Con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell istruttoria.
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1 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, Messaggio n Allegati n.11 OGGETTO: Decreto ministeriale n del 15 aprile 2016, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016; definizione dei criteri per l approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo); nuovo procedimento amministrativo di concessione della Cigo; prime istruzione operative. Con il decreto ministeriale del 15 aprile 2016, n , pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016 (all. 1), sono stati individuati i criteri per l esame delle domande di concessione dell integrazione salariale ordinaria (CIGO), in attuazione del disposto dell art. 16, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n Con il richiamato decreto viene completata la definizione del nuovo procedimento amministrativo di concessione della Cigo. Con circolare di imminente pubblicazione saranno illustrati nel dettaglio sia sul piano interpretativo, sia sotto il profilo applicativo i contenuti del suddetto decreto. Con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell istruttoria. Il nuovo procedimento di concessione I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:
2 competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO; l individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande; obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione; facoltà in capo all INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali. Sulla competenza delle Sedi territoriali dell Istituto e sui criteri di esatta individuazione delle stesse si rinvia alle istruzioni già delineate nella circolare n. 7 del I criteri fissati dal D.M derivano dalle categorie generali già delineate dall articolo 11, D.Lgs. 148 del 2015, cioè da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato. Le Aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse. Le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria. In proposito, si precisa che il D.M. n introduce un importante elemento obbligatorio necessario all istruttoria della domanda. In base all art. 2 del citato decreto l Azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell attività lavorativa nell unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato. La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell azienda o da suo delegato e inviata telematicamente. Si rappresenta che in base alla circolare n. 47 del 27 marzo 2012, per effetto dell art. 16, c. 8, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, per le istanze di prestazioni per le quali sia prevista l esclusiva presentazione attraverso il canale telematico, gli atti e la documentazione da allegare dovranno essere trasmessi soltanto mediante analoghi sistemi. Si segnala infine, che in base all art. 76 del D.p.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell art. 47 del citato D.p.R. sono considerate come fatte a pubblico ufficiale con ogni conseguenza di legge per dichiarazioni mendaci. Anche le richieste di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza. Inoltre, come supporto probatorio eventuale, previsto espressamente nel decreto, l azienda ha facoltà di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dell impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa. Per alcune casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano
3 obbligatoriamente allegati alle domande. Si richiama l attenzione sulla necessità che il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO debba contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno determinato l INPS all adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell attività. Nel procedimento di concessione, accanto alla relazione obbligatoria e alla facoltà in capo alle aziende di presentare ulteriore documentazione in allegato, viene prevista dal decreto ministeriale, in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall azienda, la facoltà in capo alla Sede territoriale competente di avviare una specifica richiesta di integrazione di dati e/o notizie. Infatti, l art. 11 del sopra citato decreto stabilisce che l INPS può richiedere all azienda di fornire gli elementi necessari al completamento dell istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all art. 14 D.lgs 148/2015. Le suddette comunicazioni con le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione. All esito dell istruttoria, in caso di accoglimento della domanda, l erogazione della prestazione avverrà, secondo le modalità già descritte al punto 1.7 della circolare 197 del Al fine di fornire un supporto indicativo sul contenuto che dovrebbe avere la relazione tecnica dettagliata resa ai sensi dell articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si allegano al presente messaggio i fac-simile della relazione relativi alle diverse causali previste (all. 2-10). I nuovi codici evento CIGO, relativi ai nuovi criteri fissati dal decreto ministeriale, sono riportati nello schema riepilogativo in allegato (all. 11). Decorrenza Con l entrata in vigore delle disposizioni contenute nel predetto Decreto ministeriale del 2016, anche in analogia al dettato normativo di cui all articolo 44, comma 1 del d. lgs. 148 del 2015, le domande di concessione di CIGO presentate dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in G.U., dovranno essere istruite e decise in applicazione della nuova disciplina. Quindi, la nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno Per le domande presentate dal 29 giugno u.s. non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato, le aziende dovranno procedere all integrazione documentale. Per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali, come già espressamente indicato nella circolare n. 7 del Il Direttore Generale Cioffi Allegati: 1. Decreto ministeriale n del 15 aprile Fac-simile Relazione tecnica causale mancanza di lavoro/commesse
4 3. Fac-simile Relazione tecnica causale crisi di mercato 4. Fac-simile Relazione tecnica causale fine cantiere/lavoro-fine fase lavorativa 5. Fac-simile Relazione tecnica causale perizia di variante e suppletiva al progetto 6. Fac-simile Relazione tecnica causale sciopero di un reparto o di altra azienda 7. Fac-simile Relazione tecnica causale mancanza di materie prime o componenti 8. Fac-simile Relazione tecnica causale incendi/alluvioni/sisma/crolli/mancanza energia elettrica/impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità/sospensione-riduzione dell attività per ordine di pubblica autorità 9. Fac-simile Relazione tecnica causale guasti macchinari e manutenzione straordinaria 10. Fac-simile Relazione tecnica causale eventi metereologici 11. Tabella nuovi codici evento
5 Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4 Allegato N.5 Allegato N.6 Allegato N.7 Allegato N.8 Allegato N.9 Allegato N.10 Allegato N.11 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
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