IMPRESA E LAVORO. Agosto Le informative per l azienda. L agenda delle scadenze
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1 IMPRESA E LAVORO Agosto 2014 Le informative per l azienda Le news di agosto pag. 2 Al via lo sgravio contributivo per l incentivazione alla contrattazione di secondo livello pag. 5 Bonus 80,00: nuove indicazioni dell Agenzia delle Entrate pag. 7 Inquadramento aziendale Inps pag. 8 Obblighi lavoro notturno per lavoratori intermittenti pag. 10 Incentivi all assunzione: piano Welfare to work pag. 11 Lavoratori formati all'estero e soggiornanti di lungo periodo: termini istanze prorogati pag. 13 La gestione del rapporto di lavoro negli ultimi interpelli del ministero pag. 14 Sanzioni orario di lavoro: effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.153/14 pag. 16 Durc interno negativo: annullamento Pec pag. 17 L agenda delle scadenze Principali scadenze dal 1 al 31 agosto 2014 pag. 18
2 Le informative per l azienda IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI Lavoratori svantaggiati: scaduto l'incentivo per l'assunzione di donne disoccupate L Inps, con messaggio n.6235 del 23 luglio, ha reso noto che, a causa del mancato rinnovo della Carta degli aiuti a finalità regionale prevista dall art.4, co.11, L. n.92/12, per l assunzione di donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'unione europea, dal 1 luglio 2014 non è possibile riconoscere i benefici previsti per l assunzione della suddetta categoria di lavoratrici. (Inps, messaggio 23/7/2014, n.6253) Durc interno: annullamento PEC L'Inps, con messaggio n.5828 del 4 luglio in tema di Durc interno, ha reso noto che sono stati spediti inviti a regolarizzare la posizione dell azienda per fruire dei benefici nel mese di giugno 2014, prima del completamento di tutte le elaborazioni preliminari alla definizione della posizione aziendale rispetto alla spettanza dei benefici in argomento. Pertanto, tutte le PEC inviate dalle procedure centrali con una richiesta di regolarizzazione per ottenere il riconoscimento dei benefici nel mese di giugno 2014 (aventi come oggetto: giugno 2014 e pregressi) saranno annullate. A tal fine, i sistemi informativi centrali stanno provvedendo ad eliminare le relative notifiche presenti all interno del Cassetto Previdenziale. Si fa, peraltro, presente che, in considerazione della ristrettezza e della perentorietà dei termini per regolarizzare nelle forme previste dalla legge la posizione aziendale ai fini della fruizione dei benefici assoggettati al Durc interno, gli inviti a regolarizzare non saranno emessi nei mesi di luglio e agosto. Infine, si rende noto che le note di rettifica attive emesse nel mese di giugno 2014 e non sanate passeranno al Recupero Crediti a partire dal mese di settembre (Inps, messaggio 4/7/2014, n.5828) Ex Enpals: estratto conto certificativo richiesto in via unicamente telematica dal 1 agosto L Inps, con messaggio n.6058 del 16 luglio, ha comunicato che a far data dal 1 agosto 2014 la presentazione delle domande di estratto conto certificativo, per i lavoratori ex Enpals, avverrà in via esclusivamente telematica. La presentazione delle domande di estratto conto certificativo potrà essere effettuata attraverso uno dei consueti canali: web, patronati e Contact center. (Inps, messaggio 16/7/2014, n.6058) Integrazione salariale, contribuzione e contratti di solidarietà: disposizioni estese a partiti e movimenti politici L Inps, con circolare n.87 del 7 luglio, ha indicato le modalità operative per l'assolvimento degli obblighi contributivi in seguito all estensione, dal 1 gennaio 2014, a partiti e movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà. A partire dal periodo di paga "luglio 2014" i partiti e movimenti politici saranno tenuti a incrementare l'aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva dello 0,90% a titolo di Cigs, mentre la regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto, cioè entro il 16 ottobre 2014, tramite il versamento del contributo Cigs dovuto per il periodo da "gennaio a giugno 2014", senza aggravio di oneri accessori. (Inps, circolare 8/7/2014, n.87) Incentivi per assunzione di lavoratori percettori di ASpI: le istruzioni per le aziende agricole L'Inps, con circolare n.81 del 27 giugno, ha indicato le modalità operative che le aziende agricole dovranno seguire per l accesso e la fruizione del beneficio in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori disoccupati beneficiari dell indennità ASpI. (Inps, circolare 27/6/2014, n.81)
3 Versamenti volontari del settore agricolo 2014: modalità di calcolo L Inps, con circolare n.82 del 27 giugno, ha illustrato le modalità di calcolo, per l anno 2014, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. (Inps, circolare 27/6/2014, n.82) Rateizzazione: istanze entro il 31 luglio per chi non era in regola con i pagamenti al 22 giugno 2013 Equitalia, con comunicato stampa del 3 luglio, ha reso noto che esiste una nuova possibilità per chi ha perso il beneficio della rateizzazione perché non in regola con i pagamenti alla data del 22 giugno Infatti, secondo quanto stabilito dal D.L. n.66/14, convertito con modificazioni in L. n.89/14, i contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio tramite i moduli disponibili alla sezione Rateizzare del sito internet Il nuovo piano concesso prevede però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate). (Equitalia, comunicato stampa 3/7/2014) Istituita la causale contributo EBIN L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.66/e del 23 giugno, ha istituito la causale contributo EBIN denominata Ente Bilaterale E.Bi.N. Ente Bilaterale Nazionale per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell Ente Bilaterale. (Agenzia delle Entrate, risoluzione 23/6/2014, n.66/e) Riduzione percentuale dell importo dei premi e dei contributi Inail: pubblicato il decreto Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto 22 aprile 2014, che ha fissato al 14,17% la riduzione dei premi e contributi dovuti per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l esercizio (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'economia e delle Finanze, decreto 22/4/2014) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI Speciale assegno continuativo mensile Inail: diritto alla prestazione ai superstiti residenti all estero L'Inail, con nota protocollo n.5154 dell'8 luglio, ha precisato che lo speciale assegno continuativo mensile, ex L. n.248/76, spettante al coniuge e ai figli superstiti dell assicurato titolare in vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all 80%, avendo natura previdenziale contributiva, spetta anche ai superstiti dei titolari di rendita Inail residenti in uno Stato estero, deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale: la base di calcolo di riferimento è la stessa che si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia. (Inail, nota 8/7/2014, n.5154) Credito: prorogata la sospensione del contributo ordinario al Fondo di solidarietà L'Inps, con messaggio n.5969 dell'11 luglio, ha reso noto che il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del credito, con deliberazione n.98 del 24 giugno scorso, ha nuovamente disposto la sospensione del contributo ordinario per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, previsto dall art.6, co.1, lett.a), D.L. n.158/00, da gennaio a giugno Pertanto, per il periodo gennaio- giugno 2014, la procedura di gestione dei flussi Uniemens continuerà a non richiedere il contributo di finanziamento al Fondo (codice M101), anche in presenza del codice di autorizzazione 3D. (Inps, messaggio 11/7/2014, n.5969) Gestione ex Enpals: incentivazione all'esodo per gli iscritti prossimi alla pensione L Inps, con circolare n.90 dell'11 luglio, ha stabilito che l attuazione delle disposizioni di cui all art.4, co.1-7- ter, L. n.92/12, così come modificata dalla L. n.221/12, in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni 3
4 lavoratori dello spettacolo (gestione ex Enpals) che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, trova applicazione per tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals che prestino attività a tempo indeterminato. (Inps, circolare 11/7/2014, n.90) Fondi di solidarietà: disciplina di adesione Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.21 del 17 luglio, ha indicato la corretta interpretazione dell art.3, co.4 ss., L. n.92/12, relativa alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali finalizzati a garantire i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale". Il Ministero ha chiarito che l adesione ai suddetti fondi è prevista esclusivamente per le imprese con organico mediamente superiore a quindici dipendenti che non possano fruire di entrambe le forme di sostegno del reddito e, dunque, non assoggettate al versamento della contribuzione per Cigo e Cigs. Per quanto riguarda le modalità e condizioni per l istanza di accesso ai predetti Fondi, bisogna rimettersi alla disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 17/7/2014, n.21) Le istruzioni Inps per l'ampliamento della salvaguardia L Inps, con circolare n.86 del 3 luglio scorso, ha offerto le istruzioni applicative del regolamento relativo all armonizzazione all assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso Inps, ex Enpals ed ex Inpdap (art.24, co.18, D.L. n.201/11), volte ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti presso l Inps e presso le gestioni ex Enpals ed ex Inpdap, per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell assicurazione generale obbligatoria. In particolare l Istituto ha fornito le istruzioni applicative per il personale iscritto alla gestione ex Inpdap, in servizio presso l Ente Nazione di Assistenza al Volo. (Inps, circolare 3/7/2014, n.86) 4
5 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: AL VIA LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L INCENTIVAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Con la pubblicazione, sulla G.U. del 29 maggio 2014, del decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014, si è dato avvio alla possibilità per i datori di lavoro di accedere allo sgravio contributivo sulle somme di produttività erogate lo scorso anno sulla base di contratti aziendali o territoriali. L Inps, con la circolare n.78/14 e il messaggio n.5887/14, ha illustrato i contenuti e le modalità per ottenere lo sgravio e ha comunicato l apertura, dalle ore del 9 luglio 2014 alle ore del 7 agosto 2014, del canale telematico per richiedere il summenzionato sgravio per i premi erogati nel Come è noto, è stato previsto il riconoscimento del beneficio alle erogazioni premiali derivanti dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Misura del beneficio La misura dello sgravio contributivo, sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva, è concesso per il 2013 entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. È opportuno precisare che nella retribuzione contrattuale devono essere ricompresi, oltre a tutti gli elementi retributivi imponibili, anche i premi stabiliti dalla contrattazione di secondo livello. Lo sgravio, nella misura massima sopra indicata, sarà articolato come segue: entro il limite massimo di 25 punti dell aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e in agricoltura al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. È escluso dallo sgravio il contributo pari allo 0,30% dovuto a integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria. Con rifermento al contributo addizionale ASpI (1,40%), lo stesso potrà essere ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti sopra indicati) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ex art.2, co.30, L. n.92/12; totale sulla quota del lavoratore (9,19% per generalità aziende, 9,49% per datori di lavoro soggetti alla Cigs, 5,84% per gli apprendisti); non sarà oggetto di sgravio il contributo aggiuntivo dell 1% calcolato sulle quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2013 il limite annuo era pari a ,00 e il limite mensile a 3.836,00). Condizioni di accesso al beneficio Le imprese che intendono usufruire del beneficio dovranno risultare in regola con le condizioni previste per la regolarità contributiva e quindi: devono applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi; devono essere in regola con l assolvimento degli obblighi contributivi Inps, Inail e Cassa Edile; non devono essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso un periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc. 5
6 I medesimi soggetti dovranno trasmettere alla Direzione Territoriale competente un apposita autocertificazione, attestante l inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell allegato A del D.M. 24 ottobre I datori di lavoro che vogliono accedere al beneficio per l anno 2013 dovranno aver sottoscritto i contratti collettivi di secondo livello e dovranno averli depositati, ove non lo fossero già stati in precedenza, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro il 30 giugno Il contratto dovrà aver previsto erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Istanza di accesso allo sgravio Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, le aziende, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, potranno inoltrare, esclusivamente in via telematica tramite il sito nella sezione riservata servizi per aziende e consulenti, la domanda per l ammissione allo sgravio. Questa potrà essere trasmessa, singolarmente o tramite flussi xml, a partire dalle ore di mercoledì 9 luglio 2014 e fino alle ore di giovedì 7 agosto Al fine di consentire la verifica e l eventuale aggiornamento esclusivamente delle domande già inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore di venerdì 8 agosto La domanda dovrà contenere l identificativo della ditta e alcune informazioni relative ai contratti aziendali o territoriali stipulati. Circa poi l ammontare dello sgravio sarà necessario indicare: l importo annuo complessivo che può essere ammesso allo sgravio: ossia il minore importo tra l ammontare che si è erogato nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2013 e il tetto massimo dello sgravio che, come detto, è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale annua; l importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti, nel medesimo periodo, dai datori di lavoro (riduzione massima pari al 25% dell aliquota a carico datore di lavoro); l importo dello sgravio pari all intera quota previdenziale a carico del lavoratore. Ammissione al beneficio Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l invio delle istanze, l Istituto provvederà a comunicare alle aziende e agli intermediari l ammissione al beneficio. Nelle ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. L eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all incentivo. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 6
7 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: BONUS 80,00 - NUOVE INDICAZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Nei mesi di maggio e giugno scorsi le imprese e gli studi professionali si sono trovati a dover gestire, e anche ad erogare, l oramai famoso credito fiscale introdotto a mezzo del D.L. n.66/14, noto anche come bonus 80,00. Tale agevolazione ha provocato non pochi problemi operativi, non ultimi quelli legati al recupero, da parte del sostituto d imposta erogante, delle somme pagate ai lavoratori per il citato bonus. Con la circolare n.22/e dell 11 luglio l Agenzia delle Entrate è andata, soprattutto, ad esaminare alcune casistiche legate proprio alla fase di compensazione. Viste le modifiche apportate dalla legge di conversione del citato D.L. n.66/14, l Agenzia ribadisce, anzitutto, che il credito emergente per i datori di lavoro che abbiano erogato il bonus potrà essere compensato, con codice 1655 in F24, da tutte le somme a debito presenti nel modello di versamento, non essendo necessario il rispetto del limite massimo compensabile di ,00 previsto dall art.17, D.Lgs. n.241/97, come modificato dal D.L. n.35/13. Tale compensazione, inoltre, non sarà ostacolata dall eventuale presenza di ruoli (cartelle di pagamento, avvisi di addebito Inps ecc) scaduti e non pagati, di valore superiore a 1.500,00. Si ricorda infatti che, in questi specifici casi, opera fin dal 2011 il blocco di tutte le compensazioni. Nel caso particolare in cui il bonus erogato nel mese superasse le somme a debito esposte nel mod. F24, con conseguente incapienza, il datore di lavoro erogante potrà compensare, nei mesi successivi, il valore del credito rimasto a proprio carico. Viene inoltre evidenziato, da parte dell Agenzia, un ulteriore casistica pratica, ovvero la situazione in cui, in una determinata mensilità, vi siano importi di bonus erogati e importi di bonus trattenuti, per specifiche richieste dei lavoratori, i quali, ad esempio, hanno provveduto ad indicare la presenza di altri redditi. In tali casi l Agenzia spiega che occorre, dapprima, operare una sorta di compensazione interna alla gestione dei bonus (credito- debito, ossia, bonus erogati e bonus trattenuti). Solo dopo aver effettuato detta operazione si dovrà operare compensando il credito residuo, ovvero versando l eventuale debito residuo, sempre a mezzo del cod Viene infine indicato come, nella casella del mod. F24 che prevede l indicazione del mese e dell anno, sia da inserire il mese in cui è avvenuta l effettiva erogazione del credito. Ad esempio: se le retribuzioni del giugno 2014 sono state effettivamente pagate nei primi giorni del mese di luglio 2014, nel mod. F24 andrà indicato quest ultimo mese. La lettura del testo della circolare, che si dilunga su varie casistiche di compensazione/versamento in F24, può risultare di buona utilità. L Agenzia conclude infine, e non poteva essere altrimenti, che sono fatti salvi i comportamenti dei sostituti d imposta che, già al 16 giugno scorso, abbiano operato in compensazione totale all interno del mod. F24. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 7
8 Le informative per l azienda 8 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: INQUADRAMENTO AZIENDALE INPS L Inps, cui compete il potere di attribuire l inquadramento previdenziale dei datori di lavoro, è intervenuto con la circolare n.80/14 per illustrare il nuovo sistema automatizzato che attribuisce in tempo reale la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che potrebbero avere effetto su tipologia e misura dei contributi dovuti. Procedura automatizzata I datori di lavoro sono classificati nel settore di riferimento in relazione all attività effettivamente esercitata con i dipendenti assunti; in caso di svolgimento di attività multiple, essendo l inquadramento di regola unico, lo stesso è determinato dall attività prevalente, mentre le altre attività sono considerate accessorie alla principale e, di conseguenza, ne seguiranno il regime giuridico e contributivo. Ciò non impedisce, peraltro, l apertura di una posizione per l attività secondaria, diversa da quella principale, qualora la stessa rientri in un diverso settore e presenti i caratteri di autonomia funzionale e organizzativa. Per le attività non suscettibili di inquadramento automatizzato per la loro specificità o per la necessità di maggiori approfondimenti sulle modalità del loro svolgimento, l inquadramento sarà effettuato dalla sede Inps di competenza. Non è possibile ottenere l inquadramento automatizzato se la nuova iscrizione sia inviata oltre 45 giorni dalla data di inizio dell attività con dipendenti: l inquadramento sarà effettuato dalla sede competente, previa verifica amministrativa o ispettiva. Tutte le iscrizioni saranno sottoposte a verifica automatizzata per il riscontro di quanto dichiarato: in caso di esito positivo l inquadramento automatizzato attribuito sarà consolidato, diversamente l Inps contatterà direttamente il datore di lavoro/intermediario per evidenziare le anomalie riscontrate e, in mancanza di riscontro positivo, l Inps modificherà l inquadramento sulla base delle risultanze dell istruttoria con decorrenza retroattiva. Codifica Ateco 2007 La tabella Ateco 2007, utilizzata dalla Pubblica Amministrazione quale sistema di classificazione delle attività economiche, è stata adottata anche dall Inps quale criterio per l inquadramento dei datori di lavoro. L adozione della classificazione Ateco 2007 non pregiudica peraltro la facoltà dell Inps di inquadrare i datori di lavoro in funzione dell attività svolta, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall Istat. Pertanto chi voglia iscriversi all Inps deve comunicare il codice dell attività economica esercitata desunto dalla tabella Ateco 2007, riportata nel manuale allegato alla circolare Inps n.80/14. Se il codice indicato nella richiesta non coincide con quello presente in Camera di Commercio, l inquadramento previdenziale sarà attribuito secondo quanto dichiarato. In presenza di esercizio di attività plurime con una diversa classificazione Ateco 2007 non connotate dai caratteri dell autonomia funzionale ed organizzativa, deve essere indicato il codice relativo all attività prevalente svolta con dipendenti. La classificazione Ateco 2007 prevede la possibilità di utilizzare fino a 6 cifre di dettaglio, ma, qualora tale maggior livello di dettaglio non sia necessario, può limitarsi ad utilizzarne 3, 4 oppure 5, con la possibilità di estensione del codice a 6 cifre aggiungendo alla fine degli zeri. Nei rapporti con l Inps, però, deve sempre essere indicato un codice a 6 cifre desumibile esclusivamente dal manuale citato che, inoltre, contiene la
9 sezione Attività dei datori di lavoro non censite dall ISTAT, con l indicazione dei codici di classificazione delle attività ad uso esclusivo dell Inps per quelle non censite dall Istat (es. i proprietari di fabbricato, gli assistenti parlamentari assunti direttamente dal parlamentare, i cantieri di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni ecc). Struttura del Manuale di classificazione L inquadramento attribuito dall Inps è codificato con il codice statistico contributivo (CSC) composto da cinque cifre, dove: la prima cifra identifica il settore di attività; la seconda e terza cifra identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile, edilizia, metalmeccanica ecc); la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate nell ambito della classe. Per ogni attività catalogata dall Istat, nel manuale è stato riportato il/i codice/i statistico contributivo (CSC) attribuito. Per distinguere, all interno di un CSC, alcune situazioni particolari, la posizione contributiva viene contraddistinta anche da un codice di autorizzazione (CA). Per facilitare l utilizzo del manuale e mantenere la correlazione con la classificazione Ateco 2007, gli inquadramenti non sono stati raggruppati sulla base dei settori di attività nei quali l Inps opera la classificazione (da 1XXXX a 7XXXX), ma è stata adottata la medesima struttura descrittiva Istat. All interno del manuale è riportato anche il dettaglio delle descrizioni delle attività Istat. Qualora l attività oggetto di classificazione preveda delle particolarità, all interno di riquadri denominati Particolari criteri di inquadramento sono presenti delle note contenenti il riferimento a circolari e/o messaggi emanati dall Inps con riguardo all attività di cui si chieda l inquadramento. Chiarimenti per attività particolari c Casse Edili Le Casse Edili erano classificate fra le attività ausiliarie dell edilizia con il c.s.c , ma l Inps ha mutato parere, ritenendo che l attività svolta da tali organismi debba essere ricondotta nel settore terziario con il c.s.c Di conseguenza sarà variato l inquadramento delle Casse Edili dal settore industria attività ausiliaria dell edilizia al settore terziario con efficacia dal periodo di paga giugno c Sale di scommesse I lavoratori dipendenti delle case da gioco, sale scommesse e sale giochi devono essere iscritti alla Gestione ex Enpals, sempre che le attività siano esercitate in modo esclusivo dal datore di lavoro, mentre nel caso in cui l'attività abbia carattere promiscuo e non rivesta carattere di autonomia, i lavoratori occupati sono assicurati presso l Inps anche ai fini previdenziali. Le imprese che svolgono le attività descritte devono essere inquadrate nel settore terziario con il c.s.c , se il versamento della contribuzione pensionistica sia effettuato alla gestione ex Enpals, o laddove, invece, si applichi il completo regime previdenziale Inps. Obbligo dell unicità della posizione contributiva aziendale L Inps precisa che il principio dell unicità della posizione contributiva aziendale non possa considerarsi discrezionale, ma debba intendersi come obbligatorio. 9
10 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: OBBLIGHI LAVORO NOTTURNO PER LAVORATORI INTERMITTENTI Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la nota 22 luglio 2014, n.13330, ha fornito importanti chiarimenti relativamente all impiego di lavoratori intermittenti nel periodo notturno. In particolare, dopo aver precisato che, ai sensi del D.Lgs. n.66/03, art.1, co.1, lett.d, per periodo notturno si deve intendere il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, il Ministero del Lavoro si concentra sulla definizione di lavoratore notturno, qualificazione da cui discendono una serie di obblighi legati alla tutela dei lavoratori, come i controlli biennali previsti dall art.14, D.Lgs. n.66/03. L art.1, co.1, lett.e), individua due situazioni, tra loro autonome, in base alle quali i lavoratori devono essere considerati notturni: 1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme previste dalla contrattazione collettiva. In difetto della disciplina collettiva si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all anno. Il primo caso, ovviamente, non risulta essere applicabile ai lavoratori intermittenti in quanto non hanno, per definizione, un orario di lavoro predeterminato. Pertanto, solo in riferimento al punto 2 (80 giorni per 3 ore) è possibile qualificare come notturno il lavoratore intermittente, con la conseguenza che i controlli preventivi volti ad accertare l assenza di controindicazioni al lavoro notturno dovranno essere effettuati prima dello svolgimento dell ottantesima giornata di prestazione notturna. In via cautelare, stante le finalità della normativa sull orario di lavoro e tenuto conto che il D.Lgs. n.66/03 prevede il riproporzionamento in caso di lavoro part- time, si ritiene applicabile l art.14, con i relativi obblighi sanzionati penalmente, anche nel caso in cui la prestazione notturna del lavoratore intermittente sia inferiore alle tre ore. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 10
11 Le informative per l azienda 11 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: INCENTIVI ALL ASSUNZIONE PIANO WELFARE TO WORK Con il messaggio n.5791/14 l Inps ha diffuso le istruzioni utili alla fruizione degli incentivi per l assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio, previsto dal Piano di intervento nazionale Azione di Sistema welfare to work , pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione e corrisposto dall Inps in un unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall impresa che, durante il percorso di reinserimento: assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi, anche part time, purché con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali; proroghi un precedente rapporto a tempo determinato, di durata inferiore a 6 mesi, se la durata complessiva superi i 12 mesi; trasformi a tempo indeterminato, entro i primi 6 mesi l originario contratto a termine. Richiesta L impresa che intenda beneficiare dell incentivo deve inoltrarne richiesta all ufficio indicato dalla Regione, che istruirà la pratica e adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all incentivo. Tale richiesta, se accolta, vale anche come istanza all Inps per poter conguagliare il beneficio con i contributi dovuti, pertanto nella stessa dovranno essere indicati: la matricola Inps correlata ai contributi dei lavoratori per i quali spetta l incentivo; la Sede Inps competente a gestire tale posizione contributiva; la Sede Inps competente a gestire il sussidio del lavoratore; il codice identificativo della comunicazione telematica (Unilav) relativa al rapporto incentivato. La Direzione Regionale Inps, ricevuto l elenco delle aziende ammesse all incentivo dalla Regione, comunicherà le informazioni alle Sedi territoriali competenti per l interruzione del sussidio e l erogazione dell incentivo che provvederanno a: interrompere il pagamento del sussidio a decorrere dal giorno dell assunzione, dandone comunicazione al lavoratore; determinare l importo dell incentivo spettante all azienda, dandone comunicazione all ufficio competente a gestire la posizione contributiva che, a sua volta, autorizzerà l azienda alla fruizione dello stesso assegnandole, per tre mensilità, il codice di autorizzazione "8L e comunicandole tramite il Cassetto previdenziale l avvenuta autorizzazione. Gli incentivi riconosciuti all azienda sono compatibili con eventuali agevolazioni contributive, connesse al particolare tipo di assunzione effettuata, previste dalla normativa vigente. Nessuna responsabilità può essere attribuita all Inps per eventuali incentivi autorizzati dalla Regione e successivamente accertati quali indebiti; spetterà pertanto alla Regione ogni eventuale iniziativa per il recupero delle somme indebite. Condizioni per la fruizione del beneficio Il beneficio è subordinato:
12 alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; al rispetto dei principi dell art.4, co.12, 13 e 15, L. n.92/12. Interruzione del rapporto Qualora il rapporto di lavoro si interrompa, l impresa è tenuta a restituire tutto o parte del beneficio fruito secondo le diverse misure indicate nella seguente tabella: Causa di interruzione Licenziamento per GMO nei primi 12 mesi dall assunzione Dimissioni del lavoratore Licenziamento per GC o GMS Restituzione 100% dell incentivo fruito 50% del beneficio Ratei dei periodi successivi al licenziamento Flusso UniEmens Per esporre il conguaglio in un unica soluzione degli importi mensili di sussidio, l azienda valorizzerà, all interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell elemento <Incentivo> i seguenti elementi: <TipoIncentivo> con il valore WTOW, avente il significato di incentivo per l assunzione di lavoratori destinatari dell Azione di sistema Welfare To Work; <CodEnteFinanziatore> con il codice H00; <ImportoCorrenteIncentivo> con l importo posto a conguaglio. Tali dati saranno poi riportati, nel DM2013 VIRTUALE, con il codice L425, avente il significato di conguaglio incentivo welfare to work. Per l eventuale restituzione dell incentivo nelle diverse misure previste, occorre valorizzare, all interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>: nell elemento <CausaleADebito> la causale M160 ; nell elemento <ImportoADebito> l importo da restituire. I dati saranno riportati nel DM2013 VIRTUALE con il codice M160. Controlli L Inps verificherà che gli importi conguagliati dall azienda non superino quelli autorizzati, così da poter gestire eventuali inadempienze. Inoltre sarà verificato se: i rapporti incentivati a tempo determinato siano cessati prima del termine; siano intervenute cessazioni dei rapporti incentivati a tempo indeterminato; l impresa abbia valorizzato il codice di restituzione dell incentivo. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 12
13 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LAVORATORI FORMATI ALL'ESTERO E SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO TERMINI ISTANZE PROROGATI I Ministeri dell'interno e del Lavoro, con circolare congiunta del 10 luglio, n.4319, hanno prorogato al 31 dicembre 2014 i termini per: presentare la domanda di assunzione di un lavoratore che abbia completato un programma di istruzione e formazione nel suo Paese di origine, ai sensi dell'art.23 T.U. immigrazione; convertire un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato Ue in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Lavoratori formati nel Paese d origine La quota per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, stabilita dal D.P.C.M. 25 novembre 2013 in ingressi, risulta essere stata utilizzata soltanto nella misura del 5,6% del totale; pertanto l originario termine di invio delle istanze, fissato al 20 agosto 2014, è stato differito alle ore 24 del 31 dicembre Si ricorda che le domande dovranno essere inoltrate tramite il modello B- PS. Le DTL, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l assunzione, provvederanno a segnalare alla Direzione Generale dell Immigrazione del Ministero del Lavoro l esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. La Direzione Generale, dopo aver riscontrato che il nominativo dei lavoratori rientri tra quelli inseriti nelle liste predisposte sulla base delle comunicazioni pervenute a conclusione dei programmi di formazione e istruzione svolti nei Paesi di origine, provvederà all attribuzione delle relative quote tramite il sistema informatizzato SILEN. La DTL rilascerà, a tal fine, il parere di competenza necessario ai fini del successivo rilascio del nulla osta al lavoro per l ingresso del lavoratore formato all estero. Conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Anche il termine ultimo per la richiesta di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell Unione europea in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo è stato prorogato al 31 dicembre Le quote fissate dal D.P.C.M. 25 novembre 2013, pari a permessi per lavoro subordinato e 250 per lavoro autonomo, sono state utilizzate al momento nella misura del 37,6% e del 20,4%. Le domande dovranno essere presentate con modalità telematiche tramite i modelli: LS: per lavoro subordinato; LS1: per lavoro domestico; LS2: per lavoro autonomo. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. 13
14 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEGLI ULTIMI INTERPELLI DEL MINISTERO Il Ministero del Lavoro, in data 26 giugno, tramite le risposte ad alcuni interpelli, ha offerto interessanti indicazioni relativamente alla gestione del rapporto di lavoro. Di seguito si riportano i chiarimenti più significativi. Interpello n.13: autorizzazione obbligatoria per l assunzione o il trasferimento all'estero di un lavoratore italiano I datori di lavoro che intendano assumere o trasferire all estero un lavoratore italiano sono tenuti alla richiesta dell autorizzazione di cui al D.P.R. n.346/94, a prescindere dal fatto che il lavoratore venga assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra Ue oppure sia assunto in Italia per prestare la propria attività all estero. Interpello n.16: applicazione della presunzione di parasubordinazione per i fisioterapisti L attività svolta dai fisioterapisti può essere ricompresa nell ambito delle prestazioni professionali di cui all art.69- bis, co.3, D.Lgs. n.276/03, con la conseguente esclusione dall applicazione della presunzione di parasubordinazione solo nella misura in cui gli stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonché iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di un'amministrazione pubblica. A prescindere dall operatività o meno della presunzione, resta fermo che, laddove siano riscontrabili gli usuali indici di subordinazione, la prestazione di lavoro autonomo dei fisioterapisti potrà essere direttamente ricondotta a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Interpello n.17: possibile il ricorso al lavoro intermittente per l'impresa appaltatrice che svolge servizi di pulizia Un impresa appaltatrice può ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento all attività espletata da personale di servizio e di cucina negli alberghi, di cui al n.5 della tabella allegata al R.D. n.2657/23, per l esecuzione di un servizio di pulizia all interno di una struttura alberghiera (impresa committente). L art.40, D.Lgs. n.276/03 dispone infatti che, laddove la contrattazione collettiva nazionale non sia intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere al lavoro intermittente, risulta possibile riferirsi alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n.2657/23. Inoltre il medesimo art.40, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente, afferisce esclusivamente alla tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l attività in questione sia effettuata direttamente dall impresa o tramite contratto di appalto. Pertanto, in assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, l impresa appaltatrice può legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all interno di un albergo ai sensi del n.5 della suddetta tabella. Interpello n.18: limitazioni al lavoro notturno per genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni 14
15 Il genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni rientra tra le tra le possibili figure di unico genitore affidatario contemplata dall'art.11, co.2, D.Lgs. n.66/03, volta alla tutela del minore: il genitore che si trovi in questa condizione, pertanto, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna. Interpello n.19: diritto alla fruizione dei permessi ex L. n.104/92 per parenti e affini entro il terzo grado Affinché un parente o affine entro il terzo grado possa fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità, come previsto dall art.33, co.3, L. n.104/92, modificato dall art.24, L. n.183/10, deve essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma (abbiano compiuto i 65 anni di età; siano affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti), a nulla rilevando invece il riscontro della presenza nell ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 15
16 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: SANZIONI ORARIO DI LAVORO - EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.153/14 Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare 10 luglio 2014, n.12552, ha fornito importanti chiarimenti relativi agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.153/14, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art.18- bis, co.3 e 4, D.Lgs. n.66/03, relativo all apparato sanzionatorio in materia di orario di lavoro, in riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs. n.213/04. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, contenuta nella sentenza n.153/14, si fonda sul fatto che la legge delega, attuata con il D.Lgs. n.213/04, non prevedeva, e tanto meno poteva prevederlo, un appesantimento del quadro sanzionatorio, cosa che, viceversa, si è verificata. L illegittimità dell art.18- bis riguarda solo il testo vigente nel periodo 1 settembre giugno 2008 in quanto lo stesso è stato poi modificato. Pertanto, il Ministero del Lavoro ha emanato le istruzioni operative relativamente alle situazioni giuridiche aperte, relative alle sanzioni amministrative erogate sulla base dell articolo dichiarato illegittimo. La sentenza, infatti, non impatta sulle vicende chiuse, dove le sanzioni amministrative non sono state contestate, ovvero il relativo contenzioso si è concluso con il passaggio in giudicato della sentenza. Nel dettaglio, gli uffici del Ministero del Lavoro procederanno alla rideterminazione degli importi delle sanzioni nei seguenti casi: illeciti contestati con verbali ispettivi non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione; ordinanza ingiunzione di cui è ancora possibile l opposizione in giudizio; giudizio pendente, di cui non è ancora passato in giudicato la sentenza. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 16
17 Le informative per l azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: DURC INTERNO NEGATIVO ANNULLAMENTO PEC Si comunica che l Inps, con messaggio 4 luglio 2014, n.5828, ha reso noto che sono stati spediti inviti a regolarizzare le posizioni delle aziende per fruire dei benefici nel mese di giugno 2014, prima del completamento di tutte le elaborazioni preliminari alla definizione della posizione aziendale rispetto alla spettanza dei benefici in argomento. Pertanto, tutte le PEC inviate dalle procedure centrali con una richiesta di regolarizzazione per ottenere il riconoscimento dei benefici nel mese di giugno 2014 (aventi come oggetto: giugno 2014 e pregressi) saranno annullate. L Istituto informa inoltre che gli inviti a regolarizzare le posizioni non saranno emessi nei mesi di luglio e agosto e che le note di rettifica attiva emesse nel mese di giugno 2014 e non sanate passeranno al recupero crediti a partire dal prossimo mese di settembre. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma 17
18 L agenda delle scadenze Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 AL 31 AGOSTO 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 al 31 agosto 2014, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. Domenica 10 agosto Giornalisti Fondo di previdenza complementare Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione. Sabato 16 agosto Irpef versamento ritenute Sostituti d imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d imposta nel mese precedente. Versamento addizionali regionali e comunali Sostituti d imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Versamento acconto addizionale comunale Sostituti d imposta Versamento della rata dell acconto dell addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. Contributi Inps Gestione Separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Si ricorda che l art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 18
19 Contributi Inps ex Enpals Versamento Versamento dei contributi dovuti all ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell Ente e il trasferimento delle relative funzioni all Inps. Contributi Inpgi Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Contributi Inps Artigiani e Commercianti Versamento della seconda rata trimestrale dei contributi dovuti sul minimale. Autoliquidazione Inail Versamento rata premio Versamento della rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2013 e all acconto 2014, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale. Mercoledì 20 agosto Enasarco Versamento Versamento dei contributi relativi al 2 trimestre relativi agli agenti e rappresentanti. Lunedì 25 agosto Contributi Enpaia Versamento Versamento dei contributi dovuti all Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. Inps Richiesta autorizzazione Cig e Cigs Presentazione all Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. Domenica 31 agosto Uniemens Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente. Fasi Versamento Pagamento dei contributi relativi al terzo trimestre dell anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali. 19
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