Dichiarazione IVA 2012: ravvedimento operoso
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1 Dichiarazione IVA 2012: ravvedimento operoso di Roberto Fanelli (*) L ADEMPIMENTO Il contribuente puo` regolarizzare le violazioni commesse nel corso del 2011 entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa allo stesso anno (1º ottobre 2012). In tal caso, ai fini della compilazione della dichiarazione IVA, occorre osservare alcune specifiche disposizioni. " Riferimenti D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8 Agenzia delle Entrate, Provvedimento 16 gennaio 2012 Quadro normativo Il ravvedimento operoso è disciplinato dall art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e consente all autore della violazione ed ai soggetti solidamente obbligati di rimediare spontaneamente, secondo modalità ed entro precisi limiti temporali stabiliti dalla norma, alle omissioni e alle irregolarità commesse (omesso o tardivo versamento, violazioni degli obblighi di fatturazione e/o di registrazione, irregolarità della dichiarazione annuale, ecc.), beneficiando così di una consistente riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento comporta la riduzione delle sanzioni sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. La regolarizzazione dell inadempimento consiste: a) nella rimozione formale della violazione, cioè nell effettuazione dell adempimento omesso o nella correzione di quello irregolarmente eseguito; b) nel versamento dell imposta e degli interessi moratori (calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno); c) nel versamento delle sanzioni in misura ridotta. Tutti i predetti adempimenti devono essere effettuati contestualmente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Pertanto, le violazioni IVA commesse nel corso dell anno 2011, possono essere regolarizzate entro il 1º ottobre 2012 (data ultima di presentazione della dichiarazione annuale). Attenzione Questo termine vale per tutte le violazioni regolarizzabili, ad eccezione dell omessa dichiarazione che può essere sanata solo entro il più ristretto termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Pertanto: i termini per la regolarizzazione mediante ravvedimento dell omessa dichiarazione IVA/2011, relativa all anno 2010, sono scaduti; i termini per la regolarizzazione mediante ravvedimento dell omessa dichiarazione IVA/2012, relativa all anno 2011, scadono il 30 dicembre Il contribuente, quindi, ha tempo fino al prossimo 1º ottobre per sanare, ad esempio, le irregolarità agli obblighi di fatturazione commesse nel 2011 (omessa fatturazione, errori di aliquota) le indebite detrazioni effettuate nelle liquidazioni periodiche del 2011, le irregolarità contenute nella dichiarazione IVA/2011, relativa all anno 2010 (dichiarazione infedele). Attenzione Perché il ravvedimento sia completo, è necessario includere la maggiore imposta derivante dalla regolarizzazione, nella dichiarazione annuale di competenza. Così, ad esempio, nell ipotesi di omessa o irregolare fatturazione di una operazione effettuata nel corso del 2011, il contribuente deve includere la maggiore imposta nella dichiarazione IVA/2012. In caso contrario, infatti, egli sanerebbe la violazione degli obblighi di fatturazione ma presenterebbe una dichiarazione infedele. L Amministrazione finanziaria ha precisato che il termine contestualmente che si rinviene nel comma 2 dell art. 13 non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel medesimo giorno ma entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma» (C.M. n. 180/E del 10 luglio 1998; risoluzione n. 165/E dell 11 luglio 2007). (*) Pubblicista PRATICA FISCALE e Professionale 25 n. 15 del 9 APRILE 2012
2 Una violazione dell obbligo di fatturazione commessa nel mese di ottobre 2011 può essere regolarizzata emettendo la fattura nel mese di aprile 2012 (rimozione formale della violazione) ed effettuando i versamenti entro il mese di settembre Resta fermo che se nelle more del completamento della regolarizzazione (ad esempio, nel periodo aprile - settembre 2012) la violazione venisse constatata ovvero iniziassero accessi, ispezioni o verifiche ovvero altre attività amministrative di accertamento, il ravvedimento sarebbe precluso. Modalità di regolarizzazione e dichiarazione annuale A seconda della tipologia di violazione che si intende regolarizzare mediante ravvedimento, cambiano le modalità di compilazione della dichiarazione annuale IVA/2012. Tavola n. 1 - Tipologia di violazione e compilazione della dichiarazione IVA 2012 In quest ultimo caso, la maggiore imposta derivante dalla regolarizzazione della dichiarazione IVA/2011 deve essere inclusa nella stessa dichiarazione IVA/2011 ripresentata e non nella dichiarazione IVA/2012. Si tratta, infatti, di una maggiore imposta di competenza dell annualità Se la irregolarità deriva da omesse o infedele fatturazioni/registrazioni, l Ufficio potrà applicare in misura piena le relative sanzioni, trattandosi di violazioni commesse nell anno 2010, per le quali il relativo termine di regolarizzazione è scaduto il 30 settembre Se la irregolarità deriva da indebite detrazioni effettuate nel corso dell anno 2010 e riprodotte nella originaria dichiarazione annuale IVA/2011, l Ufficio potrà applicare la sanzione prevista dall art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997 in misura piena, trattandosi di violazione commessa nell anno 2010, per la quale il relativo termine di regolarizzazione è scaduto il 30 settembre Nel caso di correzione di errori formali contenuti nella dichiarazione IVA/2011, il ravvedimento si sostanzia nella ripresentazione della dichiarazione IVA/2011 e con il versamento della sanzione prevista dall art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta ad 1/8 del minimo (258/8 = 32 euro). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002). Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell imposta che ne risulti dovuta. PRATICA FISCALE e Professionale 26 n. 15 del 9 APRILE 2012
3 Compilazione della dichiarazione Violazioni degli obblighi di fatturazione/registrazione Le operazioni imponibili effettuate nel 2011 e non fatturate e/o non registrate nei termini, possono essere regolarizzate entro il 1 ottobre 2012, in base alle regole sul ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/ 1997). A tal fine, il contribuente deve porre in essere, ora per allora, l adempimento omesso o irregolarmente eseguito (emettendo, quindi, la fattura ed annotandola nel registro IVA delle vendite) e deve versare il tributo, maggiorandolo degli interessi moratori, mediante modello F24, unitamente alla sanzione ridotta ad 1/8 del minimo. Quadro VE Le operazioni effettuate nel 2011 devono essere indicate nel Quadro VE della dichiarazione IVA/2012 anche se non annotate nei registri IVA relativi a tale annualità ovvero annotate in ritardo. Se le omissioni relative all anno 2011 sono state regolarizzate, mediante ravvedimento, entro la stessa annualità, le operazioni risultano dai registri IVA; invece, se la regolarizzazione viene compiuta nel 2012, le operazioni saranno annotate nei registri IVA relativi al Nel primo caso, l ammontare imponibile delle operazioni da indicare nel Quadro VE coincide con quello risultante dai registri IVA. Nel secondo caso, l ammontare imponibile delle operazioni da indicare nel Quadro VE deve essere integrato delle operazioni regolarizzate mediante ravvedimento. Attenzione In questo secondo caso, ove cioè l operazione effettuata nel 2011 sia regolarizzata mediante ravvedimento nel corso del poiché la stessa confluisce nella dichiarazione relativa all anno il contribuente dovrà espungerla dalla dichiarazione relativa al 2012, da presentare nel 2013, anche se l operazione risulta annotata nei registri IVA relativi al Quadro VH Il Quadro VH deve essere compilato per l indicazione dei dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione precisano che l importo da indicare nel campo debiti di ogni rigo del presente quadro corrisponde all IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata) (Cfr. C.M. n. 192/E del 23 luglio 1998, par ). Inoltre, in caso di regolarizzazione di un omesso FISCO versamento d imposta relativo ad una precedente liquidazione periodica, il contribuente non deve tener conto nel rigo del quadro VH corrispondente al periodo in cui viene effettuata la regolarizzazione, degli importi versati a tale titolo. Ciò in quanto, in corrispondenza di ogni periodo (mese o trimestre) deve essere indicato, come sopra già chiarito, l importo da versare di competenza di quel periodo, ancorché il versamento non sia stato poi effettuato nei termini prescritti. In presenza di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento di cui all articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, occorre barrare la relativa casella nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione per il quale il contribuente si è avvalso del predetto istituto. Si evidenzia, inoltre, che gli interessi da ravvedimento non devono essere compresi negli importi indicati nel presente quadro (cfr. Istruzioni IVA/2012, par ). Quadro VL L imposta versata a seguito di ravvedimento per la regolarizzazione di operazioni effettuate nel 2011 deve essere indicata nel Rigo VL29, campo 1, unitamente a tutti i versamenti periodici (compreso l acconto IVA e gli interessi trimestrali dei soggetti che hanno optato per l effettuazione delle liquidazioni con tale cadenza). Infatti, l ammontare complessivo dei versamenti periodici da indicare nel predetto Rigo VL29 risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna Importi a debito versati della Sezione erario dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi e anche se versati a titolo di ravvedimento. PRATICA FISCALE e Professionale 27 n. 15 del 9 APRILE 2012
4 Nel mese di marzo 2011 il contribuente ha effettuato una cessione di beni, per un ammontare imponibile di ed un imposta di La fattura è stata erroneamente emessa per un imponibile di ed un IVA di Nel mese di ottobre 2011 lo stesso soggetto ha effettuato una operazione per un importo di 7.000, applicando erroneamente l aliquota del 10% in luogo di quella ordinaria del 21%. Nel mese di gennaio 2012, il soggetto ha regolarizzato le violazioni: 1. ha emesso fattura integrativa per più IVA di 800; 2. ha emesso nota integrativa per IVA di 770; 3. ha registrato tali operazioni (il sistema di elaborazione ha automaticamente annotato le operazioni nel mese di gennaio 2012, con apposito codice di registrazione); 4. ha versato la maggiore IVA di con modello F24: a) indicando il codice tributo 6003 per il versamento di 800 (relativo a marzo 2011); b) indicando il codice tributo 6010 per il versamento di 770 (relativo a ottobre 2011); c) in entrambi i casi, indicando quale anno di riferimento del versamento 2011 ; 5. ha versato gli interessi moratori con il codice tributo 1991 (anno di riferimento 2011 ), calcolati dal giorno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata (se l operazione fosse stata regolarmente documentata) fino a quello in cui viene effettivamente pagata; 6. ha versato la sanzione prevista dall art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, nella misura di 1/8 del minimo, con il codice tributo 8904 (anno di riferimento 2011 ); 7. ha versato la sanzione prevista dall art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, per l omesso versamento dell IVA risultante dalla liquidazione periodica dei mesi di marzo e di ottobre (in quanto, nell esempio, chiusi a debito ), nella misura di 3,75% (1/8 del 30%), secondo quanto prevede la C.M. n. 192/E del 23 luglio 1998, par Compilazione del Quadro VE: L operazione effettuata a marzo deve essere indicata nel rigo VE22 per il suo importo complessivo ( nel campo 1. Imponibile e nel campo 2. Imposta ). L operazione effettuata ad ottobre deve essere indicata nel Rigo VE23 (e non nel Rigo VE21), per il suo importo complessivo (7.000 nel campo 1. Imponibile e nel campo 2. Imposta ). Compilazione del Quadro VH: Nel Rigo VH3 deve essere indicato l importo complessivo dell operazione effettuata a marzo, anche se l IVA non è stata versata integralmente. Ad esempio, se a marzo fosse stata effettuata solo l operazione in esame, senza registrazione di acquisti, nel Rigo VH3, Campo 2, dovrebbe essere indicato l importo di 2.000, anche se l imposta versata entro il 16 aprile è pari a Gli interessi da ravvedimento non devono essere compresi negli importi indicati nel presente quadro. Inoltre, il contribuente deve barrare la casella 3 Ravvedimento, per segnalare che parte del tributo è stato versato in sede di regolarizzazione mediante ravvedimento (anche se il versamento è avvenuto a gennaio del 2012). PRATICA FISCALE e Professionale 28 n. 15 del 9 APRILE 2012
5 Compilazione del Quadro VL Per quanto riguarda il Quadro VL, l ammontare complessivo dei versamenti da F24, compreso quello eseguito a gennaio (ma relativo all anno 2011), deve essere indicato nel Rigo VL29, Campo 1. Violazioni degli obblighi di versamento L IVA non versata nel corso del 2011 può essere regolarizzata entro il 1 ottobre 2012, in base alle regole sul ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/ 1997). A tal fine, il contribuente deve porre in essere, ora per allora, l adempimento omesso o irregolarmente eseguito (effettuando, quindi, il versamento omesso o inferiore al dovuto, maggiorato degli interessi moratori) e deve versare anche la sanzione del 30% ridotta ad 1/8 (3,75%). La sanzione è ridotta ad 1/ 10 (3%) se il versamento è regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza. Quadro VH Anche in questo caso, come si è giàdettopiùsopra, il contribuente deve ricomprendere l imposta oggetto di regolarizzazione nella liquidazione mensile di competenza, anche se il tributo non è stato effettivamente versato, barrando la casella Ravvedimento. Quadro VL L imposta versata a seguito di ravvedimento per la regolarizzazione di operazioni effettuate nel 2011 deve essere indicata nel Rigo VL29, campo 1, unitamente a tutti i versamenti periodici (compreso l acconto IVA e gli interessi trimestrali dei soggetti che hanno optato per l effettuazione delle liquidazioni con tale cadenza). Il contribuente non ha versato l IVA a debito del mese di ottobre 2011 (scadenza: 16 novembre 2011). L ammontare del tributo non versato è pari a euro. In data 25 gennaio 2012, il soggetto ha regolarizzato la violazione, mediante F24: 1. ha versato l importo di 4.500, indicando il codice tributo 6010 (relativo al mese di ottobre); 2. ha versato gli interessi moratori, con il codice tributo 1991; 3. ha versato la sanzione pari al 3,75% di 4.500, con il codice tributo Violazioni degli obblighi di detrazione L IVA indebitamente detratta in sede di liquidazioni periodiche effettuate nel corso del 2011 integra la violazione prevista dall art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui chi computa illegittimamente in detrazione l imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa uguale all ammontare della detrazione compiuta. Se la illegittima detrazione viene ripetuta in sede di dichiarazione annuale, tale sanzione trova applicazione congiuntamente con quella di dichiarazione infedele, ferme restando le norme sulla pregressione di cui all art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, par. 2.8.). Pertanto, il soggetto che regolarizzi la violazione di detrazione indebita relativa al 2011, prima della presentazione della dichiarazione IVA/2012 avrà sanato completamente la propria posizione. Quadro VF L operazione deve essere indicata nel Quadro VF tra quelle a detrazione esclusa, ridotta o non spettante. Quadro VH Il contribuente deve ricomprendere l imposta oggetto di regolarizzazione nella liquidazione mensile di competenza, anche se il tributo non è stato effettivamente versato, barrando la casella Ravvedimento. Quadro VL L imposta versata a seguito di ravvedimento per la regolarizzazione di operazioni effettuate nel 2011 deve essere indicata nel Rigo VL29, campo 1, unitamente a tutti i versamenti periodici. PRATICA FISCALE e Professionale 29 n. 15 del 9 APRILE 2012
6 Nel corso dell anno 2011 l impresa ha sostenuto spese di rappresentanza per un importo pari a euro, portando erroneamente in detrazione l imposta di euro. In sede di revisione interna delle operazioni l impresa si avvede di questo errore ed intende sanarlo prima della presentazione della dichiarazione annuale. Il soggetto: 1. deve versare l imposta erroneamente detratta; 2. deve versare anche gli interessi moratori e la sanzione in misura ridotta (1/8 del 100%). Si ritiene che così facendo il soggetto abbia completamente sanato la propria posizione e non sia, quindi, tenuto a regolarizzare anche i versamenti mensili che risultano inferiori al dovuto, per effetto delle illegittime detrazioni derivanti dalle fatture passive annotate nei singoli mesi. SUL MOD. IVA 2012 Pratica Fiscale R. Fanelli, Dichiarazione IVA 2012: ravvedimento operoso, N. 15/2012 R. Fanelli, Dichiarazione IVA 2012: modello VR, n. N. 11/2012 R. Fanelli, La dichiarazione IVA 2012, N. 9/2012 PRATICA FISCALE e Professionale 30 n. 15 del 9 APRILE 2012
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