Occhio alle scadenze di luglio Notiziario mensile di luglio E attenzione all inps e dintorni. Agevolazioni e contributi

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1 In collaborazione con Unionservizi S.p.a. Circolare mensile Luglio 2003 Occhio alle scadenze di luglio 2003 Notiziario mensile di luglio 2003 E attenzione all inps e dintorni Agevolazioni e contributi Scadenziario Principali scadenze dal 15 luglio al 15 agosto 2003 Pratica La riapertura dei termini riferiti ai condoni La sanatoria relativa ai diritti camerali del periodo Il punto sull Irap per i professionisti senza struttura L elenco dei nuovi studi di settore 2002 I contributi IVS di artigiani, commercianti, soci di Srl

2 OCCHIO ALLE SCADENZE di luglio 2003! Circolare n 7 Scadenziario di luglio dei versamenti di UNICO 2003 UNICO 2003 PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE Versamenti Entro il 21 luglio 2003 (essendo il 20 luglio festivo) con la maggiorazione dello 0,40%. Con periodo di imposta coincidente con l anno solare (approvazione entro il 30 aprile 2003) UNICO 2003 SOGGETTI IRPEG con approvazione del bilancio ENTRO 4 MESI dalla chiusura Termini di versamento Entro il 21 luglio 2003 (essendo il 20 luglio festivo) con la maggiorazione dello 0,40%. Con periodo di imposta NON coincidente con l anno solare Entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 giorno successivo a quello di scadenza. UNICO 2003 SOGGETTI IRPEG con approvazione del bilancio OLTRE 4 MESI dalla chiusura Termini di versamento Approvazione oltre i 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, ma ENTRO il termine ultimo stabilito (*) Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 giorno successivo a quello di scadenza. (per esempio: approvazione 15 giugno versamento entro il 21 luglio senza maggiorazione versamento entro il 19 agosto con la maggiorazione) Approvazione oltre i 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, ed OLTRE il termine ultimo stabilito Entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui scade il termine ultimo stabilito. Con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30 giorno successivo a quello di scadenza (per esempio: termine ultime di approvazione 30 giugno approvazione 30 luglio versamento entro il 21 luglio senza maggiorazione versamento entro il 19 agosto con la maggiorazione dello 0,40%) (*) Il termine ultimo stabilito deve essere individuato con riferimento a quello fissato dall'avviso di convocazione dell'assemblea e non in quello ultimo (dei 6 mesi) previsto dall'art del C.C.. In pratica in caso di mancata approvazione del bilancio entro la data della prima convocazione, il termine di versamento deve essere individuato comunque con riferimento a questa data, e non a quella di effettiva approvazione. (ad esempio in caso di prima convocazione dell'assemblea a maggio andata deserta e approvazione del bilancio in seconda convocazione a giugno il termine di versamento, senza maggiorazione, sarà il 20 giugno e non il 21 luglio). LA RATEIZZAZIONE Rata Non titolari di partita Iva Titolari di partita Iva Versamento % Versamento (*) % Versamento % Versamento (*) % 1 20 giugno 0,00 21 luglio 0,00 20 giugno 0,00 21 luglio 0, giugno 0,17 31 luglio 0,15 16 luglio 0,43 18 agosto 0, luglio 0,67 1 settembre 0,65 18 agosto 0,93 16 settembre 0, settembre 1,17 30 settembre 1,15 16 settembre 1,43 16 ottobre 1, settembre 1,67 31 ottobre 1,65 16 ottobre 1,93 17 novembre 1, ottobre 2,17 1 dicembre 2,15 17 novembre 2, dicembre 2, (*) In questi casi l importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 2

3 Versamento mensile Iva di giugno Scade mercoledì 16 luglio 2003 il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno 2003, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente. Versamento delle ritenute e dei contributi INPS Scade sempre il 16 luglio 2003 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di giugno, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro. Contributi dovuti alla gestione separata INPS Si ricorda che il 16 luglio 2003 scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di giugno relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni Sempre mercoledì 16 luglio 2003 scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di giugno L aliquota applicabile per il calcolo delle ritenute alla fonte sulle provvigioni (anche occasionali) è pari al 23%, calcolata sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente, entro il 31 dicembre 2002, l applicazione della ritenuta in misura ridotta. Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per l'anno 2003 Entro il 21 luglio 2003 deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2003, con l eventuale maggiorazione dello 0,40%, se dovuta. Si ricorda che in ordine ai termini di versamento gli stessi sono legati al quelli previsti per le imposte sui redditi; pertanto: - per le persone fisiche e le società di persone il termine originario era lo scorso 20 giugno, prorogabile fino al 21 luglio con la predetta maggiorazione dello 0,40%; - per le società di capitali la scadenza dipende dalla data di approvazione del bilancio (si veda la tabella riportata nella pagina precedente). Per ulteriori chiarimenti si rimanda a quanto illustrato nella circolare dello scorso mese di giugno. Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di giugno Lunedì 21 luglio 2003 è il termine ultimo per presentare all'ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di giugno. Sono tenuti alla presentazione mensile dei modelli i soggetti passivi Iva che effettuano scambi di beni comunitari (beni originari degli stati UE o in libera circolazione UE) con soggetti Iva di altri stati membri che hanno realizzato nell'anno solare precedente cessioni intracomunitarie superiori a euro e/o acquisti superiori a euro. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 3

4 Presentazione dichiarazioni periodiche mensili CONAI Scade sempre il 21 luglio 2003 il termine di presentazione delle dichiarazioni periodiche CONAI riferite al mese di giugno 2003, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Presentazione UNICO 2003 su modello cartaceo Il prossimo 31 luglio 2003 scade il termine di presentazione, per il tramite di una banca o di un ufficio postale, delle dichiarazioni dei redditi predisposte su modelli cartacei per i soggetti non obbligati alla presentazione in forma telematica. Si ricorda che sono obbligati a presentare le dichiarazioni in via telematica all Amministrazione Finanziaria, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato: - i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, ad eccezione delle persone fisiche che, nel periodo di imposta di riferimento, abbiano realizzato un volume di affari inferiore o uguale a ,84 ; - i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta; - le società di capitali, le cooperative e le società di mutua assistenza residenti nello Stato; - gli enti pubblici e privati residenti, aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; - i soggetti obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all applicazione degli studi di settore. Presentazione elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni del secondo trimestre 2003 Scade giovedì 31 luglio 2003 il termine per presentare all Ufficio doganale competente per territorio l elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre Sono tenuti all adempimento i soggetti che hanno realizzato nell anno solare precedente cessioni comprese tra 40 mila e 200 mila Euro. Si ricorda che per quanto riguarda gli acquisti, la scadenza trimestrale è stata soppressa dal 2003 (l adempimento è mensile oppure direttamente annuale). Presentazione dichiarazioni periodiche trimestrali CONAI Il 31 luglio 2003 è anche il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni periodiche CONAI riferite al mese di secondo trimestre 2003, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza trimestrale. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 4

5 NOTIZIARIO MENSILE di luglio 2003! Chiarimenti sulla compilazione del modello di dichiarazione Ici per l anno 2002 Il Ministero dell economia e delle finanze - dipartimento Politiche Fiscali - ha reso alcuni chiarimenti in merito alla compilazione del modello di dichiarazione, agli effetti dell imposta comunale sugli immobili (Ici) dovuta per l anno 2002, approvato con decreto del , con particolare riferimento al riquadro dati identificativi catastali immobili, che presenta alcune modifiche rispetto al modello precedente. Nel dettaglio, nel campo 5 della dichiarazione, il contribuente, qualora non sia in possesso dei dati catastali aggiornati, potrà indicare in luogo della particella, il numero; se il terreno è composto da varie particelle si potrà precisare detta circostanza anche soltanto nella parte relativa alle Annotazioni ; potrà essere allegata alla dichiarazione copia della visura catastale aggiornata (Ministero economia e finanze, risoluzione del 03/06/03 n.4/dpf). In Gazzetta il decreto con gli importi sui diritti alle CdC E stato pubblicato in G.U. il provvedimento recante la determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell art.18 L n.580/93, come modificato dall art.17 L n.488/99. Nel decreto sono indicate anche le modalità e i termini di pagamento (Ministero attività produttive, D.M. 23/05/03, G.U. 07/06/03 n.130). Studi di settore, in Gazzetta Ufficiale nuovi 41 modelli E stato pubblicato il provvedimento che approva n.41 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini dell applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali da utilizzare per il periodo d imposta Di seguito, nella presente circolare, si elenca il dettaglio delle attività interessate dal provvedimento. (Agenzia entrate, provvedimento 15/04/03, G.U. 05/06/03 n.128, S.O. n.91). Controlli sugli studi settore La Direzione centrale accertamento dell Agenzia delle entrate, ha emanato una direttiva, indirizzata agli uffici periferici, nella quale comunica la predisposizione di controlli attraverso accessi brevi, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, al fine di verificare i dati dichiarati nel modello Unico Nel provvedimento si segnalano, in particolare, gli elementi oggetto dell attività di indagine, che dovrebbe concludersi entro il 10 luglio p.v. (Agenzia entrate direttiva del 09/06/03 n.87232). Unico approvati due modelli relativi all annotazione separata E stato pubblicato in G.U. il decreto dell Agenzia delle entrate che approva due modelli (M e N), unitamente alle relative istruzioni, da utilizzare per il periodo di imposta 2002, per l annotazione separata dei dati contabili ed extracontabili, rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore (Agenzia entrate provvedimento del 09/06/03 G.U. 24/06/03, n.144). Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 5

6 Semplificazione degli adempimenti tributari Il DPR contenente il regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di Iva, di scritture contabili e di trasmissione telematica, è stato pubblicato in G.U. (Dpr del 16/04/03 n.126, G.U. 05/06/03 n.128). Proroga Tremonti-bis: pubblicata la lista dei comuni settentrionali E stata pubblicata in G.U. la lista che individua i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, che possono beneficiare della proroga della legge Tremonti-bis (art.4, L. n.383/01), disposta dall art.5-sexies del D.L. n.282/02 convertito dalla L. n.27/03. L elenco si aggiunge a quelli definiti in precedenza per altre zone del sud Italia (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, 28/05/03 n.3290 G.U. 03/06/03 n.126). La donazione d azienda non determina la revoca della Tremonti-bis L Agenzia delle entrate ha precisato che ai fini dell applicazione dell agevolazione Tremonti-bis, la donazione d azienda assieme alla successione mortis causa, comportando dal punto di vista fiscale la continuità dell azienda, e rientrando in una logica di riorganizzazione dell impresa, non determinano automaticamente la revoca del beneficio, a condizione che, in capo ai donatari o successori, non se ne verifichino i presupposti. Nel provvedimento si ricorda, inoltre, che la donazione, al pari della successione per causa di morte, è un operazione che non influisce sul calcolo della media degli investimenti, nel senso che il donatario dovrà tener conto anche degli investimenti realizzati dal donante, né sull individuazione dei periodi d imposta su cui calcolare detta media (R.M. 06/06/03 n.129). Istat, comunicato l indice dei prezzi al consumo del mese di maggio L Istituto nazionale di statistica ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2003, che si pubblica ai sensi dell art.81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell anno precedente è pari al + 2,4%. (Istat, comunicato 12/06/03 G.U. 14/06/03 n.136). Accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile L Agenzia delle entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2003, ai sensi dell art.76, co.7 del Tuir. (Agenzia entrate, provvedimento 21/05/03 G.U. 10/06/03, n.132). Attività di intrattenimento e spettacolo certificazione automatizzata graduale L Agenzia delle entrate ha disposto che i soggetti tenuti, ex art.11 DPR n.544/99, all emissione dei titoli di accesso per attività di spettacolo e intrattenimento qualora, per comprovati motivi tecnici attribuibili alle ditte costruttrici o fornitrici degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, non ne abbiano la disponibilità, possono provvedere fino al 31 ottobre 2003 alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale, ovvero dei biglietti numerati, recanti il contrassegno del concessionario. Il provvedimento è già stato pubblicato in G.U. lo scorso 18 giugno. (Agenzia entrate provvedimento del 09/06/03 n.89764, G.U. 18/06/03 n.139). Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 6

7 Nuovi codici tributo per somme dovute a seguito di controllo formale delle dichiarazioni L Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo per il recupero delle somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell art.36-ter del DPR n.600/73, con riguardo ai crediti d imposta e relativi interessi e sanzioni di taluni settori, quali il riacquisto della prima casa ( ), gli investimenti innovativi ( ), le spese di ricerca ( ) e gli incentivi fiscali per il commercio ( ). L Amministrazione finanziaria ha anche istituito nuovi codici tributo per il pagamento, tramite modello F24, degli interessi relativi al ritardato versamento dell imposta unica sulle scommesse ippiche (2346), sportive (2347) e sulle altre scommesse diverse dalle ippiche e sportive (2348), come disciplinata dal D.Lgs. n.504/98. Vengono, infine, istituiti due codici tributo per il versamento dell imposta sugli intrattenimenti connessa alla gestione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento (2344) e per il versamento dei relativi interessi (2345). (RR.MM. 23/06/03 n ). Comunicazione dei dati sulle minusvalenze da cessioni di partecipazioni L Agenzia delle entrate ha dato attuazione alla norma che subordina la deducibilità delle minusvalenze realizzate di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, alla comunicazione preventiva da parte del contribuente dei dati e delle notizie relative alle minusvalenze, a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto. (Agenzia entrate provvedimento del 22/05/03 n.79533). Ancora chiarimenti in merito alla disciplina relativa all affrancamento delle partecipazioni L Agenzia delle entrate in risposta ad una istanza di interpello, in merito alla corretta interpretazione della norma che disciplina la rideterminazione del valore di acquisto dei titoli, quote o diritti, non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, ha precisato che l indeducibilità delle minusvalenze realizzate è di carattere oggettivo. Pertanto la stessa si applica anche alle ipotesi in cui le minusvalenze siano realizzate da un soggetto diverso da quello che ha rideterminato il costo o valore di acquisto come può essere nel caso di partecipazioni cadute in successione successivamente alla loro rideterminazione regolarmente operata dal de cuius, con conseguente traslazione del costo fiscale sull'erede. (R.M. 27/06/03 n.141). Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 7

8 SPECIALE NOTIZIARIO CONDONI C.M. 13/06/03 n.33 Ulteriori chiarimenti in materia di condoni fiscali L Agenzia delle entrate, utilizzando esempi pratici, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione integrativa semplice, di cui all art. 8 della legge 289/2002, nelle ipotesi di riduzione delle perdite fiscali, anche se riportate nei periodi precedenti. Agenzia entrate, comunicato di rettifica al provvedimento 26/03/03 G.U. 16/06/03, n.137 Concordato - correzione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica L Agenzia delle Entrate, ha comunicato la rettifica del provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione telematica dei dati del modello di comunicazione della definizione automatica ex art. 7, L. n.289/02, di redditi d impresa e di lavoro autonomo mediante autoliquidazione. Nel documento vengono formalizzate alcune correzioni di errori materiali, già risolte e comunicate alle case produttrici di software. D.L. 24/06/03 n.143 G.U. del 24/06/03 n.144 Proroga dei termini per condoni e scudo fiscale Con decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 19 giugno scorso, già pubblicato in G.U., è stata concessa ai contribuenti l opportunità di aderire alle sanatorie fiscali fino al 16 ottobre Lo stesso decreto, oltre a fare salvi gli effetti della proroga stabilita dal D.L. n.59/2003, decaduto per non essere stato convertito in legge, introduce la proroga al 30 giugno 2003 del termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di adesione ai condoni per i versamenti effettuati entro il 16 maggio. Il decreto, inoltre, introduce la proroga dello scudo fiscale al 30 settembre 2003 con pagamento di una somma pari al 2,5% di quanto evidenziato in dichiarazione riservata. Tutti i contribuenti che hanno versato il 4% potranno invece richiedere il rimborso della differenza. Per un approfondimento si rimanda al commento contenuto nella circolare. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 8

9 E ATTENZIONE ALL INPS e dintorni! Artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata: contribuzione volontaria per il 2003 L INPS è intervenuta per rideterminare gli importi dei contributi volontari dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell Istituto. Per l anno in corso, pertanto, l ammontare del contributo di ciascuna classe dovrà essere determinato sulla base delle seguenti percentuali IVS: prosecutori volontari nella titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni 16,80% gestione Artigiani collaboratori di età non superiore ai 21 anni 13,80% prosecutori volontari nella titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni 17,19% gestione Commercianti collaboratori di età non superiore ai 21 anni 14,19% Gli iscritti alla Gestione separata possono chiedere di proseguire l'iscrizione con il versamento di contributi volontari coloro che abbiano cessato l'attività e la relativa contribuzione alla Gestione separata e che si trovino nelle condizioni di diritto e di fatto stabilite dalle norme sopra richiamate (INPS Circolare 03/06/2003 n. 96). L imponibile contributivo degli artigiani ed esercenti attività commerciali L INPS ha fornito alcune precisazioni in merito al reddito di impresa degli artigiani e dei commercianti, in considerazione delle richieste di chiarimenti ai fini dell imposizione dei contributi previdenziali. L istituto di previdenza, precisando che i contributi in argomento sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce, si è soffermato in particolare sulla determinazione della base imponibile dei soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani. (INPS Circolare 12706/2003/ n. 102). TFR: nuovo indice di rivalutazione giugno 2003 Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato tra il 15 maggio e il 14 giugno 2003 è pari a 1, L indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2003, diffusa dall ISTAT con comunicato del 12 giugno 2003, è pari a 120,5 (ISTAT Comunicato). Fissati i minimali INAIL per l anno 2003 L INAIL con la consueta circolare annuale, rende noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per la determinazione dei premi valevoli fino al 30 giugno 2003 nonché i premi speciali unitari. Tra le novità presenti quest anno è da segnalare che per il calcolo del minimale e massimale applicati per il rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non essendoci a base di tale rapporto alcun vincolo temporale, tale calcolo dovrà essere effettuato solo sulla base mensile e non giornaliera (INAIL Circolare 17/06/2003 n. 36). Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 9

10 AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI ARGOMENTO TEMPI NOTE Sono previsti interventi a favore dello sviluppo, della distribuzione e della promozione di opere audiovisive europee. Sono previsti incentivi a favore delle azioni innovative, dei progetti pilota e degli scambi di esperienze orientati a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca. Sono previsti interventi a favore dei gemellaggi tra città europee. Sono previsti interventi a fronte dei progetti autonomi di ricerca che superano i 7,5 milioni di Euro. Sono previsti interventi a favore dei progetti orientati alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatica di interesse comunitario e internazionale, limitatamente ai Paesi candidati. Sono previsti interventi a favore delle iniziative orientate all assistenza tecnica ai Paesi terzi che si affacciano sul Mar Mediterraneo e sul Mar Baltico per la creazione di strutture amministrative che si occupino di politiche ambientali. La domanda deve essere presentata entro l 11 luglio La domanda deve essere presentata entro l 11 luglio La proposta deve essere presentata entro il 17 luglio Il termine iniziale è fissato al 1 luglio 2003 e quello finale al 31 luglio La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre Si tratta del programma comunitario Media Plus. Invito a presentare proposte CE 26 aprile 2003, n. 2003/100/15/CE. Si tratta di un programma comunitario. Invito a presentare proposte CE n. 2003/115/07/CE. Si tratta di un Programma comunitario. Invito a presentare proposte CE 17 settembre 2002, n. 2002/220/08/CE. Si tratta della scadenza annuale. Si tratta del Programma comunitario Life Natura. Invito a presentare proposte CE n. 2003/119/02/CE. Si tratta del Programma comunitario Life Paesi Terzi. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 10

11 SCADENZIARIO Principali scadenze dal 15 luglio al 15 agosto Martedì 15 Luglio Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Mercoledì 16 Luglio Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Versamento dell IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili. Versamento della V rata dell IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2002 da parte dei soggetti che hanno scelto di rateizzare l importo con applicazione degli interessi dello 0,50% a decorrere dal 16 marzo Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Versamento della II rata delle imposte e dei contributi risultanti dal modello UNICO 2003 dovuti a titolo di saldo 2002 e primo acconto 2003 da parte dei contribuenti, titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 giugno 2003, che hanno scelto il pagamento rateale (con applicazione degli interessi del 0,43%). Versamento della seconda rata, dell IVA relativa al 2002 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18 marzo giugno 2003 (con applicazione degli interessi del 0,43%). Soggetti IRPEG con periodo d imposta coincidente con l anno solare che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d imposta versamento della seconda rata dell IRPEG e IRAP dovuta a saldo per il 2002 e quale I acconto per il 2003 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,43%. Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi e tardivi versamenti non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 giugno con sanzione ridotta al 3,75%. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 11

12 Lunedì 21 Luglio Ultimo giorno utile per comunicare ai soci o associati l avvenuta definizione automatica, ai sensi dell art. 7 della L. 289/2002, da parte delle società di persone ed associazioni nonché società ad esse equiparate. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, delle imposte IRPEF, e IRAP, risultanti dalla dichiarazione UNICO 2003 quale saldo per l anno 2002 e primo acconto per l anno 2003 con maggiorazione dello 0,40% da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell IVA relativa al 2002 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18 marzo luglio 2003 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, del contributo INPS dovuto alla gestione separata lavoratori autonomi quale saldo 2002 e I acconto 2003 con maggiorazione dello 0,40%. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dei contributi INPS dovuti sul reddito eccedente il minimale quale saldo 2002 e I rata di acconto 2003 da parte di artigiani e commercianti con maggiorazione dello 0,40%. Soggetti IRPEG con periodo d imposta coincidente con l anno solare che approvano il bilancio entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d imposta versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell IRPEG e IRAP dovuta a saldo per il 2002 e quale I acconto per il 2003 con maggiorazione dello 0,40%. Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente. Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza con maggiorazione dello 0,40% da parte dei soggetti iscritti. Versamento della III rata dell imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei bei e delle partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso entro il 31/12/99 con maggiorazione dello 0,40%. Mercoledì 30 Luglio Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti ICI non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso 30 giugno 2003 con sanzione ridotta al 3,75%. Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza Giovedì 31 luglio Presentazione della dichiarazione relativa agli anni per i quali si è deciso di effettuare la sanatoria da parte dei contribuenti cha hanno aderito alla definizione automatica di cui all art. 7 L. 289/2003. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 12

13 Presentazione della comunicazione di cessazione attività da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno deciso di sanare tutte le irregolarità avvalendosi delle disposizioni di cui all art. 5 del D. L. 282/02. Ultimo giorno per regolarizzare l omesso o insufficiente versamento ICI relativo all anno 2002 con sanzione ridotta al 6% Presentazione della dichiarazione ICI, per immobili siti nei comuni che non hanno deliberato termini diversi, in caso di variazioni avvenute nel Presentazione della dichiarazione modello UNICO 2003, nonché della dichiarazione annuale IVA separata, presso banche o uffici postali da parte dei soggetti non obbligati alla presentazione in via telematica. Effettuazione delle operazioni di conguaglio a credito o debito risultanti dal modello 730/2003 da parte dei sostituti d imposta. Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni intracomunitarie relative al II trimestre 2003 da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione con tale periodicità. Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al II trimestre 2003 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza trimestrale. Versamento, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento il 21 luglio 2003, della seconda rata delle imposte e contributi dovuti a titolo di saldo 2002 e I acconto 2003 risultanti dalla dichiarazione UNICO 2003 con maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi del 0,15%. Versamento, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento il 20 giugno, della terza rata delle imposte e contributi dovuti a titolo di saldo 2002 e I acconto 2003 risultanti dalla dichiarazione UNICO 2003 con applicazione degli interessi dello 0,67%. Venerdì 15 Agosto Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 13

14 , PRATICA Oggetto: la riapertura dei termini riferiti ai condoni. E in vigore, dal 25 giugno, il decreto legge 24 giugno 2003, n.143, pubblicato sulla G.U. n.144 dello stesso giorno, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini delle principali sanatorie (il concordato in questo senso fa eccezione) previste dalla Finanziaria In sintesi il provvedimento: - sposta fino al 16 ottobre 2003 la possibilità di aderire alle sanatorie previste dagli articoli 8 (integrativa semplice), 9 (condono tombale), 9-bis (omessi e tradivi versamenti), 11 (definizione imposte indirette), 12 (rottamazione ruoli esattoriali), 14 (regolarizzazione delle scritture contabili), 15 (definizione delle pre-liti) e 16 (definizione delle liti fiscali pendenti). Sono inoltre riaperti i termini per la chiusura delle partite Iva inattive e per la definizione delle tasse automobilistiche; - sposta al 30 giugno 2003 il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di adesione ai condoni riferiti a versamenti effettuati entro lo scorso 16 maggio; - introduce la proroga dello scudo fiscale al 30 settembre 2003, con pagamento di una somma pari al 2,5% di quanto evidenziato in dichiarazione riservata; conseguentemente, tutti coloro che hanno versato il 4% potranno invece richiedere il rimborso della differenza (la restituzione avviene a cura degli intermediari entro il 31 luglio 2003). Il principale effetto della proroga del primo (o unico) versamento dei condoni al 16 ottobre è lo spostamento di tutti i termini (concordato escluso, come già precisato) legati ai pagamenti, con una sorta di effetto domino. In ogni caso il calendario completo dei termini connessi con la riapertura è demandato a prossimi provvedimenti da emanarsi a cura dell Amministrazione Finanziaria, che dovrà stabilire, per esempio: - i termini per le comunicazioni ai soci da parte delle società di persone e associazioni dell avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa semplice; - il termine per perfezionare l integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata; - il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali. La proroga interesserà anche i versamenti rateali: il calcolo del 3% degli interessi, per i nuovi versamenti, decorrerà dal 17 ottobre Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 14

15 PRATICA Oggetto: la sanatoria relativa ai diritti camerali del periodo Il Ministero delle attività produttive, con decreto del 9 maggio 2003 (registrato alla Corte dei Conti lo scorso 9 giugno e in attesa della sua pubblicazione in G.U.) ha introdotto la possibilità di aderire ad una ulteriore definizione agevolata, in ordine ai diritti annuali dovuti alle C.C.I.A.A. per gli anni dal 1997 al 2002, stabilendo le modalità di adesione sia degli enti camerali che dei contribuenti interessati. Con l ausilio della tabella che segue, si forniscono i principali caratteri della sanatoria. Soggetti interessati Ambito temporale e oggettivo Modalità di adesione delle CCIAA Modalità di adesione dei contribuenti Hanno diritto ad avvalersi della definizione agevolata tutti i soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale, nonché gli eredi in solido e disgiuntamente. Il diritto annuale dovuto da ciascun contribuente si intende comprensivo degli importi relativi alle unità locali, compresa l eventuale maggiorazione eventualmente deliberata (ai sensi della L. 580/1993) dalle CCIAA. I diritti annuali oggetto della definizione agevolata sono quelli dovuti, e non versati anche parzialmente, a far data dal 1997, e quindi quelli relativi al quinquennio Gli enti camerali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto, dovranno decidere se aderire alla definizione agevolata: - con riferimento al periodo ; - con riferimento agli anni 2001 e 2002; stabilendo, secondo quanto indicato nel decreto, la riduzione del diritto non versato nonché la riduzione o l esclusione della sovrattassa o delle sanzioni; individuando altresì il termine di sospensione delle procedure di accertamento. Il contribuente che intenderà aderire alla definizione agevolata dovrà versare quanto dovuto entro il 30 novembre 2003, mediante modello F24, senza possibilità di compensazione con crediti di altri tributi o contributi. L importo da versare andrà arrotondato all unità di euro superiore. Per gli importi iscritti in ruoli affidati ai concessionari della riscossione fino al 31 dicembre 2002 vanno versati direttamente al concessionario (al quale spetta, a carico delle CCIAA, l aggio sulle somme riscosse). Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 15

16 Gli importi per gli anni fino al 2000 Gli importi dovuti per gli anni 2001 e 2002 La definizione agevolata delle liti pendenti In relazione al diritto annuale dovuto e non versato (anche in parte) fino all anno 2000, la definizione agevolata si perfeziona: - se la CCIAA delibera la definizione senza aggravio di sovrattassa, con una riduzione del 60% sull importo dovuto in base alla normativa dell epoca; per ciascuna unità locale l importo dovuto è determinato nella misura fissa, per anno, pari a euro 10,00; - se la CCIAA delibera la definizione con aggravio di sovrattassa, all importo come sopra determinato si somma una maggiorazione pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di ritardato versamento. In relazione al diritto annuale dovuto e non versato (anche in parte) per gli anni 2001 e 2002, la definizione agevolata si perfeziona: - se la CCIAA delibera la definizione senza aggravio di sanzioni, con una riduzione del 30% sull importo dovuto in base alla normativa dell epoca; per ciascuna unità locale l importo dovuto è determinato nella misura fissa, per anno, pari a euro 10,00; - se la CCIAA delibera la definizione con aggravio di sanzioni, all importo come sopra determinato si somma una maggiorazione pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di ritardato pagamento. In presenza di contenzioso pendente, i contribuenti possono chiudere, con gli importi indicati nei riquadri precedenti, i procedimenti in corso, richiedendo alla CCIAA entro 30 giorni dalla data della delibera di adesione alla sanatoria (a pena di decadenza) la definizione agevolata dell atto impositivo a suo tempo notificato, mediante apposita domanda. Il contribuente inoltre: - contestualmente alla richiesta di definizione agevolata presenta al giudice competente apposita istanza di sospensione del contenzioso in questione; - effettua il versamento dell importo risultante dalla definizione, alla scadenza e con le modalità previste (entro il 30 novembre 2003, mediante F24 e senza possibilità di compensazione). Ai fini dell estinzione del giudizio la CCIAA comunicherà al giudice competente l esito della definizione agevolata della lite. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 16

17 PRATICA Oggetto: il punto sull Irap per i professionisti senza struttura. La spinosa questione dell assoggettamento all Irap dei redditi professionali si è recentemente arricchita con ulteriori sentenze favorevoli al contribuente. Come noto, con la sentenza n. 156/2001 la Corte Costituzionale, pur stabilendo la legittimità del prelievo Irap, ha specificato che nel caso di una attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto risulta mancante il presupposto stesso dell imposta sulle attività produttive, per l appunto rappresentato dall esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell imposta stessa. Dopo numerose sentenze già favorevoli al contribuente, come anzidetto, ora si aggiungono: - la sentenza n. 15/22/2003 emessa dalla sezione XXII della Commissione regionale di Firenze; - la sentenza n. 317/2/2003 emessa dalla seconda sezione della Commissione provinciale di Bologna. Con la prima sentenza è stato confermato il principio che, ai fini Irap, l organizzazione può essere qualificata come autonoma allorquando sia in grado di sganciare, almeno potenzialmente, l attività dell organizzazione dall attività dell organizzatore ; in pratica si ha autonoma organizzazione quando la medesima si sviluppa e può essere esercitata in assenza del lavoratore autonomo. Nel caso specifico la Commissione ha giudicato un commercialista non soggetto all Irap dato che il suo studio vedeva la sua presenza come determinante per l attività. Con la seconda sentenza, la Commissione tributaria provinciale bolognese ha stabilito che un professionista (nel caso specifico un avvocato) ospite di uno studio legale non deve l Irap in quanto la presenza in una struttura organizzativa che fa capo ad altri non legittima il prelievo: in pratica la presenza di una scrivania, degli scaffali e un computer non bastano a sostenere la tesi dell esistenza di una attività autonomamente organizzata. Naturalmente, la valutazione dell esistenza di una organizzazione autonoma (che quindi comporta l assoggettamento del professionista all Irap) deve essere verificata caso per caso. Si tenga anche in debita considerazione che, se è vero che spesso a livello di commissione provinciale i contribuenti hanno visto accolte le proprie ragioni, non altrettanto è avvenuto a livello di commissione regionale. L Amministrazione Finanziaria continua imperterrita nel sostenere la propria tesi, sottolineata nella R.M. 32/E del 31 gennaio 2002, secondo la quale si deve ritenere che l esistenza pur minima del requisito dell organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 17

18 PRATICA L elenco dei nuovi studi di settore 2002 Con provvedimento dell Agenzia delle Entrate dello scorso 15 aprile sono stati approvati 41 nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini dell applicazione degli studi di settore, relativi a 45 attività dei servizi, 15 attività del commercio, 25 attività manifatturiere e 3 attività professionali. Gli studi di settore approvati sono da utilizzare già a partire dal periodo di imposta 2002, e quindi con le dichiarazioni dei redditi da presentare entro il prossimo 31 ottobre Il provvedimento è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2003, n Con l ausilio della tabella che segue si elencano tutte le attività neo interessate. SERVIZI SG38U Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio Valorizzazione e vendita immobiliare SG40U Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri Locazione beni immobili propri e sub-locazione SG42U Agenzie di concessione di spazi pubblicitari SG48U Riparazione di apparecchi elettrici per la casa SG52U Confezionamento generi alimentari Confezionamento generi non alimentari SG53U Organizzazione di convegni Traduzioni ed interpretariato SG54U Sale giochi e biliardi Altre attività di intrattenimento e spettacolo (se svolta da gestori di apparecchi di intrattenimento) SG55U Servizi di pompe funebri e attività connesse SG68U Trasporto di merci su strada Demolizione di edifici e sistemazione del terreno Trivellazioni e perforazioni SG69U SG76U SG77U Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi Costruzione di opere idrauliche Altri lavori speciali di costruzione Servizi di ristorazione in self-service Mense Fornitura di pasti preparati Trasporti marittimi Trasporti costieri Trasporti per vie d acqua interne (compresi i trasporti lagunari) Altre attività connesse ai trasporti per via d acqua SG78U Attività delle agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operators) Noleggio di autovetture SG79U SG81U SG82U SG83U Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali Noleggio di macchine e attrezzature per la co struzione o la demolizione, con manovratore Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile Studi di promozione pubblicitaria Pubbliche relazioni Gestione di piscine Gestione di campi da tennis Gestione di impianti polivalenti Gestione di altri impianti sportivi Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 18

19 Gestione di palestre SG85U Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili Consulenze finanziarie SG87U Attività degli amministratori di società ed enti, cons. amministrativa-gestionale e pianif. aziendale Agenzie di informazioni commerciali COMMERCIO SM13U Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Commercio all ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) SM33U Commercio all ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria Commercio all ingrosso di pellicce SM34U Commercio all ingrosso di calzature e accessori Commercio all ingrosso di pelletterie, marocchinerie e articoli da viaggio SM39U Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico SM40B Comm. al dettaglio ambul. a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.,se si tratta di fiori, piante e sementi Altro commercio ambulante a posteggio mobile, se riguarda fiori, piante e sementi SM42U Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici SM43U Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l agricoltura e per il giardinaggio SM44U Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio SM45U Commercio al dettaglio di mobili usati SM46U Commercio all ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici SM48U E Commercio al dettaglio di animali vivi da affezione MANIFATTURE Produzione di carni, non di volatili, e di prodotti della macellazione Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione SD05U Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione Conservazione di carne di volatili e conigli mediante congelamento e surgelazione Produzione di prodotti a base di carne Fabbricazione di olio di oliva grezzo SD11U Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi Fabbricazione di olio di oliva raffinato Fabbricazione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati SD13U Finissaggio dei tessili SD15U Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc Fabbricazione di altri prodotti in gomma Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche SD17U Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche Fabbricazione di articoli in plastica per l edilizia Fabbricazione di articoli in materie plastiche SD23U Laboratori di corniciai Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici SD30U Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi SD31U Fabbricazione di specialità ch imiche per uso domestico e per manutenzione Fabbricazione di profumi e prodotti per toeletta Fabbricazione di oli essenziali PROFESSIONISTI SK23U Servizi di ingegneria integrata SK24U B Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari SK25U A Consulenze fornite da agronomi Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 19

20 PRATICA Oggetto: i contributi IVS di artigiani, commercianti, soci di Srl. Con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003, l INPS ha fornito alcune importanti precisazioni in merito al reddito di impresa degli artigiani e dei commercianti, in considerazione delle richieste di chiarimenti ai fini dell imposizione dei contributi previdenziali. La base imponibile contributiva. Come è noto, precisa l Istituto, ai sensi dell articolo 3 bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, i contributi previdenziali in argomento sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Tra i chiarimenti forniti, segnala in particolare che: - l attività di gestione, conduzione, locazione e affitto di immobili costituisce attività commerciale che, se esercitata da società di persone o Srl, produce reddito di impresa (art. 6 Tuir); - se la stessa attività immobiliare viene svolta da una società semplice, il relativo reddito è esonerato da prelievo contributivo in quanto non si configura alcun reddito di impresa. I soci delle Srl. Per i soci lavoratori di Srl, iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, come avviene quasi sempre, ancorché non sia stato distribuito ai soci alcun dividendo. Naturalmente la base imponibile rileva nei limiti del massimale contributivo previsto. Qualora il periodo di imposta della società non coincida con l anno solare, per l individuazione del reddito d impresa dovrà farsi riferimento all ultima dichiarazione della società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i versamenti a titolo di acconto dovranno essere determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d imposta precedente. Gli iscritti alle gestioni individuali che sono anche soci non operativi di Srl. Una delle novità contenute nella citata circolare riguarda la modalità di determinazione della base imponibile contributiva per quei soggetti che, artigiani o commercianti, sono iscritti all IVS in quanto svolgono l attività in forma individuale (o come soci di società personali), ma che detengono anche quote di partecipazione in Srl nelle quali non viene svolta alcuna attività: in questi casi, secondo il chiarimento fornito dall Inps, ai fini contributivi i soggetti in questione devono considerare anche la parte di reddito di impresa a loro riferibile in base alla quota di possesso della partecipazione nella Srl. Tutto ciò nonostante la norma preveda che, in assenza di prestazione lavorativa, la qualità di socio di Srl non rilevi ai fini contributivi. Unionced Unionlavoro circolare mensile luglio 2003 tutti i diritti riservati 20

Gruppo manifatture STUDIO SD13U

Gruppo manifatture STUDIO SD13U Gruppo manifatture STUDIO SD05U 15.11.1 - Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione; 15.11.2 - Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione;

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