Speciale spese di Rappresentanza

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1 Speciale spese di Rappresentanza Tetto alle spese di rappresentanza Una bussola per orientarsi con la riforma perfezionata dal decreto attuativo del 19/11/08 Sì alla deducibilità con i requisiti di inerenza e congruità Definito e chiarito il regime di deducibilità dei costi tanto amati e abusati dalle imprese: le spese di rappresentanza. Esse, in vista della chiusura dei bilanci 2008, sono ammesse in deduzione nell'anno di sostenimento se rispettano i requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal ministero. Salvate, in ogni caso dalle limitazioni, le erogazioni gratuite di valore unitario non superiore a 50 euro. È questo il contenuto sostanziale della attesa riforma sul tema, apportata dalla legge finanziaria 2008, che ha rinnovato profondamente l'art. 108 del Tuir e dal conseguente decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19/11/08, pubblicato in G.U. del 15/1/09. Inizio pagina Le nuove regole La deducibilità nel periodo d'imposta di sostenimento delle spese di rappresentanza è condizionata, ai sensi del 2 comma dell'art. 108 Tuir, alla rispondenza ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con l'apposito dm citato, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Per questi si precisa che, essendo rientranti nelle spese di rappresentanza quando di importo unitario inferiore a 50 euro, subiscono l'indetraibilità dell'iva addebitata in fattura, salvo che il loro importo non sia inferiore a 25,82 euro (art. 19-bis 1 del dpr n.633/72). Tali omaggi, inoltre, non concorrono a formare la sommatoria delle altre spese di rappresentanza ai fini del calcolo del limite di deducibilità rispetto ai ricavi. RIEPILOGO SPESE (a partire dal 2008) Descrizione Deducibilità imposte dirette Detraibilità IVA Spese di pubblicità propaganda.

2 Spese di viaggio sostenute direttamente dall imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fi ere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni/servizi prodotti/erogati dall impresa o attinenti all attività caratteristica della stessa. NO RAPPRESENTANZA Spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dall imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fi ere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni/servizi prodotti/erogati dall impresa o attinenti all attività caratteristica della stessa. 75% (dal 2009) NO RAPPRESENTANZA (da settembre 2008)

3 Spese viaggio per i clienti effettivi o potenziali: 1. per l ospitalità a clienti in occasione di mostre, fi ere, esposizioni e simili, a condizione che in tali manifestazioni siano esposti i beni o i servizi prodotti dall impresa; 2. in occasione di visite dei clienti a sedi, stabilimenti, o unità produttive dell impresa NO RAPPRESENTANZA Spese vitto e alloggio per i clienti effettivi o potenziali:

4 1. per l ospitalità a clienti in occasione di mostre, fi ere, esposizioni e simili, a condizione che in tali manifestazioni siano esposti i beni o i servizi prodotti dall impresa; 2. in occasione di visite dei clienti a sedi, stabilimenti, o unità produttive dell impresa. 75% (dal 2009) NO RAPPRESENTANZA (da settembre 2008) Beni di valore unitario superiore ad 25,82 ma non superiore ad 50,00 (omaggi).

5 Beni di valore unitario inferiore ad 25,82 (omaggi). Spese di rappresentanza viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significativa attività promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l attività caratteristica dell impresa; feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose; inaugurazioni di nuove sedi/uffici/stabilimenti dell impresa; mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni/servizi prodotti/erogati dall impresa; contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza; ogni altro bene e servizi o distribuito/erogato gratuitamente il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

6 ma entro il Limite % sui ricavi (R): 1,3% se R < 10ML 0,5% su eccedenza se 10ML < R < 50ML 0,1% su eccedenza se R > 50ML 0% Spese di rappresentanza: spese vitto e alloggio per soggetti DIVERSI dai clienti effettivi o potenziali nonché dal personale dipendente o dai collaboratori. Ad esempio quelle sostenute per ospitare i fornitori. 75% (dal 2009) 0% Le nuove regole, in pratica, affermano che se si rientra nella classificabilità della spesa quale «di rappresentanza», poiché si è in presenza dei specifici requisiti richiesti, la deducibilità è integrale nel rispetto, tuttavia, di plafond massimi. Del pari, in assenza dei richiesti requisiti, ovvero in caso di esubero rispetto ai limiti quantitativi ammessi, le spese dovranno considerarsi completamente indeducibili.

7 Il Dm 19/11/08 ha chiarito in maniera analitica le diverse ipotesi di spesa, elencandone le casistiche e fissandone le condizioni di deducibilità. Il provvedimento attuativo individua, infatti, quali spese di rappresentanza tutte le erogazioni gratuite attuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento manifesta la potenzialità di generare dei benefici all'azienda in termini di flussi di entrate o corrisponde a pratiche commerciali consolidate del settore. Le cinque tipologie di spese di rappresentanza sono: spese per viaggi turistici legate ad attività promozionali dei beni, spese per feste e ricevimenti per ricorrenze aziendali, festività religiose o nazionali e per inaugurazioni di nuove sedi, spese per feste e ricevimenti in occasione di mostre e fiere, ogni altra spesa per beni e servizi gratuiti o contributi a convegni inerenti la promozione dei prodotti aziendali. Nessuna modifica, invece, è stata introdotta nella normativa che presiede alla deducibilità dal reddito delle spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori autonomi per i quali restano vigenti le limitazioni previste dal terzo periodo del quinto comma dell'articolo 54 del Tuir e quantificabili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Inizio pagina I requisiti da verificare Le spese di rappresentanza sono deducibili, entro le limitazioni apposte dal citato decreto se rispondono ai requisiti che seguono: 1. deve trattarsi di spese effettivamente sostenute e documentabili; 2.

8 devono manifestare inerenza con finalità di promozione o di pubbliche relazioni per la valorizzazione dell'immagine aziendale; 3. devono essere esborsi il cui importo sia ragionevole, in considerazione della capacità di generare anche in via potenziale dei ritorni e dei benefici economici per l'azienda; 4. devono essere spese congrue e coerenti con le pratiche commerciali del particolare settore di appartenenza dell'impresa. All'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti, scatta l'applicazione del limite di deducibilità ancorato al parametro dei ricavi della gestione caratteristica dell'impresa. La percentuale per la quale è ammessa la deduzione dalla base imponibile è, infatti, in funzione del ritorno economico di tali erogazioni gratuite sui ricavi dell'azienda. I citati limiti sono così calcolati:

9 fino a 10 milioni di euro: 1,3% sui ricavi; oltre i 10 milioni, ma fino a 50 milioni: 0,50%; oltre i 50 milioni di euro: 0,1%, per la parte eccedente. Per esempio, quindi, un'azienda con un fatturato di euro potrà dedurre integralmente spese di rappresentanza fino a un massimo di euro. Inizio pagina Le spese «fuori dalla rappresentanza» Il provvedimento in commento, individua, inoltre, un gruppo di spese non qualificabili come di rappresentanza e per le quali viene prevista la non soggezione ai limiti di deducibilità individuati dal decreto. Esse seguono le regole generali di deduzione ai fini delle imposte sui redditi, quindi possono anche essere completamente deducibili se spese inerenti. Rientrano in questa tipologia di spese quelle di viaggio, di vitto e di alloggio, rivolte in favore dei clienti, effettivi o potenziali, dell'impresa e che dovranno essere sostenute in occasione, ad esempio, di mostre, fiere, esposizioni e simili, e sempre a condizione che in tali manifestazioni siano esposti i beni, o i servizi prodotti dall'impresa; ovvero in occasione di visite dei clienti a sedi, stabilimenti, o unità produttive dell'impresa. Si ricorda in proposito che in tutti i casi in cui le suddette spese siano

10 qualificabili come spese di vitto e alloggio, dal 2009, le stesse sconteranno, ai fini delle imposte dirette, la deducibilità limitata al 75% e la totale detraibilità dell'iva addebitata in fattura. La diretta conseguenza della piena deducibilità di queste spese è il rigore negli obblighi documentali richiesto dalla norma attuativa che impone, all'azienda la raccolta di dati, quali: le generalità dei soggetti ospitati; la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione (obbligo che pare correlarsi al solo caso delle mostre, fiere etc); la natura dei costi sostenuti. Autore: Christina Feriozzi e Mauro Nicola Fonte: ItaliaOggi Sette 23 marzo 2009

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