La conferenza di servizi

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1 La conferenza di servizi Prof. Rosanna Summa La conferenza di servizi La legge sul procedimento amministrativo ha previsto la conferenza di servizi quale istituto disciplinante gli accordi tra amministrazioni. Natura giuridica Primo orientamento. Secondo orientamento. Configura la conferenza di servizi quale centro autonomo di imputazione. Non avendo una competenza unitaria, gli effetti si dovranno imputare a ciascuna amministrazione. L istituto della Conferenza dei Servizi è regolato dagli artt. 14 e ss. della L. n. 241/90 e sue modifiche e integrazioni, in particolare intervenute in virtù della L. n. 122/2010

2 La Conferenza dei servizi La Giurisprudenza qualifica la Conferenza dei Servizi quale modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un accelerazione dei tempi procedurali e un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Il Consiglio di Stato, Sez. V, n del 2007, ha affermato che ciascun rappresentante partecipante alla Conferenza dei Servizi imputa gli interessi giuridici degli atti che compie all amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore. Conferenza istruttoria La conferenza istruttoria è disciplinata dall art. 14, comma 1 della legge 241/90 modificata dalla legge n. 122/2010. È aumentata la discrezionalità della P.A. nel decidere la convocazione della conferenza dei servizi istruttoria. Nella nuova versione, infatti, l amministrazione «può indire» la conferenza e non come nella versione precedente «indice di regola», sicché la Conferenza non diventando un modulo procedimentale vincolante non potrà essere oggetto di sindacato del giudice amministrativo.

3 Conferenza decisoria La conferenza di servizi decisoria produce, in caso di conclusione positiva, un effetto giuridico di tipo sostitutivo: allo scopo di pervenire a decisioni pluristrutturate, il provvedimento finale concordato sulla base degli assensi espressi in conferenza sostituisce le determinazioni delle amministrazioni partecipanti. Obbligatoria Conferenza decisoria Facoltativa In caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di indizione da parte dell amministrazione competente. In caso di dissenso espresso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di indizione da parte dell amministrazione competente. Novità L. n. 122/2010 art. 14 comma 2 La legge n. 122 del 2010 ha introdotto una novità al comma 2 dell art. 14 della legge n. 241 del 1990, nel senso che la conferenza può essere indetta anche nei casi in cui è consentito all amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

4 Conferenza preliminare Preliminare Conferenza E facoltativa ed attivata dall interessato in caso di istanze o progetti preliminari di particolare complessità progettuale. Ha lo scopo di verificare entro 30 giorni dalla richiesta a quali condizioni le amministrazioni interessate rilasceranno gli atti di assenso all esecuzione delle stesse. Per la realizzazione di grandi opere di interesse pubblico. È obbligatoria. In tal caso quindi tutte le amministrazioni devono pronunciarsi nel termine di 45 giorni indicando le condizioni e gli elementi necessari per ottenere in sede di presentazione del progetto definitivo gli atti di assenso. Lavori della conferenza di servizi Art. 14 ter L. 241/90 << La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro 15 giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla data di indizione>>. <<La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa della relativa data>> <<I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni>>. L eventuale dissenso deve essere propositivo, motivato ed effettuato all interno dei lavori. <<All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede>>.

5 Lavori della conferenza di servizi Il comma 4 dell art. 14 ter della legge n. 241 del 1990 è stato integrato dalla legge del 2010 nel senso che: per assicurare il rispetto dei tempi, l amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale, può far eseguire anche da altri organi dell amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Lavori della conferenza di servizi Il comma 6 bis dell art. 14 ter della legge n. 241 del 1990 è stato modificato dalla legge n. 122 del 2010, nel senso che se non viene rispettato il termine ordinario di conclusione della conferenza dei servizi e il termine per la conclusione del procedimento di VIA (Valutazione Impatto Ambientale), l amministrazione, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza.

6 Lavori della conferenza di servizi L ultima parte del nuovo comma 6 bis dell art. 14 ter prevede che la mancata partecipazione alla conferenza dei servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento. Competenza esclusiva dello Stato La legge 122/2010 ha modificato il comma 2 ter dell articolo 29 della legge n. 241/1990 stabilendo che la disciplina sulla conferenza dei servizi rientra nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili di competenza esclusiva della legislazione statale. Ciò significa che i principi generali in materia di conferenza dei servizi affermati dalla legge n. 241 del 1990 rientrano nella competenza esclusiva dello Stato e non possono essere derogati in peius da parte delle Regioni che potranno invece sviluppare e ampliare ulteriori livelli di accelerazione nella procedura della conferenza, ma non ridurre le semplificazioni della legge nazionale.

7 La dichiarazione di inizio attività DIA La legge n. 80 /2005 ha riscritto l art. 19 disciplinante l istituto della dichiarazione di inizio attività. Denuncia 30 giorni Verifica dei requisiti Esito positivo Esito negativo Nessun provvedimento. Provvedimento motivato di cessazione dell attività. È prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di DIA. DIA - SCIA L art. 19 della legge n. 241 del 1990 è stato sostituito dall art. 49, comma 4-bis della legge n. 122 del La rubrica dell articolo è variata da DIA in SCIA, ossia Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Pertanto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento di requisiti o presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell interessato.

8 Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA Il soggetto segnalante può iniziare l attività oggetto della segnalazione dalla data di presentazione della segnalazione all amministrazione competente che nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività o, ove ciò sia possibile, invita il soggetto interessato a conformarsi alla normativa vigente. Detto termine non è applicabile in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione false ed è ridotto a trenta giorni nei casi di SCIA in materia edilizia. Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA L amministrazione competente, ai sensi del comma 3 dell art. 19, può sempre assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies.

9 Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA Ai sensi dell art. 6 ter della legge n. 241/1990, introdotto dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti tacitamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l esercizio delle verifiche spettanti all amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l azione di cui all articolo 31, commi 1,2 e 3 del decreto legislativo n. 104 del Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA Sulla natura giuridica della DIA e della SCIA e sulla tutela del terzo si è pronunciata l Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 15 del 29 luglio 2011 n. 15. Quanto alla natura giuridica, l AP ha chiarito che la denuncia di inizio attività non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l intenzione di intraprendere un attività direttamente ammessa dalla legge.

10 Natura giuridica del silenzio dell amministrazione In materia di DIA-SCIA l AP ha ritenuto di dover qualificare detto silenzio quale silenzio significativo negativo, che produce l esito negativo della procedura finalizzata all adozione del provvedimento restrittivo; il silenzio diventa atto tacito di diniego del provvedimento inibitorio. Strumenti di tutela a favore del terzo L AP ha riconosciuto che il terzo è legittimato all esercizio, a completamento ed integrazione dell azione di annullamento del silenzio significativo negativo, dell azione di condanna pubblicistica (cd. azione di adempimento) tesa ad ottenere una pronuncia che imponga all amministrazione l adozione del negato provvedimento inibitorio ove non vi siano spazi per la regolarizzazione della denuncia ai sensi del comma 3 dell art. 19 della legge n. 241/1990.

11 Contenuto dell art. 20 Art. 20 << Fatta salva l'applicazione dell articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2>>. Eccezioni Procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico o dell ambiente. Adozione di provvedimenti formali imposti dalla normativa comunitaria. Ipotesi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto nonché i provvedimenti individuati attraverso decreti del Presidente del Consiglio. Ex art. 20, l amministrazione può indire una conferenza di servizi entro 30 giorni dall istanza. Inoltre può assumere determinazioni in via di autotutela. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n Copyright UNIMARCONI

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