L Imposta sulle Transazioni Finanziarie (ITF)

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1 Impossibile visualizzare l'immagine. L Imposta sulle Transazioni Finanziarie (ITF) L applicazione dell'itf da parte delle banche e i regimi di esclusione ed esenzione Milano, 31 ottobre 2013 Gabriele Scalvini Servizio Fiscale

2 1. L applicazione dell ITF da parte delle banche «Soggetti passivi» dell imposta: «Responsabili del versamento» dell imposta: a) il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà (acquirente) delle azioni e degli altri strumenti partecipativi (comma 491) b) entrambe le controparti, nel caso di operazioni su strumenti derivati (comma 492) c) il soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini, nell HFT (comma 495) MA le banche le imprese di investimento i soggetti autorizzati nel Paese d origine all esercizio professionale nei confronti del pubblico di servizi e attività di investimento le società fiduciarie le SGR i notai che intervengono nella formazione e nell autentica di atti relativi alle operazioni i contribuente (nel caso in cui l operazione si realizzi senza il coinvolgimento di terzi) 1 L 2L 1

3 1. L applicazione dell ITF da parte delle banche CATENE DI INTERMEDIARI: qualora nell esecuzione dell operazione intervengano più soggetti nel caso in cui l acquirente o la controparte finale sia a sua volta un soggetto responsabile del versamento gli intermediari BL che a qualsiasi titolo intervengono nell operazione se gli intermediari non residenti che intervengono hanno stabile organizzazione in IT imposta versata da imposta versata da sono considerati adempiono colui che riceve direttamente dall acquirente o dalla controparte finale l ordine dell esecuzione il soggetto medesimo acquirenti o controparti finali tramite la stabile organizzazione 2

4 1. L applicazione dell ITF da parte delle banche INTERMEDIARI ESTERI: occorre distinguere tra WHITE LIST (localizzati in Paesi con accordi per scambio informazioni) BLACK LIST (localizzati in Paesi senza accordi per scambio informazioni) con stabile organizzazione in IT senza stabile organizzazione in IT con stabile organizzazione in IT o Paese WL senza stabile organizzazione in IT o Paese WL possibilità di nominare un Rappresentante Fiscale in Italia possibilità di avvalersi della Società di Gestione Accentrata (Montetitoli SpA) 3

5 1. L applicazione dell ITF da parte delle banche Intermediario finanziario WL SO in IT? no rappresentante fiscale? no Società gestione accentrata? si si si versamento tramite la SO in Italia versamento tramite il rappresentante fiscale versamento tramite la Società di gestione accentrata no versamento diretto da parte dell intermediario WL 4

6 1. L applicazione dell ITF da parte delle banche Intermediario finanziario BL SO in IT? no SO in Paese WL? no rappresentante fiscale? no Società gestione accentrata? no considerato acquirente o controparte finale si si si si 5 obbligo di versamento tramite la SO in Italia possibilità di versamento tramite la SO nel Paese WL versamento tramite il rappresentante fiscale versamento tramite la Società di gestione accentrata

7 1. L applicazione dell ITF da parte delle banche Individuazione del responsabile del versamento in una catena di intermediari (bancari): Mercato Intermediario 1 WL Intermediario 2 WL Intermediario 3 WL Acquirente o controparte finale Mercato Intermediario 1 WL Intermediario 2 WL Intermediario 3 WL Intermediario 4 acquirente Mercato Intermediario 1 WL Intermediario 2 WL Intermediario 3 WL Intermediario 4 BL Mercato Intermediario 1 BL Intermediario 2 WL Intermediario 3 BL Acquirente o controparte finale 6

8 1. L applicazione dell ITF da parte delle banche Il Rappresentante Fiscale: va nominato tra i soggetti di cui all art. 23 DPR 600/73; risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto rappresentato non residente; invia richiesta di attribuzione del codice fiscale per i soggetti rappresentati comunica al Centro Operativo di Pescara l avvenuta nomina; adempie al versamento distintamente con riferimento a ciascun soggetto rappresentato; conserva i registri previsti per l assolvimento degli obblighi strumentali e le attestazioni di esclusione o esenzione necessità di disciplinare, nell atto di nomina, gli obblighi e le responsabilità del Rappresentato, del Rappresentante e di eventuali soggetti terzi coinvolti nel rapporto 7

9 1. L applicazione dell ITF da parte delle banche Versamento dell imposta: di regola, mediante Mod. F24 (deroga: possibilità di bonifico da parte di intermediari non residenti) codici tributo istituiti con Risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013: 4058 denominato Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi art. 1, c. 491, l. n. 228/ denominato Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity art. 1, c. 492, l. n. 228/ denominato Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 appositi codici tributo per il versamento di sanzioni ed interessi da utilizzare in caso di ravvedimento operoso il primo versamento dell imposta è stato effettuato il 16 ottobre 2013, relativamente alle imposte applicate nel periodo 1 marzo settembre

10 Obblighi strumentali: 1. L applicazione dell ITF da parte delle banche per gli intermediari di primo livello, obbligo di registrazione di tutte le informazioni rilevanti in un registro informatico, tenuto in conformità alle disposizioni del Codice dell Amministrazione Digitale (necessario garantire l ordine cronologico giornaliero delle operazioni e l inalterabilità e conservazione dei dati) le informazioni rilevanti sono indicate nei «prospetti analitici» delle operazioni, di cui agli allegati 8 e 9 al Provvedimento 18 luglio 2013 registrazione da effettuare entro il termine di versamento dell imposta, in forma di tracciati record (cfr. allegati 6 e 7 al citato Provvedimento) eventuali correzioni vanno effettuate mantenendo traccia dei dati modificati ( modalità dello storno contabile) possibile richiesta da parte dell Agenzia delle Entrate di estrazioni totali o parziali dai registri 9

11 1. L applicazione dell ITF da parte delle banche Obblighi dichiarativi: di regola, dichiarazione annuale da presentare in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno in deroga, i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale possono presentare dichiarazione cartacea mediante spedizione dall estero (tramite raccomandata o mezzo equivalente) il modello di dichiarazione sarà contenuto in un successivo Provvedimento dell Agenzia delle Entrate 10

12 2. Esclusioni ed esenzioni (DM 21/02/2013, artt ) ESCLUSIONI (artt. 15 e 17) - trasferimenti avvenuti per successione o donazione - obbligazioni e titoli di debito che garantiscono il rimborso del capitale - operazioni di emissione, annullamento e riacquisto titoli - acquisto azioni di nuova emissione e assegnazione azioni a fronte di distribuzione di utili o riserve - operazioni di trasferimento temporaneo di titoli - azioni di società italiane con capitalizzazione < 500 mln - operazioni infra-gruppo e operazioni di ristrutturazione - operazioni poste in essere da intermediari che si interpongono tra due parti ponendosi come controparti di entrambe - operazioni poste in essere da sistemi che si interpongono con finalità di compensazione e garanzia oggettive - OICR e GPM etici o socialmente responsabili (*) ESENZIONI - UE, BCE, BEI, Banche Centrali, Enti internazionali (*) (art. 16) soggettive - Market Makers - Soggetti che favoriscono la liquidità dei mercati - Fondi pensione (*) esente l intera operazione 11

13 2. Esclusioni: successioni e donazioni; obbligazioni e titoli di debito ART. 15 del decreto MEF del 21 febbraio 2013 Sono escluse dall ambito di applicazione dell imposta di cui ai commi 491 e 492 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, le seguenti operazioni: a) il trasferimento di proprietà delle azioni e degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492, che avvengano a seguito di successione o donazione; b) operazioni su obbligazioni e titoli di debito, che contengono l obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essa indicata (compresi i c.d. «titoli ibridi», rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale) 12

14 2. Esclusioni: operazioni sul mercato primario c) operazioni di emissione, di annullamento e di riacquisto da parte dell emittente di: azioni e strumenti di cui al comma 491 e valori mobiliari di cui al comma 492 NEW N.B. riacquisto di azioni proprie escluso solo se finalizzato all annullamento (cfr. FAQ n. 15 del MEF) d) acquisto proprietà di azioni di nuova emissione anche: a seguito della conversione, dello scambio o del rimborso di obbligazioni (cfr. anche FAQ n. 16), per effetto dell esercizio di diritti di opzione, quale modalità di regolamento di derivati, a fronte di piani di stock options, in caso di acquisto di azioni da parte della Banca depositaria emittente di ADR-GDR; a seguito di annullamento di ADR-GDR 13

15 2. Esclusioni: distribuzione di utili o riserve e regolamenti per cassa di derivati e) le operazioni sul capitale quali, ad esempio, la distribuzione di utili o di riserve mediante assegnazione di azioni, anche se non di nuova emissione (cfr. FAQ n. 18); f) il regolamento per cassa alla scadenza o a date predefinite di esercizio di derivati cartolarizzati, nonché la loro chiusura anticipata da parte dell emittente (cfr. FAQ n. 3 del 26/8/2013); 14

16 2. Esclusioni: trasferimenti a titolo temporaneo g) trasferimenti di proprietà a titolo temporaneo nell ambito di: operazioni di finanziamento tramite titoli, a seguito di: concessione o assunzione in prestito di azioni operazioni di vendita con patto di riacquisto o acquisto con patto di rivendita operazioni di «buy-sell back» o di «sell-buy back» operazioni di garanzia finanziaria derivanti da un contratto nel quale il datore della garanzia trasferisce la piena proprietà degli strumenti al fine di assicurare l esecuzione di obbligazioni finanziarie garanzie e altri trasferimenti temporanei che non comportano il trasferimento della piena proprietà acquisti a fermo con obiettivo di immediata rivendita (entro 30 gg.) N.B.: l imposta si applica però nell ipotesi in cui il trasferimento della proprietà divenga definitivo, o in caso di escussione della garanzia per quanto riguarda il FUG: cfr. FAQ n. 4 per la base imponibile: cfr. FAQ n

17 2. Esclusioni: azioni di società con capitalizzazione < 500 mln h) il trasferimento di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società con capitalizzazione inferiore a 500 mln ed elencate nella lista redatta dal MEF Esclusione anche per i trasferimenti: che costituiscano una modalità di regolamento di derivati, o che avvengano al di fuori di mercati e sistemi multilaterali di negoziazione, o di titoli rappresentativi (ADR e GDR) delle azioni in oggetto nonché per i derivati aventi come sottostante le azioni in oggetto (cfr. FAQ n. 2) Rileva la capitalizzazione media del mese di novembre di ogni anno lista comunicazione 10 dicembre 20 dicembre SITO + società quotate INTERNET all estero MEF 16

18 2. Esclusioni: operazioni infra-gruppo i) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società; Articolo 2359 del codice civile. Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. escluso da tax A tax A 51% 75% 30% 75% B C D C escluso da tax tax cfr. anche FAQ n j) le operazioni tra c.d. «OICR master» e «OICR feeder» 17

19 2. Esclusioni: operazioni di ristrutturazione aziendale k) i trasferimenti di proprietà derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale, nonché le fusioni e scissioni di OICR Per operazioni di riorganizzazione aziendale si intendono, per espresso richiamo normativo, le operazioni di riorganizzazione indicate dall art. 4 della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008: trasferimenti da parte di una società di capitali dell intero loro patrimonio o di uno o più rami della loro attività in favore di un altra società di capitali in via di costituzione o già esistente, a condizione che il corrispettivo del trasferimento sia costituito perlomeno in parte da titoli rappresentativi del capitale della società acquirente acquisizioni da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della predetta società (se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta a seguito di due o più operazioni, solo l operazione con la quale tale maggioranza è raggiunta si considera operazione di ristrutturazione) trasferimenti a una società di capitali della totalità del patrimonio di un altra società di capitali da essa interamente posseduta 18

20 2. Esclusioni: operazioni tra soggetti «interposti» L imposta non si applica altresì: a) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all altra un titolo o uno strumento finanziario qualora tra le due transazioni vi è coincidenza di prezzo, quantità e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni cfr. anche FAQ n azioni azioni 4,25 /az. 4,25 /az. esclusione da tax tax 19

21 2. Esclusioni: operazioni tra soggetti «interposti» b) agli acquisti posti in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un autorità pubblica nazionale, purchè istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al DM emanato ai sensi dell art.168-bis del TUIR 20

22 3. Esenzioni: prodotti di finanza etica ART. 16 del decreto MEF del 21 febbraio 2013 Sono considerate esenti: le operazioni relative ad azioni o quote di OICR qualificati come etici e socialmente responsabili ai sensi dell articolo 117-ter del TUF e delle relative norme di attuazione, per i quali sia stato pubblicato un prospetto informativo, redatto secondo gli schemi e contenente le informazioni previste dalla CONSOB; la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto il servizio di gestione di portafogli qualificati come etici o socialmente responsabili, quando dal relativo contratto concluso con il cliente risultino le informazioni aggiuntive prescritte dalla CONSOB. 21

23 3. Esenzioni: UE, BCE, BEI, Enti internazionali Sono esenti dall imposta le operazioni che hanno come controparte: 1) l Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità europea dell energia atomica; 2) gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell Unione europea (BCE, BEI); 3) le banche centrali degli Stati membri dell Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati; 4) gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (cfr. elencazione, non esaustiva, contenuta nella circolare dell Agenzia Entrate n. 11/E del 28 marzo 2012) 22

24 3. Esenzioni: Market Makers Sono altresì esenti da imposta: a) le operazioni poste in essere nell esercizio dell attività di supporto agli scambi come definite nell art. 2, par. 1, lett. k) del Regolamento (UE) n. 236/2012 del 14 marzo 2012 nonché dal documento ESMA/2013/158 Final Report on Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps Condizioni per fruire dell esenzione: il soggetto che agisce nell ambito di tale attività deve essere stato ammesso dall autorità preposta a fruire dell esenzione o, in mancanza, il soggetto che agisce nell ambito dell attività deve aver provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB con le modalità che saranno previste dal predetto organo 23

25 3. Esenzioni: attività di sostegno della liquidità b) le operazioni poste in essere nell esercizio dell attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della Direttiva 2003/6/CE del 20/1/2003 e della Direttiva 2004/72/CE del 29/4/2004. la disapplicazione dell imposta è limitata esclusivamente alle operazioni e transazioni svolte nell ambito dell attività sopra descritta; sono compresi esclusivamente i casi in cui il soggetto che effettua le transazioni e le operazioni di cui al comma 491 e 492 ha stipulato un contratto direttamente con la società emittente del titolo. N.B.: l esenzione è riconosciuta esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attività di supporto agli scambi e sostegno alla liquidità e limitatamente alle operazioni poste in essere nell esercizio delle predette attività 24

26 3. Esenzioni: fondi pensione L imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell U.E. e in quelli aderenti all Accordo sullo S.E.E. inclusi nella lista di cui al decreto del MEF emanato ai sensi dell articolo 168-bis del TUIR. L esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti costituiti esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente sono esenti anche i c.d. «Pension fund pooling vehicles», purché totalmente partecipati dai predetti fondi 25

27 4. Condizioni per fruire delle esclusioni e delle esenzioni L eventuale presenza di un esclusione o di un esenzione dall imposta deve essere attestata dal contribuente all intermediario (che, di conseguenza, non è tenuto al versamento), a meno che gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell operazione non possano autonomamente verificare la presenza della causa di esclusione o di esenzione, sulla base: della natura tecnica delle operazioni, o di informazioni pubblicamente disponibili o di informazioni di cui tali intermediari dispongono. 26

28 4. Adempimenti dichiarativi e obblighi strumentali attinenti alle operazioni escluse ed esenti Art. 19 c. 5 del DM 21/2/2013: Tra gli adempimenti dichiarativi possono essere comprese anche operazioni escluse ed esenti Provvedimento del 18 luglio 2013, allegato 8: Nell ambito degli obblighi strumentali (vale a dire la registrazione delle informazioni relative alle singole operazioni), devono essere registrate anche le seguenti 8 tipologie di operazioni: 27

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