Rappresentanze sindacali aziendali e unitarie

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1 Rappresentanze sindacali aziendali e unitarie La legge n. 300/1970 disciplina nel Titolo III la costituzione di rappresentanze sindacali in ciascuna unità produttiva avente determinati requisiti dimensionali. Costituzione delle R.S.A. Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite in ciascuna unità produttiva, ad iniziativa dei lavoratori e nell ambito di un associazione sindacale dotata di rappresentatività in quanto firmataria di contratti collettivi di lavoro applicati nell unità produttiva stessa. Il criterio di rappresentatività attualmente richiesto dalla legge, dopo la modifica apportata all originaria formulazione dell art. 19, L. n. 300/1970, dal D.P.R. n. 312/1995 conseguente all esito del referendum svoltosi l 11 luglio 1995, comporta un interpretazione rigorosa della fattispecie tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale. Pertanto, da un lato non è sufficiente la mera adesione formale ad un contratto collettivo negoziato da altri sindacati ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione della volontà contrattuale, dall altro non è sufficiente la definizione di un contenuto qualsiasi ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa (se a livello aziendale) di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva (Corte Cost. 12 luglio 1996, n. 244). I soli requisiti richiesti perché si produca l effetto della titolarità dei diritti sindacali sono dati dalla costituzione della rappresentanza sindacale aziendale ad iniziativa dei lavoratori e dalla circostanza che detta rappresentanza operi nell ambito delle organizzazioni che rispondono ai requisiti di rappresentatività indicati dalla legge. Requisiti questi da intendersi secondo lo spirito del diritto sindacale in maniera scevra da formalismi, alla stregua delle prassi riscontrabili nella concreta dinamica delle relazioni industriali, tanto che anche il requisito dell iniziativa dei lavoratori facenti parte dell unità produttiva - configurante un presupposto per la nomina dei rappresentanti sindacali aziendali - deve essere inteso in senso elastico ed indeterminato sì da potersi esprimere anche in un comportamento concludente dei lavoratori che nei fatti riconoscano e facciano propria la designazione proveniente dal sindacato (Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684). Limiti dimensionali Il diritto può essere esercitato esclusivamente nelle unità produttive che occupano più di quindici dipendenti (se appartenenti a imprese del comparto industriale o commerciale) ovvero più di cinque dipendenti (se appartenenti ad imprese del comparto agricolo). A prescindere dalle dimensioni dell unità produttiva, la costituzione delle rappresentanze sindacali può essere promossa nelle imprese che occupano nell ambito dello stesso comune più di quindici dipendenti (se industriali o commerciali) ovvero più di cinque dipendenti (se agricole). Per unità produttiva si intende non ogni elemento organizzativo dell impresa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto) ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che - eventualmente articolata in organismi minori anche non ubicati nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per condizioni di autonomia tecnica e amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell attività di produzione di beni o di servizi dell impresa. Deve invece escludersi l autonomia ai fini della integrazione di una separata unità produttiva ai sensi di legge, di organismi minori, aventi scopi meramente strumentali e ausiliari o di carattere temporaneo rispetto al fine produttivo dell impresa (Cass. 9 agosto 2002, n ). Nell ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono costituire organi di coordinamento. Rappresentanze prive dei requisiti richiesti In attuazione del diritto di associazione sindacale riconosciuto dall art. 14, L. n. 300/1970, i lavoratori possono liberamente costituire organismi sindacali aziendali anche in assenza dei requisiti richiesti (unità produttiva con un numero di dipendenti inferiore al minimo previsto; costituzione nell ambito di sindacati che 1

2 non hanno stipulato contratti collettivi applicati nell unità produttiva). Organismi così costituiti sono legittimi ma non potranno reclamare le prerogative accordate dalla legge alle sole rappresentanze sindacali aziendali dotate dei requisiti in parola. Non può tuttavia ritenersi in assoluto esclusa la possibilità di disporre un estensione pattizia delle prerogative previste in favore di determinate organizzazioni sindacali (maggiormente rappresentative) ad altre associazioni sindacali, a meno che ciò non valga a conferire alla parte datoriale un potere di accreditamento tale da alterare l effettiva rappresentatività, consentendole di conferire uguali o maggiori diritti a organizzazioni la cui capacità di convogliare consensi non risulti verificabile, con conseguente frazionamento dell azione sindacale, e attribuzione ingiustificata di poteri a ristretti gruppi di persone (Cass. 10 gennaio 2005, n. 269). Fusione delle R.S.A. e delle associazioni sindacali di riferimento Nell ipotesi di costituzione di una rappresentanza sindacale unitaria nell ambito di due o più delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell unità produttiva o di fusione di più rappresentanze sindacali aziendali già costituite in precedenza, l art. 29, L. n. 300/1970, precisa che i limiti numerici dei permessi retribuiti si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate. Qualora la formazione di rappresentanze sindacali aziendali unitarie consegua alla fusione delle associazioni sindacali di riferimento, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali restano immutati. Compiti delle R.S.A. La legge non determina in via generale funzioni e compiti delle rappresentanze sindacali aziendali, ma attribuisce in molteplici occasioni a tali strutture il ruolo di interlocutore dell azienda, per comunicazioni ed esami congiunti, come ad esempio nei casi: - delle procedure di intervento della Cassa integrazione ordinaria (art. 5, L. n. 164/1975) e straordinaria (art. 1, L. n. 223/1991; art. 2, D.P.R. n. 218/2000); - della fase di avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di mobilità (artt. 4 e 24, L. n. 223/1991); - dell informativa e dell esame congiunto in caso di trasferimento di azienda (art. 47, L. n. 428/1990); - degli accordi in materia di utilizzo di impianti audiovisivi e altre apparecchiature per il controllo a distanza dell attività dei lavoratori (art. 4, L. n. 300/1970) e di modalità per l esecuzione di visite personali di controllo sui lavoratori (art. 6, L. n. 300/1970); - della consultazione in caso di introduzione del lavoro notturno (art. 12, D.Lgs. n. 66/2003); - della comunicazione di dati in ordine al ricorso ai contratti di somministrazione (art. 24, D.Lgs. n. 276/2003); - della comunicazione annuale sull andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente (art. 35, D.Lgs. n. 276/2003). Compiti specifici possono essere attribuiti alle rappresentanze sindacali aziendali in sede di contrattazione collettiva a diversi livelli. Affissione Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all interno dell unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Poiché la norma ha lo scopo di consentire al personale che presta attività nell azienda di poter acquisire informazioni provenienti dalle associazioni sindacali, l obbligo è soddisfatto quando il datore mette a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali uno spazio adeguato quanto a superficie e altezza dal pavimento, situato in luogo al quale i lavoratori possono accedere facilmente (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1199). La norma non prevede che la scelta dello spazio debba essere preventivamente concordata con le rappresentanze sindacali aziendali, né impone al datore di lavoro di attrezzare tale spazio con apposite bacheche. Contenuto dei testi La qualificazione dei testi affissi come inerenti a materie di interesse sindacale è interamen- 2

3 te rimessa alle rappresentanze sindacali aziendali senza che sia consentito al datore di lavoro di interferire. Secondo la giurisprudenza l unica misura della sindacalità di un determinato materiale informativo è data, infatti, dalla circostanza che esso abbia formato oggetto di scelta da parte del sindacato, posto che qualsiasi argomento può considerarsi d interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione. Il solo limite che il datore di lavoro ha diritto di veder rispettato è la provenienza dalle rappresentanze sindacali aziendali di tutto ciò che viene affisso negli spazi predisposti (Cass. 23 marzo 1994, n. 2808). Locali, assemblea, referendum Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti deve porre permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune sito all interno dell unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti, il datore di lavoro ha l obbligo di porre a disposizione delle rappresentanze sindacali che ne facciano richiesta, un locale idoneo per le loro riunioni. Il datore di lavoro è tenuto a porre a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali un unico locale comune indipendentemente dal numero di rappresentanze costituite nell unità produttiva. Assemblea I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, indetta dalle rappresentanze sindacali aziendali, nell unità produttiva ove prestano la loro opera: - al di fuori dell orario di lavoro, senza previsione di limiti temporali; - durante l orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, con diritto alla corresponsione della normale retribuzione. La contrattazione collettiva (anche aziendale) può stabilire condizioni di miglior favore. Le rappresentanze sindacali aziendali possono procedere alla convocazione sia congiuntamente che disgiuntamente. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori, oppure gruppi di essi. In sede di contrattazione collettiva le parti possono peraltro prevedere una disciplina di maggior favore e così, ad esempio, attribuire il potere di convocazione dell assemblea anche a soggetti diversi dalle R.S.A. L ordine del giorno dell assemblea deve avere ad oggetto materie di interesse sindacale e del lavoro. All assemblea possono partecipare tutti i lavoratori dell unità produttiva (o del gruppo specificamente interessato) e, previo preavviso al datore di lavoro, i dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Referendum La legge prevede l obbligo del datore di lavoro di consentire lo svolgimento, fuori dell orario di lavoro, di consultazioni referendarie (sia generali che per categoria) tra i lavoratori su materie inerenti l attività sindacale. Il potere di convocazione del referendum spetta congiuntamente a tutte le rappresentanze sindacali aziendali. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva (anche aziendale). Dirigenti delle R.S.A. La legge non richiede alcun requisito di carattere formale o sostanziale per la designazione dei lavoratori che ricoprono la posizione di dirigente della rappresentanza sindacale aziendale. La materia è normalmente disciplinata dai contratti collettivi. Con riferimento al contesto legale la giurisprudenza afferma che per dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali devono intendersi tutti i delegati che compongono la rappresentanza sindacale, cosicché le prerogative e tutele di cui sopra spettano necessariamente a ciascun componente di detta rappresentanza (Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684). La legge prevede espressamente l attribuzione ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di permessi retribuiti e non retribuiti. Permessi retribuiti I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per l espletamento del loro mandato, cioè 3

4 per lo svolgimento di attività di tutela sindacale nell interesse diretto dei lavoratori occupati nell impresa. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, hanno diritto a tali permessi: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minino di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti non possono avere durata inferiore a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c); nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non possono essere inferiore ad un ora l anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende fruire di un permesso retribuito deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di norma non inferiore a 24 ore tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Il titolare del permesso non ha l onere di indicare lo specifico motivo per cui il permesso è chiesto, né il datore di lavoro ha il diritto di accertare preventivamente la specifica natura dall attività da svolgere; non è tuttavia ammissibile l uso del permesso per fini personali o diversi da quelli connessi alla sua funzione (Cass. 14 gennaio 2003, n. 454); circa le modalità di fruizione dei permessi, cfr. anche Cass. 15 dicembre 1999, n ). È discusso se, in caso di presenza di una pluralità di rappresentanze sindacali aziendali, a ciascuna di esse spetti il prescritto monte ore, ovvero se detto monte ore debba essere ripartito tra le diverse rappresentanze. Permessi non retribuiti Oltre ai permessi retribuiti di cui si è detto, i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni l anno. I lavoratori che intendono usufruire di tali permessi debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di norma non inferiore a tre giorni tramite la propria rappresentanza sindacale. Le ipotesi elencate nell art. 24, L. n. 300/1970, non hanno carattere tassativo: la formula impiegata individua, a titolo esemplificativo, varie attività di natura sindacale da svolgere tipicamente all esterno dell azienda per interessi di carattere più generale, come ad esempio i corsi di formazione sindacale (Cass. 8 novembre 1996, n. 9765). Limiti al trasferimento L art. 22, L. n. 300/1970, stabilisce che il trasferimento dall unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali non può essere disposto senza il previo nulla osta della associazione sindacale di appartenenza. La garanzia riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione della loro posizione nell organismo sindacale, svolgono per le specifiche funzioni espletate un attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale aziendale come ad esempio può oggettivamente risultare dalla titolarità dei permessi sindacali (Cass. 29 ottobre 1990, n ). La norma non trova applicazione ai provvedimenti del datore di lavoro di spostamento del rappresentante sindacale da un luogo di lavoro all altro nell ambito della stessa unità produttiva ovvero di invio in trasferta temporanea. La giurisprudenza ha peraltro osservato che la trasferta può egualmente rivelarsi illegittima in quanto configuri una condotta antisindacale ex art. 28, L. n. 300/1970, se oggettivamente idonea - per le specifiche modalità, la relativa durata, le motivazioni addotte, la frequenza con cui si verifica nonché la concreta possibilità per il lavoratore di godere di permessi - a ledere la libertà e l attività sindacale per comportare un lungo allontanamento del rappresentante sindacale dai compagni di lavoro o per limitare in altro modo la possibilità di svolgimento dell attività sindacale (Cass. 9 agosto 2002, n ). La disposizione in esame si applica fino alla fine dell anno successivo a quello in cui il dirigente è cessato dall incarico. 4

5 Nozione di unità produttiva Anche per quanto attiene al trasferimento del rappresentante sindacale vale la nozione di unità produttiva specificata dalla giurisprudenza a tratto generale: una struttura aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori - anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell attività produttiva aziendale. Deve, invece, escludersi l autonomia, ai fini della integrazione di una separata unità produttiva ai sensi di legge, di organismi minori, aventi scopi meramente strumentali e ausiliari o di carattere temporaneo, rispetto al fine produttivo dell impresa (Cass. 9 agosto 2002, n ). Tutela in caso di licenziamento I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad una specifica tutela in caso di licenziamento. Nel corso del giudizio instaurato sulla legittimità del licenziamento, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, qualora ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro. L ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza che dispone la reintegrazione del lavoratore è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di una somma pari all importo della retribuzione dovuta al lavoratore. La tutela di cui sopra si applica per tutta la durata dell incarico e per i 12 mesi successivi alla sua cessazione. luglio 1994 per il terziario) per la designazione su base elettiva di rappresentanze sindacali unitarie in sostituzione delle rappresentanze previste dalla L. n. 300/1970 nelle unità produttive con più di 15 dipendenti. Gli accordi interconfederali dispongono che le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono promuovere, nelle aziende aderenti alla Confindustria e alla Confcommercio, la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie, i cui componenti subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali nella titolarità dei poteri e nell esercizio delle funzioni spettanti a norma di legge e di contratto collettivo. I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di un componente si procede alla sostituzione secondo i criteri previsti dai citati accordi interconfederali; le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la rappresentanza sindacale unitaria non possono comunque eccedere il 50% dei membri (superato tale limite scatta l obbligo di procedere al rinnovo dell intera rappresentanza). Nel sistema delle rappresentanze sindacali unitarie, ciascun componente della r.s.u. è titolare del diritto ai permessi previsti dagli artt. 23 e 24 della L. n. 300/1970, ed è garantito contro il trasferimento ai sensi dell art. 22 della stessa legge (Corte d Appello L Aquila, 13 febbraio 2003). Nel senso che, in ragione dei caratteri della rappresentatività e della rappresentanza diretta dei lavoratori proprie delle r.s.u., i contratti collettivi aziendali stipulati dalle stesse avrebbero efficacia generale per tutti i lavoratori che abbiano partecipato alle elezioni, cfr. Corte d Appello Milano, 4 marzo Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) Nei comparti dell industria e del terziario la normativa legale in materia di rappresentanze sindacali aziendali è stata integrata da pattuizioni contrattuali a livello interconfederale (a.i. 20 dicembre 1993 per l industria e a.i. 27 5

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