APPALTI SOLIDALI, FISSATI I CONFINI

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1 del Fisco News APPALTI SOLIDALI, FISSATI I CONFINI Circolare dell Agenzia sui nuovi obblighi di responsabilità riferiti ai versamenti fiscali (di G. Gavelli e G.P. Tosoni, pag.15) La responsabilità solidale si applica in tutti i settori economici e non soltanto nel settore dell'edilizia come faceva supporre il titolo I del D.L. n.83/12 rubricato «Misure urgenti per le infrastrutture, l'edilizia e i trasporti». Lo precisa la circolare dell'agenzia delle Entrate n.2 emanata ieri. Viene infatti precisato che la finalità della norma è quella di far emergere la base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi in esecuzione di contratti di appalto intesi nella loro generalità. Tuttavia la circolare chiarisce che alcune forme di appalti sono escluse dalla responsabilità solidale quali ad esempio gli appalti di fornitura di beni e i contratti d'opera. La circolare ricorda che la responsabilità solidale si applica anche in presenza del solo appaltatore in quanto il comma 28-bis dell'art.35 del D.L. n.223/06 indica il subappaltatore come figura eventuale. I nuovi obblighi decorrono dai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 (C.M. n.40/e/12), ma comprende anche quelli rinnovati successivamente a tale data. L'Agenzia esamina anche la fattispecie della cessione del credito e in questo caso l'autocertificazione deve essere rilasciata nel momento in cui il cedente dà notizia della cessione al proprio committente.

2 APPLICAZIONE A RISCHIO SUI CONTRATTI VERBALI Le risposte non date (di G. Gavelli e G.P. Tosoni, pag.15) Nonostante lo sforzo dell'agenzia per chiarire alcune delle questioni più spinose, la circolare n.2/e non risolve tutti i dubbi sollevati dagli operatori. Dal lato soggettivo è importante comprendere se, anche in presenza di un'esclusione per il contratto che lega il committente all'appaltatore, i relativi contratti di subappalto possano ritenersi anch'essi liberi dai nuovi adempimenti. Quanto all'aspetto oggettivo, ora il problema si sposta sul piano operativo, poiché spesso ci sono accordi solo verbali o dal contenuto non ben definito. E se la giurisprudenza (anche di Cassazione) si affatica da decenni proprio sull'individuazione degli elementi distintivi tra le diverse tipologie contrattuali, è facile trarre la seguente conclusione: o, anche nella pratica, imprese e professionisti si abituano a pattuire in forma scritta le varie prestazioni ("battezzandole" di volta in volta sin dall'inizio in maniera conforme alle modalità applicative), oppure aumenta il rischio che, in sede di verifica, vi sia la tendenza a classificarle in quelle maggiormente presidiate da adempimenti e sanzioni. INDIVIDUATI I PAESI SENZA SCAMBIO DI INFORMAZIONI Tobin tax: il decreto delle Entrate (di R. Parisotto, pag.16) Nello stesso giorno in cui entra in vigore la Tobin Tax e il cui decreto di attuazione 21 febbraio 2013 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 28 febbraio, è stato diffuso il provvedimento del Direttore del l'agenzia delle Entrate previsto dall'art.19, co.4 dello stesso decreto. Il provvedimento è finalizzato a individuare gli Stati con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta. In realtà il provvedimento deve leggersi nel senso che gli Stati non ricompresi in questo elenco (si veda la scheda riportata sotto) sono quelli per i quali non vige lo scambio di informazioni e quindi soggiacciono alle previsioni del comma 4. L UFFICIO DOGANALE CHE COMPIE L ACCESSO RIVEDE LE DENUNCE L indicazione della Corte di Cassazione (di E. Sbandi, pag.17) La sentenza della Corte di Cassazione n.5167, depositata ieri, chiude definitivamente il controverso tema della competenza della Dogana a procedere all'accertamento, specificando che le novità introdotte con il D.L. n.16/12 hanno unicamente portata innovativa. Si è, infatti, discusso a lungo se competente all'accertamento potesse essere l'ufficio doganale dove si è proceduto allo sdoganamento o l'ufficio di riferimento in funzione della sede legale del contribuente, oppure ancora se la competenza dell'agenzia delle Dogane fosse di tipo generale, ossia per materia, ovvero vincolata territorialmente. A dirimere il problema è intervenuta la sentenza di ieri che ha definito in maniera chiara ed esaustiva l'irretroattività della norma. Per i giudici è indubbio il connotato precettivo della norma, che integra la disciplina preesistente ed è dunque diretta a disporre solo per l'avvenire, sancendo come illegittimi gli atti a suo tempo emessi dalla dogana incompetente per territorio. Lavoro CONCESSO PIÙ TEMPO ALLE AZIENDE PER INTEGRARE Fondo di tesoreria: le istruzioni Inps (di A. Cannioto e G. Maccarone, pag.18) L'Inps concede più tempo alle aziende che hanno beneficiato dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello per integrare (se necessario) il versamento al Fondo di Tesoreria relativo a 2010 e/o Con il messaggio n.3678/2013, diffuso ieri, l'istituto, in chiave di

3 semplificazione, risponde positivamente alle richieste di agevolare le operazioni di contabilizzazione del contributo dello 0,5% riguardante il Tfr. Con il messaggio di ieri, l'istituto conferma quanto già indicato ma per semplificare gli adempimenti indica un percorso facilitato. Le differenze sulle quote di Tfr potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 giugno (periodo "maggio 2013"), senza eseguire ricalcoli per gli anni precedenti. Per il futuro, la quota insorgente di Tfr dovrà essere versata nell'anno in cui i datori fruiscono effettivamente dello sgravio, anche se lo stesso si riferisce a somme erogate in base a contratti che riguardano annualità precedenti. L'Inps non si pronuncia rispetto ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è già cessato, ma appare difficile pensare che per loro il ricalcolo del Tfr relativo agli anni passati possa essere evitato. Resta aperta, infine, la partita relativa ai fondi di previdenza complementare. Anche in questo caso, si ritiene che l'azienda debba provvedere a integrare quanto già versato. È auspicabile che ogni Fondo renda un'informativa in questo senso. NUMERO VERDE DEDICATO PER L INVIO DEL CUD DALL INPS Per chiedere il modello cartaceo (di M. Prioschi, pag.18) Attivato un numero di telefono dedicato per la richiesta dell'invio del Cud cartaceo da parte dell'inps. I pensionati potranno chiamare l' gratuitamente da numero fisso o lo a pagamento se si utilizza un telefono mobile. Si completa in questo modo il quadro delle modalità a disposizione per ottenere la certificazione unica dei redditi e il modello ObisM. DA APRILE IL RECUPERO DEGLI INDEBITI EX INPDAP Assegni familiari: concluse le verifiche (di M. Prioschi, pag.18) Lettere in arrivo per i pensionati ex Inpdap che a seguito delle verifiche risultano non avere le carte in regola per gli assegni familiari già incassati. Da aprile dovranno restituire quanto dovuto. L'Inps ha concluso le verifiche riguardanti i redditi dell'anno 2010 influenti per la richiesta degli assegni familiari che sono stati erogati dal 1 luglio 2011 al 30 giugno Se, a seguito dei controlli, l'importo erogato risulta superiore a quello spettante in base alle dichiarazioni dei redditi, da aprile l'importo eccedente sarà recuperato dall'istituto di previdenza. Dal prossimo mese, quindi, i pensionati interessati dal provvedimento avranno una trattenuta di importo massimo pari a un quinto della pensione, comprensiva dell'indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute Irpef. È prevista una rateizzazione in massimo 60 rate. Se non saranno sufficienti, il pensionato dovrà concordare con l'inps come restituire l'importo rimanente. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera c'è la possibilità di presentare documenti per modificare la posizione accertata dal l'istituto. Approfondimenti Fisco IMMOBILIARI, CONTI SHOCK La capitalizzazione degli interessi ostacolata dai limiti temporali (di L. Gaiani, pag.18) Capitalizzazione a ostacoli per gli oneri finanziari delle società immobiliari. La perdurante crisi del settore impone alle imprese con immobili invenduti di sospendere l'iscrizione degli interessi passivi nelle rimanenze e di adeguare l'importo di bilancio al valore di mercato, se inferiore. Lo stop agli interessi passivi nelle rimanenze genera forti problematiche anche in termini fiscali, impedendo la deduzione degli oneri e limitando l'utilizzo di cause di disapplicazione per le società in perdita. Il

4 codice civile e i principi contabili permettono la capitalizzazione degli interessi passivi sui beni merce, come ad esempio gli immobili costruiti per la rivendita, solo se vengono rispettate rigorose condizioni quanto all'impiego del finanziamento e al periodo di imputazione. Si prevede che, se un finanziamento è stato chiaramente assunto a fronte di specifiche poste che richiedono un processo produttivo di vari anni, si possono includere i relativi interessi passivi tra i costi limitatamente al periodo di produzione e sempreché l'onere sia stato realmente sostenuto. Queste regole impongono alle imprese immobiliari di sospendere la rilevazione degli interessi nelle rimanenze non appena il fabbricato è ultimato, e ciò anche qualora vi sia ancora margine rispetto al valore di mercato. Occorre inoltre confrontare il valore contabile (comprensivo degli interessi) con quello realizzabile sul mercato al termine dell'esercizio, adeguando se del caso al ribasso l'importo di bilancio. Oltre all'impatto sul bilancio, il divieto di capitalizzare interessi dopo la fine dei lavori, fa scattare forti penalizzazioni fiscali. Gli interessi passivi delle imprese di costruzione sfuggono infatti ai vincoli del Rol (art.96 del Tuir) - e sono dunque sempre deducibili - a condizione che gli stessi concorrano a formare il valore delle rimanenze di fabbricati in costruzione. Nel momento in cui, terminata la fabbricazione, viene meno anche la capitalizzabilità, gli oneri tornano ad essere deducibili entro il tetto del 30% del Rol, con il rischio (che negli ultimi anni è diventato una certezza) di doverli recuperare interamente a tassazione per la scarsa o nulla redditività operativa. OPERAZIONI UE A REGIMI VARIABILI La fattura delle transazioni fuori campo dipende dallo stato di effettuazione (di M. Mantovani e B. Santacroce, pag.16) La fatturazione delle operazioni con l'estero presenta ancora molti profili di incertezza. Le modifiche apportate al sistema previgente con l'introduzione del co.6-bis all'art.21 del DPR n.633/72, infatti, pongono gli operatori di fronte a situazioni nuove rispetto alle quali l'indeterminatezza normativa non consente di dare risposte certe. Questi problemi, poi, sono acuiti dal fatto che l'applicazione delle regole in questione richiede un coordinamento che non è di natura solo interna ma coinvolge valutazioni che attengono la normativa applicata in altri Stati Ue. Il co.6- bis dell'art.21, in sostanza, prevede l'obbligo generalizzato di fatturazione delle operazioni non territoriali. Per quelle a natura extracomunitaria (co.6-bis, lett.b) questa estensione è totale, in quanto la fattura è richiesta ogni volta che una cessione o prestazione si considera effettuata fuori Ue. In ambito comunitario, invece, l'obbligo incontra un limite laddove la controparte (soggetto passivo), relativamente all'operazione posta in essere, non è debitore del l'imposta in un altro Stato Ue (segnatamente, in quello di territorialità della operazione). Ciò sta a significare che quando relativamente a una cessione di beni o prestazione di servizi il cessionario/committente non è debitore dell'imposta in reverse charge in un altro Paese membro, il cedente/prestatore italiano non è tenuto a fatturare dall'italia. In teoria la regola è chiara, ma viene messa in crisi quando ci si confronta con le differenze riscontrabili nelle varie realtà Ue. SUI RIMBORSI COSTITUZIONE IN 30 GIORNI Il rifiuto delle Entrate e i tempi di ricorso (di A. Iorio, pag.16) Il rifiuto espresso (o tacito) alla richiesta di un rimborso di imposta è uno degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie a norma dell'art.19, lett.g) del D.Lgs. n.546/92. Se la competenza è dell'agenzia delle Entrate ed è stato notificato successivamente al 1 aprile 2012, ovvero, in caso di rifiuto tacito, se i 90 giorni dalla richiesta di restituzione sono caduti dopo tale data, occorre verificare se la cifra chiesta a rimborso sia, o meno, superiore a Nella prima ipotesi (cifra entro ) occorre proporre entro 60 giorni il reclamo all'agenzia delle Entrate che ha negato il rimborso. Se il reclamo non viene accettato, perché sono decorsi 90 giorni senza che l'ufficio lo abbia riscontrato, ovvero vi sia stato il formale rigetto, il contribuente nei successivi 30 giorni deve costituirsi in Commissione tributaria provinciale, depositando copia conforme

5 dell'atto di ricorso/reclamo già depositato in ufficio e la nota di iscrizione a ruolo compilata e versando il previsto contributo unificato. Nell'ipotesi, invece, in cui la richiesta di rimborso riguarda una somma superiore a , ovvero il diniego espresso o tacito (quindi in quest'ultimo caso trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso stesso) è avvenuto prima del 1 aprile 2012, il contribuente deve proporre direttamente ricorso senza presentare alcuna istanza di reclamo. Ne consegue che occorre notificare il ricorso all'ufficio. Nei successivi 30 giorni, a pena di inammissibilità, occorre procedere alla costituzione in giudizio del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale competente in ragione dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. Lavoro LICENZIAMENTI: LA CONCILIAZIONE RACCOGLIE IL 40% DI SUCCESSI Il primo bilancio della procedura obbligatoria (di V. Melis, pag.18) Sono i tentativi di conciliazione sui licenziamenti «per giustificato motivo oggettivo» tentate dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma «Fornero») al 31 gennaio scorso. Quattro su dieci hanno portato a un'intesa fra azienda e lavoratore (4.023, pari al 37,6%). Praticamente, dal debutto del nuovo art.18 sui licenziamenti, il tentativo di risolvere la controversia alla Direzione territoriale del lavoro, senza arrivare davanti al giudice, è stato fatto in oltre casi al mese. È quanto emerge dai dati forniti dal Ministero del Lavoro.

6 News Fisco RESPONSABILITÀ SOLIDALE LEGGERA Applicazione semplificata per il D.L. n.83 (di F.G. Poggiani, pag.21) Responsabilità solidale negli appalti soft. Fuori i privati e i condomini, nonché i contratti di appalto per fornitura dei beni, d'opera, di trasporto e di subfornitura. L'Agenzia delle Entrate, tentando una chiara operazione di semplificazione, ha emanato ieri il secondo e atteso documento di prassi (circolare n.2/e/2013), concernente le disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore, di cui all'art.13-ter, D.L. n.83/12. BENI AI SOCI AL NETTO DELLE SPESE La conferma è nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico per il 2013 (di A. Bongi, pag.24) Beni soci al netto delle spese inerenti. La nuova configurazione di reddito diverso prevista dall'art.67, co.1, lett.h-ter del Tuir, in misura pari alla differenza fra il valore di mercato e il

7 corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni d'impresa a soci o familiari dell'imprenditore, deve essere assunta al netto delle spese inerenti alla sua produzione. Ciò risulta confermato dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del rigo RL10 del quadro RL - Altri redditi del modello Unico 2013 delle persone fisiche. In esse si legge infatti che anche per tale nuova configurazione di reddito diverso, introdotta con effetto proprio dal periodo d'imposta 2012 dal D.L. n.138/11, il contribuente, così come avviene per altre categorie di redditi diversi, dovrà compilare e conservare un apposito prospetto indicante distintamente i redditi conseguiti per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi percepiti, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su esplicita richiesta di quest'ultimo. TOBIN TAX A CACCIA DEL GETTITO ESTERO (di G. Di Vittorio, pag.25) Tobin tax, a caccia del gettito estero. Il direttore dell'agenzia delle Entrate ha firmato ieri il provvedimento che individua gli Stati e i territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio d'informazioni e per l'assistenza al recupero crediti. Un passaggio necessario per provvedere all'assolvimento dell'obbligo nel caso l'ordine di acquisto dei titoli arrivi a una banca estera. DENUNCE TARES SENZA DOPPIONI Vale la dichiarazione Tarsu-Tia (di S. Trovato, pag.26) I contribuenti non sono tenuti a presentare la dichiarazione Tares se hanno già denunciato l'occupazione degli immobili per Tarsu e Tia. Il silenzio equivale a conferma dei dati comunicati. La dichiarazione deve essere presentata direttamente agli uffici comunali oppure a mezzo del servizio postale o in via telematica. In quest'ultimo caso può essere trasmessa dal comune già compilata. L'interessato deve solo sottoscriverla. È però provvisoriamente valida anche la dichiarazione non sottoscritta. Sono queste le previsioni ministeriali contenute nel prototipo del regolamento Tares. Lavoro TFR AL CONGUAGLIO Addizionale al fondo tesoreria (di D. Cirioli, pag.28) Via libera al conguaglio del contributo dello 0,5% al fondo di tesoreria. Le imprese che hanno fruito della decontribuzione negli anni 2010 e/o 2011 hanno tempo fino al 17 giugno (il 16 è festivo) per versare all'inps la differenza di Tfr, pari al contributo dello 0,5% applicato alla quota di retribuzione ammessa al beneficio della decontribuzione. Lo stabilisce l'inps nel messaggio n.3678 di ieri. ASSEGNI FAMILIARI AL VIA Pagamenti indebiti ai pensionati P.A. (di C. De Lellis, pag.28) L'Inps avvia il recupero degli assegni per il nucleo familiare (Anf) incassati dai pensionati pubblici senza avervi diritto. Il recupero scatterà dal mese di aprile e avverrà in un massimo di 60 rate, con riferimento al periodo 1 luglio 2011/30 giugno 2012 (redditi anno 2010). Lo rende noto lo stesso Inps nel messaggio n.3689/2013.

8 CUD ONLINE, OCCHIO AI FACCENDIERI L allarme Inps alle sedi locali (di D. Cirioli, pag.28) Procacciatori e faccendieri all'opera sul Cud online. Ed è facile immaginarsi come, pensando ai tanti vecchietti e sprovveduti pensionati alle prese con computer e telematica. A lanciare l'allarme è l'inps che, per metterci riparo, limita la possibilità di rilascio del Cud a un solo modello quando si tratti di delegati estranei, cioè non familiari del pensionato. Lo prevede nel messaggio n.3626/2013. Da ieri, inoltre, anche l'inail ha messo online i Cud e lo stesso ha fatto la cassa ragionieri riguardo ai professionisti in pensione. Varie ESENZIONE DAL BOLLO, REGIONI SENZA POTERE La Cassazione sulle auto storiche (di V. Stroppa, pag.24) Regioni senza potere di veto sulla qualificazione delle auto storiche ai fini dell'esenzione dal bollo. Se una vettura è immatricolata da oltre 20 anni e risponde ai criteri fissati dall'automotoclub storico italiano (Asi) la tassa di possesso non si applica. Anche se l'individuazione dei veicoli è effettuata attraverso principi generali e astratti anziché con la predisposizione di un elenco analitico di modelli e marche. Tale circostanza, infatti, «è giustificata dalla necessità di evitare che, con l'applicazione di criteri non omogenei, alcuni contribuenti possano rimanere ingiustamente penalizzati». Così si è espressa la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza n.3837/13 dello scorso 15 febbraio. SINDACATI, STOP DALLA PRIVACY Non possono avere le liste di chi fa gli straordinari (di A. Ciccia pag. 22) I sindacati non possono avere le liste nominative dei lavoratori che fanno straordinario. Manca una norma di legge o di contratto che lo consenta. Lo ha stabilito il garante della privacy con il provvedimento n.431/12, dando ragione a un dipendente dell'amministrazione penitenziaria, non iscritto ad alcun sindacato, che si lamentava della comunicazione ai sindacati delle informazioni sui suoi straordinari. La motivazione della decisione sta nel fatto che le pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare dati alle associazioni sindacali, indicando anche il nome e il cognome del dipendente. GARE LAVORI, L AVVALIMENTO NON PUÒ ESSERE LIMITATO Conclusioni dell Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue (di A. Mascolini, pag.27) Illegittimo limitare l'avvalimento per le gare di lavori: il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/06) viola la direttiva 2004/18 sugli appalti pubblici perché non consente di utilizzare i requisiti di due imprese per qualificarsi in una specifica categoria di lavori e impedisce l'accesso alle gare da parte delle piccole e medie imprese. È questa la conclusione cui giunge l'avvocato generale Jääskinen nella Causa C-94/12, rimessa alla Corte di Giustizia europea dal Tar delle Marche, che - laddove confermate - porterebbero al superamento dei vincoli oggi previsti nel «codice De Lise».

9 del Fisco News TRANSFER PRICING, LA PROVA AL FISCO L Ufficio deve dimostrare che i prezzi infragruppo sono inferiori al valore normale (di L. Ambrosi, pag.4 N&T) Il fisco deve dimostrare che i prezzi di trasferimento infragruppo sono inferiori al valore normale per poi contestare l'elusione al contribuente. È quanto emerge dalla sentenza 13/3/13 della CTP di Brescia. Trattandosi di costi esteri l'amministrazione sarebbe stata tenuta in primo luogo a verificare se la ricorrente fosse stata disponibile a remunerare un'altra impresa indipendente per l'effettuazione di tali servizi. Inoltre avrebbe potuto constatare se c'era ragionevolezza e proporzionalità dei costi dedotti, ossia se potevano essere verosimili in una normale realtà di mercato. Il collegio sottolinea poi che sarebbe stato necessario confrontare la fiscalità dei Paesi in questione, al fine di verificare l'eventuale vantaggio a "spostare" degli utili. Ancora l'ufficio avrebbe dovuto verificare se la documentazione prodotta poteva essere ritenuta rispondente a ordinari canoni di diligenza e di prudenza e, eventualmente, chiedere ulteriori supplementi per approfondire meglio le operazioni compiute. E, se almeno due delle verifiche avessero evidenziato delle anomalie di comportamento, l'ufficio avrebbe dovuto procedere con ulteriori ricerche.

10 NIENTE RIQUALIFICAZIONE PER L ATTO DI CONFERIMENTO Operazione con effetti economici diversi dalla cessione d azienda (di D. Settembre pag.4, N&T) È illegittima la riqualificazione di un conferimento di azienda e della successiva cessione della partecipazione in un unico atto di cessione di azienda. Dato che le operazioni comportano effetti economici diversi, l'imprenditore è libero di scegliere il modello contrattuale che corrisponde maggiormente alle sue esigenze. È quanto emerge dalla sentenza n.1/1/13 della CTP Milano. LA COMPENSAZIONE EVITA MAXI-PENALITÀ (di A. Tomassini, pag.4 N&T) La mancata presentazione dell'istanza per utilizzare i crediti Iva in compensazione non fa scattare la sanzione del 30% prevista per il mancato o ritardato versamento diretto di imposte. A stabilirlo la CTR Lombardia con la sentenza n.7/22/13. Fisco Approfondimenti TOBIN TAX E BOLLI: INCROCI PERICOLOSI Le due forme di prelievo sono indeducibili e rendono l investimento più oneroso (di G. Barbagelata, pag.2) Dal 1 marzo è scattata la nuova imposta sulle transazioni finanziarie, la Tobin tax, che riguarda compravendite, operazioni con strumenti derivati e operazioni ad alta frequenza aventi per oggetto titoli azionari italiani. Per i derivati, l'imposta si applicherà però solo a partire dal 1 luglio Ecco alcune delle criticità sinora emerse. La Tobin tax, per espressa disposizione di legge, è indeducibile e quindi non rileva ai fini della determinazione del reddito. Né rilevano a tal fine (almeno, per i soggetti diversi dalle imprese) l'imposta di bollo e l'ivafe (per le azioni estere o detenute all'estero senza il tramite di intermediari residenti) non trattandosi di oneri "inerenti" la produzione delle plus-minusvalenze (in quanto legata al possesso dello strumento e non già all'acquisto o alla cessione). L'effetto è che quando entrambe le imposte si applicano congiuntamente (per esempio, derivati con sottostante azionario e azioni quotate non incluse nella lista delle "small cap") l'investimento diviene fiscalmente più oneroso. L'imposta è dovuta in caso di conclusione di un contratto derivato con sottostante azionario e si applica in misura fissa, a scaglioni, sulla base del valore nozionale del contratto con un massimo di 200 per ogni controparte per i contratti aventi un nozionale superiore a 1 milione di euro (tabella 3 allegata alla L. n.228/12). In caso di "settlement" con consegna del sottostante (azioni italiane), non di nuova emissione (che sono escluse da imposizione), si applica altresì l'imposta sulle compravendite con l'aliquota dello 0,2% e in tal caso la base imponibile è il maggiore tra il valore di esercizio stabilito ("strike") e - anche con finalità antielusive - il valore normale delle azioni determinato ai sensi del co.4, dell'art.9, del Tuir. RESTA A PERIMETRO INCERTO LA RIDUZIONE A FORFAIT DEL 10% Deduzione Irap: il caso in cui gli oneri finanziari superano i proventi (di A. Corsini e G.P. Ranocchi, pag.2 N&T) Irap deducibile su base forfettaria a rischio di corto circuito. Restano infatti a oggi irrisolti diversi dubbi su come trattare la deduzione del 10% in presenza di oneri finanziari. La deduzione forfettaria dell'irap del 10% compete, in base all'art.6 del D.L. n.185/08, se si verifica un'eccedenza di interessi passivi (e oneri assimilati) rispetto agli interessi attivi (e proventi assimilati). A oggi

11 mancano chiarimenti ufficiali sul punto, ma, per individuare gli interessi passivi e gli oneri assimilati, si dovrebbe avere riguardo alla "causa finanziaria" che ha generato i costi. Dovrebbero quindi tornare utili i chiarimenti contenuti nella C.M. n.19/e/09 delle Entrate, pubblicata per chiarire la portata dell'art.96 del Tuir. Una situazione dubbia molto diffusa riguarda i soggetti che non adottano gli Ias che, avendo in corso contratti di leasing, contabilizzano i canoni con il metodo patrimoniale imputando i costi nella voce B8 del Conto economico. Ci si chiede infatti se anche in questi casi si possa legittimamente applicare l'abbattimento forfettario Irap del 10%. Seguendo la linea dell'applicazione analogica delle regole che governano l'art.96 del Tuir e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, si potrebbe affermare la possibilità di dedurre il 10% dell'irap anche se gli interessi passivi impliciti in questi casi non sono ricompresi nell'area C del conto economico. Questa conclusione è comunque suffragata dal fatto che la componente finanziaria compresa nella voce B8 viene ripresa a tassazione per effetto di una variazione in aumento da indicare nel rigo IC47 (modello 2013), concorrendo così a formare la base imponibile Irap. Si realizzano quindi i presupposti richiesti dall'art.6, co.1, del D.L. n.185/08. IL PAGAMENTO DEL DEBITORE FA SCATTARE L ESIGIBILITÀ L informazione sull avvenuto versamento (di B. Zanardi, pag.3 N&T) L'art.32-bis del D.L. n.83/12 prevede che l'iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. È emerso, quindi, il dubbio che la cessione del credito (art.1260 c.c.) potesse realizzare presupposto dell'esigibilità almeno nei casi in cui avviene pro soluto. A tal proposito, va ricordato che la cessione dei crediti si qualifica come pro soluto piuttosto che come pro solvendo a seconda del fatto che il cessionario acquisti i crediti dal cedente rispettivamente senza o con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo in caso di insolvenza dei debitori. La questione è stata risolta dalla C.M. n.1/e/13. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizza il presupposto dell'esigibilità dell'imposta in quanto l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie. La C.M. n.1/e/13 interviene anche sulla questione del momento in cui si può considerare perfezionato il pagamento e dunque sopravvenuta la conseguente esigibilità dell'imposta. L'Agenzia chiarisce che è rilevante «l'effettiva disponibilità delle somme» indipendentemente dalla sua formale conoscenza. Nel caso in cui per il contribuente non sia possibile accedere ai movimenti bancari in tempo reale mediante sistemi di home banking, sarà necessario richiedere che tutti gli incassi vengano comunicati tempestivamente entro e non oltre la cosiddetta «data disponibile», in modo tale da poter adempiere correttamente agli obblighi di liquidazione dell'imposta. Archivia Diritto societario REVISIONE LEGALE: COSÌ CAMBIA LA REVOCA PER GIUSTA CAUSA Tra le ipotesi, le inadempienze e lo svolgimento di altre attività (di R. Acierno, pag.9 N&T) Curare per la stessa società già sottoposta a revisione altre attività come le registrazioni contabili o la redazione del bilancio è una delle «giuste cause» che può determinare la revoca dall'incarico di revisione. E questo anche se si opera come dipendente o collaboratore di una consociata della società per cui si svolge il controllo contabile. Situazioni come queste, infatti, finirebbero con il compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione. È quanto emerge dal decreto del Ministero dell'economia n.261 del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla «Gazzetta

12 Ufficiale» del 20 febbraio e in vigore da giovedì 7 marzo, che disciplina casi e modalità di revoca per giusta causa (oltre alle dimissioni) dall'incarico di revisore. L autrice prosegue con l analisi delle cause di revoca dall incarico. UN CORSO IN PIÙ PER USCIRE DAGLI INATTIVI Elenchi differenziati per chi non è operativo (di R. Acierno, pag.9 N&T) Solo la formazione consente al revisore legale iscritto alla sezione inattivi di ricoprire un nuovo incarico. Lo prevede il decreto del Ministero dell'economia n. 16 del l'8 gennaio 2013 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 20 febbraio), che disciplina l'istituzione e la gestione di una nuova Sezione di soggetti inattivi nel Registro dei revisori. Da giovedì 7 marzo, dunque, una volta iscritto nella sezione inattivi, per poter assumere nuovi incarichi di revisione, il professionista dovrà partecipare, anche con modalità telematiche, a un corso di formazione e aggiornamento sulle materie tipiche dell'attività di controllo contabile, come la contabilità generale, analitica e di gestione, la disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, i principi contabili nazionali e internazionali, l'analisi finanziaria, la gestione del rischio e controllo interno, i principi di revisione nazionale e internazionali, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale e l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. O ancora, sul diritto civile e commerciale, diritto societario e fallimentare, sul diritto tributario e del lavoro, sull'informatica e sui sistemi operativi, sull'economia politica, aziendale e finanziaria, e sui principi fondamentali di gestione finanziaria. L ANTICORRUZIONE COMPLICA I MODELLI PER LA 231 La prevenzione richiede un sistema interno di controlli (di A. Iorio, pag.1 N&T) Le norme anticorruzione rendono sempre più complessi i modelli organizzativi delle imprese, sia pubbliche, sia private. Con il rischio concreto in caso di aggiornamento insufficiente che i modelli non siano ritenuti idonei per prevenire le sanzioni previste dal D.Lgs. n.231/01. La disciplina anticorruzione contenuta nella L. n.190/12 comporta conseguenze rilevanti per le imprese che intendono adeguarsi al sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. n.231/01. Si tratta, infatti, non solo di introdurre nei modelli e nelle conseguenti procedure le nuove condotte delittuose attività di per sé già particolarmente complessa ma anche di prevedere, quando ricorrono le condizioni, gli altri adempimenti contenuti nella L. n.190/12 e nei recenti decreti legislativi attuativi. I nuovi reati che rilevano anche ai fini del D.Lgs. n.231/01 sono l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater del c.p.) e la corruzione tra privati (art.2635 del c.c.). A queste novità, che già comportano obiettive difficoltà nella effettiva revisione del modello, occorre poi aggiungere, almeno per quanto riguarda le società partecipate in tutto o in parte da enti pubblici, altri adempimenti di cui verosimilmente, il modello dovrà tenere conto. Infatti, sia la L. n.190/12, sia alcuni dei decreti legislativi attuativi approvati il 15 febbraio scorso dal Governo, introducono altre incombenze per le Pubbliche Amministrazioni, in parte estese (non sempre in modo chiaro e preciso) anche alle società pubbliche. POSSIBILE ANCHE L INTERDIZIONE SE LE MISURE NON SONO IDONEE Penalità extra oltre alle sanzioni pecuniarie (di A. Iorio, pag.1 N&T) Se il giudice non ritiene idonei i modelli organizzativi, oltre all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, scattano le misure interdittive, laddove ci sia una esplicita previsione normativa in questo senso nelle disposizioni sui singoli reati presupposto. Le sanzioni interdittive sono l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,

13 licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. La sentenza n.42701/10 della Cassazione ha ritenuto applicabile le sanzioni interdittive anche ai reati di corruzione internazionale, nonostante il mancato richiamo effettuato dall'art.25, co.4, del D.Lgs. n.231/01 alla possibilità di applicare queste misure. I GIUDICI BOCCIANO I RESTYLING PRO FORMA Le pronunce sulla valutazione dell aggiornamento (di A. Iorio, pag.1 N&T) La predisposizione del sistema di prevenzione dei reati «fonte» contemplati dal D.Lgs. n.231/01, arricchiti dai nuovi delitti di corruzione tra privati e induzione, ha la finalità principale di sollevare da sanzioni gravissime la società, in presenza di violazioni penali commesse dai vertici aziendali. Per raggiungere questo scopo, però, il modello e gli altri adempimenti connessi devono superare il vaglio dell'autorità giudiziaria e, in primis, della Procura della Repubblica. Diventa dunque pressoché inutile, se non dannoso, limitarsi ad adottare modelli solo sotto il profilo formale, senza che questi si traducano poi in concreti adempimenti messi in atto nell'azienda. Ci sono alcuni elementi che consentono agli organismi inquirenti di valutare agevolmente l'insufficienza del sistema preventivo adottato in azienda e quindi l'irrogazione delle sanzioni, senza neanche esaminare nel merito l'efficacia del modello. Deve restare traccia dello svolgimento e dei contenuti del l'attività formativa. In mancanza di questa, è agevole sostenere l'inutilità del sistema preventivo predisposto dall'azienda. Tra le condizioni che consentono alla società di beneficiare dell'esonero da responsabilità, e quindi oggetto di controllo, c'è poi l'organismo di vigilanza (OdV), cui sono affidati delicati compiti, poteri e responsabilità. Lavoro CASSA A MAGLIE STRETTE NELLA CRISI L integrazione straordinaria è riservata alle aziende con chance di ripresa (di A. Rota Porta, pag.11 N&T)) Requisiti più restrittivi per fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, nelle imprese soggette a procedure concorsuali, in vista della scomparsa di questo ammortizzatore, a partire dal A fissare i nuovi parametri, è il decreto del Ministero del Lavoro del 4 dicembre 2012 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n.28 del 2 febbraio scorso), che ha dato attuazione alla riforma del lavoro. La L. n.92/12 ha riformato il sistema degli ammortizzatori sociali, prevedendo due modifiche rilevanti anche per i trattamenti di Cigs. Il primo intervento interessa appunto le imprese sottoposte a procedure concorsuali, il cui salvataggio dopo le previsioni più restrittive introdotte nella L. n.92/12 dal D.L. n.83/12 è concesso, fino al 2015, solo se ci sono chance di ripresa dell'attività e salvaguardia dell'occupazione, nel rispetto dei parametri oggettivi identificati dal decreto del Ministero del Lavoro. La Cigs è stata poi estesa «a regime» ad alcuni settori, che fino al 2012 potevano accedere ai trattamenti solo grazie a proroghe annuali. L autore prosegue con l analisi delle novità introdotte.

14 News Fisco CORRESPONSABILITÀ A SORPRESA Indispensabile qualificare i rapporti volta per volta (di N. Villa, pag.8) La corresponsabilità tributaria in caso di appalto non è limitata al settore edile. Sono però esclusi i contratti di opera riconosciuti come differenti da quelli di appalto. Esclusi dall'applicazione delle norme i condomini. Nuovi dubbi su cosa occorre chiedere all'appaltatore per evitare problemi. Questi i temi di maggior interesse approfonditi dalla C.M. n.2/e del 1 marzo a commento dell'art.13-ter del D.L. n.83/12 che ha introdotto la responsabilità dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal subappaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto ed anche la responsabilità sanzionatoria in capo al committente. L autore prosegue evidenziando sia i chiarimenti che le criticità irrisolte dal documento di prassi.

15 STUDI DI SETTORE, NON C È PARTITA Nella maggior parte dei casi è il Fisco a soccombere (di A. Bongi, pag.9) Tempi duri, anzi durissimi, per gli studi di settore. L'esame delle ultime sentenze emesse dalla Corte di Cassazione sul principale strumento di accertamento induttivo utilizzato dal Fisco evidenziano una vera e propria Caporetto, con la soccombenza dell'amministrazione Finanziaria in sei casi su sei. Alcune volte sono le tipicità dell'attività o le caratteristiche peculiari dell'impresa a far volgere il giudizio a favore del contribuente. In altre situazioni è un utilizzo ancora troppo spregiudicato e disinibito degli studi di settore che finisce per pregiudicare l'operato del Fisco. Tutte e sei le sentenze hanno però un unico filo conduttore che lega l'una alle altre: la centralità del contraddittorio preventivo. L autore prosegue con l analisi della giurisprudenza richiamata. INERENZA COSTI CON DISTINGUO Una sentenza della Cassazione: l onere della prova rimbalza tra Fisco e contribuenti (di M. Tasini, pag.11) Inerenza allagata con onere della prova sul Fisco: è la massima desumibile dalla sentenza della Cassazione del 12 febbraio 2013 n Il tema dell'onere della prova della pretesa tributaria è sempre stato oggetto di dibattito nella dottrina, nella prassi e nella giurisprudenza di legittimità e di merito. Alla tesi tradizionale, che imputa sul piano generale l'onere della prova sul fisco, la Corte di Cassazione ha affiancato una tesi più vicina alle aspettative del Fisco. Secondo quest'ultima prospettazione l'onere della prova compete al Fisco nel caso che oggetto dell'atto impositivo sia la ripresa a tassazione di maggiori ricavi o proventi; mentre nel caso l'ufficio riprendesse a tassazione maggiori costi deducibili, l'onere di provare l'esistenza dei requisiti legali per la relativa deduzione incombe sul contribuente (inerenza, competenza, certezza od obiettiva determinabilità, esistenza). La sentenza n.3340/13, riprendendo il principio espresso in alcune pronunce quanto mai datate, ha introdotto, nell'ambito dell'accertamento dei costi d'impresa, un ulteriore distinguo, che senza dubbio riporta «la palla» al centro del campo. Se la spesa è «astrattamente» riconducibile all'attenzione dell'impresa, sarà il Fisco, che intende disconoscere l'entità del costo, che deve fornire la relativa dimostrazione in giudizio. Più precisamente, la Corte distingue tra «beni normalmente necessari e strumentali» e «beni non necessari e strumentali», ponendosi a carico del contribuente l'onere della prova dell'inerenza solo in questa seconda evenienza. Approfondimenti Diritto societario CORRUZIONE E REATI AMBIENTALI: AZIENDE ALL APPELLO DELLA 231 Da novembre l elenco delle condotte-presupposto (e dei rischi) è ancora più ampio (di V. Dragani, pag.3) Non solo gestione illecita di rifiuti e inquinamento di aria, acque e suolo, ma anche indebite pressioni per conseguire autorizzazioni pubbliche o vantaggi economici nel settore. A far scattare la responsabilità amministrativa diretta delle imprese che interagiscono con l'ecosistema possono contribuire, oltre agli illeciti strettamente ambientali commessi da loro dipendenti e rappresentanti a vantaggio della struttura, anche le violazioni delle ultime norme «anticorruzione». Dopo l'inserimento avvenuto il 16 agosto 2011 degli illeciti ambientali tra le fattispecie delittuose che comportano ex D.Lgs. n.231/01 (il provvedimento madre in materia di responsabilità amministrativa

16 degli enti) l'applicazione di pene pecuniarie e interdittive a carico delle imprese, dallo scorso 28 novembre 2012 il novero dei «reati presupposto» è stato ulteriormente allargato dalla L. n.190/12 ai riformulati reati di corruzione previsti da codice penale e civile. L'elenco degli illeciti penali richiamati dal D.Lgs. n.231/01 che fanno scattare la responsabilità amministrativa dell'ente (per tal ragione meglio noti come «reati presupposto») è stato dal D.Lgs. n.121/11 (emanato in recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento provocato da navi) ampliato fino a ricomprendervi i principali reati previsti dalla normativa ambientale nazionale, tra cui la gestione illecita dei rifiuti, l'inquinamento oltre i limiti consentiti di suolo, acque e aria, il danneggiamento di specie animali e vegetali protette. L'elenco dei «reati presupposto» è poi stato ulteriormente rivisitato dalla L. n.190/12, provvedimento che ha riformulato (ampliandone la portata) i reati di corruzione e li ha agganciati (nella loro nuova versione) al D.Lgs. n.201/01. Ed è proprio tale ampliamento, sia delle condotte colpite che dei soggetti imputabili, ad allargare le ipotesi di responsabilità amministrativa delle imprese cui gli agenti sono riconducibili. Bilancio I CONTI ECONOMICI NON RESTANO INDIFFERENTI AI CERTIFICATI GRIGI L impatto delle regole Oic per rappresentare gli incentivi alla riduzione dei gas serra (di F. Cornaggia e N. Villa, pag.22) I certificati grigi influenzano il Conto economico. La loro iscrizione deve seguire rigidamente il principio di competenza. L'organismo italiano di contabilità ha licenziato il principio contabile Oic 8, nuova serie, per dettare le direttive in tema di contabilizzazione delle quote di emissione di gas a effetto serra (cosiddetti certificati grigi). Come in parte già avvenuto per i certificati verdi, anche su questo tema vengono avanzate proposte differenziate in base ai soggetti, ovvero differenziate tra le società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e le società trader. Le imprese interessate ottengono la disponibilità delle quote in differenti modi: ve ne sono alcune che sono assegnate gratuitamente, dall'autorità nazionale competente, agli impianti che rientrano nelle categorie di attività disciplinate dalla normativa comunitaria, sulla base dei piani nazionali di assegnazione, altre che possono essere acquistate nelle aste e altre che possono essere acquistate in forza di pattuizioni contrattuali bilaterali. Gli autori proseguono con la puntuale disamina delle direttive previste dal principio contabile. Lavoro COLLABORAZIONI A PROGETTO DOC SE RISPETTANO QUATTRO REQUISITI Gli effetti della Riforma Fornero: la sanzione prevista è la trasformazione del contratto (di D. Cirioli, pag.14) Quattro condizioni per la genuina collaborazione a progetto. La presenza di un risultato finale, certo e individuabile; la specificità dell'attività del collaboratore; la non coincidenza delle prestazioni con l'oggetto sociale del committente; il non svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi. In mancanza, c'è la sanzione della trasformazione del contratto da co.co.pro. a rapporto dipendente (subordinato) sin dalla costituzione. A stabilirlo è la L. n.92/12 con riferimento alle co.co.co. stipulate dallo scorso 18 luglio. La Riforma Fornero intende frenare l'utilizzo delle collaborazioni introducendo una definizione più stringente del «progetto» che costituisce l'oggetto della co.co.co. L autore prosegue analizzando la disciplina di riferimento.

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