RW: novità e compilazione

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N RW: novità e compilazione UNICO 2014 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Modello RW Il quadro RW del modello UNICO PF 2014 è stato completamente ridisegnato a seguito delle modifiche normative introdotte dalla L. 97/2013. Più in dettaglio, il Provv. del , protocollo 2013/151663, attuativo della norma, ha disciplinato ex novo i contenuti del quadro RW di Unico PF 2014 (anno d imposta 2013) per assolvere gli obblighi contenuti nella legge. La successiva C.M. 38/E/2013 ha apportato i necessari chiarimenti sul tema. Da evidenziare innanzitutto che dovranno essere assolti nel quadro RW gli obblighi dichiarativi IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) e IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere). In via generale, le altre novità da segnalare sono: eliminazione delle sezioni I e III; l eliminazione della soglia di euro al di sotto della quale erano soppressi gli obblighi di monitoraggio fiscale; la soglia di euro è stata reintrodotta dalla legge di conversione (L. 50/2014) del D.L. 4/2014 (ex. voluntary disclosure), ma riguarda esclusivamente i depositi e i conto correnti esteri; cambiano i casi di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale; i criteri di valorizzazione degli investimenti e delle attività finanziarie estere ai fini del monitoraggio fiscale sono i medesimi criteri previsti per l IVIE e per l IVAFE; riduzione delle sanzioni per la violazione degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale; introduzione obblighi dichiarativi a carico dei titolari effettivi degli investimenti esteri. Per quanto riguarda la compilazione, particolare attenzione va dedicata all indicazione del valore degli investimenti e delle attività finanziarie estere. Nei campi appositamente riservati (caselle 6 e 7 di ogni rigo del quadro RW riservato al monitoraggio fiscale) andrà indicato il valore utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile IVIE e IVAFE. 1

2 Premessa Il quadro RW del modello UNICO 2014 presenta rilevanti novità, per effetto dell entrata in vigore della L. 97/2013 (Legge Europea 2013) e delle successive modifiche apportate dalla L. 50/2014 di conversione del D.L. 4/2014 (ex. voluntary disclosure). Le novità Da evidenziare innanzitutto che dovranno essere assolti nel quadro RW gli obblighi dichiarativi IVIE e IVAFE. Nelle precedenti versioni di UNICO 2014, gli obblighi dichiarativi IVIE e IVAFE andavano assolti nel quadro RM di UNICO. In via generale, le altre novità da segnalare sono: eliminazione delle sezioni I e III; via la soglia di euro al di sotto della quale erano soppressi gli obblighi di monitoraggio fiscale; la soglie di euro è stata reintrodotta dalla legge di conversione (L. 50/2014) del D.L. 4/2014 ma riguarda esclusivamente i depositi e i conto correnti esteri; cambiano i casi di esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale; criteri di valorizzazione degli investimenti e delle attività finanziarie estere con i medesimi criteri previsti per l IVIE e per l IVAFE; riduzione delle sanzioni per la violazione degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale; introduzione obblighi dichiarativi a carico dei titolari effettivi degli investimenti esteri. La soglia di esonero La legge di conversione del DL 4/2014, ha integrato l art. 4, co. 3, D.L. 167/1990, aggiungendovi un nuovo periodo. In base all integrazione operata nell art. 4, co. 3, D.L. 167/1990 gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a euro. La nuova previsione normativa, introduce una soglia di euro, al di sotto della quale non sussiste l obbligo di compilazione del quadro RW. L esenzione dagli obblighi di monitoraggio fiscale rigaurda esclusivamente i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero. 2

3 Di conseguenza, per le altre attività finanziarie e per gli investimenti esteri è necessaria la compilazione del quadro RW senza alcun limite. NUOVA SOGLIA DI ESONERO Solo per conto correnti e depositi esteri Il limite dei euro andrà verificato in relazione al valore massimo complessivo che il deposito o il conto corrente bancario ha raggiunto durante il periodo d imposta. Ai fini della compilazione del quadro RW, la nuova soglia di esonero va coordinata con l esenzione prevista ai fini IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all estero). Ai fini IVAFE, sono esenti i conto correnti e i libretti aventi una giacenza media annua non superiore ai euro. I criteri di valorizzazion e Il valore da utilizzare per la compilazione del quadro RW è quello utilizzato ai fini IVIE e IVAFE. Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all inizio di ciascun periodo d imposta ovvero al primo giorno di detenzione ( valore iniziale ) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso ( valore finale ), nonché il periodo di possesso. I casi di esonero Sulla base di quanto previsto dal novellato articolo 4, comma 3, del Decreto Legge n. 167 del 1990, gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. La ritenuta sui bonifici esteri L art. 4, co. 2, del D.L. 167/1990, come riscritto dalla Legge Europea 2013 (L. 97/2013), aveva introdotto una ritenuta d ingresso a titolo di acconto nella misura del 20% su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi derivanti da 3

4 investimenti detenuti all estero o da attività estere di natura finanziaria. La decorrenza della norma era inizialmente fissata al 1 Gennaio Successivamente, il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 18 Dicembre 2013: rinviava l applicazione della ritenuta, per ragioni di ordine pratico, al 1 Febbraio 2014; prevedeva il versamento delle ritenute operate dagli intermediari per il periodo dal 1 febbraio - 30 giugno 2014, entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni. Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del (Protocollo 2014/24663), tenuto conto delle difficoltà sollevate dagli operatori, si rinviava al 1 Luglio 2014 la decorrenza degli adempimenti connessi alle disposizioni contenute nell art. 4, comma 2, D.L 167/1990. Con comunicato del Mef, n. 46 del , era stato reso noto che nell ambito del disegno di legge per l attuazione dell accordo Iga e l implementazione del Common Reporting Standard, era stata predisposta una norma per la definitiva abrogazione della ritenuta. Si ricorda che sempre nel comunicato del MEF, oltre a sottolineare l inutilità della nuova ritenuta in ingresso in quanto finalizzata ad ottenere informazioni già disponibili attraverso il canale delle scambio di informazioni, veniva ulteriormente precisato che gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari. Ci si riferiva alle ritenute eventualmente operate nel periodo 01 Febbraio Febbraio 2014, considerando la sospensione prevista per i flussi ricevuti nel mese di Gennaio Con il Decreto IRPEF (D.L. 66/2014 in corso la conversione) si risolve in maniera definitiva la questione, abrogando la disposizione normativa tanto contestata. Tabella di sintesi Ritenuta sui bonifici esteri L. 97/2013 Introduzione a decorrere dal 1 Gennaio 2014 Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del Rinvia applicazione al 1 Febbraio Dicembre 2013 Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del Rinvia applicazione al 1 Luglio Febbraio Le ritenute Periodo di applicazione eventualmente subite in tale periodo devono essere restituite dagli intermediari. D.L.66/2014 Abrogazione 4

5 Titolari effettivi indicano tutti gli investimenti esteri Il quadro RW, dedicato al monitoraggio degli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, deve essere compilato anche dai titolari effettivi (ai sensi della normativa antiriciclaggio) delle predette attività. In sostanza, l obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, residenti in Italia, in qualità di titolari effettivi Come chiarito dall Amministrazione Finanziaria nella C.M. 38/E/2013, si deve far riferimento al possesso diretto di partecipazioni in società estere. Non rileva, invece, anche l ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all estero, ad eccezione del caso in cui la partecipazione nella società residente, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di titolare effettivo di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In caso di società, per titolare effettivo si intende: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica. Nell ipotesi in cui i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW, detengano partecipazioni in società estere, che a loro volta detengano all estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, e sia integrato il requisito del titolare effettivo, si dovrà indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione. 5

6 Tuttavia, in caso di partecipazioni rilevanti in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria (tenendo conto della reintroduzione della soglia di euro) intestati alla società estera di cui il soggetto risulta il titolare effettivo, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società (principio look through). Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell Amministrazione finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di informazioni. Si tratta degli Stati o territori inclusi nella white list (D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni) ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement TIEA) o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. Tali paesi sono puntualmente individuati nella C.M. 38/E/2013. TABELLA STATI WHITE LIST (D.M e succ. modif.) Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con l Italia Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan Le sanzioni In merito al regime sanzionatorio, secondo la vecchia disciplina, l omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero, veniva sanzionata per un ammontare che andava dal 10 al 50% del valore delle attività non dichiarate, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore. 6

7 Con le modifiche apportate dalla Legge Europea (L. 97/2013), in vigore dal 4 settembre 2013, la misura della sanzione varia dal 3% al 15%, senza più la possibilità di disporre la confisca (misura nella pratica raramente utilizzata peraltro). Un aggravio dal punto di vista sanzionatorio è previsto per le violazioni riferite ad attività ed investimenti in Paesi Black list: la sanzione in tal caso raddoppia e varia dal 6 al 30% degli importi non dichiarati. Per definire i paesi paradisiaci, ai fini del regime sanzionatorio, si fa riferimento all unione dei due decreti D.M e D.M Le sanzioni sul monitoraggio fiscale risultano così maggiormente aderenti al principio di proporzionalità. Il nuovo regime sanzionatorio delineato dalla Legge Europea trova applicazione anche per le violazioni passate, atteso che secondo il principio del favor rei, va applicato il nuovo più favorevole regime. Unica eccezione vige per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi (articolo 3, comma 3 del D. Lgs. n.471/1997). Si prevede in sostanza che: - in caso di sanzioni per omessa o irregolare compilazione delle sezioni I e III del quadro RW, non sarà applicabile alcuna sanzione in relazione ai procedimenti pendenti alla predetta data; I contribuenti che abbiano effettuato il versamento in tutto o in parte delle sanzioni, in relazione ad un provvedimento non ancora definitivo, avranno diritto al rimborso delle somme versate. - in caso di sanzioni per omessa o irregolare compilazione della sezione II del quadro RW, saranno applicabili le sanzioni nella nuova misura prevista dalla Legge, sempre in riferimento ai procedimenti in corso alla data del 4 settembre

8 Il nuovo quadro RW Quadro RW Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 Campo 6 Campo 7 Campo 8 Ogni rigo del quadro RW comprende 22 campi di cui 14 dedicati alle attività finanziarie e 4 ai dati da indicare da parte dei titolari effettivi di attività detenute indirettamente all'estero. Codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1. proprietà; 2. usufrutto; 3. nuda proprietà; 4. altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.) Deve essere compilato indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo. Codice di individuazione del bene (Tabella allegata alle istruzioni FASCICOLO 2-) Codice Stato estero (Tabella allegata alle istruzioni FASCICOLO 1 - ) Indicare la quota di possesso (in percentuale) dell investimento situato all estero Codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: 1 valore di mercato; 2 valore nominale; 3 valore di rimborso; 4 costo d acquisto; 5 valore catastale; 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti. Il valore all inizio del periodo d imposta o al primo giorno di detenzione dell attività Il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza 8

9 Campo 9 Campo 10 Campo 11 Campo 12 Campo 13 Campo 14 Campo 15 Campo 16 Campo 17 Campo 18 L ammontare massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo d imposta se l attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi. Indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l IVAFE; (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l IVAFE). Riportare l IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: 1. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l aliquota dello 0,15 per cento per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio; 2. in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti. Indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l IVIE). Riportare l IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare: 1. l aliquota dello 0,76 per cento; 2. l aliquota dello 0,40 per cento per l immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3indicare il codice 19). In tal caso l imposta è dovuta anche se l imposta sul valore complessivo dell immobile non supera 200 euro. Credito d imposta. IVAFE dovuta = IVAFE calcolata (Campo 11) credito d imposta (Campo 14). Detrazione di 200 euro IVIE se l immobile è stato adibito durante il periodo d imposta ad abitazione principale. La detrazione va rapportata ai giorni e al periodo di possesso. IVIE dovuta = IVIE calcolata (campo 11) Credito d imposta (campo 14) detrazioni (campo 16). Barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d imposta 9

10 Campo 19 Campo 20 Campi 21 e 22 ovvero se le predette attività sono infruttifere. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza Percentuale di partecipazione nella società o nell entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo. Inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione). Nei campi 21 e 22 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Caso 1: conto corrente in Austria Caio è comproprietario con il coniuge di un conto corrente detenuto in Austria. Il suddetto conto corrente presenta al 1 Gennaio 2013 un saldo di euro ,00 e al 31 dicembre 2013 un saldo di euro , % CODICE FISCALE CONIUGE Caso 2: immobile in Francia Tizio è proprietario di un immobile in Francia il cui costo è di , %

11 Nel caso proposto, particolare attenzione va posta all indicazione da riportare nel campo 6 (criterio utilizzato per la determinazione del valore) e nel campo 7 (valore immobile). Come precedentemente accennato, per la determinazione del valore da utilizzare ai fini della compilazione del quadro RW valgono le medesime regole previste ai fini IVIE. Per quanto riguarda la Francia la C.M. 28/E/2012 ha chiarito che per l individuazione della base imponibile IVIE deve farsi riferimento al costo d acquisto o in mancanza al valore di mercato o, in alternativa, al reddito medio ordinario previsto dalla legislazione locale per i coefficienti IMU. Utilizzando il reddito medio ordinario previsto in Francia (ipotizziamo pari ad euro 1.300) avremo: Base imponibile IVIE = * 160 = Calcolo IVIE (non abitazione principale)= * 0,76% = 1.580,8 - Riproduzione riservata - 11

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