Emersione volontaria Opportunità, incertezze, rischi. Procedura di consultazione sulla nuova legge e ordinanza delle abitazioni secondarie

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Emersione volontaria Opportunità, incertezze, rischi. Procedura di consultazione sulla nuova legge e ordinanza delle abitazioni secondarie"

Transcript

1 i nfo Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari - Anno XXI - N.ro 28 - Dicembre 2013 Emersione volontaria Opportunità, incertezze, rischi Procedura di consultazione sulla nuova legge e ordinanza delle abitazioni secondarie L imposizione secondo il dispendio

2 Directory Rivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari Associazione dei Contabili Controller diplomati federali della Svizzera Italiana 6963 Lugano-Cureggia - Tel.: Fax: iguarisco@acf.ch Anno XXI - N.ro 28 - Dicembre 2013 Responsabile di Redazione Franco Pozzi Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni - Ufficio regionale di Lugano Via Landriani Lugano - Tel.: Fax: roberta.poretti-schlichting@vsv-asg.ch - Redazione FTAF-Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari c/o Istituto di formazione delle professioni fiduciarie Villa Negroni Vezia Tel Fax Comitato di redazione Glenda Brändli Fabiano Bonardi Edda Bruni-Fasani Giampaolo Caprotti Carlo Peduzzi Franco Pozzi Coordinamento grafico e stampa Società d arti grafiche Veladini SA via Besso 42 CH Lugano tel info@veladini.ch Camera Fiduciaria - Sezione Svizzera italiana Avv. Simone Egeler Bernasconi c/o BMA Brunoni Mottis & Associati Studio Legale SA Via Frasca 5 - CP Lugano - Tel. +41 (91) Fax: +41 (91) segreteria@camerafiduciaria-ti.ch - Fiduciari Suisse - Sezione Ticino Via al Mulino Cadempino-Lugano - Tel.: Fax: segretariato@fiduciarisuisse-ti.ch - Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino c/o Primafid di Cristina Maderni - Piazza Dante Lugano Tel.: Fax: segretariato@occt.ch - Svit Ticino Casella Postale Chiasso - Tel. : Fax.: svit-ticino@svit.ch - Delegati FTAF ACF ASG CAMERA FIDUCIARIA FIDUCIARI SUISSE OCCT SVIT Comitato F. Ruscitti A. Ciocca A. Bianchi F. Pozzi C. Maderni A. Montorfani Membro Membro Membro Segretario-Cassiere Presidente Vice Presidente Commissioni Manifestazione PR F. Bonardi G. Caprotti G. Brändli F. Pozzi C. Peduzzi E. Bruni-Fasani Formazione K. Kaufmann F. Poma S. Prosperi M. Belloni P. Dermitzel G. Arrigoni Leggi F. Ruscitti N. Wullschleger S. Egeler-Bernasconi A. Crespi G. Codoni I. Glattfelder

3 nfo irivista FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari Dicembre 2013 Sommario 3 Sommario Focus Emersione volontaria Opportunità, incertezze, rischi Gian Luigi Trucco L imposizione secondo il dispendio Avv. Dr. Simone Egeler Bernasconi Imposizione globale secondo il dispendio Fissato un minimo di CHF 400'000 in attesa del voto popolare Giordano Macchi Procedura di consultazione sulla nuova legge e ordinanza delle abitazioni secondarie Avv. Dr. Gianmaria Mosca Sergio Ermotti al convegno di fine anno dell ASG-Ticino Haig Simonian (ed il pubblico) a colloquio col Top Manager di UBS Gian Luigi Trucco Piazza finanziaria ticinese Un impegno congiunto per accrescere la sua competitività Sig. Franco Citterio Presa di posizione FTAF sull avamprogetto concernente la revisione parziale della Legge sull assistenza amministrativa fiscale e nuovo messaggio del Consiglio federale Avv. Giovanni Molo Presa di posizione della FTAF sull avamprogetto di revisione del diritto penale fiscale Avv. Giovanni Molo Formazione Dall Istituto delle Professioni Fiduciarie: non solo convegni

4 Focus Emersione volontaria Opportunità, incertezze, rischi 4 Non è assimilabile ad uno scudo in quanto non ne possiede la caratteristica saliente dell anonimato per chi lo attui, né si può inquadrare come un condono, perché le sanzioni sono applicate, seppur con discrezionalità e sconti: la voluntary disclosure, cioè l emersione volontaria di capitali detenuti all estero da soggetti fiscali italiani e non dichiarati, può essere vista alla stregua di un accertamento spontaneo concordato fra contribuente ed Agenzia delle Entrate. Al momento non esiste ancora una normativa specifica; è al lavoro, dal gennaio 2013, la Commissione parlamentare presieduta da Francesco Greco, celebre magistrato della Procura di Milano, che elabora in particolare i i nfo contorni del reato di autoriciclaggio, ed à stato costituito l UCIFI-Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali, facente capo all Agenzia delle Entrate e presieduto da Antonio Martino. Il progetto di emersione volontaria fa seguito al tramonto, che sembra ormai definitivo, della soluzione Rubik, soprattutto in quanto l Amministrazione italiana non accetta il principio dell anonimato e desidera un monitoraggio totale degli averi esteri dei contribuenti. Peraltro l Unione Europea va ormai in direzione dello scambio automatico di informazioni. Il progetto non è orientato alla Svizzera in modo particolare, ma rivolto a tutte le piazze off-shore in cui i soggetti italiani possano aver celato degli averi e, in questo momento, a causa della situazione di finanza pubblica, esso acquista un particolare carattere di urgenza, tanto che si pensa di inserirlo nella Legge di Stabilità (la Finanziaria), nonostante molti punti rimangano avvolti nell incertezza. L obiettivo dichiarato, ma accolto da molti come utopistico, sarebbe quello di recuperare fra i 38 ed i 40 miliardi di euro di gettito fiscale e di avere una parte consistente dei patrimoni rimpatriati fisicamente. Una procedura lunga e complessa All iniziativa di emersione possono aderire le persone fisiche residenti in Italia, i loro eredi e gli enti non commerciali od assimilati, ad esempio i trusts, che non abbiano ricevuto richieste informative dall Agenzia e non siano oggetto di verifica. L iter si articola in tre fasi. Nella prima il cliente si rivolge ad un professionista italiano che effettua la due diligence, soprattutto per quanto attiene agli adempimenti antiriciclaggio, richiede l assistenza dell intermediario estero, in particolare della banca depositaria, per verificare in via preliminare i potenziali esiti dell operazione. Una fase delicata, in cui il cliente dovrà aprirsi col professionista e fornire alla banca estera, nel nostro caso svizzera, un disclaimer per quanto riguarda il superamento dei vincoli del segreto bancario e l autorizzazione alla disclosure. A quel punto il professionista presenta la pratica in forma anonima all UCIFI, fornisce i dati in merito all origine dei fondi esteri, le movimentazioni, le imposte non versate Riceve dall UCIFI una prima valutazione d insieme, molto indicativa, su imposte e sanzioni da pagare. Ora il contradditorio vede di fronte il cliente non più anonimo e l UCIFI, che vorrà tutti i dati sui fondi, con saldi, redditi conseguiti, movimentazioni, bonifici, Esponenti dell Agenzia delle Entrate hanno affermato che le sanzioni saranno calcolate tenendo conto dell atteggiamento del contribuente pentito, della completezza delle sue informazioni, della tempestività e di altri aspetti di natura prettamente qualitativa e discrezionale. È presumibile che in quella sede l UCIFI voglia definire in modo preciso non solo l origine dei fondi, ma anche il ruolo degli intermediari esteri, gli FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2013 testo di Gian Luigi Trucco ASG-Ufficio di Lugano L obiettivo dichiarato, ma accolto da molti come utopistico, sarebbe quello di recuperare fra i 38 ed i 40 miliardi di euro di gettito fiscale

5 Al momento le autorità italiane propendono per un analisi integrale, riga per riga di tutto il materiale dei 10 anni aiuti attivi eventualmente prestati, i servizi di pianificazione fiscale e di ingegneria finanziaria posti a disposizione e quant altro. Si tratta di una fase molto delicata per la banca svizzera, gli altri intermediari ed i professionisti eventualmente coinvolti, anche sotto il profilo delle responsabilità penali. L UCIFI redige allora una relazione per la Direzione Provinciale dell Agenzia e, qualora ravvisi materia di rilevanza penale, copia viene inviata al Pubblico Ministero competente. A questo punto l Agenzia emette l avviso di accertamento e comunica le sanzioni. Se il cliente non contesta, usufruisce delle riduzioni previste. Ruolo e rischi degli operatori finanziari svizzeri Tutto l iter potrebbe richiedere diversi mesi, con intasamenti per i professionisti italiani, l UCIFI, l Agenzia ed i Pubblici Ministeri, nonché per le banche svizzere cui si chiede la documentazione completa ed integrale per i 10 anni precedenti, essendo la Svizzera paese black list. Se per la banca di cui il contribuente è cliente i problemi possono essere inferiori, se egli ha cambiato diversi istituti nel tempo, quelli da cui è uscito in modo più o meno amichevole, potrebbero operare con resistenza o lentezza, visto che la ricerca è costosa ed impegnativa. Al momento le autorità italiane propendono per un analisi integrale, riga per riga di tutto il materiale dei 10 anni, ma è presumibile che di fronte a tale compito immane ed agli enormi problemi che ne deriverebbero, si opti alla fine per soluzioni forfettarie più ragionevoli. Considerati i tempi lunghi emerge un quesito senza risposta: cosa accade se il contribuente riceve una richiesta di verifica dopo che la procedura di emersione è iniziata e si trova ancora, ad esempio, nella prima fase? In ogni caso egli è tenuto a pagare le imposte dovute più gli interessi, le sanzioni previste per le imposte sui redditi evasi, le sanzioni per il mancato monitoraggio nel riquadro RW, oltre ad incorrere nelle eventuali sanzioni penali quando esse emergano. A tale riguardo l UCIFI parrebbe orientata ad una certa flessibilità quando sussistano reati non gravi, ma una parte della magistratura, vista l obbligatorietà dell azione penale, non vede di buon occhio tale approccio elastico. Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, esse sono modulate, come detto, sul comportamento del contribuente e sul suo grado di attiva collaborazione ed informazione oltre che, parrebbe, sulla scelta di trasferire fisicamente i fondi in Italia. Per tutte le sanzioni si prevede, in teoria, di applicare i minimi con abbattimenti vari a seconda delle circostanze. Ricordiamo che i capitali di cui non si dimostri origine diversa, ad esempio ereditaria, sono considerati tout court reddito evaso e quindi colpiti dalla tassazione progressiva massima, 43% oltre alle addizionali. Tenuto conto dei minimi e degli sconti più ampi previsti, il costo medio dell emersione su base decennale per la Svizzera (black list) può andare dal 10 al 16%. Le sanzioni ordinarie per chi non aderisca e fosse beccato sono pesanti: dal 160 al 320% per omessa dichiarazione, dal 133 al 266% per dichiarazione infedele su fondi esteri, oltre ad altri balzelli ed eventuali azioni penali, che scattano per imposte evase superiori a euro a partire dal 2011 ed a per gli anni precedenti. L azione penale potrebbe oltre a tutto comportare la confisca per equivalente sui beni di familiari non direttamente coinvolti. Gli eredi che non fossero a conoscenza dei fondi detenuti all estero dal de cuius (e che quindi non figurassero come procuratori), godono di condizioni agevolate nel caso decidano congiuntamente di aderire all emersione. Ancora incertezza sugli aspetti penali È chiaro come la banca, il gestore indipendente, il fiduciario od ogni altro professionista coinvolto debba da un lato fornire la massima disponibilità e collaborazione durante la procedura, ma debba al contempo tutelarsi, soprattutto quando l apertura della relazione con il cliente sia recente, vi siano stati nuovi apporti nel corso degli ultimi anni, la provenienza dei fondi non risulti sufficientemente documentata, o quando l Agenzia delle Entrate abbia modo di evidenziare un ruolo attivo dell intermediario nella costituzione e nell occultamento dei fondi, in varia forma. Gli aspetti penali, fonte di rischi rilevanti, possono riguardare la fase di costituzione dei capitali, ad esempio a seguito di reati societari, malversazioni, corruzione, concussione, riciclaggio, così come il durante della gestione (apporti e prelevamenti, bonifici) e lo stesso rientro, quando questo diventi strumento di riciclaggio, inteso nell accezione ampia ormai universale. E in Italia sta per entrare in vigore anche il reato di autoriciclaggio, specificatamente applicato al comparto fiscale. Per l istituzione svizzera condizione essenziale è dunque un atteggiamento esaustivo nel racconto del passato che il cliente ha avuto con noi, in tutti i suoi aspetti, così da evitare rischi che potrebbero addirittura giungere ad adombrare i gravi reati di ricettazione e favoreggiamento. Focus 5

6 Focus 6 L imposizione secondo il dispendio L imposizione sul dispendio è una procedura di tassazione semplificata per cittadini esteri che, per la prima volta o dopo un assenza di almeno 10 anni, prendono domicilio o dimora fiscale in Svizzera, senza esercitarvi attività lucrativa (art. 13 LT, art. 6 LAID, art. 14 LIFD). Per i cittadini svizzeri il diritto alla tassazione globale è limitato all anno di arrivo o rientro in Svizzera. I globalisti sono tassati sulle spese annue sostenute in Svizzera e all estero per mantenere il proprio tenore di vita nonché quello delle persone a loro carico in Svizzera, ma non sul reddito e sulla sostanza all estero, a meno i nfo che si chieda il beneficio di una convenzione contro la doppia imposizione. Attualmente il dispendio minimo imponibile nel Canton Ticino deve ammontare al più alto dei seguenti valori: al quintuplo della pigione annua effettivamente pagata o dell affitto di mercato annuo nel caso di un abitazione propria, risp. il doppio del prezzo pagato nel caso di alloggio in albergo o struttura simile; al limite minimo fissato dal Cantone di CHF nel L imposta forfettaria non può, tuttavia, essere inferiore all imposta calcolata applicando le tariffe ordinarie sul reddito di fonte svizzera e sul reddito di fonte estera, per i quali il contribuente pretende il beneficio convenzionale e sulla sostanza in Svizzera (il cosiddetto calcolo di controllo ). Le altre imposte, ad esempio l imposta immobiliare e sugli utili immobiliari e l imposta sulle successioni e sulle donazioni, non sono toccate dall imposizione globale. L imposizione forfettaria è da sempre oggetto di discussione. Infatti, crea una disparità di trattamento rispetto ai cittadini svizzeri soggetti a tassazione ordinaria ed è contraria al principio costituzionale dell imposizione secondo la capacità economica del contribuente. Tuttavia, è una fonte importante di gettito fiscale e di indotto economico dal punto di vista del consumo, con effetti positivi sull occupazione, semplificando la determinazione del reddito imponibile e, dunque, la procedura di tassazione. In occasione di una votazione popolare del 2009, il Canton Zurigo ha abrogato tale regime fiscale con effetto inizio gennaio I cantoni di Sciaffusa, Appenzello esterno, Basilea Città e Basilea Campagna hanno seguito l esempio di Zurigo, mentre i Cantoni Turgovia, San Gallo, Lucerna e Berna hanno deciso di mantenere l imposizione globale inasprendo però le condizioni per motivi di equità fiscale. Anche le Camere federali hanno deciso il di respingere l abolizione dell imposizione forfettaria per le ragioni d ordine economico sopra menzionate, modificando e uniformando tuttavia le condizioni per migliorarne l accettazione. Non essendo stato lanciato alcun referendum contro la decisione delle Camere federali, le seguenti modifiche della LAID entreranno, dunque, in vigore il : il dispendio a livello mondiale dovrà corrispondere almeno al settuplo dei costi abitativi; obbligo di un dispendio minimo imponibile di CHF ai fini dell imposta federale diretta; obbligo per i Cantoni di introdurre anche loro una base imponibile minima che possono decidere liberamente; tutte le condizioni devono essere obbligatoriamente adempiute da entrambi i coniugi; obbligo per i Cantoni di includere l imposta sulla sostanza nell imposta forfettaria; abolizione del diritto alla tassazione globale per i cittadini svizzeri nell anno di arrivo o rientro in Svizzera; FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2013 testo di Avv. Dr. Simone Egeler Bernasconi L imposizione forfettaria è da sempre oggetto di discussione. Infatti, crea una disparità di trattamento rispetto ai cittadini svizzeri

7 Per le persone coniugate, i contributi sono calcolati per ogni coniuge sulla base della metà della sostanza coniugale e del reddito conseguito sotto forma di rendita. per le persone che al momento dell entrata della LIFD venivano già tassate in base al dispendio, verrà applicata l attuale normativa per un periodo transitorio di 5 anni. I Cantoni hanno due anni di tempo per adeguare il loro diritto. Dal le nuove disposizioni verranno applicate anche all imposta federale diretta. Il Consiglio federale prevede che la maggior parte delle persone tassate attualmente secondo l imposizione sul dispendio, dovrebbe mantenere il domicilio in Svizzera e, di conseguenza, dalla riforma dovrebbe risultare un incremento del gettito fiscale 1. A livello federale non è, comunque, ancora stata espressa l ultima parola; infatti, il 19 ottobre 2012 è stata presentata l iniziativa popolare Basta ai privilegi fiscali milionari, la quale chiede di abolire a livello nazionale l imposizione forfettaria e sulla quale il popolo svizzero andrà a votare. Il Canton Ticino ha sempre conosciuto un limite minimo del dispendio imponibile. Mentre nel 2010 ammontava ancora a CHF , ed è stato aumentato di CHF di anno in anno fino al 2012, nel 2013 la soglia minima è stata innalzata da CHF a CHF Per il 2014 il Governo ticinese ha deciso di aumentarlo a CHF , incrementando l onere fiscale per un globalista domiciliato nel Comune di Lugano di ca CHF annui nel 2014 rispetto al Il globalista non ha altra scelta che prendere o lasciare il Ticino per domiciliarsi altrove, risp. passare alla tassazione ordinaria. Conosceremo solo al momento del rientro delle dichiarazioni fiscali 2014, dunque nel 2015, quanti dei ca. 900 globalisti attualmente residenti in Ticino abbiano preferito partire per domiciliarsi altrove, con il relativo impatto negativo sul gettito fiscale e sull indotto economico, oppure passare alla tassazione ordinaria a causa dell aumento del dispendio imponibile minimo. Entro il 2016 il Canton Ticino dovrà, inoltre, introdurre l imposta sulla sostanza nell imposizione forfettaria. Nel caso in cui il Canton Ticino scegliesse di determinare forfettariamente la sostanza imponibile in 20 volte il dispendio imponibile di almeno CHF dal 2016 e di aggiungerla all imposta forfettaria sul dispendio, per il nostro globalista residente a Lugano il carico fiscale aumenterebbe di ulteriori CHF annui. Globalisti e AVS L aumento della base imponibile per l imposizione forfettaria ha anche un effetto rilevante sui contributi AVS dei globalisti non ancora pensionati, in particolare dopo l entrata in vigore della nuova direttiva WVP/DAA con effetto Infatti, siccome i globalisti assoggettati all imposizione forfettaria non hanno l obbligo di pagare contributi sociali sui redditi realizzati all estero (art. 6 ter lett. c OAVS), sono considerati essere persone senza attività lavorativa (no 1039 DAA). Il calcolo dei contributi all AVS, all AI e all IPG di persone senza attività lavorativa si basa sulla sostanza e sul reddito acquisito sotto forma di rendita moltiplicato per 20. Per le persone coniugate (indipendentemente dal regime matrimoniale dei beni), i contributi sono calcolati per ogni coniuge sulla base della metà della sostanza coniugale e del reddito conseguito sotto forma di rendita. Nel caso di globalisti il dispendio imponibile ai fini dell imposta forfettaria è equiparato al reddito conseguito in forma di rendita (art. 29 cpv. 5 OAVS). Mentre un globalista single al beneficio di una globale minima di CHF nel 2012 doveva pagare oneri sociali nel Canton Ticino per CHF (più contributi assegni familiari AF del 10%, contributi assegni familiari integrativi AFI dello 0,15 %, e costi amministrativi del 2%), a partire dal 2014 dovrà versare CHF (più AF del16%, AIF del 0,15 % e costi amministrativi del 2%). Se si considera che dal contributo annuale di persone senza attività lavorativa solo ca. CHF contribuiscono alla rendita futura, i rimanenti CHF saranno utilizzati dalla cassa di compensazione per pagare altri assicurati e, quindi, un costo a fondo perso per il globalista. Tale assoggettamento all obbligo contributivo alle assicurazioni sociali svizzere, non si applica invece nel caso in cui il globalista sia un cittadino UE/EFTA che svolge un attività lucrativa in uno stato UE/EFTA assoggettato ai contributi in tale stato secondo il principio del luogo di lavoro (no 1041 DAA). Focus 7 1 Cfr. DFF: Scheda informativa Imposizione secondo il dispendio del

8 Focus Imposizione globale secondo il dispendio Fissato un minimo di CHF 400'000 in attesa del voto popolare. 8 i nfo Nonostante che dal profilo fiscale non sia certo uno dei cantoni più concorrenziali per i contribuenti facoltosi, soprattutto vista la quint ultima posizione riguardo l imposta sulla sostanza, il Ticino esercita una notevole attrattiva sui cittadini stranieri che scelgono di risiedervi, optando per l imposizione globale secondo il dispendio. Negli ultimi anni il numero delle persone che hanno beneficiato della tassazione globale in Ticino è, infatti, aumentato considerevolmente, passando da 523 nel 2006 a 877 nel 2012, una cifra che colloca il Canton Ticino al terzo posto in Svizzera per numero di globalisti (dietro a Vaud e Vallese). Nel 2013 si avrà ancora un sensibile aumento. Perfino più importante del numero è stata, però, la crescita delle entrate fiscali generate, le quali sono quasi raddoppiate passando da 15 milioni nel 2006 a 29 milioni nel 2012 per quanto concerne l imposta cantonale, e da 12 milioni a 23 milioni di franchi per quanto attiene alle imposte comunali. Totale per le finanze pubbliche cantonali: CHF Occorre, inoltre, sottolineare che l importanza di questo genere di contribuenti non si misura unicamente in termini di gettito fiscale, ma pure in termini di indotto economico. A titolo informativo si cita la risposta all interrogazione n. 79 del 20 marzo 2012 del deputato Franco Celio, la quale indica che, secondo uno studio dell Amministrazione federale delle contribuzioni del 2010, alla presenza dei globalisti sono collegati complessivamente circa posti di lavoro in Svizzera. Il 4 novembre 2013, il Gran Consiglio ha accolto la modifica della Legge Tributaria del Cantone Ticino che prevede l aumento a CHF del reddito minimo determinante per l imposizione globale secondo il dispendio. La modifica è stata approvata a larga maggioranza dal Parlamento ticinese: 66 voti favorevoli, 8 voti contrari e 5 astensioni. Questa misura ha una doppia valenza: da un lato tiene conto della recente evoluzione a livello svizzero dell imposizione globale secondo il dispendio, dall altro si inserisce nelle misure di risanamento finanziario del Cantone Ticino con un impatto positivo e significativo. Infatti, anticipa ed è compatibile con il nuovo diritto federale che ha inasprito i criteri per l imposizione secondo il dispendio, inserendoli nelle leggi tributarie. Un innalzamento dell asticella minima è la risposta del parlamento svizzero (ed ora anche cantonale) alla crescente pressione per abolire l istituto del dispendio dalla legge. Si ricorda, ad esempio, l iniziativa popolare federale Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria). È stata promossa da un comitato che ha raccolto un numero sufficiente di firme (deposito il 19 ottobre 2012 con firme). Analoghe iniziative sono in corso in diversi Cantoni. Il responso delle urne chiarirà in modo definitivo se i cittadini sono maggiormente sensibili a temi equitativi o al pragmatismo del gettito e delle ricadute positive che, abbiamo visto, per il Cantone Ticino in particolare, sono rilevanti. FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2013 testo di Giordano Macchi Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni Un innalzamento dell asticella minima è la risposta del parlamento svizzero alla crescente pressione per abolire l istituto del dispendio dalla legge.

9 testo di Avv. Dr. Gianmaria Mosca Membro del Consiglio Direttivo della CATEF La proposta legislativa si compone di due avamprogetti relativi alla nuova Legge Federale sulle abitazioni secondarie e alla relativa Ordinanza Procedura di consultazione sulla nuova legge e ordinanza delle abitazioni secondarie In data 11 marzo 2012 popolo e cantoni Svizzeri hanno approvato, come noto, una profonda limitazione costituzionale delle residenze secondarie, nei Comuni ove viene superata la percentuale del 20% di abitazioni di vacanza. Come recepito recentemente dal Tribunale Federale, il dettato costituzionale per la sua chiarezza ed immediatezza é già entrato in vigore nel momento in cui é stato, appunto, approvato dalla sovranità popolare e cantonale Svizzera. Questa decisione ha, dunque, inciso in diversi Cantoni ove si reputava che la limitazione dovesse entrare in vigore soltanto dal 1 gennaio 2013, soprattutto ove la competenza a rilasciare licenze edilizie é demandata principalmente ai soli Comuni (differentemente dal Cantone Ticino ove sussiste comunque una competenza Cantonale). In questo senso, anche l Ordinanza provvisoria del Consiglio Federale del 22 agosto 2012, che prevedeva l entrata in vigore delle nuove norme per il 1 gennaio 2013, é stata smentita dal potere giudiziario. Appariva, comunque, evidente che all Ordinanza del Consiglio Federale del 22 agosto 2012, sarebbe seguita una proposta legislativa duratura che é stata appunto sottoposta alla procedura di consultazione sino al 20 ottobre La proposta legislativa si compone di due avamprogetti relativi alla nuova Legge Federale sulle abitazioni secondarie e alla relativa Ordinanza che, sottoposte congiuntamente alla procedura di consultazione, permettono dunque di raccogliere tutte le opinioni interessate. Prima di esaminare i principali aspetti dei due testi legislativi, occorre sottolineare che non é stato facile tradurre il principio costituzionale in una Legge di facile comprensione ed applicazione, con dunque uno scenario futuro di carattere giurisprudenziale che permetterà anche di definire meglio determinati concetti. Esaminando, pertanto, la proposta di Legge Federale, occorre menzionare immediatamente che l art. 2 dell avamprogetto si concentra sulla definizione di abitazione e di abitazione primaria, ritenuto che tutti gli oggetti che non ricadono nell elenco dell art. 2 dell avamprogetto legislativo devono essere considerati residenze secondarie. Personalmente, non mi sono mai piaciute le definizioni negative in campo legislativo, preferendo che la Legge dica esattamente in positivo quali siano le residenze secondarie toccate dal provvedimento restrittivo. Ai sensi, quindi, del progetto legislativo, sono abitazioni le unità abitative dotate di cucina, di accesso proprio e di una struttura edile: pertanto, con una roulotte possiamo muoverci a piacimento. L abitazione primaria si contraddistingue poi per la presenza di almeno una persona iscritta con domicilio principale nel luogo di situazione dell immobile, entrando così in considerazione un concetto anagrafico che alle nostre latitudini non svolgeva abitualmente un ruolo determinante. L art. 2 dell avamprogetto legislativo specifica poi che sono considerate abitazioni primarie anche le abitazioni occupate per scopi di lavoro, le abitazioni collegate ad un altra abitazione nel medesimo edificio, le abitazioni destinate all affitto a lungo termine, le abitazioni destinate al personale di un impresa o che costituiscono dépendances per alberghi od istituti. Ogni Comune è, quindi, tenuto ad allestire un inventario delle abitazioni primarie, mentre la Confederazione fissa per ogni Comune la quota delle abitazioni secondarie sullo stesso territorio. Vale, dunque, il principio che, se in un Comune viene superata la soglia del 20% di residenze secondarie, non possono essere autorizzate nuove residenze di vacanza, salvo per le eccezioni specificatamente previste dalla Legge. Una prima eccezione viene indicata all art. 7 I lett. b dell avamprogetto, qualora l abitazione venga sfruttata a scopi turistici da parte dello stesso proprietario che abita nello stesso edificio, oppure nell ambito di una struttura ricettiva organizzata o nel caso che venga offerta sul mercato internazionale. Ritenuto che le caratteristiche di questa eccezione dovranno essere oggetto di precisa- Focus 9

10 Focus 10 i nfo zioni da parte del Consiglio Federale, queste abitazioni secondarie in deroga potranno essere oggetto di limitazioni d uso. I Comuni e i Cantoni possono, tra l altro, delimitare nella loro pianificazione territoriale zone assegnate a tale funzione turistica. Un altra eccezione viene prevista per nuove abitazioni secondarie in edifici tutelati, qualora tali edifici non vengano pregiudicati nel loro valore e una loro conservazione non possa essere altrimenti garantita. Questa norma si riferisce evidentemente ai rustici ticinesi che possono dunque essere trasformati anche fuori dalle zone edificabili, purché siano degni di protezione. Una terza eccezione legislativa viene prevista a favore delle residenze secondarie nel caso che, prima della votazione dell 11 marzo 2012, sia stato approvato un piano regolatore speciale, come nel caso di Andermatt. Decisamente più importante appare l eccezione a beneficio del diritto acquisito, ritenuto che le abitazioni costruite secondo il diritto anteriore all 11 marzo 2012 sono libere nell uso abitativo, fatte però salve le limitazioni d uso esistenti o future secondo il diritto Cantonale o Comunale. Pertanto, dovrebbe essere chiaramente indicato che la nuova norma costituzionale non ha effetto retroattivo. A questo proposito, il Consiglio Federale nel suo avamprogetto stabilisce due varianti fissando un alternativa più restrittiva concernente, appunto, le abitazioni già esistenti alla data della votazione dell 11 marzo Terminato dunque l elenco delle eccezioni, l avamprogetto di Legge Federale stabilisce l obbligatorietà di un autorizzazione edilizia per il cambiamento di destinazione e la possibilità per i Cantoni e per i Comuni di adottare le misure necessarie per impedire abusi. In caso, poi, di problemi relativi all uso turistico di un abitazione eccedente la percentuale del 20% di residenze secondarie, la Legge prevede anche una tassa di compensazione a carico del proprietario. Nelle misure di applicazione del principio costituzionale, vengono poi garantite alle Autorità designate nei singoli Cantoni, le più ampie facoltà di intervento e di esecuzione per obbligare i proprietari a rispettare i principi legislativi. In questo caso trattasi evidentemente di misure estremamente coercitive che, non essendo precisamente regolate dall avamprogetto legislativo, mettono nelle mani delle Autorità amministrative facoltà estremamente incisive. Le Autorità possono evidentemente anche intervenire per ottenere il ripristino della situazione legale. Conseguentemente, una prima impressione scaturente dall avamprogetto del Consiglio Federale permette di concludere che i due principali obbiettivi, che personalmente ritenevo fondamentali nell applicazione del principio costituzionale, ossia la irretroattività e la tutela dei rustici ticinesi, rimangono ancorati nel provvedimento legislativo, sempre ovviamente che le Camere si allineino all avamprogetto stabilito dal Consiglio Federale. Quest ultimo ha presentato anche il progetto di Ordinanza sulle abitazioni secondarie che si limita, però, a precisare la possibilità di menzionare al Registro Fondiario una limitazione d uso ad abitazione primaria e a specificare esecutivamente i principi indicati nella Legge. In considerazione della proposta legislativa articolata, la necessità di un Ordinanza Federale potrebbe anche essere messa in discussione. In conclusione, il panorama immobiliare Svizzero conoscerà, oltre alle norme sulla LAFE, anche disposizioni imperative ed incisive per le residenze secondarie che incideranno notevolmente sull attività edilizia ed economica in generale. Appare difficile pensare che le Camere alleggeriranno in maniera rilevante le disposizioni legislative che a, loro volta, dipendono da un principio costituzionale chiaro, con dunque a mio giudizio la probabilità che l avamprogetto del Consiglio Federale venga sostanzialmente accolto. Constateremo quindi gli sviluppi di questo iter legislativo nel corso dei prossimi mesi, con probabile entrata in vigore della Legge per il 1 luglio FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2013 In conclusione, il panorama immobiliare Svizzero conoscerà, oltre alle norme sulla LAFE, anche disposizioni imperative ed incisive per le residenze secondarie

11 Sergio Emotti al convegno di fine anno dell ASG-Ticino Haig Simonian (ed il pubblico) a colloquio col Top Manager di UBS Focus testo di Gian Luigi Trucco ASG-Ufficio di Lugano Per Ermotti la politica svizzera in campo finanziario manca di una strategia chiara, si presta ad esternazioni estemporanee ed interventi non coordinati L evento di fine anno che l ASG-Associazione Svizzera Gestori di Patrimoni tradizionalmente organizza per gli operatori del settore e per il pubblico, ha rivestito quest anno un importanza tutta particolare per diverse ragioni. Da un lato il momento attuale è caratterizzato da un evoluzione normativa a livello interno ed internazionale la cui dimensione e la cui rapidità non hanno eguali, in uno scenario dominato dall incertezza e dalla preoccupazione. Ma l importanza dell evento ASG di novembre, svoltosi presso l Università della Svizzera Italiana di Lugano, si lega soprattutto alle persone ospitate: il CEO del Gruppo UBS, Sergio Ermotti, intervistato da Haig Simonian, già corrispondente del Financial Times e dell Economist da varie capitali europee ed ora attivo a Zurigo. L importanza dei temi trattati è già apparsa nei due interventi introduttivi. Alessandro Ciocca, Vice-Presidente dell ASG ha ricordato l esigenza di una strategia comune per tutti gli attori del mondo finanziario svizzero, indipendentemente dalla loro dimensione e dalle loro specificità, ricordando come la sinergia fra banche e gestori patrimoniali indipendenti sia un valore da coltivare in un clima di trasparenza e di mutua sinergia. Dal canto suo Michele Foletti, Municipale di Lugano, ha ricordato come il settore significhi per il Ticino, e per Lugano in particolare, impieghi qualificati e ben retribuiti (1 miliardo di franchi circa la massa salariale) e contribuisca per l 11% al PIL cantonale. Se si considera l indotto che la piazza finanziaria genera, il numero degli occupati sale a Foletti ha evidenziato il calo di gettito fiscale legato alla finanza, auspicando strategie chiare e compatibili con gli standard internazionali, senza strappi e scelte precipitose controproducenti. Ricordando le difficoltà con cui si confrontano le piccole istituzioni, ed i gestori indipendenti in particolare, Foletti si è detto fiducioso circa una possibile riconversione della piazza luganese, sostenuta da condizioni quadro favorevoli, da know-how in settori complementari come il commodity trading ed il trade financing, la formazione, la ricerca ed i poli di eccellenza scientifica ed industriale che il territorio ospita. Entrando nel vivo della serata, gli stimoli che Haig Simonian ha fornito a Sergio Ermotti non si sono indirizzati subito ai temi caldi, quali UBS, le normative, i destini della piazza e dei suoi attori, ma piuttosto ad aspetti autobiografici. Riflettendo sui due anni ormai trascorsi al vertice della prima banca svizzera, nonché una delle istituzioni più rilevanti a livello mondiale, Sergio Ermotti ha definito la sua nomina come una novità inattesa, nonostante il suo ampio background internazionale in varie istituzioni prestigiose: il manager dovrebbe sì sviluppare una filosofia di carriera, ma porsi obiettivi realistici che, nel suo caso, sono andati al di là delle aspettative. Ma ben presto si è giunti ai temi caldi, sollecitati dal nitido approccio tutto britannico di Simonian, ed Ermotti non vi si è sottratto. Trasparenza o concorrenza tra piazze finanziarie? In effetti il top manager di UBS si è dichiarato preoccupato per le pressioni e gli attacchi che, soprattutto a partire dal 2008, sono venuti alla piazza finanziaria svizzera, in modo sempre più forte ma soprattutto sempre più veloce. Se è vero, ha affermato Ermotti, che tali pressioni sono imposte prevalentemente dall esterno e, con il pretesto della trasparenza, mascherano in realtà niente altro che lotte fra piazze finanziarie concorrenti, è altrettanto vero che esiste una pressione domestica trasversale ai partiti, che vorrebbe criminalizzare quanto è stato fatto negli ultimi 50 anni. Per Ermotti la politica svizzera in campo finanziario manca di una strategia chiara, si presta ad esternazioni estemporanee ed interventi non coordinati, ed il modo in cui è stato condotto il negoziato Rubik con la Germania ne sarebbe una dimostrazione. Dalla strategia del Governo, o dalla non-strategia, si è passati a quella delle istituzioni finanziarie svizzere: in effetti possono esistere obiettivi non coincidenti fra le due grandi banche, il resto delle banche private ed istituzioni con diversi business models. E cosa potrebbe accadere, lo ha incalzato Simonian, in un ipotetico scenario 2018, anche alla luce delle critiche che vengono mosse all Investment Banking ed al modello europeo di banca universale, secondo alcuni fonte di rischi eccessivi? Riferendosi alle strategie non necessariamente coincidenti, Ermotti ha ricordato come UBS abbia 11

12 Focus 12 globalmente circa 1700 miliardi di averi in Wealth Management, con il 40% della clientela detentrice di portafogli oltre i 50 milioni, dunque quasi istituzionali : pertanto il mantenimento delle attività di Investment Banking, di Asset Management e di Corporate Banking sono essenziali per le loro sinergie ed i benefici che recano a questo importante segmento del Family Office di alto standing, ovviamente eliminando gli abusi che si sono verificati ed affinando il Risk Management. Nell insieme, la scadenza ipotetica del 2018 mostra per Ermotti più ombre che luci. Delle 300 banche private oggi presenti in Svizzera, meno di 250 sopravviveranno: il 25% di esse è già in perdita ed altrettante non guadagnano abbastanza per sostenere il modello di business attuale, per cui il loro processo di ristrutturazione e consolidamento è inevitabile. Inevitabili ristrutturazioni e consolidamenti La stessa tendenza riguarda i gestori patrimoniali indipendenti, in particolare in Ticino visto il forte collegamento con l Italia, l incidenza degli scudi e l evoluzione della situazione crossborder. Egli ha ricordato come l 86% dei gestori indipendenti possegga staff con meno di 5 persone ed il 77% abbia averi in gestione inferiori ai 250 milioni. Una situazione insostenibile alla luce dei nuovi adempimenti e dei relativi costi, per cui la soluzione passa attraverso fusioni, segmentazioni della clientela, specializzazioni in base a situazioni fiscali nazionali, oppure attività alternative quali asset allocation e simili. Il futuro, per Ermotti, vede sharing ed outsourcing di varie attività, quali back-office e compliance, con focalizzazione sulla relazione con il cliente. Simonian ha provocato Ermotti anche sul tema bollente delle retribuzioni manageriali e dell iniziativa 1:12. Essa finirebbe, per il capo di UBS, con l indebolire l attrattività dell intero i nfo sistema Svizzera, e non solo della piazza finanziaria, si ripercuoterebbe negativamente sulla prossima generazione e minerebbe la credibilità esterna del paese. Risulterebbe una strumentalizzazione ideologica che pesa su chi vuole investire in Svizzera. Ma, a scanso di personalizzazioni, Ermotti ha tenuto a chiarire che le retribuzioni agli alti livelli non sono frutto di auto-decisioni. L importo dei compensi risponde a regole di mercato, si lega al raggiungimento di risultati finanziari così come extra-finanziari di breve e di lungo termine, ed è soggetto in ultima istanza all approvazione degli azionisti. Una tendenza a farsi del male L incontro dell ASG col CEO di UBS è venuto appena pochi giorni dopo le dichiarazioni della Consigliera Federale Eveline Widmer-Schlumpf sul grado ancora insufficiente di capitalizzazione della grandi banche. Ermotti ha lamentato che il tema sia stato tirato in ballo prima della scadenza prevista, ricordando però che i ratios delle banche svizzere sono di gran lunga migliori rispetto a quelli prevalenti a livello internazionale. Un altra occasione, ha aggiunto per continuare a farsi del male. Un aumento ingiustificato dei ratios avrebbe come conseguenza una lievitazione dei costi ipotecari, almeno di mezzo punto percentuale, ed un maggior costo delle imprese nell accedere al credito. Per Ermotti, quando si tratta di affrontare questioni finanziarie pare che i politici non vogliano i banchieri intorno, forse perché non è politically correct. Ermotti ha, infine, illustrato il progetto della new bank tutta svizzera che dovrebbe inglobare le attività di Retail, di Corporate Banking per le aziende nazionali e di Wealth Management con base elvetica. Tutte le altre attività, incluso quindi l Investment Banking, l Asset Allocation ed il Private Banking operato da entità estere del Gruppo e da affiliate, risulterebbero così separate in una nuova entità. La struttura, secondo Ermotti, dovrebbe fornire maggiori garanzie ai creditori in caso di difficoltà e più sicurezza ai clienti svizzeri. Il CEO di UBS ha ribadito in chiusura come ogni iniziativa politica unilaterale e precipitosa in campo fiscale, ad esempio sullo scambio automatico di informazioni, sia contraria agli interessi della piazza finanziaria quando non si allinei con la concorrenza internazionale, ferma restando la volontà di servire solo clienti con fondi regolarizzati. FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2013 Il CEO di UBS ha ribadito in chiusura come ogni iniziativa politica unilaterale e precipitosa in campo fiscale, sia contraria agli interessi della piazza finanziaria

13 Piazza finanziaria ticinese Un impegno congiunto per accrescere la sua competitività Focus testo di Sig. Franco Citterio presidente Ticino For Finance L associazione organizza ciclicamente delle conferenze sui mercati di riferimento in cui poter trasmettere tutti quei valori che caratterizzano il nostro sistema paese, ed il Ticino in particolare La piazza ticinese sta gradualmente cambiando volto. Si aprono nuovi scenari, sfide e opportunità per la terza piazza svizzera e la sua secolare storia. Dobbiamo essere consapevoli che possiamo scegliere la strada da intraprendere, ma sicuramente non possiamo stare a guardare. Ticino for Finance ci crede: è l occasione per riflettere su ciò che sta alla base della sua attività. Far conoscere all estero la nostra piazza, allo scopo di favorire l insediamento di attività finanziarie ad alto valore aggiunto, è il cuore dell attività di Ticino for Finance. Per questo l associazione organizza ciclicamente delle conferenze sui mercati di riferimento in cui poter trasmettere tutti quei valori che caratterizzano il nostro sistema paese, ed il Ticino in particolare. Sinora l associazione ha già colto svariate opportunità, coinvolgendo alcune realtà già presenti sulla nostra piazza che hanno arricchito i vari momenti con importanti risvolti pratici. È stato questo il caso dell evento che si è tenuto lo scorso maggio nella city britannica, nella cornice della London Chamber of Commerce and Industry. Ma anche l evento di Milano, svoltosi presso il Centro svizzero in collaborazione con l associazione 100 Women in Hedge Funds, ha visto come protagonisti alcuni operatori sulle nuove opportunità e sfide per i gestori di fondi, un appuntamento al servizio degli operatori stessi e delle loro scelte strategiche future. Tra l altro la conferenza, oltre ad essere stata un occasione per aggiornarsi su un tema d attualità, ha permesso ai presenti di conoscersi mettendo in contatto due piazze importanti e strettamente interconnesse, come quella milanese e quella ticinese. Oltre alle conferenze in trasferta, che sono la parte più visibile dell attività e permettono di allargare il network relazionale, è altrettanto importante dare continuità alla presenza nel corso dell anno. Per questo Ticino for Finance organizza costantemente gli incontri one-toone con gli operatori: un modo per consolidare in un secondo momento le relazioni e approfondire le esigenze personali dei singoli operatori con cui si è entrati in contatto, e che hanno manifestato interesse per una possibile loro localizzazione nel nostro Cantone. Ad oggi, sono stati diverse decine gli incontri svolti grazie anche all importante contributo di diversi professionisti già presenti sulla piazza che hanno saputo guidarli ed informarli preliminarmente sulle fasi dell insediamento. L importanza della relazione personale viene ulteriormente confermata dall effetto passaparola attraverso cui diversi prospects si mettono in contatto con Ticino for Finance. È sorprendente constatare quanto i network personali svolgano un ruolo importante anche all interno di comunità finanziarie molto estese (basti pensare a Londra). In tutto questo, non sono ovviamente da trascurare le opportunità derivanti dalla stampa e dai media in generale. Dopo la prima occasione di lavorare con la rivista italiana specializzata nel commodity trading Ship2Shore ad inizio anno, la collaborazione ha già avuto modo di rinnovarsi a distanza di pochi mesi. Ticino for Finance ha, infatti, contribuito alla realizzazione di uno Speciale, unendosi alla LCTA e alla rivista con sede a Genova, per creare un supplemento dal titolo Commodity Trading in Ticino. Il supplemento, sia in italiano che in russo, è stata una notevole vetrina sia per presentare gli elementi chiave del settore in Ticino, ma anche per alcune attività commerciali parte dell importante bacino di professionisti ticinesi quali banche specializzate, società d ispezione, armatori, assicuratori, studi legali, fiduciari e consulenti ecc. Non manca, inoltre, il lavoro volto a generare occasioni di visibilità sui media britannici, che hanno già portato la voce di chi opera dal Ticino ad apparire su autorevoli testate, come il Financial Times e Reuters. Sui media altamente specializzati, come ad esempio Hedgeweek e Fund Europe, le tematiche settoriali all interno degli articoli sono state affrontate con particolare riferimento agli aspetti caratterizzanti il Sistema Ticino. In ciò, inutile dire quanto siano importanti la testimonianze di chi già opera in Ticino o che nel nostro Cantone si è insediato recentemente, che aiutano a trasmettere quegli aspetti reali e tangibili che interessano agli operatori all estero. 13

14 Focus 14 Parte dell attività dell associazione è rivolta ai player già insediati in Ticino affinché la spinta per la causa possa crescere dal basso. Proprio con la volontà di accrescere la partecipazione intorno alle sue iniziative, l associazione per la promozione della piazza finanziaria, ha recentemente aperto nuovi canali sui principali social media. Questo approdo su Linkedin, Twitter e Facebook, le permetterà di raggiungere tutti i follower in tempo reale sfruttando altresì le dinamiche di coinvolgimento e di interazione caratteristiche del Web 2.0. Ma non solo, tali strumenti online si rivelano già un valido link per curare le relazioni create nel corso dei precedenti viaggi in giro per il mondo e per ottenere una audience globale. Un pilastro dell attività di Ticino for Finance è, dunque, dedicato a rinforzare il commitment della piazza stessa perché Ticino for Finance i nfo non è, e non vuole essere, un progetto puramente istituzionale. In tal senso, l associazione non nasconde la volontà di consolidarsi in qualità di piattaforma di dialogo tra le varie anime che compongono la piazza. A volte il tempo che intercorre prima di leggere le notizie prodotte dai giornali può essere lungo, quando invece il caso richiede di agire tempestivamente. A riguardo non sono rari i casi in cui, durante gli incontri previsti regolarmente, si è già giunti ad accordi e a prese di posizioni comuni, grazie allo scambio aperto di pareri e con informazioni di prima mano, direttamente tra gli operatori, le autorità e le varie istituzioni presenti sul territorio. Un vero e proprio organo d incontro insomma, la cui importanza è amplificata in un momento storico in cui s impone una strategia condivisa per il futuro. Non a caso, con l intento di innescare un dibattito sul futuro della piazza che possa essere portato avanti dalla politica e dagli operatori, è prossima la realizzazione di Ticino Piazza Finanziaria Questo ampio progetto sta permettendo di raccogliere autorevoli opinioni di personalità a cui viene chiesto di volgere lo sguardo al domani. Per la precisione, 20 personalità provenienti da diversi ambiti (giornalisti economici, noti banchieri, ma anche professori universitari e politici) guarderanno al posizionamento della piazza finanziaria nel lungo periodo (tra 20 anni) e, al contempo, saranno chiamati a indicare tre misure concrete da mettere in atto da qui al Ticino for Finance pubblicherà, poi, le loro vision affinché possa innescarsi un fertile confronto. In altri termini, si tratterà di una iniziale riflessione scientifica che risponde al cambiamento in atto della piazza finanziaria ticinese, attraverso un modello (la pubblicazione) che unisca e basato sulla messa in comune. Del resto, per continuare ad avere successo, sarà sempre più importante collaborare e fare gruppo. Tale logica è fortemente sostenuta da Ticino for Finance in quanto si è, a più riprese, dimostrata valida anche nel portare avanti più efficacemente le proprie attività. Per esempio, è stato questo il caso della già accennata conferenza che ha riscontrato un forte successo a Londra lo scorso maggio: dal titolo Current trends in financing commodity trading operations, è stata organizzata da Ticino fo Finance insieme alla Camera di Commercio del Cantone Ticino, alla London Chamber of Commerce and Industry e alla Lugano Commodity Trading Association. L evento è un chiaro esempio di impegno congiunto: in fondo è nell interesse di tutti veder crescere il numero di operatori di alto livello presenti e il ruolo di Lugano e del Ticino a livello internazionale. Dati i risultati sinora raggiunti, è una modalità operativa vincente e una strada da percorrere anche per i prossimi eventi di Ticino for Finance. FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2013 Si tratterà di una iniziale riflessione scientifica che risponde al cambiamento in atto della piazza finanziaria ticinese, attraverso un modello che unisca e basato sulla messa in comune

15 testo di Avv. Giovanni Molo Continueranno a essere vietate le domande di assistenza amministrativa estere fondate su dati rubati in Svizzera Presa di posizione FTAF sull avamprogetto concernente la revisione parziale della Legge sull assistenza amministrativa fiscale e nuovo messaggio del Consiglio federale La presa di posizione della FTAF nell ambito della consultazione avviata il 14 agosto 2013 dal Consiglio federale, concernente la revisione parziale della Legge sull assistenza amministrativa fiscale, è stata in parte recepita dal Consiglio federale (CF) nel messaggio con il nuovo disegno di legge che verrà prossimamente, presumibilmente già nella sessione di dicembre 2013, sottoposto all approvazione delle Camere federali. Divieto di dati rubati Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha preso atto delle critiche formulate dalla FTAF (insieme ad altri partecipanti alla consultazione tra i quali, in particolare, il Cantone Ticino), secondo cui la proposta originaria del Consiglio federale di ammettere, in certe condizioni, l uso di dati rubati per fondare una domanda di assistenza amministrativa non è compatibile con uno stato di diritto (vedi rapporto di consultazione DFF ottobre 2013 p. 7), non è prevista nemmeno dallo standard dell OCSE (ibid, p. 8). Alla luce di tali critiche, il CF ha deciso di abbandonare la proposta di revisione dell art. 7 lett. C (vedi messaggio sulla modifica della Legge sull assistenza amministrativa fiscale LAAF, p. 6-7). Continueranno, quindi, a essere vietate le domande di assistenza amministrativa estere fondate su dati rubati in Svizzera. Domande raggruppate Con riferimento alla proposta del CF di integrare la possibilità di ammettere in Svizzera domande raggruppate di assistenza amministrativa per effetto di un semplice rinvio al Commentario dell OCSE, il DFF ha preso atto delle critiche formulate dalla FTAF (insieme ad altri partecipanti alla consultazione tra i quali, in particolare, il Cantone Ticino), secondo cui il Commentario dell OCSE, concepito come una chiave di interpretazione ad un modello di riferimento per delle clausole bilaterali di collaborazione, non possa esplicare effetti diretti nel diritto svizzero (Rapporto di consultazione, p. 7). Il CF ha in parte tenuto conto di queste critiche; la nuova proposta relativa all art. 6 cpv. 2 bis LAAF prevede quindi una delega legislativa affinché sia il Governo a determinare il contenuto necessario di una domanda raggruppata. Tale proposta, già solo da un profilo costituzionale, non appare tuttavia ricevibile tanto la FTAF che il Cantone Ticino avevano posto l accento nell iter di consultazione sul fatto che, una eventuale ammissibilità delle domande raggruppate, avrebbe potuto essere fissata soltanto da una legge in senso formale (Rapporto di consultazione, p. 7). Alla luce della gerarchia delle norme, è infatti inconcepibile che le vigenti clausole sull assistenza amministrativa contenute nelle convenzioni di doppia imposizione che si basano sul principio dell assistenza in casi individuali e definiti, possano essere modificate per effetto di una semplice ordinanza. Da un profilo formale, per derogarvi occorre una modifica della Convenzione o, perlomeno, una legge in senso formale approvata dall Assemblea federale e con referendum facoltativo. Dal profilo dell opportunità dell introduzione delle domande raggruppate, si rileva che soltanto il Commentario dell art. 26 del modello di convenzione dell OCSE ha introdotto la possibilità delle domande raggruppate; tuttavia tale possibilità resta esclusa nel modello di accordo dell OCSE sullo scambio delle informazioni ( Tax information Exchange agreement: TIEA ). Tale tipologia di accordo è molto usata, in particolare, per disciplinare lo scambio di informazioni con centri finanziari internazionali. Dal profilo della concorrenzialità finanziaria svizzera, è quindi poco opportuno che la possibilità delle domande raggruppate venga recepita nel diritto svizzero prima di un adeguamento del modello di accordo dell OCSE sullo scambio delle informazioni, e prima che tale possibilità venga recepita anche nel diritto degli altri centri finanziari internazionali. Questa esigenza di concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera sottolineata dalla FTAF- non tanto nell ottica della competitività delle banche svizzere quali imprese multinazionali, ma piuttosto della capacità di preservare posti di lavoro, creare valore aggiunto, ed entrate fiscali, nel territorio è alla base di indicazioni provenienti anche da Focus 15

16 Focus 16 altri partecipanti alla consultazione. Il PDC afferma, ad esempio, di non volere l applicazione di standard internazionali in Svizzera alla condizione che essi siano ugualmente applicati da tutte le altre piazze finanziarie concorrenti (Rapporto di consultazione, p. 7). Il CF propone con la disposizione transitoria prevista dall art. 24a cpv. 1 LAAF, un ammissibilità retroattiva delle domande raggruppate che possa estendersi a tutte le domande depositate dopo il 1 febbraio È censurabile che le clausole di assistenza amministrativa previste nelle convenzioni di doppia imposizione possano essere modificate con effetto retroattivo, tanto più che secondo la nuova proposta dell art. 6 cpv. 2 bis LAAF, il contenuto necessario di una domanda raggruppata ancora deve essere determinato dal Consiglio federale. Da un profilo intertemporale, le domande raggruppate non dovrebbero valere che per le domande di assistenza relative a periodi fiscali successivi l eventuale entrata in vigore della revisione della legge in senso formale. Informazione a posteriori L avamprogetto prevedeva la possibilità, su domanda dello stato richiedente, di non informare il contribuente prima della trasmissione delle informazioni, ma di informarlo soltanto successivamente, attraverso l introduzione di un nuovo art. 21a LAAF. Il DFF ha preso atto delle critiche formulate in proposito dalla FTAF (assieme ad altri partecipanti all iter di consultazione tra i quali, in particolare, il Canton Ticino), secondo cui la proposta restringe in maniera inammissibile la garanzia all accesso al giudice prevista dall art. 29a della Costituzione federale (Rapporto di consultazione, pag. 11). Il DFF ha, inoltre, preso atto dell ulteriore critica della FTAF secondo cui lo standard dell OC- SE, ed in particolare l art. 26 del modello di convenzione sulle doppie imposizioni, prevede l applicazione, in materia procedurale, delle disposizioni dello stato richiesto (Rapporto di consultazione, pag. 11). Del resto, il rapporto di esame dell OCSE ( Peer review ) indirizza tre raccomandazioni alla Svizzera, da adempiere alternativamente per passare alla seconda fase di esame: l identificazione degli azionisti detentori di titoli al portatore, la conclusione di un numero sufficiente di convenzioni secondo il parametro dell OCSE e, appunto, l introduzione di clausole d urgenza per la trasmissione di informazioni. Basterebbe, quindi, adeguarsi a uno solo di questi criteri, approvando rapidamente la riforma relativa alle i nfo azioni al portatore, per accedere alla seconda fase. Le critiche formulate sono state in parte recepite dal Consiglio federale nel suo nuovo disegno di legge: infatti, la nuova versione dell art. 21a LAAF è formulata in termini più restrittivi rispetto alla versione precedente (vedi messaggio p. 7). In particolare, è stato specificato che la procedura di informazione posteriore non sarà applicabile che in casi eccezionali; ed è stato indicato che, per postularne l applicazione, l autorità richiedente dovrà esporre in maniera verosimile che l informazione preventiva del contribuente potrebbe compromettere lo scopo dell assistenza amministrativa o lo svolgimento dell inchiesta. I cambiamenti della nuova versione del disegno di legge rispetto all avamprogetto, sono senz altro da salutare positivamente, essi appaiono tuttavia insufficienti. In determinate situazioni è più che legittimo che l autorità richiesta, in Svizzera, possa raccogliere i mezzi di prova, prima di informare il contribuente, se vi è un fondato timore che il mezzo di prova in oggetto possa essere occultato. Non si vede perché, invece, gli debba essere negata la possibilità di ricorrere contro la decisione di trasmissione delle informazioni, una volta che il mezzo di prova è stato raccolto. Considerazioni conclusive È rallegrante che nell ambito di un iter legislativo aperto il CF abbia rimesso in gioco, almeno in parte, le sue posizioni: diversi impulsi provenienti dalla FTAF hanno così trovato riscontro nell ultima versione del disegno di revisione della LAAF proposto dal CF con il suo messaggio. Tuttavia, così come espresso da diversi partecipanti all iter di consultazione, tra cui la FTAF ed il Cantone Ticino, non è opportuno perseguire un iter accelerato per l approvazione di questo disegno di revisione della LAAF. La LAAF è, infatti, appena entrata in vigore. Anzi, appare assai più ragionevole entrare in materia soltanto una volta che la molta carne al fuoco in materia di assistenza amministrativa si sarà concretizzata. In particolare: possibile ridefinizione dello standard dell OCSE verso uno scambio automatico delle informazioni, rinegoziazione dell accordo sulla fiscalità del risparmio con l Unione europea. Anche con riferimento a questi sviluppi, ed in particolare con riferimento alla sottoscrizione di parametri, quali quelli dell OCSE, giuridicamente non vincolanti, ma politicamente assai influenti, sarebbe bene che il Consiglio federale abbia a promuovere adeguati spazi di consultazione. FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2013 È rallegrante che nell ambito di un iter legislativo aperto il CF abbia rimesso in gioco, almeno in parte, le sue posizioni

17 testo di Avv. Giovanni Molo L avamprogetto prevede l introduzione di una nuova fattispecie di truffa fiscale nell ambito della fiscalità diretta Presa di posizione della FTAF sull avamprogetto di revisione del diritto penale fiscale Il 30 maggio 2013 è stato messo in consultazione dal Consiglio federale un avamprogetto di legge federale concernente l unificazione del diritto penale fiscale e il relativo rapporto esplicativo. Tale progetto comporta un profondo cambiamento del diritto penale fiscale, in particolare nell ambito delle imposte dirette. Nuove fattispecie di diritto materiale L avamprogetto prevede l introduzione di una nuova fattispecie di truffa fiscale nell ambito della fiscalità diretta la quale, innestandosi sull infrazione di base della sottrazione fiscale, potrebbe essere commessa non solo come nel diritto vigente della frode fiscale- con l uso di documenti falsi, ma anche con l inganno astuto, in altra forma, nei confronti del Fisco. Inoltre, verrebbe previsto un ulteriore elemento qualificante, ovvero l esistenza di elementi imponibili per almeno CHF , tale da determinare una truffa fiscale aggravata. Quest ultima infrazione sarebbe punibile sino a 5 anni di privazione della libertà, ciò che determinerebbe, anche per i terzi che si trovassero a compiere delle operazioni di qualsiasi natura (in particolare per gli operatori finanziari), un rischio di punibilità per riciclaggio di denaro ai sensi dell art. 305 bis CP. Inoltre, l operatore finanziario dovrebbe, secondo tali fattispecie, applicare tutte le misure preventive previste dalla legislazione antiriciclaggio, in particolare dalla LRD. Dovrebbe, quindi, eseguire una segnalazione all ufficio di comunicazione e predisporre il blocco degli averi nel caso di sospetto di truffa fiscale aggravata. Tali conseguenze si verificherebbero al momento dell eventuale entrata in vigore della revisione per tutti i clienti, nuovi ed esistenti, svizzeri ed esteri. Nel diritto vigente, invece, tutti i reati nell ambito della fiscalità diretta sono esclusi dal campo di applicazione della lotta contro il riciclaggio di denaro, tanto per quanto attiene alla punibilità ai sensi dell art. 305bis CP, che con riferimento ai doveri di diligenza secondo la LRD. L introduzione di nuove fattispecie di diritto materiale è collegata con l altro avamprogetto del DFF, quello sul recepimento delle nuove raccomandazioni GAFI, che intendono appunto introdurre le infrazioni fiscali quali reati preliminari al riciclaggio di denaro ( serious tax crimes ); la cui definizione spetta al Legislatore di ogni stato, inclusa la Svizzera. Aspetti di diritto procedurale Un secondo pilastro del progetto di revisione è di diritto procedurale ed è volto ad introdurre l applicabilità della Legge federale sul diritto penale amministrativo, per il perseguimento di tutti i reati nell ambito della fiscalità diretta. Si aprirebbe la porta, quindi, all adozione di provvedimenti coercitivi cautelari nell ambito di tali procedimenti (ad esempio, misure di blocco di averi patrimoniali o, addirittura, in certi casi di privazione della libertà) e di strumenti probatori più incisivi rispetto a quelli vigenti (testimonianze, perquisizioni, accesso ai dati bancari, ecc.). Posizione FTAF La FTAF ha preso posizione sulla proposta del Governo attirando in maniera generale Focus 17

18 Focus 18 l attenzione sulla intempestività dell avamprogetto. Gli operatori finanziari sono, infatti, confrontati con delle profonde revisioni del diritto vigente, dettate in particolare da pressioni internazionali. La sovrapposizione di iniziative interne rischia infatti di nuocere, dal profilo del coordinamento dei diversi disegni legislativi, nonché dei tempi di adattamento necessari per tutti gli attori coinvolti, istituzioni e operatori. Come detto, il pilastro di diritto materiale coincide con quello proposto sul recepimento da parte della Svizzera delle nuove raccomandazioni del GAFI. Anche in questo ambito sono state espresse dalla FTAF le medesime critiche espresse in quella sede: rischio di incertezza giuridica in merito all introduzione di un nuovo elemento qualificante, accanto all uso dei documenti falsi, per la definizione del delitto fiscale nell ambito della fiscalità diretta; incongruenza tra gli elementi aggravanti, tale da determinare una truffa fiscale qualificata tra la fiscalità diretta (con il solo requisito di elementi imponibili oltre a CHF ) e la fiscalità indiretta, dove viene richiesta, oltre ad una particolare gravità dal profilo quantitativo dell imposta sottratta, il mestiere o, alternativamente, il concorso di terzi; incertezze in merito all applicazione del requisito dei CHF (applicabile sugli elementi di reddito o di sostanza? su un periodo o più periodi fiscali?). Quanto agli aspetti procedurali, la presa di posizione della FTAF ha sottolineato la discrepanza tra il progetto attuale, e le conclusioni cui era giunto il Governo solo pochi anni fa, in particolare al momento dell adesione degli accordi di Schengen, in cui si era stabilito che i procedimenti per sottrazione fiscale nell ambito della fiscalità diretta, dovessero essere sottratti all applicazione di procedure di natura penale che coinvolgessero, quali autorità di ricorso, giurisdizioni di natura penale. Ciò che avverrebbe, invece, sulla base dell attuale avamprogetto del Governo. Il quale, quindi, comporterebbe oneri non indifferenti di riorganizzazione. D altra parte, però, è necessario salvaguardare il più possibile tanto la sfera privata quanto i principi vigenti di collaborazione nei rapporti tra Fisco e cittadini, preservando le attuali istituzioni nel contrasto ai reati tributari, che si fondano su una fruttuosa collaborazione tra tre entità (servizi dell amministrazione fiscale cantonale, in applicazione delle leggi tributarie cantonali; autorità di perseguimento penale per la repressione delle frodi fiscali; divisione affari penali ed inchieste dell amministrazione federale delle contribuzioni per l istruzione preliminare di frodi fiscali o sottrazioni fiscali particolarmente gravi). Ed è proprio questo aspetto che ha indotto diversi partecipanti all iter di consultazione (partiti, associazioni professionali, cantoni) ad invitare il Consiglio federale a ripensare alla sua proposta. Esiti della consultazione Il rapporto sulle prese di posizioni dei diversi partecipanti alla consultazione ancora non è stato pubblicato dal DFF. L orientamento espresso dalla FTAF è quello di predisporre degli strumenti efficienti nel contrasto all evasione fiscale a tutela dell erario pubblico, nonché del principio dell equità fiscale. i nfo FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2013

19 Dall Istituto delle Professioni Fiduciarie: non solo convegni Attivo dal 2006, l Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie a partire dalla sua fondazione ha risposto a esigenze puntuali legate all attualità, con l organizzazione di una quindicina di Convegni all anno. Nel 2010 è stato proposto il primo Diploma di approfondimento sulla fiscalità svizzera, un percorso logico e coerente di appuntamenti che possono essere seguiti in modo indipendente. Lo scorso anno, si è aggiunta la formazione in ambito giuridico, che oltre trattare tematiche normative funzionali alle attività dei fiduciari, prepara agli esami per chi richiede l Autorizzazione di fiduciario con titoli di studio esteri. Anche in considerazione della risposta positiva del pubblico, a partire dall anno venturo a questi due primi percorsi formativi completi se ne aggiungeranno altri due: il primo che tratta la problematica IVA, suddivisa nei vari comparti economico-commerciali; il secondo che affronterà i principali temi di base ai quali sono confrontati i revisori. Nelle quattro schede sintetiche vengono qui sotto presentate le principali caratteristiche di questi importanti momenti formativi. Formazione 19 Strumenti di pianificazione fiscale La fiscalità svizzera per il settore finanziario Diploma di approfondimento IV edizione, 2014 Alla luce del successo delle prime tre edizioni, il diploma Strumenti di pianificazione fiscale. La fiscalità svizzera per il settore finanziario viene riproposto in un formato aggiornato e conforme alle esigenze professionali più attuali. La complessità delle transazioni economiche e delle operazioni finanziarie e il livello di sofisticazione delle soluzioni e degli strumenti di pianificazione sono spesso tali da richiedere un difficile sforzo interpretativo e di coordinamento, soprattutto in relazione a un sistema giuridico che, il più delle volte, di fatto è più semplice. L iniziativa proposta ha come obiettivo quello di semplificare il processo di applicazione della normativa fiscale di riferimento proponendo un programma aggiornato e con una struttura didattica adatta alle necessità più concrete ed operative del professionista del settore finanziario. Inoltre, la tecnicità della materia richiede una trattazione con un approccio sequenziale che, tramite casi pratici, permette di analizzare in modo operativo gli aspetti più concreti connessi all applicazione del sistema regolamentare svizzero e della prassi così come si è formata negli ultimi anni. Tale impostazione è il valore aggiunto del diploma, che rende disponibile al partecipante l esperienza di un gruppo di Docenti professionalmente riconosciuti, i quali da anni collaborano con l Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie in ambito fiscale, permettendo una graduale acquisizione di quelle competenze che sono, oggi, il principale fattore competitivo. Periodo: Dal 17 settembre 2014 al 17 dicembre Il percorso formativo è suddiviso in 8 corsi, per un totale di 100 ore di formazione frontale in aula. I corsi possono essere frequentati singolarmente. La fiscalità delle persone fisiche. Specificità, istruzioni e modulistica - 17 e 18 settembre ore La fiscalità delle persone giuridiche. I soggetti passivi di imposta e la determinazione dell utile 1 e 2 ottobre ore Profili fiscali delle operazioni straordinarie 22 e 23 ottobre ore Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari 5 e 6 novembre ore Il trattamento fiscale dei prodotti assicurativi e previdenziali 20 novembre ore La fiscalità nel settore immobiliare 4 dicembre ore Pianificazione fiscale in Svizzera 10 e 11 dicembre ore Il rischio fiscale nella gestione della relazione con il contribuente svizzero 17 dicembre ore IVA svizzera Diploma di approfondimento I edizione, 2014 L imposta sul valore aggiunto pone problematiche, da un punto di vista operativo, abbastanza difficoltose: l inquadramento corretto dei presupposti applicativi dell imposta stessa che determinano l assoggettabilità e l imposizione delle singole operazioni; il funzionamento del sistema IVA nel suo complesso, che costituisce tema delicato e articolato, in funzione delle specifiche norme che lo regolano, delle caratteristiche di ogni singola operazione e della rigida tempistica degli adempimenti da rispettare. Alla luce di queste considerazioni e delle numerose novità che si sono susseguite negli ultimi anni,

20 Formazione 20 l Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie organizza un diploma di approfondimento dedicato all IVA così come oggi è regolata in Svizzera, sia in modo generale sia nella prospettiva dei singoli settori merceologici che prevedono disposizioni specifiche e particolari. La particolarità di questo percorso risiede, infatti, nell articolazione in corsi e seminari di breve durata, dopo un introduzione dedicata ai principi generali che regolano l applicazione di questa imposta; queste iniziative sono dedicate, ciascuna a un settore merceologico o a un gruppo di settori, accomunabili tra loro per caratteristiche e disciplina. Il risultato è un corso completo, pratico e con una durata compatibile con le esigenze professionali dei partecipanti. Periodo: Dal 22 gennaio 2014 al 2 aprile 2014 Il percorso formativo è suddiviso in 8 corsi per un totale di 32 ore di formazione frontale in aula. I corsi possono essere frequentati singolarmente. IVA svizzera. Presupposti, determinazione e obblighi del contribuente. Case studies 22 e 23 gennaio ore IVA di settore: finanza 6 febbraio ore IVA di settore: assicurazioni 19 febbraio ore IVA di settore: formazione, cultura, ricerca e sviluppo; albergheria e ristorazione, turismo e agenzie di viaggio 5 marzo ore IVA di settore: amministrazione, locazione e vendita immobili 13 marzo ore IVA di settore: collettività pubbliche 27 marzo ore IVA di settore: sanità 2 aprile ore Basics in audit Certificato di base I Edizione, 2014 L Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie propone, nell ambito della revisione contabile, la prima edizione del percorso formativo Basics in Audit. Questa formazione, suddivisa in quattro corsi di base indipendenti, che si basa essenzialmente sugli Standard svizzeri di revisione (SR) Edizione 2013, vuole essere una risposta competente e mirata alle esigenze di formazione in questo ambito professionale. I partecipanti ricevono una panoramica globale sulle tecniche di revisione, dal rispettivo contesto giuridico alla pianificazione, esecuzione e conclusione della revisione. Periodo: Dal 6 maggio 2014 al 17 giugno Il percorso formativo è suddiviso in 4 corsi per un totale di 48 ore di formazione frontale in aula. I corsi possono essere frequentati singolarmente. I principi generali della revisione 6 maggio ore Rischi e revisione 13 maggio ore Elementi probativi nella revisione 20 maggio e 3 giugno ore La relazione nella revisione 11 giugno e 17 giugno ore Il diritto nell esercizio dell attività fiduciaria in Svizzera Diploma di approfondimento II edizione, 2014 Dopo un lungo periodo caratterizzato dalla deregolamentazione delle attività economiche in genere e da quelle finanziarie in particolare, assistiamo oggi a una sempre maggiore importanza del contesto normativo per l operare quotidiano. Il fiduciario non può dunque prescindere da un approfondita conoscenza del diritto svizzero sia per la determinazione del perimetro entro il quale può svolgere le sue attività, sia per proporre una consulenza professionale e competente al proprio cliente. In questo ordine d idee, l Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie propone la seconda edizione di un percorso formativo completo e approfondito sugli argomenti di diritto elvetico che lo concernono. Inoltre, secondo la Legge sull esercizio delle professioni di fiduciario del e il relativo Regolamento, entrambi entrati in vigore il , le attività di fiduciario commercialista, immobiliare e finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino, sono soggette ad autorizzazione. È considerato requisito per l ottenimento dell autorizzazione, fra gli altri, anche il possesso di un titolo di studio riconosciuto. Per quanto i nfo attiene i titoli conseguiti all estero, l Autorità può chiedere il superamento di una prova attitudinale se ritiene insufficiente il percorso formativo del richiedente in materia di diritto svizzero. Questo diploma di approfondimento, quindi, vuole essere una risposta competente e mirata alle esigenze di approfondimento avvertite dai professionisti già attivi nel settore e una panoramica sugli ambiti del diritto che potrebbero essere oggetto della prova attitudinale prevista dalla legge per coloro che desiderano intraprendere una carriera nell ambito fiduciario, soprattutto se provenienti dall estero. Periodo: Settembre ottobre 2014 Il percorso formativo è suddiviso in 4 corsi, per un totale di 44 ore di formazione frontale in aula. I corsi non possono essere frequentati singolarmente. Il contesto bancario e finanziario elvetico; la vigilanza; la Legge cantonale sui fiduciari 4 ore Diritto penale e penale-amministrativo 8 ore Diritto fiscale svizzero e accordi internazionali 16 ore Diritto privato svizzero (temi scelti) 16 ore FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari N dicembre 2013

Dal 1990 le imprese pagano sempre più imposte

Dal 1990 le imprese pagano sempre più imposte SCHEDA D INFORMAZIONE N 3: QUESTIONI SULLA RIDISTRIBUZIONE Dal 1990 le imprese pagano sempre più imposte Parlare della riforma dell imposizione delle imprese significa anche affrontare i timori relativi

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare. «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)»

Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare. «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)» LA FINE DELLA PROSPERITA SVIZZERA!! Perché bisogna rifiutare l iniziativa popolare «Basta privilegi fiscali ai milionari (Abolizione dell imposizione forfettaria)» Il doppio obiettivo dell iniziativa I

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Alpiq EcoServices Con sicurezza verso l obiettivo energetico.

Alpiq EcoServices Con sicurezza verso l obiettivo energetico. Alpiq EcoServices Con sicurezza verso l obiettivo energetico. Assumersi responsabilità. Con provvedimenti energeticamente efficienti. L efficienza energetica è una strategia efficace per la protezione

Dettagli

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy

Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy n. 022 - Martedì 31 Gennaio 2012 Guadagnare, lavorare e innovare: il ruolo del riciclo nella green economy Questo breve report dell Agenzia Europea per l'ambiente prende in esame il ruolo del riciclo nella

Dettagli

L investimento immobiliare delle Casse e degli Enti di Previdenza privatizzati: cosa è cambiato nell ultimo anno

L investimento immobiliare delle Casse e degli Enti di Previdenza privatizzati: cosa è cambiato nell ultimo anno L investimento immobiliare delle Casse e degli di Previdenza privatizzati: cosa è cambiato nell ultimo anno Pubblicato su Il Settimanale di Quotidiano Immobiliare del 27/04/2013 n. 19 Introduzione Dopo

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale.

Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale. Project Cycle Management La programmazione della fase di progettazione esecutiva. La condivisione dell idea progettuale. Il presente materiale didattico costituisce parte integrante del percorso formativo

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER UNA FORZA VENDITA VINCENTE

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER UNA FORZA VENDITA VINCENTE LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER UNA FORZA VENDITA VINCENTE Non c è mai una seconda occasione per dare una prima impressione 1. Lo scenario Oggi mantenere le proprie posizioni o aumentare le quote di mercato

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla

Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla Pensione di vecchiaia: ecco i nuovi requisiti di età per ottenerla Maggio 2015 Più si va avanti e più si allontana l accesso alla pensione degli italiani. Col passare degli anni, infatti, aumenta l età

Dettagli

Progetto In.Volo. Iniziativa per il Volontariato in Lombardia

Progetto In.Volo. Iniziativa per il Volontariato in Lombardia Progetto In.Volo. Iniziativa per il Volontariato in Lombardia Le organizzazioni di volontariato in Lombardia La Lombardia è la regione italiana che detiene il maggior numero di organizzazioni iscritte

Dettagli

IL FONDO OGGI E DOMANI

IL FONDO OGGI E DOMANI IL FONDO OGGI E DOMANI Lo schema di gestione che ha caratterizzato il Fondo fin dalla sua origine nel 1986 prevede un unico impiego delle risorse su una linea assicurativa gestita con contabilità a costi

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI PRESSO LA X COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (SOLVENCY

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

LE GUIDE DELLA FABI TFR IN BUSTA PAGA

LE GUIDE DELLA FABI TFR IN BUSTA PAGA LE GUIDE DELLA FABI TFR IN BUSTA PAGA 1 Il Consiglio di Stato, nella seduta del 12 febbraio 2015, ha dato il via libera al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che regola le modalità con

Dettagli

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011

Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale. Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 Il Consiglio Nazionale dell Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Catania nei giorni 8 e 9 ottobre 2011 udita la relazione del Segretario Generale; esaminato l art.3 del d.l. 138/2011, convertito

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Previdenza Complementare

Previdenza Complementare Previdenza Complementare I GEOMETRI SONO PRONTI CONVEGNO LUOGO, GIORNO MESE ANNO GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA MILANO, 11 MAGGIO 2012 PROBLEM SETTING Perché è importante disporre in vecchiaia di

Dettagli

Oggetto: LA DICHIARAZIONE DI INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL ESTERO. IL MODELLO RW DI UNICO 2009

Oggetto: LA DICHIARAZIONE DI INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL ESTERO. IL MODELLO RW DI UNICO 2009 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LA DICHIARAZIONE DI INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL ESTERO. IL MODELLO RW DI UNICO 2009 In vista della conclusione della campagna dichiarativa per

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Legge federale sulla politica regionale

Legge federale sulla politica regionale Legge federale sulla politica regionale Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

Convegno Federconsumatori Toscana. Al centro i cittadini. Equità, tutela e partecipazione nei servizi pubblici locali

Convegno Federconsumatori Toscana. Al centro i cittadini. Equità, tutela e partecipazione nei servizi pubblici locali Al centro i cittadini. Equità, tutela e partecipazione nei servizi pubblici locali Firenze, 12 aprile 2011 Auditorium Monte dei Paschi di Siena Intervento di Luciano Baggiani, Presidente dell ANEA Pagina

Dettagli

LA FORMULA. TERZA PARTE: DOVE TROVARLI Indirizzi e recapiti per viaggiare sicuri. I QUADERNI SI ARTICOLANO IN TRE PARTI:

LA FORMULA. TERZA PARTE: DOVE TROVARLI Indirizzi e recapiti per viaggiare sicuri. I QUADERNI SI ARTICOLANO IN TRE PARTI: LA FORMULA PROFILO EDITORIALE: La collana de I Quaderni della Comunicazione nasce come una guida mensile rivolta alle Aziende per aiutarle a orientarsi nei diversi meandri della comunicazione commerciale.

Dettagli

Rapporto di indagine con interviste ai volontari delle associazioni partecipanti a Riguardiamoci il Cuore 2011

Rapporto di indagine con interviste ai volontari delle associazioni partecipanti a Riguardiamoci il Cuore 2011 Rapporto di indagine con interviste ai volontari delle associazioni partecipanti a Riguardiamoci il Cuore 2011 Presentazione Si presenta l indagine qualitativa, effettuata con interviste, nel mese di luglio

Dettagli

Insieme per una migliore assicurazione.

Insieme per una migliore assicurazione. Insieme per una migliore assicurazione. Cassa di compensazione / Cassa assegni familiari / Previdenza professionale PROMEA 1 Assicurazioni sociali PROMEA. Con lo scopo di poter mettere a disposizione un

Dettagli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013 Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti 50 I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore

Dettagli

Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS. Mishkin, Eakins, Istituzioni e mercati finanziari, 3/ed.

Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS. Mishkin, Eakins, Istituzioni e mercati finanziari, 3/ed. Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS 1 Anteprima Con il termine politica monetaria si intende la gestione dell offerta di moneta. Sebbene il concetto possa apparire semplice,

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel capitale. Bologna 31 marzo 2015

La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel capitale. Bologna 31 marzo 2015 1 La quotazione delle PMI su AIM Italia e gli investitori istituzionali nel capitale Bologna 1 marzo 2015 2 L'AIM Italia (Alternative Investment Market) è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione dicembre 2009) La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Ai membri della Cassa di compensazione delle banche svizzere

Ai membri della Cassa di compensazione delle banche svizzere Circolare n. 162 Ai membri della Cassa di compensazione delle banche svizzere Zurigo, aprile 2008 Introduzione del nuovo numero AVS a 13 cifre Istruzioni d'attuazione con una pianificazione dal 1. luglio

Dettagli

Fare CASA L ABI e il sistema bancario a favore delle famiglie italiane. Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI

Fare CASA L ABI e il sistema bancario a favore delle famiglie italiane. Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI Fare CASA L ABI e il sistema bancario a favore delle famiglie italiane Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI Ministero dell Economia e delle Finanze Roma, 7 giugno 2016 USCITA DALLA RECESSIONE: CONTRIBUTO

Dettagli

Entusiasmo? «Ho voce in capitolo sul mio denaro.» Helvetia Piano di garanzia. Ottimizzare garanzia e rendimento in modo individuale.

Entusiasmo? «Ho voce in capitolo sul mio denaro.» Helvetia Piano di garanzia. Ottimizzare garanzia e rendimento in modo individuale. Entusiasmo? «Ho voce in capitolo sul mio denaro.» Helvetia Piano di garanzia. Ottimizzare garanzia e rendimento in modo individuale. La Sua Assicurazione svizzera. Ecco come funziona le garanzie. Costruire

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

ridotti per i figli fino ai 18 anni compiuti (art. 61 cpv. 3 LAMal). 0.5 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ridotti per i figli fino ai 18 anni compiuti (art. 61 cpv. 3 LAMal). 0.5 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fatti Premi costi motivazioni curafutura illustra i principali fatti e meccanismi relativi al tema dei premi dell assicurazione malattie, spiega come si arriva alla definizione del premio della cassa malati,

Dettagli

Ipoteche residenziali BSI

Ipoteche residenziali BSI Ipoteche residenziali BSI soluzioni flessibili e vantaggiose in esclusiva per i nostri clienti 3 BSI, IL PARTNER AFFIDABILE Da oltre un secolo BSI si dedica con impegno e passione nel proporre ai propri

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità

Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.

Dettagli

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Promozione della proprietà di abitazioni Promozione della proprietà di abitazioni L acquisto di una proprietà di

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti I Fondi pensione aperti I scheda Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla

Dettagli

LA FORMULA. TERZA PARTE: DOVE TROVARLI Indirizzi e recapiti per viaggiare sicuri. I QUADERNI SI ARTICOLANO IN TRE PARTI:

LA FORMULA. TERZA PARTE: DOVE TROVARLI Indirizzi e recapiti per viaggiare sicuri. I QUADERNI SI ARTICOLANO IN TRE PARTI: LA FORMULA PROFILO EDITORIALE: La collana de I Quaderni della Comunicazione nasce come una guida mensile rivolta alle Aziende per aiutarle a orientarsi nei diversi meandri della comunicazione commerciale.

Dettagli

Le pensioni nel 2006

Le pensioni nel 2006 Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Realizzate i vostri sogni: assicurazione risparmio vincolata a fondi d investimento con garanzia.

Realizzate i vostri sogni: assicurazione risparmio vincolata a fondi d investimento con garanzia. Realizzate i vostri sogni: assicurazione risparmio vincolata a fondi d investimento con garanzia. Ognuno di noi ha i propri sogni: una vita a due, dei bambini, una casa propria, un pensionamento senza

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012

Dettagli

Presentazione attività Ticino for Finance. Ottobre 2011

Presentazione attività Ticino for Finance. Ottobre 2011 Presentazione attività Ticino for Finance Ottobre 2011 Indice Chi siamo Contatti Obiettivi progetto Agenda evento Lugano Cosa facciamo Evento Lugano Chi siamo Ticino Swiss Tailor Made Finance è la piattaforma

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

CIRCOLARE A.F. Conto corrente sotto la lente del fisco. N. 07 del 19 gennaio 2012. Ai gentili clienti Loro sedi. Premessa

CIRCOLARE A.F. Conto corrente sotto la lente del fisco. N. 07 del 19 gennaio 2012. Ai gentili clienti Loro sedi. Premessa CIRCOLARE A.F. N. 07 del 19 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Conto corrente sotto la lente del fisco Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che la manovra salva Italia ha previsto

Dettagli

Nota interpretativa. La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali

Nota interpretativa. La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali Nota interpretativa La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell applicazione dei principi di revisione internazionali Febbraio 2012 1 Mandato 2008-2012 Area di delega Consigliere Delegato

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2- INTRODUZIONE

1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 2- INTRODUZIONE 1- OBIETTIVI DEL DOCUMENTO... 1 2- INTRODUZIONE... 1 3- ACCESSO ALLA PROCEDURA... 2 4- COMPILAZIONE ON-LINE... 4 5- SCELTA DELLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA... 5 6- DATI ANAGRAFICI... 6 7- DATI ANAGRAFICI

Dettagli

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

MIFID Markets in Financial Instruments Directive MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata

Dettagli

Associazione Italiana Corporate & Investment Banking. Presentazione Ricerca. Il risk management nelle imprese italiane

Associazione Italiana Corporate & Investment Banking. Presentazione Ricerca. Il risk management nelle imprese italiane Associazione Italiana Corporate & Investment Banking 02.36531506 www.aicib.it aicib@unicatt.it Presentazione Ricerca Il risk management nelle imprese italiane AICIB Associazione Italiana Corporate & Investment

Dettagli

Pronti per il futuro. Risparmiando e investendo. Tutto sulla vostra pianificazione della previdenza e del patrimonio.

Pronti per il futuro. Risparmiando e investendo. Tutto sulla vostra pianificazione della previdenza e del patrimonio. Pronti per il futuro. Risparmiando e investendo. Tutto sulla vostra pianificazione della previdenza e del patrimonio. Pronti per il futuro. Per realizzare i desideri. È bello avere un obiettivo. Ancor

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

VOUCHER UNIVERSALE PER I SERVIZI

VOUCHER UNIVERSALE PER I SERVIZI C E N S I S VOUCHER UNIVERSALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA La ricerca del Censis Sintesi Roma, 11 giugno 2014 Il Censis ha sviluppato un modello per stimare l impatto economico e sull occupazione

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia

Dettagli

UNA RIFORMA STRUTTURALE CHE CAMBIA LE REGOLE PER LE PENSIONI

UNA RIFORMA STRUTTURALE CHE CAMBIA LE REGOLE PER LE PENSIONI UNA RIFORMA STRUTTURALE CHE CAMBIA LE REGOLE PER LE PENSIONI Il decreto Salva Italia (Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011) ha terminato il suo percorso con il voto di fiducia al Senato, quindi l art.

Dettagli

Il credito lombard La soluzione per una maggiore flessibilità finanziaria

Il credito lombard La soluzione per una maggiore flessibilità finanziaria Il credito lombard La soluzione per una maggiore flessibilità finanziaria Private Banking Investment Banking Asset Management Il credito lombard. Un interessante e flessibile possibilità di finanziamento

Dettagli

LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012)

LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI PIETRO PERZIANI. (Marzo 2012) LE CIRCOLARI DELL INPS/INPDAP SULLE PENSIONI DI PIETRO PERZIANI (Marzo 2012) Dopo le Circolari della F.P. e del MIUR, sono uscite quelle dell Inps/Inpdap, la n. 35 e la n. 37 del 2012; la prima è diretta

Dettagli

La Dichiarazione di Verona sugli investimenti in salute (The Verona Declaration on Investment for Healt)

La Dichiarazione di Verona sugli investimenti in salute (The Verona Declaration on Investment for Healt) SCHEDA 8 La Dichiarazione di Verona sugli investimenti in salute (The Verona Declaration on Investment for Healt) Verona, Italia, 5-9 luglio 2000 LA SFIDA DI VERONA Investire in salute significa promuoverne

Dettagli

Ombudsman delle banche svizzere

Ombudsman delle banche svizzere Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Perspectiva: previdenza professionale con lungimiranza. Fondazione collettiva per la previdenza professionale

Perspectiva: previdenza professionale con lungimiranza. Fondazione collettiva per la previdenza professionale Perspectiva: previdenza professionale con lungimiranza Fondazione collettiva per la previdenza professionale Un futuro sereno grazie a Perspectiva Sfruttare completamente le opportunità di rendimento e

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Le pensioni nel 2005

Le pensioni nel 2005 marzo 2005 Le pensioni nel 2005 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE Il tetto di retribuzione pensionabile per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo con decorrenza nell anno 2005 è stato definitivamente

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli