Il processo legislativo con cui sono modificate le modalità di emissione ed impiego del Documento
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- Ferdinando Baldi
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1 Il punto sul DURC: dal D.L. 210/2002 al D.L. 69/2013 Approfondimento completo a seguito delle importanti novità introdotte dal D.L. 69/2013 e dei successivi provvedimenti regolamentari e di prassi. Cosa è il DURC e sintesi delle novità recentemente introdotte dal D.L. 69/2013; Il DURC nei contratti pubblici: quali sono i soggetti tenuti ad acquisirlo, quali sono le modalità e la tempistica delle procedure di acquisizione; Il DURC nei lavori privati in edilizia: casistica, esclusioni e sanzioni; Il DURC per l accesso a sovvenzioni e benefici comunitari; Modalità per la richiesta ed il rilascio, rilascio in caso di pendenze contributive, preavviso di accertamento negativo, intervento sostitutivo; Validità temporale del DURC. A cura di Massimo Pipino Fast Find : per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull argomento 1 Collegati al sito 2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR836 Il processo legislativo con cui sono modificate le modalità di emissione ed impiego del Documento Unico di Regolarità Contributiva (meglio noto con il nome di DURC) parrebbe non riuscire proprio a conoscere un momento di calma e stabilità, in questo facendo ricordare la medesima complessità della vicenda legata alle continue modifiche ed aggiustamenti operati sul Codice degli appalti. Pressato da un lato dalla necessità di conciliare rigore e rispetto in materia di obblighi contributivi, pur in un momento di forte crisi del settore edile, con l urgenza di semplificare le procedure di emissione del documento (il cui ruolo, non dimentichiamolo è fondamentale nell iter di acquisizione, esecuzione e, last but not least, di pagamento dell appalto) il Legislatore si è visto costretto ad una attività di continui e ripetuti interventi riformatori che si sono accavallati nel tempo in modo non sempre coerente ed univoco. Da questa iperproduzione normativa è derivato un quadro in continua e rapida evoluzione, assai complesso e, spesso, anche confuso nei rapporti che si venivano ad istituire tra i diversi provvedimenti e le modalità e le tempistiche con cui questi ultimi andavano applicati. Chi scrive, prendendo lo spunto dai recenti mutamenti che in ultimo sono stati disposti ad opera del D.L. n. 69/2013 (cosiddetto Decreto «del fare»), successivamente convertito nella Legge n. 98/2013, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia», si propone quindi di fare il punto della situazione, cercando di fare luce soprattutto su alcuni aspetti fondamentali che caratterizzano le modalità di applicazione delle norme in materia di DURC, al fine di offrire un proprio contributo al tentativo di dare un ordine sistematico alle disposizioni che nel tempo si sono andate stratificando. CHE COSA È IL DURC In primo luogo, proprio per dare ordine logico alla materia che si vuole trattare, occorre ricordare cosa sia il «DURC» o «Documento Unico di Regolarità Contributiva»: originariamente il DURC nasce come certificazione unificata emessa da uno solo degli Enti previdenziali e assicurativi ma valida anche per tutti gli altri (Inps, Inail, Cassa edile) relativa alla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte delle imprese Bollettino di Legislazione Tecnica 12/
2 edili appaltatrici di lavori pubblici (in origine: D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002, Art. 2: «Le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell affidamento»). Dal punto di vista operativo già con l art. 2, comma 2 del D.L. 210/2002 veniva poi previsto che l Inps, l Inail e le Casse edili avrebbero provveduto a stipulare delle convenzioni finalizzate a definire le modalità di rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile al fine dell affidamento degli appalti pubblici e con l art. 2 del D.M. 24 ottobre 2007 (decreto che regolamenta nella pratica l istituto) viene confermato che il DURC può essere rilasciato dall Inps, dall Inail e, previa convenzione con gli stessi, anche da altri enti previdenziali di assicurazione obbligatoria. Nello specifico caso dell edilizia il certificato viene emesso dalle Casse edili in quanto si tratta di enti bilaterali costituiti, ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera h), D. Leg.vo n. 276/2003, da una o più associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro che concorrono alla stipula del CCNL e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Dopo un primo periodo nel quale si resero necessari numerosi interventi locali di aggiustamento, soprattutto per quanto atteneva alle modalità di richiesta e di trattamento della stessa da parte degli Enti, ai tempi di emissione, alle modalità di presentazione ed alla durata del certificato, con il passare del tempo, avendo avuto modo di veder verificata l efficacia dell adempimento e il favorevole impatto quale strumento con il quale sarebbe stato possibile attuare un effettiva opera di contrasto al lavoro nero e irregolare e, nel contempo, di sostegno alla competitività delle imprese regolari, l ambito di attività del documento è stato poi gradualmente esteso - sulla base di successivi provvedimenti normativi - anche al di fuori della sfera di attività degli appalti pubblici e della mera verifica contributiva, fermo restando che il carattere fondamentale dello strumento di certificazione tale era e tale rimane (ovvero finalizzato alla verifica contributiva ed alla correlativa repressione dei fenomeni di evasione), almeno giudizio di chi scrive ed, ovviamente, vedremo anche di motivare tale giudizio. A tale proposito segue un breve riepilogo delle novità recentemente introdotte dal D.L. n. 69/2013. Le novità sul DURC introdotte dal D.L. n. 69/2013 Riepilogo delle principali novità sul DURC (D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013) Riferimento Argomento Novità Art. 31, comma 1 Art. 31, comma 1-bis Art. 31, comma 2, 4 e 6 Art. 31, comma 3 Art. 31, comma 8-bis Certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle P.A. Lavori privati in edilizia Acquisizione d Ufficio del DURC Intervento sostitutivo Intervento sostitutivo Il DURC rilasciato ai sensi dell art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 94/2012, può essere impiegato anche per il pagamento, da parte delle P.A., dei S.A.L. o delle prestazioni relative a servizi e forniture. In caso di lavori di manutenzione realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell immobile, non sussiste l obbligo di richiesta del DURC agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tutti i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 debbono procedere alla verifica della regolarità contributiva degli operatori acquisendo esclusivamente d ufficio e per via telematica il DURC in corso di validità. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l intervento sostitutivo è esteso a tutti i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010. L intervento sostitutivo va effettuato, in quanto compatibile, anche da parte delle P.A. che procedono all erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese le sovvenzioni e i benefici comunitari per la realizzazione di investimenti Bollettino di Legislazione Tecnica 12/2013
3 Art. 31, comma 5, 8-ter, 8- quinquies, 8-sexies Art. 31, comma 7 Art. 31, comma 8 Art. 31, comma 8-quater Validità del DURC Verifiche amministrativo - contabili Preavviso di accertamento negativo Accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari Il DURC ha validità di 120 giorni dalla data di emissione. Tutti I titoli di pagamento relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere corredati del DURC. In caso di irregolarità, prima dell emissione di un DURC irregolare, gli Istituti invitano (tramite PEC) l interessato (o il consulente) a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Ai fini dell ammissione delle imprese alle agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo mirate alla realizzazione di investimenti produttivi le P.A. hanno l obbligo di acquisire d ufficio il DURC. IL DURC NEI CONTRATTI PUBBLICI Quali sono i soggetti tenuti all acquisizione del DURC nell ambito dei contratti pubblici L acquisizione del DURC è un fatto necessario per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi ogni qualvolta si trovino ad operare nell ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici. Difatti, così come viene precisato dall art. 38, comma 1, lettera i), del D. Leg.vo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono quindi stipulare i relativi contratti quei soggetti che, non potendo produrre un DURC regolare, si presume si siano resi protagonisti di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Il comma 4 dell art. 31 del D.L. n. 69/2013, intervenendo sulla materia, provvede poi ad ampliare in maniera sostanziale il novero dei soggetti tenuti alla verifica della regolarità contributiva. Difatti l art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, faceva esclusivo riferimento alle «amministrazioni aggiudicatrici» e quindi dispensava dall onere di acquisizione del DURC un certo numero di soggetti che sono comunque tenuti ad operare nel rispetto degli obblighi che vengono prescritti dal Legislatore con il D. Leg.vo n. 163/2006. Il Decreto del fare, invece, tramite il più generalizzato rinvio all art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento attuativo del Codice stesso - prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture siano adesso tenuti ad acquisire il DURC: la generalità delle amministrazioni aggiudicatrici di contratti d appalto (le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti); gli organismi di diritto pubblico (quindi qualsiasi organismo, istituito anche in forma societaria, al fine di soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico); gli enti aggiudicatori (la dizione indica un numero amplissimo di soggetti che comprende le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e i soggetti che, pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall autorità competente secondo le norme vigenti); gli altri soggetti aggiudicatori (si tratta dei soggetti privati comunque tenuti all osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici); i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al capo IV del Codice dei contratti pubblici. Bollettino di Legislazione Tecnica 12/
4 La modalità e la tempistica delle procedure di acquisizione del DURC nell ambito dei contratti pubblici Per quanto concerne le modalità di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva è di particolare rilevanza la precisazione che è contenuta nell art. 31 del D.L. n. 69/2013, in cui, quasi a voler fugare ogni dubbio al riguardo, si afferma in più parti l obbligo di acquisizione d ufficio del DURC. Difatti il comma 2, lettera a), intervenendo sul testo dell art. 38, del D. Leg.vo n. 163/2006 (ove si individua quali siano i requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dai partecipanti alle procedure di affidamento), afferma che «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l obbligo di acquisire d ufficio il documento unico di regolarità contributiva». In riferimento alle modalità di acquisizione del DURC va poi considerato quanto viene disposto dal comma 2, lettera b), dell art. 31 che, modificando l art. 118 del D. Leg.vo n. 163/2006, precisa che «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell ambito dell appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all affidatario e a tutti i subappaltatori». Inoltre il primo periodo del comma 4, art. 31 del D.L. 69/2013 ribadisce che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tutti i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 («amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice») sono tenuti a procedere alla verifica della regolarità contributiva degli operatori acquisendo «esclusivamente d ufficio e per via telematica il DURC in corso di validità». Va poi, in ultimo, tenuto conto del fatto che il comma 8-quater, dell art. 31, ha previsto che «ai fini dell ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d ufficio il documento unico di regolarità contributiva». Da quanto premesso appare evidente che così facendo il Legislatore ha, di fatto, esteso questa modalità di acquisizione del certificato a tutti i soggetti astrattamente rientranti nel campo di applicazione del Codice degli Appalti (e non più quindi soltanto alle «stazioni appaltanti» e alle «amministrazioni aggiudicatrici», così come, invece, accadeva in passato). In riferimento alla tempistica con cui procedere alla verifica, fermo restando quanto si dirà più oltre in tema di validità temporale del certificato, il D.L. n. 69/2013 conferma quanto in materia era già stato previsto dal Regolamento di attuazione del D. Leg.vo n. 163/2006 è cioè che l impresa, nelle fasi che precedono la procedura vera e propria dell evidenza pubblica (dalla partecipazione alla gara sino all aggiudicazione), può semplicemente limitarsi ad autocertificare l avvenuto regolare assolvimento degli obblighi contributivi. Invece nell ambito di tutte le fasi successive della procedura riguardanti: la verifica della dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata dall impresa per attestare il possesso della regolarità contributiva; l aggiudicazione definitiva del contratto; la stipula del contratto; il pagamento dei S.A.L. o delle prestazioni relative ai servizi e forniture; l emissione del certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del S.F.L., i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 («amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice») dovranno, invece, verificare la regolarità contributiva dell impresa acquisendo d ufficio e per via telematica il relativo DURC sollevando da tale obbligo l impresa appaltatrice Bollettino di Legislazione Tecnica 12/2013
5 IL DURC NEI LAVORI EDILI PRIVATI Il Documento Unico di Responsabilità Contributiva, oltre che essere indispensabile per poter concorrere all assegnazione degli appalti nel settore dei lavori pubblici, risulta essere necessario anche per l esecuzione degli appalti di lavori nel settore dell edilizia privata. Più precisamente l art. 90, comma 9 del D. Leg.vo n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) prevede, nell ambito di quanto viene richiesto per la gestione di cantieri temporanei e mobili (secondo la definizione che è fornita dall art. 89, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n. 81/2008 è considerato cantiere temporaneo o mobile - per brevità «cantiere» - qualunque luogo in cui vengono effettuati lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell Allegato X del T.U. stesso) l esistenza di contratti di appalto, in cui il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso in cui i lavori vengano affidati ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo, sia tenuto alla verifica dell idoneità tecnico professionale di coloro ai quali sono stati affidati i lavori. Al committente, o al responsabile dei lavori, viene inoltre imposto l onere di verificare quali siano le imprese effettivamente esecutrici degli stessi (al fine di coprire l ipotesi di subappalto) e di procedere all identificazione dei lavoratori autonomi nonché di acquisire, fra l altro, il relativo DURC (l obbligo di verifica è esteso anche agli eventuali subappaltatori) ed addirittura nel caso in cui l obbligo di verifica sia violato viene prevista la sanzione dell arresto per un periodo che va da 2 a 4 mesi o l ammenda da 1.106,19 a 5.309,73 a carico del committente e del responsabile dei lavori (ex art. 157, comma 1, lettera b), D. Leg.vo n. 81/2008, sanzioni così rivalutate ai sensi dell art. 9, comma 2, del D.L. n. 76/2013 con decorrenza dal 2 luglio 2013). Da parte sua l Amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori che sono stati oggetto di permesso di costruire o di DIA/SCIA, ha l onere - fra l altro - di acquisire d ufficio il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati e, nel caso in cui dall acquisizione d ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva dovessero risultare irregolarità, deve sospendere o revocare o non accordare l efficacia al titolo abilitante e cioè del permesso di costruire o della DIA/SCIA. Fin qui per quanto riguarda i lavori edili svolti facendo seguito ad un contratto alla sottoscrizione di appalto (con i relativi contratti di subappalto). Facendo invece riferimento ai lavori edili che vengono svolti «in economia», va tenuto presente il fatto che il D. Leg.vo n. 106/2009, modificando l originario testo dell art. 90, comma 9 del D. Leg.vo n. 81/2008, aveva espunto l inciso «L obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all appalto». Ciononostante alcuni dubbi rimanevano sulla permanenza dell obbligo di verificare la regolarità contributiva per tali lavori. Il Legislatore è quindi nuovamente intervenuto sull argomento con l art. 31, comma 1-bis, della Legge 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, secondo cui: «in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell immobile, non sussiste l obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio». Col che adesso è stato definitivamente chiarito che in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati «in economia», ovvero senza che si abbia il ricorso ad imprese ma direttamente dal proprietario dell immobile oggetto dei lavori, non sussiste l obbligo di richiesta del DURC agli Istituti o agli Enti abilitati al suo rilascio. Appare scontato che nella generica definizione di «impresa» debbano essere fatte rientrare anche le imprese artigiane costituite dall unico titolare e pertanto, affinché il proprietario dell immobile oggetto dei lavori di manutenzione, possa legittimamente considerarsi esentato dall obbligo di richiedere il DURC dovrà fare esclusivamente ricorso a maestranze assunte direttamente o a lavoratori autonomi (senza la presenza quindi di alcun tipo di impresa). Il caso più frequente di questa fattispecie si potrebbe quindi identificare nell ipotesi dell impresa di costruzioni che effettua interventi su immobili di proprietà. Definito l ambito soggettivo di applicazione delle norme in commento, possiamo passare all esame dell aspetto oggettivo ovvero alla definizione di che cosa il Legislatore ha inteso come «attività edilizia» che, essendo posta in essere, porta con sé l obbligo di disponibilità del DURC. In questo ambito il Decreto del fare pare porre dei limiti piuttosto precisi all ambito di esclusione, contrariamente a quanto aveva fatto il Ministero del Lavoro con la Nota n. 848 del 14 luglio 2004, con la quale aveva fornito una cerchia piuttosto ampia di lavori esentati dall obbligo del DURC, affermando che «l unico ambito Bollettino di Legislazione Tecnica 12/
6 di attività che esula dalla applicazione della disciplina sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in economia realizzati direttamente da privati». Infatti, secondo quanto viene indicato nell art. 31, comma 1-bis del D.L. n. 69/2013, la possibilità di esenzione dall obbligo di verifica deve essere riferita esclusivamente ai «lavori privati di manutenzione». Considerando quello che è il dato letterale della norma sembrerebbe, quindi, essere consentita l esclusione dall obbligo di verifica del DURC solo per le attività c.d. di edilizia libera, ovvero quelle che sono indicate nell art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero: gli interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell attività agricola. Seguendo questa rigorosa lettura sembrerebbero, invece, esigere in ogni caso la preventiva verifica della regolarità contributiva, oltre ai lavori oggetto di permesso di costruire e di denuncia di inizio attività (DIA), anche i lavori edili che richiedono una segnalazione certificata d inizio attività (SCIA) e le attività che necessitano di una comunicazione d inizio lavori (CIL). IL DURC PER L ACCESSO A SOVVENZIONI E BENEFICI COMUNITARI Il comma 8-quater, dell art. 31 del D.L. n. 69/2013 («Ai fini dell ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d ufficio il documento unico di regolarità contributiva»), ha ulteriormente esteso l operatività del certificato nell ambito dei benefici finanziati dall Unione Europea. È adesso previsto difatti che le P.A. procedenti, in sede di concessione delle agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, siano tenute a verificare la regolarità contributiva del beneficiario acquisendone d ufficio il relativo DURC. Tale verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le imprese (senza distinzione alcuna rispetto al settore produttivo di appartenenza) e va operata anche nel caso in cui la concessione dell agevolazione avvenga indirettamente tramite eventuali gestori pubblici o privati. MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO Quali sono le modalità di richiesta del DURC Il DURC può essere richiesto per via telematica Il DURC può essere richiesto con i moduli unificati in formato cartaceo Tramite lo Sportello Unico Previdenziale (modalità principale e obbligatoria, come meglio si dirà in seguito, per tutti i soggetti di cui all art. 3, comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 207/2010), accedendo alternativamente: al portale orizzontale ww.sportellounicoprevidenziale.it oppure ai portali verticali o I moduli sono reperibili presso le strutture territoriali di Casse edili, Inps o Inail, nonché scaricabili dallo Sportello Unico ovvero sui portali di Inps e Inail (si tratta però di una modalità eccezionale utilizzabile solo in via del tutto residuale rispetto a quella telematica) Bollettino di Legislazione Tecnica 12/2013
7 Quali sono le condizioni e le modalità per il rilascio del DURC Affinché possa essere emesso un DURC regolare che, come abbiamo visto sopra consente la partecipazione dell impresa certificata alle gare d appalto per l esecuzione di lavori e forniture e per la prestazione di servizi alle stazioni appaltanti pubbliche ed a quelle esse assimilabili, deve contemporaneamente sussistere, per il soggetto che ha avanzato la richiesta di certificazione, la regolarità nei confronti degli adempimenti contributivi obbligatori riferiti ad Inps, Inail, Cassa edile o eventuali altri istituti che gestiscono le forme di contribuzione obbligatoria. In linea generale, la regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali ed assicurativi nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni: correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali ed assicurativi come dovuti; inesistenza di inadempienze in atto. Anche se collocati su di un piano «operativamente» diverso devono essere poi registrati due ulteriori interventi del Legislatore che, così facendo, ha di fatto ampliato il perimetro applicativo delle norme in materia di correttezza contributiva. Si tratta in primo luogo dell approvazione dell art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e poi dell introduzione del relativo D.M. di attuazione. In base al citato D.M. viene subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al rilascio del DURC. Con l entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2007, il rilascio del DURC è stato quindi subordinato non più solamente al rispetto degli obblighi contributivi ma «anche» al rispetto di alcune norme in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro: più precisamente, il regolamento individua una serie di violazioni - alcune di natura penale e altre di natura amministrativa - che inibiscono il rilascio del DURC da parte degli organi preposti per predeterminati periodi (da 3 mesi a 2 anni a seconda dell illecito che è stato commesso). Per completezza di informazione deve tuttavia essere precisato che l accertamento di una delle violazioni cui sopra si è fatto cenno non pregiudica comunque il rilascio del DURC finalizzato alla partecipazione agli appalti banditi da enti pubblici e privati assimilati a quelli pubblici, ma è volto esclusivamente alla fruizione dei benefici economici e normativi da parte dei datori di lavoro. Di fatto quindi oggi esistono due diverse e distinte tipologie di DURC: una per consentire all impresa certificata la partecipazione agli appalti pubblici e privati ove rileva fondamentalmente la regolarità contributiva; l altra finalizzata alla fruizione dei benefici economici e normativi, nella quale rileva anche il rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme relative alla sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti. Come viene materialmente rilasciato il DURC In riferimento alle modalità pratiche con cui viene prodotto e consegnato il certificato si ritiene opportuno segnalare che la Commissione paritetica per le casse edili (CNCE), con la Comunicazione datata 15 luglio 2013, ha reso noto che a partire dal 2 settembre 2013 le richieste per ottenere il rilascio del DURC avrebbero dovuto obbligatoriamente contenere l indirizzo PEC al quale si sarebbe dovuto recapitare il documento («Si informano le Casse edili che dal prossimo 2 settembre le richieste di rilascio di DURC dovranno obbligatoriamente contenere l indirizzo PEC al quale sarà recapitato il documento. Tale obbligo riguarderà le richieste presentate non solo dalle Stazioni appaltanti, dagli Enti aggiudicatori o dalle SOA ma anche quelle che perverranno dalle imprese; queste ultime potranno indicare il loro indirizzo PEC o quello del consulente, secondo quanto previsto all art. 31 del D. Leg.vo 69/2013»). Sempre a far data dal 2 settembre 2013 le Casse edili, unitamente alle sedi territoriali di Inps e Inail, provvedono quindi a recapitare i DURC esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati. Tale obbligo riguarda indistintamente tutte le richieste presentate (quindi non soltanto quelle delle Stazioni appaltanti, dagli Enti aggiudicatori o dalle SOA, ma anche quelle che pervenute dalle stesse imprese interessate). Sulle modalità di trasmissione del certificato alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese richiedenti è più recentemente intervenuta anche l Inps con il messaggio n del 23 agosto 2013 il quale, sulla base del vigente Codice dell Amministrazione Digitale e di appositi accordi che sono stati assunti col Ministero del Lavoro e con gli altri Istituti, ha ribadito quanto era già stato affermato da parte della CNCE. Di conseguenza, a decorrere dal 2 settembre 2013, le Casse Bollettino di Legislazione Tecnica 12/
8 edili, unitamente alle sedi territoriali dell Inps e dell Inail, sono tenute a trasmettere i certificati in parola esclusivamente utilizzando la Posta elettronica certificata agli indirizzi che vengono indicati da parte dei richiedenti nel modulo telematico di richiesta, con conseguenti vantaggi in termini di riduzione dei tempi di consegna, diminuzione dei rischi di falsificazione e riduzione dei costi per gli enti che devono gestire la pratica («In ragione della funzione che assolve il DURC nell ambito dei rapporti contrattuali pubblici e privati, ferma restando la decorrenza fissata dalle norme citate, si è pervenuti, con Inail e Casse edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla decisione di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei DURC verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite PEC»). È senz altro opportuno rilevare come le recenti indicazioni fornite da parte degli Istituti di per sé non arrivano a rappresentare, comunque, un elemento di assoluta novità e si inseriscono in una conclamata tendenza alla progressiva smaterializzazione degli atti ed automatizzazione informatica delle rispettive competenze. Difatti già in precedenza l Inps, con il proprio messaggio n datato 27 aprile 2012, aveva invitato le proprie sedi a trasmettere il DURC con modalità esclusivamente telematiche utilizzando il servizio di Posta elettronica certificata in tutti i casi in cui l indirizzo potesse risultare disponibile sulla posizione della stazione appaltante. Successivamente anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con la Circolare n. 6 datata 31 maggio 2012, aveva invitato «gli Istituti previdenziali e le Casse edili ad utilizzare per la trasmissione del certificato lo strumento della Posta Elettronica Certificata. L utilizzo di tale modalità, oltre a determinare indubbi risparmi di risorse economiche e amministrative, comporta anche una riduzione dei tempi per chiudere il procedimento di acquisto d ufficio del DURC». È possibile il rilascio di un DURC regolare in presenza di pendenze contributive a carico del soggetto richiedente? Una delle più recenti novità che sono intervenute nella disciplina afferente il rilascio del DURC è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera dell art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 94/2012 (si tratta della cosiddetta Spending Review 1) secondo cui «Il documento unico di regolarità contributiva di cui all art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente art., che attesti la sussistenza e l importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto»). Questa norma consente, anche nel caso in cui si evidenzi la presenza di una situazione di irregolarità contributiva accertata, il rilascio di un DURC «regolare» qualora l impresa disponga (e quindi possa dimostrarne la titolarità) di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. In pratica si tratta di una disposizione che porta a considerare unitariamente (e non più disgiuntamente come invece avveniva in passato) la posizione dell impresa di fronte alla Pubblica amministrazione, rendendo così praticabile una sorta di compensazione virtuale tra crediti e debiti da essa vantati nei confronti della stessa P.A.. Certamente si tratta di una disposizione di pratica utilità e che, in presenza di un situazione di diffusa mancanza di liquidità da parte delle imprese, può contribuire a risolvere situazioni che avrebbero anche potuto condurre all insolvenza delle imprese stesse nei confronti del sistema bancario e di messa in pratica di paradossali procedimenti di insolvenza contributiva, retributiva e tributaria nei confronti delle imprese stesse pur quando titolari di crediti nei confronti della Pubblica amministrazione. Tuttavia, nonostante la norma sia stata emanata oltre un anno fa, le modalità operative che finalmente consentono il rilascio e l utilizzo del DURC in presenza delle suddette circostanze, da un lato di debenza nei confronti dell Erario dall altro di credito nei confronti della P.A., sono state solo recentemente introdotte dal Decreto 13 marzo 2013, concertato tra il Ministero dell Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. n. 165 del 16 luglio Tale regolamento, la cui impostazione di fondo tradisce il fondamentale atteggiamento di diffidenza della P.A. nei confronti della sua controparte imprenditoriale, prevede che l impresa, nel caso in cui risulti essere creditrice di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, debba presentare un apposita istanza all ente debitore (ai sensi di quanto viene previsto dall art. 9, comma Bollettino di Legislazione Tecnica 12/2013
9 bis, D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009: «Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell ente debitore. La nomina è effettuata dall Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell art. 117 del codice di cui al D. Leg.vo n. 163/2006. Ferma restando l efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52»), sia esso un amministrazione statale, un ente pubblico nazionale, amministrazioni regionali, enti locali nonché enti del servizio sanitario nazionale. Si rammenta che, in base all art. 9, comma 3-ter del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, la certificazione di che trattasi non può essere rilasciata, a pena di nullità: dagli enti locali commissariati ai sensi dell art. 143 del testo unico di cui al D. Leg.vo n. 267/2000. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale (il che rappresenta senz altro, secondo l opinione di chi scrive, una stortura in quanto non si capisce per quale ragione un operatore economico che abbia prestato una fornitura, un lavoro o un servizio ad un ente locale commissariato non debba avere la possibilità di vedersi certificare il credito derivante dalla sua attività); dagli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso da ritenersi come fatte salve le certificazioni che siano state rilasciate ai sensi dell art. 11, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi. L Ente debitore, a sua volta, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell istanza di certificazione, dovrà provvedere ad emettere un certificato che attesti la certezza, la liquidità e l esigibilità del medesimo credito. Con l esibizione del certificato che asseveri la presenza di un credito d importo almeno pari a quello degli oneri contributivi dovuti e non ancora versati, l impresa, pur essendo comunque contributivamente inadempiente, è nelle condizioni di richiedere l emissione di un DURC regolare. Gli Istituti preposti al rilascio del certificato, difatti, provvederanno all emissione del Documento di Regolarità Contributiva con l annotazione a margine dell importo del debito contributivo in sospeso, degli estremi della certificazione esibita e del riferimento normativo «art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 94/2012», che ne ha comunque consentito il legittimo e valido rilascio. Il DURC così ottenuto potrà essere utilizzato per tutte le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. La precisazione «per tutte le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge» non è pleonastica in quanto il DURC di cui si è descritto l iter procedurale di emissione è effettivamente valido indistintamente per tutti gli utilizzi previsti dalle vigenti disposizioni di legge solo per effetto delle modifiche apportate all originario testo normativo dal comma 1 dell art. 31 del D.L. n. 69/2013, e pertanto può validamente essere impiegato anche per il pagamento, da parte delle Pubbliche amministrazioni, degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture. Prima di questa modifica, invece, la possibilità di utilizzo del DURC rilasciato con tali modalità era limi- Bollettino di Legislazione Tecnica 12/
10 tata esclusivamente alla fruizione dei benefici economici e normativi ai così come era stato disposto dall art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006. Tuttavia, pur apprezzando la norma in commento, la cui procedura sostanzialmente consente la continuazione dell attività aziendale, che, in precedenza, in assenza di un DURC regolare, anche avendo maturato crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A., di fatto, ostacolava fortemente, se non impediva una regolare prosecuzione dell attività aziendale, va rimarcato come, in presenza di un debito contributivo risultante dall annotazione sul DURC, la stazione appaltante che procede al pagamento deve comunque operare - come meglio si dirà più avanti - l intervento sostitutivo che viene previsto dall art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 («Nelle ipotesi previste dall art. 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile»). Si ritiene opportuno ricordare al lettore, infine, che la certificazione esibita per il rilascio del DURC può essere altresì utilizzata dall impresa creditrice per: la compensazione di somme eventualmente iscritte a ruolo dell impresa stessa; la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari. In quest ultima ipotesi, tuttavia, l impresa dovrà preventivamente provvedere all estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (e qui ritorna ben visibile l originaria concezione del Documento Unico di Regolarità Contributiva quale strumento di verifica, controllo e repressione dell evasione e del lavoro nero). Cosa accade nel caso in cui gli Istituti emettano un preavviso di accertamento negativo Ai sensi di quanto viene previsto dall art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, nel caso in cui gli Enti preposti al rilascio del DURC rilevino, nel corso della procedura di verifica e controllo precedente l emissione del certificato, una carenza relativa ai requisiti di regolarità (o più semplicemente la mancanza di parte della documentazione richiesta per l emissione del certificato) tale da impedire il rilascio del certificato stesso, essi sono tenuti - prima dell emissione del DURC negativo o prima di annullare il documento positivo già rilasciato - ad invitare l interessato ad intervenire nel procedimento mettendolo nella possibilità di sanare la propria posizione. Così come osservava il Ministero del Lavoro nella Circolare n. 5/2008, si tratta di un meccanismo che il Regolamento ha mutuato dall art. 10-bis della Legge n. 241/1990 («Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente art. non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali»). e che si concretizza in una sorta di «preavviso di accertamento negativo». Il comma 8, dell art. 31 del D.L. n. 69/2013 («Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva - DURC -, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell emissione del DURC o dell annullamento del documento già rilasciato, invitano l interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità»), che interviene sugli aspetti legati all emissione del DURC, rafforza quanto già era previsto dal dettato regolamentare. Il comma 8 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui manchino 1016 Bollettino di Legislazione Tecnica 12/2013
11 i requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, gli Istituti debbono invitare l interessato a regolarizzare, entro un termine che non deve essere superiore ai 15 giorni (termine che quindi deve essere considerato come perentorio), la riscontrata non conformità, indicando analiticamente quali siano le cause della riscontrata irregolarità. A proposito delle modalità procedurali con cui rimediare all emissione di un preavviso di accertamento negativo va sottolineato che il comma 8 dell art. 31, prevede che, per velocizzare la procedura di regolarizzazione e rendere possibile l emissione del documento, venga esclusivamente impiegata la posta elettronica certificata quale mezzo attraverso il quale provvedere alle comunicazioni tra le parti e che, nel caso in cui gli Istituti non siano in possesso dell indirizzo PEC del diretto interessato, possano alternativamente trasmettere tale comunicazione sulla PEC del relativo consulente del lavoro (o di altro professionista abilitato alla consulenza in base a quanto viene previsto dall art. 1 della Legge n. 12/1979) così come risulti dai rispettivi archivi. In tal modo, proseguendo in un indirizzo, ben riscontrabile nei molteplici settori del rapporto tra soggetti privati e Pubbliche amministrazioni, di progressiva responsabilizzazione di soggetti terzi rispetto al diretto interessato (e di correlativa deresponsabilizzazione dell Amministrazione che si spoglia del dovere di contattare direttamente la controparte), sarà cura e responsabilità, del professionista, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell Istituto, di estendere l invito alla regolarizzazione della posizione contributiva all impresa da lui assistita. Nel caso in cui uno degli Istituti preposti al rilascio si trovi ad emettere e notificare un preavviso di accertamento negativo, il termine di 30 giorni che è previsto per il rilascio DURC rimane, ai sensi di quanto previsto dall art. 6, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007, sospeso in attesa dell eventuale regolarizzazione da parte del diretto interessato (il termine per l emissione del DURC può quindi arrivare ad un massimo di 45 giorni). Qualora l impresa non provveda a dare, entro il termine assegnato dei 15 giorni, riscontro all invito che le è stato espresso, l Istituto si pronuncerà sulla base delle informazioni che sono in suo possesso, certificando l irregolarità dell interessato con tutto quanto ne consegue. L intervento sostitutivo dell Ente in caso di irregolarità contributiva Nell ambito dei pubblici contratti d appalto per lavori, servizi o forniture l art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 stabilisce che, nel caso in cui venga acquisito un DURC dal quale sia possibile evincere l esistenza di un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nel rapporto contrattuale con la Pubblica amministrazione (appaltatore e/o subappaltatore), il Responsabile del procedimento della stazione appaltante sia tenuto a trattenere dal corrispettivo del certificato di pagamento l importo corrispondente all ammontare dell inadempienza e lo versi direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori (ivi compresa, per quanto riguarda i lavori, la Cassa Edile). A questo proposito l Inps, con la Circolare 54/2012, ha ritenuto di dover intervenire precisando che l obiettivo della norma, attraverso la soddisfazione della pretesa creditoria degli Enti nei cui confronti l operatore economico ha maturato un esposizione debitoria preventiva alla soddisfazione del credito vantato dall operatore nei confronti della Pubblica amministrazione appaltante, è quello di concorrere al recupero della regolarità contributiva del medesimo. In tal modo, al verificarsi di tale condizione, si determina la possibilità per la stazione appaltante di liberare il pagamento dei crediti che, successivamente all intervento, diventeranno esigibili nei confronti della stessa o di altre stazioni appaltanti. In realtà, almeno secondo l opinione di chi scrive, si tratta di null altro che di un marchingegno non molto diverso da una procedura esecutiva di sostanziale pignoramento di un credito o di parte di un credito. Diverso sarebbe stato se fosse stata riconosciuta al creditore la possibilità di compensare, sua sponte, crediti nei confronti della Pubblica amministrazione con pregressi debiti maturati nei confronti di altre P.A. Ma in questo caso, riconosciuta nei fatti la difficoltà da parte degli enti di ottenere il ristoro dei crediti da essi vantati, si attiva un sistema tale per cui un debito della stessa P.A., maturato in seguito alla fornitura di beni, servizi o lavori, viene automaticamente decurtato di una sua parte che viene autoritativamente trasferita a terzi in una misura stabilita in funzione delle pretese degli stessi terzi. Inoltre il Decreto 69/2013, pur non modificando direttamente l originaria disposizione, di fatto ne estende la portata prevedendo (secondo quanto stabilito dall art. 31, comma 3 - «Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente art., in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell esecuzione Bollettino di Legislazione Tecnica 12/
12 del contratto, i medesimi soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza») che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l intervento sostitutivo in parola possa essere disposto più generalmente da tutti i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010, quindi, ad esempio, anche da parte degli «altri soggetti aggiudicatori», anche di natura privatistica (e non più soltanto, come accadeva in precedenza, da parte delle stazioni appaltanti e dalle amministrazioni aggiudicatrici) il che equivale all ampliamento della procedura di sostituzione anche a tutta quella sfera di attività appaltistica che coinvolge soggetti che pur essendo di natura privata, comunque applicano la normativa valida in materia di appalti pubblici, vedi, ad esempio, concessionari autostradali. Per quanto concerne le concrete modalità operative con cui procedere all intervento sostitutivo la Direzione generale dell attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito - a seguito di accordi intervenuti con gli Istituti e l AVCP - alcuni chiarimenti e indicazioni in riferimento alla corretta esecuzione dell intervento che il sostituto deve operare in presenza di irregolarità che siano state evidenziate nel DURC. In sostanza: la trattenuta delle somme in danno dell appaltatore o subappaltatore deve essere operata dopo la decurtazione delle ritenute di garanzia dello 0,50%, prevista dal comma 3 dell art. 4 del D.P.R. n. 207/2010; la trattenuta conseguente all intervento sostitutivo opera anche nel caso in cui il totale delle somme che sono dovute all appaltatore o subappaltatore sia inferiore grado al totale delle inadempienze contributive emerse dal DURC; in tal caso le somme derivanti dai crediti maturati nei confronti della stazione appaltante dovranno essere proporzionalmente ripartite tra gli Istituti creditori secondo un principio di proporzionalità; l attivazione dell intervento sostitutivo per inadempienze del subappaltatore deve avvenire solo a seguito dell eventuale intervento già attivato per irregolarità dell appaltatore e, inoltre, non può eccedere il valore del debito che l appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. Ulteriori indicazioni per quanto riguarda le ulteriori modalità con le quali operare l intervento sostitutivo sono state fornite dal Ministero del Lavoro (si veda la Circolare n. 3/2012), dall Inps (si veda il Messaggio n. 4087/2012 e la Circolare n. 54/2012), dall Inail (Note n. 2019/2012, n. 5728/2012 e le recentissime Istruzioni operative del 3 ottobre 2013) e dall Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 34/E/2012). Va poi rilevato come, in fase di conversione in legge del D.L. 69/2013, questa procedura, come peraltro era già accaduto alla procedura di richiesta del DURC, sia stata estesa anche sotto il profilo oggettivo confermando, a giudizio di chi scrive, il carattere di provvedimento teso esclusivamente alla tutela del credito vantato dagli enti a prescindere da ogni altra motivazione. Difatti il comma 8-bis della novella («Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente art.») prevede che l intervento sostitutivo debba essere applicato, in quanto compatibile, anche da parte delle Amministrazioni pubbliche che procedono all erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese le sovvenzioni e i benefici comunitari per la realizzazione di investimenti (art. 1, comma 553, Legge n. 266/2005). Pertanto dal 21 agosto 2013 (data in cui è entrata in vigore la Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013) anche le P.A. che, nell ambito di una procedura finalizzata all erogazione delle suddette provvidenze, acquisiscano un DURC che segnali un inadempienza contributiva del beneficiario, devono in primo luogo procedere alla trattenuta dell importo segnalato nel certificato e al relativo versamento a favore del (o degli) Istituto/i creditore/i e solo successivamente, ammesso che residuino delle somme, procedere alle erogazioni per cui si potrebbe ipotizzare, ad esempio, una situazione in cui un iniziativa ritenuta ammissibile a finanziamento si veda decurtare in toto quanto deliberato in quanto preventivamente convogliato a favore degli Enti previdenziali Bollettino di Legislazione Tecnica 12/2013
13 VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC È il momento ora di passare all esame della «vexata quaestio» relativa alla validità in ambito temporale del DURC, facendo innanzitutto presente che, originariamente, non era previsto alcunché in una norma primaria in merito alla valenza temporale del DURC, con la parziale eccezione costituita da quanto previsto dall art. 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che rimediava parzialmente a tale mancanza affermando che la validità del DURC, previsto dall art. 3, comma 8, del D. Leg.vo n. 494/1996 (si tratta della c.d. Direttiva cantieri), è di 3 mesi. Peccato che quest ultima disposizione, che attualmente è trasposta nell art. 90 del D. Leg.vo n. 81/2008, faceva univoco riferimento al DURC per i lavori privati in edilizia, aggiungendo in questo modo svista a svista nell evolversi di un complesso normativo di per sé già accidentato per la complessità e l estensione della materia su cui si andava ad incidere. Gli unici riferimenti al riguardo erano infatti rinvenibili nelle fonti di secondo livello (art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007: «Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all art. 1 il DURC ha validità mensile. Nel solo settore degli appalti privati di cui all art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51»), nella prassi amministrativa (si veda in proposito la Circolare dell Inps n. 92/2005; la Circolare Ministero del lavoro n. 5/2008; la Circolare Inail n. 7/2008; la Delibera CNCE del 21/2003/2008; il Parere AVCP n. 31 dell 11 marzo 2009; la Determinazione AVCP n. 1 del 12 gennaio 2010; e la Circolare Ministero del lavoro n. 35/2010) e nella giurisprudenza amministrativa (in proposito si può vedere T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009, n. 2304). Preso atto di una perdurante, poco tollerabile, situazione di incertezza riguardante un aspetto centrale come quello della validità temporale del DURC, il Legislatore è intervenuto con chiarezza con l art. 31, comma 5 della Legge n. 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013, che ha finalmente chiarito che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio («Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente art., anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente art., fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l acquisizione di un nuovo DURC»). Lo stessa validità temporale quadrimestrale, inoltre, viene prevista anche relativamente ai DURC necessari per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell Unione europea, statale e regionale (si veda in proposito l art. 31, comma 8-ter della Legge n. 98/2013). Infine la stessa norma estende, anche se limitatamente al 31 dicembre 2014, la validità quadrimestrale del DURC anche per quanto riguarda i lavori edili svolti da soggetti privati (art. 31, comma 8-sexies della Legge n. 98/2013: «Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati»). Vengono così, di fatto, superate le previsioni dell art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007 («Nel solo settore degli appalti privati di cui all art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51»). Sempre in tema di chiarimenti recenti in materia di termini di validità del DURC, ed a questo punto in riferimento alla questione relativa al momento a partire dal quale devono essere ritenute valide le disposizioni contenute nella Legge 98/2013 (ovvero i termini di validità portati in ogni caso a 120 giorni) il Ministero del Lavoro, per mezzo della recente Circolare n. 36/2013, è intervenuto facendo presente che, trattandosi di disposizioni introdotte in fase di conversione in legge del D.L. 69/2013, l estensione della validità temporale trova applicazione esclusivamente per i DURC che sono stati emessi successivamente alla data del 21 agosto 2013 (data in cui è entrata in vigore la Legge di conversione del D.L. n. 69/2013) con la conseguenza che i DURC emessi prima del 21 agosto 2013 hanno una validità limitata a 90 giorni a partire dalla data di emissione, così come era previsto dalla Bollettino di Legislazione Tecnica 12/
14 Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 dell Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, pubblicata nel S.O. della G.U. n. 66 del 20 marzo Con la conseguenza, un po paradossale, che un DURC, emesso in vigenza del D.L. 69/2013, il quale prevedeva per il Documento Unico di Regolarità Contributiva una durata di 180 giorni, e che quindi avrebbe avuto una durata maggiore rispetto allo stesso documento emesso in vigenza della legge di conversione, se la vedeva ridurre di due mesi in corso di vigenza ed il tutto con buona pace della certezza del diritto: se infatti una stazione appaltante avesse richiesto un DURC riferito ad un impresa appaltatrice, ipotizziamo il 1 agosto 2013, vigente il D.L. 69/2013, lo avrebbe ottenuto con durata pari a 180 giorni - validità del DURC, quindi, sino al 1 febbraio Convertito in legge il D.L. 69/2013, ai sensi della circolare Ministero del lavoro 36/2013 la durata di tale DURC si sarebbe improvvisamente ridotta di 60 giorni al 1 dicembre Nel comma 5 dell art. 31 («Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di ((centoventi giorni dalla data del rilascio)). I soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente art., anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo ((comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito)). Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni ((centoventi giorni)) e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente art., fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l acquisizione di un nuovo DURC») il Legislatore ha opportunamente fornito indicazioni anche in merito alla tempistica con la quale deve essere utilizzato il DURC, indicazioni che confermano, in parte, orientamenti che era già stati espressi in sede di prassi. L impostazione di fondo del comma 5 va nella direzione di ridurre al minimo il numero di certificazioni che devono essere richieste nel corso delle procedure relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Più in particolare la norma stabilisce alcuni punti di notevole valenza pratica: il DURC acquisito ai fini del controllo dell autocertificazione che è stata rilasciata dall impresa nelle prime fasi del procedimento di gara va utilizzato, dai soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti), anche nelle successive due fasi dell aggiudicazione e della stipula del contratto, purché sia ancora in corso di validità. La Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro ha fatto presente che in questa particolare circostanza «la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data di rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva»; il DURC che è stato acquisito ai fini del controllo dell autocertificazione che l impresa ha rilasciato deve essere utilizzato, dai soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti), anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito, purché sia ancora in corso di validità; ovviamente in caso contrario sarà necessario acquisire una nuova attestazione di regolarità. Si tratta, secondo il parere di chi scrive, della novità più rilevante dell intero pacchetto di misure contenute nel comma 5, che risolve in via potenzialmente definitiva tutti problemi connessi al dover produrre un diversa certificazione per ogni gara cui l impresa partecipasse (e non è raro che un impresa di dimensioni anche non rilevantissime partecipi a decine di gare all anno), con l ovvia moltiplicazione di questa esigenza per ogni fase di ogni gara per la quale era richiesta l esibizione del DURC ; dopo la stipula del contratto i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010 (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti) devono acquisire d ufficio il DURC ogni 120 giorni ed utilizzarlo per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative ai servizi e forniture, per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per il certificato di verifica di conformità e per l attestazione di regolare esecuzione; per il pagamento del saldo finale (ossia, come affermato dalla Circolare n. 36/2013, «per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura)» resta, invece, sempre fermo l obbligo di acquisire, da parte della S.A. o dall Amministrazione aggiudicatrice, 1020 Bollettino di Legislazione Tecnica 12/2013
15 un nuovo DURC. In riferimento a quest ultimo punto la Circolare ministeriale ha puntualizzato quanto segue: «La formulazione del comma 5 consente di ritenere che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale. Pertanto, viene meno l esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e). Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura)». Queste indicazioni operative devono evidentemente essere seguite non soltanto nei confronti degli appaltatori diretti, ma anche con in riferimento agli eventuali subappaltatori nelle seguenti fasi della procedura: ai fini del rilascio dell autorizzazione al subappalto di cui all art. 118, comma 8, D. Leg.vo n. 163/2006; per il pagamento degli Stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relativi a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo di fine lavori. In base alle indicazioni ministeriali che sono state sopra descritte, l Inail a sua volta ha provveduto a diramare, in data 20 settembre 2013, la Nota n con la quale comunica di aver provveduto all aggiornamento dell applicativo «Sportello unico previdenziale», con l indicazione, in calce ai certificati, delle nuove diciture e del periodo di validità. Tipo di utilizzo Contratti pubblici: verifica dell autodichiarazione (art. 31, comma 5, D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013) Schema di validità temporale del DURC nelle diverse ipotesi Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013) Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto (art. 125 c.c.p.) (art. 31, comma 5, D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013) Attestazioni SOA e iscrizioni all albo fornitori (art. 31, comma 5, D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013) Lavori privati in edilizia (art. 31, comma 8-sexies, D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013) Fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter, D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013) Dicitura apposta su certificato e termine di validità DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell autodichiarazione. DURC valido 120 giorni dalla data di emissione. DURC valido 120 giorni dalla data di emissione. DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire. DURC valido 120 giorni dalla data di emissione (fino al 31/2012/2014). DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire. Il comma 7, dell art. 31 precisa, infine, che anche per quanto riguarda l esecuzione delle verifiche interne sulla regolarità amministrativo-contabile, tutti i titoli di pagamento relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere corredati del DURC (anche in formato elettronico). Bollettino di Legislazione Tecnica 12/
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