Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Forfettari: i chiarimenti dell Inps Categoria: Regimi agevolati Sottocategoria: Contribuenti minimi Come è noto, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste per poter adottare il regime forfettario. Con Circolare n. 29/15, l Inps ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla portata applicativa della citata norma. La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), art. 1, comma 111, ha riformulato la disposizione di cui al comma 77 della Legge n. 190/14, relativa alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito. Con la Circolare n. 35 del , l Inps ha fornito nuove istruzioni in ordine alla portata applicativa della novella. Premessa Come noto, l art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto il regime forfettario riservato alle persone fisiche esercenti attività d impresa/lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. A favore degli esercenti attività d impresa che adottano il regime forfettario è prevista la possibilità di beneficiare di uno specifico regime contributivo agevolato. Il regime forfettario è stato oggetto di una serie di interessanti modifiche ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/15) tra le quali: l aumento del limite dei ricavi / compensi ai fini dell applicazione del regime; la revisione del regime applicabile in caso di nuove iniziative ; la revisione del regime previdenziale applicabile dai soggetti forfettari. 1

2 Soggetti interessati I soggetti interessati continuano ad essere individuati ai sensi dell art. 1, comma 54 della Legge n. 190/14, come riformulato dall art. 1, comma 111, della citata Legge 208/15, la quale ha aggiunto ulteriori specificazioni in merito ai requisiti richiesti per accedere al regime fiscale agevolato e poter optare, di conseguenza, per il regime previdenziale in questione. Si tratta, pertanto, di: persone fisiche esercenti attività d impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate. Regime contributivo In base al nuovo comma 77, introdotto dalla Finanziaria 2016, contenente la disciplina previdenziale applicabile alle imprese forfettarie, il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35% (per il 2015, l agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90). Come confermato dall INPS nella Circolare n. 35 in esame: la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%. In particolare il calcolo del dovuto deriverà dall applicazione della riduzione (-35%) sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Per l accredito della contribuzione, l Istituto rinvia all art. 2, comma 29, Legge n. 335/95, relativo alla Gestione Separata per cui il versamento di un importo: pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento; inferiore a quello corrispondente al predetto minimale, comporta che i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti (nel rispetto del limite del 65%). 2

3 Va evidenziato che: per i soggetti già in attività, i contributi sono attribuiti temporalmente dall inizio dell anno solare; in caso di inizio dell attività, la decorrenza coincide con il mese di inizio dell imposizione contributiva. Coadiutori/ Coadiuvanti Il comma 78 prevede la possibilità, a favore del titolare dell impresa che ha adottato il nuovo regime forfettario, di indicare in presenza di coadiuvanti / coadiutori la quota di reddito di spettanza degli stessi fino ad un massimo, complessivamente, del 49%. Nella Circolare n. 35 in esame l INPS, con riguardo alla posizione dei suddetti soggetti anch essi compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d impresa, ribadisce che trova applicazione l art. 3-bis, DL n. 384/92, per cui la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data: dalla quota di reddito determinato forfettariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un massimo del 49%; da tutti gli altri redditi d impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d imposta. Esclusione dei benefici per particolari categorie Nessuna modifica è stata introdotta con riferimento ai commi 80 e 81 della Legge n. 190/15. Permane infatti l esclusione di alcuni benefici contributivi in particolare: quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all art. 59, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall art. 1, comma 2 della Legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni, per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari. Modalità di accesso Il regime contributivo agevolato in esame ha natura opzionale. Con riguardo alle modalità di accesso, l INPS rinvia ai chiarimenti già forniti nella citata Circolare n. 29. In particolare, dopo aver ribadito che lo stesso avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l onere di presentare all Istituto, distingue tra soggetti: già esercenti un impresa; la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 3

4 dell anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato ( si veda nostra Fiscal news n. 51 del 23/02/2016). Ove non sia rispettato tale termine, l accesso al regime agevolato non sarà consentito per l anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell anno successivo e l agevolazione sarà concessa con decorrenza 1 gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Il termine decadenziale di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d impresa prima dell entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l apposito modello cartaceo - specificando l attività esercitata attraverso l indicazione del codice REA (si veda fac simile qui sotto) e da consegnare in sede. All INPS di Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss. L sottoscritt, nat a il, cod. fis., titolare dell impresa iscritta al N REA avente data di inizio attività chiede di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall art. 1, commi 77-84, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.. A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14 come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.. l sottoscritt dichiara di essere consapevole: che l agevolazione avrà effetto dalla data d inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione; che l agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno; che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, 4

5 l agevolazione per l anno in corso non sarà riconosciuta; che, ai sensi dell art. 1 comma 80 e 81 Legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all art. 59, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall art. 1, comma 2 della Legge 2 agosto 1990, n. 233; che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l apposito modello. _L sottoscritt, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del ), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del dichiara che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità. Lì, FIRMA che iniziano l attività dall presenteranno apposita dichiarazione di adesione, attraverso la procedura telematizzata all uopo predisposta al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Modalità di uscita dal regime e decorrenza La Legge di Stabilità 2015 prevede, inoltre, che il regime previdenziale agevolato cessi di avere effetto a decorrere dall anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l accesso. Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà ab origine e verrà ripristinata l imposizione contributiva ordinaria sin dall anno nel quale era stata inizialmente registrata l adesione al regime agevolato. 5

6 L abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio. L uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi: venir meno dei requisiti che hanno consentito l applicazione del beneficio; scelta del contribuente, a prescindere da qualsiasi motivazione, di abbandonare il regime agevolato; comunicazione all Istituto da parte dell Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire. A tal proposito l INPS ha chiarito che: nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1 gennaio dell anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti; nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato. - Riproduzione riservata - 6

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