SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! NEWSLETTER N.160 DEL 24/04/14

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1 SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! NEWSLETTER N.160 DEL 24/04/14 NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it) INDICE NORMATIVA E MODALITA RELATIVE AL CONTROLLO DI ASSUNZIONE DI ALCOL E DI SITUAZIONI DI ALCOL DIPENDENZA DA PARTE DEI LAVORATORI - PRIMA PARTE 1 LO SMALTIMENTO DELL AMIANTO: UN INTRECCIO DI PARADOSSI DA SCIO- GLIERE 6 SALDATURA: GLI AGENTI CHIMICI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA 9 LA SICUREZZA NELL ALLESTIMENTO DI GRANDI EVENTI E SPETTACOLI TEMPO- RANEI 12 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 14

2 NORMATIVA E MODALITA RELATIVE AL CONTROLLO DI ASSUNZIONE DI ALCOL E DI SITUAZIONI DI ALCOL DIPENDENZA DA PARTE DEI LAVORATORI - PRIMA PARTE LE CONSULENZE DI SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! N.46 Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori. Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze. Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi. Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte. In questo caso, vista la lunghezza e la complessità dell argomento, dividerò il documento in due parti. La prima (questa) è relativa a: La Legge 30 marzo 2001, n.125 L Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006 Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 La seconda (che pubblicherò nella prossima newsletter) sarà relativa a: La Deliberazione del 9 dicembre 2013, n.1065 della Regione Toscana Valutazione alcolemica tramite etilometro Valutazione sanitaria di primo livello Valutazione sanitaria di secondo livello Reintegro nella mansione Marco Spezia QUESITO Ciao Marco, sono un autoferrotranviere di una azienda di trasporto pubblico Toscana, addetto alla guida di autobus di linea. L azienda ci ha spiegato che per tale mansione è assolutamente vietato il consumo di alcol e ci sottopone ad analisi del sangue. Ti chiedo se quanto sopra è corretto e se se esiste una norma o una circolare che indichi le modalità sui controlli che possono fare le aziende sul consumo di alcol con prelievo di sangue al lavoratore. RISPOSTA Ciao, a seguire una mia relazione su quanto mi richiedi. Per un migliore inquadramento della questione, ho prima riportato la normativa di riferimento a livello nazionale e a livello locale (Regione Toscana) e successivamente quanto prescritto in dettaglio dalla Regione Toscana (mediante specifica Deliberazione) per il controllo dell assunzione di alcol e di alcol dipendenza. A seguire ti riporto anche i link a cui scaricare i seguenti documenti, citati nella relazione o di integrazione alla stessa: Legge 125/01 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati) Intesta Stato Regioni del 16 marzo Provvedimento_alcol_16mar06.pdf

3 Deliberazione del 9 dicembre 2013, n.1065 della Regione Toscana Opuscolo Alcol, sai cosa bevi. A disposizione per ulteriori chiarimenti. Marco Spezia NORMATIVA RELATIVA AL CONTROLLO DI ASSUNZIONE DI ALCOL E DI SITUAZIONI DI ALCOL DIPENDENZA DA PARTE DEI LAVORATORI La legislazione vigente su tale aspetto, nasce dalla necessità di evitare condizioni di assunzione di alcol da parte di specifiche categorie di lavoratori, per i quali la piena lucidità e la prontezza di riflessi sono fondamentali per poter operare in piena sicurezza per sé e per gli altri. Fermo restando che in qualunque lavoro a rischio infortunistico, l assunzione di alcol può comportare (a seconda delle quantità ingerite) un significativo aumento della probabilità di incorrere in errori, le cui conseguenza possono essere infortuni anche gravi per i lavoratori e per i colleghi, attualmente solo per alcune categorie di lavoratori sono obbligatorie specifiche azioni da parte del datore di lavoro, relativamente al consumo e all abuso di alcol. La Legge 30 marzo 2001, n.125 La prima fonte normativa a tale proposito è la Legge 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati. All articolo 15, la Legge 125/01 definisce le Disposizioni per la sicurezza sul lavoro. Il comma 1 di tale articolo dispone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche per le attività lavorative a elevato rischio di infortuni: Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce poi una prima forma di controllo sui lavoratori sottoposti all obbligo di cui sopra: Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni [attualmente articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81], ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. Pertanto già la Legge 125/01 disponeva un controlli sull assunzione o meno di sostanze alcoliche, effettuabile però esclusivamente dal medico competente aziendale o da medici delle ASL del Servizio di prevenzione della sicurezza sul lavoro. La Legge non definiva però ancora le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, rimandando a successivo atto normativo. L Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006 La definizione delle attività a elevato rischio di infortunio avvenne però solo nel 2006 nell ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, nella seduta del 16 marzo 2006, deliberò una specifica Intesa, costituente atto normativo integrativo alla Legge 125/01. All articolo 1 Attività lavorative a rischio tale Intesa dispone infatti che:

4 Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell articolo 15 della Legge 30 marzo 2001, n.125, sono quelle individuate nell Allegato 1, che forma parte integrante della presente Intesa. Le attività lavorative a rischio relativamente al consumo di alcolici durante il lavoro sono pertanto quelle definite nell Allegato 1 dell Intesa ( attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi ) e cioè le seguenti: 1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l espletamento dei seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici; conduzione di generatori di vapore; attività di fochino; fabbricazione e uso di fuochi artificiali; vendita di fitosanitari; direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari; manutenzione degli ascensori; 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti; 3) sovrintendenza ai lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici o asfissianti oppure infiammabili o esplosivi; 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l obbligo della dotazione del porto d armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell esercizio ferroviario; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; personale navigante delle acque interne; personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; responsabili dei fari; piloti d aeromobile; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

5 addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. Per tali attività lavorative, valgono pertanto il divieto di assunzione e di distribuzione di alcolici e la possibilità per il medico competente oppure per medici delle ASL di eseguire esami alcolemici per verificare il rispetto del divieto. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 Il D.Lgs.81/08 ha introdotto un importante novità in merito al controllo dell assunzione di sostanze alcoliche, relativamente alle attività con elevato rischio di infortuni. Innovando in tal senso l estensione della sorveglianza sanitaria che l azienda deve fare eseguire al medico competente su tutti i lavoratori esposti a rischi per la salute, l articolo 41, comma 4 del D.Lgs.81/08 dispone infatti che: Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d) e-bis) e e-ter) [visite mediche preventiva, periodica, al cambio mansione, preassuntiva, a seguito di assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni] sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Tale articolo, a ben vedere, non introduce per la prima volta controlli sul consumo di alcol, ma estende il tipo di controlli che il datore di lavoro deve fare effettuare al medico competente ai lavoratori adibiti a attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro e quindi a rischio relativamente al consumo di alcolici. Va infatti osservato che a oggi risultano ancora del tutto validi i disposti della Legge 125/01, in virtù dell articolo 304, comma 3 del D.Lgs.81/08: [...] laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo. Pertanto la possibilità di eseguire test alcolemici per verificare il divieto di assunzione di alcol da parte dei lavoratori a rischio di cui all Allegato 1 dell Intesa del 16 marzo 2006, esiste già a partire dalla Legge 125/01. Tali controlli sono però solo finalizzati alla individuazione di situazioni di solo alcolismo acuto, in quanto effettuati mediante test in grado di rilevare la presenza di alcol nel sangue subito dopo l assunzione di bevande alcoliche. L articolo 41, comma 4 del D.Lgs.81/08 invece introduce la possibilità di estende i controlli non solo a situazioni di alcolismo acuto, ma anche a quelle di alcolismo cronico, citando esplicitamente la finalità di verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza. Tali situazioni non sono rilevabili semplicemente con test alcolemici (in grado di rilevare l assunzione di alcol solo nell immediato passato, ma non di definire la storia clinica relativa al consumo di alcol). Nasce pertanto l esigenza, ai fini di definire una corretta applicazione dell articolo 41, comma 4 del D.Lgs.81/08 (controllo di situazioni anche di alcol dipendenza e non semplicemente di assunzione occasionale di alcolici), di stabilire protocolli sanitari specifici, in grado di individuare

6 in maniera corretta e senza falsi positivi le situazioni di alcol dipendenza, senza contemporaneamente andare a ledere la sfera della privacy del lavoratore con controlli troppo invasivi da tale punto di vista. Il D.Lgs.81/08, definisce la necessità del controllo dell alcol dipendenza, senza entrare nel dettaglio delle modalità operative di tale controllo. La definizione di tali modalità viene rinviata D.Lgs.81/08 a specifico Accordo della Conferenza Stato Regioni, come specificato nell articolo 41, comma 4-bis: Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. Tale Accordo in realtà non mai stato sottoscritto, inoltre la normativa attualmente in vigore presenta non poche criticità e dubbi interpretativi che hanno portato ad una applicazione non omogenea sul territorio nazionale e regionale con conseguente difficoltà a fornire una corretta informazione. Per tale motivo il Gruppo di Coordinamento Tecnico Interregionale Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Commissione Salute della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, ha approvato in data 15 marzo 2012 un documento nel quale vengono proposte: indicazioni per l elaborazione dell accordo di cui all articolo 41, comma 4-bis del D.Lgs.81/08, relativo alle condizioni e modalità per l accertamento della alcol dipendenza; indicazioni per l applicazione omogenea della normativa ex articolo 15 della Legge 125/01 e dell Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006, fino al varo dell accordo previsto dall articolo 41, comma 4-bis del D.Lgs.81/08. Pertanto, per individuare la corretta modalità di controllo delle condizioni di assunzione anche occasionale di alcol (ex Legge 125/01) e di alcol dipendenza (ex articolo 40, comma 4 del D.Lgs.81/08), occorre rifarsi alle linee di indirizzo emanate dalle singole Regioni, mediante specifiche disposizioni legislative. Nel caso della Toscana occorre fare riferimento alla Deliberazione Regionale del 9 dicembre 2013, n

7 LO SMALTIMENTO DELL AMIANTO: UN INTRECCIO DI PARADOSSI DA SCIOGLIERE Da: Medicina Democratica LO SMALTIMENTO DELL AMIANTO, DALLA DISCARICA AI POSSIBILI TRATTAMENTI ALTERNATI- VI: UN INTRECCIO DI PARADOSSI DA SCIOGLIERE Intervento del Vicepresidente di Medicina Democratica Onlus Marco Caldiroli al convegno: Amianto quali novità per Milano e la Lombardia dopo la conferenza governativa di Venezia? A fronte della stima (al 2008) di metri cubi di amianto in matrice compatta presenti sulle coperture lombarde al 2011 ne rimangono circa da smaltire. Lo smaltimento annuo è poco oltre tonnellate/anno (di cui circa tonnellate/anno di amianto in matrice friabile), quasi integralmente avviato in discariche in Germania. Con i due impianti che hanno da poco iniziato l attività (Montichiari e Brescia) e i quattro impianti in fase di autorizzazione (Treviglio, ancora Montichiari, Ferrera Erbognone, Cava Manara) le capacità di smaltimento arriverebbero a metri cubi (un quinto impianto a Sedrina Bergamo aggiungerebbe ulteriori metri cubi di capacità), oltre il fabbisogno stimato per la Lombardia (rammento però che i rifiuti contenenti amianto non hanno il vincolo della prossimità ovvero una autorizzazione per un impianto di smaltimento non può limitare il conferimento alla sola regione di localizzazione). Appare in ogni caso impossibile il raggiungimento dell obiettivo del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) del 2005 della eliminazione dell amianto in Lombardia per il 31/12/15. Vi sono alcune particolarità sul tema che, in alcuni casi, divengono paradossi. Il primo è sulla attuale modalità di gestione a discarica. Le discariche per l amianto in matrice compatta (eternit), classificato come pericoloso sono realizzate con i criteri delle discariche per rifiuti non pericolosi (possibilità prevista dalla Direttiva UE e utilizzata dall Italia), in parte modificate dalla Lombardia con una Delibera del Consiglio Regionale del Questo determina maggiori problemi localizzativi in quanto le discariche finiscono per essere a distanze più ravvicinate rispetto ai centri abitati e minori accorgimenti realizzativi, con anche un costo minore di conferimento rispetto alle altre discariche, con un ulteriore margine di concorrenza sul lato economico rispetto a trattamenti alternativi. Il PRAL del 2005 non ha effettuato scelte o indicazioni sul tema se non quello di garantire la disponibilità di discariche per lo smaltimento e a valutare eventuali metodi alternativi, già sperimentati, di smaltimento dell amianto senza però definire iniziative specifiche su questi ultimi ma, in compenso, emanando norme tecniche atte a individuare percorsi autorizzativi privilegiati per raggiungere l autosufficienza regionale in termini di discariche. L atto di indirizzo sul nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR del novembre 2011) ha dedicato qualche riga all argomento: La sezione sui rifiuti speciali del PRGR si prefiggerà l obiettivo di indicare le linee guida tecniche per incentivare la realizzazione di impianti innovativi per l inertizzazione ed il successivo recupero di tali materiali che potranno affiancare gli impianti di smaltimento tradizionale. Tuttavia, a fronte dei necessari tempi connessi alla realizzare e sperimentazione di impianti innovativi, nel transitorio, si ritiene necessario procedere alla messa in sicurezza di questi materiali rimossi, mediante il deposito in discariche dedicate e controllate. La sinergia data dalla presenza di impianti a discarica e di inertizzazione, consentirà di far fronte, nel decennio, all emergenza amianto. Quello che andrà considerato, in ogni caso, è che il tema del rifiuto-amianto ha la particolarità di essere un rifiuto speciale ma i produttori di rifiuti oltre alle imprese sono centinaia di migliaia di cittadini. La provenienza non è costituita solo da filiere o siti produttivi ma anche dall ambito domestico, pertanto la sua gestione non può semplicemente essere rinviata a quella dei rifiuti speciali ovvero a un ambito sostanzialmente privatistico. Tra le tipologie tecnologie proposte e recepite anche nel D.M.248/04 ve ne sono di estremamente diverse, da quelle semplici di utilizzo diretto dei manufatti in amianto nei cementifici ad altre di estrema complessità tecnica

8 Quelle che attualmente risultano in grado di sviluppi industriali sono quelle di modifica cristallochimica: i silicati di cui sono costituiti gli amianti perdono le loro caratteristiche chimiche e fisiche che li rendono pericolosi (in particolare la fibrosità) per divenire silicati con altra composizione, meno pericolosi. I sistemi possono essere suddivisi, in relazione alle modalità del trattamento termico. Il primo gruppo è costituito da quelli finalizzati a rendere innocuo l amianto inglobandolo in una matrice vetrosa (ad esempio Isotherm), varianti dell unico impianto industriale in funzione in Europa (Inertam in Francia). Il secondo gruppo è rappresentato da trattamenti a base termica basati sulla cottura ovvero sul riscaldamenti dei manufatti mediante l utilizzo di forni. Questi ultimo sono quelli più avanti in termini di fattibilità industriale (in particolare tre proposte Aspireco, Nial Nizzoli, Kry As sono arrivate fino alla fase autorizzativa), secondo i proponenti, il risultato del trattamento di cottura sono silicati recuperabili in altre filiere industriali. E qui emergono altri paradossi. I trattamenti termici alternativi alla discarica sono più agevolmente applicabili all amianto in matrice friabile che a quello compatto. Sul friabile sono disponibili anche trattamenti diversi (ad esempio idrotermici in condizioni supercritiche). E infatti possibile, in misura maggiore, controllare il processo e gli esiti dello stesso; le caratteristiche dei manufatti rendono più semplice raggiungere un trattamento omogeneo. Nel caso di sistemi termici basati sulla fusione della matrice (Isotherm) è ancora da capire se i prodotti finali siano recuperabili o meno; se non lo sono i vantaggi sarebbero limitati all amianto friabile in quanto i prodotti risultanti andrebbero avviati comunque a discarica. Nel caso dei trattamenti termici basati sull utilizzo di forni tradizionali (Kry As) con o senza rottura delle lastre, con o senza apertura degli imballaggi, i dati di laboratorio non sono agevolmente attribuibili tal quali alla scala industriale (le campagne di sperimentazione sono peraltro incomplete o con dati contraddittori). Le dimensioni impiantistiche proposte determinano, anche se in modo diverso, impatti ambientali locali analoghi a quelle delle discariche; sotto questo profilo il loro pregio principale possibile è che possono essere a tempo determinato ovvero possono essere chiusi una volta eliminato l amianto presente nel territorio. In ogni caso i principali progetti presentati presentano livelli di completezza ancora inadeguati sotto il profilo industriale, degli impatti ambientali e della tutela dei lavoratori. Questo è dovuto, principalmente, al fatto che si passerebbe da sperimentazioni di laboratorio o su microscala a impianti di dimensioni industriali importanti senza una idonea sperimentazione, con monitoraggio completo, su impianti pilota (anche il caso più sviluppato, quello dell impianto Aspireco di Arborea, è stato oggetto di un monitoraggio parziale). Viene comunque cotto un materiale che, per il 90 %, è costituito già da un materiale sotto - posto a trattamento termico, il cemento. Pertanto vi sono elevatissimi consumi energetici con i relativi impatti oltre a dover dimostrare la completa trasformazione chimico-fisica dell amianto presente nei manufatti trattati. Sono dubbi inclusi anche nel quaderno del Ministero della Sanità presentato in occasione della Conferenza Amianto Governativa di fine novembre Si ritiene che, in riferimento agli impianti di inertizzazione dell amianto, si debbano creare opportuni gruppi di lavoro multidisciplinare che definiscano, basandosi sull evidenza scientifica e attraverso opportune analisi costi/benefici e di appropriatezza, non ultimo considerando gli aspetti relativi all impatto sulla salute della popolazione, l efficacia dei trattamenti che modificano completamente la struttura cristallo-chimica dell amianto e che quindi ne annullano la pericolosità, di cui debbano essere emanati Decreti applicativi o Circolari tecniche relative al D.M.248/04, eventualmente finalizzati a incentivare, se vantaggiosa, la realizzazione dei suddetti impianti a scala industriale. In particolare, essi potrebbero servire a definire, più in dettaglio, sia l iter procedurale autorizzativo di eventuali futuri impianti, sia le Autorità competenti in materia di controlli analitici e le relative modalità di effettuazione. Si era pensato a una possibile sperimentazione (idoneamente monitorata) in situazioni di bonifiche di siti di interesse nazionale ma, nei casi in fase di attuazione e/o decisoria, come Broni, vi è resistenza da parte dei cittadini che (paradossalmente) preferiscono la realizzazione di una discarica (preferibilmente in altro luogo) rispetto a un impianto del genere comunque a tempo determinato

9 Viceversa, altro paradosso, i comitati presso siti ove si intendono realizzare discariche propongono come alternative alla discarica la realizzazione di impianti di trattamento di tipo termico. Siamo in un campo in cui non vi sono indicazioni pregresse come linee guida europee di detta - glio sulle migliori tecnologie disponibili ma occorre valutare caso per caso. Quello che manca, oltre a una idonea sperimentazione, è una chiara individuazione dei pro e contro, in altri termini una corretta e approfondita analisi del ciclo di vita ovvero si effettui un bilancio appropriato dei pro (non realizzazione di discarica con i relativi impatti, possibilità di recupero/riciclo dei silicati prodotti) e dei contro (elevato consumo energetico dei trattamenti termici e i diversi impatti sull atmosfera dei due sistemi). Peraltro, almeno nelle intenzioni, tale modalità di valutazione è stata prevista nell ambito della procedura per la definizione del nuovo piano di gestione dei rifiuti urbani della Lombardia. Altro paradosso è che in Europa sembra esserci solo in Italia una discussione sulle alternative di smaltimento dell amianto in matrice compatta. Nel resto d Europa l amianto compatto va in discarica, parte dell amianto friabile va all unico impianto di dimensioni industriali (Inertam in Francia) con costi elevati (1.200 euro/tonnellata) e comunque con capacità ridotte (il 10% circa della sua capacità complessiva tonnellate/anno su tonnellate/anno). Non ha comunque senso stabilire che la Lombardia dichiari di volersi liberare dall amianto entro il 2015 se non vengono individuati indirizzi sulla gestione dei rifiuti (che non siano semplicemente quelle di favorire la realizzazione di discariche con caratteristiche costruttive e gestionali semplificate e ridotte rispetto agli altri impianti per rifiuti pericolosi) e senza un diretto intervento del settore pubblico come pure di politiche di incentivazione economica per i proprietari di edifici contenenti manufatti in amianto. Un intervento pubblico non significa, necessariamente, la costituzione ex novo di una azienda pubblica o l utilizzo di qualcosa di esistente (per esempio Infrastrutture Lombarde) ipotizzandone un futuro economico radioso in virtù della capacità di attrarre rifiuti anche da altre regioni, come dichiarato dall ex Assessore regionale Belotti nel convegno regionale del 30 maggio 2011), quanto che la programmazione delle necessità impiantistiche (sia in termini di capacità che di tipologia) siano fortemente sotto il controllo pubblico (e con questo non ci si riferisce esclusivamente alle istituzioni ma, in primis, alle popolazioni). Solo in tale ambito può trovare posto un impianto sperimentale di trattamento alternativo idoneamente concepito e monitorato, in particolare per le numerose vicende relative a siti nazionali di intervento e/o ai siti prioritari già definiti nel Piano regionale amianto. Nell ipotesi di un sistema misto di gestione andrà risolto il problema dei costi dei trattamenti alternativi, ostacolo oggettivo alla introduzione di forme di trattamento diverso dalla messa in discarica. Lo smaltimento in una discarica in Germania di lastre di eternit (ma anche in Italia date le caratteristiche costruttive e gestionali prescritte) ha costi (escluso il trasporto) tra i 30 e i 45 euro/tonnellata (oggi sono 120/130 euro/tonnellata o anche più se comprensive dello stoccaggio e del trasporto nel caso di invio in Germania) mentre i costi di trattamento, comprensivi dei ricavi dalla vendita dei prodotti riutilizzabili (stimati in 30 euro/tonnellata), vengono attualmente indicati intorno ad 80 euro/tonnellata (Kry-As) o a 120 euro/tonnellata (impianto Aspireco). Da ultimo il trattamento termico o comunque trattamenti alternativi, per l amianto in matrice compatta, necessita di rifiuti avviati agli impianti con caratteristiche tali da avere la minore quantità possibile di materiali difficili da trattare o che possono determinare ulteriori problemi. Questo significa modificare le linee guida regionali sulle attività di bonifica o comunque definire degli standard tali da trattare e quindi raccogliere separatamente i manufatti (eternit) rispetto agli altri rifiuti prodotti dalle bonifiche (pallet, imballaggi, dispositivi di protezione individuale ecc). Non si tratta, in definitiva, semplicemente di saltare a piè pari da una all altra tecnologia o forma di smaltimento, ma di modificare il quadro intorno al problema e di cambiare le regole del gioco verso modalità che, nel conseguire l obiettivo condiviso di eliminare l amianto nei luoghi di vita e di lavoro, siano maggiormente rispettose dell ambiente e della tutela della salute delle popolazioni esposte anche in questa fase conclusiva della vita dell amianto

10 SALDATURA: GLI AGENTI CHIMICI E LA SORVEGLIANZA SANITARIA Da: PuntoSicuro 14 aprile 2014 Indicazioni relative agli agenti chimici utilizzati nel comparto metalmeccanico con riferimento agli effetti sulla salute dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria nelle attività di saldatura e verniciatura. Il Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro dell Azienda USL di Piacenza si è occupato spesso del tema dell esposizione ad agenti chimici che si liberano durante le operazioni di saldatura (fumi e gas). Ne parliamo oggi presentando brevemente un documento dell AUSL di Piacenza, dal titolo La sorveglianza sanitaria nelle attività di saldatura a cura di Maria Teresa Cella. Il documento ricorda che gli agenti chimici a cui possono essere esposti gli addetti alla saldatura sono molteplici e la loro natura dipende dalla tecnica utilizzata e dal materiale da saldare. Normalmente i saldatori sono esposti a fumi e gas di saldatura, dove con il termine fumi ci si riferisce alla sospensione di particelle solide (metalli) nei gas prodotti dalla combustione. Il metallo, a contatto con l ossigeno dell aria, si ossida, pertanto, i componenti del fumo sono per la maggior parte ossidi dei metalli utilizzati per il manufatto o per gli elettrodi. In particolare, livelli significativi di gas tossici (monossido di carbonio, ozono, ossidi di azoto) si possono formare durante i processi di saldatura. Nella saldatura ad arco, ad esempio, sono inseriti alcuni gas inerti (argon, elio o anidride carbonica) che servono a proteggere il metallo dall ossidazione che avverrebbe a contatto con l aria. Tali gas intensificano la radiazione ultravioletta conducendo alla formazione fotochimica di gas pneumotossici, quali ozono e ossidi di azoto. Inoltre, l anidride carbonica si riduce e si converte nella forma più stabile rappresentata dal monossido di carbonio, altamente tossico. Invitando ad una lettura integrale del documento, che presenta nel dettaglio i vari effetti sulla salute degli agenti chimici presenti nella saldatura, ci soffermiamo sull Appendice A del documento, relativa ad un approfondimento degli agenti chimici presenti nelle attività di saldatura e delle indicazioni mirate per la sorveglianza sanitaria. Ad esempio riguardo agli ossidi di azoto si segnala che monossido e biossido di azoto presentano un azione irritante a carico delle vie respiratorie che si manifesta con gravi danni (broncospasmo, edema polmonare) in caso di intossicazione acuta. L esposizione a basse dosi per periodi di tempo prolungati sembra esercitare un effetto favorente le infezioni polmonari e l insorgenza di edema polmonare. Una sorveglianza sanitaria adeguata comprenderà: visita medica con anamnesi mirata volta a individuare alterazioni dell apparato respiratorio; esame obiettivo mirato a valutare i segni di alterazione degli organi critici (quali mucose e apparato respiratorio); accertamenti complementari (spirometria). In merito all ozono si indica che l esposizione cronica a basse dosi di ozono è responsabile di alterazioni a carico dell apparato respiratorio con dispnea asmatiforme, broncopatie, enfisema e fibrosi. L esposizione per dosi elevate può essere causa di disturbi neurologici quali cefalea, astenia, deficit di memoria. La sorveglianza sanitaria avrà frequenza annuale e comprenderà: visita medica con anamnesi mirata volta a individuare: alterazioni dell apparato respiratorio e del sistema nervoso; esame obiettivo mirato a valutare i segni di alterazione dell apparato respiratorio; accertamenti complementari (spirometria)

11 Veniamo ad alcuni cenni relativi ai vari fumi di saldatura. Per quanto riguarda il ferro e gli ossidi di ferro occorre ricordare che l esposizione protratta a ossidi di ferro è stata posta in relazione con la comparsa di siderosi, una pneumoconiosi benigna in quanto causata dall accumulo intrapolmonare di particelle fortemente radiopache, ma biologicamente inerti. Generalmente tale condizione non comporta alterazioni della funzionalità respiratoria ma può essere complicata da fibrosi polmonare interstiziale in seguito a esposizioni elevate e prolungate (almeno 25 anni), avvenute in aree confinate e poco ventilate. Nell esposizione professionale a composti del cromo le manifestazioni di tipo cronico sono generalmente localizzate e riguardano principalmente la cute e l apparato respiratorio e, in un numero limitato di casi, il rene e l apparato digerente. Il documento si sofferma ampiamente sugli accertamenti di sorveglianza sanitaria che avranno frequenza annuale (o semestrale se vi sono superamenti dei valori limite biologici del cromo urinario, confermato da un ricontrollo a breve distanza). Sono riportate anche, a titolo di esempio, alcune condizioni patologiche di cui ricercare attivamente segni e sintomi durante gli accertamenti di sorveglianza sanitaria. Il nichel metallico ha una bassa tossicità sistemica, prevalentemente di tipo irritativo e un importante azione sensibilizzante topica, pertanto, nell ambito della sorveglianza sanitaria si dovranno ricercare problematiche allergologiche a carico dell apparato respiratorio e cutaneo. Anche in questo caso sono indicati gli accertamenti consigliati e si riportano alcune condizioni patologiche di cui ricercare attivamente segni e sintomi. La tossicità del piombo interessa principalmente il sangue, il rene, il sistema nervoso. La sorveglianza sanitaria avrà frequenza annuale (o semestrale se vi sono superamenti dei valori limite biologici della piombemia, confermati da un ricontrollo a breve distanza). La tossicità del cobalto si manifesta principalmente a carico della cute e dell apparato respiratorio con problemi di tipo allergico. Asma allergico e rinite compaiono anche per esposizioni inferiori a 0,05 mg/m3 e sono descritti casi di alveolite acuta e cronica (con alterazioni di tipo restrittivo puro o misto alle prove di funzionalità respiratoria) che nelle lunghe esposizioni possono condurre anche a insufficienza respiratoria. Alcuni autori hanno riportato casi di cardiomiopatie e anemie negli esposti a polveri di cobalto. La sorveglianza sanitaria avrà frequenza annuale. Gli effetti tossici dell esposizione cronica a manganese si verificano, per dosi elevate, a livello del sistema nervoso (anoressia, astenia, cefalea, turbe psichiche, alterazione dei movimenti fini, aumento dei riflessi tendinei, alterazioni della marcia, ipertono dei muscoli faciali, tremore intenzionale) e dell apparato respiratorio (bronchite acuta, broncopneumopatia cronica). La sorveglianza sanitaria avrà frequenza annuale. L effetto prevalente del rame e dei suoi composti nelle esposizioni croniche è rappresentato dall irritazione a carico delle vie aeree superiori e delle mucose. Sono descritti casi di dermatite allergica da contatto anche per le basse dosi. La sorveglianza sanitaria avrà frequenza annuale e comprenderà: questionari mirati volti a individuare alterazioni dell apparato respiratorio e cutaneo, problematiche allergologiche cutanee; esame obiettivo mirato a valutare i segni di alterazione dell apparato respiratorio e della cute; accertamenti complementari (spirometria). Il documento si sofferma ampiamente sui vari accertamenti sanitari per rilevare il più precocemente possibile eventuali alterazioni dello stato di salute che potrebbero interferire con l idoneità lavorativa. Il medico competente deve predisporre un protocollo di sorveglianza sanitaria scegliendo accertamenti sanitari mirati, non invasivi e aggiornati alle recenti conoscenze scientifiche. Nel documento è presente un esempio di protocollo sanitario. Concludiamo segnalando che il documento, oltre a presentare gli accertamenti sanitari (visita medica, valutazione della funzione respiratoria, esami di laboratorio, monitoraggio biologico, ecc.), riporta in allegato tre diversi questionari:

12 questionario per la rinite; questionario per la diagnosi di bronchite cronica; questionario per la valutazione dermatologica preventiva dei lavoratori esposti ad irritanti e/o allergizzanti. Il documento La sorveglianza sanitaria nelle attività di saldatura, a cura di Maria Teresa Cella della Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro dell Azienda USL di Piacenza, è scaricabile all indirizzo: %20n_4_Sorveglianza%20Sanitaria%20Saldatura.pdf

13 LA SICUREZZA NELL ALLESTIMENTO DI GRANDI EVENTI E SPETTACOLI TEMPORANEI Da: PuntoSicuro 16 aprile 2014 Un convegno riporta alcune riflessioni sulla sicurezza dei lavoratori nelle attività di allestimento grandi eventi e spettacoli temporanei. Informazioni, suggerimenti e criticità emerse da un project work dell ASL di Milano. In relazione alle esigenze di una metropoli culturale europea e alle future attività correlate a Expo2015, a Milano si comincia a parlare della sicurezza nell installazione, svolgimento e fruizione di grandi eventi e di spettacolo all aperto. Di questi temi si è parlato ad esempio nel convegno milanese del 21 ottobre 2013 dal titolo Sicuramente uno spettacolo. Riflessioni sulla sicurezza dei lavoratori nelle attività di allestimento grandi eventi e spettacoli temporanei, un convegno che ha voluto coinvolgere tutti i soggetti interessati all organizzazione di spettacoli ed eventi temporanei sulle tematiche della sicurezza dei lavoratori del settore. E stato possibile affrontare il tema sotto diversi punti di vista: dalle considerazioni strategiche per creare le condizioni per un nuovo sviluppo economico e culturale, alle implicazioni legate alle politiche sociali e di tutela. Sono stati poi affrontati temi più tecnici, legati alla sicurezza dei lavoratori, che a vario titolo effettuano l allestimento e lo smontaggio delle strutture temporanee per lo spettacolo o l evento. Nel convegno, organizzato dal ASL Milano, Assomusica e Comune di Milano, è stato inoltre presentato il Quaderno della sicurezza grandi eventi frutto di un importante attività partecipata svolta dagli operatori della ASL di Milano insieme agli operatori del settore spettacolo. Ci soffermiamo oggi su un intervento di presentazione dei progetti in atto sul tema della sicurezza nelle attività di allestimento grandi eventi e spettacoli temporanei. In Fare sicurezza nelle manifestazioni temporanee: il project work promosso dalla ASL di Milano, a cura della dottoressa Susanna Cantoni (ASL Milano), si ricordano le varie fasi e la metodologia del progetto che ha visto, ad esempio, la istituzione di un tavolo tecnico per la sicurezza con il coinvolgimento attivo delle parti e il lavoro attorno al quaderno tecnico per la sicurezza nelle attività di allestimento di manifestazioni temporanee con verifica sul campo della validità delle soluzioni previste. La relatrice ha affrontato le caratteristiche peculiari del settore: contemporanea presenza di decine di imprese diverse; tempi di realizzazione ristretti con impiego di ingente manodopera contemporaneamente; rilevante presenza di imprese straniere; si realizzano importanti strutture con ampio uso di apparecchi di sollevamento; la progettazione e l installazione delle strutture e delle attrezzature risentono di un forte condizionamento artistico e scenico; presenza di un eterogeneo gruppo di qualifiche professionali al lavoro contemporaneamente e negli stessi luoghi, che devono necessariamente operare in modo integrato. In questa situazione c è la necessità di un unico coordinamento per la sicurezza. Vengono poi presentati i vari attori nel settore: proprietario o gestore del sito, produttore dell evento, imprese affidatarie, figure professionali, imprese esecutrici con ruoli e funzioni molto differenziate. Riprendiamo alcune delle criticità emerse (negli incontri e nei sopralluoghi) in relazione a questo settore lavorativo: organizzative e gestionali: tempi ristretti per montaggio e smontaggio; progettazione dell opera e progettazione della sicurezza non avvengono di concerto; presenza di elevato nu

14 mero di imprese esecutrici con attività interferenziali; apparecchi di sollevamento: uso improprio; difficoltà nell accertare l avvenuta verifica periodica dei molteplici accessori di sollevamento; paranchi non identificabili e sistemi di comando multipli usati impropriamente; attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuali extra CE: come verificarne la corrispondenza alle normative comunitarie; quali procedure di verifica e controllo; eventi svolti in zone di rilevante interesse cittadino: coordinamento tra Cantiere e spazio/struttura ospitante; coordinamento e gestione dei rischi tra i responsabili dello Show e i gestori dello spazio pubblico/struttura ospitante; importante presenza di imprese esecutrici straniere, anche extra UE: applicabilità della normativa di salute e sicurezza sul lavoro italiana (POS, DVR, RSPP, MC), verifica Idoneità Tecnico Professionale, verifica requisiti formativi di lavoratori stranieri, anche extra UE. Infine alcune indicazioni tratte dal progetto: ricondurre tali attività nel campo di applicazione del titolo IV D.Lgs.81/08 può garantire una corretta gestione dei cantieri ai fini della sicurezza dei lavoratori; seppur le figure di garanzia spesso non sono completamente riconducibili a quelle classiche previste dalla norma; l approccio multidisciplinare definito sulla base del programma lavori, garantisce prestazioni ad alta qualità ed efficienza ed assicura una ottimizzazione delle risorse; interventi di vigilanza preventiva, già in fase di progettazione della sicurezza, risultano incisivi e consentono di prescrivere eventuali correzioni prima che i lavori abbiano inizio; interventi congiunti tra i vari organi della Pubblica Amministrazione consentono controlli a 360, maggiormente incisivi e multisettoriali; il coinvolgimento attivo dei Produttori e della altre figure interessate consente una migliore organizzazione dei lavori e quindi una vera e propria progettazione della sicurezza stessa; la necessità di coinvolgere la progettazione artistica. E se il Decreto del fare ha confermato l applicabilità del Titolo IV alle manifestazioni di spettacolo, è evidente che tale complessa normativa mal si adatta agli allestimenti delle manifestazioni minori. Si suggerisce di prevedere un esonero per queste tipologie di manifestazioni analogamente a quanto il Decreto del fare ha operato per i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, ai piccoli lavori relativi a infrastrutture per servizi di durata minore di 10 uomini-giorno che non espongano ai rischi di cui all allegato XI. Ricordiamo a tale proposito che è stato recentemente firmato l atteso Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dal comma 2-bis dell articolo 88 del D.Lgs.81/08, relativo al campo di applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, così come introdotto dalla Legge 98/13 di conversione del Decreto del fare. Il documento Fare sicurezza nelle manifestazioni temporanee: il project work promosso dalla ASL di Milano, a cura della dottoressa Susanna Cantoni (ASL Milano), intervento al convegno Sicuramente uno spettacolo. Riflessioni sulla sicurezza dei lavoratori nelle attività di allestimento grandi eventi e spettacoli temporanei è scaricabile all indirizzo: SAL_Sicuramente_uno_spettacolo_cantoni.pdf

15 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Da: PuntoSicuro 18 aprile 2014 Un intervento si sofferma sul contesto della movimentazione manuale dei carichi in Europa, sulle patologie correlate, sui metodi di valutazione, sul quadro normativo, sull evoluzione nel tempo del metodo NIOSH e sulla normativa tecnica. Per parlare della salute della forza lavoro con riferimento specifico ai rischi di patologie muscoloscheletriche, si è tenuto il 14 novembre 2013 a Imola un convegno (nell ambito delle Settimane della Sicurezza 2013 organizzate dall Associazione Tavolo 81 Imola) dal titolo Movimentazione manuale dei carichi: metodologie di valutazione e malattie professionali. Il convegno ha affrontato in particolare la correlazione fra la Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) e l incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche del rachide lombare e ha illustrato le principali tecniche per una corretta valutazione di tali rischi. Ci soffermiamo oggi proprio sulla valutazione dei rischi presentando l intervento Prospettive di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi a cura di Natale Battevi e Marco Cerbai (EPM). La prima domanda che ci si pone nell intervento è quale sia il contesto della movimentazione manuale dei carichi? : per rispondere vengono riportati diversi dati, ad esempio con riferimento ai risultati di una ricerca europea (Survey 2010): si può stimare che siano all incirca più di sei milioni i lavoratori italiani in cui il lavoro prevede il trasporto o la movimentazione di oggetti pesanti per almeno per un quarto del tempo. Veniamo dunque a quanto riportato nella pubblicazione europea del 2009 Fit for Work? Musculoskeletal Disorders in the European Workforce : le misure per migliorare la produttività, degli investimenti in competenze, tecnologia e innovazione e la deregulation del mercato del lavoro, non tengono conto di uno degli ostacoli più gravi alla crescente prosperità: lo scarso stato di salute della forza lavoro; si stima che fino al 2% del PIL Europeo sia determinato dai costi diretti dei disturbi e delle patologie muscoloscheletriche; il lavoro può essere la causa, il fattore peggiorativo o la cura dei disturbi muscoloscheletrici. E dunque importante: disporre di dati migliore sui disturbi muscoloscheletrici (MSD) in relazione a prevalenza, incidenza e costi; implementare strategie per massimizzare la reintegrazione dei lavoratori e il reinserimento rapido dopo episodi di MSD; promuovere e rafforzare la normativa per migliorare i posti di lavoro. L intervento si sofferma sui metodi di valutazione del rischio da MMC e riporta varie indicazioni relative a: test di forza muscolare: scarsa specificità e uso di criteri poco validati; specificità e criteri validati solo per procedura proposta da Chaffin (job strenght rating); applicabilità condizionata da specifiche attrezzature di laboratorio; metodi psicofisici: basati sulla scelta del peso massimo sollevabile, con ritmo predeterminato, senza produrre sensazioni di fatica; i valori di riferimento vengono forniti per i diversi percentili della popolazione in funzione di sesso, tipo di dislocazione, dimensione del peso, frequenza di trasferimento, altezza punto di applicazione della forza; metodo fisiologico: è basato sulla capacita aerobica basale (consumo di ossigeno e frequenza cardiaca); è stato fissato un limite pari a 9,5 Kcal/min ridotto in rapporto alla durata e all altezza del prelievo del carico; analisi biomeccanica: affidata a modelli matematici basati sul principio dell equilibrio delle

16 forze in un sistema di leve; consente la quantificazione dei carichi articolari e delle tensioni delle strutture molli periarticolari; stabiliti valori limite di forze compressive sui dischi lombari in base a criteri anatomo-fisiologici ed epidemiologici (limite massimo 650 kg, limite d azione 350 kg). L intervento continua riportando il quadro normativo (con riferimento a quanto contenuto nel D.Lgs.81/08) e i limiti di peso. Sono riportate a questo proposito informazioni sulle norme ISO (Ergonomics - Manual handling - Lifting and carrying), ISO (Ergonomics - Manual handling - Pushing and polling), ISO (Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency). Inoltre si fa riferimento alla norma (cogente ai fini della Direttiva Macchine ) UNI EN (Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario). Per concludere riportiamo tuttavia alcune indicazioni relative al metodo NIOSH e alla sua evoluzione nel tempo, ricordando che con l equazione del NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) è possibile calcolare il Peso raccomandato (PR) con riferimento a costante di peso, fattore altezza, fattore dislocazione, fattore orizzontale, fattore asimmetria, fattore frequenza, fattore presa. L evoluzione del metodo NIOSH è presentata in relazione al tipo di compito relativo alla movimentazione manuale: Mono Task (indice LI, anno 1981): è il compito semplice, il compito in cui vengono sollevati carichi di un solo peso in una sola variabile di area rispetto all inizio e alla fine del sollevamento: lo stesso peso è sollevato dall origine (stessa area) alla destinazione (stessa area); Composite Task (indice CLI, anno 1993): compito frammisto, quando oggetti di un solo peso vengono sollevati e posizionati secondo differenti geometrie cioè in differenti aree di presa e di deposito (differenti altezze degli scaffali, e/o differenti profondità con o senza torsioni del tronco ecc.): praticamente ogni geometria prende il nome di Subtask; Variable Task (indice VLI, anno 2009): quando oggetti di peso differente vengono sollevati e posizionati secondo differenti geometrie. Anche in questo caso ogni geometria per ogni categoria di peso prende il nome di Subtask. Si accenna infine alla norma ISO TR Ergonomics - Application document for ISO standards on manual handling (ISO , ISO and ISO ) and evaluation of static working postures (ISO 11226). E si indicano alcuni passi per una valutazione del sollevamento manuale di un carico: identificazione della tipologia dei compiti di sollevamento; descrizione del gruppo omogeneo di operatori coinvolti; analisi dell organizzazione (orari, pause, ecc.); identificazione del numero di oggetti sollevati manualmente nel compito; analisi delle geometrie all origine ed alla destinazione. Il documento Prospettive di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi a cura di Natale Battevi e Marco Cerbai (EPM), intervento al convegno Movimentazione manuale dei carichi: metodologie di valutazione e malattie professionali che si è tenuto nell ambito delle Settimane della Sicurezza 2013 a Imola è scaricabile all indirizzo: MDEzL1Q4MV8xNG5vdjIwMTNfQmF0dGV2aS1DZXJiYWkucGRm

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