TeamSystem. Labour. review. review IN QUESTO NUMERO. Pag 2 Retribuzioni convenzionali lavoratori all estero Lavoro accessorio

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1 L review Periodico di informazione lavoristica e previdenziale TeamSystem Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro Poste Italiane S.p.A. n. 193 IN QUESTO NUMERO Labour review Pag 2 Retribuzioni convenzionali lavoratori all estero Lavoro accessorio 7 Comunicazioni Inail e servizi telematici 8 Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali novembre Giurisprudenza 29 Scadenziario: principali scadenze marzo 2014

2 One Click Analysis Il primo sistema gestionale realmente intelligente Grazie al nuovo standard tecnologico One Click Analysis, disponibile per tutti i gestionali TeamSystem della linea Gecom (Suite Multi/ Redditi, Suite Paghe, etc.), le procedure permettono in modo nativo al Professionista la navigabilità dei dati elaborati, la possibilità di poterli analizzare nella forma desiderata, stamparli, esportarli su fogli di calcolo, sia ad uso interno che per gli elaborati destinati ai clienti. Il tutto in modo semplice e allo stesso tempo in grado di soddisfare le richieste più articolate. One Click Analysis aggiunge valore all attività di consulenza, consentendo: di svolgere la normale attività in modo più veloce, efficace e preciso di fornire servizi aggiuntivi ai propri clienti di differenziarsi rispetto alla concorrenza I vantaggi: 1. Notevole risparmio di tempo 2. Possibilità di interrogare tutte le tipologie di dati di cui si ha necessità 3. Possibilità di offrire nuovi servizi ai clienti 4. Facilità di utilizzo «Con One Click impiego un ora per fare analisi che richiedevano almeno un giorno tra ricerche, esportazioni, rielaborazioni dei dati» Dott. Gaffarelli Carlo, Studiassociati CED B.g.z TeamSystem Periodico di informazione lavoristica Labour review e previdenziale Editrice TeamSystem Sede: Via Yuri Gagarin, Pesaro Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fiera Reg. Trib. Pesaro n 443/98 Redazione: Valentina Lo Bartolo S.E. o O. Riproduzione vietata Stampa: Bieffe - Recanati (MC)

3 Novità normative - Retribuzioni convenzionali lavoratori all estero Lavoro accessorio Comunicazioni Inail e servizi telematici - 7 Contrattazione collettiva - Rinnovi contrattuali - novembre Giurisprudenza - Licenziamento individuale - nota - - Licenziamento individuale - - Aspetti processuali - - Aspetti previdenziali - - Qualificazione del rapporto e inquadramento Opinioni e commenti - Dichiarazioni dei lavoratori in sede ispettiva - 27 Scadenziario - Principali scadenze marzo TeamSystem Labour Review 193/2014 1

4 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ALL ESTERO 2013 Circolare Inps n. 8 del ; Decreto Ministeriale del Con Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 gennaio 2014, n. 2), sono state rese note le retribuzioni convenzionali, valevoli a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 2014, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l estero, nel corso del mese, i valori convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate. Sulle suddette retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati. Considerato che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano ai lavoratori che operano in paesi diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono esclusi dall ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali gli Stati dell Unione Europea, tra i quali occorre comprendere, dal 1 gennaio 2007, anche la Romania e la Bulgaria. Si rammenta che fanno parte della Comunità Europea, oltre all Italia, i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti di oltremare (Guyana francese, Isola della Martinica e di Guadalupa, ricomprese nell arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthelemì, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le Isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le Isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, nonché, a far data dal , la Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, ed inoltre la Romania, la Bulgaria e Croazia. Per i lavoratori che si spostano nell ambito dell Unione Europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti comunitari. A decorrere dal 1 maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri dell Unione Europea, costituite dai Regolamenti Cee n. 1408/1971 e n. 574/1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del Regolamento Ce n. 883/2004, come modificato dal Regolamento Ce n. 988/2009 e dal Regolamento di applicazione Ce n. 987/2009. Sono esclusi dall ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali anche i lavoratori che sono occupati in Paesi aderenti al Trattato See ovvero il Liechtenstein, la Norvegia e l Islanda, che, pertanto, sono assoggettati alla normativa Comunitaria, nonché la Svizzera. Le disposizioni contenute nei nuovi Regolamento Ce n. 883/2004, come modificato dal Regolamento Ce n. 988/2009 e dal Regolamento di applicazione Ce n. 987/2009, si applicano a decorrere dal 1 giugno 2012 anche ai Paesi See e a decorrere dal 1 aprile 2012 anche nei rapporti con la Svizzera. Per quanto riguarda la Convenzione Europea di sicurezza sociale rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia. Le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell Ue ed ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (Messaggio Inps n. 995/2012). Da ultimo, le retribuzioni trovano applicazione in via residuale, anche nei confronti di lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate da accordi di sicurezza sociale. Le convenzioni stipulate dall Italia con Paesi extracomunitari in materia di sicurezza sociale, riguardano i seguenti Stati: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Quebec, Capoverde, Israele, Jersey ed Isole del Canale (Guersey, Alderney, Herm e Lethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA, Venezuela, Stato della Città del Vaticano, Corea. TeamSystem Labour Review 193/2014 2

5 L Inps, con la circolare , n. 8, come di consueto, ha diffuso le istruzioni operative alle quali i datori di dovranno attenersi per le operazioni di regolarizzazioni contributive, con riferimento al mese di gennaio 2014, senza aggravio di oneri aggiuntivi. Alle retribuzioni convenzionali debbono essere ragguagliate le prestazioni secondo i criteri in vigore. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione viene determinata sulla base del raffronto con la fascia nazionale corrispondente. La retribuzione nazionale, come precisa l Istituto, è il trattamento previsto per il lavoratore del contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell indennità estero. L importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici, e raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. In ipotesi di assunzioni, risoluzioni del rapporto, trasferimenti intervenuti nel corso del mese da o per l estero, i valori convenzionali saranno divisibili in ragione di 26 giornate. Successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei casi predetti, i valori in questione non sono frazionabili. Le retribuzioni convenzionali devono essere prese come riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per la liquidazione del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. I valori esposti nelle tabelle sono espressi in Euro e, ai fini dell individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all unità di Euro, secondo quanto stabilito dalla delibera del CdA dell Istituto del , n Per l indennità sostitutiva del preavviso, l Istituto ha precisato con il messaggio n del che, per tale emolumento, l obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. La retribuzione convenzionale viene determinata con modalità diverse nei seguenti casi: - passaggio da una qualifica all altra nel corso del mese; - mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale del contratto collettivo, nell ambito della qualifica di quadro, dirigente, giornalista o per passaggio di qualifica. In tali ipotesi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. Un altra ipotesi è quella nella quale in cui maturino nel corso dell anno compensi variabili (ad esempio lavoro straordinario, premi, ecc.). Dal momento che questi ultimi non sono stati inclusi all inizio dell anno nel calcolo dell importo della retribuzione globale annuale da prendere a base per l individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come, invece, avviene per gli emolumenti ultramensili), l Inps fa presente che si dovrà provvedere a rideterminare l importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive a ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Nel caso in cui a seguito del suddetto ricalcolo, si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si dovrà procedere ad una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell anno in corso. Regolarizzazioni contributive Le aziende che per il mese di gennaio 2014 hanno operato in difformità delle istruzioni della Circolare in argomento, possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 aprile 2014 (terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare). TeamSystem Labour Review 193/2014 3

6 Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens i datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti istruzioni e modalità: - calcolare le differenze tra retribuzioni imponibili in vigore al 1 gennaio 2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - portare le differenze così calcolate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell elemento Imponibile di Dati Retributivi di Denuncia individuale, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. LAVORO ACCESSORIO Circ. Inps n. 176 del ; Circ. Inps n. 177 del ; Circ. Inail n. 63 del L Inps e l Inail sono intervenuti con propri, separati provvedimenti, per disciplinare alcuni aspetti del lavoro accessorio con particolare riguardo alle innovazioni introdotte con la Legge , n. 92 in vigore dal , nonché con il Decreto Legge n. 76/2013 (cosiddetto Pacchetto Lavoro ), che ha modificato l articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003. Tale ultima normativa ha eliminato nella definizione di lavoro accessorio il riferimento alla natura meramente occasionale, per cui per le prestazioni di lavoro accessorio debbono intendersi le prestazioni correlate ad attività lavorative che non danno luogo complessivamente, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi netti superiori ad Euro 5.000,00 nel corso dell anno solare. L Inps con la Circolare n. 176 del ha fornito indicazioni riguardo alle modifiche delle procedure automatizzate, con particolare riferimento alla definizione dei flussi di pagamenti intercorsi tra i soggetti interessati in relazione ai limiti dei compensi erogabili nell arco dell anno solare e conseguenti oneri informativi a carico del singolo prestatore. La nuova normativa dei buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite. Infatti, si prevede che il compenso percepito dal prestatore non possa essere superiore nel corso dell anno solare ai seguenti importi: - Euro 5.000,00 con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto della prestazione, pari ad Euro 6.666,00 lordi; - Euro 2.000,00 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionali, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari ad Euro 2.666,00 lordi; - Euro 3.000,00 per i prestatori percettori di prestazioni integrative salariali o con sostegno del reddito che, per l anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari ad Euro 4.000,00 lordi. Come precisato dal Ministero nella Circolare n. 4/2013, anche l Inps sottolinea che le possibili violazioni in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi previsti, pertanto il limite quantitativo deve ritenersi elemento qualificatorio della fattispecie, e, quindi, in sede di verifica, è indispensabile che non sia stato superato l importo massimo consentito dalla legge. TeamSystem Labour Review 193/2014 4

7 Al fine di agevolare i committenti ed i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate ed adeguate ai requisiti stabiliti dalla legge, mediante l inserimento di apposite funzionalità, di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del da parte prestatore. In considerazione del periodo transitorio di validità della precedente disciplina, con riferimento ai voucher acquistati entro il 18 luglio 2012, l Inps ha sottolineato che le procedure mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi rientranti nella normativa previgente e/o quella attuale. Gli estratti conto accessibili in procedura presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati, trasmesso all Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabacchi, Banche Popolari), che può scontare un disallineamento di tipo tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Inoltre, dal momento che i voucher possono essere riscossi dal prestatore nel corso del periodo di validità (24 mesi per i voucher Inps e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e dalle Banche popolari), il relativo compenso non può essere presente nell estratto conto del prestatore. Pertanto, sia con riferimento ai voucher riscossi che con riferimento a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nel corso dell anno solare, rimane fermo quanto previsto nella Circolare ministeriale n. 4/2013, in merito alla dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, ai sensi dell articolo 46, comma 1 lettera o), del D.P.R. n. 445/2000. Le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati, dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell elenco di tutti i Servizi Online, nella Sezione Lavoro accessorio, all interno del sito L Inps ha inoltre fornito le seguenti precisazioni: - per quanto riguarda i Committenti, accedendo alla Sezione Committenti/Datori di Lavoro (accesso con Pin) è possibile visionare il nuovo Estratto Conto Prestatore, dove ogni committente potrà visionare, specificando l anno di riferimento ed il codice fiscale del prestatore, i compensi lordi totali da questi percepiti, sia in riferimento al committente stesso che a tutti gli eventuali committenti. La procedura proporrà all utente dei diversi estratti a seconda della normativa vigente alla data di emissione dei voucher; - per quanto riguarda i Delegati, le funzionalità previste per i Committenti, saranno disponibili anche per i delegati autorizzati, accedendo all area ad essi dedicata, nella sezione Consulenti, associazioni e delegati (accesso con Pin); - per quanto riguarda i Prestatori, è possibile accedere all aera a loro dedicata nella sezione Prestatori, utilizzando il proprio codice fiscale ed un codice di identificazione di un qualsiasi voucher in loro possesso. Le funzionalità previste di Estratto Conto Committenti consentirà al lavoratore, specificando l anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro o da uno di essi; inoltre, i prestatori possono anche visualizzare l elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell Istituto. Le norme in materia di lavoro accessorio prevedono come adempimento unico che i committenti, prima dell inizio della prestazione, procedano alla comunicazione di inizio della loro attività, indicando i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge la prestazione lavorativa ed il periodo presunto dell attività. L articolo 5 del D.M. del 12 marzo 2008, ai sensi dell articolo 72, comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, ha disposto, infatti, che i beneficiari delle prestazioni di tipo accessorio devono, prima dell inizio della prestazione, comunicare all Inail, per via telematica o tramite call center, i dati anagrafici ed il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando, altresì, il luogo dove si svolge il lavoro ed il periodo presunto dell attività lavorativa. Alla data odierna, l assolvimento dell obbligo di comunicazione è avvenuto, per i voucher cartacei, distribuiti presso le sedi Inps, con la trasmissione della dichiarazione all Inail a mezzo fax o tramite il sito Sezione servizi Online. TeamSystem Labour Review 193/2014 5

8 Per gli altri canali di distribuzione dei voucher (cioè a mezzo dei Tabaccai, Poste, Banche Popolari) la comunicazione è trasmessa direttamente all Inps tramite Contact Center o tramite sito istituzionale. Allo scopo di razionalizzare ed uniformare l adempimento relativo alla comunicazione obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, nonché di rendere più tempestiva ed efficiente la gestione degli interventi previdenziali ed assistenziali connessi allo svolgimento delle prestazioni di carattere accessorio, l Inps e l Inail, con determinazioni presidenziali Inps n. 43/2013 e Inail n. 87/2013, hanno stipulato un accordo finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo ed operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, stabilendo che tutte le comunicazioni di inizio attività, nonché le eventuali variazioni siano effettuate direttamente dall Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro. Successivamente, l Inps e l Inail con le circolari n. 177 e n. 63 entrambe del 19 dicembre 2013, hanno fornito precisazioni in merito alle nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività. L Istituto previdenziale si impegna a trasmettere all Inail le comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni, nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati personali, ed a garantire qualità e completezza di ogni informazione di cui all articolo 5, comma 1 del D.M. 12 marzo Conseguentemente, a decorrere dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio delle attività relative all impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle Sedi Territoriali dell Inps, contenenti i dati riferiti all attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione), nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere effettuate esclusivamente online tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da Tabaccai, Uffici postali e Banche Popolari: - procedura informatica disponibile sul portale del sito accessibile dal sito dell Istituto a mezzo dei seguenti percorsi alternativi: 1) per i committenti muniti di pin: Servizi Online - Lavoro occasionale accessorio - Committenti/Datori di lavoro (accesso con Pin); 2) per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi Online - Lavoro occasionale accessorio - Attivazione voucher Inps; 3) per i delegati: Servizi Online - Lavoro occasionale accessorio - Consulenti associazioni e delegati (accesso con Pin). Nel menù delle relative aree dedicate è possibile visualizzare il nuovo link Attivazione voucher Inps ; per mezzo di questa nuova funzionalità è possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, ed attivare i voucher cartacei Inps associati alla prestazione indicata; - Contact Center Inps-Inail al numero gratuito da rete fissa, oppure da cellulare al numero , con tariffazione a carico dell utenza chiamante; - Sede Inps. Al fine di permettere un graduale accesso all utilizzo esclusivo della modalità telematica ed agevolare il più possibile la fruizione dei servizi da parte dell utenza che si avvale dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi Inps, è prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14 gennaio 2014, durante la quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni lavorative sia attraverso i canali Inps, sia tramite fax Inail o il sito Servizi on line. A partire dal 15 gennaio 2014, le dichiarazioni di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all Inps ed esclusivamente in via telematica. A partire da tale data cessa, altresì, l adempimento a carico dei beneficiari della comunicazione all Inail e quindi non saranno più operativi il fax Inail e la sezione del sito che saranno disattivati. TeamSystem Labour Review 193/2014 6

9 COMUNICAZIONI INAL E SERVIZI TELEMATICI Circolare Inail n. 3 del L Inail con la Circolare n. 3 del ha ufficializzato l utilizzo esclusivo dei servizi telematici per le comunicazioni con le imprese ed i datori di lavoro. L Istituto con la circolare in commento ha ricordato che, con determina del Commissario straordinario del , n. 216, è stato approvato il programma di progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall Inail per la comunicazione con le imprese. L Inail rappresenta che dal 17 gennaio 2014 le denunce e le comunicazioni obbligatorie debbono essere effettuate con modalità esclusivamente telematiche, attraverso i relativi servizi web dell istituto, rinviando, per le modalità di accesso ai servizi telematici, alla circolare n. 1/2012, paragrafo 2, nonché alla Nota tecnica allegata alla circolare n. 19/2013. Le comunicazioni riguardano i seguenti servizi: Ricorsi per oscillazione del tasso di competenza delle Sedi (articoli del D.M e articolo 2 del D.M ); il servizio consente la presentazione del ricorso innanzi alle sedi competenti in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione nel primo biennio di attività, oscillazione del tasso medi di tariffa per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività e oscillazione tasso silicosi. I ricorsi debbono essere presentati entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati utilizzando l apposito servizio online attivo nel sito - Ricorsi online; Domanda per la rettifica dell inquadramento e della classificazione (articoli 15 e 17 M.A.T.): il Servizio consente a tutti i datori di lavoro la presentazione delle istanze motivate alle Sedi per la rettifica dell inquadramento nelle gestioni tariffarie e/o per la rettifica della classificazione delle lavorazioni. La domanda deve essere presentata, sia in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, utilizzando l apposito servizio - Denunce; Richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del Libro Unico del lavoro: il servizio permette ai datori di lavoro che utilizzano il sistema a stampa laser quale modalità di tenuta del Libro Unico del Lavoro, la presentazione della richiesta di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser. In tale richiesta la ditta indica il tracciato del libro Unico utilizzato che può essere o già autorizzato dall Inail alla casa di software che lo produce (cosiddetto pre-autorizzato), oppure da autorizzare. In caso di tracciato pre-autorizzato, la ditta indica nella richiesta la data dell autorizzazione già rilasciata dalla Direzione Centrale rischi alla casa di software che lo produce. In ipotesi di tracciato da autorizzare, la ditta allega alla richiesta il file del tracciato. La richiesta deve essere presentata utilizzando l apposito servizio online attivo in - Libro Unico - Autorizzazione stampa laser. In assenza di servizi telematici appositi, la normativa vigente prevede, per la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e di documenti, anche ai fini statistici, tra le imprese e le pubbliche amministrazioni, l uso di una casella di Pec (Posta elettronica certificata). Anche nel caso in cui non sia possibile utilizzare il canale telematico a causa di anomalie della procedura informatica, l utente potrà effettuare la segnalazione entro i termini di legge, con un messaggio Pec che riporta in allegato la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all adempimento individuato. Il Contact Center multicanale (Cmm) fornisce, da ultimo, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde da telefono fisso e numero da telefono mobile. E sempre possibile, comunque, nell area Contatti del portale consultare il servizio Inail risponde per richiedere informazioni o chiarimenti sull utilizzo dei servizi online o approfondimenti normativi e procedurali. Commenti a cura dell avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 193/2014 7

10 RINNOVI CONTRATTUALI NOVEMBRE 2013 Area alimentare e panificazione Aziende fino a 15 dipendenti - Ipotesi di accordo In data , tra le Parti CNA alimentare, Confartigianato Alimentazione, Casartigiani, CLAAI, da una parte, e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, dall altra, è stata sottoscritta l ipotesi di accordo per il rinnovo del trattamento economico complessivo dei dipendenti delle imprese artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare e panificazione. L accordo avrà decorrenza dal al per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono: - Minimi tabellari (dicembre 2013; maggio 2014; ottobre 2015); A seguito degli aumenti stabiliti dall accordo con decorrenza dicembre 2013, maggio 2014, ottobre 2015, i valori della retribuzione oraria sono così determinati: Livelli Par. Dal Dal Dal Q , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 934,67 939,05 Ai quadri compete inoltre una indennità di funzione di Euro 100,00 mensili. I valori della ex indennità di contingenza sono determinati secondo la tabella di seguito indicata: Livelli Importi 1Q 546, , , , , , , , ,74 Le imprese alimentari non artigiane aderiscono al sistema di bilateralità istituito per il comparto artigiano; in tal modo, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, ciascuna impresa assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori. Pertanto, a decorrere dal 1 dicembre 2013 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari ad Euro 25,00 lordi mensili per tredici mensilità. TeamSystem Labour Review 193/2014 8

11 Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti ed indiretti o differiti escluso il T.F.R.. L E.a.r. - che deve essere corrisposto con cadenza mensile - nell ipotesi di lavoratore assunti parttime è corrisposto proporzionalmente all orario di lavoro utilizzando il divisore previsto dal Ccnl, mentre per gli apprendisti deve essere riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. In caso di totale assenza della contrattazione economica a livello regionale o aziendale, a decorrere dal mese di marzo 2015, le imprese artigiane sono tenute ad erogare un elemento di garanzia retributiva, secondi o valori che sono indicati nella tabella che segue: Livelli Importi mensili 1Q 36, , , , , , , , ,06 Tali importi sono assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali erogazioni svolgenti analoga funzione, sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi dell incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R.. Per ciascun biennio di anzianità di servizio maturata presso l azienda - e fino ad un massimo di 5 - ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle seguenti misure unitarie: Livelli Importo Mensili 1Q 54, , , , , , , , ,35 Gli aumenti periodici - che decorrono dal primo giorno del mese successivo in cui si compie il biennio - non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né viceversa. In caso di passaggio di livello, gli aumenti maturati vengono rivalutati secondo l importo corrispondente al nuovo livello. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. La tredicesima mensilità deve essere corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione normale di fatto, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all anno (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero). TeamSystem Labour Review 193/2014 9

12 La quattordicesima mensilità va corrisposta con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno, nella misura di una mensilità della retribuzione normale di fatto, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all anno (le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero). I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica costituita da 9 livelli, secondo le declaratorie che seguono: - Livello quadri: appartengono a tale livello i lavoratori con funzioni direttive ai quali venga attribuita la qualifica di quadro e che con carattere di continuità partecipano alle decisioni strategiche della gestione aziendale, con facoltà di iniziativa, con ampia autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per il conseguimento di importanti obiettivi aziendali. Il quadro può avere la rappresentanza dell azienda con potere decisionale mediante deleghe speciali. - 1 Livello (ex impiegati): appartengono a tale livello i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 2 livello ed una notevole esperienza, acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sono preposti al coordinamento ed al controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Le funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dalla dirigenza dell azienda e dai quadri. - 2 Livello (ex impiegati): appartengono a tale livello i lavoratori con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali. - 3 Livello (ex impiegati - ex intermedi): appartengono a questo livello i lavoratori di concetto con compiti di controllo e di coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri, nonché gli impiegati di concetto comunque denominati, assunti stabilmente da un azienda con l incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali hanno avuto l incarico. - 4 Livello (ex impiegati - ex intermedi - ex operai): appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del 5 livello, svolgano attività complesse per l esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa, svolte in assenza di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa che presuppongono la conoscenza di normative, procedure e tecniche operative alle stesse applicabili; i lavoratori che guidano, controllano, e coordinano con autonomia nell ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori, che eseguono con elevato grado di autonomia e con l apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi; i lavoratori che svolgano attività complesse di carattere tecnico e produttivo, conducendo e controllando con sistemi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche fisiche e chimiche, gusto, igienicità ed aspetto, impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi, con gli opportuni coordinamenti, le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina. - 5 Livello (ex impiegati - ex operai): appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono negli uffici attività interne o esterne per l esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa, nonché i lavoratori altamente specializzati che, in condizione di autonomia operativa, svolgono attività per l esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente TeamSystem Labour Review 193/

13 complessi, ed infine gli impiegati d ordine, comunque denominati, assunti stabilmente nell azienda con l incarico di controllare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provvedano contemporaneamente alla loro diretta consegna. - 6 Livello (ex impiegati - ex operai): appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutive che richiedono particolare preparazione pratica d ufficio o corrispondente esperienza di lavoro, i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione degli impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto; nonché i lavoratori che, in possesso di particolari caratteristiche, svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché i lavoratori specializzati che, avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione ed in con frazionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione. - 7 Livello (ex impiegati - ex operai): appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività amministrative d ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite, i lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono con le normali regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti; i lavoratori che svolgono attività produttive semplici, nonché gli aiutanti dei livelli superiori, ed infine i lavoratori addetti al processo produttivo, che passano dell 8 al 7 livello dopo 6 mesi di effettiva prestazione nell 8 livello. - 8 Livello (ex operai): appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono specifiche competenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica, gli addetti allo scarico e carico, i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgano attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavoro di semplice manovalanza, anche se svolte nei reparti di produzione o nei magazzini. La durata del periodo di prova non può superare i seguenti limiti, indicati in giorni: Livelli Durata (giorni) Q, 1 e , 4 e Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono la l orario di lavoro, la flessibilità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, il lavoro a tempo parziale ed il lavoro a termine, nonché la trasformazione del rapporto. Penne e spazzole - Aziende Industriali - Ipotesi di accordo In data , tra Assoscrittura e Assospazzole da una parte, e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec- Uil, dall altra, è stata sottoscritta l ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei dipendenti delle aziende produttrici di penne, pennelli e spazzole. L accordo avrà decorrenza dal al per la parte economica e normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono: - Minimi tabellari (dicembre 2013; giugno 2014; maggio 2015); TeamSystem Labour Review 193/

14 - Elemento perequativo (febbraio 2014; dicembre 2014; dicembre 2015); - Una tantum (gennaio 2014; aprile 2014). Ai lavoratori in forza alla data della stipula dell accordo in oggetto verrà corrisposto, in due rate uguali con la retribuzione del mese di gennaio 2014 e di aprile 2014 un importo forfetario, commisurato all anzianità di servizio maturata nel periodo 1 gennaio novembre 2013, con riduzione proporzionale per i casi di assunzione nel periodo suddetto, di volontariato civile, aspettativa, assenza facoltativa postpartum, Cig a zero ore, nonché per i casi di part-time. Gli importi della indennità sono i seguenti: Livelli Gennaio 2014 Aprile Q 258,68 258, ,68 258, ,74 240, ,78 228,78 4S 216,60 216, ,56 206,56 3S 201,03 201, ,50 195, ,50 180, ,81 112,81 L una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale né del TFR. A seguito degli aumenti stabiliti dall accordo con decorrenza dicembre 2013, giugno 2014, maggio 2015, i valori dei minimi tabellari mensili sono così determinati: Livelli Dal Dal Dal Q 1.426, , , , , , , , , , , ,68 4S 1.096, , , , , ,43 3S 1.014, , , , , , ,13 944,62 977, ,68 665,24 685,67 In ipotesi di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre di ogni anno, con la retribuzione del mese di dicembre viene erogato un elemento perequativo, onnicomprensivo non incidente sul TFR. Gli importi sono stabiliti in Euro 250,00 per il 2013, da erogarsi con la retribuzione del mese di febbraio 2014, Euro 250,00 per il 2014, da erogarsi con la retribuzione del mese di dicembre 2014, ed infine Euro 265,00 per il 2015, da erogarsi con la retribuzione del mese di dicembre In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d anno la somma sarà riproporzionata pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la frazione superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero). La somma viene riproporzionata in caso di part-time. TeamSystem Labour Review 193/

15 Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l apprendistato professionalizzante, la malattia, il lavoro a termine e a tempo parziale, nonché il contratto di somministrazione. Alimentari - Piccola e Media Industria - Verbale di Accordo In data tra le Parti Unital-Confapi, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil, è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo del dipendenti delle piccole e medie industrie del settore alimentare. L accordo avrà decorrenza dal 1 maggio 2013 al 30 giugno 2016 sia per la parte economica che per quella normativa. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti : - Minimi tabellari (maggio 2013; luglio 2014; maggio 2015; aprile 2016); - Arretrati (gennaio 2014; febbraio 2014; marzo 2014, aprile 2014). A seguito degli aumenti stabiliti dall accordo con decorrenza maggio 2013, luglio 2014, maggio 2015 e aprile 2016, i valori dei minimi tabellari mensili sono così determinati: Settori alimentari Livello Dal Dal Dal Dal Q 2.115, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 995, , , ,27 905,46 934,66 939,04 Settori panifici industriali Livello Dal Dal Dal Dal , , , , , , , ,03 3A 1.102, , , ,59 3B 1.026, , , , ,75 898,63 932,52 937, ,10 799,42 829,74 834, ,29 673,77 699,24 703,06 Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell accordo, l incremento della retribuzione spettante per il periodo 1 maggio - 30 novembre 2013, verrà erogato, ragguagliandolo ai mesi di servizio, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, secondo le seguenti scadenze: - con la retribuzione del mese di gennaio 2014, la retribuzione di maggio, giugno e la quattordicesima mensilità; - con la retribuzione del mese di febbraio 2014, la retribuzione di luglio e agosto; TeamSystem Labour Review 193/

16 - con la retribuzione del mese di marzo 2014, la retribuzione di settembre e ottobre; - con la retribuzione del mese di aprile 2014, la retribuzione di novembre. Gli arretrati sono comprensivi di ogni incidenza sugli istituti contrattuali e di legge e pertanto, relativamente al periodo 1 maggio - 30 novembre 2013, non determinano nessun ricalcolo di voci retributive dirette o indirette, legali o contrattuali, fatto salvo il T.F.R.. Le somme spettano per i periodi di assenza che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico degli istituti Inps ed Inail con integrazione a carico azienda, nonché in caso di intervento di Cassa integrazione e contratti di solidarietà (sempre che sia stata lavorata oltre la metà delle ore mensili). Non spettano per i mesi di tale periodo in cui si sia verificata la sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. In caso di risoluzione del rapporto, le somme arretrate non erogate verranno corrisposte con le competenze di fine rapporto. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di categoria della piccola industria prevedono la bilateralità, che è un istituto che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all interno dei contratti collettivi di categoria. A decorrere dalla data di sottoscrizione dell accordo, in caso di mancata adesione alla bilateralità, a tutti i lavoratori dovrà essere erogato dall azienda un elemento retributivo aggiuntivo (Ear) pari ad Euro 25,00 mensili per 12 mensilità, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il TFR, ed è, altresì, tenuta all erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale. Per i lavoratori a tempo parziale l importo dell Ear è ridotto in proporzione all orario di lavoro, mentre per gli apprendisti deve essere riproporzionato alla percentuale di retribuzione. Per le aziende che aderiscono alla bilateralità e sono in regola con i versamenti l Ear è compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato. A partire dalla data di sottoscrizione dell accordo in commento, vengono avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, i cui contributi annui a carico delle aziende sono così suddivisi: Fondo sicurezza PMI Confapi: - Euro 18,00 ( 1,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per aziende prive di rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza; - Euro 6,00 ( 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore in aziende con RLS; Fondo sviluppo PMI Confapi: - Euro 6,00 ( 0,50 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore full time per lo sviluppo dell apprendistato; - Euro 3,00 ( 0,25 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore part time fino a 20 ore. Fondo a sostegno del reddito: - Euro 28,00 ( 2,33 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore; il contributo assorbe gli Euro 2,00 previsti per il sostegno del reddito nel precedente contratto; Osservatorio della contrattazione e del lavoro - Euro 8,00 ( 0,66 mensili per 12 mensilità) per ogni lavoratore per il sostegno alla bilateralità, alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione di secondo livello; - Euro 12,00 ( 1,00 mensile per 12 mensilità) per ogni lavoratore per ulteriori attività (assistenza contrattuale). TeamSystem Labour Review 193/

17 I versamenti debbono essere effettuati all Opnc e all Enfea a decorrere dalla data di sottoscrizione dell accordo, secondo le modalità previste dall accordo interconfederale 23 luglio 2012 e dall Intesa applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni degli enti stessi, tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la durata dell apprendistato professionalizzante, questa è fissata in 24 mesi per il livello 7 e di 36 mesi per gli altri livelli. Le Parti hanno demandato all Osservatorio nazionale per l individuazione delle figure professionali equipollenti a quelle dell artigianato, per le quali la durata massima è fissata in 5 anni (in tali casi la suddivisione in periodi rimane quella fissata dall articolo 14 del Ccnl 16 settembre 2010). I periodi eventualmente effettuati nell ambito dell apprendistato per l espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti l assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni è riconosciuta una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi. Per quanto concerne l apprendistato professionalizzante e per l alta formazione, stipulati dopo l entrata in vigore del D.Lgs. n. 167/2011, la durata massima e la suddivisione in periodi ai fini retributivi è così strutturata in mesi: Durata complessiva I periodo II periodo III periodo Per l apprendistato professionalizzante sono previste 80 ore medie annue di formazione professionale, integrate dall offerta formativa pubblica, laddove esistente. L accordo definisce i nuovi profili formativi e relative conoscenze formative e capacità professionali. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono l assistenza integrativa, l apprendistato ed il lavoro a termine. A cura dell Avv. Valentina Lo Bartolo TeamSystem Labour Review 193/

18 Licenziamento individuale Licenziamento illegittimo e sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi Cass. Sez. Lav., 11 ottobre 2013, n Il ritardo nel pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, relativi al periodo di tempo intercorso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro comporta l applicazione delle sanzioni civili previste dall articolo 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000. Con la sentenza in commento la Suprema Corte si è pronunciata sulla debenza dei contributi previdenziali ed assistenziali che sono dovuti dal datore di lavoro all Inps per tutto il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, oltre alle sanzioni civili previste dalle leggi vigenti. Nel caso di specie, un lavoratore veniva reintegrato nel posto di lavoro a seguito di un licenziamento ritenuto illegittimo e la società datrice di lavoro veniva condannata a pagare il risarcimento dei danni nella misure di cinque mensilità globali di fatto. Il lavoratore successivamente rinunciava alla reintegrazione optando per la indennità prevista dall articolo 18, comma 5 della Legge n. 300/1970. Pertanto, la Società presentava opposizione alla cartella esattoriale con la quale l Inps le intimava il versamento dei contributi previdenziali (oltre che delle sanzioni civili) per tutto il periodo intercorso tra il licenziamento e la reintegrazione del lavoratore, sostenendo che questi non erano dovuti, ma soltanto quelle relative alle 5 mensilità liquidate a titolo di risarcimento dei danni. La Suprema Corte, investita della questione, richiama a tale proposito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite del 5 luglio 2007, n , secondo cui il datore di lavoro è tenuto a versare tutti i contributi previdenziali all Inps, non soltanto sulle cinque mensilità liquidate a titolo di risarcimento danni, ma per tutto il periodo di tempo intercorrente fra il licenziamento e la sentenza di reintegrazione. Problema ulteriore e distinto è quello relativo al fatto se il datore sia tenuto a versare anche le sanzioni civili per il ritardo nella corresponsione dei contributi. Secondo il Tribunale e la Corte di Appello il datore non sarebbe tenuto a tale ulteriore versamento, mentre secondo la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso dell Inps, i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti, in caso di mancato o ritardato pagamento, al versamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell importo dei contributi o dei premi non corrisposti. Sul debito contributivo non corrisposto, inoltre, maturano gli interessi di mora di cui all articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall articolo 14 del D.Lgs. n. 46/1999. Secondo la Corte, in tale periodo il rapporto di lavoro non deve considerarsi estinto, ma quiescente, e pertanto rimane in vita il rapporto assicurativo e previdenziale ed il corrispondente obbligo per il datore di lavoro di versare ai rispettivi enti i contributi ed i premi dovuti per legge per tutta la durata del periodo. Siffatta interpretazione comporta che il mancato versamento dei contributi determina un ritardo nell adempimento, che non può considerarsi giustificato, poiché motivato da licenziamento successivamente considerato illegittimo, quindi inidoneo ad assurgere a causa di giustificazione. La Suprema Corte ha pertanto ribadito, conformemente ad altre pronunce sul punto (Cass. n. 402/2012), il principio di diritto per il quale questi casi vi è sempre un ritardo, cui consegue l applicazione di una sanzione civile, che non può essere esclusa a motivo della particolare situazione verificatasi a causa del licenziamento. TeamSystem Labour Review 193/

19 Licenziamento individuale Licenziamento per giusta causa Cass. Sez. Lav., 14 marzo 2013, n L onere della prova della giusta causa che incombe sul datore di lavoro non è limitato all aspetto materiale del comportamento integrante giusta causa, ma si estende anche a quello psicologico e alla gravità del fatto stesso. Licenziamento per giusta causa Cass. Sez. Lav., 26 giugno 2013, n L elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Tribunale di Rieti, 9 maggio 2013, Ordinanza La motivazione da indicare nella comunicazione di recesso per giustificato motivo oggettivo deve consistere nella concreta ragione di carattere organizzativo che ha determinato il licenziamento, non potendosi ritenere sufficiente una generica indicazione di dover far fronte ad esigenze di carattere aziendale. Il licenziamento è da ritenersi invalido qualora non sia preceduto dal nuovo iter previsto dall articolo 40, comma 1, della Legge n. 92/2012, il quale ha introdotto un complesso meccanismo che il datore di lavoro deve rispettare. Sul datore di lavoro grava l onere di fornire la prova documentale, ovvero di fornire la prova orale in grado di apprestare un convincente fondamento oggettivo sulle difficoltà organizzative ed economiche che è posto alla base del licenziamento. Il licenziamento è illegittimo quando sia palesemente affetto da difetto di giustificazione, con la conseguente violazione dell articolo 7, della Legge n. 604/1966 e come tale inefficace, con diritto alla tutela indennitaria da 6 a 12 mensilità. Quando poi il licenziamento sia palesemente affetto da difetto di giustificazione, esso è illegittimo, in tal caso trova applicazione la tutela di cui ai commi 5 e 7 per cui l indennità sarà determinata tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità. La disposizione ex articolo 18 comma 5 si limita a stabilire che il giudice dichiara con sentenza risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna al pagamento di una indennità risarcitoria senza fare riferimento ad alcuna deduzione. Illegittimità del licenziamento del lavoratore detenuto Cass. Sez. Lav., 7 giugno 2013, n Lo stato di detenzione del lavoratore, per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma integra gli estremi della sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione, che giustifica il licenziamento solo ove, in base ad un giudizio ex ante - TeamSystem Labour Review 193/

20 che tenga conto delle dimensioni dell impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore durata della sua carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni, e, più in generale di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell assenza - costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l interesse dal datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto. Il secondo licenziamento non produttivo di effetti Cass. Sez. Lav., 17 maggio 2013, n Un successivo licenziamento intimato in corso di causa e prima della sentenza che disponga la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, deve considerarsi privo di ogni effetto per l impossibilità di adempiere alla sua funzione, attesa l insussistenza di un rapporto di lavoro in atto. Malattia e licenziamento Corte d Appello di Milano, 1 marzo 2013, n. 166 E legittimo il licenziamento della dipendente che, durante l assenza dal lavoro per malattia, presta la medesima attività lavorativa per terzi. Tale comportamento, oltre a ritardare la guarigione, dimostra chiaramente che la lavoratrice è perfettamente in grado di svolgere il suo lavoro, trovandosi in condizioni di salute del tutto compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa. L irrimediabile lesione del vincolo di fiducia, posto a fondamento del rapporto di lavoro, determina la conseguente legittimità del licenziamento. Licenziamento per giusta causa Tribunale di Voghera, 18 marzo 2013, Ordinanza I fatti contestati non possono ritenersi insussistenti, avendo al contrario trovato riscontro, quanto al loro nucleo essenziale e determinante, nelle risultanze dell istruttoria sommaria; tuttavia, non si tratta di fatti per i quali la contrattazione collettiva prevede l applicazione di sanzioni conservative, non essendo le condotte riconducibili a nessuna delle fattispecie di illecito tipizzate nel Ccnl applicato. Ciò esclude che possa trovare applicazione l articolo 18, comma 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 nel testo risultante a seguito di modifiche introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92. Trova, invece, applicazione il comma 5 di tale articolo, venendo in rilievo una delle altre ipotesi di insussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro, costituita dal non essere le mancanze addebitate di gravità tale da giustificare il recesso; ai sensi di tale norma deve essere accertato l effetto risolutivo del rapporto di lavoro a decorrere dalla data di licenziamento, con condanna alla corresponsione di una indennità risarcitoria omnicomprensiva, da determinarsi secondo i parametri fissati dalla norma stessa. Missiva di licenziamento e sottoscrizione per accettazione Corte d Appello di Milano, 8 febbraio 2013, n. 164 La sottoscrizione apposta dal lavoratore alla missiva di intimazione del licenziamento sotto la dicitura accettazione, integra una rinuncia all impugnazione dell atto risolutivo del rapporto quando nella TeamSystem Labour Review 193/

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Il lavoratore Mario Rossi ha percepito nel corso dell anno 2.020 1 netti di voucher dalla Alfa S.r.l., 2.020 1 netti Prospetto riepilogativo sull utilizzo dei voucher Valore Minimo di ogni Voucher 10,00 Valore Incassato dal lavoratore 7,50 Somma totale erogabile in un anno solare (quindi dal 01/01 al 31/12) ad ogni lavoratore

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