CONSEGUENZE e SANZIONI per l IRREGOLARE FORNITURA del PRODOTTO ALIMENTARE
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- Leonora Franceschini
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1 CONSEGUENZE e SANZIONI per l IRREGOLARE FORNITURA del PRODOTTO ALIMENTARE Prof. a c. Avv. Gianclaudio Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino Milano gianclaudio.andreis@andreiseassociati.it 1
2 REG. CE 178/2002 IMMISSIONE SUL MERCATO: La detenzione di alimenti o mangimi, a scopo di vendita, comprese l offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta. 2
3 ART. 14 Reg.CE 178/2002 DIVIETO di IMMISSIONE in COMMERCIO di ALIMENTI a RISCHIO ALIMENTI DANNOSI per la SALUTE ALIMENTI INADATTI al CONSUMO UMANO 3
4 IRREGOLARITA della FORNITURA IMMISSIONE in COMMERCIO di un ALIMENTO a RISCHIO ATTIVAZIONE del SISTEMA di ALLERTA RITIRO e/o RICHIAMO del prodotto 4
5 D.Lgs. 190/2006 Disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. 178/
6 Art. 3 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 6
7 ALTRE SANZIONI ex D.Lgs 190/2006: Mancata informazione e comunicazione dell avvio della procedura di ritiro nei confronti dei consumatori e utilizzatori : sanzione pecuniaria amministrativa da euro a euro. (art. 4) Mancata attivazione della procedura di ritiro da mercato da parte degli operatori che svolgono attività al dettaglio o di distribuzione, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell alimento : sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a euro. (art. 5) Mancata distruzione della partita, lotto o della consegna del mangime da parte dell operatore del settore dei mangimi : sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a euro. (art. 6) 7
8 Irregolarità anche nell etichettatura dei prodotti forniti: D.Lgs. 109/1992 concernente l ETICHETTATURA, la PRESENTAZIONE e la PUBBLICITA dei PRODOTTI ALIMENTARI. 8
9 ART. 2 L etichettatura è destinata ad assicurare la corretta e trasparente informazione al consumatore: - Non indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto alimentare (natura, identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine o provenienza, modo di fabbricazione); - Non attribuire effetti o proprietà in realtà non posseduti dal prodotto; - Non suggerire caratteristiche particolari del prodotto, quando tutti i prodotti analoghi possiedono le stesse; - Non attribuire al prodotto di proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia. 9
10 SANZIONI Art. 18 La violazione dell art. 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da a
11 Corte di Giustizia CE C- 315/05 (Lidl) Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/13/CE, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell'art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall'inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull'etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore. 11
12 NON SOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARE, MA ANCHE SANZIONI PENALI previste da LEGGI SPECIALI e dal CODICE PENALE. 12
13 Cassazione Penale Sez. III, sent. n del 17 giugno 2004 Il responsabile di un industria alimentare, intesa quale esercizio della preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura e somministrazione di prodotti alimentari, deve garantire che tali operazioni siano effettuate in modo igienico, gravando diversamente sullo stesso la responsabilità prevista dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 che si riferisce a tutti i soggetti che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti alimentari destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie. 13
14 LEGGE 283/1962 ART. 5 È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: 14
15 private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; (es. O.M Reg. CE 2073/2005) d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; 15
16 e) f)... g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo 16
17 SANZIONI art. 6 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori dell'articolo 5 sono puniti con: -l'arresto fino ad un anno o -l'ammenda da lire a lire Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica: -l'arresto da tre mesi ad un anno o -l'ammenda da lire a lire
18 CODICE PENALE FRODE nell ESERCIZIO del COMMERCIO ART. 515 Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro
19 COMMERCIO di SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE ART. 444 Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve. 19
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