Per lo spesometro 2011, in scadenza il prossimo 30 aprile, valgono le vecchie regole.

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1 Per lo spesometro 2011, in scadenza il prossimo 30 aprile, valgono le vecchie regole. Premessa L articolo 21 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a ,00 ovvero ad ,00 (al lordo IVA) se non vi è obbligo di emissione della fattura. Tale disposizione ha l intento di rafforzare gli strumenti a disposizione dell Amministrazione finanziaria per il contrasto dell'evasione e dei comportamenti fraudolenti. Ambito soggettivo Sono tenuti all adempimento in esame tutti i soggetti passivi esercenti attività di impresa, arti e professioni, che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva per un ammontare pari o superiore alla soglia di ovvero (al lordo di IVA). In particolare, tali contribuenti hanno l'obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, all'agenzia delle entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA: - rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti); - ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori); - rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell attività d impresa o di lavoro autonomo). 1 / 6

2 Soggetti passivi Sono tenuti a detta comunicazione tutti i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano cessioni di beni/prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, compresi: - i contribuenti in regime di contabilità semplificata (artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 600/73); - i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; - gli enti non commerciali per operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole (art. 4, DPR n. 633/72); - i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero con identificazione diretta in Italia; - i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis, D.P.R. n. 633/72); - i soggetti che applicano il regime per le nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, L. n. 388/2000). Inoltre, i soggetti che effettuano operazioni esenti e hanno esercitato l opzione ex art. 36-bis, D.P.R. n. 633/72 usufruendo dell esonero degli adempimenti IVA sono in ogni caso obbligati a comunicare le operazioni esenti, se di importo superiore alla soglia. Soggetti esclusi Minimi I contribuenti minimi sono esclusi dall obbligo di comunicazione, in quanto esonerati dagli obblighi IVA, fatta salva la certificazione fiscale dei corrispettivi. Tuttavia, l esonero non opera qualora si verifichi, nel corso del periodo d imposta, una delle cause di decadenza dal regime. In tal caso, il contribuente è obbligato alla comunicazione di tutte le operazioni effettuate, sopra le soglie, a decorrere dalla data in cui vengono meno i 2 / 6

3 requisiti per l'applicazione del regime. La fuoriuscita dal regime, ad eccezione del caso in cui i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a , comporta l obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall annualità successiva. Amministrazioni pubbliche Sono esclusi dalla comunicazione: - Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico (a questi si aggiungono anche gli enti che svolgono attività di interesse pubblico, tra cui ad esempio comunità montane, università, enti di ricerca, Asl, Inps, Inail) in quanto le particolari modalità di tenuta della contabilità potrebbero rendere difficoltosa l individuazione delle operazioni da comunicare. Ambito oggettivo I soggetti obbligati devono presentare alle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche, la comunicazione relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute : - rilevanti ai fini Iva; - documentate da fattura o da scontrino/ricevuta fiscale; - i cui corrispettivi, siano di importo pari o superiore a (al netto dell Iva) ovvero a (compreso Iva) generalmente per le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale. Non rientrano nell obbligo di comunicazione le spese anticipate in nome e per conto di terzi in quanto escluse dalla base imponibile IVA (ex art. 15 comma 1 n. 3 del D.P.R. n. 633/72). La stessa conclusione vale anche per tutti i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. In tal caso, anche se è prevista l emissione della fattura, il loro valore normale non concorre a formare la base imponibile, purché ricorrano le condizioni richieste dall art. 15 del D.P.R. n. 633/72. 3 / 6

4 In particolare, vanno comunicate: - le operazioni imponibili; - le operazioni non imponibili, cioè le cessioni all esportazione (art. 8, Dpr 633/72, con esclusione delle operazioni di cui al c. 1, lettere a) e b)) e delle operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/72); - i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 del D.P.R. 633/72); - le operazioni esenti (art. 10 del Dpr 633/72); - le operazioni soggette al regime del margine. Dovrà essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l imposta, restando non rilevante la quota dell importo non soggetta ad IVA; - le operazioni soggette al regime del reverse charge; - le cessioni/prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura; - le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell attività d impresa, la cui base imponibile è definita dall articolo 13 del Dpr 633/72; - l autoconsumo ed i beni destinati a finalità estranee alla impresa (art. 2, comma 2 punto 5) del Dpr 633/72). Casi particolari: 1. Il soggetto passivo Iva che riceve una fattura, di importo sopra soglia, da un contribuente minimo deve comunicare tale operazione anche se la stessa non genera analogo obbligo in capo al minimo che ha emesso il documento. 2. Le operazioni senza corrispettivo, se rilevanti ai fini IVA, sono oggetto di comunicazione. In tal caso, al fine di verificare il raggiungimento della soglia, occorre avere riguardo al prezzo di acquisto o di costo e al "valore normale". 3. Qualora il cedente abbia emesso autofattura (per cessioni gratuite), riepilogativa di tutti gli omaggi effettuati nello stesso mese anche a favore di soggetti diversi, nella comunicazione è necessario indicare nel campo codice fiscale la partita Iva del cedente. Esclusioni: - importazioni; - esportazioni già soggette all obbligo di emissione della bolletta doganale (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972); - operazioni con soggetti black list, già monitorate con apposita comunicazione telematica; 4 / 6

5 - operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, atti di compravendita di immobili); - operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (a meno che tali strumenti non siano emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; in tali casi, l obbligo di comunicazione sussiste); - operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, già monitorate attraverso i modelli Intra e il sistema Vies (Vat information exchange system); - passaggi interni di beni tra rami d azienda, documentati con fattura. Termine e modalità di invio della comunicazione L'adempimento deve essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente. Per inviare la comunicazione i soggetti obbligati possono utilizzare il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti dal soggetto passivo che procede alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva (DPR 322/98). I contribuenti che scelgono di trasmettere la comunicazione direttamente all Agenzia delle Entrate devono avvalersi: del servizio telematico Entratel del servizio telematico Internet (Fisconline). 5 / 6

6 In alternativa alla trasmissione diretta i contribuenti possono avvalersi, per la trasmissione in via telematica degli elenchi, anche degli intermediari abilitati di cui all art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98. La prova dell avvenuta trasmissione è rappresentata dalla ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile, per via telematica, entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all Agenzia delle Entrate. Qualora non sia rilasciata ricevuta la comunicazione si considera non trasmessa in quanto il file viene scartato per uno dei seguenti motivi: - mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro; - codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; - file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo; - mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati nel caso di trasmissione telematica effettuata direttamente dal soggetto obbligato. Tali circostanze sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto ad effettuare di nuovo la trasmissione dei dati (in modo corretto) entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. E', inoltre, consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa da. 258 ad ). 6 / 6

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