ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONI SALARIALI

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1 Messaggio 10 settembre 2012, n Decreto Interministeriale n del 13 agosto Disposizioni in materia di concessione e/o proroga, in deroga alla vigente normativa, del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in favore di lavoratori dipendenti da imprese ubicate nella Regione CALABRIA. Si trasmette il Decreto Interministeriale n del 13 agosto 2012 con il quale, a seguito dell accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data , vengono assegnati 80 milioni di euro al fine della concessione o proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Calabria. Secondo quanto disposto dall art.2 del Decreto, l onere complessivo di 80 milioni di euro è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Ai sensi del successivo art.3 del Decreto medesimo, a valere sui fondi nazionali viene imputata l intera contribuzione figurativa e l intero sostegno al reddito spettante al lavoratore, in applicazione del punto 18 dell Accordo del 20 aprile 2011 tra Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga, in cui il Governo si impegna ad affrontare il finanziamento degli ammortizzatori in deroga con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari, nel caso di superamento per le annualità dei limiti delle previsioni riportate nella tabella 2 allegata all intesa dell 8 aprile 2009 attuativa dell accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 (la cosiddetta "tabella Barca"). Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di 80 milioni di euro a valere sui predetti fondi nazionali come individuato dall art. 2 del Decreto in argomento, l INPS e la Regione Calabria, secondo quanto disposto dall art.5, sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al Decreto medesimo e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministro dell Economia e delle Finanze. ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONI SALARIALI Il flusso per la concessione della cassa integrazione in deroga, che riguardi aziende con unità produttive site in una sola regione, è articolato nelle ipotesi sotto riportate: Flusso A) 1)l Azienda, dopo la stipula degli accordi sindacali, inoltra la domanda di CIG in deroga con allegato l elenco dei beneficiari e il verbale della consultazione sindacale, a INPS e all Ente Regione; 2)l Inps attua una verifica sui requisiti soggettivi dei lavoratori indicati; 3)l ente Regione ricevuta la richiesta, a seguito di esito positivo dell istruttoria predispone il relativo decreto regionale di autorizzazione, che provvede ad inviare telematicamente all INPS corredato dall elenco dei beneficiari che verranno inseriti nel sistema informativo dei percettori; 4)l INPS provvede all erogazione della prestazione.

2 Flusso B) 1)l Azienda, dopo la stipula degli accordi sindacali inoltra la domanda di CIG in deroga, con allegato l elenco dei beneficiari e il verbale della consultazione sindacale, all Ente Regione; 2)l ente Regione ricevuta la domanda, a seguito di esito positivo dell istruttoria predispone il decreto regionale di autorizzazione, che provvede ad inviare telematicamente all INPS, corredato dei dati dell azienda richiedente e dei beneficiari; 3)l Inps, ricevuto il decreto regionale di autorizzazione attua una verifica sui requisiti soggettivi dei lavoratori indicati e provvede, nel caso in cui non emergano errori o incompletezze, all erogazione della prestazione. L operatore di sede dovrà acquisire le domande presentate inserendo il numero e la data dello specifico decreto interministeriale di concessione del trattamento (67526), e come codice "emesso per" 699 con l indicazione REGIONE/FR. Nelle ipotesi di richiesta del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale con richiesta di anticipazione del trattamento stesso (ai sensi dell art.7 ter, comma 3, del decreto legge n. 5/2009, convertito con legge n.33/2009), in attesa del provvedimento autorizzativo regionale, l operatore di sede potrà acquisire l IG15/Deroga inserendo nel campo "numero decreto" il numero convenzionale "04", come "data decreto" la data convenzionale "26/05/2009" e come codice "emesso per" 670. Alla misura dei trattamenti da erogare dovranno essere applicate le riduzioni percentuali legislativamente previste, secondo i criteri impartiti con la circolare della D.C. Prestazioni a sostegno del Reddito n. 57 del 13 marzo 2007 e con successivo messaggio n del 30 luglio 2010 con il quale sono stati individuati i due diversi principi da seguire nel caso di concessione di cassa integrazione in deroga avvenuta senza soluzione di continuità o con soluzione di continuità rispetto alla data del 1 gennaio Si precisa, altresì che l abbattimento dovrà essere applicato trascorsi 12 mesi di erogazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per ogni singolo lavoratore. Per quanto attiene la competenza delle sedi alla trattazione delle domande di CIG in deroga si segnala che - fermo restando che ogni Regione, tenuto conto dell intesa Stato Regioni del e degli accordi quadro sottoscritti con le parti sociali, decreta ed invia l elenco dei beneficiari all INPS - competente ad erogare la prestazione di cassa integrazione è la sede INPS nel cui territorio insiste l unità produttiva. ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DI MOBILITA L art. 4 del D.I. di cui trattasi dispone che i lavoratori destinatari dei trattamenti, l utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale sono definiti e modulati in accordi quadro stipulati sulla base delle esigenze verificate nella Regione Calabria d intesa con le parti sociali. Al riguardo si comunica che - in apposite riunioni tra otto Regioni del Nord e del Centro-Sud, rappresentative del territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Italia Lavoro e l INPS - è stato definito il flusso procedurale tecnico-amministrativo atto ad una corretta erogazione della indennità di

3 mobilità in deroga e ad un puntuale monitoraggio della spesa uniformando conseguentemente sul territorio i comportamenti delle Direzioni INPS e delle Regioni. Il flusso in argomento per la concessione della prestazione di mobilità in deroga è articolato nelle due sotto riportate ipotesi ricorrenti: A) 1) l azienda licenzia i lavoratori e richiede il relativo provvedimento autorizzatorio alla Regione fornendo l elenco dei lavoratori beneficiari; 2) La Regione invia l autorizzazione all INPS con l elenco dei lavoratori beneficiari dell accordo di messa in mobilità; 3) l INPS, verificato il possesso dei requisiti di legge da parte dei beneficiari, preso atto del provvedimento autorizzatorio regionale, eroga la prestazione. B)1) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità perché licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimessisi per giusta causa senza diritto all indennità di mobilità ordinaria o lavoratori comunque rientranti in fattispecie previste dagli Accordi Quadro regionali per la concessione della mobilità in deroga, presentano direttamente all INPS la relativa domanda; 2) l INPS compila l elenco dei lavoratori di cui al precedente punto 1) e lo trasmette alla Regione per la relativa autorizzazione; 3) l INPS, verificato il possesso dei requisiti di legge da parte dei beneficiari, preso atto del provvedimento autorizzatorio regionale, eroga la prestazione. Al riguardo si sottolinea che l ipotesi B) è un ipotesi del tutto eccezionale e limitata alle situazioni in cui non è possibile seguire l ipotesi A). Ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge. Le Sedi per liquidare il trattamento di mobilità dovrà utilizzare il CODICE DI INTERVENTO 894. Si comunica, infine, che la D.C. SIT sta provvedendo ad effettuare il controllo del livello di concessione (prima concessione; prima, seconda, terza proroga e successive) con la conseguente applicazione del relativo abbattimento dell importo della prestazione. Ad ogni pagamento di una mobilità in deroga in fase di calcolo si controlla che la % di riduzione inserita dall operatore sia coerente con quella attesa. Se il controllo non viene superato la domanda non viene pagata e si riporta apposito avviso sulla lista di controllo. In attesa che venga implementata la procedura per la predetta automatizzazione si ribadiscono le seguenti istruzioni. Alla misura dei trattamenti da erogare dovranno essere applicate le riduzioni percentuali legislativamente previste, secondo i criteri impartiti con la circolare della D.C. Prestazioni a sostegno del Reddito n. 57 del 13 marzo I criteri impartiti con la circolare 57 del 2007 prevedono che l indennità di mobilità in deroga va abbattuta del 10% trascorsi 12 mesi effettivi (esclusi quindi i periodi di sospensione per ripresa attività lavorativa) di percezione dell indennità, stessa cosa succederà per gli eventuali successivi 12 mesi, in cui si avrà l abbattimento del 30% e per gli eventuali ulteriori 12 mesi in cui l abbattimento sarà, da quel momento in poi, del 40%.

4 In proposito si richiama l attenzione sul fatto che, per una corretta operatività di dette riduzioni, il liquidatore, ad ogni variazione percentuale di riduzione, dovrà inserire un "blocco" al termine del pagamento precedente per consentire alla procedura di applicare correttamente le percentuali di riduzione. Inoltre ciascuna domanda dovrà essere gestita inserendo nel "campo decadenza" il giorno successivo alla data di fine concessione del trattamento in deroga secondo le istruzioni ricevute dalla Sede Regionale oppure, se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta di decadenza dalla prestazione. Si fa presente che in assenza di compilazione di detto campo la procedura non consentirà di effettuare alcun pagamento. Prima di porre in pagamento le prestazioni le Sedi dovranno verificare che i singoli lavoratori non abbiano perso lo status di disoccupato, che abbiano rilasciato dichiarazione di disponibilità, compilando l apposito quadro del mod. DS21 oppure il mod. DID (COD. SR105), e che non sussistano altre cause ostative all erogazione della prestazione. Si precisa, inoltre, che alle indennità di mobilità concesse in deroga alla normativa vigente, deve essere applicato il requisito dell "anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice in gravidanza e puerperio", previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, così come specificato nel punto 2.2 della circolare n. 75 del 26 maggio Si fa presente inoltre che nei citati incontri tecnici tenutosi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le Regioni, le parti hanno concordato inoltre che - fermo restando che ogni Regione, tenuto conto dell intesa Stato Regioni del e degli accordi quadro sottoscritti con le parti sociali, decreta ed invia l elenco dei beneficiari all INPS - per la corresponsione dell indennità di mobilità sarà competente la Sede INPS di residenza del lavoratore, indipendentemente dalla Regione che ha autorizzato la concessione di "mobilità in deroga". Per l imputazione contabile del trattamento di mobilità, si richiamano le disposizioni impartite in materia dalla Direzione Centrale Contabilità e Bilancio con i messaggi n del 20 ottobre 2004 e n del 3 luglio Allegato Decreto Interministeriale n del 13 agosto 2012 ART. 1 Sono assegnati 80 milioni alla Regione Calabria, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima. ART. 2 L'onere complessivo, pari ad euro (ottantamilioni/00), è posto a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5 ART. 3 In attuazione del punto 18 dell'accordo del 20 aprile 2011, a valere sui fondi nazionali viene imputata l'intera contribuzione figurativa e l'intero sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. ART. 4 Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione Calabria, d'intesa con le parti sociali. ART. 5 Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Calabria sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono destinati 95 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati. 2) A valere sui fondi di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 3) Fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto precedente è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 20 aprile Il predetto contributo viene posto a carico del FSE POR. 4) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie. 5) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Calabria - Assessorato al lavoro, che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 4). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie. 6) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le

6 imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante. 7) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 4), ad erogare la quota di indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie. 8) L'INPS eroga i trattamenti di sostegno al reddito di cui alla presente intesa - per la quota imputata ai fondi nazionali - previa sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'inps alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità. 9) Fermo restando quanto definito nel punto 1 dell'accordo del , il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di 95 milioni di euro a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1), anche al fine dell'aggiornamento del presente Accordo. 10) Il Ministero mette a disposizione della Regione Calabria, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

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