Dott. Campolunghi Davide. 7 febbraio

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1 Dott. Campolunghi Davide 7 febbraio

2 Il patrimonio netto nelle società di capitali Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Sul piano contabile, tale definizione origina dalla necessità di quadratura tra le sezioni Attivo e Passivo dello stato patrimoniale, secondo l identità: Attività = Passività + Patrimonio netto. Sul piano finanziario tale identità esprime invece il necessario bilanciamento tra gli impieghi o investimenti di mezzi monetari (Attività) e le fonti di tali mezzi monetari, distinte in capitale di terzi (Passività) e capitale proprio (Patrimonio netto). Rileggendo l identità al contrario, il patrimonio netto rappresenta, allora, l ammontare del capitale proprio, ossia quello apportato (in denaro o in natura) dalla proprietà o autogeneratosi nell'impresa. Tale capitale viene investito, insieme a quello di terzi, nelle attività patrimoniali. 7 febbraio

3 Il patrimonio netto nelle società di capitali Sempre dal punto di vista finanziario, il patrimonio netto esprime la misura contabile dei diritti patrimoniali della proprietà che potrebbero essere soddisfatti in via residuale attraverso le Attività, dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi creditori della società. Il patrimonio netto è dunque il capitale di rischio, la cui remunerazione e il cui rimborso devono essere postergati alla remunerazione ed al rimborso del capitale di credito. 7 febbraio

4 Il patrimonio netto nelle società di capitali Il patrimonio netto, quale valore differenziale fra attività e passività è, allora, un entità unitaria tuttavia, per esigenze contabili e giuridiche, viene suddiviso in voci distinte. Logica conseguenza di quanto appena affermato è che il patrimonio netto nel suo insieme non può essere oggetto di autonoma valutazione, ma solamente di analitica esposizione nella redazione del bilancio di esercizio. L art.2424 del Codice Civile detta la distinzione minimale fra le poste del patrimonio netto in bilancio. Oltre al capitale sociale, figurano le riserve, caratterizzate, secondo i dettami del Codice Civile, da diversi gradi di vincolo in termini di utilizzabilità e distribuibilità. 7 febbraio

5 Il patrimonio netto nelle società di capitali A) PATRIMONIO NETTO I II III IV V VI VII VIII IX Capitale sociale Riserva da sovrapprezzo azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Riserve per azioni proprie Altre riserve, distintamente indicate Utili (Perdite) portati a nuovo Utili (Perdite) dell esercizio 7 febbraio

6 Il patrimonio netto nelle società di capitali La dottrina suddivide idealmente le riserve comprese nel patrimonio netto in: Riserve di capitale: quelle prodotte da conferimenti (in denaro o natura) della proprietà; Riserve di utili: quelle prodotte da accantonamenti di utili generati dall attività societaria, effettuati mediante delibera di destinazione espressa o anche mediante semplice delibera di non distribuzione, nel caso degli utili a nuovo (per i quali manca una delibera di destinazione); Ulteriori indicazioni circa la composizione del patrimonio netto vanno riportate in nota integrativa, in base al disposto dell art.2427 del Codice civile. 7 febbraio

7 Il patrimonio netto nelle società di capitali Le informazioni minime relative al patrimonio netto, da riportare in nota integrativa, riguardano: 1. l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (n. 7-bis); 2. le variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci, nonché le indicazioni sulla loro formazione e sul loro utilizzo (n. 4); 3. il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio (n. 17); 4. le azioni di godimento, con specificazione del loro numero e dei diritti che esse attribuiscono (n. 18); 5. il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (n. 19); 6. l'illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti iuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, dei criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità (n. 20); 7. l'indicazione della destinazione dei proventi derivanti da uno specifico affare cui si è destinata parte del patrimonio di cui al terzo comma dell'art decies cod. civ. e dei vincoli sui beni strumentali destinati alla sua realizzazione (n. 21). 7 febbraio

8 Il patrimonio netto nelle società di capitali Nel caso di responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'indicazione dell'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri illustrati nella nota integrativa (art septies, quarto comma). 7 febbraio

9 Il patrimonio netto nelle società di capitali La distinzione delle voci di patrimonio netto prevista dall'art Codice Civile impone una rigida distinzione tra le poste costituenti parte dello stesso (iscritte sotto la lett. A) e le diverse classi di passività (iscritte sotto le lettere B, C, D ed E). Tale distinzione è stata imposta dal Legislatore al fine di impedire l'utilizzo di poste dal significato ambiguo e l arbitrio nella collocazione delle stesse, fra le passività e il patrimonio netto. In tale ottica, una criticità è rappresentata della natura dei versamenti in denaro che i soci decidono di effettuare, anche senza procedere a formali aumenti del capitale sociale. 7 febbraio

10 I versamenti dei soci La necessità di procedere ad un analisi della natura dei versamenti effettuati dai soci nel corso degli esercizi è causata dalla circostanza che gli stessi possono alternativamente configurare veri e propri conferimenti a titolo di aumento di dotazione patrimoniale, oppure finanziamenti a titolo di capitale di credito, con implicito obbligo alla restituzione. Obbligo oggi calmierato nelle S.r.l., almeno in senso temporale, dall Art.2467 del Codice Civile. 7 febbraio

11 I versamenti dei soci In particolare si possono ipotizzare 4 tipologie di versamento dei soci: 1. Finanziamento soci I versamenti a titolo di finanziamento sono quelli per i quali la società ha obbligo di restituzione. Devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, alla lett. D), punto 3). Non fa differenza la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia espressa dei soci al diritto alla restituzione, anche in sede assembleare, trasformando così il finanziamento in apporto. Ha così natura di riserva di capitale quella che viene a essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale. 7 febbraio

12 I versamenti dei soci 2. Versamenti a fondo perduto Effettuati dai soci quando, pur non procedendo a un formale aumento di capitale, decidono comunque di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti, senza obbligo di restituzione dei versamenti effettuati. Si configurano come riserve di capitale, da collocare in bilancio all'interno del patrimonio netto, al punto VI I "Altre riserve", in voci denominate di solito "Versamenti in conto capitale", oppure "Versamenti a copertura perdite", se il conferimento è effettuato per coprire perdite di esercizio in corso di formazione o già definitive. Secondo dottrina maggioritaria i versamenti in conto capitale rappresentano dei fondi liberamente utilizzabili al pari delle riserve disponibili, con la conseguenza che anche l assemblea ordinaria può deliberarne un loro particolare utilizzo o addirittura la loro restituzione ai soci. Dottrina minoritaria ritiene, invece, che la restituzione degli stessi debba avvenire secondo le procedure e le limitazioni previste per la riduzione del capitale sociale. 7 febbraio

13 I versamenti dei soci 3. Versamenti in conto futuro aumento di capitale Sono quelli effettuati in via anticipata in funzione di un futuro aumento di capitale, non ancora deliberato dall assemblea straordinaria. Si tratta, pertanto, di riserve di capitale aventi uno specifico vincolo di destinazione, posto dai soci all atto del versamento stesso e, pertanto, indisponibili a qualsiasi altro utilizzo, se non dietro espressa volontà manifestata, anche in sede assembleare, dai soci che li hanno effettuati. L aumento di capitale effettuato con questi versamenti origina sempre un aumento a pagamento, che va quindi attribuito ai soli soci che hanno effettuato i versamenti ed in proporzione degli stessi, a differenza degli aumenti di capitale effettuati mediante versamenti a fondo perduto, che originano sempre un aumento gratuito, di cui beneficiano tutti i soci. Essendo finalizzati ad uno scopo ben preciso, se l aumento non viene successivamente deliberato, essi potranno essere restituiti ai rispettivi titolari, dopo apposita assemblea. Sul punto è necessario dire che, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, in tale caso nasce in capo alla società un vero e proprio obbligo alla loro restituzione con un conseguente problema di riqualificazione giuridica e contabile degli stessi nell ambito del bilancio. 7 febbraio

14 I versamenti dei soci 4. Versamenti in conto aumento di capitale Sono quelli effettuati in via anticipata in funzione di un aumento di capitale, la cui delibera dall assemblea straordinaria risulta già approvata, ma non ancora iscritta nel registro delle imprese. Si tratta, anche in questo caso, di riserve di capitale aventi uno specifico vincolo di destinazione, con conseguente indisponibilità a qualsiasi altro utilizzo, se non dietro espressa volontà manifestata, anche in sede assembleare, dai soci che li hanno effettuati. Producono sempre aumenti di capitale a pagamento, derivando da delibere di assemblea straordinaria già prese in tale senso. Essendo finalizzati ad uno scopo ben preciso, se l aumento non viene perfezionato secondo la procedura relativa, essi potranno essere restituiti ai rispettivi titolari, dopo apposita assemblea. 7 febbraio

15 I versamenti dei soci Risulta utile menzionare come recente giurisprudenza civile si sia orientata nel ritenere necessario, in caso di controversia, un accertamento, caso per caso, sia delle circostanze in cui sono stati effettuati i versamenti, sia delle loro effettive finalità attese o conseguite, anche se non dichiarate, procedendo quindi oltre la mera denominazione adoperata nelle scritture contabili della società. 7 febbraio

16 I vincoli delle riserve del patrimonio netto Le riserve del patrimonio netto si distinguono, inoltre, in base ai vincoli che ne limitano l impiego, sotto due distinti profili: 1. Disponibilità, intesa come possibilità di utilizzo nelle tre diverse destinazioni possibili (aumento del capitale, copertura perdite, distribuzione); 2. Distribuibilità, intesa come specifica possibilità di effettiva distribuzione ai soci; Si tratta di vincoli che possono colpire il primo o solo il secondo profilo, anche temporaneamente, e possono derivare dal regime giuridico proprio delle riserve o dalle decisioni dell'organo assembleare. Nelle tabelle seguenti viene sintetizzata la distinzione delle principali riserve secondo i vincoli imposti dal codice civile. 7 febbraio

17 I vincoli delle riserve del patrimonio netto Principali tipologie di riserve Possibilità di utilizzazione Aumento capitale s o Copertura perdite Distribuzione soci c i al e Riserva legale3 NO SÌ NO Riserva statutaria1 SÌ/NO SÌ/NO SÌ/NO Riserva straordinaria6 SÌ SÌ SÌ Riserva da rivalutazione monetaria2 SÌ SÌ SÌ Riserva da soprapprezzo azioni3 SÌ SÌ SÌ Riserva da conversione obbligazioni SÌ SÌ SÌ3-4 Versamento soci in c/aumento capitale SÌ N O NO Versamento soci in c/copertura perdite NO SI NO Versamento soci a fondo perduto5 SÌ SI SÌ 7 febbraio

18 I vincoli delle riserve del patrimonio netto 1Riserva statutaria Non è distribuibile la riserva statutaria, salvo che lo statuto, nel prevederne la costituzione, le abbia assegnato una funzione di conguaglio dividendi, ovvero che abbia previsto che detta riserva, una volta raggiunto un dato livello, debba necessariamente restare a disposizione dell assemblea. Al di fuori delle predette ipotesi, la distribuzione della riserva statutaria richiede una delibera in merito, da parte dell assemblea straordinaria. 2Riserve rivalutazione Le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire soltanto osservando la procedura imposta dall art Codice Civile, cc. 2 e 3. Note 3Riserva legale Non sono distribuibili la riserva legale e la parte della riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente e sovrapprezzo azioni all ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere 1/5 del capitale sociale (art Codice Civile). Le riserve assimilabili a quella da sovrapprezzo azioni (come, ad esempio, la riserva da conversione obbligazioni) sono distribuibili in conformità a quanto stabilito dall art Codice Civile. 4Obbligazioni 5Versamento soci Nel caso di emissione di obbligazioni, alla distribuzione delle riserve disponibili si applicano i limiti indicati dall art Codice Civile. La riserva versamento soci in conto capitale (a fondo perduto) è distribuibile in conformità alla disciplina di cui all art Codice Civile. Sono sempre distribuibili le riserve facoltative costituite con utili. 6Riserve facoltative La riserva da utili su cambi, ai sensi dell art Codice Civile, n. 8 bis, può essere distribuita solo dopo che l utile netto su cambi è stato realizzato. 7 febbraio

19 Destinazione dell utile d esercizio nelle società di capitali: Profili civilistici Nelle società di capitali, anche in sede di destinazione dell utile di esercizio, l autonomia decisionale dell assemblea ordinaria dei soci incontra alcune limitazioni poste dalla legge o dallo statuto sociale. L assemblea dei soci deve allora seguire un processo di analisi su tali possibili vincoli, per determinare l entità dell utile effettivamente disponibile e distribuibile. 7 febbraio

20 Destinazione dell utile d esercizio nelle società di capitali: Profili civilistici Utile d esercizio Risultato del bilancio di esercizio regolarmente approvato dall assemblea Utile disponibile Obbligo di rispetto dei vincoli legali e statutari di destinazione dell utile a specifiche riserve, prioritari alla scelta di altre destinazioni volontarie Destinazione dell utile disponibile Obbligo di rispetto dei divieti generali alla distribuzione di dividendi (che colpiscono non solo l utile d esercizio ma anche le riserve di utili pregressi, sommandosi, in quest ultimo caso, agli eventuali vincoli specifici per il tipo di riserva) 7 febbraio

21 Destinazione dell utile d esercizio nelle società di capitali: Profili civilistici Utile d esercizio Riserva legale Riserva plusvalori da fair value Riserva da utili per deroghe ai principi di redazione del bilancio Riserva per utili netti su cambi da valutazione Riserva per utili da plusvalori di partecipazioni valutate a p.n. Riserve statutarie eventuali Utile disponibile 7 febbraio

22 Destinazione dell utile d esercizio nelle società di capitali:profili civilistici Utile disponibile Distribuzione utile ai soci Accantonamento a riserve facoltative Riporto a nuovo esercizio 7 febbraio

23 Destinazione dell utile d esercizio nelle società di capitali: Profili civilistici Accantonamento a riserve facoltative Le riserve così costituite possono essere distribuite successivamente La distribuzione può essere decisa dall assemblea anche in sede differente dall approvazione del bilancio di esercizio In tal caso non devono risultare perdite tali da rendere inesistenti le riserve (bilancio infrannuale) Riporto a nuovo esercizio La destinazione viene rinviata all approvazione del bilancio dell esercizio successivo Distribuzione utile ai soci Verificata l assenza dei presupposti dei divieti generali alla distribuzione di dividendi 7 febbraio

24 La distribuzione di dividendi: Profili civilistici Dividendi possono essere composti da Riserve di utili pregressi Acconti di utili Utile dell esercizio Distribuzione deliberata dall assemblea ordinaria in qualsiasi momento Distribuzione deliberata dall organo amministrativo, normalmente con la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale Distribuzione deliberata dall assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio di esercizio Tranne le riserve vincolate da disposizioni di legge o statuto Consentiti solo alle società quotate, il cui bilancio è sottoposto per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico 7 febbraio

25 I principali divieti generali di distribuzione di dividendi: Utili e riserve disponibili alla distribuzione In caso di prestito obbligazionario, solo se l ammontare delle obbligazioni in circolazione sia inferiore al doppio della sommatoria del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili In caso di perdite pregresse che abbiano intaccato il capitale sociale, è necessario prioritariamente reintegrare il capitale sociale o ridurlo in misura corrispondente In caso di utilizzo di riserva da rivalutazione a copertura di perdite pregresse, è necessario prioritariamente ricostituire la stessa o ridurla in misura corrispondente mediante delibera di assemblea straordinaria Nel caso in cui in bilancio figurino costi pluriennali non completamente ammortizzati, solo se presenti riserve disponibili per pari importo Art.2413 c.c. Art.2433 c.c. Art.13 L342/2000 Art.2426 c.c. Utili e riserve distribuibili 7 febbraio

26 La classificazione fiscale delle riserve Dal punto di vista fiscale, il TUIR opera una distinzione fra le varie riserve del patrimonio netto delle società di capitale, guardando sia se le provviste che le hanno formate hanno scontato l imposizione IRES in capo alla società, sia se, in caso di una loro distribuzione, generano o meno reddito in capo ai soci. Si distinguono così, in prima battuta, tre categorie di riserve: Riserve di capitale; Riserve di utili; Riserve in sospensione di imposta; 7 febbraio

27 La classificazione fiscale delle riserve Riserve di capitale Formate con apporti o provviste che non hanno prodotto imponibile IRES Se distribuite non generano reddito in capo ai soci Riserve di utili Formate con utili che hanno prodotto imponibile IRES Se distribuite generano reddito in capo ai soci Riserve in sospensione di imposta Formate con utili che, per particolari disposizioni agevolative, non hanno scontato imposizione IRES La sospensione dall imposizione perdura fino al realizzarsi delle condizioni previste, di volta in volta, dalle relative disposizioni agevolative 7 febbraio

28 Le norme fiscali per la distribuzione degli utili delle società di capitali: La ripartizione di somme in denaro o beni ai soci non costituisce distribuzione di utili, e quindi non è tassabile, se la ripartizione riguarda le cosiddette riserve di capitale Riserve costituite con sovrapprezzi di emissione di azioni o quote Riserve costituite con interessi di conguaglio per nuove sottoscrizioni Riserve costituite con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale Riserve costituite con i saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta per particolari disposizioni del passato 7 febbraio

29 Le norme fiscali per la distribuzione degli utili delle società di capitali: Tuttavia, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera di distribuzione, ai fini fiscali opera una presunzione di prioritaria distribuzione dell utile di esercizio e delle riserve di utili, ad eccezione di quelle in sospensione di imposta. Art. 47 comma 1 T.U.I.R. (utili da partecipazione - persone fisiche) Richiamato anche dall Art. 59 T.U.I.R. (dividendi redditi di impresa) 7 febbraio

30 Le norme fiscali per la distribuzione degli utili delle società di capitali: Presunzione art. 47 comma 1 T.U.I.R. Non opera per le riserve in sospensione Riserve da rivalutazioni non affrancate Riserve da contributi in conto capitale ex. Art. 55 T.U.I.R. ante riforma Riserve da condoni leggi 516/1982 e 413/1991 Particolari riserve formatesi in operazioni di conferimento o concentrazione (ad es. Avanzo di fusione o scissione) Riserva ex Art.70 comma 2 bis T.U.I.R. ante riforma (accantonamenti a fondi previdenza complementare) Non riguarda: l utilizzo di riserve per la copertura di perdite, l aumento gratuito di capitale, la riduzione del capitale esuberante e la distribuzione di utili conseguiti in regime di trasparenza ex art.115 e 116 T.U.I.R. Non ha effetto sulle riserve di utili non distribuibili (come evocato da autorevole dottrina, e da Assonime, circolare n.32/2004) tuttavia, la circolare Ag.Entrate 26/E/2004 indica non liberamente disponibili : Riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale (ADC Milano n.c. 162/2006) Riserve acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art c.c. comma 4 Riserve di utili su cambi da valutazione Riserve da plusvalenze da valutazione per metodo p.n. Riserve da rivalutazione ex legge 2/2009 senza riconoscimento fiscale? (secondo l Agenzia delle Entrate è una riserva di utili e, come tale, soggetta alla presunzione, circolare 22/E/2009 ma l art.15 c.18 dl 185/08 richiama espressamente l art.13 L.342/2000 che dispone la distribuzione con osservanza procedura art.2445 c.c.) 7 febbraio

31 Le norme fiscali per la distribuzione degli utili delle società di capitali: Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione aventi ad oggetto l utile dell esercizio in corso al 1 gennaio 2008 e successivi, i dividendi distribuiti (a prescindere dal fatto che siano composti dall utile d esercizio o da riserve di utili pregresse) si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all esercizio in corso al 31 dicembre Art. 1 comma 2 D.M. 2 aprile febbraio

32 Le norme fiscali per la distribuzione degli utili delle società di capitali: Patrimonio netto con solo riserve di capitale senza utile d esercizio Non opera la presunzione art. 47 comma 1 T.U.I.R. Non opera la presunzione art. 1 comma 2 D.M. 2 aprile 2008 Patrimonio netto con riserve di capitale e riserve di utili e/o utile d esercizio opera la presunzione art. 47 comma 1 T.U.I.R. opera la presunzione art. 1 comma 2 D.M. 2 aprile 2008 È obbligatorio considerare fiscalmente distribuite le riserve di utili non in sospensione di imposta prima delle riserve di capitale Fra le riserve di utili si considerano distribuite per prime quelle composte da utili formatisi fino al 31/12/2007 Patrimonio netto con utile d esercizio e/o solo riserve di utili opera solo la presunzione art. 1 comma 2 D.M. 2 aprile 2008 Fra le riserve di utili si considerano distribuite per prime quelle composte da utili formatisi fino al 31/12/ febbraio

33 Le norme fiscali per la distribuzione degli utili delle società di capitali: La presunzione di prioritaria distribuzione fra le riserve di utili conseguiti fino al 31/12/2007 pone diversi problemi, sui quali l Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa. Ciò poiché la prescrizione di cui al D.M. 2 aprile 2008 è stata introdotta dal Legislatore con minore attenzione sulla natura delle riserve rispetto a quella dell Art.47 T.U.I.R. 7 febbraio

34 Le norme fiscali per la distribuzione degli utili delle società di capitali: Questioni aperte e soluzioni interpretative Utilizzo di riserve di utili a copertura perdite Distribuzione riserve di utili e computo riserve indisponibili Distribuzione riserve di utili e compagine societaria Prioritariamente vengono consumate le riserve di utili prodotti dall esercizio 2008 in poi (circolare Ag.Entrate 8/E/2009) Ai soli fini della presunzione della distribuzione delle riserve di utili ante 2008, devono essere computate anche le riserve indisponibili (circolare Assonime 20/2010) In caso di presenza sia di soci qualificati che di soci non qualificati, la presunzione di distribuzione riserve di utili ante 2008 si applica solo ai soci qualificati (circolare Assonime 20/2010) 7 febbraio

35 ACE Aiuto alla Crescita Economica L art.1 del D.L. 201/2011 ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese (ACE aiuto alla crescita economica o Allowance for corporate equity), operativo già per l esercizio in corso al 31/12/2011. Il bonus consiste in una deduzione dal reddito di impresa (variazione in diminuzione a partire dal modello Unico 2012), pari al rendimento nozionale (fissato dalla legge al 3% per il triennio ) del nuovo capitale proprio apportato o autogeneratosi nell azienda. La variazione diminutiva ha effetto ai soli fini Ires, non essendo prevista alcuna riduzione del valore della produzione ai fini Irap. 7 febbraio

36 ACE i soggetti interessati L'agevolazione ACE si applica prioritariamente ai soggetti Ires. La norma cita le società di capitali (art. 73, co. 1, lett a, TUIR) e gli Enti commerciali (art. 73, co. 1, lett b, TUIR), mentre ne restano esclusi gli enti non commerciali, ancorché esercitino un'attività commerciale, in quanto non viene citata la lett c), dell art. 73, co.1, Tuir. Rientrano nell'agevolazione anche le società e gli enti commerciali esteri che abbiano in Italia una stabile organizzazione (art. 73, co.1, lett d), Tuir. In secondo battuta potranno applicare l'ace anche le imprese Irpef, individuali o società di persone, ma le modalità attuative verranno stabilite con un apposito decreto da emanarsi successivamente. 7 febbraio

37 ACE contenuto dell agevolazione In presenza di una tassazione Ires pari al 27,5%, si può dire che il vantaggio fiscale si traduce in un risparmio pari allo 0,825 dell'incremento patrimoniale, considerando il rendimento nozionale al 3%. Fatto 100 l'incremento del capitale proprio, 3 è la variazione diminutiva che, per 27,5%, genera appunto il dato di 0, incremento patrimoniale = 825 risparmio Ires 7 febbraio

38 ACE contenuto dell agevolazione La base di riferimento per determinare l incremento patrimoniale di ogni singolo esercizio è fissa e consiste nella misura del capitale proprio alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre La norma definisce chiaramente come capitale proprio, l ammontare del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio di esercizio, al netto dell utile di periodo. 7 febbraio

39 L incremento del capitale proprio patrimonio netto relativo all esercizio in corso al Nuovo capitale proprio esercizi successivi Incremento capitale proprio esercizi successivi 7 febbraio

40 L incremento del capitale proprio Conferimenti in denaro Acquisti di partecipazioni in società controllate Acquisti di aziende o rami di azienda Accantonamenti a riserve disponibili Attribuzioni ai soci in danaro o in natura Nuovo capitale proprio 7 febbraio

41 Operazioni rilevanti ai fini ACE Operazioni che incrementano il capitale Conferimento in denaro dei soci Utile destinato a riserva Aumenti di capitale Versamenti in conto aumento di capitale o futuro aumento di capitale Versamenti a fondo perduto Rinunzie ai finanziamenti dei soci (in attesa di conferma) Versamento soci a copertura perdite (in attesa di conferma) Solo utile destinato a riserve disponibili. Rimangono escluse quindi, in particolare, le destinazioni a: Riserva valutazione partecipazioni a patrimonio netto Riserva acquisto azioni proprie Riserva utile su cambi da valutazione Utile da conferimento realizzativo per il conferente 7 febbraio

42 Operazioni rilevanti ai fini ACE Operazioni che decrementano il capitale Riduzione del capitale sociale esuberante Attribuzione ai soci di riserve Acquisti di partecipazioni in società controllate Acquisti di aziende Non rileva la riduzione del capitale per perdite Rilevano sia le attribuzioni in denaro che quelle in natura È indifferente la distinzione fra riserve di utili o di capitale Non rileva l utilizzo di riserve per copertura perdite 7 febbraio

43 Operazioni rilevanti ai fini ACE Momento di rilevanza delle operazioni Conferimenti in denaro Data di versamento L incremento va riproporzionato alla residua durata del periodo di imposta Conversione di prestiti obbligazionari in capitale Data in cui ha effetto la conversione L incremento va riproporzionato alla residua durata del periodo di imposta Rinunzia dei crediti dei soci Data dell atto di rinunzia L incremento va riproporzionato alla residua durata del periodo di imposta Destinazione dell utile a riserva disponibile Rileva la data della delibera l incremento ha efficacia dall inizio del periodo di imposta Operazioni che decrementano il capitale proprio Retroagiscono il loro effetto all inizio del periodo di imposta in cui si verificano 7 febbraio

44 Gli aspetti positivi dell Ace l'ace presenta, allora, il vantaggio di un calcolo progressivo nel tempo, per cui, perdurando nel tempo, l'incremento del capitale proprio genera ogni esercizio il risparmio sopra citato. Il risparmio è destinato ad incrementarsi ogni esercizio, in corrispondenza di nuovi incrementi del capitale proprio. Per le società di nuova costituzione, l intero patrimonio conferito in denaro risulta rilevante ai fini Ace. A fronte di incrementi rilevanti di capitale proprio, si potrebbe arrivare ad una totale detassazione del reddito imponibile. 7 febbraio

45 Gli aspetti positivi dell Ace E' evidente, inoltre, che si potrebbe avere anche casi in cui la variazione diminutiva supera il reddito di un determinato esercizio. In tal caso, il differenziale non utilizzato può essere riportato a nuovo negli esercizi successivi senza alcun limite temporale. Il riporto avrebbe effetto sulla fiscalità differita attiva, nel senso che la quota eccedente di rendimento nozionale ridurrà le imposte di esercizi successivi, il che dovrebbe legittimare l'iscrizione di imposta differite attive pari al 27,5% di detta quota di rendimento nozionale non utilizzata nell'esercizio. 7 febbraio

46 I punti deboli dell Ace Il decreto salva Italia prevede che l'aliquota del rendimento nozionale viene determinata con decreto del MEF, considerando il rendimento medio dei titoli obbligazionari pubblici, incrementati del 3%,a titolo di remunerazione del rischio d'impresa. Il concetto sottostante dovrebbe essere: se l'imprenditore avesse investito il proprio capitale in bond dello Stato, avrebbe conseguito un guadagno dal valore x, allora, per stimolarlo invece ad investire il capitale nella propria impresa, lo si remunera tre punti di interesse in più. Considerando il tasso medio attuale dei titoli di Stato dell ultimo triennio passato, aumentato del 3%, ci si attenderebbe un rendimento nozionale quantomeno oscillante tra l'7% e il 9%. In via transitoria, invece, il rendimento nozionale per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013 è fissato con l'aliquota del 3%, il che, in pratica, vorrebbe dire che il rendimento medio dei titoli di Stato assunto a base della determinazione è pari a zero. Dato che il tasso attuale di remunerazione dei titoli di Stato è decisamente diverso da zero, l aliquota provvisoria si spiega solo con la solita necessità di valutare l'effettivo impatto dell'agevolazione sulle casse erariali. Per contro, però, il meccanismo premiale dell agevolazione viene depotenziato in modo rilevante. 7 febbraio

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