LA CIRCOLARE MENSILE DEL REVISORE LEGALE

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1 LA CIRCOLARE MENSILE DEL REVISORE LEGALE N. 1 GENNAIO 2014 INDICE NORMATIVA E PRASSI Il tirocinio del revisore legale...pagina 2 F. RAPONI Il nuovo processo sanzionatorio nel recente regolamento CONSOB.....PAGINA 14 V. TOSI VARIE Il ruolo dei revisori nelle Istituzioni scolastiche statali...pagina 20 G. GENTILI E V. TOSI

2 NORMATIVA E PRASSI Il tirocinio del revisore legale DI FABRIZIO RABONI (Dottore in Economia - Macerata) Sommario 1. PREMESSA 2. LA DURATA E I REQUISITI PER IL TIROCINIO 2.1 REQUISITI DI ONORABILITÀ 2.2 TITOLI DI STUDIO NECESSARI 3. LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI TIROCINANTI 4. LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 4.1 LE POSSIBILI VARIAZIONI 4.2 LA RELAZIONE FINALE 4.3 LE CAUSE DI SOSPENSIONE DEL TIROCINIO 5. LA CONCLUSIONE DEL DEL TIROCINIO 1. Premessa Il punto di partenza per chi ha intenzione di intraprendere la carriera del revisore legale è l iscrizione nel registro del tirocinio. Da non confondere con l iscrizione nell albo dei tirocinanti dell ordine dei dottori commercialisti, l iscrizione al tirocinio per i revisori legali deve seguire un iter procedurale ben preciso, come indicato nell articolo 3 del D.Lgs. n. 39/2010 e specificato nel D.M. Economia e Finanze del 25 giugno 2012 n La durata e i requisiti per il tirocinio Il tirocinio ha una durata di tre anni, con decorrenza dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio dei revisori. I soggetti che desiderano essere iscritti nel Registro del tirocinio dei revisori devono essere in possesso: - dei requisiti di onorabilità; - di un titolo di studio; Riproduzione riservata Pag.2

3 previsti dall articolo 2 del D.Lgs. n. 39/2010 e definiti con regolamento del Ministero dell economia e delle finanze, il Mef, in riferimento al D.M. Economia e Finanza del 20 giugno 2012, n REQUISITI DI ONORABILITÀ Il soggetto, per l accesso al tirocinio: non deve trovarsi in stato di interdizione; non deve essere sottoposto a misure di prevenzione dell autorità giudiziaria in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (salvo riabilitazione); non deve essere condannato (salvo riabilitazione) in base alle norme che disciplinano l attività bancaria, finanziaria e assicurativa; non deve aver riportato condanne penali in Stati esteri TITOLI DI STUDIO NECESSARI Lauree triennali: L18 Scienze dell economia e gestione aziendale; L33 Scienze economiche. Lauree magistrali: LM56 Scienze dell economia; LM77 Scienze economiche aziendali; LM16 Finanza; LM62 Scienze della politica; LM76 Scienze economiche per l ambiente e la cultura; LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LMG/01 Giurisprudenza; LM82 Scienze statistiche; LM83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie Lauree vecchio ordinamento: Economia e commercio; Statistica; Giurisprudenza; Scienze politiche; Scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di laurea elencate alla lettera b) dell articolo 2 del D.M. Economia e Finanza del 20 giugno 2012, n. 145 (Lauree magistrali) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, n Titoli esteri Riproduzione riservata Pag.3

4 I titoli conseguiti all estero, possono essere definiti equipollenti a quelli sopra indicati se vengono riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Il futuro tirocinante deve dimostrare l equipollenza mediante l indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca. 3. La domanda di iscrizione al Registro dei tirocinanti Verificati i requisiti necessari, l aspirante tirocinante deve compilare online la richiesta di iscrizione nel Registro del tirocinio, alla pagina attraverso il modulo di iscrizione TR- 01, sotto la voce modulistica. La domanda d iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, completa di tutti gli allegati e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali. Per poter accedere alla compilazione del modulo è necessario effettuare il versamento di un contributo fisso attualmente pari a euro 50,00 riferito alle spese di segreteria, mediante bonifico su conto corrente postale intestato a Consip Spa con IBAN: IT 32 M (per i bonifici dall estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale iscrizione nel registro del tirocinio. Il versamento deve essere predisposto anticipatamente la compilazione del modulo in quanto nello stesso deve essere riportato il codice di riferimento dell operazione (CRO) che identifica l effettivo pagamento. Compilato il modulo in ogni sua parte deve essere salvato in locale e stampato, ottenendo così la domanda d iscrizione completata. Oltre al modulo d iscrizione compilato e sottoscritto, il soggetto deve allegare: la dichiarazione di assenso del soggetto presso il quale si dichiara svolgere il tirocinio (dichiarazione che verrà automaticamente allegata al modulo d iscrizione TR-01); la copia di un documento d identità del richiedente; la copia del documento d identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione legale presso il quale si intende svolgere il tirocinio. L invio deve essere effettuato a cura del richiedente e a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ministero dell Economia e delle Finanze Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali Via di Villa Ada, ROMA Il Ministero dell Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto per l iscrizione del tirocinante al Registro. Nel caso in cui la documentazione inviata risulta carente o incompleta, il Mef comunica direttamente all interessato i motivi del mancato accoglimento della domanda. Riproduzione riservata Pag.4

5 4. Lo svolgimento del tirocinio Il tirocinio per l accesso alla professione deve essere effettuato presso un revisore legale o una società di revisione iscritti nell elenco dei revisori attivi LE POSSIBILI VARIAZIONI Per svolgere, continuare o completare il tirocinio presso un altro revisore o presso un altra società di revisione, abilitati a svolgere la professione in Italia o in un altro stato dell Unione Europea, è necessario effettuare una comunicazione al Mef entro 15 giorni, attraverso la compilazione online del modulo TR-10, alla pagina e l invio a mezzo raccomandata A/R presso l indirizzo del Ministero Dell Economia e delle Finanza precedentemente indicato. Se non viene effettuata la preventiva comunicazione, il periodo svolto presso il nuovo soggetto, diverso da quello precedentemente indicato, non è riconosciuto ai fini del compimento del triennio. Le altre eventuali variazioni devono essere sempre comunicate entro 15 giorni dalla modifica LA RELAZIONE ANNUALE Entro 60 giorni dal termine di ogni anno di tirocinio, il tirocinante deve redigere una relazione annuale in cui vengono indicati gli atti e i compiti relativi all attività di revisione che ha sviluppato nel periodo di riferimento, con l indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti in cui ha assistito o collaborato. Tale redazione deve essere compilata direttamente sul web attraverso il modulo TR-04 e trasmesso al ministero tramite raccomandata A/R. Se tali obblighi non sono adempiuti entro 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, sospensione che viene interrotta nel momento in cui viene presentata la relazione. Se la causa che ha prodotto l arresto del tirocinio non è rimossa entro due anni dalla sospensione, il Mef, sentita la Commissione centrale per i revisori, provvede alla cancellazione del tirocinante dal registro del tirocinio. Nel caso in cui il soggetto svolga il tirocinio in uno degli Stati dell Unione Europea, esso deve presentare, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, la relazione rilasciata sia dal revisore che dall autorità competente dello Stato membro. Tale attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale legalizzata o postillata. 4.3 LE CAUSE DI SOSPENSIONE DEL TIROCINIO Le cause che portano all interruzione del tirocinio sono: servizio militare o civile (un anno); gravidanza (un anno); Riproduzione riservata Pag.5

6 malattia o infortunio; trasferimento all estero per lavoro o studio per un periodo massimo di due anni (in questo caso il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione, fino al completamento dei tre anni); mancata presentazione della relazione annuale relativa all attività svolta. 5. La conclusione del tirocinio Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell ultima relazione annuale e verificati gli adempimenti necessari, le Autorità competenti rilasciano al tirocinante l attestazione di compiuto tirocinio, che permette: la cancellazione dal Registro del tirocinio; l iscrizione automatica al Registro dei revisori legali per gli iscritti all Ordine dei Dottori Commercialisti (il decreto Milleproroghe n. 150 che dispone la possibilità di iscrizione nel registro dei revisori da parte di chi ha superato l esame di Stato da Dottore Commercialista, solo però nelle more dell entrata in vigore del regolamento previsto dal D.Lgs. n. 39/2010. Il decreto, infatti, salva solo la norma transitoria prevista dal DL n. 126/2013 ma non dispone l accesso automatico per i dottori commercialisti al registro dei revisori legali anche dopo l entrata in vigore del regolamento sopra citato); la possibilità di presentare la domanda di partecipazione all esame allegando il provvedimento di conclusione del tirocinio. Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto in uno Paese membro dell Unione Europea, il Mef, esaminata la documentazione esibita, procede all audizione dell indirizzato riguardante l attività svolta all estero. Riproduzione riservata Pag.6

7 NORMATIVA E PRASSI Il nuovo procedimento sanzionatorio nel recente regolamento della Consob DI VIRGINIA TOSI (Dottore commercialista in Fermo) Sommario PREMESSA 1. LA NASCITA DEL NUOVO REGOLAMENTO: UN PROCESSO DECISIONALE CONDIVISO 2. IL NUOVO REGOLAMENTO: ANALISI DEL CONTENUTO E DELLE PROCEDURE 3. ANALISI DELLE RETTIFICHE: UN RADICALE CAMBIAMENTO? 3.1 TABELLA DI CONFRONTO TRA I DUE PROCEDIMENTI Premessa Il presente articolo si propone di analizzare il contenuto del regolamento che la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), con delibera n del 19 Dicembre 2013, ha dettato in materia di procedimento sanzionatorio. Con il presente articolo si intende fornire un analisi del contenuto del nuovo regolamento, mettendone in luce le fasi essenziali e gli aspetti procedurali ed organizzativi di maggiore rilevanza. Si propone, infine, un analisi delle differenze sostanziali ravvisabili tra il contenuto del regolamento adottato e quello che era stato posto in consultazione. Può, senza dubbio, dirsi che, tramite la consultazione, la Consob abbia avviato, per la redazione del regolamento adottato, un processo decisionale condiviso, anziché unilaterale, fondato sulla promozione del dialogo, sullo scambio di idee e di suggerimenti. 1. La nascita del nuovo regolamento: un processo decisionale condiviso. La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), con delibera n del 19 Dicembre 2013, ha dettato un nuovo regolamento in materia di procedimento sanzionatorio, ai sensi dell articolo 24 della Legge 28 Dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni. Riproduzione riservata Pag.7

8 L esigenza della Consob di definire, con esaustività e rigore, un insieme di regole organizzative e procedurali che determino l accertamento di responsabilità e l irrogazione delle relative sanzioni, trova particolare stimolo nel disposto dell articolo 24 della sopra citata legge la quale contiene disposizioni in tema di tutela del risparmio e di disciplina dei mercati finanziari. Tale articolo impone, infatti che i procedimenti sanzionatori posti in essere dalla Consob siano svolti "nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione". A tale scopo la Consob deve dettare regolamenti che forniscano regole per l applicazione di tali principi, in particolare soffermandosi sulla chiara definizione delle modalità organizzative che permettano di porre correttamente in essere la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Principi alla base del nuovo procedimento sanzionatorio Piena conoscenza degli atti istruttori Piena conoscenza del contraddittorio Distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione Tavola 1: Principi alla base del nuovo procedimento sanzionatorio Consob Il previgente regolamento sanzionatorio, definito dalla Consob con delibera n del 21 Giugno 2005, appariva rispettoso dei suicitati prinicipi, soprattutto se si considera che lo stesso imponeva, in capo al procedimento sanzionatorio, la chiara distinzione tra la fase istruttoria sotto l egida della Divisione Competente per materia e dell Ufficio Sanzioni Amministrative e la fase decisoria presieduta dalla Commissione. La Consob ha, comunque, ritenuto che fosse auspicabile un aggiornamento del modello del procedimento sanzionatorio, affinché lo stesso fosse in grado di generare un incremento di efficienza, efficacia, tempestività e semplicità in capo all azione amministrativa. Per definire un assetto organizzativo e procedimentale sanzionatorio che potesse soddisfare al meglio tali esigenze, la Consob ha posto in consultazione uno schema di regolamento, al fine di Riproduzione riservata Pag.8

9 perfezionarlo, facendo leva sulle opportunità, tanto impalpabili quanto preziose di un processo decisionale condiviso che si fondi sulla promozione del dialogo, sullo scambio di idee e di suggerimenti. In effetti, sono pervenute osservazioni sul regolamento in consultazione, da parte di una molteplicità di enti quali Abi, Anasf, Assirevi, Assogestioni Assonime, Assosim, Fondazione Visentini, Eddystone srl, nonché da parte di svariate società di consulenza e studi legali. Importanti osservazioni in merito a vari aspetti del regolamento in consultazione sono pervenute dagli enti: Assirevi ha posto l accento sulla necessità di creare un raccordo tra la disciplina del procedimento sanzionatorio e la disciplina relativa alla preventiva fase ispettiva e di raccolta delle informazioni da parte della Consob, sull esigenza di determinare il dies a quo da cui far decorrere i termini di notifica della contestazione. Ha inoltre presentato alcune proposte operative di modifica ed integrazione dell articolo 6 del Regolamento strumentali a garantire un maggior rispetto del principio del contraddittorio: introduzione di un audizione su richiesta dell interessato, da svolgersi dinnanzi alla Commissione successivamente alla formulazione della proposta dell Ufficio sanzioni, previsione di un termine certo per lo svolgimento da parte delle Divisioni della Consob dell attività integrativa richiesta dall Ufficio Sanzioni, ampliamento del termine a disposizione di un privato interessato per poter dedurre sugli esiti di tale attività integrativa: Abi ha mostrato totale adesione alle proposte della Consob; Assogestioni ha evidenziato la sua condivisione con quanto stabilito dalla Consob in merito al nuovo procedimento sanzionatorio, richiedendo unicamente un ampliamento del termine per la presentazione delle deduzioni scritte; Assonime ha richiesto una maggiore chiarezza nel regolamentare cosa accadrebbe nell eventualità in cui la fase pre-istruttoria si chiudesse senza dar avvio ad un procedimento, nel definire le modalità con cui la Divisione competente per materia acquisisca le informazioni necessarie per l accertamento, le modalità dell audizione di fronte all Ufficio Sanzioni amministrative. Assonime, a tutela del principio del contraddittorio, ha proposto di prevedere la trasmissione all interessato di un atto che possa rendergli nota la situazione delineata dall Ufficio Sanzioni alla luce dell istruttoria svolta, nonché una minore rigidità nei termini per la presentazione di memorie difensive e documenti; Assosim ha richiesto esplicitamente di introdurre l obbligo per l Autorità di rendere immediatamente e chiaramente nota a tutti gli interessati la data di formale chiusura dell accertamento e di prevedere in capo ai soggetti destinatari della proposta sanzionatoria, il diritto di presentare ulteriori difese concernenti la relazione finale alla Commissione; Eddystone Srl ha proposto di introdurre taluni strumenti analoghi al procedimento degli impegni che possano consentire di archiviare il procedimento sanzionatorio in caso di Riproduzione riservata Pag.9

10 accertamento di eliminazione delle carenze rilevate, attraverso interventi a tal scopo posti in essere dagli interessati. Altre osservazioni di grande interesse e in, alcuni casi modifiche rilevanti, sono state richieste da società e studi legali, dalle cui osservazioni risulta in particolar modo evidnente l esigenza di attribuire un adeguata rilevanza alla fase del contraddittorio, evitando di comprimerne troppo i tempi, e ad una procedura che possa consentire ai soggetti interessati di conoscere la proposta dell Ufficio sanzioni per opportunamente difendersi. Il risultato degli sforzi della Consob e degli enti che hanno partecipato volontariamente alle consultazioni, offrendo il loro essenziale contributo, è stata l adozione del nuovo regolamento sul procedimento sanzionatorio con delibera n del 19 Dicembre Il nuovo regolamento: analisi del contenuto e delle procedure Nel nuovo procedimento sanzionatorio, allo scopo di semplificare, velocizzare l azione amministrativa e rendere omogeneo il processo valutativo ad essa connesso, la previgente ripartizione del momento istruttorio in due fasi (una di competenza della Divisione Competente per materia e l altra presieduta dall Ufficio Sanzioni Amministrative) lascia spazio ad un unica procedura in capo all Ufficio Sanzioni Amministrative. Nessuna modifica viene, invece, apportata in merito alla competenza della Divisione di Vigilanza cui spetta lo svolgimento dell attività pre-istruttoria preordinata all'accertamento dell'illecito e alla contestazione degli addebiti ai soggetti interessati. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con l invio, al soggetto interessato, di una lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale. Tale invio deve avvenire entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni. La lettera di contestazione degli addebiti deve contenere l indicazione dei seguenti elementi: a) il riferimento all'attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione; b) la descrizione della violazione; c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie; d) l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento; e) l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza; Riproduzione riservata Pag.10

11 f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione personale nel termine di trenta giorni; g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio; h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio; I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti hanno diritto a difendersi e pertanto possono presentare deduzioni scritte e documenti entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione degli addebiti, possono chiedere di avere accesso agli atti e possono richiedere un audizione personale, che deve essergli concessa, in merito agli addebiti contestati. Inoltre gli stessi possono richiedere, adducendo una valida motivazione, una proroga del termine entro cui presentare le proprie deduzioni scritte, anche se per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Se gli stessi richiedono, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione degli addebiti, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti è sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui è consentito l'accesso. Quanto alla richiesta di un audizione personale, da richiedersi sempre entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione degli addebiti, L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica agli istanti la data dell'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta dell'ufficio Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione è formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, deve procedere all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio, potendo anche chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad ogni altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche predisposte dalle unità organizzative interessate devono essere trasmesse dall'ufficio Sanzioni Amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica. Se viene richiesta la suddetta relazione tecnica, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione Riproduzione riservata Pag.11

12 della nota con la quale l'ufficio Sanzioni Amministrative trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti. All'esito dell'esame degli atti del procedimento, l'ufficio Sanzioni Amministrative predispone una relazione nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla quantificazione della relativa sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trenta giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, a condizione che ciò non determini un ritardo nella definizione dei procedimenti, può disporre la riunione di procedimenti nei casi in cui la violazione contestata sia stata commessa da più persone, in concorso o in cooperazione fra loro, ovvero se essa sia stata commessa da più persone con condotte indipendenti. La riunione dei procedimenti può essere altresì disposta qualora per la natura delle violazioni contestate sia opportuna una valutazione congiunta delle singole posizioni dei soggetti interessati. Nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, l'ufficio Sanzioni Amministrative può disporre la separazione delle singole posizioni dei soggetti interessati qualora ciò sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attività istruttoria. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorità, che devono essere notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti. 3. Analisi delle rettifiche: un radicale cambiamento? Viene presentato, nella tabella che segue, un confronto tra il regolamento oggetto di consultazione e quello adottato, anche alla luce delle osservazioni pervenute da parte di svariati enti e società che hanno mostrato grande interesse con riferimento a tale materia. Al fine di rendere più agevole la comprensione delle modifiche apportate al regolamento a seguito delle consultazioni, si forniscono dei commenti per evidenziare quali osservazioni e richieste la Consob abbia deciso di accogliere e quali si è trovata a dover rifiutare. Dalla lettura dei commenti può evincersi come la Consob abbia cercato di venire incontro e di tener conto delle osservazioni pervenute per migliorare il testo e il contenuto del regolamento. Laddove, in alcuni casi, la Consob non ha accolto alcune richieste, ha, però, sempre apportato motivazioni che appaiono assolutamente valide. Grande trasparenza emerge dall operato della Consob che ha reso pubblico sia il testo ante consultazioni, che il testo adottato e le osservazioni pervenute corredate dalle relative valutazioni e motivazioni di accoglimento o rifiuto. Le rettifiche al regolamento, a seguito della consultazione, non hanno modificato in maniera consistente il testo del regolamento. La maggior parte di esse appare di natura formale e risponde Riproduzione riservata Pag.12

13 all esigenza di rendere più chiaro, preciso ed esaustivo il testo del regolamento; ve ne sono, però, anche alcune che influenzano in maniera sostanziale il procedimento, vale a dire: la previsione esplicita della possibilità che Il procedimento sanzionatorio si concluda anche con la proposta di applicazione di una misura sanzionatoria; la definizione del termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni in replica e per la sospensione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. 3.1 TABELLA DI CONFRONTO Articolo Regolamento in consultazione Regolamento adottato Commenti sulle modifiche Finalità ed ambito di applicazio ne Art.1 1. Il presente regolamento reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 2. Il presente regolamento si applica, in particolare, ai procedimenti sanzionatori avviati ai sensi del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, degli articoli 17, comma 7, e 26 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche, nonché dell'articolo 56, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche. Art.1 1. Il presente regolamento reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Nessun osservazione è pervenuta in merito a tale articolo. La modifica dello stesso, post consultazione, non appare rilevante: vengono solo eliminati riferimenti normativi relativi ai procedimenti sanzionatori oggetto del regolamento in esame. Responsa bilità del procedim ento Art.2 1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è l'ufficio Sanzioni Amministrative. 2. Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio Sanzioni Amministrative. Esso può assegnare per iscritto la responsabilità di singoli Art.2 1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è l'ufficio Sanzioni Amministrative. 2. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Responsabile dell'ufficio Sanzioni Amministrative. Esso può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa. Di tale Nessun osservazione è pervenuta in merito a tale articolo. La modifica dello stesso, post consultazione, non appare rilevante. Infatti viene solo reso il testo dell articolo più preciso, parlando, anziché di soggetti interessati, di destinatari della lettera di contestazione degli Riproduzione riservata Pag.13

14 procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione ai soggetti interessati. 3. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività del diritto di difesa dei soggetti interessati e del contraddittorio. assegnazione è data comunicazione ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti. 3. Il responsabile del procedimento sanzionatorio assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività del diritto di difesa dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e del contraddittorio. addebiti. Comunica zioni relative al procedim ento sanzionat orio Art.3 1. Le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Consob dai soggetti interessati. 2. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti interessati. Art.3 1. Le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Consob dai soggetti interessati o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente. E pervenuta una sola osservazione, secondo la quale si sarebbe dovuto specificare che, in mancanza di indicazione di un indirizzo PEC, le notificazioni avvengono tramite ufficiale giudiziario e le comunicazione tramite lettera raccomandata. Si è, dunque, deciso di individuare, direttamente al primo comma, l eventualità di altre forme previste dall ordinamento vigente. Ciò ha permesso di cassare il secondo comma. Avvio del procedim ento Art.4 1. L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale. La lettera di contestazione degli addebiti è notificata agli interessati entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle Art.4 1. L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale. La contestazione degli addebiti è effettuata entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive Sono pervenute varie osservazioni: la lettera di contestazione Riproduzione riservata Pag.14 degli addebiti potrebbe essere sottoscritta unicamente dal responsabile della divisione competente perché il direttore generale assiste alle riunioni Commissione, della partecipando in tal modo alla fase decisoria. Di tale osservazione non è stato tenuto conto perché la sottoscrizione, anche da parte del

15 successive valutazioni. 2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in centottanta giorni. Esso decorre dalla data in cui la Consob ha notizia del perfezionamento della notifica della lettera di contestazione nei confronti del soggetto interessato ovvero, nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, dalla data in cui la Consob ha notizia del perfezionamento delle notifiche nei confronti di tutti i soggetti interessati. Tale data è resa nota ai soggetti interessati. 3. La lettera di contestazione contiene: a) il riferimento all'attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione; b) la descrizione della violazione; c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie; d) l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento; e) l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza; f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione personale nel termine di trenta giorni; g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio; h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale valutazioni. 2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in centottanta giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. 3. La lettera di contestazione degli addebiti contiene: a) il riferimento all'attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione; b) la descrizione della violazione; c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie; d) l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento; e) l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza; f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione personale nel termine di trenta giorni; g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio; h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio. 4. Nell'ipotesi in cui alle violazioni si applichi l'articolo 16 Direttore generale, è necessaria per il coordinamento delle iniziative; dovrebbe essere maggiore la regolamentazione della fase precedente all avvio del procedimento sanzionatorio e dovrebbe essere individuato il dies a quo dal quale far decorrere il termine della notifica della contestazione dell illecito: tale proposta non è stata accolta in quanto esula dall ambito soggettivo del regolamento in esame; si dovrebbero specificare nella lettera di contestazione la data e le modalità dell accertamento: la Consob ha risposto all osservazione affermando che è già previsto che tali informazioni siano indicate nella lettera di contestazione. Viene richiesto di prevedere la traduzione della lettera di contestazione nella lingua del soggetto destinatario o in inglese: la Consob ha risposto che tale previsione è sottointesa, in quanto prevista dalla normativa transnazionale. Si richiede un termine inferiore ai 180 giorni per la notifica della lettera, ma tale osservazione non può essere accolta perché tale termine è fissato dal TUF. Si richiede un ampliamento del termine di conclusione del procedimento a 210 Riproduzione riservata Pag.15

16 casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio. 4. Nell'ipotesi in cui alle violazioni si applichi l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, la lettera di contestazione contiene anche l'indicazione delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta. della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta. giorni e un ripristino della struttura bifasica del procedimento, ma la Consob nega tali cambiamenti in capo al regolamento perché più consoni a incrementare l efficacia e la tempestività del procedimento. Diritto difesa di Art.5 1. I soggetti interessati dal procedimento sanzionatorio esercitano il proprio diritto di difesa mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonché l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. 2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'ufficio Sanzioni Amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati. 3. Decorso il termine previsto al comma 2, l'ufficio Sanzioni Amministrative procede ai sensi dell'articolo 6. Le deduzioni e i documenti presentati successivamente sono presi in considerazione se presentati almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di consegna della relazione stabilito dallo stesso articolo 6 e comunque soltanto ove l'ufficio Sanzioni Amministrative non abbia già trasmesso alla Commissione la citata relazione. 4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i Art.5 1. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti esercitano il proprio diritto di difesa mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonché l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. 2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'ufficio Sanzioni Amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica di della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati. 3. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio. Ove l'istanza sia presentata entro il termine previsto dal comma 2, primo periodo, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti è sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui è consentito l'accesso. Si richiede: l introduzione del diritto dei soggetti interessati di comparire in audizione a mezzo procuratore e di domandare una nuova audizione, anche se già sentiti dalla Consob. La prima richiesta non viene accolta perché le attività da svolgersi in audizione non sono delegabili. La seconda richiesta è ugualmente rifiutata perché prolungherebbe inutilmente il procedimento. un ampliamento del termine per la presentazione di deduzioni difensive, ma la Consob non può concederlo, in quanto stabilito dal TUF. di prevedere che l istanza di accesso sia decisa entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione e che, se accolta, venga trasmessa via Pec copia all istante. Alla luce di tali osservazioni è stato modificato il comma 3. Riproduzione riservata Pag.16

17 soggetti interessati dal procedimento sanzionatorio possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica ai soggetti interessati la data dell'audizione. Tale data può essere differita, su richiesta motivata dei soggetti interessati, per un periodo, anche complessivamente, non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta dell'ufficio Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione si forma apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti. 4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica agli istanti la data dell'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta dell'ufficio Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione è formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti. Istruttoria del procedim ento Art.6 1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti interessati o scaduto il termine per la loro presentazione procede all'esame degli atti del procedimento. 2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative può richiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad ogni altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai soggetti interessati e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche predisposte dalle unità organizzative interessate sono trasmesse dall'ufficio Sanzioni Amministrative ai predetti Art.6 1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio. 2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative può chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad ogni altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche Sono stati richiesti: Riproduzione riservata Pag.17 la notifica tempestiva ai soggetti interessati della relazione finale e il diritto di presentare nuove difese concernenti la relazione: sono state negate tali concessioni perché la giurisprudenza ha già ritenuto più volte pienamente tutelato il contraddittorio pur in assenza di tali diritti; l allineamento tra i termini di produzione della relazione e quelli per le osservazioni di replica: si conviene con tale richiesta e pertanto

18 soggetti, i quali hanno facoltà di presentare, entro quindici giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica. 3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il tempo necessario ad acquisire la relazione tecnica e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica ai soggetti interessati la sospensione e la ripresa della decorrenza del termine del procedimento. 4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento, l'ufficio Sanzioni Amministrative predispone una relazione per la Commissione nella quale formula le proprie proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla quantificazione della relativa sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trenta giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento. predisposte dalle unità organizzative interessate sono trasmesse dall'ufficio Sanzioni Amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica. 3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'ufficio Sanzioni Amministrative trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti. 4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento, l'ufficio Sanzioni Amministrative predispone una relazione nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla quantificazione della relativa sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trenta giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento. si incrementa il termine a trenta giorni; la risoluzione del problema di coordinamento della sospensione del termine di conclusione del procedimento con la facoltà di presentare osservazioni di replica: per risolvere tale criticità la Consob un termine fisso di sospensione individuato in 30 giorni,; l introduzione della preventiva comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento delle deduzioni ai sensi dell art. 10 bis della l. 241/90: tale richiesta è stata negata perché produrrebbe solo l allungamento della fase istruttoria. Riunione e separazio ne dei procedim enti Art.7 1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, a condizione che ciò non determini un ritardo nella definizione dei procedimenti, può disporre la riunione di procedimenti nei casi in cui la violazione contestata sia stata commessa da più persone, in concorso o in cooperazione fra loro, ovvero se essa sia stata commessa da più persone con condotte indipendenti. La riunione dei procedimenti può essere altresì disposta qualora per la natura delle violazioni contestate sia opportuna una valutazione congiunta delle singole E stata aggiunta tale disposizione per regolare i casi di riunione e separazione dei procedimenti. Riproduzione riservata Pag.18

19 posizioni dei soggetti interessati. 2. Nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, l'ufficio Sanzioni Amministrative può disporre la separazione delle singole posizioni dei soggetti interessati qualora ciò sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attività istruttoria. Fase decisoria Art.7 1. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio ovvero dell'atto di archiviazione. 2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative cura la notificazione o la comunicazione degli atti di cui al comma 1. Art.8 1. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorità. 2. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 1 sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti. Viene proposto di prevedere la possibilità di formulare una proposta al MEF di applicazione di una misura sanzionatoria e non l assunzione di un provvedimento sanzionatorio. Tenendo conto di tale osservazione si stabilisce che Il procedimento sanzionatorio si conclude anche con la proposta di applicazione di una misura sanzionatoria. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore. E stata inserita tale disposizione per definire l entrata in vigore del regolamento. Riproduzione riservata Pag.19

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