ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, MEDIANTE FUEL CARD, PER IL PARCO VEICOLI DELLA VALLE UMBRA SERVIZI
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1 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE, MEDIANTE FUEL CARD, PER IL PARCO VEICOLI DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. CAPITOLATO D ONERI Il Direttore F.to Dott. Walter Rossi
2 CAPITOLATO D ONERI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL- CARD, PER IL PARCO VEICOLI DELLA VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. STAZIONE APPALTANTE Valle Umbra Servizi S.p.a. sede legale Spoleto (PG) via Antonio Busetti 38/40 tel /fax vusspa@pec.it Responsabile Unico del Procedimento Dott. Walter Rossi - walter.rossi@vus.it tel / 23111, fax 0743/48108 Direttore del Contratto Dott. Fabio Cari - fabio.cari@vus.it tel / fax Codice CIG : A7 PREMESSA : OGGETTO DELL ACCORDO QUADRO L accordo quadro è del tipo con un unico operatore economico (comma 4, art. 59 del D.lgs , n. 163) ed ha per oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel-card, per il parco veicoli della Valle Umbra Servizi s.p.a. (di seguito semplicemente VUS). Il presente Capitolato stabilisce: - la tipologia di forniture affidabili; - la durata dell Accordo Quadro; - il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere le forniture. Il presente Capitolato stabilisce inoltre tutte le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell accordo quadro. Le forniture richieste dalla VUS durante la vigenza dell Accordo Quadro saranno commissionate mediante acquisto alla pompa presso le stazioni di servizio della Società aggiudicataria. Le forniture effettivamente eseguite saranno remunerate mediante l applicazione dei prezzi unitari offerti in gara dalla Società aggiudicataria. La stipula dell Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la VUS nei confronti dell Impresa aggiudicataria, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli Ordinativi e non impegna in alcun modo la VUS ad appaltare forniture nei limiti di importo definiti dall accordo stesso. L Accordo Quadro individua l obbligo dell appaltatore di 2/10
3 accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione della fornitura emessi dalla VUS nel periodo di validità e di efficacia dell Accordo. Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato disciplina la fornitura di carburanti per autotrazione, gasolio, benzina e GPL, per le necessità dei veicoli della Valle Umbra Servizi s.p.a. mediante acquisto alla pompa presso le stazioni di servizio dell appaltatore situate nel territorio della Repubblica italiana. La fornitura di carburanti dovrà essere eseguita esclusivamente mediante l utilizzo di carta carburante fuelcard, ossia tessera in plastica dotata di banda magnetica, con l indicazione della targa del veicolo, attivabile solo ed esclusivamente con codice segreto (PIN) in possesso del dipendente VUS utilizzatore. Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente appalto dovranno essere conformi alle norme di legge in materia ed alle norme UNI EN vigenti al momento del prelevamento e in particolare: - Gasolio per autotrazione (Norma E.N. 590 ultima edizione), - Benzina Super senza Piombo (Norma E.N. 228 ultima edizione) - GPL (Norma E.N. 589 ultima edizione). La presente fornitura include il servizio di reportistica inerente le forniture eseguite, tale da garantire l elaborazione delle statistiche e report con informazioni di dettaglio relative all erogazione del carburante. Art. 2 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE La gara è esperita mediante procedura aperta ai sensi dell art. 55 del D.Lgs 163/2006 (di seguito semplicemente Codice) con aggiudicazione attraverso il criterio del offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art 83 del Codice, come da deliberazione a contrarre del CdA della VUS nr 154 del 15/10/2013. La VUS procederà all aggiudicazione della gara solo qualora l offerta economica del concorrente aggiudicatario sia inferiore a quella indicata nell Accordo Quadro della CONSIP s.p.a. per la Regione Umbria e che corrisponde attualmente allo sconto di euro/litro 0,066 al netto di IVA e accise. Tale appalto e quindi il relativo contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva a favore di VUS, con possibilità per il concorrente aggiudicatario di adeguamento ai predetti corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o di eventuali centrali di committenza regionali, che prevedano condizione di maggior vantaggio economico rispetto a quelle riservate dal concorrente aggiudicatario del presente contratto. La VUS si riserva il diritto di: 1) non procedere all aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all oggetto del contratto; 2) procedere all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 3) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 4) non stipulare motivatamente l Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l aggiudicazione. 3/10
4 Art. 3 - DURATA DELL APPALTO La durata dell Accordo Quadro è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della relativa stipula. L appaltatore si obbliga quindi ad eseguire le forniture di cui al precedente art. 1, ai prezzi unitari offerti in sede di gara, fino alla concorrenza dell importo dell Accordo Quadro. L accordo Quadro potrà quindi ritenersi completato qualora: a) la VUS abbia esaurita la disponibilità economica per la quale l Accordo Quadro è stato stipulato; b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla di stipula dell Accordo Quadro. La VUS non è obbligata a garantire all appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di forniture durante l esecuzione temporale dell Accordo, il quale, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta. Dall affidamento della fornitura non discende in favore dell appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di eseguire forniture complementari in favore di altri soggetti economici senza che per questo, competa all appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. ART. 4 IMPORTO DELL APPALTO L importo dell Accordo Quadro ammonta complessivamente ad ,00 (EURO DUE MILIONI QUATTROCENTOMILA/00), accise ed IVA escluse. Per accise si intende la componente del prezzo relativa unicamente all accisa applicata a ciascuna tipologia di carburante per autotrazione (Benzina, Gasolio, GPL) ai sensi del Testo Unico del 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo Unico delle Accise). Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA Il carburante per autotrazione dovrà essere somministrato presso tutti i punti vendita abilitati all accettazione della Fuel Card di cui l appaltatore dispone sull intero territorio nazionale. La consegna delle Fuel Card da parte dell appaltatore dovrà essere eseguita presso la sede legale della VUS al Responsabile del Procedimento. Art. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FUEL CARD VERIFICHE DEI PRODOTTI FATTURAZIONE. I veicoli di proprietà della VUS sono utilizzati da più autisti e quindi al fine di non compromettere la segretezza del codice PIN e quindi la sicurezza delle transazioni, ciascuna Fuel Card fornita dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche minime: a) essere dotata di banda magnetica e/o microprocessore; b) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso ("P.I.N."); c) essere abbinata alla targa del veicolo ed essere attivabile esclusivamente per l ordinativo di fornitura mediante codice segreto (PIN) in possesso esclusivo del dipendente VUS utilizzatore; i 4/10
5 codici PIN assegnati agli utilizzatori della VUS non dovranno essere sequenziali al fine di evitare casuali disservizi; d) essere idonea alla registrazione dei chilometri dichiarati dall utilizzatore al momento del rifornimento, fermo restando che il mancato inserimento di tale dato non consenta di eseguire il rifornimento al dipendente utilizzatore della Fuel Card; E ammessa per la partecipazione alla gara, anche la fornitura di sistemi equivalenti di gestione del servizio Fuel-Card (Es.: Dual Card composta da Card Driver e Card Vehicle) a condizione che le stesse siano in possesso delle caratteristiche minime di cui sopra. Le Fuel Card dovranno essere gestite dall appaltatore in maniera informatizzata in modo da garantire alla VUS l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a: - numero/codice della carta; - targa del veicolo; - codice/numero abbinato al PIN dell utilizzatore. Il PIN dell utilizzatore non dovrà infatti essere oggetto di conoscenza da parte della VUS; - data e ora del rifornimento; - località e indirizzo dell area di servizio dove è avvenuta la fornitura; - tipo di carburante; - quantità erogata; - indicazione dei chilometri dichiarati dall utilizzatore al momento del rifornimento; - prezzo unitario del carburante erogato; - numero della transazione. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili alla VUS: - con cadenza mensile; - in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte della VUS ad aree protette di siti Internet dell appaltatore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure tramite altro sistema concordato tra le parti. Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento. Sulle Fuel Card dovrà essere indicato il nome commerciale e/o il logo e/o altri eventuali segni distintivi dell appaltatore. Le Fuel Card dovranno consentire alla VUS il rifornimento di carburante per autotrazione in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo dell appaltatore presente nella rete stradale e autostradale del territorio italiano abilitato all'utilizzo di Fuel Card. Le fatture emesse dovranno riportare, oltre ai dati sopraindicati, anche le seguenti informazioni: - importo al netto dell'iva; - sconto unitario; - importo scontato al netto dell IVA; - aliquota IVA; - importo Accise; - importo IVA; - totale complessivo scontato, IVA e Accise incluse; 5/10
6 - modalità di pagamento. Nel caso di impegno dell appaltatore ad applicare lo sconto offerto al prezzo consigliato comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, il medesimo metterà a disposizione della VUS la documentazione e/o gli strumenti necessari alla verifica dei prezzi consigliati riportati in fattura o nella documentazione allegata a quest ultima (copia Staffetta Quotidiana) relativa alla data di ogni rifornimento. Gli utilizzatori delle Fuel Card potranno usufruire del servizio secondo le modalità riportate nel presente Capitolato d Oneri, tenendo presente l appaltatore che la tessera magnetica non potrà in nessun caso : 1) essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro; 2) essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti della VUS; 3) essere ceduta o in qualsiasi modo commercializzata; 4) dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelle previste nel presente Capitolato d Oneri I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all atto dell erogazione stessa. Salvo quindi eventuali riserve da avanzare per iscritto all atto dell erogazione, si intenderà accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. ART. 7 COMPOSIZIONE PARCO MACCHINE II numero complessivo di veicoli attualmente in dotazione alla VUS è di circa n. 210 unità, utilizzati nei settori acqua-gas e igiene urbana. Le unità sopra indicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o alienazioni che la VUS potrà effettuare nel corso di vigenza del contratto. ART. 8 CAUZIONI E GARANZIE Non sono previste per il presente appalto Cauzioni e Garanzie ai sensi dell art. 54, comma 8, Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), in esito al quale è fatta salva all amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell art. 38, del medesimo Regio Decreto. Art. 9 PAGAMENTI E FINANZIAMENTO La VUS corrisponderà all appaltatore l importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base degli effettivi consumi mensili. I predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso che i corrispettivi s intendano remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 30 giorni d.f.f.m. previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall appaltatore. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d intervenuta contestazione da parte della VUS. 6/10
7 Soltanto dopo la verifica della correttezza delle prestazioni effettuate, il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del mandato di pagamento. In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l applicazioni delle eventuali penali. L appaltatore ha l obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della VUS di risolvere in tale ipotesi il contratto. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I ) Via Antonio Busetti n. 38/ Spoleto (PG) L appaltatore non potrà pretendere interessi per l eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l anticipazione contrattuale. Nel caso di ottenimento da parte de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell appaltatore, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto dovuto dall appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a dare all appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l appaltatore si obbliga a comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il finanziamento dell appalto è assicurato da fondi di bilancio aziendale. ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E vietato, da parte dell appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all art. 51 del Codice. E altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure 7/10
8 all incasso. In caso di inosservanza da parte dell aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della VUS al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. ART. 11 TRATTAMENTO DATI Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito la Legge ), VUS fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti. Finalità del trattamento - I dati forniti vengono acquisiti da VUSper verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l esecuzione della fornitura nonché per l aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. - I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da VUS ai fini della stipula del Contratto, per l adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. - Tutti i dati acquisiti da VUS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Natura del conferimento Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da VUS potrebbe determinare, a seconda dei casi, la decadenza dall'aggiudicazione. Dati sensibili I dati forniti dai concorrenti e dall aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come sensibili, ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato da VUS in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati: - al personale di VUS che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della VUS che svolgono attività ad esso attinente. - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - all Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008; - il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento Titolare del trattamento Valle Umbra Servizi S.p.a. con sede in Spoleto, Via Antonio Busetti, 38/40, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 8/10
9 chiedere l elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo e- mail vusspa@pec.it. Art RINVIO Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d Oneri e nel Disciplinare di Gara le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di beni in quanto applicabili. Art CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la VUS e l Appaltatore in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione del presente contratto, è competente esclusivo il Foro di Spoleto. Art RISERVE La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt e 1338 del codice civile. Art. 15 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA L appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). La VUS e l appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l informativa di cui all art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell art. 23 del D. Lgs. 196/2003. VUS e l appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale. Art. 16 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE DI PUBBLICITA La stipulazione del contratto avrà luogo, ai sensi dell art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altra soggetto economico a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la VUS e l appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d uso, con spese a carico dell appaltatore stesso. Ai sensi del comma 35, dell art. 34 del d.l. nr. 179/2012 l appaltatore, entro giorni 60 (sessanta) dall aggiudicazione definitiva, provvede al 9/10
10 rimborso alla VUS delle spese di pubblicazione del Bando di Gara, di cui al secondo periodo del comma 7 dell art. 66 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i. 10/10
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