Regione Umbria Si pubblica di regola SERIE GENERALE PERUGIA - 26 novembre 2014 il mercoledì con esclusione dei giorni festivi

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1 Serie Generale - Anno 45 - Numero 54 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO DELLA UFFICIALE Regione Umbria Si pubblica di regola SERIE GENERALE PERUGIA - 26 novembre 2014 il mercoledì con esclusione dei giorni festivi DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione. SOMMARIO PARTE PRIMA Sezione I LEGGI REGIONALI LEGGE REGIONALE 21 novembre 2014, n. 21. Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d azzardo patologico Pag. 6 PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEO- LOGICO 7 novembre 2014, n. 29. ART. 10 DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91 CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116 Secondo atto integrativo all Accordo di Programma MATTM-Regione Umbria per la mitigazione del rischio idrogeologico in Umbria - Lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in loc. Ivancich, nel comune di Assisi - primo lotto funzionale - Determinazioni per le fasi di realizzazione dell intervento..... Pag. 13

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54 Sezione II DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 10 novembre 2014, n (DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013) Eventi alluvionali novembre Decreto del Commissario delegato 2 aprile 2014, n Liquidazione acconto del contributo ammesso all impresa RBC DI ROSATI ANTONIO & C. S.N.C. per un importo di euro ,35 Pag. 19 ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell art. 42, comma 2, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13. Variazioni al bilancio regionale per l esercizio finanziario Pag. 24 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n Variazioni al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014, ai sensi dell art. 46, comma 1 della L.R. 28 febbraio 2000, n Pag. 26 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2014, n Intitolazione del progetto formativo Laboratorio di Benchmarking tra sistemi sanitari regionali a Franco Tomassoni Pag. 30 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n Comunità Capodarco dell Umbria: revoca D.D. n del 30 marzo 2007 relativa all autorizzazione all esercizio di un Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per disabili sito in via Settevalli, n Perugia.. Pag. 31 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n Dr. Salari Hamid Reza: autorizzazione all esercizio per studio di ozonoterapia sito in Perugia, loc. Ponte San Giovanni (PG) Pag. 32 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n V.I.M. G. Ottaviani S.p.A. : variazione legale rappresentante Pag. 32 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n Nuova Dimensione Società Cooperativa Sociale: variazione legale rappresentante Pag. 33

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n Cairoli Specialistica S.r.l.: autorizzazione all esercizio del poliambulatorio specialistico sito in Gubbio (PG) per l attività di ortopantomografia Pag. 34 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n Claudio Di Gennaro: autorizzazione all esercizio per studio di odontoiatria ubicato in Perugia (PG).. Pag. 35 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n Casa di Riposo Mosca : sostituzione legale rappresentante e sostituzione responsabile sanitario presso residenza protetta ubicata in Gubbio (PG) Pag. 36 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n Dott. Vena Andrea: autorizzazione all esercizio di una struttura destinata ad ambulatorio odontoiatrico in Terni (TR) Pag. 37 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n AUSL Umbria 2: autorizzazione all esercizio per Centro Salute sito in comune di Valtopina (PG)... Pag. 38 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n Villa Sabrina srl: sostituzione responsabile sanitario presso la residenza protetta per anziani non autosufficienti sita in Otricoli (TR) Pag. 39 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 novembre 2014, n Fisiomedica srls: autorizzazione all esercizio per struttura destinata a poliambulatorio specialistico sito in Giano dell Umbria (PG) Pag. 40 DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO SISTEMI NATURALISTICI E ZOOTECNIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 novembre 2014, n Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art PSR dell Umbria Misura Incentivazione attività turistiche - Realizzazione aree pubbliche di accesso ad internet nel Parco del Monte Cucco. Prop. Comune di Costacciaro Pag. 42

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54 DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO SISTEMI NATURALISTICI E ZOOTECNIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 11 novembre 2014, n Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art Attuazione di uno stralcio del programma di valorizzazione aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago, riguardante il disassamento dell aviosuperficie, smantellamento e rifacimento della recinzione perimetrale. Prop. Comune di Castiglione del Lago Pag. 43 DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA E SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - DETERMINAZIONE DIRIGEN- ZIALE 12 novembre 2014, n Associazione Amici dell Abbazia di Sassovivo con sede in Foligno (PG). Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/ Pag. 44 DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO SISTEMI NATURALISTICI E ZOOTECNIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 novembre 2014, n Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art Progetto per la realizzazione di una rimessa attrezzi agricoli dal recupero delle superfici utili coperte di annessi esistenti posti in Loc. Camparca. Comune di Città della Pieve. Prop. Abballe Pasqualina per Fountain of Youth srl... Pag. 44 DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DIRI- GENZIALE 14 novembre 2014, n D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 12/2010, D.G.R. 861/2011 Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del progetto Agglomerato di Umbertide: realizzazione di collettore fognario zona Faldo ed adeguamento impianto soggetto proponente: Umbra Acque S.p.A Pag. 45 DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E SPORTIVE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - 14 novembre 2014, n Avviso pubblico per l assegnazione borse di studio per sportivi/studenti e per talenti dello sport umbro (art. 20, legge regionale 19/2009 e determinazione dirigenziale 7 novembre 2014, n. 9093) Pag. 48 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DEL S.S.R., SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n Modifica della d.d del 6 ottobre 2014 relativa alla graduatoria regionale di merito del concorso pubblico per l ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Umbria, triennio 2014/2017 (d.g.r. n. 230/2014) Pag. 53 DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO SISTEMI NATURALISTICI E ZOOTECNIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 novembre 2014, n Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 27/2000, art Sistemazione di un dissesto idrogeologico - Fravolosa - Comune di Costacciaro. Prop. Consorzio Forestale La Faggeta. Pag. 53

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO POLITICHE FAUNISTICHE E SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGEN- ZIALE 17 novembre 2014, n L.R. n. 34/89. Approvazione graduatoria delle richieste di finanziamento pervenute nel I semestre 2014 ed autorizzazione mutuo per la proprietà diretto-coltivatrice a favore della ditta Pompili Maurizio Pag. 54 PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI COMUNE DI SAN GEMINI Pubblicazione per estratto della deliberazione di C.C. n. 40 del 16 ottobre 2014 ad oggetto: integrazione e modifica al regolamento edilizio comunale Pag. 58 SUPPLEMENTI STRAORDINARI Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 54 del 26 novembre DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 ottobre 2014, n Programma di politica patrimoniale per il triennio 2014/ art. 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54 PARTE PRIMA LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE Sezione I LEGGE REGIONALE 21 novembre 2014, n. 21. LEGGI REGIONALI Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d azzardo patologico. L Assemblea legislativa ha approvato. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, con la presente legge, nell ambito delle proprie competenze e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d azzardo patologico, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale delle persone che ne sono affette e per il supporto alle loro famiglie, anche al fine del contrasto all usura. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull inquinamento acustico e sul governo del territorio. Art. 2 (Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità) 1. Sono parti attive nella realizzazione delle finalità della presente legge, secondo linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con proprio atto, i comuni e le aziende unità sanitarie locali, comprese le strutture private accreditate dalla Regione per l erogazione di servizi socio-sanitari resi nell ambito dell area delle dipendenze. 2. La Regione, in relazione alle finalità della presente legge, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con: a) le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato), le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull associazionismo di promozione sociale) e le cooperative sociali di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale); b) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore; c) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti; d) le istituzioni scolastiche. Art. 3 (Azioni della Regione) 1. In relazione alle finalità della presente legge, la Regione: a) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l orientamento ai servizi competenti. I riferimenti del numero verde devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito e nei locali con offerta del gioco e possono essere affissi altresì in luoghi pubblici e aperti al pubblico. La Regione provvede all attuazione di quanto previsto dalla presente lettera nell ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; b) promuove la creazione di gruppi di auto-aiuto per le persone affette da gioco d azzardo patologico ed i loro familiari;

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N c) rende disponibili, tramite le aziende unità sanitarie locali, agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro, il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d azzardo patologico, in attuazione dell articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dalle aziende unità sanitarie locali, sulla base di linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con proprio atto; d) promuove campagne di informazione rivolte alla cittadinanza sulla presenza e collocazione dei locali in possesso del marchio regionale No slot di cui all articolo 4, comma 1; e) effettua la rilevazione della presenza delle sale da gioco e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro sul territorio regionale, in collaborazione con i comuni e coinvolgendo eventualmente i soggetti di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), b) e c); f) promuove, senza maggiori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto dell articolo 7, comma 8, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012, la progressiva introduzione di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l accesso dei minori ai giochi, anche mediante l installazione di sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Art. 4 (Marchio regionale No slot e incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito) 1. È istituito il marchio regionale No Slot, rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare apparecchi per il gioco lecito. La Giunta regionale individua i contenuti grafici del marchio regionale No Slot nonché i criteri e le modalità per il rilascio in uso del marchio ed i casi di sospensione e revoca dell uso dello stesso. All attuazione del presente comma si provvede nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio regionale. 2. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l assenza di apparecchi per il gioco lecito all interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco, attestata dall esposizione del marchio di cui al comma 1. Art. 5 (Disposizioni in materia di IRAP) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, l aliquota IRAP di cui all articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta dello 0,92 per cento a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui all articolo 4 entro il 31 dicembre dell anno precedente quello a cui si riferisce l agevolazione. 2. L agevolazione di cui al comma 1 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi per il gioco lecito sono soggetti all aliquota IRAP di cui all articolo 16 del d.lgs. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento. 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e I minori introiti derivanti dall applicazione dell agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono compensati dalle maggiori entrate derivanti dall applicazione dell aggravio fiscale di cui al comma 3. Eventuali maggiori entrate eccedenti tale compensazione vanno ad implementare il Fondo regionale di cui all articolo 14. Art. 6 (Collocazione delle sale da gioco e degli apparecchi per il gioco e divieto di pubblicità) 1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire fenomeni di gioco d azzardo patologico, è vietata l apertura di sale da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dai comuni entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani. 2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell impatto dell apertura delle sale da gioco e della collocazione degli apparecchi per il gioco sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 3. È vietata qualsiasi pubblicità relativa all apertura e all esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l articolo 7, commi 4, 4-bis e 5, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012. Art. 7 (Formazione) 1. La Regione, di concerto con i comuni e le aziende unità sanitarie locali, promuove iniziative di formazione per gli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari, per gli operatori delle associazioni di consumatori e utenti, per gli educatori delle scuole e dei centri di aggregazione giovanile e per i volontari. 2. La Giunta regionale, d intesa con l Associazione nazionale comuni italiani dell Umbria (ANCI Umbria), sentite le

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54 organizzazioni di categoria e la competente Commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito e per il personale ivi operante, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito. Art. 8 (Sostegno alle associazioni e cooperative operanti nel settore) 1. La Regione sostiene l attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), che si occupano delle problematiche correlate al gioco. 2. La Regione può concedere contributi ai soggetti di cui al comma 1 per il finanziamento di progetti integrati con i servizi socio-sanitari territoriali o di progetti promossi dalla Regione relativi alle problematiche correlate al gioco. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità per l assegnazione e l erogazione dei contributi, nonché il monitoraggio e la verifica dell attuazione dei progetti finanziati. Art. 9 (Iniziative delle aziende unità sanitarie locali) 1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d azzardo patologico, ai sensi dell articolo 5 del d.l.158/2012, convertito dalla l.189/2012, la Regione promuove lo svolgimento da parte delle aziende unità sanitarie locali di iniziative, anche a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d azzardo patologico e patologie correlate. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate su più livelli e consistono in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, inclusi interventi di tipo residenziale. Art. 10 (Controlli) 1. Al fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio della dipendenza da gioco d azzardo patologico, i comuni, tramite la polizia locale, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull osservanza dei divieti di cui all articolo La Regione collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell ordine nel contrasto al gioco illegale, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti. 3. I comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell ordine e delle polizie locali per la prevenzione e il contrasto del gioco d azzardo patologico. Art. 11 (Sanzioni amministrative) 1. L apertura di locali da destinare a sala da gioco o l installazione nei locali di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a ,00 euro, nonché alla chiusura della sala da gioco o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli. 2. L inosservanza delle disposizioni di cui all articolo 6, comma 3, è soggetta all applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a ,00 euro. 3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell articolo 7, comma 2, comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. 4. All accertamento delle violazioni e all irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. 5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dai comuni per il 70% del totale sanzionato e per il rimanente 30% sono utilizzati per implementare il Fondo regionale di cui all articolo 14. Art. 12 (Norme di attuazione) 1. La Giunta regionale effettua la rilevazione di cui all articolo 3, comma 1, lettera e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La Giunta regionale individua, con proprio atto, i contenuti grafici del marchio regionale No Slot di cui all articolo 4, nonché i criteri e le modalità per il rilascio in uso del marchio ed i casi di sospensione e revoca dell uso dello stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, le modalità attraverso le quali vengono attivati i corsi di formazione di cui all articolo 7, comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N Art. 13 (Clausola valutativa) 1. L Assemblea legislativa esercita il controllo sull attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di dipendenza da gioco d azzardo patologico. 2. A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni documentate e dati di dettaglio riguardanti: a) gli esiti dell attività di rilevazione effettuata dalla Regione ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera e); b) le attività di informazione, sensibilizzazione ed i corsi di formazione promossi e realizzati sul territorio, con riferimento ai soggetti coinvolti, alle aree territoriali interessate ed al numero di partecipanti; c) il grado di operatività del numero verde regionale, il numero di contatti su base mensile e le caratteristiche socio-demografiche degli utenti del servizio; d) gli esercizi e gli altri luoghi deputati all intrattenimento che hanno ottenuto il marchio regionale No slot, la loro distribuzione sul territorio regionale e quanti, tra questi, hanno provveduto alla rimozione degli apparecchi da gioco, nonché gli effetti del rilascio di tale marchio sul gettito IRAP valutato su base annuale; e) l impatto della regolamentazione delle distanze minime e dell individuazione degli ulteriori luoghi sensibili da parte dei comuni, rispetto alla distribuzione delle sale da gioco sul territorio regionale; f) i contributi eventualmente concessi ai soggetti di cui all articolo 2, comma 2, lettera a), la tipologia di progetti finanziati e la loro effettiva attuazione; g) le iniziative e le tipologie di intervento poste in atto dalle aziende unità sanitarie locali nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d azzardo patologico ed il numero dei fruitori di tali iniziative; h) gli esiti delle attività di controllo svolte dai comuni, le sanzioni amministrative irrogate, la tipologia delle violazioni accertate, l ammontare dei proventi e la loro distribuzione nei comuni della regione; i) in che modo la Fondazione Umbria contro l usura è intervenuta su casi che presentano tra l altro la problematicità del gioco d azzardo patologico. 3. Le competenti strutture dell Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione connesse alla presente legge. 4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati e le informazioni idonee a rispondere ai quesiti del presente articolo. Art. 14 (Norma finanziaria) 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per il contrasto della dipendenza da gioco d azzardo patologico. 2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata, per l anno 2014, la spesa di ,00 euro in termini di competenza e di cassa, articolata nel modo seguente: a) ,00 euro per gli interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a) e c) e all articolo 9, per quanto di competenza sanitaria; b) ,00 euro per le iniziative di cui all articolo 2, comma 2, all articolo 7, comma 1, all articolo 8 e all articolo 9, per quanto di competenza sociale. 3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 2, lettera a) si provvede con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento dell unità previsionale di base Prevenzione, cura e lotta alle dipendenze e HIV. 4. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 2, lettera b) si provvede con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento dell unità previsionale di base Interventi per l espletamento di servizi e funzioni socioassistenziali. 5. Per gli anni successivi al 2014, il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell Umbria). 6. L agevolazione fiscale di cui all articolo 5, comma 1, produce effetti subordinatamente all individuazione nel bilancio di previsione 2016 delle necessarie coperture finanziarie. 7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale, in termini di competenza e di cassa. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, 21 novembre 2014 MARINI

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54 LAVORI PREPARATORI Proposta di legge: di iniziativa del consigliere Monacelli, depositata alla Presidenza dell Assemblea legislativa in data 3 agosto 2012, atto consiliare n. 956 (IX Legislatura); assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente Sanità e servizi sociali, in data 3 agosto 2012; Proposta di legge: di iniziativa del consigliere Dottorini, depositata alla Presidenza dell Assemblea legislativa in data 11 ottobre 2013, atto consiliare n (IX Legislatura); assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti III Sanità e servizi sociali, per competenza in sede redigente, e I Affari istituzionali e comunitari, per competenza in sede consultiva, in data 11 ottobre 2013; Proposta di legge: di iniziativa dei consiglieri Zaffini, De Sio, Lignani Marchesani, Mantovani, Monni e Rosi, depositata alla Presidenza dell Assemblea legislativa in data 18 marzo 2014, atto consiliare n (IX Legislatura); assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente Sanità e servizi sociali, in data 18 marzo 2014; effettuato, da parte della III Commissione consiliare permanente, l esame abbinato degli atti, ai sensi dell art. 25, comma 3 del regolamento interno dell Assemblea legislativa, secondo il procedimento ordinario e formulato un testo unificato recante il seguente titolo Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d azzardo patologico ; testo licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 29 settembre 2014, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Zaffini (Atto n /BIS); esaminato ed approvato dall Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 14 novembre 2014, deliberazione n AVVERTENZA Il testo della legge viene pubblicato con l aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Nota all art. 1: Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (pubblicato nella G.U. 13 settembre 2012, n. 214), è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. alla G.U. 10 novembre 2012, n. 263). Note all art. 2, comma 2, lett. a): La legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, recante Disciplina del volontariato, è pubblicata nel B.U.R. 1 giugno 1994, n. 23. La legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, recante Norme sull associazionismo di promozione sociale, è pubblicata nel B.U.R. 24 novembre 2004, n. 50. La legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, recante Norme sulla cooperazione sociale, è pubblicata nel B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.. Nota all art. 3, comma 1, lett. c) ed f): Si riporta il testo dell art. 7, commi 4, 4-bis, 5 e 8 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (si veda la nota all art. 1): «Art. 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l attività sportiva non agonistica Omissis. 4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori; c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell Amministrazione autonoma

11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. 4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento. 5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all articolo, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all atto di accesso ai siti internet destinati all offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all ingresso e all interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.. Omissis. 8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. Omissis.». Nota all art. 5, commi 1 e 3: Si riporta il testo dell art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 dicembre 1997, n. 298), come modificato ed integrato con: decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 (in G.U. 11 maggio 1998, n. 107), decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 1999, n. 306), legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300), decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 6 luglio 2011, n. 155), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16 luglio 2011, n. 164) e decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24 aprile 2014, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23 giugno 2014, n. 143): «Art. 16. Determinazione dell imposta 1. L imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell articolo bis. Nei confronti dei soggetti di cui: a) all articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l aliquota del 3,80 per cento; b) all articolo 6, si applica l aliquota del 4,20 per cento; c) all articolo 7, si applica l aliquota del 5,30 per cento. 2. Nei confronti dei soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell articolo 10-bis, si applica l aliquota dell 8,5 per cento. 3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.». Nota all art. 6, comma 3: Per il testo dell art. 7, commi 4, 4-bis e 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, si veda la nota all art. 3, comma 1, lett. c) ed f). Nota all art. 9, comma 1: Si riporta il testo dell art. 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (si veda la nota all art. 1):

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54 «Art. 5 Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia 1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l equità nell accesso all assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.). 2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013 all aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332.». Nota all art. 14, commi 5 e 6: La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell Umbria (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57) e 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34). Il testo dell art. 27, comma 3, lett. c) è il seguente: «Art. 27 Legge finanziaria regionale. Omissis. 3. La legge finanziaria regionale stabilisce: Omissis. c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; Omissis.».

13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRO- GEOLOGICO 7 novembre 2014, n. 29. ART. 10 DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91 CONVERTITO IN LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 116 Secondo atto integrativo all Accordo di Programma MATTM-Regione Umbria per la mitigazione del rischio idrogeologico in Umbria - Lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in loc. Ivancich, nel comune di Assisi - primo lotto funzionale - Determinazioni per le fasi di realizzazione dell intervento. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Visto l art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 concernente, tra l altro, l introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale; Vista la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) e, in particolare, l art. 2, comma 240, il quale prevede che le risorse previste per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE, pari a milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico; Visto l art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile, che prevede la possibilità di nominare commissari straordinari delegati, ai sensi del citato articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 e s.m.ed i. per l attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale; Visto l Accordo di Programma sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e la Regione Umbria, come modificato dagli Atti Integrativi del 14 luglio 2011 e del 20 dicembre 2013, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, volti alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico e di frana, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria; Visto l articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l attuazione degli interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui all art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011, ed in particolare l art. 1, ai sensi del quale il Pref. Dott. Vincenzo Santoro è stato nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell allegato 1 all Accordo di Programma sopra citato, da effettuare nel territorio della Regione Umbria; Visto l articolo 4, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011 che ha autorizzato il Commissario straordinario delegato ad avvalersi, per l espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, tra l altro, delle strutture e degli uffici dell amministrazione regionale, ricomprendendo le relative spese nell ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell articolo 92 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e di cui all articolo 17 del D.P.R. n. 554/1999; Vista la deliberazione 20 giugno 2011, n. 651 e s. m., con la quale la Giunta regionale ha individuato la struttura organizzativa per lo svolgimento della suddetta attività tecnico amministrativa, a supporto del Commissario straordinario delegato Vincenzo Santoro; Visto l art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, che, al comma 1, prevede che A decorrere dall entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall entrata in vigore del presente decreto ; Visto il Secondo atto integrativo all Accordo di Programma tra il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, del 20 dicembre 2013, con il quale sono stati destinati all Intervento per la sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel comune di Assisi - primo lotto funzionale, euro ,00 a carico del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Vista l ordinanza del Commissario straordinario delegato 14 ottobre 2014, n. 19 con la quale è stato approvato lo schema di accordo ai sensi dell articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da sottoscrivere tra Commissario straordinario delegato, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia e Comune di Assisi, al fine di pervenire ad una celere realizzazione dell intervento con una azione coordinata degli enti coinvolti;

14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54 Visto l accordo ai sensi dell articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto in data 20 ottobre 2014, tra Commissario straordinario delegato, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia e Comune di Assisi, nel quale, tra quant altro, vengono individuati quali referenti dei soggetti sottoscrittori, per il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia; Vista l ordinanza del Commissario straordinario delegato 6 agosto 2014, n. 10 con la quale si è preso atto del Pool costituito ai sensi della citata deliberazione di Giunta regionale n. 651/2011 e s.m.; Preso atto del documento istruttorio redatto dal Servizio Opere Pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza - progettazione ed attuazione, parte integrante e sostanziale del presente atto; ORDINA Art Di dare avvio alle attività necessarie per la realizzazione dei Lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel comune di Assisi - primo lotto funzionale. 2. Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia è individuato soggetto attuatore per l intervento di Lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in loc. Ivancich, nel comune di Assisi- primo lotto funzionale. 3. L intervento di cui al comma 1. è realizzato dal soggetto attuatore secondo le modalità previste dalla vigente normativa; lo stesso soggetto attuatore comunica al Comune di Assisi gli atti rilevanti nella conduzione dell intervento. 4. Il Comune di Assisi espleta attività di alta sorveglianza sulla realizzazione dell intervento; nell ambito dell attività di alta sorveglianza il Comune di Assisi effettua visite in cantiere al fine di verificare l andamento dei lavori, comunicando senza indugio al Commissario straordinario delegato eventuali circostanze che possano comportare ritardi nella realizzazione dell intervento. 5. È preso atto che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia e il Comune di Assisi hanno individuato quale referente per l accordo, rispettivamente, l ing. Renzo Tascini, coordinatore della Sezione Tecnica territoriale per la Provincia di Terni e l ing. Stefano Nodessi Proietti, dirigente comunale del Settore Infrastrutture. 6. Il Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria coordina le attività dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell intervento. A tal fine il Commissario straordinario delegato, anche a seguito dell attività di alta vigilanza espletata dal Comune di Assisi, esercita ogni potere di impulso attraverso il più ampio coinvolgimento di enti e soggetti coinvolti, per assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione; l ing. Pierluigi Tamburi, responsabile della Posizione organizzativa professionale Dissesto idrogeologico, consolidamento dei versanti e degli abitati instabili, del Servizio regionale Geologico e Sismico, assume il ruolo di referente per il Commissario straordinario delegato per le attività tecniche e tecnico amministrative connesse alla realizzazione dell intervento, anche ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 651/2011 e s. m.. 7. Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia trasmette al Commissario straordinario delegato lo stato di consistenza delle opere ad oggi realizzate nell ambito dei lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in loc. Ivancich, nel comune di Assisi al fine della presa d atto, e il progetto esecutivo dei Lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in loc. Ivancich, nel comune di Assisi - primo lotto funzionale approvato al fine dell assegnazione del finanziamento e dell individuazione delle modalità procedurali per la liquidazione dell importo e per la relativa rendicontazione. 8. Il primo lotto funzionale dell intervento per la sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel comune di Assisi, dell importo di euro ,00, trova copertura finanziaria nel Secondo atto integrativo all Accordo di Programma tra il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria con le risorse del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella contabilità speciale n istituita presso la Banca d Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia. La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e, ai sensi dell articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito istituzionale della Regione Umbria. Perugia, 7 novembre 2014 MARINI

15 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA Servizio Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza - progettazione ed attuazione OGGETTO: Secondo atto integrativo all Accordo di Programma MATTM-Regione Umbria per la mitigazione del rischio idrogeologico in Umbria Lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in loc. Ivancich, nel comune di Assisi - primo lotto funzionale Determinazioni per le fasi di realizzazione dell intervento. Documento istruttorio VISTO l art. 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 concernente, tra l altro, l introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale; VISTA la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico; VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) e, in particolare, l art. 2, comma 240, il quale prevede che le risorse previste per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE, pari a milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico; VISTO l art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile, che prevede la possibilità di nominare commissari straordinari delegati, ai sensi del citato articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 e s.m.ed i. per l attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale; VISTO l Accordo di Programma sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e la Regione Umbria, come modificato dagli Atti Integrativi del 14 luglio 2011 e del 20 dicembre 2013, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 1

16 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54 interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Umbria, volti alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico e di frana, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria; VISTO l articolo 5 del menzionato Accordo di Programma che prevede, per l attuazione degli interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari di cui all art. 17 del decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011, ed in particolare l art. 1, ai sensi del quale il Pref. Dott. Vincenzo Santoro è stato nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell allegato 1 all Accordo di Programma sopra citato, da effettuare nel territorio della Regione Umbria; VISTO l articolo 4, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011 che ha autorizzato il Commissario straordinario delegato ad avvalersi, per l espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, tra l altro, delle strutture e degli uffici dell amministrazione regionale, ricomprendendo le relative spese nell ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell articolo 92 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i. e di cui all articolo 17 del D.P.R. n. 554 del 1999; VISTA la deliberazione n. 651 del 20 giugno 2011 e s. m., con la quale la Giunta regionale ha individuato la struttura organizzativa per lo svolgimento della suddetta attività tecnico amministrativa, a supporto del Commissario straordinario delegato Vincenzo Santoro; VISTO l art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, che, al comma 1, prevede che A decorrere dall entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall entrata in vigore del presente decreto ; VISTO il Secondo atto integrativo all Accordo di Programma tra il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria, del 20/12/2013, con il quale sono stati destinati all Intervento per la sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel comune di Assisi - primo lotto funzionale, euro ,00 a carico del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; VISTA l ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 19 del 14 ottobre 2014 con la quale è stato approvato lo schema di accordo ai sensi dell articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 da sottoscrivere tra Commissario straordinario delegato, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia e Comune di Assisi, al fine di pervenire ad una celere realizzazione dell intervento con una azione coordinata degli enti coinvolti; VISTO l accordo ai sensi dell articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto in data 20 ottobre 2014, tra Commissario straordinario delegato, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia e Comune di Assisi, nel quale, tra quant altro, vengono individuati quali referenti dei soggetti sottoscrittori, per il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia; 2

17 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N VISTA l ordinanza del Commissario straordinario delegato n. 10 del 6 agosto 2014 con la quale si è preso atto del Pool costituito ai sensi della citata deliberazione di Giunta regionale n. 651/2011 e s.m.; Tutto ciò premesso, si ritiene che il Commissario straordinario delegato possa procedere a: - dare avvio alle attività necessarie alla realizzazione dei Lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in loc. Ivancich, nel comune di Assisi- primo lotto funzionale ; - individuare Soggetto Attuatore per l intervento di Lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in loc. Ivancich, nel comune di Assisi- primo lotto funzionale il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia; - stabilire che l intervento è realizzato dal soggetto attuatore secondo le modalità previste dalla vigente normativa e che lo stesso soggetto attuatore comunica al Comune di Assisi gli atti rilevanti nella conduzione dell intervento; - stabilire che il Comune di Assisi espleta attività di alta sorveglianza sulla realizzazione dell intervento; nell ambito dell attività di alta sorveglianza il Comune di Assisi effettua visite in cantiere al fine di verificare l andamento dei lavori, comunicando senza indugio al Commissario straordinario delegato eventuali circostanze che possano comportare ritardi nella realizzazione dell intervento; - prendere atto che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia e il Comune di Assisi hanno individuato quale referente per l accordo, rispettivamente, l ing. Renzo Tascini, coordinatore della Sezione Tecnica territoriale per la Provincia di Terni e l ing. Stefano Nodessi Proietti, dirigente comunale del Settore Infrastrutture; - stabilire che il Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria, coordina le attività dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell intervento. A tal fine, anche a seguito dell attività di alta vigilanza espletata dal Comune di Assisi, esercita ogni potere di impulso attraverso il più ampio coinvolgimento di enti e soggetti coinvolti, per assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione; l ing. Pierluigi Tamburi, responsabile della Posizione organizzativa professionale Dissesto idrogeologico, consolidamento dei versanti e degli abitati instabili, del Servizio regionale Geologico e Sismico, assume il ruolo di referente per il Commissario straordinario delegato per le attività tecniche e tecnico amministrative connesse alla realizzazione dell intervento, anche ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 651/2011 e s. m.; - stabilire che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria - Sede coordinata di Perugia trasmette al Commissario straordinario delegato lo stato di consistenza delle opere ad oggi realizzate nell ambito dei lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in loc. Ivancich, nel comune di Assisi al fine della presa d atto, e il progetto esecutivo dei Lavori per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in loc. Ivancich, nel comune di Assisi- primo lotto funzionale approvato dal soggetto attuatore al fine dell assegnazione del finanziamento e dell individuazione delle modalità procedurali per la liquidazione dell importo e per la relativa rendicontazione; - dare atto che il primo lotto funzionale dell intervento per la sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel comune di Assisi, dell importo di euro ,00, trova copertura finanziaria nel Secondo atto integrativo all Accordo di Programma tra il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Umbria con le risorse del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), accreditate nella contabilità speciale n istituita presso la Banca d Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Perugia. L'Istruttore Dr.ssa Stefania Rosi Bonci 3

18 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 54 Perugia lì 04/11/2014 Il Responsabile del procedimento Dr.ssa Stefania Rosi Bonci FIRMATO Perugia lì 04/11/2014 Il Dirigente di Servizio - Alberto Merini FIRMATO 4

19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N Sezione II DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 10 novembre 2014, n (DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013) Eventi alluvionali novembre Decreto del Commissario delegato 2 aprile 2014, n Liquidazione acconto del contributo ammesso all impresa RBC DI ROSATI ANTONIO & C. S.N.C. per un importo di euro ,35. Il Commissario Delegato Visto l art. 1, comma 548 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante Ripartizione delle risorse di cui all articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ; Vista l ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente per oggetto: Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il DPCM 23 marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la quale vengono assegnate risorse pari a euro per la concessione di contributi a favore delle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui trattasi; Vista l ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013, n. 11 avente per oggetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo Eventi alluvionali di novembre Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento ; Richiamato il proprio decreto 9 agosto 2013, n. 3 Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo Articolo 1 comma 548 Legge 22 dicembre 2012 n Legge di Stabilità 2013, integrato con decreto 23 settembre 2013, n. 4; Visto, in particolare, l art. 7, punto 7.1, del citato decreto 3/2013, che disciplina le modalità di erogazione dei contributi; Richiamato il proprio successivo decreto 30 dicembre 2013, n. 9 Decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013, n. 3 Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo Articolo 1 comma 548 Legge 22 dicembre 2012 n Legge di Stabilità Riapertura dei termini; Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 323 Eventi alluvionali novembre Approvazione elenchi provvisori delle domande di contributo ammesse e non ammesse ai sensi del Bando di cui al decreto del Commissario delegato 30 dicembre 2013, n. 9 ; Richiamato il proprio decreto 2 aprile 2014, n. 24 Decreto del Commissario delegato 30 dicembre 2013 n. 9 Decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013, n. 3. Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 23 marzo Articolo 1 comma 548 Legge 22 dicembre 2012, n Legge di Stabilità Riapertura dei termini. Pubblicazione elenchi. Richiamato altresì il proprio decreto 11 aprile 2014, n. 33 Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nel territorio regionale - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo Ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10. Rimodulazione della ripartizione delle risorse finanziarie per interventi a favore di privati ed attività produttive, con il quale vengono rimodulate le risorse per la concessione di contributi a favore delle imprese extra agricole danneggiate dagli eventi alluvionali da euro a euro; Visto il documento istruttorio predisposto dal Servizio regionale Politiche industriali e competitività del sistema produttivo, parte integrante e sostanziale del presente decreto; DECRETA Art Di liquidare a favore dell impresa RBC DI ROSATI ANTONIO & C. S.N.C. - Via Costanzi, 73, Orvieto (TR) - P.IVA (CUP I47E ), ricompresa nell elenco delle imprese ammesse a contributo di cui al decreto 24/2014, la somma di euro ,35, ad acconto del contributo ammesso, ai sensi dell art. 7, punto 7.1, del decreto 3/ Di emettere l ordinativo di pagamento dell importo di euro ,35, al lordo delle ritenute di legge, a favore della impresa RBC DI ROSATI ANTONIO & C. S.N.C., mediante prelevamento dalla C.S PRES UMBRIA C.D. DPCM istituita presso la Banca d Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Perugia e con accreditamento sul conto corrente Omissis, intestato all impresa medesima.

20 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N Di dare atto che l importo di euro 234,00 del contributo è assoggettato alla ritenuta del 4% prevista dall art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973, e che il rimanente importo di euro ,35 non è assoggettato alla ritenuta sopra citata in quanto trattasi di contributo per beni strumentali. Il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Perugia, 10 novembre 2014 MARINI

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