IL CURATORE FALLIMENTARE: natura, funzioni, adempimenti. NATURA

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1 . INDICE NATURA... Pag. 1 FUNZIONI... 5 ADEMPIMENTI... 8 a) Audizione del fallito.. 9 b) La Relazione del Curatore c) Inventario dei beni d) Individuazione dei Creditori e) Verifica dei crediti f) Le azioni revocatorie fallimentari e la revocatoria ordinaria 22 g) Vendita dei beni del fallimento g1) Procedura di vendita di beni mobili g2) Procedura di vendita di beni immobili h) Azioni di recupero dei crediti. 30 i) Ripartizione dell attivo e rendiconto l) Chiusura del fallimento GLI ADEMPIMENTI FISCALI a) Adempimenti IVA b) Adempimenti IRPEF - IRPEG c) L IRAP d) L ICI

2 IL CURATORE FALLIMENTARE: natura, funzioni, adempimenti. NATURA Il curatore fallimentare viene nominato dal Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento. Entro due giorni dalla partecipazione della sua nomina, deve comunicare al Giudice delegato la propria accettazione (art. 29 L.F.). La stessa nomina prevede che, in mancanza di tale obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provveda alla nomina di un altro Curatore. Secondo il Provinciali però, l'accettazione della nomina può anche essere tacita e derivare per es. dall'intervento del Curatore all'apposizione dei sigilli o dall'esercizio di altri atti del suo ufficio. Quindi, l'atto formale di accettazione, si può ritenerlo più un "onere" che un "obbligo". Comunque, è sempre consigliabile l'atto formale di accettazione dell'incarico, sia per evitare motivi di interpretazioni della norma in senso restrittivo che potrebbe dare luogo alla revoca, sia perché bisogna assumere immediatamente il ruolo del "Curatore diligente" che anche da queste formalità comincia a manifestarsi. La comunicazione avvviene tramite notifica, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento. L'accettazione avviene con una dichiarazione rivolta al Giudice delegato e consegnata in cancelleria. La partecipazione della nomina, può avvenire anche con la comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del cancelliere, che si fa rilasciare, su una copia dell'estratto della sentenza, una dichiarazione contemporanea di "presa visione" e di "accettazione" o di "rinuncia". Dal punto di vista del soggetto, secondo quanto stabilito dalla legge, il Curatore deve essere un professionista abilitato scelto negli Albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri commercialisti. 2

3 La legge fallimentare statuisce che in casi eccezionali e per motivate ragioni, la carica di Curatore possa essere conferita anche ai non iscritti negli Albi professionali e addirittura a non professionisti. Ma, in realtà, è estremamente raro che ciò accada, considerato che, oltre ai requisiti indispensabili per ricoprire la carica, dettati dall'art. 28 della legge fallimentare, il compito del Curatore richiede una specifica preparazione professionale che spazia da quella contabile-fiscale a quella amministrativa e legale. Anche nella procedura più semplice, si presentano e si nascondono una miriade di problematiche che il Curatore deve sapere esattamente individuare e, sulla scorta degli elementi documentali e indiziari di cui viene a conoscenza nel corso della procedura, deve promuovere quelle azioni che tali elementi determinano, in relazione alle fattispecie previste dalla legge. Anche se il Curatore opera sempre sotto la direzione del Giudice delegato, che agisce nell'ambito del potere di direzione che si estrinseca attraverso i provvedimenti autorizzativi, il suo compito è particolarmente delicato quando configura al Giudice le situazioni per le quali chiede l'autorizzazione ad intraprendere le varie azioni giudiziarie (vedi normativa sulla revocatoria ordinaria, revocatoria fallimentare, simulazione, presunzione muciana, ecc.). Infatti, da una sua errata valutazione e/o prospettazione, scaturisce un errato provvedimento del Giudice, al quale è dato conoscere approfonditamente tutte le vicende di ogni procedura, e che, quindi, è difficilmente in grado di valutare autonomamente quanto il Curatore via via gli sottopone. Il Curatore è l'organo della procedura al quale spetta, principalmente, l'amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione del Giudice delegato. La figura del Curatore fallimentare, è stata oggetto di lunghe disquisizioni dottrinali. Secondo l'orientamento oggi prevalente, il Curatore non rappresenta, né sostituisce il fallito o i creditori, ma opera nell'interesse del pubblico (cfr. Ferrara); egli è un incaricato giudiziario che opera a 3

4 fianco del Giudice delegato nell'interesse della giustizia. La conferma di tale tesi, si può fare risalire al riconoscimento legislativo della qualifica di pubblico ufficiale, nonché ai poteri che la legge gli riconosce per sostituire il debitore nella titolarità dei rapporti e, contemporaneamente, per tutelare gli interessi dei creditori. L'art. 30 L.F. asserisce che: "il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale". Dal carattere pubblicistico dell'istituto consegue che: a) il curatore deve esercitare personalmente le attribuzioni del suo ufficio e non può delegarle ad altri soggetti (art.32 L.F.), fatta salva la possibilità di delega, previa autorizzazione del Giudice delegato e per singoli atti od operazioni, nonché la possibilità di avvalersi della collaborazione di altre persone e tale previsione, considerata la sempre maggiore complessità dei compiti che il Curatore deve svolgere, trova puntualmente realizzazione in quasi tutte le procedure. I collaboratori non si sostituiscono al Curatore, nello svolgimento delle sue attribuzioni, ma, qualora le esigenze lo impongono, operano integrativamente rispetto alla sua attività e nell'interesse del fallimento. Generalmente sono nominati quali supporto del Curatore per l'espletamento di incarichi prevalentemente tecnici: ricostruzioni contabili; valutazioni di beni mobili ed immobili; problemi fiscali; contenzioso tributario. Si instaura, quindi, un normale rapporto di prestazione professionale a favore della procedura fallimentare il cui onere economico, liquidato in base alle tariffe professionali oppure in base al D.P.R. 319/80 e succ. modif. ed int., è a carico della massa, considerato che si tratta di collaborazione dettata da ragioni di ufficio giustificata dalla qualità e/o quantità delle prestazioni richieste; b) i reati da lui commessi, hanno la natura di "reati propri"; c) alla pari di tutti gli altri pubblici ufficiali, gode di particolare tutela penale. 4

5 FUNZIONI Il Curatore è organo "unipersonale", perché può essere costituito da un solo soggetto. Infatti, il nostro ordinamento, a differenza di quanto avviene in legislazioni straniere, non prevede la possibilità di nominare più Curatori per la stessa procedura fallimentare. Inoltre, il soggetto nominato, deve essere una persona fisica; non può essere nominata una persona giuridica, come si desume dai requisiti prescritti per la sua nomina. Il Curatore è Organo dell'ufficio fallimentare del quale è esecutore e rappresentante e per il quale sta anche in giudizio; si frappone tra il Giudice delegato e la realtà economica esterna. E' colui il quale, più di ogni altro organo della procedura fallimentare, in qualità di ausiliario della giustizia e valendosi dalle proprie competenze professionali, è in grado di conoscere e valutare la realtà dell'impresa fallita nelle sue più diverse sfumature e rappresenta all'esterno l'intero ufficio fallimentare; è l'organo esterno per eccellenza della procedura fallimentare. Le sue mansioni sono varie e complesse: la principale è l'amministrazione del patrimonio fallimentare, sotto la direzione del Giudice delegato, che si realizza nella conservazione giuridica dei diritti (onde impedire decadenze e prescrizioni). Procede alla riscossione dei crediti, recupera beni in possesso di terzi, inizia azioni revocatorie ordinarie, revocatorie fallimentari, simulazioni, rescissione o risoluzioni dei contratti, ecc.. L'attività amministrativa del Curatore, comprensiva di quella cosiddetta "negoziale", a differenza dell'attività processuale che è istituzionale, è solo un aspetto delle molteplici funzioni del Curatore all'interno della procedura, la quale, se non avesse previsto tra i suoi organi la figura del Curatore inserita tra debitore e creditore, tra patrimonio, fallito e creditori, perderebbe i contatti con la realtà economica esterna. 5

6 L'attività amministrativa del Curatore, si manifesta attraverso le diverse fasi relative all'acquisizione dei beni, alla loro custodia, alla loro conservazione e alla loro liquidazione; essa trova il suo titolo nella legge e nella sentenza che costituisce l'ufficio fallimentare. Rispetto alla cosiddetta "attività negoziale", all'interno di quella amministrativa, l'autonomia del curatore è condizionata dalle direttive del Giudice delegato, dalle sue intenzioni e dai suoi precisi ordini che non può fare a meno di rispettare. Il potere direzionale, che si concretizza in quello di deliberare, di condurre il processo e di improntarlo con una precisa volontà, spetta al Giudice delegato, ma ciò non significa che il Curatore sia un mero esecutore di ordini; egli deve indagare, riferire, proporre, realizzare le direttive del Giudice delegato, deve rappresentare il fallito. Anche il potere di chiedere l'estensione del fallimento ad altri soggetti ai sensi dell'art. 147, secondo comma, L.F. rientra nel concetto di attività amministrativa, cosi come la difesa del patrimonio fallimentare nelle cause intentate da terzi (ad es. la difesa della stessa procedura nel caso di opposizione della sentenza dichiarativa di fallimento (art.18 L.F.) ed anche nelle cause di opposizione dello stato passivo del fallimento). La differenza tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione compiuti dal Curatore, poggia su criteri eminentemente empirici ed è collegabile alla diversa natura e intensità economica prodotta nella sfera patrimoniale cui afferiscono; in via generale, i primi si possono individuare in tutti gli atti relativi alla conservazione e al miglioramento del patrimonio e i secondi nella diminuzione e dispersione del patrimonio. Sostanzialmente, si possono indicare tre categorie di atti del Curatore: 1) atti di ordinaria amministrazione; 2) atti di straordinaria amministrazione; 3) atti singoli particolari. 6

7 Per gli atti sub 1), che sono atti necessari, quali la stipula del contratto di locazione, di trasporto, di assicurazione, esazione di crediti, vendita dei beni deperibili, il Curatore può compierli liberamente nell'ambito delle direttive fissate dal Giudice delegato. Gli atti sub 2), menzionati nell'art. 25, n 6 L.F., non sono contrastanti con la procedura; la loro caratteristica consiste nel fatto che questi atti non sono necessari, ma utili per il fallimento per cui è necessario valutare se l'utilità esiste o no. Il compimento è rimesso al Curatore che ne ha l'iniziativa, ma per essi è necessaria l'autorizzazione del Giudice delegato. Pertanto, quando si tratta di fare scelte discrezionali, si instaura una dialettica con il Giudice delegato; per esempio, stipulare una transazione, subentrare in un contratto, concedere una dilazione ad un debitore, ridurre un credito. In tutti questi casi, la legge ha previsto che il curatore esprima un parere e poi il Giudice delegato autorizza. Ma l'autorizzazione ha qui una valenza diversa da quella che si ha nel campo amministrativo: è un atto che risale alla esclusiva volontà del Giudice delegato; in questo campo della capacità negoziale, la capacità del Giudice delegato è massima, quella del curatore è minima. Gli atti sub 3), sono quelli specificamente elencati per i quali occorre un'autorizzazione con decreto motivato dal Giudice delegato, sentito il Comitato dei creditori (art. 35 L.F.) e quanto gli stessi abbiano valore indeterminato o superiore a L , richiedenti l'autorizzazione su proposta del Giudice delegato e sentito il Comitato dei creditori, del Tribunale, con decreto motivato non soggetto a gravame. Per alcuni atti, come l'esercizio provvisorio dell'impresa, il Tribunale ha un potere amministrativo diretto, nel senso che il provvedimento del Tribunale che dispone la continuazione dell'impresa o la sua ripresa, è subordinato all'opportunità, quindi al vantaggio dei creditori. Tale atto però, incontra un limite formale, in quanto richiede il parere favorevole del Comitato dei creditori. In questa fase, può essere richiesto il parere del Curatore. 7

8 Per quanto riguarda l'attività processuale del Curatore, occorre rilevare che egli è innanzitutto organo del processo e la sua funzione è insopprimibile ed essenziale. E' comunque il Giudice delegato che autorizza per iscritto il Curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto e nomina gli avvocati e i procuratori; l'autorizzazione deve essere data per ogni grado di giudizio. Si tratta di un provvedimento ordinatorio vincolante che deve ovviamente precedere il giudizio e che è necessario anche per proporre appello incidentale e domanda riconvenzionale. La mancanza del provvedimento autorizzativo di nomina del procuratore legale, provoca la nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, degli atti processuali compiuti dal curatore, per insanabile difetto di legittimazione processuale di quest'ultimo. Il Curatore, pur se limitatamente ai giudizi di accertamento dei crediti in sede di verifica dello stato passivo e nella prima udienza per esame di insinuazione tardiva, ha una propria capacità processuale, che gli consente di contestare un credito o un diritto reale mobiliare, esprime il suo parere, esprime la sua convinzione senza alcuna autorizzazione del Giudice delegato. ADEMPIMENTI Durante l'esercizio delle sue funzioni, il Curatore è tenuto ad agire diligentemente ed obiettivamente, come qualsiasi pubblico ufficiale. Fra gli adempimenti immediati che il Curatore è tenuto ad effettuare, a parte quella di manifestare espressamente l'accettazione dell'incarico entro due giorni dalla notifica e comunicarlo al Giudice delegato, vi è quello previsto dall'articolo 88, 2 comma L.F., in base al quale, se il fallimento acquisisce beni immobili o beni comunque soggetti a pubblica registrazione, deve notificare un estratto della sentenza di fallimento affinché sia annotata sui pubblici registri. Altro adempimento immediato è quello della notifica di una copia autenticata della sentenza dichiarativa di fallimento all'imprenditore fallito o al rappresentante legale nel 8

9 caso di fallimento di società; questo atto serve per far decorrere i quindici giorni (tempo limite) previsti dall'art. 18 L.F., per l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed evitare che il soggetto fallito, in mancanza di tale notifica, abbia tempi più lunghi (un anno) per proporre l'opposizione al fallimento. Deve tenere, secondo il disposto dell'art. 38 L. F. un registro preventivamente vidimato senza spese dal Giudice delegato e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione. Le somme riscosse a qualunque titolo, dedotto quanto il Giudice delegato dichiara, con decreto, necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso un istituto di credito indicato dal Giudice delegato, con le modalità stabilite. Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e sullo stesso potrà operare unicamente il Curatore, in base al mandato di pagamento emesso dal Giudice delegato e firmato altresì dal cancelliere. L'inosservanza di tale obbligo, integra, per il Curatore, il reato di cui all'art. 230 L.F. e quello di cui all'art. 315 c.p.. Particolare importanza riveste, quindi, la precisione con la quale il Curatore dovrà eseguire questa fase della procedura. Ogni movimento di denaro sarà cronologicamente annotato nel libro del fallimento e diligentemente verificato periodicamente. Audizione del fallito Deve convocare a mezzo telegramma o con raccomandata (A.R.) il fallito e invitarlo a mettersi in contatto con il suo studio al fine di fissare con urgenza la data per un incontro formale. Se entro la data prestabilita, il fallito non ha preso contatto con il Curatore o non si è presentato o comunque non ha comunicato la sua disponibilità, il Curatore dovrà avvertire il Giudice delegato e chiedere che disponga affinché il fallito venga rintracciato mediante Polizia giudiziaria e dalla stessa condotto nel suo studio o in luogo prestabilito al fine di poter essere interrogato. 9

10 E' consigliabile che all'interrogatorio del fallito sia presente anche in qualità di estensore (e nell'eventualità anche di testimone) una terza persona normalmente collaboratore dello studio del Curatore. La presenza di un testimone non è necessaria ed obbligatoria; si tratta soltanto di una precauzione, in quanto il verbale redatto dal Curatore, quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è atto pubblico e come tale fa fede fino a querela di falso. L'interrogatorio del fallito potrebbe articolarsi secondo uno schema prefissato, volto ad evidenziare i punti salienti che hanno portato al dissesto, eventuali responsabilità, notizie di carattere generale e quant'altro possa essere di utilità alla procedura. Per esempio, le domande possono essere articolate come segue: - nome, cognome, paternità, maternità, data e luogo di nascita, domicilio, residenza, numero telefonico e attività attuale; - breve cronistoria dell'impresa, focalizzando i punti salienti dell'andamento economico della stessa; - composizione della compagine societaria, sue evoluzioni nel tempo, ecc; - organigramma della società, definizione delle funzioni e delle responsabilità; - tipologia dei prodotti e/o dei servizi, concorrenza, andamento del mercato, prezzi, ecc. - dettaglio delle cause che hanno portato al dissesto; - elenco delle banche ed istituti di credito con le quali ha operato nell'ultimo anno; - luogo in cui veniva svolta l'attività; 10

11 - situazione dei dipendenti; se sono stati o meno licenziati; se debbono percepire retribuzioni arretrate o indennità di fine rapporto; - luogo in cui è conservata la contabilità; - nome dei professionisti con i quali il fallito operava (legali, fiscalisti, commercialisti ecc.). Ove il Curatore ritiene di essere stato informato di quanto richiesto in maniera esauriente, deve chiudere il verbale o eventualmente rinviarlo per aggiornamento, se necessario, fissando anche la data ed il luogo del successivo incontro. Il verbale deve essere sottoscritto dal fallito, dalla persona che ha operato come estensore e dal Curatore, dopo aver letto a voce alta quanto verbalizzato. Detto verbale, deve essere conservato dal Curatore ed allegarlo in copia, integralmente, alla relazione ex art. 33 L.F. a dimostrazione o conferma di quanto in essa contenuto. La relazione del Curatore La relazione prevista dall'art. 33 L.F., è l'atto più importante del fascicolo fallimentare e coincide anche con uno degli aspetti più significativi e qualificanti dell'attività del Curatore fallimentare. E' questo il momento in cui emergono la competenza e la professionalità del Curatore e le sue valutazioni condizioneranno lo svolgimento di tutto il processo. Rappresenta il documento base dell'intera procedura e al Curatore spetta la responsabilità di fornire una chiara rappresentazione di quella realtà che il Giudice delegato assumerà quale fondamento del processo e delle future scelte direzionali. Costituisce una relazione generale al Giudice delegato ed ha conseguenze anche ai fini della giustizia penale (una copia deve essere trasmessa al P.M. per notiziarlo dei fatti di natura penalistica). 11

12 La legge prevede un termine di un mese entro il quale deve essere presentata la relazione, ma si tratta di un termine ordinatorio. L'esame delle cause del fallimento, della condotta tenuta dal fallito nell'esercizio dell'impresa, del suo tenore di vita privata e delle eventuali responsabilità dell'imprenditore fallito, deve essere contenuto nella relazione e richiede un tempo ben maggiore di quello previsto dalla norma. In genere, il ritardo dipende dalla difficoltà di ricostruire le operazioni economiche che hanno portato all'insolvenza, al fatto che la contabilità, il più delle volte, è stata tenuta irregolarmente o non è possibile reperire i libri, alla scarsa collaborazione dell'imprenditore ormai fallito. Nella pratica, si usa presentare al Giudice delegato delle integrazioni alla relazione originaria, nelle quali si rappresentano le notizie raccolte nel prosieguo della procedura sui fatti previsti dall'art. 33. Nella relazione, devono essere indicati, dettagliatamente, gli atti di rilievo effettuati nell'esercizio dell'impresa e quelli effettuati fuori di tale esercizio. Di seguito viene elencato tutto ciò che è consigliabile rilevare nella relazione. 1) La data della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 L.F.), la precisa individuazione dei soggetti dichiarati falliti e la data dell adunanza per la verifica dello stato passivo. 2) La data della comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento al Curatore (art. 17 L.F.) e la data dell accettazione della nomina (art. 29 L.F.). 3) La data della comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (per estratto) al fallito o al legale rappresentante della società fallita ad opera della cancelleria (art. 17 L.F.). 4) La data dell affissione della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 L.F.). 5) Se è stato effettuato il deposito in cancelleria del bilancio e delle scritture contabili da parte del fallito nel termine di cui all art. 16, n. 3 L.F. (24 ore). 6) Se è stata effettuata la notificazione al Curatore di eventuale opposizione alla dichiarazione di fallimento ex art. 18 L.F. (termine per il fallito: 15 giorni dalla notificazione dell estratto della sentenza; termine per altri interessati: 15 giorni dall affissione). Se sì, se è stata presentata istanza di autorizzazione alla costituzione in giudizio e di nomina del legale. 12

13 7) Se è stato redatto l inventario (presso la sede dell impresa o sociale; abitazione del fallito o dei soci falliti, altri luoghi appartenenti al fallito, alla società fallita o ai soci falliti). Inizio e termine delle operazioni di inventario; presenza del fallito o avviso al fallito (art. 87, comma 1, L.F.). Il valore complessivo dei beni mobili inventariati (se sono stati stimati in sede di inventario). Se è stato nominato lo stimatore ex art. 87, comma 2, L.F.. Se è stato effettuato l invito al fallito ex art. 87, comma 3, L.F.. Indicare, infine, la data del deposito del verbale di inventario in cancelleria. 8) Se è stato rinvenuto o consegnato denaro contante ed effettuato il deposito ex art. 34 L.F.. 9) Se sono state rinvenute o consegnate scritture contabili e quali in sede di inventario. 10) Se vi sono procedure esecutive mobiliari ed immobiliari pendenti presso il Tribunale a carico del fallito, della società fallita e/o dei soci falliti (consultare i registri di cancelleria). 11) Se vi sono procedure esecutive esaurite nell ultimo anno. 12) Se vi sono giudizi civili pendenti dinanzi a Giudice di pace, Tribunale, Corte d Appello, in cui sia parte il fallito, la società fallita e/o un socio fallito. 13) Riportare quanto risulta dalle visure presso l ufficio del registro delle imprese (Camera di Commercio); in particolare, se risultano eventuali atti di cessione o di affitto di azienda iscritti ex art. 2556, comma 2, c.c.; per le società di capitali e cooperative, riportare i dati più significativi dell ultimo bilancio depositato (l ultimo bilancio potrebbe essere già stato acquisito in copia nel procedimento prefallimentare: consultare attentamente, quindi, il fascicolo relativo. Se i conferimenti dovuti dai soci sono stati interamente eseguiti (in caso contrario: presentare istanza per ingiunzione ex art. 150 L.F.). 14) Riportare quanto risulta dalle visure presso la Conservatoria dei RR. II.; in particolare, se a nome del fallito, della società fallita e/o dei soci falliti, risultano immobili di proprietà ovvero oggetto di altri diritti reali; atti di alienazione o preliminari trascritti negli ultimi cinque anni; iscrizioni di ipoteche; trascrizioni di pignoramenti immobiliari e sequestri (se risultano beni immobili intestati al fallito, presentare subito istanza al Giudice delegato per l autorizzazione a conferire incarico ad un notaio per la redazione di un certificato sostitutivo attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari ex art. 567, comma 2, c.p.c. e di un esperto per la valutazione degli stessi immobili, senza attendere la verifica dello stato passivo). 13

14 15) Riportare quanto risulta dalle visure presso il Registro Automobilistico (riportare le stesse, eventuali, informazioni di cui al punto precedente riguardo ad autoveicoli e motoveicoli). Se vi sono autoveicoli e motoveicoli intestati al fallito, chiedere subito il rilascio di estratti del P.R.A.; ai fini della vendita, non bastano le visure, né il certificato di proprietà. 16) Se è stata trascritta la sentenza di fallimento nei registri immobiliari e/o nel P.R.A. (art. 88 L.F.). 17) Se risultano eventuali atti pregiudizievoli revocabili ex art. 67 L.F., segnalati dai creditori (v. istanze di fallimento e documenti allegati, nonché verbali delle udienze dinanzi al Giudice delegato all istruttoria prefallimentare) o altrimenti già individuati. 18) Se vi sono rapporti di lavoro subordinato in corso alla data della dichiarazione di fallimento (in caso affermativo, inviare le lettere di licenziamento). Inoltre, anche per informare in maniera esauriente il P.M. per l'esercizio delle azioni penali, in quanto ne è il titolare, oltre alle varie possibili azioni revocatorie, simulazioni ecc., che in prosieguo il Curatore riterrà intraprendere, è consigliabile approfondire quanto di seguito indicato: a) sulle cause del fallimento; b) se nel corso del fallimento o negli anni precedenti ci sono state distrazioni, occultamenti, distruzioni, dissimulazioni o dissipazioni di beni da parte del fallito; c) se in contabilità sono state esposte o riconosciute passività inesistenti; d) se c'è stata sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità o la stessa sia stata tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del volume d'affari; e) se prima o durante la procedura fallimentare, sono stati eseguiti pagamenti a favore dei creditori in danno di altri o sono stati simulati titoli di prelazione. Dovrà accertarsi se il fallito: 14

15 1) ha effettuato spese personali o familiari eccessive rispetto alle sue condizioni economiche; 2) ha consumato notevole parte del suo patrimonio in operazioni imprudenti o di pura sorte; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un eventuale precedente concordato preventivo; 6) non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili previste dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta; 7) ha fatto ricorso al credito dissimulando il proprio dissesto; 8) ha omesso di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario; 9) non ha osservato gli obblighi imposti dall'art. 16 n. 3 L.F. (deposito dei bilanci e delle scritture contabili entro 24 ore dalla sentenza dichiarativa di fallimento) e dall'art. 49 L.F. (non si presenta dal Curatore quando questi lo convoca per avere notizie del fallimento). Se il fallito è una società, dovrà accertarsi e riferire: a) dati anagrafici degli amministratori sindaci ed eventuali liquidatori in carica al momento del dissesto o comunque nei tre anni antecedenti alla richiesta di fallimento; b) se gli amministratori, i sindaci o i liquidatori hanno posto in essere comportamenti rilevanti in riferimento ai seguenti artt. del c.c.: 2621 (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi), 2623 (violazioni di obblighi incombenti agli amministratori),

16 (prestiti e garanzie delle società), 2628 (manovre fraudolente sui titoli della società), 2629 (valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società), 2630 (violazione di obblighi incombenti agli amministratori); c) ogni altra violazione delle norme previste dal codice civile e soprattutto l'esistenza o meno di atti, fatti, notizie o quant'altro sia riconducibile all'incriminazione del fallito per i reati di cui agli artt. 216, 217, 218, 220, 223, 224 e 232 L.F.. E' quindi consigliabile essere il più possibile precisi e diligenti, anche per evitare eventuali ipotesi di responsabilità per quanto previsto nell'art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale). Inventario dei beni Nell'ambito della complessa attività che il Curatore deve porre in essere subito dopo l'accettazione della carica, rientra quella di assistere all'apposizione dei sigilli ai beni che si trovano nella sede principale dell'impresa. In questa occasione, egli prende già formalmente in consegna il denaro, i titoli e le cambiali esistenti nelle casse dell'impresa fallita unitamente alle scritture contabili e ai libri sociali. Nel più breve tempo possibile deve chiedere, mediante istanza, l'autorizzazione al Giudice delegato a rimuovere i sigilli se apposti e a procedere a redigere l'inventario dei beni del fallito (ex art. 87 L.F.) che eseguirà personalmente con l'assistenza di un cancelliere del Tribunale ed eventualmente del fallito preventivamente avvisati; all'inventario possono intervenire anche i creditori. In caso di inventario di pochi beni e di scarso valore, la stima dei beni deve essere fatta dallo stesso Curatore coadiuvato dal cancelliere; ove invece i beni da inventariare sono molti e complessi, deve essere chiesto al Giudice delegato la nomina di un perito estimatore ed eventualmente anche la nomina di un cosidetto "uomo di fatica". 16

17 Di seguito vengono indicate le varie operazioni che normalmente effettua nella redazione dell'inventario dei beni: - fissare un appuntamento con il cancelliere della sezione fallimentare incaricato (nei Tribunali di una certa dimensione il cancelliere può essere anche di un'altra sezione e viene già indicato nell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento notificata al Curatore), con il perito e possibilmente con il fallito per recarsi ad effettuare le operazioni di inventario dei beni dell'impresa fallita, nei locali in cui questa operava; - recatosi in detta sede, iniziare le operazioni di inventario dei beni secondo le regole stabilite dagli artt. 87 e 88 della L.F. con le esclusioni previste dagli artt. 47 L.F., 614 e segg. c.p.c.. Prima di iniziare ad inventariare, preparare un verbale di inventario in carta libera uso bollo, indicando il giorno, l'ora, e i presenti intervenuti; - procedere all'inventariazione di tutto quanto viene rinvenuto nei locali ove l'impresa operava senza alcuna esclusione. Le indicazioni dei beni dovranno essere più o meno dettagliate secondo un criterio di praticità espositiva concordato con il perito estimatore e quindi catalogati singolarmente oppure per lotti. Dovranno essere indicati il tipo di prodotto, le dimensioni, la qualità, il materiale, lo stato di conservazione degli stessi e il numero di unità se si tratta di prodotti uguali, oltre ad eventuali note caratteristiche quali il colore, la deperibilità, la pericolosità, l'obsolescenza. Se identificabile, potrebbe essere indicato anche il fornitore del bene inventariato; - in caso di inventariazione dei beni di un certo valore, accertarsi se vi è un'assicurazione in corso e quale è la scadenza, relativamente al rischio di incendio, furto, danni ed altro. In caso negativo, presentare un'istanza al Giudice delegato per essere autorizzati alla stipula della stessa; 17

18 - se le operazioni di inventario non fossero terminate alla prima seduta, dovrà essere fissata, di concerto con il cancelliere, il perito e possibilmente anche con gli altri intevenuti, una seconda, una terza data, e così via fino a quando non saranno ultimate le operazioni di inventario; - chiedere al fallito se vi sono beni di terzi giacenti presso la società fallita; in caso di risposta affermativa inventariare ugualmente detti beni in una sezione particolare dell'inventario in attesa di rivendiche e/o di restituzione; - chiedere altresì al fallito se vi sono beni eventualmente giacenti presso terzi, a che titolo e in caso di risposta affermativa, recarsi in loco per procedere all'inventario. Nell'eventualità che gli stessi beni fossero intrasferibili o troppo problematico il loro spostamento, lasciarli nel luogo in cui si trovano e successivamente nominare, con istanza al Giudice delegato, quale custode dei beni la persona presso la quale gli stessi si trovano o chiedere la nomina a custode di altra persona ritenuta più opportuna; - dopo aver terminato le operazioni di inventario, il perito deve procedere alla valutazione dei beni stessi; -il verbale di inventario (che deve essere redatto in doppio originale), dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (art. 87 L.F.) e una copia deve essere depositata in cancelleria dal Curatore; nella pratica, a tale incombenza provvede il cancelliere.; il secondo originale deve essere custodito dal curatore nel suo studio; - prima di chiudere l'inventario, il Curatore deve invitare il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 L.F. in caso di falsa od omessa dichiarazione (art. 87, 3 comma L.F.). Nelle ipotesi di fallimento di ditta individuale o di società di persone, si deve procedere all'inventario dei beni dell'abitazione del fallito o dei falliti. 18

19 Per memoria, di seguito vengono indicati i beni che non sono compresi nel fallimento (art. 46 L.F.): a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; b) gli assegni aventi carattere alimentare. Gli stipendi, le pensioni, i salari e tutto ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare salvo quanto è disposto dagli articoli 170 e 326 c.c.; d) i frutti dei beni costituiti in dote ed i crediti dotali, salvo quanto è disposto dall'art. 188 c.c.; e) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. I limiti previsti sub b), sono fissati con decreto del Giudice delegato. Individuazione dei creditori Il Curatore deve presentare una istanza al Giudice delegato volta ad ottenere l'autorizzazione al prelievo di tutta la documentazione inerente il fallimento, ivi comprese le istanze di fallimento con i relativi allegati (i titoli di credito soprattutto). Dalla contabilità del fallito, deve prelevare le schede della contabilità fornitori e di tutti i creditori in generale. Anche dall'interrogatorio del fallito, può verificare se vi sono ulteriori nominativi di fornitori o creditori in genere, non risultanti dalla contabilità ufficiale. 19

20 Una incombenza molto importante è quella relativa al licenziamento dei dipendenti risultante dal libro matricola e in forza alla data del fallimento, salvo l'ipotesi dell'esercizio provvisorio. Quasi sempre però, viene fatta valere, anche per l'intervento delle organizzazioni sindacali, la legge 223/91 per i benefici in essa contenuti (messa in mobilità di tutti i dipendenti). E' necessaria sempre l'autorizzazione del Giudice delegato. Dopo aver redatto un elenco con l'indicazione di tutti i nominativi riscontrati e l'importo risultante dalla contabilità, deve inviare a tutti i suddetti nominativi, la comunicazione dell'avvenuto fallimento mediante raccomandata A.R. (ex art.92 L.F.), invitandoli a presentare istanza entro la data della verifica dei crediti, nelle modalità previste dalla legge. L'art. 89 L.F. prevede, inoltre, che il Curatore fallimentare depositi in cancelleria un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali e mobiliari rilevati sulla scorta delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie raccolte. Verifica dei crediti La data della verifica dei crediti viene fissata dal Tribunale all'atto della dichiarazione del fallimento con l'indicazione del giorno, l'ora ed il luogo. Qualche giorno prima di tale data, è consigliabile che il Curatore presenti una istanza al Giudice delegato, con la quale chiede l'autorizzazione al prelievo del fascicolo delle domande di insinuazione pervenute e depositate presso la cancelleria. Ottenuta l'autorizzazione del Giudice delegato, deve prelevare quanto contenuto nello stesso fascicolo ed accertarsi che il cancelliere abbia registrato tutte le insinuazioni in apposito elenco, numerandole progressivamente. Nella maggior parte dei casi, comunque, specialmente nei tribunali di una certa dimensione, tale incombenza viene effettuata dai Curatori. Le istanze prelevate dal fascicolo, possono essere portate nello studio del Curatore il quale, nell'effettuare l'analisi delle singole insinuazioni, riporterà su un foglio di lavoro già predisposto, le note, i commenti ed i relativi appunti da sottoporre al Giudice delegato ed inserirle nella 20

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