Etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari Atti del Convegno
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1 Etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari Atti del Convegno CNA Viterbo - 3 febbraio 2005
2 Convegno CNA VITERBO 3 Febbraio 2005 RINTRACCIABILITA ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI O ALIMENTARI Relatore: Dott. Massimo Buonavita Unità Legale di Total Quality Food Consultants
3 RINTRACCIABILITA ED ETICHETTATURA: Obblighi ed opportunità delle imprese artigianali dopo l entrata in vigore del Regolamento CEE/UE n 178 del 28 gennaio 2002
4 DEFINIZIONE DI RINTRACCIABILITA : la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (Art.3 N 15 REG. CEE/UE n 178 / 2002)
5 FINALITA DELLA RINTRACCIABILITA : (TAVOLA 1) 1 - GARANTIRE LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE Nelle note introduttive al REG. 178 / 2002 si legge che lo scopo della rintracciabilità è: poter procedere a ritiri mirati e precisi evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo
6 FINALITA DELLA RINTRACCIABILITA : (TAVOLA 2) 2 FORNIRE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE Nelle stesse note introduttive al REG. 178 / 2002 si legge anche che lo scopo della rintracciabilità è fornire informazioni ai consumatori IN MOLTI CASI LA RINTRACCIABILITA COMPARE IN ETICHETTATURA
7 IL QUADRO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA IN TUTTI I COMPARTI MERCEOLOGICI ART.18 REG CEE / UE n 178 del 2002 A partire dal 1 gennaio del 2005 la rintracciabilità è stata disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. (segue)
8 IL QUADRO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA IN TUTTI I COMPARTI MERCEOLOGICI 1 - individuare chi abbia fornito un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2 - disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3 - disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. (segue)
9 IL QUADRO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA IN TUTTI I COMPARTI MERCEOLOGICI 4 - Le informazioni i i al riguardo vanno messe a disposizione i i delle autorità competenti che le richiedano. 5 - Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti da disposizioni più specifiche. (segue)
10 IL QUADRO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA IN TUTTI I COMPARTI MERCEOLOGICI LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE Il Ministero della salute ha formato un apposito gruppo di lavoro che sta predisponendo delle linee guida per l interpretazione e l applicazione dell articolo 18 del REG. CEE-UE Tali linee guida, una volta emanate, verranno quasi sicuramente trasformate t in un Decreto legislativo l o in un Decreto Ministeriale e, quindi, diventeranno normativa cogente. (segue)
11 IL QUADRO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA IN TUTTI I COMPARTI MERCEOLOGICI IL RUOLO CHE VERRA SVOLTO DALLE REGIONI Nell ambito dell applicazione della normativa comunitaria e delle preannunciate linee guida e normative nazionali, le Regioni, le altre autonomie locali ed i loro organi ispettivi svolgeranno un ruolo chiave. La loro attività dovrà garantire che le realtà imprenditoriali locali li comprendano e recepiscano nel migliore dei modi le nuove disposizioni sulla rintracciabilità.
12 IL QUADRO GIURIDICO DELLA RINTRACCIABILITA NEI SINGOLI COMPARTI MERCEOLOGICI IN VARI COMPARTI MERCEOLOGICI, TRA CUI: -CARNI BOVINE -LATTE FRESCO - OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA LA RINTRACCIABILITA VA INDICATA NELL ETICHETTATURA
13 IL FUTURO GIURIDICO DELLA DELLA RINTRACCIABILITA LE DIFFICOLTA DEL QUADRO GIURIDICO: 1- L articolo 18 del Regolamento CEE-UE n ha un dispositivo molto generale che necessita di interpretazione. 2 L Italia emanerà nei prossimi mesi disposizioni più specifiche. 3 Le Regioni e le altre autonomie locali svolgeranno un ruolo chiave nell applicazione delle normative. 4 Si è già prospettata t la distinzione i fra Rintracciabilità i obbligatoria e Rintracciabilità volontaria.
14 IL FUTURO GIURIDICO E VOLONTARIO DELLA RINTRACCIABILITA LE COMPETENZE NECESSARIE: 1 LEGALI (per interpretare e attuare le numerose normative e linee guida comunitarie, nazionali e locali sulla rintracciabilità, e per monitorare i loro futuri aggiornamenti) 2 SCIENTIFICHE (Per poter garantire la predisposizione di adeguate procedure di rintracciabilità in entrata e in uscita di alimenti) 3 DI MARKETING (Per esplicitare in modo efficace nell etichettatura e nella pubblicità e corretto l uso di procedure e garanzie superiori e ulteriori rispetto a quanto prescritto dalla legge)
15 LA RINTRACCIABILITA VOLONTARIA COME GRANDE OPPORTUNITA COMUNICATIVA L azienda alimentare, nell etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti, potrà vantare di possedere procedure di rintracciabilità particolarmente rigorose. Per esempio, l artigiano o la PMI potrà vantare che certe materie prime provengono da una determinata regione, provincia o zona geografica, o che comunque sono di origine i italiana. Queste informazioni aggiuntive sono molto apprezzate dal consumatore alimentare.
16 ALTRE IMPORTANTI NOVITA NORMATIVE COMUNITARIE SULL ETICHETTATURA I prodotti alimentari etichettati a partire dal 25 novembre del 2005 dovranno rispettare due grandi innovazioni normative: 1 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI (anche se non utilizzati volontariamente) 2 OBBLIGO DI SPECIFICARE LA COMPOSIZIONE DEI C.D. INGREDIENTI COMPOSTI (anche se utilizzati in misura inferiore al 25% del totale di un alimento)
17 LE FUTURE NORMATIVE NAZIONALI SULL ETICHETTATURA D ORIGINE Nel corso del 2005 verranno probabilmente emanati i decreti attuativi della Legge n In tali decreti attuativi, si specificheranno le modalità di dichiarazione obbligatoria in etichettatura della ORIGINE DEGLI INGREDIENTI PRINCIPALI Si prevede che tale obbligo di dichiarazione i dell origine varrà per tutti i comparti merceologici, INCLUSI QUELLI DEGLI ALIMENTI TRASFORMATI
18 L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DESTINATA A DIVENTARE ANCORA PIU COMPLETA E COMPLESSA 1 - DICHIARAZIONE DEGLI ALLERGENI 2 - DICHIARAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI 3 - DICHIARAZIONE DELL ORIGINE DEGLI INGREDIENTI Questi tre futuri obblighi dovranno essere presi in considerazione da tutte le aziende alimentari che producono alimenti, soprattutto quando questi alimenti sono per loro natura particolarmente complessi, come nel caso di: PANE, PASTICCERIA E PRODOTTI DA FORNO
19 IL VISTO SI STAMPI DELLA RINTRACCIABILITA E DELL ETICHETTATURA Con Il VISTO SI STAMPI legale, TOTAL QUALITY FOOD si assume la responsabilità di tutte le indicazioni riportate sull etichetta, comprese quelle relative alla rintracciabilità.
20 Total Quality Food Consultants
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