Corso di Diritto del Lavoro Avanzato

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1 Università degli Studi di Milano-Bicocca Facoltà di Economia Corso di Diritto del Lavoro Avanzato Anno Accademico Prof. Francesco Bacchini LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI Art. 11, comma 2, L. n. 604/66: Esclusione dalla disciplina del licenziamento individuale dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale Legge n. 223/91 Disciplina dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale e delle procedure di mobilità dei lavoratori Messa in mobilità: Esuberi manifestatisi a causa di un processo di trasformazione o di crisi aziendale per il quale sia stato concesso l intervento straordinario della CIGS, nel caso in cui l impresa ritenga di non poter garantire il reimpiego dei lavoratori eccedenti. Licenziamento collettivo per riduzione di personale: Esuberi dovuti a riduzione o trasformazione di attività o lavoro o cessazione di attività in seguito ai quali il datore di lavoro adotti la decisione di procedere a riduzione del personale. 2 1

2 I LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE (art. 24 L. 223/91) PRESUPPOSTI Impresa e privati datori di lavoro non imprenditori, con più di 15 dipendenti; Almeno 5 licenziamenti in 120 giorni; I licenziamenti devono avvenire nella medesima unità produttiva o nell ambito di più unità produttive della stessa Provincia I licenziamenti devono essere conseguenza della riduzione del personale o della trasformazione di attività o lavoro, ovvero della cessazione dell attività Nella riduzione o trasformazione di attività rientrano tutte le ragioni connesse con lo svolgimento ed il funzionamento della produzione con gli assetti organizzativi, con l introduzione di nuove tecnologie, comprese anche le ragioni economiche comportanti eccedenze strutturali di manodopera (Cir. Min. 62/1996). Sono sottratti dalla disciplina i licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo3 I LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE (art. 24 L. 223/91) LA PROCEDURA 1. Comunicazione alle RSA/RSU, nonché alle rispettive associazioni di categoria; 2. Esame congiunto (incontro tra le associazioni di categoria e l imprenditore al fine di valutare la situazione e tentare strade alternative ai licenziamenti); 3. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. Se non si raggiunge un accordo, la DPL convoca le parti per una nuova discussione sull argomento. 4. Se non si raggiunge un accordo, l impresa ha la facoltà di licenziare i lavoratori eccedenti (con comunicazione scritta e nel rispetto del termine di preavviso). La comunicazione deve indicare: 1) I motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale; 2) I motivi tecnici, organizzativi e/o produttivi per i quali si ritiene di non potere evitare i licenziamenti; 3) Il numero e la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato. Le parti possono ricorrere ai contratti di solidarietà, alla gestione flessibile dell orario di lavoro; possono inoltre derogare a quanto disposto dall art c.c. ovvero adibire i lavoratori a mansioni inferiori a quelle antecedentemente 4 svolte. 2

3 I LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE (art. 5 L. 223/91) CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI L imprenditore deve individuare i lavoratori da licenziare secondo i criteri di scelta stabiliti nei contratti collettivi oppure, ove questi manchino, nel rispetto dei seguenti criteri legali precisati nell art. 5 della L. 223/91, in concorrenza tra loro. a) Carichi di famiglia b) Anzianità c) Esigenze tecniche produttive organizzative Non si può dare prevalenza ad uno dei criteri a dispetto degli altri, ma devono essere presi in considerazione complessivamente per formare la graduatoria dei lavoratori da licenziare. I criteri di scelta definiti dalla contrattazione collettiva (adesione alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale o stipulazione di un contratto collettivo, anche di livello aziendale, applicato all unità produttiva e non alle stesse RSA o RSU che hanno partecipato alla procedura di consultazione) sono prioritari rispetto a quelli legali; 5 devono essere caratterizzati da astrattezza, impersonalità e non discriminazione I LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE INEFFICACIA ANNULLABILITA Non rispetto della procedura Non rispetto dei criteri di scelta Impugnazione entro 60 giorni dalla comunicazione con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà di impugnare i licenziamenti NB ART. 5, co. 3, L. 223/91: In caso di licenziamento dichiarato inefficace o annullato, si applica l art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che stabilisce l obbligo di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno dell illegittimo licenziamento al giorno dell effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (TUTELA REALE). 6 3

4 LA MOBILITA (L. 223/91) È un ammortizzatore sociale Meccanismo di intervento dello Stato sociale (Welfare State) per consentire il passaggio dei lavoratori licenziati da imprese in crisi ad imprese con bisogno di mano d opera, transitando per una speciale lista di collocamento e godendo, in attesa della nuova occasione lavorativa di un sostegno del reddito. FASI 1) Esercizio del recesso nei confronti di ogni singolo lavoratore rispettando la procedura sopra descritta; 2) Iscrizione dei lavoratori licenziati nelle liste di mobilità; 3) Erogazione, per i lavoratori aventi diritto, dell indennità di mobilità. 7 LA MOBILITA (L. 223/91) LE LISTE DI MOBILITA - Hanno lo scopo di agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati; - Alle liste sono iscritti i lavoratori per i quali sia cessato il rapporto di lavoro a seguito di riduzioni di personale ed i lavoratori in CIGS da licenziare per impossibilità di reimpiego; - L iscrizione alle liste è presupposto essenziale per accedere all indenità di mobilità; - Cancellazione dalle liste: a) il lavoratore non accetta le offerte formative, di riqualificazione ecc.; b) cessazione dallo stato di disoccupazione; c) scadenza del periodo di godimento delle indennità; d) scadenza dei termini di permanenza nelle liste per i lavoratori non ammessi all indennità. 8 4

5 LA MOBILITA (L. 223/91) L INDENNITA DI MOBILITA REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI: a) I lavoratori devono possedere un anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, con un rapporto a carattere continuativo e comunque non a termine; b) I lavoratori devono essere collocati in mobilità da parte di imprese rientranti nell ambito applicativo della CIGS (art. 16, co. 1, L. 223/91) ovvero appartenenti a determinati settori produttivi ed aventi specifiche dimensioni occupazionali. ENTITA : È commisurata al trattamento straordinario d integrazione salariale spettante al lavoratore collocato in mobilità nella misura del 100% di tale trattamento per i primi 12 mesi e dell 80% dal 13 mese in poi (art. 7, co. 1, L. 223/91) DURATA: È variabile in base all età dei lavoratori e all ubicazione dell impresa di appartenenza. Di solito è corrisposta per un periodo di 12 mesi, elevato a 24 mesi per i lavoratori che Hanno da 40 a 50 anni e a 36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni. 9 TRASFERIMENTO D'AZIENDA Disciplina precedente le modifiche apportate dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428 In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, semprechè l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. Con l'intervento delle associazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questi può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda 10 5

6 TRASFERIMENTO D'AZIENDA Disciplina introdotta dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428 In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda. 11 TRASFERIMENTO D'AZIENDA Testo risultante dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento (...) 12 6

7 TRASFERIMENTO D'AZIENDA Testo risultante dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (...) Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità. 13 TRASFERIMENTO D'AZIENDA Testo risultante dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Co. 5 - Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento Co. 6 - Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Comma modificato dall' art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 Trasferimento Ramo azienda 14 7

8 TRASFERIMENTO D'AZIENDA TUTELA DEI LAVORATORI Il rapporto di lavoro continua con il cessionario; Il lavoratore mantiene i diritti già maturati (scatti d anzianità, anzianità di servizio) e vi è responsabilità solidale del cedente e del cessionario a garanzia del soddisfacimento dei crediti vantati dal lavoratore fino all epoca del trasferimento; Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi (dello stesso livello) applicabili all impresa del cessionario. Il trasferimento non costituisce di per sé motivo di licenziamento; Il lavoratore ha diritto a presentare le proprie dimissioni nei 3 mesi successivi al trasferimento d azienda, quando le condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica. 15 TRASFERIMENTO D'AZIENDA Procedura per il trasferimento d azienda, modificata dall art. 2 D.lgs. n. 18/01 Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ( ) nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. Articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, ( ) il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, di questi obblighi costituisce condotta antisindacale (ex art. 28, L. n. 300/70) ART. 47, COMMA 5, L. 428/1990: Disciplina speciale per il trasferimento delle aziende o UP in crisi (amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi) sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, 16 liquidazione coatta amministrativa, cessione dei beni ai creditori). 8

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