sopra passati in rassegna si acquisiscono ovviamente (e per quanto non diversamente disposto dalla legge per atti tipici), nella misura in cui come si è detto con tali atti si sia presa cognizione per così dire: fotografandola di una realtà fenomenica irripetibile e suscettibile solo, come ricorda la Corte regolatrice, d essere descritta o riferita in un atto destinato a confluire nel processo. L irripetibilità (collegata non all atto, ma al suo contenuto) non deriva quindi (o non può non derivare solo: cfr. teste deceduto, come nei casi dei signori GALLI, UGONE e LUVARA, RAPPOCCIOLO C. di questo processo) dalla possibilità o meno, per colui che ha compiuto l atto, di riferirne il contenuto dinnanzi al giudice del dibattimento, ma dalla impossibilità di rendere attuale la diretta percezione di una situazione fissata in un determinato momento storico, non più ripetibile in rerum natura, a prescindere dalla natura statica o dinamica (o dei comportamenti dell uomo) della realtà oggetto di osservazione: una impossibilità, insomma, di riprodurre, nello stesso contesto storico-ambientale, con analoghe caratteristiche e modalità determinate situazioni di fatto, per loro essenza e natura insuscettibili di costituire oggetto di osservazione e verbalizzazione una seconda volta. Ritiene questa Corte, in buona sostanza, del tutto corretto acquisire tutti quei documenti di P.G. e del P.M. che abbiano (nella eterogeneità della forma assunta, anche se non del verbale, ma purché di tale atto c.d. garantito abbiano i requisiti sostanziali da individuarsi come si è sopra anticipato e come insegna la Corte di legittimità nella stretta contiguità spazio-temporale compatibile con le esigenze della pratica fra la loro redazione e il verificarsi dei fatti che ne formano oggetto, e nella certa provenienza, attestata da apposita sottoscrizione dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore: requisiti questi che, nella specie, appaiono incontestabilmente esistenti nei documenti di cui il P.M. ha chiesto l acquisizione) contenuto descrittivo o di accertamento, relativi a situazioni di fatto soggette a modificazione o ad attività o comportamenti umani non riproducibili e, dunque, non accertabili una seconda volta. Risultano, invece esclusi ripetiamo gli atti o quelle parti di atto contenenti valutazioni, giudizi o

7 interpretazioni che, oltre ad essere ripetibili, non potrebbero avere ingresso nel giudizio neanche attraverso una testimonianza. Il rischio da taluno affacciato di alterare in tal modo l impianto del codice è, dunque, sicuramente escluso dalla distinzione imposta in ordine al contenuto della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, ossia tra parte valutativa (non utilizzabile nella formazione del convincimento giudiziale) e parte ricognitiva (le constatazioni circa quel fatto, quella data persona, quella particolare condotta umana, ecc.). È da tenere comunque presente che l inserimento del verbale nel fascicolo per il dibattimento non significa ovviamente che in ogni caso si possa fare a meno di sentire il verbalizzante al dibattimento. La parte che ha un reale interesse, infatti, potrà chiederne l esame testimoniale e tale mezzo di prova potrà eventualmente essere disposto anche dallo stesso giudice ai sensi dell art È tuttavia da sottolineare che, in tutti i casi in cui nessuno ha interesse (reale) all esame, o l esame stesso richiesto si appalesi assolutamente non necessario alla stregua di altre risultanze processuali e di dati di cognizione già acquisiti; in tutti questi casi, ripetesi, è da ritenere che previa attuazione della procedura acquisitiva costituita dalla lettura, effettiva o virtuale ex artt. 511 e segg. sia possibile trarre elementi di prova direttamente dal documento scritto acquisito, senza necessità di passare (spesso inutilmente e in nome di un oralità finta e solo apparente) attraverso la testimonianza dell agente o dell ufficiale di P.G. (che per lo più viene chiamato in tali casi a ripetere una lezione imparata a memoria o viene autorizzato a rinfrescarsela direttamente leggendo l atto, ai sensi degli artt. 499/5 e 514/2). Quanto poi ai lamentati inconvenienti connessi al fatto che il Giudicante prenda inevitabilmente notizia dalla lettura di quegli atti anche della loro parte valutativa, mettendo in forse la propria terzietà e ingenuità ; vale il discorso di fondo svolto nella precedente ordinanza 9 marzo 1995 di questa stessa Corte (questione n. 3), vale a dire che altro è la eventuale (e magari inevitabile) conoscenza del contenuto di un atto di P.G. privo di titolo per l ingresso nel dibattimento come documento, altro è porre quell atto e quella conoscenza a fondamento della decisione. Torna acconcio a questo proposito oltre a quanto già annotato nella richiamata ordinanza riflettere su ciò che (proprio nell interesse dell imputato) avviene (in esito ai noti interventi della Corte Costituzionale cfr. decc. 31 gennaio 1992, n. 23, 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 81 e 8 febbraio 1990, n. 66 e della Corte regolatrice: dec. 12 febbraio 1991, Di Pasquale) allorché, negato dal P.M. l accesso al rito abbreviato sulla scorta della ritenuta non decidibilità del processo allo stato degli atti, si discuta necessariamente al termine della istruttoria dibattimentale della legittimità di quel diniego con conseguente esclusione della riduzione di pena: problema non risolvibile se non con l esibizione al giudice del dibattimento degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. al fine di decidere, appunto, sulla adottabilità o meno, nella fase precedente, del rito abbreviato (c.d. prognosi postuma del giudice dibattimentale sulla deducibilità allo stato degli atti: cfr. Cass. 17 maggio 1992, Olzai). E, in analogia del resto a quanto avviene in tema di pena patteggiata, ex art. 135 Disp. Att., quel Giudice potrà leggere tali atti, ma unicamente per valutare l opera del P.M. e senza poterne tener conto ai fini della decisione finale nel merito della causa (e mutatis mutandis, un discorso analogo è stato fatto anche in riferimento al caso del giudice che ha emesso una sentenza di applicazione della pena concordata nei confronti di un coimputato di concorso negli stessi reati: cfr. dec. Corte cost aprile 1992, n. 186). Il risultato scaturito dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte regolatrice sul punto potrà lasciare perplessi e anche scontentare qualche teorico del codice 88, ma certamente non quelle difese che, in quanto giustamente sensibili all apparato garantista di quello stesso codice, con minor coerenza e sensibilità tuttavia pretendono di negare la ragionevolezza delle conseguenze ulteriori che scaturiscono dai principi da loro stessi prima affermati e sostenuti. Per finire, è appena il caso di rilevare a cospetto delle richieste di taluni difensori la inutilità di uno scorporo materiale, dai documenti testé acquisiti, di quei passi che per le ragioni dianzi esposte s è detto non fruibili, né come documenti, né come atti irripetibili: la chiarezza si ha

8 ragione di credere dei principi affermati e delle regole di diritto che presiedono alla formazione della prova in dibattimento e alla sua utilizzabilità ai fini della decisione (cfr. cit. art. 526), inducono a ritenere quella operazione di scorporo del tutto inutile. Un difensore ha segnalato che sono stati prodotti dal P.M. copie di atti di P.G. privi di firma, di tal ché non sarebbe possibile verificarne la riferibilità all eventuale teste indotto sui medesimi (avv. BAZZONI). Si ritiene che basti un solo cenno: si tratta, in effetti, di copie peraltro limitatissime e risalenti nel tempo verosimilmente reperite dal P.M. presso i vari Uffici di P.G. e a provenienza, nel complesso, facilmente ricostruibile: mancano di firma come comunemente accade nei casi di originali inviati a più Uffici di P.G. del territorio nazionale. La loro conformità all originale ciò che più conta non appare messa in dubbio da alcun difensore, né tanto meno affiora da altri elementi processuali. Di eventuali residui dubbi si potrà agevolmente far chiarezza all esame dibattimentale. D) Appartenenti alla categoria delle prove documentali sono poi anche tutti gli altri documenti prodotti dal P.M., ivi inclusi i verbali di prove assunte in procedimenti paralleli ( a quo ), sia in dibattimento, sia in incidenti probatori, dei quali il P.M. ha chiesto ex art. 468/4 bis l acquisizione ( migrazione in questa sede) a fini di utilizzo nel presente processo (in virtù del principio della circolazione della prova, in procedimenti separati, sancito dall art. 238/1). Prove documentali assimilabili a quelle di cui all art. 234 (in relazione alla comune formazione extraprocedimentale: c.d. prove extracostituite), ma la cui peculiarità e differenziazione rispetto alle altre sta nella Autorità da cui provengono, nella previsione di una disciplina specifica di formazione (in dibattimento o in incidente probatorio, nel processo a quo ) e, infine, nella diversa regola di utilizzo dibattimentale (quella, appunto, di cui all art. 238): autorità e modo di formazione che la legge considera sufficientemente attendibili per fungere la premessa della decisione. Ma di questa disciplina, per le problematiche poste dalle difese, si dirà più avanti. Quel che per il momento preme rilevare è che non pochi sono i documenti (grafici e non, nella ampia accezione dell art. 234, nel senso che possono rappresentare un contenuto di pensiero di volontà o di scienza, di tipo narrativo-testimoniale o qualcosa d altro), di cui il P.M. ha chiesto l acquisizione (in originale o, legittimamente cfr. Cass. 15 novembre 1993 ud. 18 novembre 1993 in RV in copia) al fascicolo del dibattimento e che, come tali, meritano ingresso e unione agli atti dibattimentali. Veri e propri documenti secondo la dicotomia (documenti-atti) normativamente prevista e la specifica disciplina ad essi relativa (rispettivamente: artt. 234 e segg. ovvero, segnatamente, quella prevista nel Libro 2 ) in quanto formatisi fuori del processo e quindi ben distinti dagli atti compiuti (anche) nella fase anteriore di quello stesso processo nel quale quei documenti si chiede che vengano riversati (cfr. in tal senso la Relazione al progetto preliminare del codice, pag. 67). È una precisazione, questa, che deve esser tenuta presente e che questa Corte pone a base della valutazione della loro ammissibilità. Non trascurando, tuttavia, che da un punto di vista dogmatico e secondo l impostazione surrichiamata può ben essere (e ciò appare anche dalle pagine precedenti) che uno stesso documento possa rientrare in più categorie, onde l indicazione che se ne dà non preclude l apprezzamento dell acquisibilità del documento medesimo sotto diverso profilo. Documenti, comunque, in quanto non rappresentano come è per gli atti c.d. endoprocessuali fatti o situazioni verificatisi all interno del procedimento, non sono formati da soggetti del procedimento e non perseguono lo scopo di quest ultimo: diversamente dagli atti, appunto, che vengono compiuti nel procedimento e per i quali vigono apposite norme che prevedono la documentazione e l utilizzazione loro nel giudizio (cfr. Relazione e loc. citt.). Si tratta, esemplificando e comunque procedendo per categorie, dei documenti di seguito indicati, rappresentanti per l appunto fatti storici, e formatisi fuori a prescindere dal processo,

9 non essendo originariamente destinati alle finalità probatorie del processo stesso (c.d. prove extracostituite atipiche). Documenti, infine, che si aggiungono a quelli ricordati sopra (alla lett. B) e sono da intendersi nella ampia accezione segnalata recentemente dalla stessa Corte Costituzionale che ha affermato l importante principio secondo cui nel processo penale sono acqusibili come prove anche i documenti rappresentativi di dichiarazioni (recita, quella dec marzo 1992, n. 142, in motivazione: L art. 234 c.p.p., nel consentire l acquisizione nel processo come prove documentali di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo identifica e definisce il documento così come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice in ragione della sua attitudine a rappresentare. E ciò senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà rappresentate, e, in particolare, senza operare una distinzione, quale quella adombrata nella ordinanza di rinvio, tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni ). Non si tratta (per gli scritti che in particolare racchiudano dichiarazioni) di derogare al principio di oralità: questa l oralità costituisce un criterio direttivo della legge (come ricorda la stessa Corte Costituzionale nelle note decisioni nn. 24, 254 e 255 del 1992), non può anche secondo apprezzata dottrina fondare direttamente ulteriori divieti di utilizzazione, che devono essere previsti espressamente. (...) L oralità non può costituire un mito al quale si debbano sacrificare le esigenze della realtà e le necessità di accertamento della verità storica. Il principio di oralità richiede che il testimone o la parte siano sentiti a viva voce in dibattimento; non può portare a negare rilevanza giuridica a quanto è avvenuto prima del dibattimento. Naturalmente, spetterà al Giudice d ufficio ex art. 507, o su istanza di parte di valutare l attendibilità e la credibilità della dichiarazione scritta, come avviene per qualsiasi altra prova. Ora, riprendendo il discorso e poste queste premesse, si ritiene che appartengano al novero delle prove documentali i seguenti documenti: registri di presenza (presso Posti di P.G., alberghi, et similia ); contratti di locazione; attestazioni relative a rapporti di lavoro; attestazioni di servizi di leva; agende; missive e appunti scritti; documenti fotografici (ossia figurativi: di persone e luoghi), cinematografici, videoregistrazioni (Cass. 15 novembre 1993 ud. 18 ottobre 1993 RV ); memorie e atti difensivi di altri p.pen.; memorie difensive prodotte al P.M. in questo procedimento (in quanto veicolo di ingresso in dibattimento dei documenti ad esse allegati e illustrative del contenuto e della rilevanza degli stessi. Documenti di pertinenza degli imputati e che in più casi gli stessi difensori hanno chiesto di acquisire al dibattimento, o comunque a tale ingresso non si sono opposti: cfr. ad es. per BARBARO D.: vol. 9; per CERULLO P.: vol. 23, per LOMBARDO G.A.: vol. 43; per PERROTTA V.: vol. 72; per BARBARO G. in riferimento al sequestro Casella : vol. 119); le requisitorie e gli atti di appello (cfr. es. per il seq. CASELLA: vol. 119) del P.M. in altri p. pen.; dichiarazioni (extraprocedimentali) a contenuto narrativo-testimoniale; annotazioni personali (o Appunti della D.I.A.: che nella sostanza, peraltro, costituiscono una sorta di indice analitico riassuntivo di altri documenti extraprocessuali, dichiarazioni di scienza da parte del loro autore circa l esistenza di certa documentazione relativamente a certi imputati di questo processo. Va comunque preso atto: a) che gli autori di tale documentazione risultano inclusi, in gran parte, nella lista testi del P.M., onde, occorrendo, potrà farsi ricorso all esame orale dei medesimi; b) che la documentazione di riferimento in detti Appunti risulta per la gran parte allegata nelle Cartelle individuali);

10 i tabulati dei luoghi e periodi di detenzione; i contratti di compravendita di beni mobili e immobili (v. ad es. il fasc. pers. di CERULLO P.); articoli di stampa (v. ad es.: omicidio LABATE e fasc. pers. di SERGI F. cl. 68 e cfr. analoga richiesta della difesa PELLIZZERI); le cartelle cliniche (v. ad es. per l omicidio LABATE); accertamenti telefonici e relativi tabulati; elenco colloqui fra PAPALIA D. E NIRTA A. (v. posizione BIFFI-MUFATO); carteggi (v. ad es.: tra BARBARO G. E PAPALIA D.); prospetto dei rapporti di parentela (tra taluni imputati); documentazione bancaria (v. ad es. per i seqq. GALLI E SCALARI); certificazioni sanitarie (v. ad es. in molti atti relativi a omicidi). Per taluni di questi documenti poi, l acquisizione si impone anche in quanto sono stati oggetto di separati atti di sequestro. Va da sé; inoltre, che il presente provvedimento di ammissione ex art. 495 assorbe e surroga il provvedimento acquisitivo ex art. 491/4 per tutti quegli atti e documenti sopra elencati che rientrano nella ristretta tipologia dell art. 431 e che sin dall inizio avrebbero potuto per le peculiari loro connotazioni (leggi, ad es.: irripetibilità ) esser inseriti nel fascicolo del dibattimento. Nulla si oppone a che tale acquisizione venga disposta ora, con l ordinanza ex art. 495 (cfr. ordinanza cit. di questa Corte in data 9 marzo 1995). E) Riprendendo il discorso poco sopra interrotto sull art. 238, a proposito dei verbali di prova assunti in processi paralleli, alcuni difensori si sono opposti alla richiesta del P.M. (raccolta nelle liste, ex art. 468/4-bis del 17 gennaio, 15 e 16 febbraio 1995) di acquisizione dei verbali di prove assunte in dibattimenti separati, ove i dichiaranti (segnatamente, quelli che anche in questo procedimento risultano imputati) si siano avvalsi, in quelle sedi dibattimentali, della facoltà di non rispondere. L opposizione, ad avviso della Corte, va respinta. Ben vero che la legge 7 agosto 1992, n. 356 (art. 7) di conversione del decreto 8 giugno 1992, n. 306 (che ha novellato l originaria formulazione dell art. 238), diversamente dal testo del D.L. n. 306, peraltro di tenore identico a quello dell originario comma 1 dell art. 238, non contiene più la previsione nella tipologia dei verbali di prova acquisibili (come tali) nel processo ad quem anche dell ipotesi dei verbali di cui sia stata data (anche soltanto) lettura nel dibattimento a quo ; ma è pur vero che la nuova formulazione della norma non è tale da incidere (tanto più che nessun argomento in tal senso è rinvenibile nei lavori preparatori), sul meccanismo (dialettico) di formazione della prova in dibattimento introdotto col recente rito accusatorio e che prevede, per l appunto, un sistema di formazione della prova, in contraddittorio delle parti, secondo la dicotomia: prove per esame (artt ), e prove per letture (artt ). E la lettura dibattimentale nella specie prevista dall art. 513 altro non è che una precisa e prevista modalità di assunzione della prova in dibattimento.una lettura (certamente proposta da qualche pur autorevole studioso e da qualche difensore) del nuovo testo del comma 1 dell art. 238, nel senso che siano acquisibili esclusivamente le prove assunte direttamente nel dibattimento a quo (si sostiene, in proposito, che la legge non parla più di verbali di cui è stata data lettura in dibattimento, ma di prove assunte in dibattimento), appare riduttiva ingiustificatamante della sistematica del nuovo rito, né pare consentita dal tenore letterale della disposizione citata. In questo senso, è orientata altra pure autorevole dottrina che ritiene speciosa l opinione qui criticata e fuorviante il preteso argomento letterale-testuale; argomento letterale che anche apprezzata dottrina critica verso il nuovo testo del 1 comma della disposizione in commento (che intende nel senso ritenuto da questa Corte) esplicitamente definisce di poco conto. D altra parte, se è vero e non contestabile che le letture nei termini indicati, nel processo a quo costituiscono prove a pieno titolo, di talché sulle medesime può legittimamente fondarsi, ex

11 art. 526, la decisione conclusiva di quel dibattimento, non si vede come una natura diversa a detti costituti debba annettersi in caso di migrazione o circolazione di tali prove ad altri e separati dibattimenti. Va peraltro osservato che l orientamento contrario porterebbe, per interna coerenza, a conclusioni che paiono aberranti: quali quella di escludere, financo, la utilizzazione nel processo ad quem delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari del processo a quo che, in quanto utilizzate per le contestazioni, sono (come devono) esser inserite nel fascicolo dibattimentale, ex artt. 500, 503, entrando a far parte del materiale probatorio pienamente valutabile ai fini della decisione. Né alcuna pretesa violazione del diritto di difesa è da ritenersi si verifichi a carico degli attuali opponenti, posto che essi stessi, come ancor prima di loro lo stesso P.M: hanno chiesto l esame orale dei dichiaranti autori delle dichiarazioni raccolte nei verbali di cui si tratta. Richiesta, peraltro, presidiata da un preciso diritto consacrato nel comma 5 della più volte citata disposizione di cui all art Solo per completezza, si osserva che sul tema in oggetto una conclusione diversa non pare consentita a seconda che i dichiaranti nella sede dibattimentale parallela siano o no anche imputati nel processo ad quem : una diversa disciplina di utilizzo probatorio delle dichiarazioni dibattimentali o, comunque, dei verbali di prova (anche attraverso il loro rifiuto a deporre) formatisi nelle sedi parallele non è dato rinvenire nella trama normativa, né ricavarsi da principi e criteri generali sul tema della prova. Né, per finire, una diversa conclusione potrebbe pervenirsi come sostengono taluni difensori (avv. A. GIOVENE, al cui brillante intervento si sono associati altri difensori) sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del maggio 1994: decisione dalla quale si ricaverebbe a loro dire il principio che, in tanto le prove raccolte nel processo a quo potrebbero migrare nel procedimento ad quem eventualmente a carico di taluni imputati di quest ultimo e senza che venga violato, in loro danno, il principio del contraddittorio in quanto i difensori di questi imputati abbiano partecipato nel processo a quo alla raccolta di quella tal prova. La tesi, ad avviso della Corte, pare frutto di una inesatta lettura della decisione citata. In quella occasione, infatti, alla Corte Costituzionale era stata posta la questione della legittimità dell art. 238/1 nella parte in cui consente l acquisizione agli atti del processo della perizia assunta in altro procedimento nelle forme dell incidente probatorio, anche nei confronti delle parti i cui difensori non abbiano partecipato alla sua assunzione. La Corte (scriveva e) aveva ben chiaro che la questione non riguardava le c.d. prove dichiarative relativamente alle quali e sulle quali si era segnatamente portata l attenzione del legislatore del 1992 sulla spinta di problematiche giudiziarie (spesso anche drammatiche) che convergevano, in definitiva, nella avvertita necessità di non disperdere gli elementi di prova, di realizzare l economia dei giudizi e di evitare la naturale diminuzione dell efficacia rappresentativa delle prove orali che consegue di solito alla loro ripetizione in vari processi bensì le altre prove o mezzi di prova di natura diversa e relativamente ai quali è ammessa l acquisizione anticipata (il caso di specie era quello di una perizia assunta in incidente probatorio nel processo a quo e i cui esiti si pretendeva fossero riversati nel processo parallelo ( ad quem ) e fatti valere, ex art. 238/1, nei confronti di imputati i cui difensori non avevano partecipato alla sua assunzione). E, su quella premessa, la Corte faceva due importanti osservazioni: a) dava atto che per le prove c.d. dichiarative risultava assicurato il diritto al contraddittorio. Sottolineava, infatti, come, attraverso il 5 comma dell art. 238, fosse rimarcato che rimaneva fermo il diritto delle parti del processo ad quem di ottenere (vale a dire: di chiedere e pretendere) che gli autori delle dichiarazioni rese nei dibattimenti paralleli fossero risentiti, riesaminati (si parla in proposito, forse un può impropriamente, di rinnovazione della prova, di nuova assunzione : cfr. anche art. 495/1) nel processo ad quem. In tal modo, invero, rilevava che si poneva rimedio alla inosservanza del principio del contraddittorio attraverso la ripetibilità dell atto; b) rilevava, per contro, che nel caso

12 della perizia raccolta nel dibattimento separato (caso, come si è detto, sottoposto al suo giudizio) non era previsto il diritto alla rinnovazione. La perizia assunta con incidente probatorio, infatti, penetrava nell altro processo con il solo veicolo della lettura a norma della prima parte dell art. 511-bis. Disciplina speciale che confermava come, con riferimento a tale mezzo di prova, il legislatore non avesse predisposto quelle stesse garanzie di oralità che assistono le dichiarazioni e, quindi, quanto meno all apparenza, si sarebbe potuto ritenere che vi fosse violazione del principio del contraddittorio (s intende: per quei difensori del processo ad quem che non avevano partecipato all incidente probatorio raccolto nella sede parallela). Ma la Corte Costituzionale, con una lunga, articolata e condivisibile motivazione, aveva concluso escludendo la illegittimità della invocata norma dell art. 238/1 che pareva ai rimettenti in concreto trasgressiva di varie disposizioni dettate in materia di incidente probatorio (artt. 403, 393/1 lett. b., 401/6 e 402) sulla scorta di una regola di inutizzabilità soggettiva già affermata in altre sue decisioni, come scaturente, appunto, dal principio del contraddittorio regola che continuava a operare pur nel nuovo panorama normativo seguito alla legislazione del 1992, nel senso che la norma denunciata avrebbe dovuto attestarsi su una interpretazione che la ancorasse all osservanza del contraddittorio, espressione del più generale diritto di difesa. E affermava così il principio che l art. 238/1,...in tanto potrà ricevere applicazione, pure di fronte a una prova assunta con incidente probatorio senza la presenza del difensore, in quanto i soggetti nei confronti dei quali la prova dovrà essere utilizzata non avessero o non potessero ancora assumere la qualità di persone sottoposte alle indagini, per non essere stati raggiunti da indizi di colpevolezza, atteso che, per definizione, nessun contraddittorio poteva essere nei loro confronti assicurato. Così interpretata la norma dell art. 238, non poteva ritenersi leso nessuno dei parametri costituzionali invocati dai giudici rimettenti. In tal modo circoscritto il novum della decisione della Consulta, era ben chiaro che per la medesima restavano ferme le acquisizioni normative, ossia le novellazioni dell art. 238 relative al regime delle dichiarazioni: in tutta la loro portata, nella articolata e complessa realtà giudiziaria, politica e sociale che le aveva prodotte. E questo, in quanto la Corte espressamente non riteneva che dette novelle non rispettassero il principio del contraddittorio. E che tale fosse il pensiero della Corte Costituzionale, risulta chiaro dal seguente passo della motivazione della sua decisione: Non sembra inopportuno rimarcare come il sistema delineato dal nuovo art. 238 riveli una peculiare predisposizione a disciplinare l utilizzazione in altri processi delle prove che consistono in dichiarazioni. Con specifico riferimento, indotto dai limiti del thema decidendum, ai verbali di prova assunta con incidente probatorio, la regolamentazione dettata dalla norma oggetto di censura si coniuga, infatti (se si eccettui il regime delle prove assunte con le modalità previste dall art bis), con il principio, pur esso risultante dalla disciplina dettata dal legislatore del 1992, in base al quale le prove che vengano riversate in un altro processo perdono in un certo senso la loro valenza originaria, restando fermo il diritto di ottenere ai sensi dell art. 190 l esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1 (2 e 4) del presente articolo. Rimane così assicurato il contraddittorio sulla prova, la quale non resta una entità immota, acquisita come tale nel processo, divenendo, invece, oggetto della dialettica dibattimentale in forza della presenza della difesa tecnica dei nuovi soggetti interessati. Il che è esattamente quanto per l innanzi si è venuti dicendo. E aggiungeva ancora la Corte: Ciò non soltanto per una ragione connaturata alla morfologia della dichiarazione, ma anche (e soprattutto) perché, a norma del combinato disposto degli artt. 511 e 511-bis del codice di procedura penale (quest ultimo aggiunto dall art. 8 comma 1-bis della legge n. 356 del 1992), la lettura dei verbali delle dichiarazioni (che costituisce il veicolo attraverso il quale la dichiarazione resa nell incidente probatorio diviene utilizzabile nell altro processo) è disposta solo dopo l esame della persona che le ha rese (v. art. 511/2, appositamente richiamato dall art. 511-bis). Dal fatto che venga evocato l art. 511/2, emerge, ancora, che il nuovo regime dettato dall art. 238 si presenta come speciale rispetto a quello riguardante le dichiarazioni acquisite

13 nel processo nel quale la prova viene formata, così, da un lato da scongiurare un inerte acquisizione dei verbali di atti, e, dall altro lato, da assicurare l osservanza pure per tali atti del principio di oralità garantito, appunto, dall art. 511/2, del codice di procedura penale. Se così tanto le cose come si ha ragione di ritenere che stiano non pare proprio che sul tema in oggetto il provvedimento ammissivo di questa Corte di Assise potesse avere un migliore e più autorevole riconoscimento. PARTE SECONDA Ammette tutte le prove per esame di testimoni e imputati, sia in questo procedimento che in procedimenti connessi, richieste dal P.M. Nulla, in effetti, vi è da rilevare al riguardo: trattasi di prove correttamente capitolate, ammissibili e rilevanti, e tempestivamente richieste a mente del combinato disposto degli artt. 190 e 468 nelle già citate liste del 17 gennaio e 15 febbraio Con alcune osservazioni, in relazioni a questioni poste da taluni difensori: * tutti i nominativi di coloro che sono stati inseriti in dette liste e che risultano imputati in questo processo, è da intendersi che saranno sentiti in tale loro qualità; * si è censurato l inserimento, nel capitolo di prova, di espressioni quali gruppo Sergi, gruppo Papalia non demandabili a testimoni, tanto più in quanto costituiscono, per l appunto, il fine della prova e l assunto del P.M: (cfr. avv. DI PAOLA, PINTO, GIAMPA e altri). Senz altro ciò è vero, come tuttavia è pure vero che lo stesso P.M. si premurava di scrivere testualmente, alla pag. 1 della sua lista 17 gennaio 1995, in testa all elenco nominativo dei testi: allorché si farà riferimento a quelli che, per mera comodità espositiva, saranno indicati come gruppo Sergi e gruppo Papalia, si intenderanno genericamente le persone chiamate a rispondere, rispettivamente, dei reati di cui ai capi 50/69 e 53/70. Una lettura attenta della lista depositata dal P.M. avrebbe dunque immediatamente fatto capire che nessun surrettizio stravolgimento delle regole della prova era stato consumato, nessuna domanda implicativa avrebbe potuto porsi a quei testimoni. * pure frutto di una affrettata lettura di quelle liste, appare l eccezione di interventua decadenza per la lista depositata dal P.M. in data 16 febbraio 1995, con la quale egli chiede di esser autorizzato alla acquisizione dei verbali di prova costituiti dalle dichiarazioni dibattimentali di MORABITO Assunto e SAPIENZA Andrea Agatino (avv. BRAMBILLA e D AGOSTINO). È vero, infatti, che il P.M. già in calce alla lista del 17 gennaio 1995, alla lett. M. (pag. 91), si premurava di avvertire, a proposito della richiesta acquisizione di verbali di prova raccolti in processi c.d. paralleli, che tale richiesta valeva anche per i Verbali di altri dibattimenti aventi ad oggetto tutti gli interrogatori resi, ex art. 210 c.p.p., da Morabito Saverio, Inzaghi Mario e dalle altre persone che, sottoposte ad indagine nel presente procedimento, intesero collaborare con l A.G., e che di volta in volta (anche in riferimento alla conoscenza che degli stessi potrà aversi) saranno meglio specificati. Ebbene, quel riferimento alle altre persone è all evidenza da ritenersi comprensivo anche del MORABITO Assunto Luigi (sottoposto ad indagine in questo procedimento con posizione stralciata e definita con giudizio abbreviato) e del SAPIENZA Andrea Agatino, con la precisazione ulteriore che i verbali di prova del secondo risultano resi in dibattimento in data 15 febbraio 1995, mentre quelli del primo (il MORABITO Assunto) provengono dallo stesso procedimento e sono stati resi in epoca di poco precedente. Solo per mera completezza, in punto di diritto, merita peraltro ricordare che, recentemente, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che L inosservanza delle formalità prescritte dall art. 468, comma quarto bis, per l acquisizione di verbali di prove di altro procedimento non è sanzionata da alcuna espressa previsione di nullità e non è riconducibile ad alcuna delle nullità di ordine generale

14 previste dall art. 178 cod. proc. pen. Essa, inoltre, non può dar luogo neppure a inutilizzabilità degli atti irritualmente acquisiti poiché l inutilizzabilità ai sensi dell art. 191, comma primo, cod. proc. pen., può derivare soltanto dalla violazione di un divieto di acquisizione che, quando non sia esplicito, può riconoscersi come implicito soltanto in relazione alla natura o all oggetto della prova e non invece in relazione alle modalità della sua assunzione. (Cass. 27 maggio 1994, in CED, RV ). * ci si è pure doluti delle modalità della formulazione di taluni capitoli di prova, in quanto essi violerebbero (si fa il caso, per esemplificare, del cap. demandato ai testimoni nn ) la disposizione dell art. 468, segnatamente nella parte che prescrive a tutela del diritto di difesa della controparte (che si esprime, nel caso, nel diritto di conoscere i fatti sui quali sarà esaminato il teste e di poter eventualmente anche articolare prova contraria) di circostanziare, per così dire, il tema di prova (Avv. PAOLA). Detta doglianza è, francamente, priva di pregio, anche se a onor del vero una recente decisione della S.C. neppure menzionata però da quella difesa sembra offrirvi un qualche appiglio (laddove nega la ritualità di quel testo di prova testimoniale che faccia riferimento, ad esempio, alle risultanze di un rapporto di polizia giudiziaria : cfr. Cass. 12 maggio 1993 dep. 3 settembre 1993 Di Rezza). In altra decisione, infatti, la Cassazione aveva affermato che: L obbligo dell informativa di cui all art. 468 comma 1 c.p.p. è rispettato non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze sono indicate con richiamo ai fatti specificati nell imputazione, ma anche quando il richiamo è effettuato, per i carabinieri intervenuti, a conferma degli atti a loro firma, per la parte lesa e le persone informate dei fatti, a conferma delle dichiarazioni rese ai carabinieri. Invero, il contenuto degli atti specificatamente indicati con riferimento a ciascun testimone è conosciuto o conoscibile dall imputato, il quale è in grado di appurare, sia pure esaminando atti diversi dalla lista testimoniale, le concrete circostanze dedotte a prova che, esplicitate dai singoli testi, concorreranno alla formazione della prova secondo le regole d esame del codice di rito. (Sez. 2, 22 settembre 1992, Di Laora). Sulla stessa linea che è per vero ormai da considerarsi ius receptum, per la ratio che l accompagna e il buon senso che la sostiene la Suprema Corte aveva anche precisato che: La norma di cui al comma 1 dell art. 468 c.p.p. ha, fra le sue varie funzioni, anche quella, esplicitamente prevista dal comma 4 del medesimo articolo, di permettere alla controparte la prova contraria; sotto tale profilo, la genericità delle circostanze dedotte con la lista depositata dei testi priverebbe la controparte della possibilità di efficacemente e tempestivamente individuare e presentare in dibattimento quelle prove orali capaci di infirmare il valore delle prove della parte proponente. Ma ciò non può comportare che l indicazione del tema di prova sul quale il teste deve essere sentito assolva già la funzione di permettere la controprova; invece, la mancanza di indicazione degli elementi di fatto percepiti dalla persona chiamata a testimoniare priva la controparte della possibilità di focalizzare l esistenza stessa della controprova deducibile, per cui, ove questa eventualità sia da escludere, trattandosi di fatti già noti al giudice e alle altre parti, per essere descritti in atti depositati e a disposizione dei difensori che possono prenderne visione ed estrarre copia, è da ritenersi sufficiente il mero richiamo da parte del P.M. a tali atti (Cass. 17 novembre 1992, Trani; cui adde in senso conforme: Cass. 11 dicembre 1992, Ferroni; 17 settembre 1992, Zaroli; 6 luglio 1992, Trottini; 22 aprile 1991, Filoni). * sempre in tema di corretta capitolazione delle circostanze dedotte a prova da parte del P.M., si è fatta questione ancora sul tenore della loro formulazione: s è detto, infatti, che esse consentirebbero al teste una narrazione continuativa del proprio vissuto, in violazione, questa volta e di riflesso della norma di cui all art. 499 (avv. PAOLA). Ma si tratta, a ben vedere, di doglianza che appartiene a problematiche affacciatesi all indomani della entrata in vigore del nuovo rito penale e ormai superate. Si trattava, allora, di decidere se fosse ancora consentito (come si era fatto sino ad allora, e con buoni risultati) interrogare esordendo con una domanda c.d. aperta, o piuttosto, fosse divenuto necessario sotto pena di inammissibilità

15 procedere con domande mirate e chiuse su specifici fatti, domande di massima suscettibili di risposte possibilmente concise e secche ( SI-NO ). Era la suggestione che derivava dal riferimento a un modello più televisivo che reale ( Common Law ): riferimento già in principio inesatto, in considerazione del carattere c.d. misto (rispetto al modello di riferimento) del nuovo rito accusatorio introdotto nel nostro Paese. Un aggancio lo si rinveniva nel primo comma dell art. 499 ( L esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici ). Ora, quantunque sia detto per inciso meglio si esprima l art. 194/3 (che parla di fatti determinati, come il preesistente 349/2: infatti, la specificità ha il suo referente nel genus ; la determinatezza ne prescinde, coinvolgendo invece i concetti di identificazione, nel tempo, spazio, modalità, ecc.); a parte ciò, si diceva, il fatto è che quella dizione non pare contenere a rigore un invito al processo all americana (che voce corrente lo descrive come testé ricordato fatto di domande brevi e di brevi risposte). Non perché, magari, non sarebbe auspicabile: si tratta di una tecnica che indubbiamente favorisce l intelligenza della ricostruzione dibattimentale della vicenda processuale (nonché la sua eventuale verbalizzazione manuale). Ma ci sembra questo forse merita sottolineare tecnica tanto lontana dalla nostra cultura generale e tradizione giuridica in particolare che ben difficilmente e il tempo ci sembra ne dà ragione potrà radicarvisi. Del resto, anche nei paesi di Common Law è ammessa la c.d. narrazione libera. Si consenta a questa Corte di ricordare l insegnamento di un grande maestro britannico di strategia e tecnica di cross-examination che nella recente traduzione italiana (ad opera di un altrettanto illustre cattedratico) di un suo famosissimo scritto, così si esprime: La prova testimoniale diretta può anche consistere, come si è accennato, in una libera narrazione con la quale il teste riferisce in tutto o in parte, con parole sue e non sollecitato da una serie di domande, la propria versione. Il margine concesso alla libera esposizione dipende solitamente dalla prudenza dell avvocato, il quale di norma dà il via al racconto con un invito, per esempio: Voglia riferire alla giuria con parole sue che cosa ha visto dalla finestra. Lo scopo è quello di consentire al teste di esporre con naturalezza, spontaneità e immediatezza la propria versione, affinché la vicenda, ricostruita dal vivo, possa essere visualizzata con chiarezza, rafforzando così la fiducia della giuria verso la persona che parla. Se la prova testimoniale addotta è genuina, questo è il modo più convincente per presentarla, perché elimina l impressione di supina obbedienza alle istruzioni dell avvocato che si ricaverebbe invece dalla serie di risposte monosillabiche indotte dall esame controllato. Per richiamare l attenzione del teste su quanto gli sarà richiesto di riferire bastano di solito pochissime domande preliminari non suggestive. Poi, a esposizione conclusa, sarebbe auspicabile la dichiarazione di grande effetto, da parte dell avvocato, che non vi sono più domande da fare. Peccato che quasi sempre si renda invece necessario proseguire sia pur brevemente l esame per evidenziare i punti eventualmente omessi o spiegare i passaggi meno chiari. Al nocciolo e tirando le fila del lungo discorso: nel caso concreto il P.M. così le difese, per quanto di loro competenza potranno esordire con domande aperte di libera narrazione, per poi articolarsi in quesiti con un sufficiente grado di determinatezza. PARTE TERZA Sulle richieste di prove orali (per esame di testimoni e imputati in questo processo e in procedimenti connessi) e di acquisizione di documenti avanzate dalle difese degli imputati. È necessaria una premessa, in ordine alla richiesta di prova orale. Il tema della prova orale in dibattimento ha una precisa sequenza che si snoda nelle seguenti cadenze: quella della presentazione della prova, con un congegno fatto di termini e di sanzioni (art. 468,

16 che evoca disposizioni quali gli artt. 493, 495/4, 430, 504, 505 e 506); quella della sua ammissione da parte del giudice (art. 495); quella della introduzione della prova ad opera delle parti per la sua acquisizione/formazione nel dibattimento (donde la dicotomia: prove per esame: artt ; e prove per lettura: artt ), col tema dell intervento residuale del Giudice ex art. 507; quella della utilizzazione (art. 191) e valutazione della prova (art. 192) ai fini della decisione (art. 526). Portata l attenzione sulla prima cadenza (quella della presentazione della prova: art. 468), si nota che essa si specifica in un duplice onere delle parti processuali: a) quello della individuazione della fonte di prova (testi, periti e consulenti); b) quello della allegazione del tema di prova su cui la fonte dovrà essere escussa. Ebbene, il P.M. ha puntualmente adempiuto l onere impostogli dalla legge depositando nei termini, ex art. 468, le proprie liste 17 gennaio e 15 febbraio 1995, con indicazione delle fonti di prova a carico degli imputati e con allegazione dei temi di prova sui quali dette fonti egli intende escutere nell ottica accusatoria sua propria. Non così, in taluni casi, ha operato qualche difensore. Ora, in linea di diritto, per contrastare l ipotesi accusatoria versata nel capitolato del P.M., quei difensori avevano due possibilità nell ambito della iniziativa probatoria a discarico loro spettante (ex art. 190): * quella di dedurre la c.d. controprova (ossia sulle stesse circostanze indicate dal P.M.), ma con propri testimoni: la c.d. prova contraria dipendente o diretta di tipo civilistico). * oppure dedurre una prova contraria indiretta, ossia con capitolazione, con fonti di prova propri o comuni, di temi di prova nuovi e diversi (da quelli indicati dal P.M.), ma dai quali potesse dedursi, in via concettuale, l insussistenza o la diversa configurazione dei fatti (a carico) allegati dalla controparte deducente. Ma né l una, né l altra delle due facoltà, in linea di massima, quei difensori hanno esercitato col deposito delle liste. È esemplare al riguardo ma di seguito si indicheranno analoghe posizioni di altri difensori, con conseguente identità di trattamento processuale la tecnica seguita, in linea di massima, dagli avv.ti G. GIAMPA e G. LUPIS per i loro assistiti. Essi, infatti, con una procedura (peraltro) poco ortodossa, si sono limitati (ripetesi: in linea di massima) a riprodurre letteralmente fotocopiandola la lista testi del P.M., con un risultato di immagine tanto sorprendente (quanto, evidentemente, da loro non percepito nelle estreme conseguenze): di apparire, cioè, in totale sintonia con la impostazione accusatoria del P.M. (si prendano, solo per esemplificare, i capp , 453, , 644 ed altri ancora. E in tal modo hanno ritenuto di operare al fine dichiarato di screditare tesi di accusa e fonti di prova dedotte a sostegno della medesima (cfr. pag. III della lista 6 febbraio 1995). Ma, lecito certamente l obiettivo, non lo è il mezzo scelto (pur prescindendo dalla forma usata): e non lo è per le ragioni surrichiamate, per la sistematica prevista dalla legge in tema di prova e che si è sopra riportata e parrebbe anche confortata da intuitiva logica e buon senso. La verità è che l intento dei difensori non può esser conseguito che con l utilizzo del controesame : e in tale contesto può esser recuperata la loro iniziativa. Una iniziativa e un diritto, tuttavia, che loro spettava ope legis, senza bisogno di alcuna autorizzazione preventiva (presidenziale) e ammissione successiva (della Corte). Né così opinando quei difensori potrebbero fondatamente porre il problema della perdita della fonte di prova nell ipotesi che il P.M., per proprie scelte discrezionali, rinunziasse all esame diretto di quei testi per i quali, quello stesso mezzo, è stato loro precluso. Infatti, delle tre, l una (e in ogni caso senza che si possa parlare di lesione del diritto di difesa): a) o l esame di quel dato testimone (rinunziato) doveva considerarsi superfluo, per quanto già acquisito per via orale (esame di altri testi) o documentale: e in tal caso, nessun diritto di esame di quel teste potrebbe riconoscersi a quelle difese e avere ingresso in ragione della ritenuta superfluità; b) o, in caso contrario, ne risentirà a livello probatorio la prospettiva accusatoria, con intuibili riflessi positivi sul versante difensivo;

17 c) oppure, e per finire, si produrrà in conseguenza di tale rinunzia una lacuna probatoria che la Corte potrà eventualmente ritenere assolutamente necessario colmare (magari su istanza stessa di quelle difese): e allora sarà la Corte stessa a ricorrere alla propria facoltà (residuale) di integrazione istruttoria a mente dell art È appena il caso di segnalare che la conversione della (pretesa) prova diretta nel controesame opera non solo per quei difensori che abbiano letteralmente riprodotto (con gli stessi testi) i capitoli di prova articolati dal P.M., ma anche per coloro che fermi gli stessi testi del P.M. abbiano dedotto sì propri capitoli, ma con un testo che ripete, nella sostanza e senza apprezzabili differenze (se non linguistiche e puramente formali) i temi di prova enunciati dal P.M. (in qualche caso addirittura esplicitando che a tanto si sono indotti per non... perdere la prova dedotta dal P.M.: cfr. avv.ti SPEZIALE per BARBARO Giuseppe cl. 48 e per PAPALIA Antonio, VENETO, SPAZZALI.) È chiaro che, anche per quei difensori, il discorso sopra fatto non può cambiare. Fatte queste precisazioni che, come anticipato e per quanto riguarda l affermazione di principio concernono più di un difensore per ciò che attiene specificamente i difensori che seguono la Corte così provvede sulle loro richieste di prova orale e documentale: 1) avv.ti G. GIAMPA e G. LUPIS (per S. AQUINO, D. PARISI, F. SERGI cl. 56, F. SERGI cl. 68, G. SERGI, P. SERGI, S. SERGI cl. 68, F. TRIMBOLI, G. ZAVETTIERI e D. TRIMBOLI). a) sulle prove per esame. Si ammettono esclusivamente i testi sotto indicati con i temi di prova corrispondenti (lista 6 febbraio 1995): * n. 147 bis. * nn. 346 bis e 346 ter. * n. 644 bis. * nn. 698, 699 e 700, sul capitolo articolato nella lista 9 febbraio1995, ma con riferimento al solo SERGI Paolo, per la indeterminatezza del riferimento ad altri imputati. Non si ammettono, di conseguenza, tutte le altre prove articolate per esame diretto nelle diverse liste depositate in Cancelleria 6, 9, 12-13, 13 e 15 febbraio 1995 (operando unicamente il diritto al controesame), e in particolare, inoltre, non si ammettono i testi e i relativi temi di prova sub.: * n. 767, per la parte, finale, formulata dalla difesa: e ciò a causa della estrema genericità dei dati forniti: su chi ha espletato gli incarichi investigativi in oggetto e per conto di chi e inoltre per la genericità sui tempi, luoghi, modi delle indicate attività delle quali viene richiesto l esito e l acquisione della relativa documentazione. * n : sono fatti e circostanze estranee a questo processo (e oggetto, a quanto si legge, di separate indagini giudiziarie). Il tema della affidabilità del collaboratore processuale in questione trova ampia materia di discussione con riferimento al già dedotto, e potrà semmai esser valutata nel corso del dibattimento l opportunità di un suo allargamento ai fatti oggetto del presente capitolo di prova. * nn : è sufficiente, in proposito, l allegazione e produzione della documentazione che riporta i fatti su cui, verosimilmente con minore precisione e credibilità per naturale usura della memoria storica, sono chiamati a deporre gli autori della stessa. * anche l audizione del Morabito Saverio e del Mario Inzaghi (richiesta con lista 9 febbraio1995) potrà avvenire solo attraverso controesame, l esame diretto è precluso, vuoi per le ragioni già esposte, vuoi per la estrema genericità del capitolo di prova esposto.

18 * non si ammette neppure l esame di ammiragli (F. Martini) e funzionari del SISMI-SISDE e testi verbalizzanti, per la estrema indeterminatezza, sia del tema di prova (cfr. eventuali accertamenti,) sia delle relative fonti: ciò che rende impossibile, vuoi il giudizio di rilevanza e pertinenza, vuoi l eventuale controprova (lista 9 febbraio 1995); * non si ammette il teste F. Delfino sul tema indicato, perché oltre ad esser generico appare privo di rilevanza nel presente procedimento. Solo occorrendo, e quale ulteriore criterio di valutazione della affidabilità del collaboratore processuale, potrà eventualmente esser sentito tale teste, unitamente alla acquisizione degli atti processuali terminativi del p.pen. che si ha motivo di ritenere scaturito dalla asserita calunnia (lista febbraio 1995); * non ammette neppure i testi Jannone e Tarantino, stante la genericità del tema di prova (lista febbraio 1995). * non ammette a deporre i medici curanti Saverio e Francesco SERGI, per la indetermiantezza dei loro nominativi e per la totale genericità delle asserite patologie relative a detti imputati, riservando ogni altra valutazione alla produzione dell indicato foglio matricolare (lista 13 febbraio 1995). * non ammette la prova orale sulla bontà delle intenzioni lavorative del Francesco SERGI, rilevando i fatti e non le intenzioni nel presente processo e peraltro ignorandosi chi dovrebbe deporre su di esse (lista 13 febbraio1995). * non ammette a deporre i tre testi indicati sul tema inerente la costruzione della casa di TRIMBOLI Francesco perché, oltre a contenere apprezzamenti non demandabili a testimoni (in parte, peraltro, neppure identificati) appare, per il suo tenore, generico e irrilevante persino nella ipotizzabile prospettiva difensiva (lista 13 febbraio1995). * E, infine, in relazione alla lista 15 febbraio 1995, in particolare non si ammettono i seguenti capitoli: relativamente al TRIMBOLI Domenico: cap. 2. per mancata identificazione delle fonti e per irrilevanza della circostanza in ordine al fatto di imputazione. capp. 3-5: perché valutabili solo all esito dell esame del teste LEONE. cap. 6: perché irrilevante, non interessando al processo i rapporti tenuti dal TRIMBOLI con l Agip Petroli, né tanto meno la normativa contrattuale che li regola. relativamente al TRIMBOLI Domenico e al TRIMBOLI Francesco: cap. 1-3: perché, oltre a mancare l identificazione della fonte (cfr. capp. 1 e 2), hanno ad oggetto circostanze prive di rilievo. relativamente al TRIMBOLI Francesco: cap. 1 e 2: perché manca l identificazione della fonte e ha ad oggetto circostanza priva di rilievo probatorio, tenuto anche conto del fatto più sopra peraltro già sottolineato che non rilevano le intenzioni lavorative dell imputato, ma semmai l attività lavorativa in concreto svolta. relativamente allo ZAVETTIERI Giuseppe (per il quale cfr. oltre anche la lista dell avv. DE PASQUALE): capp e 13-15, 17, 20-26: perché hanno ad oggetto eventi documentati e, pertanto, comprovabili con la relativa produzione. Documentazione tanto più necessaria in considerazione della genericità, in più punti, del testo del tema di prova. Si riserva, comunque, al prosieguo la valutazione della necessità o anche della semplice opportunità di una integrazione probatoria a mezzo di esame testimoniale. Quel che preme qui rilevare e l osservazione vale ovviamente anche per i casi analoghi che seguono, concernenti altri difensori è che se il metodo orale deve essere, in linea generale, preferito a quello scritto (arg. ex artt. 511/2 e 238/3) è altrettanto vero che la prova scritta può essere idonea a surrogare la prova orale (o più utilmente di questa esser fruita) non solo quando quest ultima (la prova orale) non può più essere assunta, ma anche allorché essa (la prova scritta) offra maggiori garanzie di veridicità e correttezza, in ragione della sua provenienza e per il modo della sua formazione (arg. ex decc. Corte cost. n. 255/92 e n. 241/94, a proposito della

19 surrogabilità alle condizioni indicate della prova orale irripetibile o corrotta, da parte della prova scritta). cap. 12: perché troppo generico della sua formulazione e, comunque, nello specifico, comprovabile documentalmente. cap. 16: perché non è teste, ma imputato e potrà semmai esser sentito in controesame. capp.: 18-19: perché la utilità della loro audizione potrà misurarsi solo all esito della lettura della trascrizione delle telefonate registrate. b) sulle richieste di acquisizione documentale. * La richiesta di acquisizione di verbali di prove e di sentenze di altri procedimenti penali, nonché degli altri documenti relativi a questo procedimento (memoriali di servizio, fogli di marcia, originali di nastri di intercettazione telefonica e di pellicole fotografiche), non può esser accolta, allo stato, per la sua assoluta genericità e, segnatamente, per assoluta impossibilità di identificare i documenti richiesti. Si riserva, inoltre, al prosieguo (e ove prodotti) di valutare la richiesta di ascolto e visione in aula dei nastri e delle pellicole surrichiamate, così come l eventuale necessità di disporre perizia sui medesimi. * La richiesta di acquisizione delle cartelle cliniche degli imputati F.S. MORABITO e M. INZAGHI, va, allo stato, respinta in quanto mira a una esplorazione documentale che non trova spiegazione, giustificazione e suffragio non solo in atti, ma neppure in ipotesi difensive che appaia anche solo opportuno, allo stato, verificare (lista 9 febbraio1995). * Si ammette la acquisizione del foglio matricolare attestante il periodo del servizio di leva di Saverio e Francesco SERGI. 2) dott. proc. A.R. AUGIMERI (per ALFONSI M. e PAOLUCCI A.) * È ammesso il richiesto esame ex art. 210 (lista 13 febbraio 1995). 3) avv. L. TERRANOVA (per AMBROSIO C.) * Si ammette il controesame (ex art. 210) per le note ragioni degli imputati in procedimenti connessi (quanto al MORABITO, verosimilmente da intendersi Luigi Assunto, anziché Saverio) (lista 13 febbraio 1995). 4) avv. VALNEGRI C. (per AMANTE A.) * Si autorizza il difensore a richiedere all Ufficio di P.G. competente per la vigilanza la documentazione attestante il regolare assolvimento degli obblighi imposti all AMANTE Antonino. 5) avv. M. SARNO (per AMANTE G.) a) sulle prove orali (lista 14 febbraio1995): * Non si ammettono, per la estrema genericità dei temi di prova dedotti e perché neppure una delle fonti di prova è identificata. Peraltro, ancorché identificate, rilevasi come dette fonti siano

20 istituzionalmente deputate a documentare e, comunque, a comprovare il vissuto illecito dei personaggi operanti nel territorio di competenza: per il che, nel presente contesto, spetta alla Parte pubblica l onere probatorio. Quanto alla osservanza o no degli obblighi imposti, l interessato è autorizzato a farsi rilasciare copia del relativo registro in possesso degli Uffici di P.G. competenti. b) sulle prove documentali: * si acquisisce il certificato di detenzione nel carcere elvetico prodotto alla udienza del 5 aprile 1995 e si autorizza la difesa a produrre la sentenza 3 febbraio1984 della Corte di App. Cagliari. Si respinge invece la richiesta di acquisizione dei restanti documenti, ignorandosene la rilevanza con riguardo alle imputazioni del presente procedimento. 6) avv. J. PENSA (per AMANTE P.) * si prende atto della rinuzia (al dibattimento: ud. 4 aprile 1995) alle prove orali precedentemente richieste (lista 10 febbraio 1995). 7) avv. S. SURFARO e A. BARTOLO (per BARBARO Domenico, cl. 54) * La prova orale richiesta nella lista 14 febbraio1995, è superata dalla produzione documentale P.M. (orario voli Alitalia) effettuata dal P.M. all udienza del giorno 10 aprile 1995 (cfr. all. 3). * Si autorizza solo il controesame dei testi indicati nella lista 13 febbraio 1995, giacché testi e tema di prova costituiscono oggetto di prova diretta del P.M.. * Si acquisisce l originale del libretto contente i visti di presentazione e controllo alla Caserma CC. di Platì. 8) avv.ti A. SPEZIALE e G. PECORELLA (per BARBARO Giuseppe, cl. 48) * È ammesso il cap. 1 in controesame, per le ragioni già note. * Solo il controesame, nel resto, per gli stessi motivi (lista 13 febbraio 1995). 9) avv.ti R. CORSI e A. BARTOLO (per BARBARO Giuseppe, cl. 56) * Ammette le prove orali richieste (liste 14 e 15 febbraio 1995). 10) avv.ti F. MANDALARI e G. FOTI (per BARBARO Giuseppe cl. 59) * Sono ammesse tutte le prove per esame dedotte. * Si acquisiscono i docc. prodotti (lista 9 febbraio 1995). 11) avv. TERRANOVA (per BENEDETTO G.) * Si acquisisce il certificato di detenzione prodotto all udienza del 4 aprile 1995.

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri)

INDICE SOMMARIO. Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri) INDICE SOMMARIO Premessa... vii Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri) Capitolo I DALLA RIFORMA DELL ART. 111 DELLA COSTITUZIONE ALLA LEGGE N. 63/2001 1.1. Premessa... 3 1.2. La

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione...

INDICE SOMMARIO. Presentazione... INDICE SOMMARIO Presentazione...................................... VII CAPITOLO I LA TESTIMONIANZA IN GENERALE 1.1. Introduzione................................... 2 1.2. La prova testimoniale nella Costituzione

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

INDAGINI DIFENSIVE e GIUDIZIO ABBREVIATO

INDAGINI DIFENSIVE e GIUDIZIO ABBREVIATO INDAGINI DIFENSIVE e GIUDIZIO ABBREVIATO La Corte costituzionale riaffronta il tema delle indagini difensive nel rito abbreviato. Con l ordinanza n. 245 del 2005 la Corte aveva dichiarato manifestamente

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria. REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA

COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria. REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del regolamento TITOLO II MOBILITA ESTERNA Articolo 2 Le assunzioni tramite

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema

Dettagli

Newsletter. Notiziario settimanale 3-9 marzo 2003. Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati

Newsletter. Notiziario settimanale 3-9 marzo 2003. Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati Newsletter Notiziario settimanale Versione ottimizzata per la stampa Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati Sindacati. Finalitˆ pubblica o niente nomi allõassessore comunale

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

INDICE. Parte Prima I PRECEDENTI STORICI: PERCORSI NORMATIVI, DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI

INDICE. Parte Prima I PRECEDENTI STORICI: PERCORSI NORMATIVI, DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI Indice VII INDICE Presentazione.... V Parte Prima I PRECEDENTI STORICI: PERCORSI NORMATIVI, DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI Capitolo Primo LE FONTI NORMATIVE DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE 1. Generalità....

Dettagli

Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame

Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame Approfondimenti normativi sulla Firma dello studente nei verbali d esame Redatto da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Verificato da: Approvato da: Giorgio Gagliardi (KION Spa) Distribuito a: AAl Alessandro

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro Mario ALVINO Formazione efficace : perché? è una misura di sicurezza, infatti svolge una

Dettagli

TAR TOSCANA: NON SEM PRE BASTA LA SOA

TAR TOSCANA: NON SEM PRE BASTA LA SOA TAR TOSCANA: NON SEM PRE BASTA LA SOA di Massimo Gentile Il caso di specie Oggetto del presente approfondimento è una recentissima pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sentenza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

L accertamento tributario e procedimento penale

L accertamento tributario e procedimento penale L accertamento tributario e procedimento penale a cura di: Rosario Fortino Avvocato Tributarista in Cosenza fortinoepartners@libero.it Riflessione critica sulla utilizzabilità degli atti di polizia tributaria,

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari

4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari Nuove regole a seguito della Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) recepito dal Decreto Legislativo N. 11 del 27/01/2010 estratto riferito ai pagamenti tramite RiBa: 4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione

Dettagli

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

SCHEDA TECNICA. contenente i riferimenti ad articoli e normative rilevanti ai fini delle investigazioni difensive

SCHEDA TECNICA. contenente i riferimenti ad articoli e normative rilevanti ai fini delle investigazioni difensive SCHEDA TECNICA contenente i riferimenti ad articoli e normative rilevanti ai fini delle investigazioni difensive 1) CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL UOMO E DELLE LIBERTA FONDAMENTALI Art.

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

Novità per imprese e professionisti

Novità per imprese e professionisti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 07 10.01.2014 Deducibilità canoni di leasing dopo la Legge di Stabilità Novità per imprese e professionisti Categoria: Finanziaria Sottocategoria:

Dettagli

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti

Dettagli

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle Oggetto: parere legale in merito alle responsabilità del progettista nel caso di interventi soggetti a denuncia di inizio attività. Affido alle seguenti considerazioni il parere richiesto in ordine alle

Dettagli

Italia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento.

Italia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento. Italia 1. È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato

Dettagli

LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO DAL 2015

LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO DAL 2015 Lecco, 12 gennaio 2015 Alla Spettabile Clientela LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO DAL 2015 Il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n.175/14) ha mutato le regole di gestione delle lettere di intento,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.

Dettagli

Circolare N.98 del 28 Giugno 2012. Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web

Circolare N.98 del 28 Giugno 2012. Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web Circolare N.98 del 28 Giugno 2012 Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga tramite sito web Assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga, di cui agli artt.1 e 3 Legge n.4/1953,

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

559/C.8862.10089.D.A(1) Roma, 4 giugno 1998. OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti incaricati.

559/C.8862.10089.D.A(1) Roma, 4 giugno 1998. OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti incaricati. .DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI SERVIZIO POLIZIA AMM.VA E SOCIALE 559/C.8862.10089.D.A(1) Roma, 4 giugno 1998 OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 9.6.2011 INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Albo Pretorio on line Art. 3 Modalità di pubblicazione e accesso Art.

Dettagli