Ordinanza della legge federale sulla promozione del settore alberghiero
|
|
- Angela Di Lorenzo
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza della legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 26 novembre 2003 (Stato 9 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 giugno sulla promozione del settore alberghiero (legge), ordina: Art. 1 Settore alberghiero Il settore alberghiero ai sensi dell articolo 1 capoverso 1 della legge comprende gli alberghi, le locande e i motel, nonché le aziende del settore paralberghiero come gli ostelli della gioventù, i centri di vacanza per famiglie e gli alloggi analoghi. Art. 2 Regioni turistiche Le regioni turistiche secondo l articolo 5 capoverso 2 della legge sono enumerate nell allegato. Art. 3 Concessione di mutui 1 La Società svizzera di credito alberghiero (Società) concede mutui. 2 Essa può fornire consulenza alle aziende in materia di investimenti e finanziamento. L attività di consulenza è autofinanziata. Art. 4 Limite di credito 1 L importo del mutuo non deve superare il reddito presumibile (valore reddituale, art. 6 cpv. 2 della legge). 2 Il valore reddituale è calcolato secondo metodi scientifici ed empirici riconosciuti e si ottiene dalla capitalizzazione dei fondi liberi per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti. I costi determinati dalla sostituzione di impianti deprezzatisi nel corso del tempo (investimenti di sostituzione) vanno dedotti dai fondi liberi. 3 Per i nuovi alberghi, il valore reddituale è calcolato facendo riferimento ai dati empirici di un azienda dello stesso tipo, di uguale grandezza, nonché di un giro d affari di simile struttura. RU RS
2 Servizi 4 Bisogna tenere debitamente conto del reddito da attività accessorie e degli elementi del patrimonio non necessari all azienda come ad esempio terreni adiacenti o edifici. 5 I dettagli sono disciplinati nel regolamento della Società. Art. 5 Rilevamento di mutui esistenti 1 La Società può rilevare mutui esistenti se ciò comporta per l azienda una riduzione degli oneri determinati dagli interessi sul capitale di terzi. 2 Per il rilevamento di mutui esistenti valgono le stesse condizioni applicabili alla concessione di nuovi mutui. I mutui concessi a scopo di risanamento non vengono rilevati. Art. 6 Perdite sui mutui 1 Il Segretariato di Stato dell economia (seco) decide, d intesa con l Amministrazione federale delle finanze, circa l assunzione da parte della Confederazione, conformemente all articolo 14 capoverso 3 della legge, delle perdite sui mutui. 2 Le perdite sui mutui assunte dalla Confederazione sono dedotte dai suoi crediti verso la Società. Le perdite sui mutui non assunte dalla Confederazione devono essere coperte con i fondi propri della Società. Art. 7 Interessi e ammortamento 1 Gli interessi sono stabiliti in modo da coprire anche le spese amministrative, i costi relativi al rischio e i costi di rifinanziamento. 2 Se concede mutui con partecipazione agli utili, la Società può ridurre il saggio di interesse in funzione della partecipazione agli utili futuri dell impresa. 3 Nei primi anni successivi all investimento è possibile derogare all obbligo dell ammortamento. Art. 8 Organizzazione della Società 1 Gli organi della Società sono l assemblea generale, l amministrazione e l organo di controllo. 2 L assemblea generale è l organo supremo della Società. Le decisioni concernenti l accettazione o la modifica dello statuto e del regolamento della Società sono subordinate all approvazione del Consiglio federale. Tale approvazione deve essere chiesta prima che l assemblea generale deliberi. 3 L amministrazione è l organo preposto alla gestione della Società. Essa riserva al Dipartimento federale dell economia (Dipartimento) il diritto di esaminare gli affari della Società e gli consegna i rapporti annuali. 4 Quale organo di controllo è designata una società fiduciaria qualificata e indipendente. La scelta è operata dall assemblea generale d intesa con il Dipartimento. 2
3 Promozione del settore alberghiero O Art. 9 Amministrazione 1 L amministrazione è composta dal presidente e da otto membri. 2 Per quanto riguarda l elezione dei membri dell amministrazione, occorre provvedere affinché il settore alberghiero e le banche siano adeguatamente rappresentate. Art. 10 Compiti dell amministrazione 1 L amministrazione ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili: a. l alta direzione della società e il potere di impartire le istruzioni necessarie; b. la definizione dell organizzazione; c. l organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l allestimento del piano finanziario; d. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; e. l alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; f. l allestimento del rapporto di gestione, la preparazione dell assemblea generale e l esecuzione delle sue deliberazioni. 2 L amministrazione può affidare la preparazione e l esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati o a singoli membri. Informa adeguatamente i suoi membri. 3 L amministrazione propone al Dipartimento il presidente. Art. 11 Esecuzione Il Dipartimento è incaricato dell esecuzione. Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza d esecuzione del 23 dicembre della legge federale per il promovimento del credito all industria alberghiera e alle stazioni climatiche è abrogata. Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre [RU , , , , art. 22 cpv. 1 n. 24] 3
4 Servizi Allegato Regioni turistiche Per regioni turistiche si intendono: 1. Nel Cantone di Berna i distretti di Bienne, Courtelary (eccettuati i Comuni di La Heutte, Péry, Plagne, Romont e Vauffelin), Frutigen, Interlaken, La Neuveville, Niedersimmental, Oberhasli, Obersimmental e Saanen, i Comuni di Affoltern i. E., Buchholterberg, Eggiwil, Eriz, Guggisberg, Heiligenschwendi, Hilterfingen, Horrenbach-Buchen, Huttwil, Konolfingen, Langnau i. E., Lauperswil, Oberhofen, Oberhünigen, Rüschegg, Schangnau, Schwendibach, Sigriswil, Steffisburg, Sumiswald, Thun, Wahlern e Walkringen, i Comuni rivieraschi del lago di Bienne. 2. Nel Cantone di Lucerna i Comuni di Flühli, Greppen, Horw, Lucerna, Marbach, Meggen, Schwarzenberg, Vitznau e Weggis. 3. Il Cantone d Uri. 4. Nel Cantone di Svitto i Comuni d Alpthal, Arth, Einsiedeln, Feusisberg, Gersau, Ingenbohl, Küssnacht am Rigi, Lachen, Lauerz, Morschach, Muotathal, Oberiberg, Svitto e Unteriberg. 5. Il Cantone di Obvaldo. 6. Il Cantone di Nidvaldo. 7. Nel Cantone di Glarona i Comuni di Braunwald e Glarona, i Comuni delle regioni Glarner Hinterland Sernftal e Kerenzerberg (i Comuni di Filzbach, Mühlehorn e Obstalden). 8. Nel Cantone di Zugo i Comuni d Oberägeri, Risch, Unterägeri, Walchwil e Zugo. 9. Nel Cantone di Friburgo i Comuni di Bulle, Cerniat, Charmey, Châtel-Saint-Denis, Châtel-sur- Montsalvens, Crésuz, Estavayer-le-Lac, Friburgo, Gruyères, Haut-Intyamon, Jaun, Meyriez, Muntelier, Morat, Plaffeien e Romont, i Comuni rivieraschi dei laghi di Gruyère, di Morat e di Neuchâtel. 10. Nel Cantone di Soletta i Comuni di Balm bei Günsberg e Oberdorf. 4
5 Promozione del settore alberghiero O Nel Cantone di Basilea Campagna i Comuni di Langenbruck, Laufen, Sissach e Waldenburg. 12. Nel Cantone di Sciaffusa i Comuni di Neuhausen, Sciaffusa e Stein am Rhein. 13. Il Cantone di Appenzello Esterno. 14. Il Cantone di Appenzello Interno. 15. Nel Cantone di San Gallo i distretti di Obertoggenburg, Sargans (eccettuato il Comune di Sargans) e Werdenberg (eccettuato il Comune di Sennwald), i Comuni di Amden, Degersheim, Ernetschwil, Goldingen, Gommiswald, Hemberg, Mogelsberg, Oberhelfenschwil, Rieden e Weesen. 16. Il Cantone dei Grigioni. 17. Nel Cantone di Argovia i Comuni di Baden, Rheinfelden, Schinznach Bad e Zurzach, i Comuni rivieraschi del lago di Hallwil. 18. Nel Cantone di Turgovia i Comuni di Fischingen e Hüttwilen, i Comuni rivieraschi del lago di Costanza (Lago Superiore e Inferiore). 19. Il Cantone del Ticino. 20. Nel Cantone di Vaud i distretti d Aubonne, Cossonay, Echallens, Moudon Orbe, Oron, e Pays-d Enhaut, i Comuni rivieraschi dei laghi Lemano, di Morat, di Neuchâtel e di Joux. 21. Il Cantone del Vallese. 22. Nel Cantone di Neuchâtel i Comuni di Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Le Landeron, Les Brenets, Les Hauts-Geneveys e Les Planchettes, i Comuni rivieraschi del lago di Neuchâtel. 23. Nel Cantone del Giura le regioni delle Franches-Montagnes, Clos du Doubs e Baroche, i Comuni di St-Ursanne e Porrentruy. 5
6 Servizi 6
Ordinanza della legge federale sulla promozione del settore alberghiero
Ordinanza della legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 20 giugno 2003 1 sulla promozione
DettagliOrdinanza sulla promozione. Settore alberghiero. del xxxx 2014
Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero del xxxx 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 2, 12 capoverso 1 e 16 capoverso 2 della legge federale del
DettagliOrdinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007
Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007 613.11 del 9 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 4 della legge
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del 2 novembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del 7 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente
DettagliOrdinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001
Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001 del 17 novembre 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2-4 della legge federale del 19 giugno 1959 1
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Prestazioni. del 6 ottobre 2004
Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l esercizio del portale Internet www.ch.ch dal 2005 al 2006 del 6 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del 3 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno
DettagliLegge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero 935.12 del 20 giugno 2003 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione
DettagliAccordo amministrativo
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 20 giugno 2003 (Stato 9 dicembre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del 19 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero 935.12 del 20 giugno 2003 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione
DettagliOrdinanza che limita l effettivo degli stranieri
Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri (OLS) Modifica del 23 maggio 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1986 1 che limita l effettivo degli stranieri è modificata
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile Rimessa in vigore e modifica del 6 febbraio 2019 Il Consiglio federale
DettagliProntuario statistico
Prontuario statistico Finanze pubbliche 2014 Chiusure dei conti della Confederazione (senza conti speciali) D in % Mio. CHF 2012 2013 2014 13 / 14 Entrate ordinarie 62 997 65 032 63 876-1,8 Uscite ordinarie
DettagliProntuario statistico
Prontuario statistico Finanze pubbliche 2015 Chiusure dei conti della Confederazione (senza conti speciali) D in % Mio. CHF 2013 2014 2015 14 / 15 Entrate ordinarie 65 032 63 876 67 580 5,8 Uscite ordinarie
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno
DettagliProntuario statistico
Prontuario statistico Finanze pubbliche 2017 Chiusure dei conti della Confederazione (senza conti speciali) D in % Mio. CHF 2015 2016 2017 16 / 17 Entrate ordinarie 67 580 67 441 71 087 5,4 Uscite ordinarie
DettagliProntuario statistico
Prontuario statistico Finanze pubbliche 2018 Chiusure dei conti della Confederazione (senza conti speciali) D in % Mio. CHF 2016 2017 2018 17 / 18 Entrate ordinarie 67 441 70 857 73 512 3,7 Uscite ordinarie
DettagliAccordo amministrativo
Traduzione Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento
DettagliOrdinanza del DFI del 25 novembre 2015 sulle regioni di premio
Ordinanza del DFI del 25 novembre 2015 sulle regioni di Modifiche previste per il 1 gennaio 2018 Commento e tenore delle modifiche Berna, settembre 2016 1 Indice 1 Contesto 3 2 Principi di definizione
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile Modifica del 13 gennaio 2014 Il Consiglio federale svizzero decreta:
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile Modifica del 26 luglio 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta:
Dettagli55a capoverso 2 LAMal e alle disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno della LAMal. 3
Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OLNF) del 3 luglio 2013 (Stato 1 luglio 2016) Il
Dettagli1 / 20 Analisi statistiche Rapporto annuale 2017, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta:
1 / 20 Analisi statistiche Rapporto annuale 2017, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 20 05.01.2018 Centro nazionale di prestazioni, Ernst
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del 16 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente
DettagliOrdinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico 951.931 del 10 giugno 1996 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale
Dettagli1 / 18. Analisi statistiche. Rapporto annuale 2011, analisi concernente tutta la Svizzera
1 / 18 Analisi statistiche Rapporto annuale 2011, analisi concernente tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 18 06.01.2012 Centro nazionale di prestazioni,
DettagliOrdinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione (OFAD) 837.141 del 31 gennaio 1996 (Stato 12 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25
DettagliOrdinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1
Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 del 22 dicembre 1976 (Stato 23 marzo 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12
DettagliOrdinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico del 10 giugno 1996 (Stato 21 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale del
DettagliInterruzioni di gravidanza in calo tra le adolescenti
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 05.07.2011, 9:15 14 Salute N. 0352-1107-10 Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010 Interruzioni
DettagliOrdinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1
Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 901.21 del 22 dicembre 1976 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliInterruzioni di gravidanza in leggera diminuzione
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 14.06.2010, 9:15 14 Salute N. 0352-1005-70 Statistica delle interruzioni di gravidanza 2009 Interruzioni
DettagliOrdinanza sulla giustizia militare (O-GM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 22 novembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza sulla giustizia militare (O-GM) del 22 novembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoversi 4 e 5, 4c, 6 capoverso 1, 10 capoverso 1 nonché 218
DettagliCantone percentuale Cantone percentuale
[Signature] 142.12 [QR Code] Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 sull asilo
DettagliIndice di sfruttamento fiscale per il 2013
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Data: 4 dicembre 2012 Indice di sfruttamento fiscale per il 2013 L indice in breve L indice di sfruttamento fiscale analizza
DettagliConvenzione del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l accesso internazionale alla giustizia
Convenzione del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l accesso internazionale alla giustizia RS 0.274.133; RU 1994 2835 Campo d applicazione della convenzione il 1 luglio 2002, complemento 1 Stati partecipanti
DettagliIl tasso di abitazioni vuote continua ad aumentare
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 11.09.2017, 9:15 9 Costruzioni e abitazioni N. 2017-0398-I Censimento delle abitazioni vuote al 1 giugno
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile Rimessa in vigore e modifica del 22 settembre 2008 Il Consiglio federale
DettagliAnalisi dei dati sulla produzione lattiera - Anno civile 2017
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Analisi dei dati sulla produzione lattiera - Anno civile 2017 Forniture di latte in kg
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile Rimessa in vigore e modifica del 15 gennaio 2013 Il Consiglio federale
DettagliAnalisi dei dati sulla produzione lattiera
Dipartimento federale dell economia DFE Ufficio federale dell agricoltura UFAG Anno lattiero 2011/2012 Unità di direzione Mercati e affari internazionali Théodore Muller Berna, novembre 2012 Avvertenze
DettagliRallentamento dell attività economica in Svizzera nel 2015
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 04.12.2017, 9:15 4 Economia N. 2017-0262-I Prodotto interno lordo per Cantone nel 2015 Rallentamento
DettagliAccordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
6.0 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
DettagliRapporto sui resultati della consultazione relativa alla modifica dell ordinanza sui fondi propri
Dipartimento federale delle finanze DFF 23 novembre 2016 Rapporto sui resultati della consultazione relativa alla modifica dell ordinanza sui fondi propri Copertura con fondi propri applicabile a derivati
DettagliAccordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
6.0 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 0 giugno 0 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
DettagliOrdinanza sul registro del naviglio. Sezione 1: Tenuta del registro del naviglio. del 16 giugno 1986
Ordinanza sul registro del naviglio 747.111 del 16 giugno 1986 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 17 e 66 della legge federale del 28 settembre 1923 1 sul registro del naviglio (detta
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
000.000 Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese AVAMPROGETTO del 3 novembre 006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso
DettagliIndice di sfruttamento fiscale 2012
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Data: 1º dicembre 2011 Indice di sfruttamento fiscale 2012 Concetto ed eloquenza L indice di sfruttamento fiscale è stato
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del
DettagliLegge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria
Legge federale sullo sviluppo futuro dell infrastruttura ferroviaria (LSIF) del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196
DettagliIl tasso di abitazioni vuote sale ai livelli dell'inizio del millennio
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 12.09.2016, 9:15 9 Costruzioni e abitazioni N. 0352-1608-80 Censimento delle abitazioni vuote al 1 giugno
DettagliOrdinanza sulla giustizia militare
Ordinanza sulla giustizia militare (O-GM) del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoversi 4 e 5, 4c, 6 capoverso 1, 10 capoverso 1 nonché 218 della procedura penale
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
Dettagli01 Popolazione Movimento naturale della popolazione nel 2018: risultati provvisori. Leggero aumento dei divorzi in Svizzera nel 2018
Comunicato stampa Embargo: 26.2.2019, 8.30 01 Popolazione Movimento naturale della popolazione nel 2018: risultati provvisori Leggero aumento dei divorzi in Svizzera nel 2018 Il 2018 è stato caratterizzato
DettagliOrdinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Modifica dell 8 giugno 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 sull asilo dell 11 agosto
DettagliDecreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell edilizia e del genio civile Modifica del 12 gennaio 2006 Il Consiglio federale svizzero decreta:
DettagliStatuto della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Statuto della CDPE)
2.1.1. Statuto della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Statuto della CDPE) del 3 marzo 2005 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliEconomia forestale in Svizzera
07 Land- und Forstwirtschaft Agricoltura e selvicoltura 829-1000 831-1500 Economia forestale in Svizzera Statistica tascabile 2015 Neuchâtel 2015 Statistica forestale 2014 1 Svizzera Zurigo Berna Produzione
DettagliRecord di detenuti nelle carceri dei Cantoni latini
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 11.01.2011, 9:15 19 Criminalità e diritto penale N. 0352-1100-30 Privazione della libertà Record di
DettagliFallimenti e avviamenti aziendali
Cifre da gennaio a novembre confrontate con l anno precedente gennaio a novembre A cura di: Dun & Bradstreet (Schweiz) AG Grossmattstrasse 9 8902 Urdorf Telefono 044 735 61 11 www.dnbswitzerland.ch Studio
Dettagli1 / 19 Analisi statistiche Rapporto annuale 2012, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta:
1 / 19 Analisi statistiche Rapporto annuale 2012, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 19 08.01.2013 Centro nazionale di prestazioni, Ernst
Dettaglidel 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010)
Ordinanza concernente Svizzera turismo 1 935.211 del 22 novembre 1963 (Stato 1 agosto 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 2 concernente
DettagliConvenzione per la protezione delle Alpi. (Convenzione delle Alpi) Testo originale. (Stato 31 agosto 2004)
Testo originale Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) 0.700.1 Conclusa a Salisburgo il 7 novembre 1991 Approvata dall Assemblea federale il 16 dicembre 1998 1 Ratificata dalla
Dettagli1.2 In caso di nuovi contratti di lavoro i suddetti salari base possono essere ridotti del 5% nei comuni a salari bassi indicati alla cifra 5.
Edizione gennaio 2015 Allegato al CCL. per l artigianato svizzero della macelleria secondo l art. 6 Indice Cifra 1 Salari Cifra 2 Utensili, abiti da lavoro Cifra 3 Vitto e alloggio Cifra 4 Giorni festivi
DettagliMovimento naturale della popolazione 2017: risultati provvisori. Nel 2017 aumento dei decessi con un picco a gennaio
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 27.2.2018, 9.15 1 Popolazione N. 2018-0271-I Movimento naturale della popolazione 2017: risultati provvisori
Dettagli19 Criminalità e diritto penale N
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Embargo: 19.01.2010, 9:15 19 Criminalità e diritto penale N. 0352-1000-50 Privazione della libertà Incremento del numero di detenuti,
DettagliAllegato al CCL per l artigianato svizzero della macelleria
Edizione gennaio 2015 Allegato al CCL per l artigianato svizzero della macelleria secondo l art. 5 Indice Cifra 1 Cifra 2 Cifra 3 Cifra 4 Cifra 5 Salari Utensili, abiti da lavoro Vitto e alloggio Giorni
DettagliDomanda d ammissione per membri associati
x-150-it-1702-aufnahme assoziiert Domanda d ammissione per membri associati Nome della società (secondo l'iscrizione nel registro di commercio RC) oppure servizio di sicurezza di un azienda La domanda
DettagliAnalisi statistiche. 1. semestre 2010, analisi nazionale. Informazioni e moduli di richiesta:
Analisi statistiche 1. semestre 2010, analisi nazionale Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 18 22.07.2010 Centro nazionale di prestazioni, Ernst Basler + Partner AG, Zollikerstrasse
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del 28 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 3 ottobre
DettagliRapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati
11.439 Iniziativa parlamentare Disposizioni transitorie complementari sull introduzione del finanziamento ospedaliero Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli
DettagliAziende agricole meno numerose e più grandi
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 11.05.2017, 9.15 7 Agricoltura e selvicoltura N. 2017-0455-I Rilevazione della struttura delle aziende
DettagliConvenzione per la protezione delle Alpi
Testo originale Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) Conclusa a Salisburgo il 7 novembre 1991 Approvata dall Assemblea federale il 16 dicembre 1998 1 Ratificata dalla Svizzera
DettagliOrdinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino
Ordinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino (Ordinanza sul vino) Modifica del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2007 1 concernente la
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) del Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 3 ottobre 2003 1 concernente la perequazione finanziaria
DettagliConvenzione per la protezione delle Alpi
Allegato Per completezza, qui di seguito sono riportati ancora una volta i testi della Convenzione quadro e del Protocollo di Monaco. Entrambi sono già stati pubblicati unitamente al decreto federale del
Dettagli1 / 20 Analisi statistiche Rapporto annuale 2016, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta:
1 / 20 Analisi statistiche Rapporto annuale 2016, analisi relativa a tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 20 26.01.2017 Centro nazionale di prestazioni, EBP
DettagliMovimento naturale della popolazione 2016: risultati provvisori
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 27.02.2017, 9:15 1 Popolazione N. 2017-0272-I Movimento naturale della popolazione 2016: risultati provvisori
Dettaglidel 20 marzo 1998 (Stato 1 dicembre 2011)
Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) del 20 marzo 1998 (Stato 1 dicembre 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 87 della Costituzione federale 1 ;
DettagliOrdinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 3 ottobre
DettagliCifra 1 Salari (dal 1.1.2011) Cifra 1 Salari (dal 1.1.2015)
Edizione gennaio 2015 Allegato al CCL. per l artigianato svizzero della macelleria secondo l art. 6 Indice Cifra 1 Salari Cifra 2 Utensili, abiti da lavoro Cifra 3 Vitto e alloggio Cifra 4 Giorni festivi
DettagliOrdinanza 1 sull asilo relativa a questioni procedurali
Ordinanza 1 sull asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull asilo, OAsi 1) Modifica dell 8 giugno 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 1 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo
Dettaglidel 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)
Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Il Consiglio
Dettaglidel 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)
Ordinanza concernente Svizzera Turismo 935.211 del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1 concernente
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliDipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Revisione totale dell ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali Rapporto sui
Dettaglin Iv. Pa. Kiener Nellen. Limitare nel tempo l'autodenuncia esente da pena. Incentivare l'onestà fiscale con l'amnistia individuale
Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal 14.432 n Iv. Pa. Kiener Nellen. Limitare nel tempo l'autodenuncia esente da pena. Incentivare l'onestà fiscale con l'amnistia individuale
DettagliAccordo del 21 giugno 1999
Traduzione 1 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale) Decisione n. 1/2004 del Comitato misto veterinario
Dettagli