Pacchetto igiene La nuova normativa europea sulla sicurezza dei prodotti alimentari
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- Annunziata Clemente
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1 GIORNATE DIVULGATIVE SULLA "NORMATIVA APISTICA" Pacchetto igiene La nuova normativa europea sulla sicurezza dei prodotti alimentari Riflessi sulla attività apistica dott. Vanni Floris PROGRAMMA APISTICO REGIONALE Reg. (CE) N. 1234/ AZIONE A4
2 Argomenti Regolamenti comunitari: pacchetto igiene Implicazioni per l apicoltura (il prodotto miele e i processi produttivi- Haccp, Buone Pratiche e Manuali di autocontrollo) Le sanzioni Tracciabilità delle produzioni
3 Dal 1 Gennaio 2006 sono entrati in vigore un insieme di regolamenti comunitari, il cosiddetto "Pacchetto igiene", destinati a rivoluzionare il quadro normativo relativo: - alla sicurezza alimentare - alle modalità di controllo ufficiale
4 Il controllo Nuovo ruolo del servizio Asl, competente al controllo, che dovrà trasformarsi da verificatore di requisiti in valutatore di processi e sistemi di autocontrollo (audit).
5 Viene rafforzata la responsabilità dell operatore alimentare, lasciando alle imprese coinvolte nella filiera produttiva la facoltà di scegliere (analisi del rischio) le misure di sicurezza più efficaci da adottare (autocontrollo), anziché applicare norme prescrittive e rigide I nuovi regolamenti dispongono sempre più attraverso termini quali è auspicabile, ove necessario, ove opportuno, ove adeguato All impresa quindi la facoltà di stabilire se un requisito è necessario, adeguato e appropriato 5
6 La responsabiltà del produttore La nuova normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare estende a tutti i soggetti della catena alimentare la responsabilità del controllo e della sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi. La vera novità è, pertanto, il coinvolgimento diretto anche degli agricoltori e degli allevatori che rientrano pienamente nella definizione di operatore del settore alimentare (O.S.A)
7 I principali regolamenti di riferimento (in vigore dal 1 gennaio 2006) Reg.852/2004 : sull igiene dei prodotti alimentari Reg 853/2004 : che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
8 I principali regolamenti di riferimento (in vigore dal 1 gennaio 2006) Abrogazione dei regolamenti e direttive precedenti Disapplicazione delle norme nazionali
9 9 febbraio 2006 Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome relativo a: Linee guida applicative del Reg. CE 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti alimentari
10 Reg 853/04 Il regolamento, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, non introduce specifici requisiti in riferimento alla lavorazione del miele e degli altri prodotti dell apicoltura
11 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi: a responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare; è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;
12 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.
13 2.Il presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato; b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.
14 definizioni introdotte con le linee guida dell accordo Stato-Regioni fornitura diretta : commercio al dettaglio livello locale piccolo quantitativo.
15 definizioni introdotte con le linee guida dell accordo Stato-Regioni l livello locale viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l azienda e nel territorio delle Province contermini
16 definizioni introdotte con le linee guida dell accordo Stato-Regioni per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell azienda stessa, a condizione che tale attività sia marginale rispetto all attività principale
17 Art n. 3. Obblighi generali Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento
18 Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.
19 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti reg 852/04 Le attività di produzione primaria possono iniziare a partire dalla data di presentazione della dichiarazione
20 La produzione primaria Obbligo di Registrazione anche per i produttori primari Entro il 31 dicembre 2009 completamento delle operazioni di registrazione dei produttori primari (Accordo Stato Regioni e Province autonome su Linee guida per l applicazione del reg.ce 852/2004 )
21 Produzione primaria Trasformazione Adozione corrette Adozione sistema HACCP prassi operativa
22 tre importanti concetti: 1. Abolizione del sistema autorizzativo 2. Adozione di procedure basate sui principi del sistema HACCP solo alle attività successive alla produzione primaria 3. Elencazione dei requisiti igienici che devono essere garantiti nella produzione primaria (allegato I)
23 Reg 852/04 definizioni introdotte con le linee guida dell accordo Stato-Regioni Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell azienda di apicoltura. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria
24 Adozione di buone pratiche di conduzione dell allevamento (GFP) e nella lavorazione del miele (GMP) finalizzate a salvaguardare la salubrità della produzione (protezione da contaminazioni)
25 Manuali di corretta prassi operativa
26 Per la produzione primaria non c è obbligo dotarsi o elaborare alcun manuale
27 Registrazione delle operazioni effettuate
28 Implicazioni Registrazione di: la natura e l origine degli alimenti somministrati agli animali; i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione; l insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale; i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
29 Articolo 7 Elaborazione, diffusione e uso dei manuali Gli Stati membri promuovono l'elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP, a norma dell'articolo 8. Manuali comunitari sono elaborati a norma dell'articolo 9. La divulgazione e l'uso di manuali nazionali e comunitari sono incoraggiati. Ciononostante, gli operatori del settore alimentare possono usare tali manuali su base volontaria.
30 Articolo 8 Manuali nazionali I manuali nazionali di corretta prassi operativa, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dai settori dell'industria alimentare: a) in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente toccati, quali autorità competenti e gruppi di consumatori; b) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius; e.
31 Articolo 8 Manuali nazionali e. c) se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell'allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell'allegato I.
32 PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 1. I manuali nazionali o comunitari di cui agli articoli da 7 a 9 del presente regolamento dovrebbero contenere orientamenti per una corretta prassi igienica ai fini del controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate.
33 PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA 2. I manuali di corretta prassi igienica dovrebbero contenere informazioni adeguate sui pericoli che possono insorgere nella produzione primaria e nelle operazioni associate e sulle azioni di controllo dei pericoli, comprese le misure pertinenti previste dalla normativa comunitaria e nazionale o dai programmi comunitari e nazionali.
34 PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio: a) il controllo della contaminazione dovuta a micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo; b) l'uso di acqua, rifiuti organici e prodotti fertilizzanti; c) l'uso corretto e adeguato di prodotti fitosanitari e biocidi e loro rintracciabilità;
35 PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio: d) l'uso corretto e adeguato di prodotti medicinali veterinari e di additivi dei mangimi e loro rintracciabilità; e) la preparazione, il magazzinaggio, l'uso e la rintracciabilità dei mangimi; f) l'adeguata eliminazione di animali morti, rifiuti e strame;
36 PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio: g) le misure protettive volte a evitare l'introduzione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo tramite gli alimenti, nonché l'obbligo di informarne le autorità competenti; h) le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l'alimento sia prodotto, manipolato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata e il controllo degli animali infestanti;
37 PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio: i) le misure concernenti la pulizia degli animali da macello e da produzione; j) le misure concernenti la tenuta delle registrazioni.
38 Pericoli di contaminazione del miele 1. In allevamento 2. In mieleria
39 Pericoli di contaminazione del miele in allevamento 1. pericolo chimico: contaminanti ambientali (metalli pesanti, PCB e diossine) residui di presidi sanitari e fitofarmaci residui di farmaci veterinari 2. pericolo fisico: contaminazione da polvere, fumo, terra contaminazione da corpi estranei 3. pericolo microbiologico: Prestare attenzione al Clostridium botulinum, sebbene tale patologia sia estremamente rara, data la gravità degli esiti che produce, è sconsigliato somministrare miele ai bambini di età inferiore ad un anno.
40 Pericoli di contaminazione del miele in mieleria 1. pericolo chimico: molecole chimiche trasferite dai materiali che entrano in contatto con il miele (attrezzature varie, contenitori di stoccaggio, materiali di confezionamento) residui di detergenti 2. pericolo fisico corpi estranei (frammenti di legno, polveri, terra, peli, cera, parti di insetti, frammenti di vetro, frammenti di metallo, ecc ) oggetti personali 3. pericolo microbiologico lo sviluppo dei germi patogeni è naturalmente inibito dalle caratteristiche chimico fisiche del miele (ph acido, aw bassa, alta concentrazione zuccherina) pertanto la contaminazione microbiologica nell attività svolta in mieleria è riconducibile ad un livello di rischio basso
41 Pericoli di contaminazione del miele in mieleria La lavorazione di miele troppo umido, può dar luogo a fenomeni di fermentazione, rendendo il prodotto non adatto al consumo diretto
42 DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 193 Vengono abrogate norme nazionali Legge 283/1962 (autorizzazione sanitaria) Dlgs 155/1997 (HACCP e requisiti dei locali) Vengono introdotto le sanzioni
43 DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 193 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'autorità competente per l'aggiornamento della registrazione.
44 DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 193 Punto 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro da;
45 DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 193 Punto 7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 6.000;
46 DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 193 Punto 8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000
47 Produzione agricola Trasporto e Conferimento RINTRACCIABILITA Trasformazione confezionamento Trasporto e Conferimento prodotti finiti TRACCIABILIT A Consumatore Distribuzione
48 Tracciabilità delle produzioni Reg 178/2002- (introduce il concetto di tracciabilità di filiera) - istituire un sistema per la rintracciabilità dei prodotti nel settore alimentare e dei mangimi, in modo da poter procedere, nel caso di allerta alimentare, a ritiri mirati e precisi della merce, consentendo altresì una informazione adeguata ai consumatori e ai responsabili dei controlli
49 Tracciabilità delle produzioni Reg 178/2002- (introduce il concetto di tracciabilità di filiera) Nello specifico dell apicoltura, per garantire la rintracciabilità di alimenti e mangimi, gli apicoltori, in quanto diretti responsabili della sicurezza dei prodotti finiti, devono predisporre opportune registrazioni che permettano di individuare chi ha fornito loro animali (sciami, api regine, pacchi d api), mangimi (alimentazione proteica o di sostegno alle api) e alimenti (eventuale miele acquistato o altri prodotti utilizzati nelle fasi successive di lavorazione del miele) predisporre opportune registrazioni che permettano di individuare le imprese a cui è stato ceduto il miele
50 Grazie per l attenzione
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