CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 189/2014/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 23 settembre 2014 composta dai Magistrati: Dott. Mario PISCHEDDA Presidente f.f. Dott. Giuseppe MEZZAPESA Consigliere Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo referendario relatore Dott. Massimo VALERO Primo referendario Dott. Adriano GRIBAUDO Primo referendario Dott. Cristiano BALDI Referendario Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; Visto l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Vista la richiesta di parere proveniente dalla Provincia di Novara con nota n del 16 luglio 2014, pervenuta, per il tramite del Consiglio 1

2 delle Autonomie locali, in data 17 luglio 2014, prot. n. 7255, in materia di tempestività dei pagamenti e funzioni delegate; Vista l Ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra Olessina; Udito il relatore; PREMESSO IN FATTO Con la nota indicata in epigrafe il Commissario della Provincia di Novara chiede il parere di questa Sezione di controllo circa la possibilità di far decorrere, limitatamente ai pagamenti connessi a prestazioni rese per materie delegate, i termini di cui all art. 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data di effettivo incasso dei fondi europei, statali o regionali o se, al contrario, il rispetto di tali termini risulti inderogabilmente decorrente dalla data di ricezione della fattura. Il Commissario spiega che la Provincia deve anticipare risorse economiche, sostenendo direttamente i costi derivanti dall utilizzo dell anticipazione di cassa, per realizzare attività non proprie ma delegate dalla Regione, la quale non riesce ad assicurare i flussi di cassa necessari a garantire la tempestività dei pagamenti. Evidenzia che infatti, spesso il ritardo nel pagamento non è dovuto ad inerzia dell Amministrazione debitrice, ma è un effetto del mancato incasso delle corrispondenti risorse statali e regionali, assegnate come trasferimento vincolato per finanziare le spese oggetto della prestazione. Precisa che la problematica riguarda essenzialmente i contratti di servizio per trasporto, i corsi di formazione professionale e altre spese per servizi. CONSIDERATO IN DIRITTO La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. 2

3 Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame. Requisito soggettivo: La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla Legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all ordinaria sfera di competenze della Corte. I pareri richiesti dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall Organo rappresentativo dell Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco). La richiesta di parere in esame è stata sottoscritta dal Commissario della Provincia di Novara, cioè dall organo che riveste il ruolo di rappresentante dell Ente ai sensi dell art. 50 T.U.E.L. e quindi è soggetto istituzionalmente legittimato a richiedere il parere (cfr., in tal senso, deliberazione di questa Sezione n. 38/2011), ed è stata trasmessa tramite il C.A.L. Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile. Requisito oggettivo: I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. deliberaz. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni 3

4 regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica in una visione dinamica dell accezione che sposta l angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui relativi equilibri di bilancio. Nel caso in esame, la richiesta di parere ha ad oggetto uno specifico profilo - il termine di decorrenza degli interessi moratori - inerente la disciplina delle transazioni commerciali in cui è parte la P.A., a cui si collegano adempimenti e prescrizioni normative di carattere finanziario aventi inevitabili ricadute sul bilancio e sulla gestione finanziaria dell Ente. Pertanto, essa è da ritenersi ammissibile anche dal punto di vista oggettivo. Come noto, il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, reca disposizioni che si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013 (art. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e art. 3, co. 1, del D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192). Ai sensi dell art. 2 del D.lgs. n. 231/ per quanto qui d interesse - si intendono per "transazioni commerciali" i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; s intende per "pubblica amministrazione" le amministrazioni di cui all'art. 3, co. 25, del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture ), e ogni altro soggetto, allorquando 4

5 svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al D. lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell art. 3 del D.lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L art. 4 del D.lgs. n. 231/2002, che, più specificamente, viene in considerazione nella richiesta di parere in esame, dispone (co. 1) che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ed indica (co. 2) i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. E previsto altresì (art. 4, co. 4) che Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purchè in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal decreto 5

6 sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti (art. 4, co. 7). Ai sensi dell art. 7 del decreto 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore (art. 11 del decreto). La complessiva disciplina recata dal D.lgs. n. 231/2002, si presenta, pertanto, particolarmente rigorosa, a tutela della tempestività nei pagamenti ai creditori, e deve ritenersi derogabile solo nei limiti strettamente indicati dalle disposizioni del decreto come sopra illustrato. Con riferimento specifico alla richiesta di parere in esame, la Sezione non può non osservare, inoltre, che allo stato non risultano esservi disposizioni speciali che prevedano, nell ambito dei pagamenti effettuati in settori oggetto di funzioni delegate alla Provincia, espresse fattispecie di deroga alla stringente disciplina contenuta nel D.lgs. n. 231/2002, segnatamente in relazione alla decorrenza dei termini per gli interessi moratori. P.Q.M. È nei termini sopra esposti il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte sulla richiesta formulata dalla 6

7 Provincia di Novara, con nota n del 16 luglio 2014, pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, in data 17 luglio 2014, prot. n Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 23 settembre Il Magistrato estensore F.to Dott.ssa Alessandra Olessina Il Presidente f.f. F.to Dott. Mario Pischedda Depositata in Segreteria il 26/09/2014 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico SOLA 7

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