Decreto legislativo 148/2015. Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

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1 Area sindacale e delle relazioni industriali PIERO BAGGI Decreto legislativo 148/2015 G.U. 23/09/2015 vigente dal 24/09/2015 Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro Confapi Varese 5 ottobre 2015 ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE Confapi INDUSTRIE Varese della - Area Provincia Sindacale di e Varese delle aderente CONFAPI

2 2. PRINCIPI ISPIRATORI Disciplina uniforme per Cigo, Cigs, Cds Ammortizzatori conservativi Esclusione della Cigs per cessata attività Periodi massimi limitati 24 mesi in un quinquennio mobile Potenziamento degli ammortizzatori espulsivi Naspi a regime Politiche attive del lavoro Riqualificazione professionale

3 3. REQUISITI OGGETTIVI La cassa integrazione ordinaria potrà essere chiesta per crisi di breve durata e di carattere transitorio. La cassa straordinaria può essere chiesta per riorganizzazione aziendale o per crisi aziendale Con esclusione dal 1 gennaio 2016 dell ipotesi di crisi per cessazione definitiva aziendale o del ramo interessato. La cassa integrazione straordinaria può essere chiesta dalle imprese che rientrano nell ambito di applicazione, in caso di stipula di un contratto di solidarietà. Pertanto, in sede di consultazione aziendale per l esame della richiesta di CIGS le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della scelta del contratto di solidarietà

4 4. LAVORATORI BENEFICIARI - anzianità Lavoratori con contratto di lavoro subordinato compresi gli apprendisti, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Anche agli apprendisti sono estesi dal 24 settembre 2015 gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali in funzione del settore di attività di appartenenza Restano esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio Anzianità alla data di presentazione della domanda: 1. almeno 90 giornate di effettivo lavoro 2. presso l unità produttiva per la quale è richiesto l intervento Il requisito non è richiesto per le domande di Cigo per gli eventi oggettivamente non evitabili del settore industriale.

5 5. LAVORATORI BENEFICIARI - apprendisti Fino a 9 dipendenti 1,61% Crt. Ds 1,70% Ctr. Cigo Oltre 9 dipendenti 1,61% Ctr. Ds 10% Ctr. Ordinario 1,70% Ctr. Cigo Gli apprendisti che non rientrano nel campo di applicazione Cigo e Cigs accedono alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali

6 6. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - Cig ordinaria e straordinaria Cig ordinaria Contributo ordinario a carico delle imprese calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella misura di: a. 1,70 per le imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti b. 2,00 per le imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti c. 4,70% per gli operai dell industria e dell artigianato edile d. 3,30% per gli operai dell industria e dell artigianato lapidei e. 1,70% per gli impiegati e quadri dell industria e dell artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti f. 2,00% per gli impiegati e quadri dell industria e dell artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti Cig Straordinaria Contributo ordinario 0,90% e 0,30% a carico del lavoratore Ai fini del calcolo dimensionale di riferimento occorre considerare il numero medio dei dipendenti in forza nell anno precedente, inclusi lavoratori a domicilio e apprendisti.

7 7. CALCOLO DIMENSIONALE DEI 50 ADDETTI Il limite dimensionale deve essere verificato al 1^ gennaio di ciascun anno sulla media dei dipendenti avuti nell anno solare precedente. Per le aziende di nuova costituzione si tiene conto dei dipendenti della prima denuncia uniemens. Per gli anni successivi solo se viene superato il limite dimensionale il datore di lavoro deve presentare una dichiarazione attestante il numero dei dipendenti entro il 28 febbraio dell anno successivo. Il versamento del contributo ridotto permane per tutto l anno anche se durante l anno in corso si supera il numero dei 50 addetti

8 8. CONTRIBUTO ADDIZIONALE fino al 23 settembre 2015 Aziende fino a 50 dipendenti 4,0% per la Cig ordinaria 3,0% per la Cig straordinaria Aziende superiori a 50 dipendenti 8,0% per la Cig ordinaria 4,5% per la Cig straordinaria Da calcolarsi sugli importi delle indennità di Cig erogati

9 9. CONTRIBUTO ADDIZIONALE dal 24 settembre 2015 Unificato il contributo addizionale (a carico delle imprese) calcolato sulla retribuzione persa per tutti i periodi di integrazione (Cigo, Cigs, Cds) Non più commisurato all organico dell impresa ed è concesso all effettivo utilizzo del trattamento: 9% della contribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativa a periodi di Cigo, Cigs fruiti (all interno di uno o più interventi) fino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile 12% oltre il limite di 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile 15% oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile Il contributo non è dovuto per gli eventi oggettivamente non evitabili

10 10. CONTRIBUTO ADDIZIONALE esempio differenza di costo Azienda Unionmeccanica di 20 dipendenti operaio di 5^ livello - retribuzione tabellare 1791,89 Ipotesi di Cigo con sospensione mensile totale (zero ore) Fino al 23 settembre 2015 Ctr ordinario 1791,89 1,9% 34,08 Ctr addizionale 914,96 4,00% 36,60 Tot. 70,68 Dal 24 settembre 2015 Ctr ordinario 1791,89 1,7% 30,46 Ctr addizionale 1791,89 9,00% 161,28 Tot. 191,74 Differenza 121,06

11 11. DURATA MASSIMA COMPLESSIVA 1/3 Durata massima complessiva di 24 mesi di Cigo e Cigs nel quinquennio mobile in ciascuna unità produttiva. Il quinquennio fisso è terminato il 10 agosto 2015 (abrogato l art. 1 comma 9 L. n. 223/1991) Le disposizioni si applicano ai trattamenti di integrazione salariale riferiti a periodi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015) Non concorrono al raggiungimento dei 24 mesi i trattamenti di integrazione salariale riferiti a periodi antecedenti all entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015) «Quanto non diversamente indicato, le disposizioni del decreto si applicano ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima dell entrata in vigore del decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzata dopo tale data» Art. 43 disposizioni finali e transitorie

12 12. DURATA MASSIMA COMPLESSIVA 2/3 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 79 del 4 settembre 2015 Le nuove regole si applicano solo ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai trattamenti pregressi si applicano le norme previgenti, e le loro durate si computano ai fini del limite massimo di durata complessiva nel quinquennio mobile solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto. In altri termini, nel nuovo quinquennio mobile non si computano i periodi fruiti in passato: si riparte da zero. Quindi i nuovi limiti di durata incidono dalla fine del 2017, non prima.

13 13. DURATA MASSIMA COMPLESSIVA 3/3 Contratto di solidarietà Entro il limite dei 24 mesi la durata viene computata nella misura della metà. Oltre il limite dei 24 mesi la durata dei trattamenti viene computata per intero Per le imprese (industriali e artigiane) edili e affini e imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione dei materiali lapidei, il limite complessivo è innalzato a 30 mesi in un quinquennio mobile

14 14. ESEMPI DI DURATA Esempi: 12 mesi di Cigo + 12 mesi di Cigs: stop a 24 mesi 12 mesi di Cigo + 24 mesi di Cds: ok per 36 mesi 12 mesi di Cigs + 24 mesi di Cds: ok per 36 mesi 36 mesi di Cds: ok per 36 mesi 12 mesi di Cigo + 12 mesi di cds: possibili altri 6 mesi di Cigo/Cigs oppure altri 12 mesi di Cds

15 15. PAGAMENTI E CONGUAGLI Regola generale è il pagamento a conguaglio Pagamento diretto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, previa autorizzazione della competente sede Inps per la cassa ordinaria e del Ministero del Lavoro per la cassa straordinaria. Tempi per il conguaglio Viene introdotto un termine di decadenza pari a sei mesi 1. dalle fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione 2. dalla data del provvedimento di concessione se successivo

16 16. PATTO DI SERVIZIO I beneficiari delle integrazioni salariali per i quali ab initio siano programmate sospensioni superiori al 50% dell orario contrattuale calcolato per un periodo di 12 mesi verranno convocati compatibilmente con la prestazione lavorativa - presso il C.P.I. per la stipula di un patto di servizio personalizzato. Finalità: 1. Partecipazione ad iniziative di carattere formativo (bilancio competenza, stesura c.v.) 2. Partecipazione ad iniziative formative di riqualificazione 3. Accettazione di congrue offerte di lavoro I lavoratori che non si conformeranno alle disposizioni in materia di politiche attive saranno assoggettati a sanzioni economiche consistenti nella progressiva decurtazione del beneficio, e nei casi più gravi nella sua decadenza.

17 Area sindacale e delle relazioni industriali Decreto legislativo 148/2015 G.U. 23/09/2015 vigente dal 24/09/2015 Cigordinaria (artt. 9 18) Confapi Varese 5 ottobre 2015 ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE Confapi INDUSTRIE Varese della - Area Provincia Sindacale di e Varese delle aderente CONFAPI

18 18. CAMPO DI APPLICAZIONE a) Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione dell energia, acqua e gas; b) Cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali (ad eccezione delle cooperative elencate nel DPR n. 602/1970) c) Imprese dell industria boschiva, forestale e del tabacco; d) Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato; e) Imprese addette al noleggio e alla distribuzione di film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

19 19. CAMPO DI APPLICAZIONE h) Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) Imprese addette all armamento ferroviario; j) Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; k) Imprese industriali e artigiane dell edilizia e affini; l) Imprese industriali esercenti attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapidei; m) Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione;

20 20. CAUSALI Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali Situazioni temporanee di mercato Dal 1 gennaio 2016 la Cigo è concessa dalla sede Inps territorialmente competente La concessione non è più sottoposta alla deliberazione della commissione provinciale Entro 60 giorni dall entrata in vigore del decreto sono definiti i criteri di esame della domanda con apposito decreto del Ministero del Lavoro

21 21. DURATA MASSIMA a) 13 settimane continuative prorogabili trimestralmente fino al massimo di 52 settimane; b) Raggiunto il limite massimo di 52 settimane può essere proposta una nuova domanda per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; c) 52 settimane in un biennio mobile per più periodi non consecutivi Per controllare il limite aziendale l Inps considera, attualmente, la prima settimana oggetto di prestazione e, a ritroso, si conteggiano le 103 settimane precedenti I limiti di durata massima non si computano agli eventi determinati da fatti oggettivamente non evitabili Permane il criterio settimanale di computo (circolare Inps n. 58 del 12 aprile 2009) Si computano le singole giornate di lavoro e si considera usufruita una settimana di Cig solo nel caso in cui la contrazione abbia interessato sei giorni (cinque in caso di settimana corta)

22 22. LIMITE MASSIMO AUTORIZZABILE Non possono essere autorizzate ore di integrazioni eccedenti il limite massimo di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile con riferimento a tutti i lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di integrazione. L impresa comunica nella domanda di concessione il numero dei lavoratori mediamente occupati nell ultimo semestre, distinti per orario contrattuale Comunicato del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 «in sostanza viene introdotto il divieto della cassa a zero ore per tutto il personale per tutto il periodo di cassa disponibile» Esempio Azienda metalmeccanica Confapi di 10 dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente 104 settimane X 10 dipendenti X 40 ore settimanali = ore lavorabili 1/3 di = ore integrabili max

23 23. MESSAGGIO INPS del 24 settembre 2015 Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dalla data odierna, dovranno, invece, seguire la nuova disciplina. In particolare, la novella legislativa prevede che le domande siano corredate dall elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale: a tal fine i datori di lavoro dovranno allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla unità produttiva interessata. I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito INPS, servizi on-line, servizi per aziende e consulenti, CIG ordinaria, flusso web, link Documentazione alla voce Tracciato per invio beneficiari Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l elenco degli addetti alla unità produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva.

24 25. CONTRIBUZIONE ORDINARIA Contributo ordinario a carico delle imprese calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella misura di: a. 1,70 per le imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti b. 2,00 per le imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti c. 4,70% per gli operai dell industria e dell artigianato edile d. 3,30% per gli operai dell industria e dell artigianato lapidei e. 1,70% per gli impiegati e quadri dell industria e dell artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti f. 2,00% per gli impiegati e quadri dell industria e dell artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti Il numero medio dei dipendenti è determinato con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio dei dipendenti in forza nell anno precedente (per le imprese di nuova costituzione, nel corso dell anno solare, si fa riferimento al numero dei dipendenti alla fine del primo mese di attività). Sono inclusi nel calcolo tutti i lavoratori compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. L impresa fornisce all Inps una nuova dichiarazione per gli eventi che modificano la forza lavoro in precedenza comunicata.

25 26. DOMANDA ALL INPS Modalità: in via telematica all INPS Termine: entro 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività (non più entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione) Contenuti: nella domanda vanno indicati la causa, la durata prevedibile, i nominativi dei lavoratori e le ore richieste. Domanda tardiva: se la domanda è presentata oltre il termine il trattamento ordinario non può avere luogo per periodi anteriori ad una settimana rispetto alla data di presentazione. Danno ai lavoratori: in caso di omessa o tardiva presentazione della domanda (con danno dei lavoratori) l impresa è tenuta a corrispondere una somma di importo equivalente all integrazione salariale non percepita. Aliunde perceptum (?)

26 27. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE L impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell orario di lavoro, l entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. L intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili per i quali non è possibile differire la sospensione, l impresa è tenuta a comunicare alla Rsu o, in mancanza alle OO.SS. territoriali le durata prevedibile della sospensione. Se la sospensione è superiore a 16 ore, si procede, su richiesta delle parti sindacali ad un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni. La procedura deve concludersi entro 5 giorni.

27 27. MISURA DELL INDENNITA Il trattamento di integrazione salariale è pari all 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore lavorate, ed è calcolato con le modalità previgenti, compresa la trattenuta in misura pari all aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%) Rimane altresì fermo il massimale previsto dalla legge n. 427/1980, annualmente rivalutato. 914,96 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive è pari o inferiore ad 2.102, ,70 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive è superiore ad 2.102,24

28 Area sindacale e delle relazioni industriali Decreto legislativo 148/2015 G.U. 23/09/2015 vigente dal 24/09/2015 Cig straordinaria e contratti di solidarietà (artt ) Confapi Varese 5 ottobre 2015 ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE Confapi INDUSTRIE Varese della - Area Provincia Sindacale di e Varese delle aderente CONFAPI

29 29. CAMPO DI APPLICAZIONE 1/2 Imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, inclusi apprendisti e dirigenti a) Imprese industriali comprese quelle edili e affini; b) Imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell attività dell impresa che esercita l influsso gestionale prevalente; c) Imprese appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione che effettuino prestazioni ridotte in dipendenza di situazioni di difficoltà dell azienda appaltante, che abbiano comportato per quest ultima il ricorso alla Cigs; d) Imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se costituite in forma cooperativa, che effettuino prestazioni ridotte in conseguenza della riduzione delle attività dell azienda appaltante, che abbiano comportato per quest ultima il ricorso alla Cigs e) Imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione di material rotabile; f) Imprese cooperative di prodotti agricoli e loro consorzi g) Imprese di vigilanza

30 30. CAMPO DI APPLICAZIONE 2/2 Imprese che occupano mediamente più di 50 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, inclusi gli apprendisti ed i dirigenti a) Imprese commerciali e della logistica (estesa la Cigs in maniera permanente) b) Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici (estesa la Cigs in maniera permanente) Indipendentemente dal numero dei dipendenti a) Imprese del trasporto aereo e gestione aeroportuale e società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale b) Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni territoriali Trasferimento d azienda Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento d azienda, il requisito dimensionale deve sussistere, per l impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data di trasferimento

31 31. CAUSALI a) Riorganizzazione aziendale, che riassorbe le causali di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile b) Crisi aziendale nel limite di 12 mesi nel quinquennio mobile. Dal 1 gennaio 2016 non può più essere concessa nei casi di cessazione dell attività produttiva dell azienda o di un ramo di essa. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia trascorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione c) Contratto di solidarietà sino a 24 mesi che possono diventare 36 mesi se l impresa non utilizza Cigo o altre causali Cigs nel quinquennio.

32 32. CESSAZIONE DI ATTIVITA In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro i limiti di spesa di 50 milioni di per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, può essere autorizzato, sino ad un limite massimo rispettivamente di dodici, nove, sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l impresa cessi l attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

33 33. PROCEDURA DI INOLTRO DELLA DOMANDA La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è presentata entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale, correlata dell elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. E necessario comunicare anche il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l unità produttiva oggetto dell intervento nel semestre precedente. La sospensione o riduzione decorre dal 30 giorno successivo alla presentazione della domanda. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal 30 giorno successivo alla presentazione della domanda. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o del diritto all integrazione salariale, l impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all integrazione salariale non percepita. La concessione del trattamento avviene, di norma, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con decreto del Ministero del lavoro

34 34. DURATA MASSIMA - ACCORDI GIA STIPULATI Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 79 del 4 settembre 2015 Gli accordi conclusi prima dell entrata in vigore del decreto (anche se la cassa integrazione non è stata ancora autorizzata) restano validi anche qualora prevedano durate maggiori. I periodi fruiti dall entrata in vigore del decreto si computano però fino ai nuovi limiti.

35 35. MISURA DELL INDENNITA Il trattamento di integrazione salariale è pari all 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore lavorate, ed è calcolato con le modalità previgenti, compresa la trattenuta in misura pari all aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%) Rimane altresì fermo il massimale previsto dalla legge n. 427/1980, annualmente rivalutato. 914,96 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive è pari o inferiore ad 2.102, ,70 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive è superiore ad 2.102,24 Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell 80% delle ore lavorabili nell unità produttiva nell arco di tempo di cui al programma autorizzato. Tale disposizione non si applica per i primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Quindi è efficace dal 24 settembre 2017.

36 36. CDS - NOZIONE Il contratto di solidarietà di cui ai commi 1, lettera c), è stipulato dall impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell art 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, che stabiliscono una riduzione dell orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

37 37. CDS - RIDUZIONE ORARIA La riduzione oraria non può essere superiore al 60% dell orario medio giornaliero, settimanale, o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell arco dell intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai contratti aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà

38 38. CDS - GESTIONE DELLA FLESSIBILITA Gli accordi sindacali devono specificare le modalità attraverso le quali l impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ulteriori flessi possono essere gestiti attraverso il ricorso alla cassa integrazione ordinaria. E possibile aprire una procedura «volontaria» di riduzione di personale (D.M /2014)

39 39. CDS - MISURA DELL INDENNITA L indennità è equivalente a quella prevista per i lavoratori che usufruiscono della cassa integrazione straordinaria. Non è più contemplata l integrazione al 60-80% della retribuzione persa. Le quote accantonate di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell orario di lavoro sono a carico dell Inps, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

40 40. CDS ESPANSIVI Contratti collettivi aziendali che prevedono, programmando modalità di attuazione, una riduzione stabile dell orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Ai datori di lavoro è riconosciuto per ogni lavoratore assunto, per ogni mensilità di retribuzione un contributo a carico Inps, pari, nei primi 12 mesi al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL applicabile. Per ciascuno dei due anni il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 ed al 5% Lavoratori vicini alla pensione (entro 24 mesi) Spetta il trattamento pensionistico intero nel caso in cui abbiano accettato di svolgere prestazioni lavorative non superiori alla metà dell orario di lavoro praticato prima della riduzione. Dovrà esserci contestuale incremento occupazionale.

41 Area sindacale e delle relazioni industriali GRAZIE PER L ATTENZIONE Confapi Varese 5 ottobre 2015 ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE Confapi INDUSTRIE Varese della - Area Provincia Sindacale di e Varese delle aderente CONFAPI

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