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1 Contratto Nr. Nome Cognome

2 Contratto per i Servizi di Trasferimento, Trattamento, Crioconservazione e Stoccaggio dell Unità di Sangue Cordonale e/o Placentare e/o di Tessuto Cordonale CORD BLOOD CENTER ITALY s.r.l. Via Domenico Chelini, Roma N Verde P. IVA info@cordbloodcenter.it Tra CORD BLOOD CENTER ITALY s.r.l., con sede operativa in via Domenico Chelini, Roma - P.IVA , iscritta alla Camera di Commercio di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito denominata CBC Sig.ra E Nome Cognome Nata a in data Residente in Via Provincia CAP Telefono Cod. Fisc. in qualità di madre e, Sig. Nome Cognome Nato a in data Residente in Via Provincia CAP Telefono Cod. Fisc. Premesso che - CBC è una società che esplica attività prevalentemente connesse alla raccolta, analisi, lavorazione e crioconservazione di materiale biologico, nonché la promozione e la diffusione di servizi di supporto all esportazione ed alla conservazione di sangue del cordone ombelicale e/o placentare e/o di tessuto cordonale ad uso proprio del nascituro e/o familiare; - La CBC si avvale, per il trattamento e la crioconservazione delle unità di sangue cordonale e/o placentare e/o di tessuto cordonale, del laboratorio specializzato della BioBanca Pubblica Slovenský Register Placentárnych Krvotvorných Buniek, Dúbravská cesta, Bratislava (SK) di seguito Eurocord Slovakia iscritta al Registro delle Cellule Staminali Ematopoietiche della Repubblica Slovacca, Reg. no.: ), il tutto nel rispetto della normativa comunitaria e degli standard tecnici ed organizzativi vigenti a livello europeo all estero. Lo stoccaggio iniziale del materiale biologico sarà eseguito, in via temporanea, presso la BioBanca Pubblica Slovenský e successivamente presso la Cord Blood Center Austria AT GmbH, Himmelpfortgasse 3, 1010 Wien; - Non è vietata da alcuna norma nazionale l esportazione del sangue cordonale all estero e la conseguente conservazione dello stesso - I genitori, preventivamente ed esaustivamente informati, intendono procedere alla conservazione dell unità di sangue cordonale stessa in base alle successive condizioni; - I genitori autorizzano la CBC ad avvalersi per l espletamento del servizio della prestazione di soggetti terzi e/o società appartenenti vengano effettuati esclusivamente presso strutture ed enti localizzati all estero.

3 La nostra missione non è conservare le cellule staminali, ma dare a tutti la possibilità di farlo. Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto. ART. 2 OGGETTO Il contratto ha per oggetto l approvvigionamento da parte della CBC, a favore dei genitori, dei servizi di assistenza alla raccolta, trasporto, trattamento, crioconservazione e conseguente stoccaggio delle cellule staminali ottenute dalla predetta unità di sangue cordonale e/o placentare e/o di tessuto ART. 3 DECORRENZA, DURATA E SUBENTRO DEL NASCITURO Il contratto ha piena validità dalla data di sottoscrizione dello stesso, nonché dalla sua completa compilazione, comprensiva del consenso informato e della normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo n.193/2006 (cfr.allegati A) Tutti i diritti sull unità di sangue cordonale e/o placentare crioconservata sono riservati al nascituro, se nato, e sino al compimento della maggiore età saranno esercitati dai titolari della patria potestà. Il nascituro, se nato, al compimento della maggiore età, subentrerà nel contratto ai suoi genitori o a quello tra essi che lo abbia concluso, diventando automaticamente titolare di tutti i diritti discendenti dal presente contratto. Il presente contratto è a tempo indeterminato e, come detto, i suoi effetti decorreranno dalla data dell evento nascita. Prima del decorso di dieci anni da tale data non è consentito al genitore di recedere dal il contratto, fatto salvo, comunque, quanto previsto al successivo art. 12, 2 capoverso, del presente contratto. Decorsi i dieci anni dalla data dell evento nascita, il genitore e/o il nascituro, se nato, al compimento della maggiore età, potrà recedere dal presente contratto, mediante disdetta da inviare con raccomandata A.R. tre mesi prima della scadenza annuale di ogni periodo di stoccaggio. ART. 4 OBBLIGHI DELLA CBC La CBC si impegna a: a) fornire ogni informazione e/o assistenza relativa ai servizi dalla stessa erogati; b) fornire al domicilio indicato all atto della sottoscrizione della preliminare richiesta non vincolante di un Kit per il prelievo ed il trasferimento all estero dell unità di sangue cordonale e/o placentale; c) disporre, dopo il parto, quanto necessario per il ritiro ed il trasferimento del sangue cordonale dal luogo del parto al preposto laboratorio Eurocord Slovakia Dúbravská cesta, Bratislava (SK) da parte di corriere specializzato, stipulando il relativo contratto in nome e per conto del genitore; d) comunicare ogni informazione ricevuta dal laboratorio inerente al controllo della qualità e corretta conservazione del campione biologico; e) mettere a disposizione il campione biologico su richiesta dei genitori o di quello tra essi che avesse la potestà esclusiva sul nascituro, poi nato e/o di quest ultimo una volta diventato maggiorenne. ART. 5 OBBLIGHI DEI GENITORI Il genitore si obbliga a: a) quanto al Kit fornito dalla CBC, nonché la sua completezza ed integrità, informando quest ultima di eventuali mancanze o danneggiamenti con comunicazione immediata, in mancanza della quale il kit sarà ritenuto completo, integro e idoneo allo scopo; b) Comunicare tempestivamente alla CBC l avvenuto parto contattando il numero c) Allegare al kit tutta la documentazione debitamente compilata e necessaria per il trasferimento all estero ART. 6 TRASFERIMENTO DEL SANGUE CORDONALE La CBC si avvale, per il trasporto, di specializzati corrieri espressi che agiscono nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di trasporto di campioni biologici. In ogni caso il genitore solleva la CBC da responsabilità legate al danneggiamento, distruzione, smarrimento e/o ritardata consegna del campione biologico. Il costo del trasporto è compreso nel corrispettivo di cui all art. 8 del presente contratto ed evidenziato nel dettaglio dei costi nella scheda in calce al presente atto. ART. 7 ANALISI, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEL SANGUE CORDONALE Il campione biologico è trattato presso il laboratorio della BioBanca Pubblica Eurocord Slovakia avente sede nella Repubblica Slovacca che è impegnato nell esecuzione delle attività relative all analisi, al trattamento del sangue temporaneo del campione biologico presso il su menzionato sito di stoccaggio di cui alle premesse. Il genitore autorizza sin d ora la CBC a trasferire, in caso di necessità, il campione biologico presso una diversa struttura idonea a garantire standard qualitativi equivalenti a quelli assicurati dalle summenzionate strutture. al genitore l avvenuto trasferimento del campione presso la diversa struttura. Il genitore riconosce altresì alla CBC la facoltà di cedere il presente contratto ad altra società appartenente sempre al Gruppo Cord Blood Center. ART. 8 CORRISPETTIVO A titolo di corrispettivo per il Servizio, il genitore si impegna a versare la somma indicata nella scheda in calce al presente atto dopo aver scelto tra le diverse opzioni contrassegnando con apposita X quella preferita. Il corrispettivo dovrà essere erogato al momento di ricezione della fattura. positivo della crioconservazione del campione. Annualmente il genitore si impegna a versare un canone relativo al servizio di stoccaggio, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, così come indicato nella scheda in calce al presente contratto. Nella sola eventualità in cui, in caso di scelta del servizio PREMIUM COLLECTION, per apposizione della apposita X nella scheda in calce, per fatti non imputabili al genitore non fosse possibile eseguire il prelievo del sangue placentale, automaticamente, e senza nessuna ulteriore formalità da parte del genitore, la scelta tra i servizi offerti dalla CBC si apposterà, per esclusione, su quella contraddistinta dalla dicitura CLASSIC COLLECTION. Il genitore sarà tenuto, pertanto, al versamento dei diversi importi previsti da tale ultimo servizio. ART. 9 RILASCIO DEL CAMPIONE Il campione sarà messo a disposizione del genitore o del nascituro poi natomaggiorenne nei seguenti casi: esigenze terapeutiche del nascituro-nato preposta avente autorizzazioni e licenze per l utilizzo dell unità di trapianto. ART. 10 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ Il genitore riconosce espressamente che la CBC non è responsabile di eventuali danni causati da errori, omissioni o negligenze nella fase di raccolta del sangue cordonale da parte del personale medico incaricato dal genitore e nella fase di trasporto effettuato dal corriere specializzato. Esonera, inoltre, la CBC da responsabilità per inadempimenti riconducibili a caso fortuito, forza maggiore od eventi esterni incontrollabili dalla stessa CBC ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto potrà essere risolto da parte di CBC nel seguente caso: a) il genitore non assolva uno o più obblighi tra quelli elencati sub.artt. 5-8 e, in particolare, omettano il pagamento del corrispettivo e/o del canone annuale. b) oggettiva impossibilità per ragioni di salute relative alla madre e/o al nascituro di effettuare il prelievo di sangue cordonale al momento del parto, confermata da idonea documentazione medica. c) l unità di sangue cordonale e/o placentare e/o di tessuto cordonale non risulti tecnicamente idonea ad essere utilizzata quale unità di trapianto. Nelle ipotesi sopra prospettate la CBC avrà diritto di risolvere ex art c.c. il presente contratto, fermo restando il diritto di agire per la restituzione del kit eventualmente inutilizzato, il recupero dei crediti maturati ed il risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, la CBC è sin d ora autorizzata a donare il campione biologico alla banca pubblica Eurocord Slovakia che ne potrà liberamente disporre: 2) per inserirla nel circuito internazionale dei donatori; 3) distruggerla ART. 12 RECESSO Il genitore potrà recedere dal presente contratto a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento o fax da far pervenire a CBC entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In tal caso il genitore si impegna a restituire il kit. Ferma la disposizione di cui all art. 3 del presente contratto, il genitore potrà recedere prima della decorrenza del decimo anno pagando una penale corrispondente al residuo dei canoni annuali ancora da corrispondere relativi al previsto periodo decennale di irrevocabilità del contratto. ART. 13 LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE Il presente contratto è concluso, disciplinato e interpretato in conformità alle leggi vigenti in Italia. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma. ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA Il genitore autorizza la CBC ed il laboratorio estero al trattamento dei dati relativi a se stessi, al nascituro-nato, agli esami del sangue ed al campione biologico, correlati all espletamento del servizio, in ottemperanza anche al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, secondo quanto espresso nelle dichiarazioni di cui agli allegati A) e B) al presente contratto. Art. 15 COMUNICAZIONI Le comunicazioni da rendersi in conformità al presente contratto saranno validamente effettuate se formulate per iscritto e recapitate di persona o a mezzo posta raccomandata ai seguenti indirizzi: quanto alla CBC presso la sede operativa della società sita in Via Domenico Chelini, Roma; quanto al genitore e/o al nascituro-nato, al domicilio indicato nel presente contratto. Le comunicazioni si intendono eseguite alla data della consegna a mano o del ricevimento per posta. Le parti si impegnano a comunicarsi eventuali variazioni dei sopra riportati indirizzi, nonché dei rispettivi estremi bancari. ART. 16 SALVAGUARDIA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI In caso di nullità o inapplicabilità di una o più clausole contrattuali, le stesse

4 Compila il box qui di fianco e scegli il servizio più adatto alle tue esigenze! Conservazione Decidi come pagare il canone di conservazione: annualmente o con soluzioni anticipate beneficiando di uno sconto 23 settimana Hai Nome deciso di conservare entro la 23sima settimana di gravidanza? Per te un ulteriore sconto del 10% Cognome Classic Collection RACCOLTA CONSERVAZIONE 1 Anno (canone annuo) 59,00 10 Anni 20 Anni 990 Unica soluzione 990,00 12 rate (rateizzato) 83,00 385,00 35% 650,00 45% Classic Tissue Collection RACCOLTA Unica soluzione 1290,00 12 rate (rateizzato) 108,00 CONSERVAZIONE 1 Anno (canone annuo) 79,00 10 Anni 20 Anni ,00 35% 870,00 45% 1 2 a b c 1 2 a b c Premium Collection RACCOLTA Unica soluzione 1290,00 12 rate (rateizzato) 108,00 CONSERVAZIONE 1 Anno (canone annuo) 79,00 10 Anni 20 Anni Premium Tissue Collection RACCOLTA CONSERVAZIONE 1 Anno (canone annuo) 99,00 10 Anni 20 Anni ,00 35% 870,00 45% Unica soluzione 1490,00 12 rate (rateizzato) 125, ,00 35% 1090,00 45% 1 2 a b c 1 2 a b c senza il tessuto cordonale con il tessuto cordonale! 10% DI SCONTO Cord Blood Center entro la 23 settimana di gravidanza. NOTA BENE: L importo complessivo del servizio scelto è dato dalla somma degli importi riguardanti le opzioni relative al servizio di raccolta e al servizio di conservazione f La percentuale di sconto e i prezzi sono arrotondati per eccesso.

5 CORD BLOOD CENTER ITALy s.r.l. Via Domenico Chelini, Roma N Verde P. IVA info@cordbloodcenter.it Allegato Transplant Supporting Program Condizioni generali del Transplant Supporting Program in caso di ricostituzione autologa dell ematopoiesi con l applicazione delle proprie cellule staminali del sangue cordonale trapianto autologo. ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE I.1 Queste Condizioni Generali (denominate CG) regolano e deiniscono il Transplant Supporting Program in caso di ricostituzione autologa dell ematopoiesi con l applicazione delle proprie cellule staminali provenienti dal sangue cordonale trapianto autologo (deinito Programma ), la partecipazione a questo Programma, nonché i vantaggi e gli adempimenti da esso previsti. Le CG sono l unico documento che regola e deinisce il Programma e la sua realizzazione e sostituisce per intero tutte le altre disposizioni. I.2 Il Programma è portato avanti dall Associazione civica Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek con sede legale in Dúbravská cesta 9, Bratislava, Repubblica Slovacca, numero di identiicazione , registrato ai sensi della legge n 83/1990 al registro delle Associazioni dei cittadini presso il Ministero degli Interni della Repubblica Slovacca il 16 aprile 1997 con il n. VVS/1 900/ (denominata Eurocord ). I.3 Potranno partecipare al Programma tutte le persone isiche il cui sangue del cordone ombelicale sarà raccolto, processato e stoccato dalla Eurocord (di seguito denominata Parte ) per le quali la partecipazione al Programma sia stata espressamente prevista nel contratto e nel presente allegato. La Parte diventa partecipante al Programma nel momento in cui il contratto diventa effettivo o in un altro momento stabilito dal contratto. Per la partecipazione al Programma non è determinante il fatto che il relativo contratto sia concluso tra Eurocord e la Parte direttamente o indirettamente. I.4 Il Programma e i suoi adempimenti sono conferiti esclusivamente per sostenere l utilizzo autologo del sangue cordonale di proprietà della Parte conservato dalla Eurocord. I.5 Il corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi stipulati nel contratto di trasferimento, trattamento, crioconservazione e stoccaggio (di seguito denominato contratto di stoccaggio ) è la condizione che garantisce la partecipazione al Programma. Non è determinante che il contratto di stoccaggio sia realizzato direttamente tra la Parte (o il suo legittimo Rappresentante) e la Eurocord o se anche un altro soggetto prende parte alla sua realizzazione, per esempio la Cord Blood Center Italy srl (con sede legale in Roma, Via Domenico Chelini, Bratislava, Repubblica Slovacca, n. identiicazione Azienda , iscritta al Registro delle Aziende del Tribunale distrettuale di Bratislava I, sezione: Sro 28983/B), o la Cordcenter Kft (con sede legale al 1112 di Budapest, Budaorsi ut 153, registrazione n , codice iscale ) o la Cord Blood Center Sro iliale ungherese (con sede legale al 1112 di Budapest, Budaorsi ut 153, codice iscale: , Partita Iva n , Community (?) Partita Iva HU ). Gli obblighi derivanti dal contratto di stoccaggio sono al ine di queste Condizioni Generali considerati come correttamente e puntualmente stipulati se la Parte (o il suo legittimo rappresentante) non è in ritardo con l adempimento di uno dei suoi obblighi contrattuali stipulati dal contratto di stoccaggio al giorno precedente a quello in cui si manifesti una malattia clausola II.2 di queste CG e che essa sia stata diagnosticata per la prima volta. La malattia viene considerata come diagnosi dalla data in cui essa è stata diagnosticata e la diagnosi sia stata confermata dalla relativa constatazione del medico specialista. I.6 Nel caso in cui la Parte non abbia piena capacità giuridica, il suo Legittimo Rappresentante agirà in sua vece. Tuttavia, se le CG non dispongono diversamente, il destinatario unico dell adempimento, quindi la Parte, sarà direttamente la persona il cui sangue cordonale è stato prelevato durante la sua nascita e le cellule staminali ematopoietiche successivamente processate e stoccate dalla Eurocord. I.7 La Parte è ammessa al Programma per un periodo massimo di 20 anni (ino al raggiungimento dei 20 anni di età). È necessario richiedere gli adempimenti previsti dal Programma, in caso di necessità, prima di raggiungere l età indicata ai sensi della suddetta frase. I.8 È possibile rinunciare alla partecipazione al Programma sulla base di un esplicita richiesta scritta consegnata alla Eurocord entro 30 giorni da quando la Eurocord ha emesso la richiesta. La richiesta di rinuncia al programma non è alcun modo revocabile, e non è possibile rientrare a far parte del Programma.

6 ARTICOLO II PRINCIPI FONDAMENTALI II.1 Il principio fondamentale del Programma è quello di sostenere l utilizzo autologo del sangue cordonale nel caso in cui si manifesti e venga diagnosticata alla Parte una qualsiasi malattia (diagnosi) indicata nelle suddette CG. II.2 Le condizioni che pongono il diritto di richiedere gli adempimenti previsti dal Programma sono: 1. La necessità di ricorrere ad un trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche: la Parte dovrà dare prova attraverso la conferma documentata di un Centro Medico specializzato in malattie comunemente curate con trapianto autologo 2. Le malattie comunemente curate con trapianto autologo, ai sensi della clausola II delle CG e sono: A seguito di leucemie acute Leucemia linfoblastica acuta Leucemia mieloblastica acuta Leucemia linfoblastica cronica A seguito di leucemie croniche Leucemia mieloide cronica Leucemia mielomonocitica giovanile Sindromi mieloidisplastiche A seguito di malattie ematiche A seguito di disordini mieloproliferativi A seguito di disordini linfoproliferativi A seguito di disturbi plasmocitari Malattie acquisite (Anemia aplastica) Emoglobinuria parossistica notturna Osteomieloibrosi Malattia di Hodgkin Mieloma multiplo (Plasmocitoma) Tumore al cervello Rabdomiosarcoma A seguito di altre neoplasie Neuroblastoma Carcinoma di Kidney Tumori germinali Artrite reumatoide Lupus sistemico eritematoso A seguito di malattie autoimmuni Malattia di Crohn Porpora trombocitopenica immune Sclerosi Multipla 3. Sono escluse dunque dal Programma cure sperimentali o test biomedici (o test clinici eseguiti sulla Parte per e durante il trapianto). In caso di malattie, ai sensi della clausola II 2.2. di queste CG, è generalmente indicato il trapianto autologo di cellule staminali come cura idonea (adeguata), cura non considerata sperimentale in base alle CG. In ogni caso, la decisione di considerare una cura come sperimentale o come ricerca biomedica o test clinico è presa in ultima istanza dagli specialisti della Eurocord o da altri specialisti autorizzati dalla Eurocord. 4. La condizione per l adempimento della prestazione è che il trapianto venga eseguito da un centro trapianti specializzato che sia membro dell EBMD (vedi o del NMDP (vedi org), e che questo centro specializzato sia accreditato e riconosciuto per fornire terapie cellulari dalle Agenzie JACIE (vedi o FACT (vedi La lista aggiornata dei centri specialistici sarà fornita alla Parte in base alla clausola III.3 di queste CG. Se tutte le Condizioni di cui sopra saranno adeguatamente rispettate, la Parte avrà il diritto di chiedere l adempimento della prestazione del Programma. II.3 Il Programma prevede due tipi di sostegno (a cui si fa riferimento nelle CG, insieme, come Supporto ). In primo luogo, la Eurocord all interno del Programma, fornisce (eroga ), i costi del trattamento medico specialistico alla Parte per un ammontare di Euro (denominato Supporto Medico ). Oltre a questo,

7 Eurocord fornirà alla Parte, per una sola volta, un sostegno inanziario di Euro per il pagamento delle spese vive (per esempio spese di viaggio e di alloggio, deinite Supporto Personale ). Il Supporto Medico sarà pagato in base alla fattura emessa dal centro medico specialistico in cui verrà effettuato il trapianto, direttamente al centro medico specialistico. Il Supporto Medico sarà pagato in base al prezzo fatturato, per un massimo di Euro Il prezzo massimo sarà l importo inale e includerà le tasse (per esempio l IVA), spese, dogane o altri pagamenti inclusi nel costo delle cure mediche del paese nel quale le cure mediche saranno fornite alla Parte. Il Supporto Personale sarà fornito alla Parte per una sola volta dietro emissione di regolari fatture. Nel caso in cui la Parte non abbia piena capacità giuridica al momento della prestazione, essa verrà fornita al suo legittimo rappresentante. Il Supporto Medico e Personale dovranno essere in valuta Euro o in una valuta che dovrà essere concordata con la Eurocord. ARTICOLO III MECCANISMO DI SUPPORTO III.1 Quando la Parte richiede il supporto deve contattare il call center al n Il call center registrerà la richiesta della Parte e invierà il modulo per la richiesta di partecipazione al Transplant Supporting Program. La Parte è tenuta a compilare il modulo per intero e in modo corretto, irmarlo e inviarlo alla Eurocord. Il momento dell avvenuta consegna del modulo di richiesta debitamente compilato e irmato (denominato Richiesta ) alla Eurocord è considerato come il momento in cui la Parte fa richiesta di partecipazione al Transplant Supporting Program. Dopo la ricezione della richiesta, alla Parte verrà indicata una persona di riferimento e, fatte salvo eccezioni, la Parte sarà obbligata a comunicare solo con la persona di riferimento. III.2 Alla ricezione della richiesta la Eurocord chiederà alla Parte la trascrizione (copia) della documentazione medica o altra documentazione. La Parte dovrà chiedere alla Eurocord di fornire tutte le necessarie autorizzazioni e approvazioni. Il rilascio di tutti i documenti e la presentazione di tutte le autorizzazioni richieste dalla Eurocord è una delle condizioni necessarie per l erogazione del Supporto alla Parte. La presentazione di tutti i documenti e le approvazioni richieste dalla Eurocord sono responsabilità esclusivamente della Parte. I costi di traduzione di tutta la documentazione necessaria sono a carico della Eurocord. III.3 Alla ricezione di tutta la documentazione in base alla clausola III.2 di queste CG, la Eurocord valuterà se tutte le condizioni per il Supporto sono state rispettate. Nel caso in cui tutte le condizioni del Programma siano interamente rispettate, la Eurocord invierà in base alla richiesta della Parte la lista aggiornata dei Centri Medici in accordo con la clausola II.2 CG. III.4 La Parte, in base alla propria decisione, selezionerà il centro medico specialistico secondo la clausola II.2 di queste CG e in accordo con le condizioni del centro in cui verrà effettuata la cura. La Parte agisce individualmente nella scelta del centro medico specialistico. La Eurocord fornirà la sua assistenza alla Parte, in base alle richieste, unicamente inviando alla Parte la lista dei centri medici specialistici di cui alla clausola III.3 di queste CG. La Eurocord non partecipa al processo di selezione del centro medico specialistico e alla comunicazione tra la Parte e il centro medico stesso. Le condizioni individuali sono oltremodo stipulate solo tra la Parte, i suoi dottori e il centro medico specialistico stesso. La Eurocord è coinvolta nell intero processo unicamente come ente che si occupa dello stoccaggio, della raccolta e del processamento del sangue cordonale, e solo in questo contesto può fornire sinergie. La Eurocord potrà anche dare la conferma in base al quale si impegna a coprire i costi di fornitura delle cure mediche ai sensi delle presenti CG all importo massimo del sostegno medico direttamente al centro medico. III.5 L adempimento della prestazione è condizionato (legato) all adempimento di tutte le seguenti condizioni: che i medici specialisti abbiano diagnosticato, alla Parte, una delle patologie indicate nelle CG; che il centro medico specialistico sia selezionato dalla Parte come deinito nella clausola III.4 di queste CG in forma scritta con validità deinitiva, che sulla base della valutazione di tutti i fatti rilevanti, conferma la propria indicazione del trapianto autologo insieme alla proposta di terapia da utilizzare e prenda una decisione sulle prestazioni del trattamento (della Parte) con l uso delle sue cellule staminali conservate dalla Eurocord (questa decisione deve essere dimostrata alla Eurocord); che contemporaneamente, vi sia un accordo raggiunto tra il centro medico specialistico e la Eurocord sulle modalità di pagamento dei costi delle cure mediche. III.6 La procedura, secondo i termini delle CG, è svolta solo se la compilazione di tutte le condizioni stipulate nella clausola III.5 di queste CG risulta completa e aggiornata. Dopo aver soddisfatto tutte le condizioni, alla Parte verrà notiicata, in forma scritta, l ammissione al Programma di supporto. Successivamente, sulla base della presente comunicazione, verrà fornito alla Parte il supporto Medico e Personale. Il Supporto medico sarà concesso nei termini previsti dalle GC in modo che possa essere fornita direttamente al centro medico specialistico selezionato in base ad un accordo tra Eurocord e il centro medico stesso. Il supporto personale sarà fornito direttamente alla Parte, o al suo rappresentante legale, e sarà accreditato direttamente sul conto corrente bancario della Parte dietro presentazione di regolari fatture. L assistenza personale sarà concessa immediatamente dopo la conferma di ammissibilità del supporto della Eurocord.

8 III.7 La Eurocord ha il diritto, in base agli accordi riguardanti la concessione del supporto medico richiesto dal centro medico specialistico di richiedere allo stesso centro medico specialistico di sottoscrivere l obbligo di fornire una fattura inale alla Eurocord, dopo l emissione della quale il centro medico riceverà uno o più pagamenti sul proprio conto corrente bancario. Il centro medico si impegna ad inviare alla Eurocord i propri dati bancari. La Eurocord può richiedere l accettazione dell impegno a restituire importi economici anticipati non spesi per le cure mediche fornite alla Parte. La Eurocord ha anche il diritto di richiedere la visione di tutti i documenti originali irmati dal rappresentante legale del centro medico specialistico. La Eurocord ha il diritto di richiedere ogni documento, in particolare quelli contabili e iscali, che per forma e contenuto soddisino le esigenze della legge della Repubblica Slovacca. III.8 In casi eccezionali la Eurocord può provvedere, dietro straordinaria richiesta della Parte, a fornire il Supporto Personale prima che l accettazione del documento venga inviata ai sensi della clausola III.6 di queste CG. Questo passaggio potrà compiersi in particolare nel caso in cui sia necessario pagare le spese di viaggio verso particolari centri medici specialistici, nel caso in cui sia necessario appurare se il centro medico fornirà il trattamento alla Parte. La Parte non ha il diritto di richiedere un anticipo del Supporto Personale descritto in questa sezione, poiché questa offerta sarà fatta esclusivamente in base alla decisione della Eurocord. III.9 Nel caso in cui non vengano utilizzate le cellule staminali conservate dalla Eurocord per le cure mediche, a causa di una qualsiasi motivazione dipendente dalla Parte, la Eurocord ha il diritto di richiedere la restituzione dell intero supporto inanziario fornito. Il suddetto concetto si applica senza prendere in considerazione se il supporto (o una parte di esso) sia stato pagato direttamente al centro medico o se il pagamento per le cure mediche è stato erogato direttamente alla Parte. III.10 Nonostante la clausola III.9 di queste CG la Parte non è obbligata a restituire il supporto concesso, se il trattamento con l uso delle cellule staminali conservate dalla Parte non può essere effettuato per ragioni mediche. III.11 L importo economico del supporto stabilito da queste CG è deinitivo. Inoltre, se non viene utilizzato in una volta, è possibile riassegnarlo ino all ammontare massimo stipulato dalle CG, per esempio in caso di ripetizione del trattamento con l uso delle cellule staminali della Parte, conservate presso la Eurocord (o nel caso in cui nel primo trattamento non vengano utilizzate tutte le cellule staminali cordonali conservate presso la Eurocord ). III.12 Se la Parte viene ammessa al Programma, ma il costo per le cure mediche, riconosciute dal Programma ed elencate nelle C.G. alla clausola II.2.2, che dovrebbero essere pagate dal Supporto Medico, sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sarà fornito alla Parte solo il Supporto Personale. Nel caso in cui i fondi provenienti dal Servizio Sanitario Nazionale non coprissero interamente i costi delle cure mediche, alla Parte sarà concesso secondo i termini del Programma, il Supporto Medico ino al suo importo massimo. ARTICOLO IV REGOLAMENTO CONCLUSIVO IV.1 La Parte, per confermare la sua partecipazione al Programma, riconosce esplicitamente di essere informata delle CG e si impegna a sottoscriverle e rispettarle. La Parte riconosce che in caso di questioni legate al Programma, la decisione inale sarà sempre presa dalla Eurocord. IV.2 L erogazione del supporto, nel caso in cui non vengano rispettate una o più condizioni stabilite da queste CG (per esempio uso allergenico, trattamento sperimentale, una diversa diagnosi, trattamenti diversi da quelli prescritti dai centri medici) sarà concessa solo in base a decisione della Eurocord. Non è inoltre rivendicabile in nessun caso. IV.3 La Eurocord ha il diritto, in base a propria (ed unica decisione) di modiicare queste CG o di cancellare il Programma. Modiiche a queste CG saranno pubblicate sul sito uficiale della Eurocord (denominato Sito ). Il Sito pubblicherà sempre la versione aggiornata delle CG. Le CG saranno inoltre inviate a chiunque domandi di visionarle. Le modiiche alle CG diventano effettive dalla data indicata nelle nuove CG o in quelle modiicate. La nuova versione delle CG sarà pubblicata sul Sito entro 15 giorni dal momento della loro effettiva entrata in vigore. Durante questo periodo sarà visibile la versione precedente delle CG, pubblicata anche sul sito IV.4 La Eurocord ha il diritto di escludere dal Programma persone considerate in qualche modo capaci di minare la buona reputazione del Programma, il Programma stesso o la buona reputazione e il buon nome della Eurocord, le attività della Eurocord o qualsiasi soggetto che collabori con essa. La Eurocord ha il diritto di escludere una persona dal Programma, che con le sue azioni o omissioni causi o possa causare una minaccia di pericolo o danno alla Eurocord o ad un collaboratore della Eurocord. La decisione di escludere la Parte dal Programma ha carattere deinitivo. IV.5 Questa versione delle CG è valida ed effettiva dal

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