ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE di ASSISTENZA INCA STATUTO
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1 ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE di ASSISTENZA INCA STATUTO Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell INCA Nella riunione del 6 ottobre 2003 Ratificato dal Comitato Direttivo della CGIL Il 7 ottobre 2003
2 Art. 1 Costituzione e Sede L'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza INCA, già costituito dalla Confederazione generale Italiana del lavoro (CGIL) in data 11 febbraio 1945, approvato con DM 29 dicembre 1947, ai sensi del D.Legislativo del Capo provvisorio dello Stato, retto da statuto e successive modificazioni approvate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, attua le finalità di assistenza, tutela, patrocinio e consulenza nel campo della sicurezza sociale e nelle altre materie previste dalla legge 30/3/2001, n. 152 e successive modifiche. L'INCA fa propri i principi deliberati dalla CGIL, ivi comprese le relative iniziative e la partecipazione a strutture unitarie. L'INCA è costituita quale persona giuridica di diritto privato ed esercita, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni indicate dall'art. 2 e dall'art. 3 del presente statuto. Ha la sede legale a Roma e svolge la propria attività nel territorio dello Stato e all'estero secondo gli articoli seguenti. Art. 2 Attività fondamentali L'INCA esercita su tutte le materie previste dagli articoli 7 e 8 della legge 30/3/2001, n. 152, attività di informazione, di assistenza, di consulenza e tutela dei lavoratori e dei pensionati, dei cittadini italiani, stranieri, e apolidi presenti nel territorio dello Stato. Le attività di consulenza, assistenza e tutela sono prestate indipendentemente all'adesione dell'interessato alla CGIL e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla legge 30/3/2001 n In ogni caso sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico. Art. 3 Attività diverse L' INCA può svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica in armonia con la legislazione vigente e nei settori contemplati dall art. 10 della legge 30/3/2001 n.152 e successive modifiche e integrazioni. Tale attività va rivolta ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente statuto, nonché, sulla base di apposite 2
3 convenzioni, ad enti pubblici e privati, italiani o comunitari. Le convenzioni di cui al comma precedente sono definite, sulla base delle indicazioni del Comitato Direttivo della CGIL, dagli organi dell Istituto, nel rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari. L'INCA partecipa alle iniziative di sviluppo e riforma della legislazione sociale; promuove ricerche e divulgazioni in materia di diritti sociali. Art. 4 Attività all'estero L INCA svolge all estero, oltre alle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto, anche attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità. Art. 5 Poteri L'INCA, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, presenta agli Enti competenti la domanda e propone ogni altro atto per il conseguimento dei benefici indicati negli artt. 2, 3 e 4 del presente statuto. Nel corso del relativo procedimento amministrativo promuove gli adempimenti ed esercita i poteri previsti dalla legge n. 241/1990 e dalle successive norme di attuazione, integrazione e modifica nonché dall'art. 328 CP. Le attività di cui al comma precedente sono esercitate dall INCA mediante operatori nei modi previsti dall art. 6, della legge 30/3/2001 n 152 e successive modifiche. Art. 6 Assistenza in sede di contenzioso L'INCA assicura la tutela dei diritti in sede contenziosa, amministrativa o giudiziaria, mediante apposite convenzioni, predisposte secondo schemi uniformi, con avvocati, medici ed altri professionisti nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità dell'eventuale partecipazione dell'assistito alle spese, in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare dall art. 9 della legge 152/2001. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione 3
4 o la transazione, la parte ne viene prontamente informata per il tramite del Patronato INCA. I medici, gli avvocati e gli altri consulenti con INCArichi professionali non possono assistere in via giudiziaria né gli Istituti previdenziali o enti comunque erogatori delle prestazioni spettanti ai lavoratori o ai cittadini ai sensi dell'art. 2 e 3 del presente statuto, né i datori di lavoro. Art. 7 Organi dell Istituto Sono organi dell INCA: 1. Il Presidente 2. Il Collegio di Presidenza 3. Il Consiglio di Amministrazione 4. Il Collegio dei Sindaci Art. 8 Il Presidente Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo della CGIL su proposta della Segreteria Confederale. Il Presidente: 1. ha la rappresentanza legale dell INCA; 2. attua l indirizzo politico e strategico in materia di servizi espresso dal Comitato Direttivo della CGIL; 3. presiede il Collegio di Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione, ne predispone e ne coordina l attività, provvede all attuazione delle relative deliberazioni; 4. presenta il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al Consiglio di Amministrazione; 5. attribuisce le deleghe operative ai componenti il Collegio di Presidenza. Nel caso di impedimento o di assenza la rappresentanza è affidata al/alla componente anziano/a del Collegio di Presidenza. Art.9 Il Collegio di Presidenza Il Collegio di Presidenza è nominato dal Comitato Direttivo della CGIL su proposta della Segreteria Confederale definita in riunione congiunta con il Presidente dell 4
5 INCA, in numero non superiore a sei componenti compreso il Presidente. Il Collegio di Presidenza: 1. svolge funzioni di direzione e coordinamento nella programmazione e gestione dell'attività dell'inca. Ai singoli componenti, sono attribuite specifiche deleghe secondo quanto previsto dal precedente art. 8; 2. può attribuire con apposita delibera deleghe specifiche ad altri soggetti. Tali deleghe possono essere revocate dal Collegio di Presidenza in qualsiasi momento e senza alcun preavviso con analoga delibera. 3. propone al Consiglio di Amministrazione i regolamenti dell'istituto. 4. le delibere del Collegio di Presidenza devono essere verbalizzate. I componenti del Collegio di Presidenza fanno parte di diritto del Consiglio d'amministrazione. Art.10 Il Consiglio di amministrazione Il Consiglio d'amministrazione è nominato dal Comitato Direttivo della CGIL in numero non superiore a diciannove su proposta della Segreteria confederale, compresi i componenti il Collegio di Presidenza. Art.11 Compiti del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio d'amministrazione: 1. definisce le linee dell'attività dell'istituto, in coerenza con le deliberazioni degli organi della CGIL, con i fini dell'istituto e nel rispetto delle norme che regolano l'attività dei patronati; 2. approva le proposte di delibera presentate dal Collegio di Presidenza; 3. approva i bilanci preventivi e consuntivi, sentita la relazione annuale presentata dal Collegio dei Sindaci; 4. definisce i rapporti con l'organizzazione promotrice; 5. approva l'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'inca; 6. delibera sul regolamento del personale e sugli emolumenti, nonché sulle relative controversie; 7. nomina le commissioni nazionali e ne definisce i 5
6 poteri. Il Consiglio d'amministrazione si riunisce almeno 2 volte l'anno. La convocazione è disposta dal Presidente dell'inca ordinariamente con 8 giorni di preavviso e con avviso scritto, salvo i casi di urgenza per i quali può derogare da detti termini e modalità. All'inizio di ciascuna seduta del Consiglio il Presidente affida le funzioni di segretario ad uno dei componenti per redigere il verbale della riunione. Questo viene redatto in apposito registro, ed è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal segretario. Art. 12 Collegio dei Sindaci Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti,è nominato dal Comitato Direttivo della CGIL che ne indica anche il Presidente. I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio d'amministrazione, ed esercitano il controllo amministrativo sull'istituto ai sensi dell'art del codice civile. I sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni. Art. 13 Durata degli Organi I componenti degli Organi dell'istituto, di cui al precedente art. 7, decadono con la cessazione degli Organismi che li hanno eletti o nominati. Dopo tale scadenza rimangono in carica per il solo disbrigo degli affari correnti per un periodo non superiore a 90 giorni. I componenti degli Organismi, di cui al precedente art. 7, possono essere revocati, oltre che in ragione di norme di legge anche per insindacabile volontà dell'organismo che li ha eletti o nominati. Art. 14 Funzionamento degli Organi collegiali Le sedute del Collegio di Presidenza e del Consiglio d'amministrazione, sono valide solo se è presente la maggioranza dei rispettivi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per 6
7 l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Qualora negli Organi collegiali si raggiunga la parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Art.15 Struttura operativa Assunto che all organismo dirigente della CGIL spetta il compito di indicare gli indirizzi strategici e di esercitare funzioni di verifica, la struttura dell'inca, in Italia, ai fini dello svolgimento delle attività fondamentali, di cui all'art. 2, e delle attività diverse, di cui all'art. 3 del presente statuto, è articolata in: 1. sede centrale; 2. sedi regionali; 3. sedi provinciali e loro articolazioni. Il funzionamento organizzativo delle strutture territoriali dell'inca ed il relativo personale, è assicurato dalla competente struttura territoriale della CGIL attraverso sue strutture logistiche e suo personale dipendente, addetto alle funzioni dell'inca, con atto di comando secondo le prescrizioni della vigente normativa. L INCA potrà avvalersi di collaboratori ai sensi dell art. 6 della legge 152/2001. La sede centrale ha funzioni di regolazione, di indirizzo strategico e di controllo delle attività fondamentali di cui all'art. 2 e all art. 3 del presente statuto. L INCA Nazionale per l esercizio delle sue funzioni può costituire strutture di coordinamento con compiti consultivi. La sede regionale esercita funzioni di coordinamento e di programmazione, di raccordo con il livello nazionale e di organizzazione e promozione di servizi verso le strutture territoriali. La sede provinciale assicura la gestione e l'erogazione dei servizi mediante una o più unità operative funzionalmente organizzate per il rapporto con l'utenza. Le sedi di cui ai commi 6 e 7, in relazione a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, sono funzionalmente coordinate dalla sede centrale, sono strutturalmente autonome l'una dall'altra con una distinta responsabilità di gestione. 7
8 Art.16 Coordinatori regionali Il Coordinatore regionale: 1. è nominato dal Comitato Direttivo Regionale della CGIL, su proposta della Segreteria confederale, d intesa con l INCA Nazionale; 2. esercita la rappresentanza dell'istituto nell'ambito della regione con enti ed istituzioni che hanno rapporti o relazioni con l'inca; 3. esercita le funzioni relative alle attività fondamentali, ai sensi dell'art. 2 del presente statuto; 4. può sottoscrivere, in ambito regionale e sulla base di decisioni concertate con la Segreteria Confederale competente e la Presidenza Nazionale dell INCA, convenzioni in armonia con la vigente legislazione e di quanto previsto dall art. 3 e dall art comma del presente statuto. 5. compie tutte le azioni organizzative per il perseguimento degli scopi dell'istituto; 6. presiede il Comitato regionale di indirizzo e di controllo di cui all art. 17 del presente statuto. Art.17 Comitati regionali di indirizzo e di controllo Il Comitato Regionale di indirizzo e di controllo è nominato dal Comitato Direttivo della CGIL regionale in numero non superiore a 30 persone. Il Comitato regionale di indirizzo e di controllo definisce, su proposta del coordinatore regionale dell INCA, la programmazione regionale, la ripartizione delle risorse, la politica degli investimenti e ne verifica i risultati. Art.18 Direttori provinciali Il direttore provinciale 1. è nominato dal Comitato Direttivo della CGIL territoriale, su proposta della Segreteria confederale, sentito il Coordinatore regionale dell INCA. 2. esercita la rappresentanza dell'istituto nell'ambito territoriale con gli Enti e le Istituzioni che hanno rapporti o relazioni con l'inca; 8
9 3. esercita le funzioni relative alle attività fondamentali, ai sensi dell'art. 2 del presente statuto. 4. può sottoscrivere, in ambito territoriale e sulla base di decisioni concertate con la Segreteria Confederale competente e la Presidenza Nazionale dell INCA, convenzioni in armonia con la vigente legislazione e di quanto previsto dall art. 3 e dall art comma del presente statuto; 5. compie tutte le azioni organizzative per il perseguimento degli scopi dell'istituto 6. presiede il Comitato provinciale di indirizzo e di controllo di cui all art. 19 del presente statuto. Art 19. Comitati provinciali di indirizzo e di controllo Il comitato provinciale di indirizzo e di controllo è nominato dal Comitato Direttivo della Camera del Lavoro Territoriale, in numero non superiore a 15 persone; Il comitato provinciale di indirizzo e di controllo definisce, su proposta del direttore territoriale dell INCA, gli obiettivi, i programmi, il budget di previsione e ne verifica i risultati. Art. 20 Delegati della Sicurezza sociale Nel territorio e nei luoghi di lavoro, nel quadro delle finalità dei cui all'art. 2 del presente Statuto, le strutture comprensoriali dell'inca si avvalgono, per le attività di promozione della tutela dei diritti, oltre ai propri rappresentanti: 1. a livello territoriale, della collaborazione con le strutture della CGIL, delle federazioni di categoria, delle strutture delle leghe dei pensionati; 2. a livello aziendale, della collaborazione con le strutture della CGIL, delle federazioni di categoria, dei delegati e attivisti sindacali allo scopo individuati quali delegati alla sicurezza sociale. Art. 21 Esercizio dell'attività all estero Per lo svolgimento delle attività all'estero l'inca si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di associazioni di diritto locale. 9
10 Art.22 Finanziamento L'Istituto trae i mezzi per il finanziamento: 1. dal contributo di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152; 2. da proventi derivanti dalle convenzioni previste dalla Legge 152/2001; 3. dai contributi previsti dalle leggi regionali e dalle province autonome; 4. da eredità, donazioni, legati e lasciti; 5. da erogazioni liberali; 6. da sottoscrizioni volontarie; 7. da contributi e anticipazioni della CGIL e delle sue articolazioni territoriali. Art. 23 Esercizio finanziario e bilanci L'esercizio finanziario dell'inca si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente che sarà inviato al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Entro il 30 novembre viene approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo dell'esercizio seguente. Art.24 Altri adempimenti Entro i termini previsti dalla legge, l INCA deve presentare al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali i dati riassuntivi e statistici dell attività assistenziale svolta nell anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa all Italia e all Estero. Art.25 Estinzione Lo scioglimento dell'istituto può avvenire, oltre che per atto delle Autorità di vigilanza nei casi previsti dalla legge, per deliberazione del Comitato Direttivo dell'organizzazione promotrice adottata con la maggioranza 10
11 dei due terzi dei componenti. In caso di scioglimento, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Art. 26 Modifiche statutarie Eventuali modifiche allo statuto vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti e approvate dal Comitato Direttivo della CGIL. Esse divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Roma, martedì 7 ottobre
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