Il nuovo falso in bilancio

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Il nuovo falso in bilancio Pene più aspre per le società quotate. Per le non quotate opera la causa di non punibilità Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La Legge n. 69/2015, c.d. Anticorruzione, ha modificato i reati societari in tema di false comunicazioni sociali riscrivendo gli articoli 2621 (società non quotate) e 2622 (società quotate) del Codice civile che ora stabiliscono un regime sanzionatorio alquanto severo per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che espongano, consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali (rilevanti) non rispondenti al vero o che omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Solo in relazione alle società non quotate le pene sono più leggere se il fatto è di entità lieve, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta (art bis); mentre è causa di non punibilità la particolare tenuità del fatto (art ter). Non è da escludere il concorso di persone nel reato ex art. 110 C.p. (si pensi ai professionisti esterni come commercialisti o avvocati), oltreché la punibilità di altri soggetti attivi ex art C.c. (ad esempio l amministratore di fatto ). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 14 giugno scorso. Premessa La Legge n. 69/2015, c.d. Anticorruzione, ha modificato i reati societari in tema di false comunicazioni sociali riscrivendo gli articoli 2621 (società non quotate) e 2622 (società quotate) del Codice civile che ora stabiliscono un regime sanzionatorio alquanto severo per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori 1

2 che espongano, consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali (rilevanti) non rispondenti al vero o che omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Solo in relazione alle società non quotate le pene sono più leggere se il fatto è di entità lieve, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta (art bis); mentre è causa di non punibilità la particolare tenuità del fatto (art ter). Non è da escludere il concorso di persone nel reato ex art. 110 C.p. (si pensi ai professionisti esterni quali commercialisti o avvocati), nonché la punibilità di altri soggetti attivi ex art C.c. (ad esempio l amministratore di fatto ). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 14 giugno scorso. Cancellata la riforma operata nel 2005 sul falso in bilancio Il FALSO IN BILANCIO torna a essere punito SEMPRE con il carcere e si procede d ufficio, salvo che per le piccole società non soggette a disciplina fallimentare (per queste si procede a querela della persona offesa) Art C.c.: false comunicazioni sociali per le società non quotate; art bis C.c.: riduzione della pena per fatti di lieve entità; art ter C.c.: causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ; art C.c.: false comunicazioni sociali delle società quotate. Legge 27 maggio 2015, n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio Capo II - Disposizioni penali in materia di società e consorzi Art. 9. Modifica dell'articolo 2621 del Codice civile 1. L'articolo 2621 del Codice civile è sostituito dal seguente: Art (False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della 2

3 reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 10. Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del Codice civile 1. Dopo l'articolo 2621 del Codice civile sono inseriti i seguenti: «Art bis (Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art ter (Non punibilità per particolare tenuità) Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis. Art. 11. Modifica dell'articolo 2622 del Codice civile 1. L'articolo 2622 del Codice civile è sostituito dal seguente: Art (False comunicazioni sociali delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari 3

4 ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Soggetti attivi Soggetti attivi dei nuovi reati di false comunicazioni sociali sono come nel passato: amministratori; direttori generali; dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; sindaci; liquidatori. Nei reati societari è prevista un estensione delle qualifiche soggettive (art C.c.); pertanto sono inclusi tra i soggetti attivi anche i cosiddetti responsabili di fatto, ossia coloro i quali, pur in assenza di investitura formale, esercitano i poteri tipici di una precisa qualifica o funzione in modo continuativo e significativo. LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO UNDICESIMO - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi - Capo quarto - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali Art C.c. (Estensione delle qualifiche soggettive) Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi. (1) (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs , n. 61, con decorrenza dal

5 La disposizione codicistica sancisce il principio generale dell equiparazione tra soggetto di diritto e soggetto di fatto e la conseguente responsabilità del secondo non come terzo estraneo in concorso con gli organi della società, bensì quale diretto destinatario della norma incriminatrice. La punibilità del soggetto di fatto è comunque condizionata alla sussistenza dei requisiti della continuità e significatività dell esercizio dei poteri tipici. Solo in presenza di tali elementi, quindi, è possibile attribuire rilevanza giuridica all esercizio dei poteri rientranti tra quelli degli organi di controllo e gestione della società. La più recente giurisprudenza di legittimità ha esteso la portata applicativa dell art C.c. anche alle fattispecie di reato in materia tributaria e fallimentare (con riguardo alla figura dell amministratore di fatto ). Possibile il concorso dei professionisti esterni La disciplina del concorso di persone nel reato (ex art. 110 C.p.) non esclude che un professionista esterno, come il commercialista o l avvocato, possa essere chiamato a rispondere con la sua libertà personale o il suo patrimonio per il reato proprio dei citati soggetti apicali in ambito societario. Al di fuori dei casi di responsabilità diretta - che ricorre quando il professionista abbia esercitato direttamente i poteri gestori - nei reati societari si realizza una responsabilità di tipo concorsuale ai sensi dell articolo 110 del Codice penale. L apporto dei singoli concorrenti può essere di carattere materiale oppure morale; quest ultimo può manifestarsi nelle diverse forme della determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso altrui. Affinché ricorra la compartecipazione, è inoltre necessario che il soggetto abbia fornito un contributo causale alla verificazione del fatto criminoso; quindi si configura il concorso del professionista esterno nel falso in bilancio laddove l accusa dimostri il consapevole contributo tecnico causalmente orientato alla consumazione del delitto. Articolo 110 cod. pen. - Pena per coloro che concorrono nel reato: Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti. La condotta penalmente rilevante La condotta penalmente rilevante nei reati di false comunicazioni sociali è costituita dall esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti - per le società quotate i fatti materiali non veritieri non devono essere rilevanti - non rispondenti al vero o l omissione di fatti materiali rilevanti la cui 5

6 comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Nei fatti materiali rilevanti vanno inclusi i concreti accadimenti riferiti alla realtà economica della società, come l indicazione di debiti oppure dell acquisto di beni patrimoniali o ancora la cessione d immobili. Sono così escluse le mere valutazioni delle poste contabili, come la quantificazione del magazzino o la svalutazione dei crediti. La prova dell effettivo danno derivato dai comportamenti contabili illeciti non è richiesta ai fini della punibilità delle false comunicazioni sociali ex articolo 2621 C.c.; è invece richiesta per le false comunicazioni sociali ex articolo 2622 C.c. L elemento soggettivo dei nuovi delitti di falso in bilancio è il dolo specifico, consistente nel fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. È inoltre richiesto l elemento oggettivo della concreta idoneità dell azione o omissione a indurre altri in errore, in ossequio al fondamentale principio di offensività, che deve necessariamente connotare un fatto previsto dalla legge come reato. Regime sanzionatorio variabile rispetto al tipo di società Le nuove fattispecie illecite prevedono condotte e sanzioni differenti in base al tipo di società: non quotate; quotate (e assimilate); non fallibili. Non sono soggette a fallimento le società che non superano i limiti previsti dall articolo 1 del R.D. n. 267/1942. Le pene Pena: reclusione da 1 a 5 anni; reclusione da 6 mesi a 3 anni (con attenuante lieve entità). Perseguibilità: Società non quotate d ufficio Confisca (in caso di condanna o patteggiamento): sì; anche per equivalente. 6

7 Società quotate Società che non possono fallire Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: sì. Pena: reclusione da 3 a 8 anni. Perseguibilità: d ufficio. Confisca (in caso di condanna o patteggiamento): sì; anche per equivalente. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: NO. Attenuante lieve entità: NO. Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni. Perseguibilità: querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Confisca (in caso di condanna o patteggiamento): sì; anche per equivalente. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: sì. - Riproduzione riservata - 7

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