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1 1 OGGETTO COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI COLPA GRAVE QUESITO (posto in data 22 settembre 2009) La nostra Azienda ci ha comunicato che a partire dal 29/09/09 non avremo più la copertura assicurativa, poiché l'attuale compagnia non intende rinnovare il rapporto assicurativo. Di conseguenza l azienda rinuncerà alla trattenuta mensile necessaria a coprire la colpa grave, ma, in tal caso, avrà la facoltà di rivalersi sui singoli medici. L azienda ci ha quindi invitato a stipulare polizze individuali per coprire la rivalsa aziendale in caso di colpa grave. Il comportamento dell azienda è corretto o contrasta con l'articolo 21 del CCNL e la relativa nota esplicativa? RISPOSTA (inviata in data 23 settembre 2009) Il comportamento dell azienda non pare sia da ritenersi illegittimo, considerato che l articolo 21 del CCNL 2002_2005 prevede l obbligo per l azienda di farsi carico della copertura assicurativa dei dirigenti medici, per quanto concerne le conseguenze di eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, esclusi i casi di dolo o colpa grave accertate a carico del dirigente interessato, casi nei quali l azienda deve esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dirigente stesso. Il comma 2 dello stesso articolo 21 precisa che la copertura di ulteriori rischi, ivi compreso il rischio di rivalsa da parte dell azienda laddove sia accertata colpa grave del professionista, è a totale carico del dirigente, che può a tal fine utilizzare la copertura assicurativa offerta dalla stessa compagnia di assicurazione con la quale l azienda deve stipulare un polizza di copertura assicurativa per i propri medici in applicazione del comma 1 del citato articolo 21, oppure scegliere una compagnia assicuratrice di propria fiducia.

2 2 In sostanza per la copertura degli ulteriori rischi l azienda costituisce un semplice tramite tra gli interessati e la compagnia assicuratrice, dalla quale può ottenere condizioni economiche sicuramente più vantaggiose di quelle che la stessa compagnia praticherebbe al singolo professionista, fermo restando che l onere della copertura assicurativa in questione è da porsi a carico del dirigente. Fondamentale appare la differenza tra la polizza assicurativa che l azienda deve stipulare a tutela delle responsabilità professionali dei propri dirigenti medici, che è un obbligo per l azienda sancito dal comma 1 dell articolo 21 del CCNL 2002_2005, e la polizza assicurativa a copertura di ulteriori rischi, che è una facoltà lasciata alla valutazione del singolo dirigente (che può decidere di avvalersi della copertura assicurativa offerta dalla compagnia assicuratrice della quale l azienda si avvale per la copertura di questi rischi, oppure di una compagnia assicuratrice di propria fiducia, oppure rinunciare a qualsiasi copertura assicurativa). In modo del tutto analogo è lasciata alla valutazione del dirigente la scelta se integrare e migliorare la copertura assicurativa messa a disposizione dall azienda, con oneri a suo carico e avvalendosi della compagnia assicuratrice dallo stesso prescelta. A questo riguardo gli iscritti all AAROI sono tutelati da una copertura assicurativa di primo e secondo rischio, a condizioni particolarmente vantaggiose rispetto alle condizioni di mercato, con una primaria compagnia assicuratrice. (tutte le informazioni relative sono visibili sul sito web dell AAROI). In materia di copertura assicurativa l articolo 24 del CCNL 1998_2001 prevedeva la costituzione di una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono.

3 3 La commissione si insediò in data 6 marzo 2001 ed ha tenuto una serie di riunioni di lavoro addivenendo a risultati che sono illustrati nell allegata relazione. Di fatto il previsto fondo nazionale non è stato costituito, ed i lavori della commissione hanno portato alla definizione di una serie di criteri e linee di indirizzo che di fatto rinviano a livello regionale la definizione di accordi quadro con le compagnie assicuratrici per ottenere le migliori condizioni possibili a copertura dei rischi non coperti dalla polizza generale la sottoscrizione della quale resta obbligatoria per le aziende. L articolo 16 del CCNL 2006_2009, firmato lo scorso 17 ottobre 2008, al comma 1 impegna le aziende a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto (proprio alfine di consentire al dirigente di valutare l opportunità di farsi carico di eventuali integrazioni). Lo stesso articolo 16, al successivo comma 3, prevede la costituzione di una nuova Commissione nazionale paritetica fissando al comma 4 il compito di approfondire le problematiche in materia e formulare una proposta che doveva essere discussa in sede di stipula della coda contrattuale (il CCNL 2006_2009 è come noto molto scarno per quanto concerne la parte normativa, essendo stato stipulato sostanzialmente con l obiettivo di rendere possibile l adeguamento delle retribuzioni e l erogazione degli arretrati maturati nel periodo della lunga latenza contrattuale, e rinvia ad una coda contrattuale la disciplina di una serie di istituti, alcuni tra l latro molto importanti, tra i quali la copertura assicurativa). La Commissione è stata istituita e si è insediata in data 20 gennaio 2009, ed ha avviato i propri lavori per addivenire alla proposta di riordino della normativa contrattuale che ai sensi del citato articolo 16 del CCNL 2006_2009 ne costituisce l obiettivo fondamentale.

4 4 In questo ambito si prospettano evoluzioni importanti sul piano normativo, che formano oggetto di alcuni disegni di legge che sono stati recentemente presentati al parlamento: DDL 50, 29 aprile 2008 nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario DDL 352, 6 maggio 2008 disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie DDL 1067, 2 ottobre 2008 disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria.

5 5 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 21 Copertura assicurativa 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'articolo 25 del CCNL dell' 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura procapite da un minimo di 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell'ex articolo 24 del CCNL 8 giugno Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali..

6 6 NOTA ESPLICATIVA DELL'ARTICOLO 21 DEL CCNL 2002_2005 Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del comma 2 dell articolo 21 può significare tanto la copertura da parte del dirigente mediante gli oneri a suo carico di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave. CCNL 1998_2001 ARTICOLO Al fine di pervenire ad una omogenea quanto generalizzata copertura assicurativa per tutti i dirigenti del SSN è istituita una commissione paritetica nazionale formata dai rappresentanti di tutte le regioni e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la realizzazione, attraverso forme consortili delle stesse Regioni, di un fondo nazionale che consenta di provvedere alla predetta tutela mediante la sottoscrizione di accordi quadro con compagnie di assicurazione appositamente selezionate secondo le vigenti disposizioni di legge, ai quali le aziende aderiscono. 3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Commissione paritetica indicherà le modalità di costituzione, gli organi di gestione, le modalità di funzionamento, il sistema dei controlli del predetto fondo e la decorrenza dei versamenti. Il fondo sarà costituito come base dagli apporti economici prestabiliti dalla Commissione a carico delle singole aziende e finanziati dalle stesse con le risorse già destinate alla copertura assicurativa ed in misura media procapite di L mensili, trattenute sulla voce stipendiale prevista dalla commissione stessa, a carico dei dirigenti per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. 4. La Commissione paritetica dovrà ultimare i propri lavori entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto. (disapplicati dall articolo 21 del CCNL 2002_2005)

7 7 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 25 Patrocinio legale 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espleta-mento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede, al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima fissata dagli ordini. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. 3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

8 8 CCNL 2006_2009 ARTICOLO 16 Copertura assicurativa e tutela legale 1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto. 2. Le aziende, al fine di favorire l ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso. 3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessità di una ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticità della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, è costituita, presso l ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale. 4. La suddetta Commissione, attraverso modalità ritenute più opportune, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all articolo 28 del presente CCNL.

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