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1 A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa Elena Trombetta COMO Via Giovane Italia, 13 INFORMA AZIENDE DEL MESE DI MARZO 2016 Nuove sanzioni per omessi o insufficienti versamenti d imposta Scadenziario

2 Pagina 2 / 8 NUOVE SANZIONI PER OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA A seguito delle modifiche apportate al regime sanzionatorio dal DLgs.158/2015, a decorrere dal 01/01/2016, sono in vigore le nuove misure nonché i nuovi termini entro i quali è possibile provvedere alla regolarizzazione di un omesso o insufficiente versamento delle imposte dirette/iva. RAVVEDIMENTO OPEROSO ASPETTI GENERALI Come noto, la legge di stabilità 2015 ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso (art.13,dlgs.472/97), determinando un radicale cambiamento dell originario dell istituto. In primo luogo, l istituto può essere utilizzato per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Nota: tra i tributi amministrati, precisa l Agenzia, rientrano, oltre alle imposte dirette, l IVA, le imposte / entrate erariali, anche l IRAP e le addizionali regionale e comunale all IRPEF Sono state poi introdotte diverse ed ulteriori misure di riduzione della sanzione, quali: NORMA TERMINE ENTRO CUI È EFFETTUATA LA REGOLARIZZAZIONE: RID. SANZ. MIN. TRIBUTO lett. a) lett. a-bis) lett. b) entro 14 gg dalla violazione 1/10 + 1/15 per gg di ritardo dal 15 giorno al 30 giorno dalla violazione 1/10 entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione dal 91 giorno e fino al termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui si è commessa la violazione o 1 anno dalla violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno lett. b-bis) successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o, 1/7 quando non è prevista una dichiarazione, entro 2 anni dalla violazione lett. b-ter) entro il termine di accertamento 1/6 lett. dopo la notifica del PVC (tranne violazioni su scontrini/ricevute fiscali) 1/5 b-quater) Omesso versamento di qualsiasi tributo 1/9 Qualsiasi 1/8 Qualsiasi Amministrato dall'agenzia Entrate Nota: per ciascun ravvedimento (eccetto 30 giorni) la soglia temporale è differenziata tenendo conto che: - per i tributi periodici (es: imposte dirette, IVA) il termine per la regolarizzazione è collegato a quello di presentazione della dichiarazione; - per i tributi istantanei (es: imposta di registro, sulle successioni) il termine è fisso (1 anno, 2 anni, ecc.). CAUSE OSTATIVE: rimane limite invalicabile alla possibilità di ravvedere la violazione: la notifica di un avviso di accertamento (imposte dirette ed Iva) o un avviso liquidazione (applicato per le imposte indirette diverse dall Iva) o di altro atto avente natura impositiva; il ricevimento di un avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione (ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR 600/73 e 54-bis, DPR 633/72) Nota: secondo la CM 6/2015 sono cause ostative al ravvedimento anche gli avvisi di recupero dei crediti d imposta e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni.

3 Pagina 3 / 8 IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO Con il DLgs.158/2015 si sostituisce l art.13 del DLgs.471/97, relativo alle violazioni degli obblighi di versamento dei tributi (versamenti in acconto, versamenti periodici, versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione). Il legislatore è intervenuto, in primo luogo, sul quantum della sanzione, prevedendo una maggiore riduzione sanzionatoria per i versamenti effettuati con lieve ritardo. Pertanto, i tardivi versamenti saranno così puniti: per i ritardi sino a 14 giorni, la sanzione sarà quella del 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo; per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione sarà pari al 15%; per i ritardi superiori a 90 giorni, la sanzione sarà pari al 30%. OMESSO / INSUFFICIENTE VERSAMENTO (Art. 13, D.Lgs.471/97) Fino al 31/12/2015 Dal 01/01/ % dell importo non versato, anche quando la maggior imposta/minor eccedenza detraibile risulti dalla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo 2% per ciascun giorno se il versamento è eseguito con ritardo < 15 giorni ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso 30% dell importo non versato, anche quando la maggior imposta/minor eccedenza detraibile risulti dalla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni 1% per ciascun giorno se il versamento è eseguito con ritardo < 15 giorni ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso Dette sanzioni si applicano in caso di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli artt. 36-bis, 36-ter, DPR 600/73 e 54-bis, DPR 633/72 Le sanzioni si applicano per mancato/parziale pagamento di tributi nel termine, esclusi quelli iscritti a ruolo Nota: le sanzioni previste nello stesso l art. 13 D.lgs.471/97 non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. FAVOR REI: opera senz'altro l'art.3 co.3 del DLgs.472/97; quindi se un contribuente avesse un contenzioso pendente su un tardivo pagamento nei 90 giorni, la sanzione non è più del 30% ma automaticamente del 15%. INDEBITA COMPENSAZIONE Viene disciplinato nell'art.13 del DLgs.471/97 l'aspetto sanzionatorio delle indebite compensazioni, sia di crediti esistenti che inesistenti; in coerenza con ciò, è abrogato l'art. 27 c. 18 del DL 185/2008. In particolare viene stabilito che: a) si intende inesistente il credito in relazione al quale manca (in tutto o in parte) il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati. b) si intende non spettante il credito, esistente, utilizzato per un importo superiore a quello spettante ovvero in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti (ad esempio, in assenza della dichiarazione / visto di conformità per importi superiori a / ); Ai fini sanzionatori si rileva quanto segue:

4 Pagina 4 / 8 COMPENSAZIONE SANZIONE DAL 2016 credito inesistente credito non spettante dal 100% al 200% del credito inesistente. è venuta meno l aggravante per l utilizzo in compensazione del credito inesistente di importo superiore a , nella previgente disciplina sanzionata al 200% della misura del credito compensato. non è mai ammessa la definizione agevolata della sanzione ai sensi degli artt. 16 e 17 del DLgs.472/97. al 30% del credito utilizzato, salvo disposizioni speciali. REGOLARIZZAZIONE DEL MANCATO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DAL 2016 Le sanzioni ridotte applicabili al fine di sanare mediante ravvedimento il mancato/insufficiente versamento di imposte, quali IRPEF / IRES / IRAP/ IVA, sono le seguenti: RIDUZIONE SANZIONE ALIQUOTA RIDOTTA GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO 1/10 0,1% a giorno da 0,1% a 1,4% entro il 14 giorno dalla scadenza 15% 1,50% dal 15 al 30 giorno dalla scadenza 1/9 15% 1,67% dal 31 al 90 giorno dalla scadenza Solo tributi amministrati dalle Entrate 1/8 30% 3,75% 1/7 30% 4,29% - entro 1 anno dalla violazione - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione - entro 2 anno dalla violazione - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello in cui è commessa la violazione 1/6 30% 5% entro il termine di accertamento 1/5 30% 6% dopo la notifica di un PVC Arrotondamento: riguardo le modalità di arrotondamento / troncamento delle suddette percentuali (15% x1/9 = 1,6666 e 30% x 1/7 = 4,2857) si attendono chiarimenti delle Entrate. FAVOR REI: il nuovo regime sanzionatorio, se più favorevole, interessa anche le violazioni commesse prima del 01/01/2016 (ad esempio dal 01/01 al 29/03/ giorni dal 27/12/ è possibile regolarizzare l omesso/insufficiente versamento dell acconto IVA applicando la sanzione dell 1,67% anziché del 3,33%); MODALITÀ DI VERSAMENTO Restano invariate le modalità con le quali il ravvedimento va perfezionato; pertanto a seguito di un omesso / insufficiente versamento è necessario versare: l imposta dovuta (ossia, rimuovere la violazione); la sanzione nella misura ridotta. Qualora il versamento tardivo della dell imposta non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest ultima, va commisurata ai giorni di ritardo nel versamento dell imposta (CM 41/2011).

5 Pagina 5 / 8 Esempio: qualora un versamento di sia eseguito con 2 giorni di ritardo e la violazione sia regolarizzata entro 15 gg dalla scadenza, la sanzione è pari a 2, ossia x 0,2% INTERESSI: l importo dovuto va maggiorato degli interessi di mora dal 01/01/2016 pari allo 0,2% (in luogo di 0,5% applicato fino al 31/12/2015). Esempio1 La Rossi srl entro il 16/02/2016 avrebbe dovuto versare quale debito Iva risultante dalla liquidazione del mese di gennaio. Rilevato l erroneo versamento di 1.200, la società il 16/03/2016 (entro 30 giorni) provvede a sanare l insufficiente versamento (.1.200), fruendo della sanzione ridotta dell 1,5% (1/10 del 15%). Gli importi dovuti sono così determinati: imposta: sanzione ridotta:.18 (1.200 x 15% x 1/10) interessi: 0,19 (1.200 x 0,2% x 30 /365) Il mod. F24 sarà quindi così compilato: , Esempio2 La Gamma sas (trimestrale) entro lo scorso 28/12/2015 non ha versato l acconto IVA 2015 per Ora, in dichiarazione IVA 2016 risulta un saldo a debito di (senza considerare l acconto). Riscontrato l omesso versamento dell acconto, la società decide di sanare la violazione tramite il ravvedimento operoso, effettuando il versamento il 16/03/2016 (entro 90 giorni), fruendo quindi della sanzione ridotta dell 1,67% (1/9 del 15%). Gli importi dovuti sono così determinati: imposta: sanzione ridotta:.116,66 (7.000 x 15% x 1/9) interessi: 3,19 (7.000 x 0,5% x 3 / 365) + (7.000 x 0,2% x 76 / 365) Entro lo stesso 16/03 è versato anche il saldo IVA, al netto dell acconto, ossia ( interessi dell 1%). Il mod. F24 sarà quindi così compilato: / ERRATA COMPILAZIONE / OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 Con riferimento al modello F24 si rammenta che il citato D.Lgs.n.158/2015 ha modificato anche le

6 Pagina 6 / 8 sanzioni previste in caso di: errata compilazione del modello; omessa presentazione del modello F24 a zero. VIOLAZIONE F24 SANZIONE DAL 2016 carenza dati del soggetto da 100 a 500 omessa presentazione pena fissa di 100 (in luogo di.154,00). Tale sanzione, indipendentemente dal ravvedimento operoso, è ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi. RAVVEDIMENTO: anche per le suddette tali violazioni è possibile far ricorso al ravvedimento operoso; in particolare, in caso di tardiva presentazione dell F24 a zero, la sanzione è pari a: SANZIONE RIDOTTA PRESENTAZIONE MOD. F24 5,56 (50 x 1/9) ritardo non superiore a 5 giorni 11,11 (100 x 1/9) ritardo non superiore a 90 giorni 12,50 (100 x 1/8) entro 1 anno dalla violazione 14,29 (100 x 1/7) entro 2 anni dalla violazione Nota: poiché la sanzione di partenza è stabilita in Euro, non si ritiene utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera, secondo la CM 106/2001, qualora la riduzione sia applicata ad un importo in Lire. Si rammenta che per il versamento della sanzione ridotta va utilizzato il codice tributo 8911 Esempio3 La Alfa srl lo scorso 16/02/2016 non ha presentato un modello F24 a zero ; in data 04/03/2016 provvede a sanare la violazione presentando un F24 che riporti: - la compensazione effettuata - la sanzione ridotta di 11,11 (100 x 1/9). Il modello F24 sarà quindi così compilato: PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO MARTEDÌ

7 Pagina 7 / 8 FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO <.300,00 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: REGISTRAZIONI CONTABILI FATTURAZIONE DIFFERITA REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Annotazione dell eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività, con riferimento al mese precedente. Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese di febbraio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese di febbraio, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale. Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi 16 MERCOLEDÌ IVA MENSILE IVA SALDO ANNUALE RITENUTE (su pagamenti effettuati nel mese di febbraio 2016) INTRATTENIMENTI PREVIDENZA Liquidazione e versamento dell imposta eventualmente a debito relativa al mese di febbraio (contribuenti mensili) Liquidazione e versamento dell imposta relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Il saldo è influenzato dalla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR 633/72 per i soggetti che adottano dall il regime forfetario. Il termine interessa i soggetti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano Unico 2016 possono differire il versamento fino al 16/6 o 18/07 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib.1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib.1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese precedente Condomini: versamento ritenute per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto d opera o servizi (cod. trib.1020 prestatori IRES, cod. trib.1019 prestatori IRPEF) Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib.1040) e di capitale o misto (cod. trib.1030) per gli associati "qualificati" Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef Versamento imposta: versamento dell imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di febbraio Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'inps da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di febbraio. INPS - Gestione Separata: versamento del contributo del 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra previdenza) o del 24% (altri casi) da parte dei committente, sui compensi corrisposti a febbraio a co.co.co nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > 5.000);

8 Pagina 8 / 8 TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs.81/2015 nella misura del 24% o 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra previdenza). Termine per il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: - 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a ,90-516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a ,90. Termine per il versamento dell ISI (codice tributo 5123) e dell IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2016 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l 1/03/2016 o non disinstallati entro il 31/12/ VENERDÌ INTRASTAT MENSILI Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al mese di febbraio (mensili) 31 GIOVEDÌ ACQUISTI DA SAN MARINO ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS E-MENS ENASARCO VERSAMENTO FIRR Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a febbraio. A tal fine va utilizzato il quadro SE del modello di comunicazione polivalente. Presentazione in via telematica del modello EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2015, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il modello EAS relativamente alle variazioni già comunicate all Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio. L adempimento riguarda anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. 81/2015. Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.

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