*++$,#!#$$*%*& -%*!$$"%#&.! $$$#!$& + ' %!!/%!!%+4& %!!/!"*5!$5%!! & : )%%!!# ' "! # ( $ %!

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "*++$,#!#$$*%*& -%*!$$"%#&.! $$$#!$& + ' 2 3 44 %!!/%!!%+4& %!!/!"*5!$5%!!01+ +67. 89& : )%%!!# '+ 7 0 +49 8 67. 89 "! # ( $ %!"

Transcript

1 ' ' '!" #$%&!$!#$"$("& $$$! )& *++$,#!#$$*%*& -%*!$$"%#&.! $$$#!$& %!/!**$%!!01+ + ' %!!/%!!%+4& %!!/!"*5!$5%!! & : )%%!!# ' * "! # ( $ %! + +4 " 27 $3& 8' ;++49 REGOLAMENTO DIDATTICO FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA INDICE Articolo 1. Definizioni TITOLO I. Corsi di studio, strutture didattiche e commissioni Articolo 2. Titoli e Corsi di studio Articolo 3. Strutture didattiche Articolo 4. Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici Articolo 5. La Facoltà e il Consiglio di Facoltà Articolo 6. Il Preside Articolo 7. Convocazione e funzionamento del Consiglio di Facoltà Articolo 8. La Giunta di Facoltà Articolo 9. Le Classi di Corsi di studio e le Giunte di Classe Articolo 10. I Corsi di studio e i Consigli di Corso di studio Articolo 11. Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche Articolo 12. Crediti formativi universitari Articolo 13. Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative Articolo 14. Manifesto degli studi, curricula e piani di studio Articolo 15. Orientamento e tutorato Articolo 16. Commissione Didattica, Orientamento e Tutorato Articolo 17. Nucleo di Valutazione Articolo 18. Consiglio dei Clinici

2 Articolo 19. Commissioni TITOLO II. Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attività didattiche Articolo 20. Corsi di laurea Articolo 21. Corsi di laurea specialistica Articolo 22. Corsi di specializzazione Articolo 23. Master universitari Articolo 24. Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole Articolo 25. Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all estero Articolo 26. Calendario didattico Articolo 27. Tipologia e articolazione degli insegnamenti Articolo 28. Esami e verifiche del profitto Articolo 29. Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti interruzione degli studi Articolo 30. Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori Articolo 31. Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all incentivazione dei Docenti e dei Ricercatori Articolo 32. Promozione e pubblicità dell offerta didattica Articolo 33. Prove finali e conseguimento dei titoli di studio TITOLO III. Diritti e doveri degli studenti Articolo 34. Immatricolazioni e iscrizioni Articolo 35. Certificazioni Articolo 36. Tutela dei diritti degli studenti TITOLO IV. Norme transitorie e finali Articolo 37. Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Facoltà Articolo 38. Modifiche del Regolamento didattico di Facoltà Articolo 49. Norme transitorie ARTICOLO 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per Regolamento Generale sull Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509; b) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione e di Master universitario come individuati dall art. 2; c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione e il Master, come individuati dall art. 2; d) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare; e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio), l insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati e determinati dai Decreti ministeriali; f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all art. 12 del Regolamento Generale sull Autonomia; %

3 g) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio; h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di cui al D.M. del 4 ottobre 2000 Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientificodisciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell art.2 del DM 23 dicembre 1999; i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali; j) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio; k) per obiettivi formativi, l insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai Decreti ministeriali; l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; m) per curriculum, l insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo; n) per Regolamento per l incentivazione dell impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall Ateneo ai sensi dell art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre TITOLO I Corsi di studio e strutture didattiche ARTICOLO 2 Titoli e Corsi di studio 1.La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell Università degli Studi di L Aquila (in seguito UAQ) organizza i Corsi per il conseguimento di titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea specialistica, nonché Diplomi di Specializzazione e Master universitari. 2. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione e di Master attivati dalla Facoltà in osservanza dei Decreti ministeriali e nell ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate. 3. I titoli di studio rilasciati dall UAQ al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono sotto tutti gli aspetti giuridici equivalenti. Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, oltre che dall indicazione numerica della Classe di appartenenza.

4 4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in vigore e in particolare del Regolamento Generale sull Autonomia e successive modifiche, e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici, autonomamente approvati dall UAQ in conformità con tali disposizioni. 5 I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici. 6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall art. 34 del presente Regolamento. 7. La Facoltà può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall art. 13 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli dei Corsi di studio. ARTICOLO 3 Strutture didattiche 1. Le Strutture didattiche che possono essere proposte dalla Facoltà per l attivazione sono, nell ordine: a) le Classi di Corsi di studio; b) i Corsi di studio, articolati in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea specialistica, Corsi di Specializzazione, Corsi di Master universitario; c) le eventuali Strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici integrativi, ai sensi dell art Le attività delle Strutture didattiche di cui al punto b) sono disciplinate da un relativo ed apposito Regolamento didattico; 3. Ogni Struttura didattica è retta da un Consiglio didattico costituito da una rappresentanza di Professori di prima e seconda fascia, di Ricercatori e di Studenti. L art. 10 del presente Regolamento ne stabilisce la composizione numerica, la durata della carica e le modalità di elezione. 4. I Regolamenti didattici dei relativi Corsi di studi possono prevedere, ove non contemplati dallo Statuto, l istituzione di organi ristretti all interno di ciascuna Struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni. 5. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivate Strutture didattiche interfacoltà e interateneo, a ciascun livello di Corsi di studio. ARTICOLO 4 Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici 1. I Regolamenti delle Strutture didattiche attivate nella Facoltà di Medicina e Chirurgia sono emanati dal Rettore, su proposta del Consiglio didattico interessato e su delibera, a maggioranza dei componenti, del Consiglio di ciascuna Struttura didattica superiore interessata e comunque della Facoltà o delle Facoltà interessate. I regolamenti delle Facoltà devono essere approvati )

5 dal Senato Accademico. I Regolamenti delle Strutture didattiche interateneo sono emanati congiuntamente, in base ad accordi stabiliti, dai Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici. 2. Nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento, i Regolamenti delle Strutture didattiche superiori determinano le norme generali cui devono attenersi i Regolamenti delle Strutture didattiche attivate al loro interno. In particolare, nel caso di attivazione di Corsi di studio interfacoltà, i Regolamenti di Facoltà determinano le norme generali cui devono attenersi i Consigli di Corso di Studio cui essi appartengono, in base ad un accordo tra le Facoltà interessate che assicuri il pieno rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse. 3. In caso di persistente dissenso tra diverse Facoltà al cui interno sono attivati Corsi di Studio interfacoltà, la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante. 4. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti ministeriali, disciplina fra l altro l Ordinamento didattico relativo, comprensivo della tipologia e dell ordine degli insegnamenti impartiti, dell articolazione strutturale dei curricula e della determinazione dei crediti corrispondenti ad ogni attività formativa in essi prescritta. 5. L insieme degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio attivati all interno di una Facoltà o dei Corsi di studio interfacoltà confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico, nel Manifesto didattico di Facoltà o nei Manifesti delle Facoltà interessate. 6. Ciascun Regolamento didattico dei Corsi di studio, redatto nel rispetto dei Decreti ministeriali, disciplina in particolare: a) la denominazione del Corso di studi, la formulazione degli obiettivi formativi specifici e la Facoltà o le Facoltà di afferenza; b) l elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal Corso, degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi di norma per annualità e con precisazione delle eventuali propedeuticità nonché articolazioni in moduli e tipologie didattiche, delle altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali; c) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula; d) l assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise di norma per anno di corso; e) l articolazione dei curricula perseguibili nell ambito del corso e l eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione; f) le eventuali obbligatorietà di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno (ai sensi #

6 dell art. 24 del presente regolamento e dell art. 11, comma 7, lett. h) del Regolamento Generale sull Autonomia); g) la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali e della Comunità europea; h) i requisiti di ammissione al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l assolvimento del debito formativo, ai sensi dell art. 13; i) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio. ARTICOLO 5 Le Facoltà e il Consiglio di Facoltà 1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia è, sotto l aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori. 2. La Facoltà è retta da un Consiglio di Facoltà costituito dai Professori di prima e di seconda fascia, dai Ricercatori confermati e da una rappresentanza degli studenti stabilita dallo Statuto vigente. 3. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutte le Strutture didattiche attivate al suo interno. )8671:< a) sul calendario didattico, da definire sei mesi prima dall inizio delle lezioni, e sull eventuale articolazione dell anno accademico in cicli didattici; b) sulla distribuzione temporale dell impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal Senato Accademico e dal Regolamento didattico di Ateneo), in relazione agli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro; c) sulla compilazione del Manifesto didattico di Facoltà, ai sensi dell art. 4, comma 5 e dell art. 11, commi 1 e 2; d) sull istituzione delle Commissioni didattiche di vigilanza, ai sensi dell art. 13; e) sull istituzione e l attivazione dei Corsi di studio, ai sensi dell art. 8, comma 1; f) sull eventuale costituzione della Giunta di Classe; g) sulla valutazione dell attività didattica dei docenti e dei ricercatori. 4. Il Consiglio di Facoltà, su proposta delle Strutture didattiche interne, delibera in merito agli affidamenti ed alle supplenze di insegnamenti e all assegnazione di contratti, e comunque in merito a tutti i punti previsti dall art.12 comma 3 dello Statuto. (

7 ARTICOLO 6 Il Preside 1. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Preside, eletto in base allo Statuto. 2. Il Preside nomina, tra i professori di prima fascia del Consiglio di Facoltà, un suo sostituto che ne fa le veci ad ogni effetto, nei limiti fissati dalle disposizioni di legge e dai Regolamenti vigenti e, in ogni caso, limitatamente alla ordinaria amministrazione, in tutti i casi di assenza od impedimento per documentati motivi con formale delega. 3. Il Preside ha la possibilità di delegare parte delle sue funzioni a Professori e Ricercatori della Facoltà, tra i quali può altresì nominare suoi rappresentanti nelle Commissioni di Facoltà, nel Nucleo di Valutazione di Facoltà e in altre Commissioni interfacoltà di Ateneo, ove i relativi Regolamenti lo consentano. 4. Il Preside, ove ravvisi inadempienze, da parte di Professori e Ricercatori nello svolgimento del loro impegno didattico e tutoriale, le comunica al Rettore, che assume gli eventuali provvedimenti nei loro confronti. 5. Il Preside può autorizzare le assenze dalle attività didattiche dei Professori e dei Ricercatori, opportunamente motivate, e provvede alla loro eventuale sostituzione per lo svolgimento dell attività didattica d intesa con il Consiglio di Facoltà. 6. Al termine del mandato di presidenza e fino alla nomina del nuovo preside, le funzioni di questo vengono esercitate dal professore di prima fascia a maggiore anzianità di ruolo (a parità, prevale l anzianità anagrafica). Convocazione e funzionamento del Consiglio di Facoltà 1. Il Preside convoca il Consiglio di norma almeno otto giorni prima delle sedute attraverso affissione all albo e comunicazione scritta indirizzata ai membri del Consiglio nella sede abituale di lavoro. La convocazione deve indicare data, ora e sede della convocazione nonché le voci all ordine del giorno, con eventuali note esplicative. 2. Il Preside, qualora ne ravveda la necessità, può convocare il Consiglio di Facoltà in seduta straordinaria, prescindendo dagli otto giorni di tempo richiesti per la convocazione delle sedute ordinarie. 3. Gli argomenti sono posti all ordine del giorno dal Preside, anche su iniziativa della Giunta di Presidenza o di almeno un quinto dei membri del Consiglio. 4. La seduta del Consiglio inizia previa verifica del numero legale, che si intende raggiunto allorché abbiano firmato la metà più uno degli aventi diritto, dedotte le giustificazioni scritte pervenute presso gli uffici di Presidenza entro l ora di inizio della seduta. La giustificazione può essere inviata dall interessato o dal Dipartimento di appartenenza in particolare in caso di assenza autorizzata o nota alla Direzione del Dipartimento. Sono da intendersi giustificati coloro che siano in missione, ferie o congedo. Gli stessi conservano peraltro il diritto a partecipare alle sedute senza dover interrompere formalmente lo stato di esonero temporaneo dal servizio. 5. Chi accede all aula ha l obbligo di apporre la propria firma di presenza. Le firme fanno fede della validità della seduta; tuttavia, è possibile, a richiesta, verificare il numero di coloro che siano effettivamente presenti nell aula; tale verifica non può essere richiesta nel corso di una votazione. 6. Si intendono valide le votazioni nelle quali una proposizione riporti in favore la maggioranza dei votanti, fatta salva la verifica del numero legale. Gli astenuti sono conteggiati come ostativi al raggiungimento del quorum previsto, salvo il caso in cui siano posti in votazione due proposizioni contrapposte, previa delibera del non valore degli astenuti. Le dichiarazioni di voto devono essere formulate prima dell inizio della votazione. 7. Delle riunioni del Consiglio di Facoltà viene redatto un verbale a cura del Segretario, che viene designato dal Preside di volta in volta tra i componenti presenti alla seduta. Un funzionario dell Ufficio della Presidenza coadiuverà il *

8 Segretario nella stesura del verbale. E possibile l uso di apparecchi di registrazione nelle sedute del Consiglio. Gli intervenuti che vogliano una verbalizzazione estesa del loro intervento, devono dettarlo o consegnarlo scritto al Segretario in maiuscolo al momento. Il verbale, da approvarsi nella successiva seduta utile del Consiglio, è reso disponibile per eventuali osservazioni scritte da indirizzarsi al Segretario presso la Presidenza della Facoltà, almeno otto giorni prima della sua approvazione e, comunque, ai fini dell approvazione nella seduta successiva, il verbale viene inviato in visione, per posta elettronica, a tutti i membri del Consiglio; dopo l approvazione, il verbale è reso disponibile su sito internet di Facoltà 8. Il Consiglio di Facoltà può istituire una Giunta presieduta dal Preside, di cui al successivo articolo 8. La Giunta di Facoltà La Giunta di Facoltà coadiuva il Preside nell espletamento delle sue funzioni. Essa è presieduta dal Preside ed è costituita dal Vicepreside, dal Coordinatore dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea, dal Coordinatore dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Specialistica, dal Presidente del Consiglio dei Clinici, dal Presidente del Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, dai Direttori di Dipartimento, dal Docente nominato Segretario verbalizzante nel Consiglio di Facoltà, dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, da un rappresentante dei Professori Associati, da un rappresentante dei Ricercatori e da due rappresentanti degli studenti scelti tra i rappresentanti presenti in Consiglio di Facoltà. Per le sole materie che attengono lo stato giuridico dei docenti universitari non è prevista la presenza dei rappresentanti degli studenti. Alla Giunta spettano di norma funzioni istruttorie. Eventuali deleghe per lo svolgimento di particolari funzioni esecutive devono essere preventivamente conferite alla Giunta con apposita delibera del Consiglio di Facoltà. La Giunta viene convocata dal Preside di norma nei dodici giorni che precedono la seduta del Consiglio di Facoltà ed inoltre ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità. Le sedute della Giunta sono valide se presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. = : 9 -+ Le Classi di Corsi di studio e le Giunte di Classe 1. I Decreti ministeriali determinano la denominazione delle Classi nonché gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe. Le Classi di Corsi di studio istituite all interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia, quali raggruppamenti di Corsi di studio, ai sensi dei Decreti ministeriali, sono qui di seguito riportate: - Classe delle lauree specialistiche in Medicina e Chirurgia - Classe delle lauree specialistiche in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Classe delle lauree specialistiche in Scienze Infermieristiche e in Scienze Infermieristiche Ostetriche - Classe delle lauree specialistiche in Servizio Sociale - Classe delle lauree in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche - Classe delle lauree per le Professioni Sanitarie della Riabilitazione - Classe delle lauree per le Professioni Sanitarie Tecniche "

9 2. La Classe di Corso di studio può prevedere una Giunta di Classe che opera per l organizzazione armonica delle attività didattiche relative ai Corsi di studio attivati al loro interno. 3. La Giunta di Classe, ove istituita, è formata da una rappresentanza di Professori di prima e seconda fascia e di Ricercatori afferenti alla Classe, nonché da una rappresentanza degli studenti. La composizione numerica, la durata della carica e le modalità di elezioni sono stabilite dal Consiglio di Facoltà. Nel caso in cui di una Classe facciano parte Corsi di studio interfacoltà (art. 7, comma 3), il Consiglio di Facoltà contempla la presenza nella Giunta di Classe di rappresentanze di Professori e Ricercatori di Facoltà diverse: in tali casi la Classe si intende come struttura didattica afferente a più di una Facoltà. 4 La Giunta di Classe è presieduta da un Coordinatore, eletto tra i Professori di ruolo di prima fascia che lo compongono. Il Coordinatore dura in carica per un triennio ed è rieleggibile senza soluzione di continuità una sola volta. 5. Le Classi di Corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi (ossia di Laurea, Laurea specialistica, Specializzazione) individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale possono, su delibera della Facoltà in base a valutazioni di carattere numerico ed organizzativo, essere congiunte in un'unica Giunta di Classe. 6. La Giunta di Classe ha di norma funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Facoltà cui afferisce, ed è tenuta a svolgere i seguenti compiti principali: a) proposta di istituzione di Corsi di studio interni alle Classi, ai sensi dell art. 8, comma 1; b) coordinamento dei curricula dei Corsi di studio interni, per la razionale utilizzazione delle risorse; c) coordinamento delle attività didattiche e formative di ogni tipo dei diversi Corsi di studio; d) proposta di attivazione o della relativa disattivazione dei moduli didattici richiesti dai Corsi di studio; e) proposta di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, elaborati dai Consigli di Corsi di studio; f) organizzazione delle attività di tutorato promosse dai Corsi di Studio, ai sensi dell art. 12, comma 4; g) proposta di progetti di attività di orientamento per l accesso all Università e guida alle preiscrizioni, realizzabili in collaborazione con le Scuole secondarie; h) proposta di organizzazione e attivazione di servizi didattici integrativi, progettati dai Consigli di Corsi di studio, ai sensi dell art Nel caso in cui non siano previste Giunte di Classe, le competenze sono demandate al Consiglio di Facoltà. $

10 ARTICOLO 10 I Corsi di studio e i Consigli didattici di Corso di studio %++%8: 4 : : 9 ' Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell UAQ sono istituiti i Corsi di studio e i relativi Consigli didattici. I Corsi di Studio istituiti presso la Facoltà di Medicina sono qui di seguito riportati: Corsi di Laurea Specialistica - Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche - Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione - Corso di Laurea Specialistica in Scienze Sociali Corsi di Laurea - Corso di Laurea in Fisioterapia - Corso di Laurea in Igiene Dentale - Corso di Laurea in Infermieristica - Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza in Oftalmologia - Corso di Laurea in Ostetricia - Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica - Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro - Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia - Corso di Laurea in Servizio Sociale Corsi di Scuola di Specializzazione - Allergologia ed Immunologia Clinica - Anatomia Patologica - Anestesia e Rianimazione - Audiologia e Foniatria - Biochimica Clinica - Cardiologia Chirurgia dell Apparato Digerente - Chirurgia Generale - Chirurgia Maxillo-Facciale - Chirurgia Plastica e Ricostruttiva - Chirurgia Toracica - Chirurgia Vascolare - Dermatologia e Venereologia - Ematologia - Endocrinologia e malattie del ricambio - Farmacologia - Fisica Sanitaria - Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Geriatria - Ginecologia ed Ostetricia - Igiene e Medicina Preventiva - Medicina del Lavoro - Medicina dello Sport - Medicina fisica e riabilitativa - Medicina Interna!

11 - Neurochirurgia - Neurologia - Neuropsichiatria Infantile - Oftalmologia - Oncologia - Ortognatodonzia - Ortopedia e Traumatologia - Otorinolaringoiatria - Patologia Clinica - Pediatria - Psichiatria - Psicologia clinica - Radiodiagnostica - Radioterapia - Urologia 3. I Corsi di studio possono anche essere attivati mediante accordi tra diverse Facoltà dell UAQ (Corsi di Studio interfacoltà) o accordi tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari) (art. 3, comma 5). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e della attribuzione degli studenti alle Facoltà ed agli Atenei convenzionati nonché la responsabilità amministrativa. 4. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio didattico di Corso di Studio costituito da una rappresentanza di Professori di prima e seconda fascia, di Ricercatori e di Studenti e dal Coordinatore del tirocinio, ove esistente. La composizione numerica, la durata della carica e le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di Facoltà si pronuncia altresì sulla opportunità che più Corsi di studio possano essere retti da un solo Consiglio didattico. 5. Il Consiglio didattico è presieduto da un Presidente, eletto in base al Regolamento didattico di Corso di studio tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nella Giunta di Classe, ove istituita, o nella Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all interno del Corso. 6. I Presidenti dei diversi Corsi di Laurea eleggono al loro interno un Coordinatore. 7. I Presidenti dei diversi Corsi di Laurea Specialistica eleggono al loro interno un Coordinatore. 8. I Presidenti dei diversi Corsi di Specializzazione eleggono al loro interno un Coordinatore. 9. Il Consiglio didattico svolge i seguenti compiti: a) propone il Regolamento Didattico del corso di studio; b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall Ordinamento;

12 c) propone i requisiti di ammissione ai Corsi di studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di verifica; progetta eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell art. 10; d) cura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento; verifica e sovrintende all attività didattica programmata segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente; e) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente; f) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall Ordinamento; g) studia nelle forme adeguate un equilibrata gestione dell offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative; h) esamina ed approva entro i termini indicati dall Amministrazione i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli Ordinamenti didattici; i) esamina ed approva nei termini indicati dall Amministrazione le pratiche di trasferimento degli studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all estero (ai sensi dell art. 25); j) valuta nei termini indicati dall Amministrazione le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo ai sensi dell art. 34, comma 4; k) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali la risposta degli studenti all offerta didattica e controllando l entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall Ordinamento; l) verifica i crediti acquisiti dagli studenti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi; m) indice almeno una riunione l anno, con tutti gli afferenti, per la programmazione didattica ed almeno una riunione l anno, con tutti gli afferenti, per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dall art. 13, comma 3; n) determina le modalità dell eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall Università, ai sensi dell art. 9, comma Le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito entro il termine imprescindibile di trenta giorni, il parere favorevole delle Commissioni didattiche di vigilanza di cui all art. 16. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico (ai sensi del Regolamento Generale sull Autonomia, art. 12, comma 3). %

13 8. In base ad apposite convenzioni tra Università, proposte dai Consigli didattici dei Corsi di studio, ratificate dai Consigli di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati. ARTICOLO 11 Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche 1. L istituzione di un nuovo corso di studio, interno ad una Classe di Corso di studio già attivata nell UAQ è deliberata dai Consigli di Facoltà o dalle Facoltà interessate (nei casi di corsi di studio interfacoltà), nel rispetto dei Decreti Ministeriali e delle vigenti leggi. La proposta, pervenuta attraverso la Giunta di Classe, ove istituita, deve essere corredata da un progetto elaborato da un gruppo di Professori e Ricercatori in numero adeguato e dotato delle competenze specialistiche necessarie. Tale proposta viene sottoposta, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, ad approvazione da parte del Senato Accademico che ne valuta il significato culturale e il valore formativo. L attivazione di un nuovo Corso di studio (già istituito) avviene tramite decreto rettorale, a seguito di delibera del Senato Accademico, previa approvazione del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse disponibili e della richiesta didattica. Alla proposta deve essere allegato il relativo Regolamento Didattico, contenente precise disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti nonché di corrispondenti attività formative. Il nuovo Corso di studio potrà essere attivato a partire dall inizio dell a.a. successivo alla data di approvazione. Le modifiche degli ordinamenti didattici vigenti vengono proposte dal Consiglio del corso di studio competente e segue la medesima procedura. La disattivazione di un Corso di studio è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Facoltà interessato ed il Nucleo di Valutazione. 2. La proposta di istituzione di una nuova Classe di Corsi di studio è deliberata dal Consiglio di Facoltà o delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di studio interfacoltà) ed è subordinata all attivazione di almeno un Corso di studio ad essa appartenente nel rispetto dei Decreti ministeriali. 3. Nel caso di disattivazioni di Corsi di studio, il Consiglio di Facoltà assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, disciplinando gli Ordinamenti didattici in tal senso, e la possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. Le attestazioni di frequenza ai corsi verranno comunque acquisite entro la durata corrispondente al ciclo degli studi ed il conseguimento del relativo titolo avverrà in una durata massima pari al doppio della durata del ciclo, a partire dall anno di disattivazione. In caso contrario lo studente si intende decaduto. ARTICOLO 12 Crediti formativi universitari 1. L unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario costituisce il credito formativo universitario. 2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la

14 formazione per il superamento dell esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell art. 5 comma 1 del Regolamento Generale sull Autonomia, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono possibili, su richiesta delle Facoltà, esclusivamente in seguito a Decreto ministeriale. 3. Ai sensi dell art. 5, comma 2 del Regolamento Generale sull Autonomia, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente (secondo l elencazione esemplificativa contenuta nell art. 10, comma 1 del Regolamento Generale sull Autonomia), tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività (secondo il Regolamento Generale sull Autonomia, art. 10, comma 2) 4. La frazione dell impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento didattico del Corso di studio, nel rispetto della normativa vigente. 5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di Studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 6.Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dagli studenti avverrà con procedure e criteri predeterminati stabiliti dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. 7. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati al fine di evitare l obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative, ai sensi dell art. 29, comma Il Consiglio di Facoltà può riconoscere, secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio di Corso di Studi, crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia), da parte sua, dell acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell Unione Europea possono essere riconosciuti, secondo le modalità previste nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciati da strutture, interne o esterne all UAQ, specificamente competenti per ciascuna delle lingue. 9. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà (ai sensi dell art. 18), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell UAQ, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera (ai sensi dell art. 25), compete al Consiglio del Corso di Studio cui lo studente si iscrive, che valuta l effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall Ordinamento. )

15 ARTICOLO 13 Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative 1. I titoli di studio richiesti per l ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali. 2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali requisiti culturali definiti dai Regolamenti prende il nome di debito formativo. 3. Allo scopo di favorire l assolvimento del debito formativo, i Consigli di Corso di Studio possono prevedere internamente a ciascun Corso di Laurea l istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte, in determinati periodi dell anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche e attività formative integrative previste dall Ordinamento didattico sempre allo scopo dell assolvimento del debito formativo possono essere anche svolte da Docenti di prima e di seconda fascia o da Ricercatori sulla base anche di un ampliamento dell impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dai Regolamenti per l incentivazione dei Docenti (vedi art. 31). Eventuali attività formative propedeutiche possono essere deliberate dal Consiglio di Facoltà in vista dell accesso al primo anno, la partecipazione alle quali, da parte degli studenti immatricolati, sia soltanto consigliata e facoltativa. 4. Se la verifica dell assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di Laurea, non è positiva, il Consiglio didattico può proporre all approvazione del Consiglio di Facoltà l indicazione di specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato. 5. Per l ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, i relativi Regolamenti didattici devono indicare i requisiti curriculari e fissano le modalità di adeguatezza della personale preparazione ai fini dell ammissione. L eventuale integrazione curriculare deve essere effettuata prima di tale verifica attraverso l iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l UAQ o presso altre Università italiane, riconosciuti come apportatori di credito dal Consiglio didattico e con il superamento dei relativi esami; oppure concordando con il Consiglio didattico specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studio. ARTICOLO 14 Manifesto degli studi, curricula e piani di studio 1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, il Consiglio di Facoltà approva annualmente il Manifesto degli studi, risultante dall insieme coordinato dei diversi Manifesti di tutti i Corsi di studio attivi della Facoltà. #

16 2. Il Manifesto degli studi di Facoltà viene pubblicato nella Guida dello Studente della Facoltà, gratuitamente distribuita dagli uffici competenti ad ogni studente iscritto. 3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica e di Specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall Ordinamento del Corso di studi cui è iscritto, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l approvazione di un curriculum individuale, in entrambi i casi mediante la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dall Amministrazione. 4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di Corso di studio, da una apposita Commissione istituita dal Consiglio didattico e approvati dal Consiglio stesso. ARTICOLO 15 Orientamento e Tutorato 1. Le attività di Orientamento e Tutorato, previste dall art. 12 del regolamento didattico di Ateneo, sono organizzate e regolamentate dalle strutture didattiche nell ambito della programmazione didattica e deliberate dal Consiglio di Facoltà. Il coinvolgimento dei docenti e dei ricercatori, nella realizzazione effettiva di tale attività, fa parte dei loro compiti istituzionali. 2. Le attività di Orientamento e Tutorato sono organizzate dalla Commissione Didattica Orientamento e Tutotrato di cui all art. 16 che a sua volta recepisce gli indirizzi della Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo. 3. Le attività di Orientamento e Tutorato sono articolate in a) Orientamento rivolto alle Scuole Medie Superiori, b) Tutorato orientativo e di accoglienza rivolto soprattutto alle matricole, c) Tutorato in itinere rivolto agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea d) Tutorato rivolto soprattutto ai laureandi e ai neo laureati per orientarli nella continuazione degli studi o nell inserimento nel mondo del lavoro. Le attività di orientamento e tutorato prevedono il coinvolgimento dei docenti universitari, degli studenti senior e dell eventuale consulenza di tecnici esterni. Orientamento rivolto alle Scuole Medie Superiori prevede le seguenti attività: - attività didattiche orientative rivolte soprattutto agli studenti degli ultimi due anni di corso finalizzate prevalentemente alla fase della pre-iscrizione. Tale attività prevedono l accoglienza degli studenti presso le sedi universitarie e la presenza di docenti universitari presso le scuole. Tali attività sono svolte in collaborazione con l Ufficio Diritto allo Studio Orientamento e Tutorato dell Ateneo, con le Scuole Medie Superiori e con la Dirigenza Scolastica Regionale - corso di formazione dei docenti delle Scuole Medie Superiori su temi relativi all orientamento. - consulenza su temi relativi all orientamento intesa come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole Attività di tutorato in itinere rivolto agli studenti universitari: - Tutorato orientativo e di accoglienza rivolto soprattutto alle matricole - Tutorato didattico che prevede attività didattiche integrative con il coinvolgimento dei docenti e degli studenti senior rivolte a studenti fuori corso e con un elevato numero di debiti formativi - Tutorato individualizzato svolto dai docenti nei riguardi di un piccolo numero di studenti seguiti per tutto il corso degli studi (

17 - Tutorato psicologico svolto da personale esperto presso il Servizio Ascolto e Consultazione Studenti (SACS) per affrontare eventuali problemi psicologici - Tutorato pedagogico svolto da personale esperto presso il Servizio Ascolto e Consultazione Studenti (SACS) finalizzato a migliorare il metodo di studio degli studenti - Tutorato per gli studenti disabili svolto da personale specializzato finalizzato a promuovere l inserimento degli studenti nel contesto universitario. Attività di tutorato in uscita e post universitario rivolto ai laureandi e ai neo laureati - La Facoltà può attivare, nell ambito dei servizi didattici integrativi, di cui all art. 31: - attività di orientamento nel mondo del lavoro e delle professioni - corsi di preparazione agli esami di stato - corsi di formazione professionale e di formazione permanente ARTICOLO 16 Commissione Didattica, Orientamento e Tutorato 1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo le Leggi vigenti, istituisce una Commissione Didattica, Orientamento e Tutorato, paritetica, di Facoltà quale osservatorio permanente delle attività didattiche. 2. La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed è composta dai Presidenti di Corso di Laurea, dai Presidenti di Corso di Laurea Specialistica e da una rappresentanza paritetica di studenti che tenga conto dell articolazione degli studi. 3. La Commissione paritetica di Facoltà svolge i seguenti compiti: a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti; b) propone al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo atte a migliorare l organizzazione della didattica; c) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. d) sottopone al Consiglio di Facoltà il programma delle attività annuali di Orientamento e Tutorato, monitora la realizzazione delle attività programmate ed, infine, stende una relazione conclusiva alla fine dell anno. ARTICOLO 17 Nucleo di Valutazione ' >7 >+:41? Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni, è presieduto dal Preside o da un suo delegato, ed è costituito dal Coordinatore dei Presidenti di Corso di Laurea, dal Coordinatore dei Presidenti di Corso di Laurea Specialistica, dal Coordinatore dei Direttori di Scuola di Specializzazione, dai Direttori di Dipartimento, da eventuali altri Professori membri della Facoltà nominati dal Preside e da un numero paritario di rappresentanti degli studenti scelti tra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea e di Corso di Laurea Specialistica e nei Consigli di Corsi di Specializzazione. Il Nucleo di Valutazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo gli indirizzi concordati con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, redige la relazione annuale. *

18 ARTICOLO 18 Consiglio dei Clinici Il Consiglio dei Clinici (CdC) è organo consultivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia della università degli Studi di L Aquila relativamente ai problemi assistenziali che riguardano i membri della Facoltà stessa nella loro attività di regime di convenzione con le strutture private convenzionate ed è tenuto ad esprimere pareri al Consiglio di Facoltà, relativamente a tutte le questioni di carattere clinico. Il CdC è composto da Professori, Ricercatori, Assistenti del ruolo ad esaurimento, e personale tecnico che espletano attività assistenziale in regime di convenzione con il SSN o con strutture private convenzionate. Sono organi del CdC il Presidente, il Consiglio e la Giunta: il Consiglio e la Giunta sono convocati dal Presidente o su richiesta rispettivamente di almeno 1/3 dei membri. Il Consiglio si riunisce almeno 4 volte l anno in seduta ordinaria. Il Presidente ha la rappresentanza del CdC. Ne presiede il Consiglio e la Giunta. Il Presidente nomina un vice-presidente vicario tra i membri della Giunta che ne fa le veci in tutti i casi di assistenza o impedimento per documentati motivi del Presidente. Il Presidente del CdC è eletto tra i componenti del Consiglio. La carica di Presidente è compatibile con qualsiasi altra carica. Il Presidente resta in carica 2 anni solari e di norma è immediatamente rieleggibile una sola volta. Eventuali rielezioni consecutive hanno durata annuale e possono avvenire in prima votazione e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il calendario per lo svolgimento delle votazioni per l elezione viene stabilito dal Presidente e la data della prima votazione deve precedere di almeno trenta giorni la scadenza del mandato del Presidente. Le candidature devono essere presentate in una apposita seduta del Consiglio. L elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Per le eventuali votazioni successive è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il seggio elettorale è composto da tre membri nominati dal Consiglio. Del Consiglio fanno parte Professori'+ 97+??4-67 A seguito di invito del Presidente e previo parere favorevole del CdC, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, per la discussione di argomenti scritti all ordine del giorno, persone che, pur non avendone i titoli, svolgono un attività istituzionale continuativa nell ambito della Facoltà. L ordine del giorno delle riunioni deve essere comunicato per lettera inviata almeno 5 giorni prima della seduta. L inserimento di un argomento non previsto nell ordine del giorno può avvenire solo se richiesto per iscritto al Presidente da almeno 1/3 dei membri del Consiglio. Variazioni alla successione degli argomenti dell ordine del giorno possono essere proposte all inizio della seduta da uno o più membri del Consiglio e vanno approvate dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente, quando ne ravveda la necessità, per un proficuo ed ordinato svolgimento dei lavori, può limitare la durata degli interventi. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura di un membro della giunta precedentemente nominato dal Presidente come facente funzioni di Segretario. Qualora fosse necessaria una votazione, questa si può effettuare per appello nominale nei seguenti casi: quando richiesto dal Presidente; su richiesta di almeno 1/3 dei presenti; "

19 su richiesta di un singolo membro limitatamente ad un argomento che riguardi strettamente la sua persona. Una votazione può avvenire a scrutinio segreto da almeno 1/3 dei presenti. La Giunta del CdC coadiuva il Presidente nell esercizio delle sue attribuzioni. Il suo mandato coincide con quello del Presidente. La Giunta è composta da 5 membri nominati direttamente dal Presidente. Su proposta del Presidente, possono essere conferiti alla Giunta compiti istruttori per l esame di argomenti particolari, anche con la partecipazione di membri non appartenenti al CdC. ARTICOLO 19 Commissioni Il Consiglio di Facoltà può istituire delle Commissioni permanenti o di durata limitata per lo svolgimento di particolari compiti che vengono loro assegnati con delibera del Consiglio stesso, sia in sede referente che deliberante. Le Commissioni sono presiedute dal Preside o da un suo Delegato e sono composte da componenti del Consiglio di Facoltà, nominati dal Preside, e da una rappresentanza di studenti. TITOLO II Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attività didattiche ARTICOLO 20 Corsi di Laurea 1. Il Corso di Laurea ha l obiettivo di assicurare allo studente un adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l accesso dai Regolamenti dei Corsi di studio secondo le normative prescritte dall art Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. 4. All atto dell istituzione di un Corso di Laurea, il Regolamento didattico corrispondente stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di studio attivati presso l UAQ, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università. ARTICOLO 21 Corsi di Laurea specialistica 1. Il Corso di Laurea specialistica ha l obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea specialistica occorre essere in possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri requisiti curriculari indicativi di una adeguata preparazione personale possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l accesso ai Corsi di Laurea specialistica, secondo le normative prescritte dall art. 13, comma 5. $

20 3. In deroga al comma 2, i Decreti ministeriali possono prevedere l ammissione ad un Corso di Laurea specialistica con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell adeguata preparazione iniziale prevista dagli Ordinamenti didattici ai sensi dell art Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea e/o riconosciuti validi ai sensi dell art. 10, comma 5. La durata normale del Corso di Laurea specialistica è di due anni dopo la Laurea. 5. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al primo anno di Laurea specialistica, il Consiglio di Facoltà può prevedere l ammissione con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato alla mancanza dei crediti relativi agli esami dell ultimo anno ancora non superati e alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima di iniziare le verifiche relative alle attività formative del Corso di Laurea specialistica. 6. La Facoltà può proporre l istituzione di Corsi di Laurea specialistica solo se è già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea specialistica, con l eccezione dei Corsi di cui al comma 3, ovvero in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica convenzione, della validità di un Corso di Laurea attivato presso un'altra Università. ARTICOLO 22 Corsi di Specializzazione 1. Il Corso di Specializzazione ha l obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell Unione Europea. 2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l ammissione sono stabiliti dai Decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici, ai sensi dell art. 13, comma Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell Unione Europea. La durata normale dei Corsi di Specializzazione oscilla quindi fra uno e tre anni, e viene stabilita dai rispettivi Regolamenti didattici. 4. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al primo anno di Specializzazione, il Consiglio di Facoltà, su proposta di Consigli didattici dei Corsi di Studio, può prevedere l ammissione con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente limitato alla mancanza dei crediti relativi agli esami dell ultimo anno ancora non superati e alla prova %!

Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei

Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei Testo aggiornato al 13 gennaio 2006 Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2 Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei IL MINISTRO

Dettagli

Art. 4: è necessario specificare la percentuale di tempo da dedicare allo studio individuale.

Art. 4: è necessario specificare la percentuale di tempo da dedicare allo studio individuale. Allegato 2 Art. 4. Crediti formativi universitari Testo approvato Rilievi CUN Testo adeguato ai rilievi 1. Il credito formativo universitario (cfu) - di seguito denominato credito - è l unità di misura

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO Articolo 1 Definizione 1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)

8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L) Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L) Titolo: IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO FACOLTÀ DI ECONOMIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERATENEO IN SCIENZE DELLA SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. FACOLTÀ DI Medicina e Chirurgia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. FACOLTÀ DI Medicina e Chirurgia UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI Medicina e Chirurgia REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE (CLASSE LM/SNT1 - SCIENZE

Dettagli

ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI

ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI ISTITUTO SUPERIORE Di STUDI MUSICALI CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI Via Collegio Gallarini, 1 28100 NOVARA (tel. 0321-31252 / 392629) Fax 0321 640556 E-Mail: segreteriaamministrativa@conservatorionovara.it

Dettagli

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO) Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8487 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (CLASSE LMG/01 GIURISPRUDENZA) Art. 1 Premesse

Dettagli

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 giugno 2012 SENATO ACCADEMICO 17 luglio 2012 DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 giugno 2012 SENATO ACCADEMICO 17 luglio 2012 DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE: Università degli Studi di Ferrara REGOLAMENTO DIDATTICO DI MEDICINA E CHIRURGIA E DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI Regolamento per i corsi di studio attivi in base al D.M. 270/04 ANNO ACCADEMICO 2012-2013

Dettagli

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 2. TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso abilitante all insegnamento istituito dalle università. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale sostenuto

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE. Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica Classe di laurea magistrale n. LM-33 Ingegneria meccanica DM 270/2004,

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre

Dettagli

Sentito per le vie brevi MIUR e CUN, per questa tipologia di classi sembrerebbe non applicarsi

Sentito per le vie brevi MIUR e CUN, per questa tipologia di classi sembrerebbe non applicarsi Documento contenente le linee guida per l attivazione dei Corsi di studio delle professioni sanitarie (DM 8 gennaio 2009 e DI 19 febbraio 2009) a partire dall offerta formativa dell a.a. 2011-2012 In attesa

Dettagli

(Emanato con D.R. n. 1032/15 del 02.11.2015) REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN GIURISPRUDENZA (LMG01) Art. 1 Oggetto

(Emanato con D.R. n. 1032/15 del 02.11.2015) REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN GIURISPRUDENZA (LMG01) Art. 1 Oggetto REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN GIURISPRUDENZA (LMG01) Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina le finalità, l organizzazione e il funzionamento del Corso di studio in Giurisprudenza

Dettagli

Scuola di Lettere e Beni culturali

Scuola di Lettere e Beni culturali Scuola di Lettere e Beni culturali LAUREA IN CULTURE E TECNICHE DELLA MODA CLASSE L- 3 REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO PARTE NORMATIVA Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso Requisiti di accesso

Dettagli

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. Art. 1 - Istituzione del Master in Criminologia Forense MA.CRI.F. E istituito presso l Università Carlo

Dettagli

Facoltà: SCIENZE STATISTICHE Corso: 8053 - FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA (L) Ordinamento: DM270 Titolo: FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA Testo: SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA Regolamento

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari. Art. 2 - Competenza. 1 ART. 23 Regolamento

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (CLASSE L-18 SCIENZE DELL ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE)

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI (emanato con Decreto Rettorale N. 645 del 12/03/2003) ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Titoli per l accesso...

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La

Dettagli

REGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1

REGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1 REGOLAMENTO DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1 Art. 1. FINALITA Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università di Trieste è istituito il Master Universitario

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA (AGRARIA-MEDICINA VETERINARIA)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA (AGRARIA-MEDICINA VETERINARIA) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA (AGRARIA-MEDICINA VETERINARIA) in PRODUZIONI ANIMALI (Classe L-38) Ai sensi del D.M. 270/2004 Art. 1 Finalità 1.

Dettagli

\ Emanato con D.R. n. 1292 2006 Prot. n. 20351 del 29.05.2006 Modificato con D.R. n. 889-2007 Prot. n. 11393 del 23.03.2007 REGOLAMENTO MASTER

\ Emanato con D.R. n. 1292 2006 Prot. n. 20351 del 29.05.2006 Modificato con D.R. n. 889-2007 Prot. n. 11393 del 23.03.2007 REGOLAMENTO MASTER \ Emanato con D.R. n. 1292 2006 Prot. n. 20351 del 29.05.2006 Modificato con D.R. n. 889-2007 Prot. n. 11393 del 23.03.2007 Art.1 Master universitari REGOLAMENTO MASTER 1. In attuazione dell articolo 1,

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL AMBIENTE NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA DI I LIVELLO A) ESAME DI LAUREA Art. 1 Ammissione Lo studente

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI Regolamento di Ateneo per il riconoscimenti di crediti formativi universitari (CFU) Art. 1 Ambiti d applicazione In attuazione della legislazione vigente (L. 64/2001; L.

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA (SAMeV) Regolamento Art. 1 1. La Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMeV) è istituita ai sensi dello Statuto dell'università di Torino, artt. 24 e sgg.

Dettagli

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale

Dettagli

ART. 1 Oggetto del Regolamento

ART. 1 Oggetto del Regolamento REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIDATTICA DELL ITALIANO COME LINGUA STRANIERA ART. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 1 comma 3 del Regolamento

Dettagli

CORSO DI LAUREA IN BENI ENOGASTRONOMICI D.M. n. 270/2004

CORSO DI LAUREA IN BENI ENOGASTRONOMICI D.M. n. 270/2004 CORSO DI LAUREA IN BENI ENOGASTRONOMICI D.M. n. 270/2004 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO E DELL ESAME FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO Art. 1 Ambito di applicazione Il presente

Dettagli

Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità

Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e di II livello. Articolo 1. Finalità Articolo 1. Finalità 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione, l attivazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNIVERSITARI DI DISCIPLINE IGIENISTICHE

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNIVERSITARI DI DISCIPLINE IGIENISTICHE REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNIVERSITARI DI DISCIPLINE IGIENISTICHE REGOLAMENTO APPROVATO DALL ASSEMBLEA GENERALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI A CAGLIARI IL 4 OTTOBRE 2012 E RATIFICATO DAL CONSIGLIO

Dettagli

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN MARKETING E ORGANIZZAZIONE D IMPRESA (CLASSE L-18 Scienze dell economia e della gestione aziendale) Art. 1 Premesse e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA Repertorio n. 257-2009 Prot n. 4982 IL RETTORE VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168; VISTO il vigente Statuto dell Università degli Studi dell Aquila, in particolare l art. 53 comma 2; VISTO il Regolamento

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA (CLASSE LM-6 BIOLOGIA) Art. 1 Premesse e finalità

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO AUTONOMIA DIDATTICA Legge 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari (G.U. 23 novembre 1990, n.274) Decreto Ministeriale 3 novembre 1999,

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO Art. 1 Corsi per master universitario 1. L Università promuove, secondo la normativa vigente corsi di alta formazione per il conseguimento di diplomi di master

Dettagli

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA (Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 2 ottobre 2001)

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA (Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 2 ottobre 2001) REGOLAMENTO DIDATTICO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA (Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 2 ottobre 2001) INDICE Art.1 Definizioni Art.2 Finalità TITOLO I Corsi di studio e strutture

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE Approvato con Decreto Ministeriale 15 aprile 2005 G.U. n. 106 del 09/05/2005

Dettagli

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto 1 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI

Dettagli

Regolamento Didattico di Ateneo

Regolamento Didattico di Ateneo Regolamento Didattico di Ateneo Emanato con Decreto Rettorale n. 946 del 18.9.2001 Modifiche e integrazioni: Decreto Rettorale n. 990 del 10.9.2002 (All.A) - Decreto Rettorale n. 1130 del 2.10.2002 (All.A)

Dettagli

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1

SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1 SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1 Per conseguire le finalità di cui all art. 4, secondo comma, della legge 19 novembre

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Scadenze amministrative per l anno accademico 2012-2013 Per l anno accademico 2012-2013 le scadenze amministrative di seguito riportate che devono essere osservate necessariamente per tutti i corsi di

Dettagli

SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA DI ARCHITETTURA INDICE. Titolo I Organi rappresentativi... pag.

SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA DI ARCHITETTURA INDICE. Titolo I Organi rappresentativi... pag. SECONDA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA DI ARCHITETTURA INDICE Titolo I Organi rappresentativi... pag. 2 art. 1 Organi della Facoltà di Architettura... pag. 2 art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004)

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (approvato da C. d A. del 12 ottobre 2004) 1 INDICE Articolo 1 Finalità Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Istituzione

Dettagli

Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria

Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE PROVE FINALI PER I CORSI DI LAUREA EX DM 270/04 (Approvato CDF 9-3-2011) 1. Riferimenti normativi. 1.1. Decreto Ministeriale 22-10-2004 n. 270, art. 10 (Obiettivi ed attività

Dettagli

Facoltà: ECONOMIA - SEDE DI RIMINI Corso: 8847 - ECONOMIA DEL TURISMO (L) Ordinamento: DM270 Titolo: ECONOMIA DEL TURISMO Testo: SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA Sede Di Rimini Corso di Laurea

Dettagli

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PER LA RICERCA (Emanato con D.D. n. 45 del 23.01.2002, modificato con i D.D. n. 618 del 2003, n. 103 del 2005, n. 99 e n. 552 del 2006,

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

Scuola di Lettere e Beni culturali

Scuola di Lettere e Beni culturali Scuola di Lettere e Beni culturali Titolo: SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE Testo: LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - CLASSE L- 20 REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO PARTE NORMATIVA Art. 1 Requisiti

Dettagli

Art. 1 Definizioni Art. 2 Istituzione Art. 3 Obiettivi formativi specifici Art. 4 Risultati di apprendimento attesi

Art. 1 Definizioni Art. 2 Istituzione Art. 3 Obiettivi formativi specifici Art. 4 Risultati di apprendimento attesi UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL STUDIES (Classe LM 52 Relazioni

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Testo aggiornato affisso Prot. 1270 del 29/01/2013 all Albo il 29/01/2013 REGOLAMENTO DEL TIROCINIO

Testo aggiornato affisso Prot. 1270 del 29/01/2013 all Albo il 29/01/2013 REGOLAMENTO DEL TIROCINIO Testo aggiornato affisso Prot. 1270 del 29/01/2013 all Albo il 29/01/2013 REGOLAMENTO DEL TIROCINIO (II Stralcio della bozza di Regolamento degli studenti approvato con delibera del Consiglio Accademico

Dettagli

REGOLAMENTO MASTER UNIVERSITARI UNIVERSITAS MERCATORUM. Art. 1 Principi generali e scopo del Regolamento

REGOLAMENTO MASTER UNIVERSITARI UNIVERSITAS MERCATORUM. Art. 1 Principi generali e scopo del Regolamento Art. 1 Principi generali e scopo del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l istituzione, l attivazione e l organizzazione dei Master nell Università Telematica Universitas Mercatorum. L Ateneo

Dettagli

Emanato con Decreto Rettorale n. 340/AG del 01 febbraio 2013

Emanato con Decreto Rettorale n. 340/AG del 01 febbraio 2013 Emanato con Decreto Rettorale n. 340/AG del 01 febbraio 2013 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE Art. 1 - Il Dipartimento Art. 1.1 Generalità e obiettivi

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN Scienze per la formazione

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI CONSULENTE DEL LAVORO ED ESPERTO DI RELAZIONI INDUSTRIALI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI CONSULENTE DEL LAVORO ED ESPERTO DI RELAZIONI INDUSTRIALI CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI CONSULENTE DEL LAVORO ED ESPERTO DI RELAZIONI INDUSTRIALI (Modificato con delibere del CdF e CdS del 22.01.03, del 07.05.2003, del 8.10.2003; del 25.02.2004;

Dettagli

Facoltà di Scienze della Formazione

Facoltà di Scienze della Formazione Università del Salento Facoltà di Scienze della Formazione nome matricola Guida 2007-2008 Finito di stampare nel mese di novembre 2007 presso lo stabilimento tipolitografico della TorGraf di Galatina (Le)

Dettagli

Coordinamento fra le funzioni del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità dell Ateneo di Palermo nell ambito del sistema AVA

Coordinamento fra le funzioni del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità dell Ateneo di Palermo nell ambito del sistema AVA Coordinamento fra le funzioni del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità dell Ateneo di Palermo nell ambito del sistema AVA DOC3/14 Palermo, 7 Luglio 2014 1 1. PREMESSE Prima della definizione

Dettagli

Università degli Studi dell'aquila Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) Criteri generali

Università degli Studi dell'aquila Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) Criteri generali Università degli Studi dell'aquila Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) MODALITA PER IL RICONOSCIMENTO CREDITI Dopo le fasi dell immatricolazione riportate nel Bando (http://www.univaq.it/section.php?id=1670&idcorso=574)

Dettagli

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente (Decreto Rettorale n.34 del 12 dicembre 2008) Sommario Articolo 1

Dettagli

REGOLAMENTO DIDATTICO. (Approvato ed emanato con Decreto Rettorale del 18 agosto 2009, n. 1123)

REGOLAMENTO DIDATTICO. (Approvato ed emanato con Decreto Rettorale del 18 agosto 2009, n. 1123) REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO (Approvato ed emanato con Decreto Rettorale del 18 agosto 2009, n. 1123) Denominazione inglese della

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO LINEE GUIDA IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA SCUOLE DI DOTTORATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO LINEE GUIDA IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA SCUOLE DI DOTTORATO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO LINEE GUIDA IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA SCUOLE DI DOTTORATO 1. AMBITO E FINALITA L Università degli Studi di Bari Aldo Moro promuove l'istituzione di Scuole

Dettagli

REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE Articolo 1 Costituzione

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTÀ DI ECONOMIA MARCO BIAGI REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ANALISI, CONSULENZA E GESTIONE FINANZIARIA (INTERCLASSE LM-16 FINANZA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 307 del 24/05/2002 D.R. n. 307 IL RETTORE VISTO VISTO lo Statuto di questo Politecnico; il Regolamento

Dettagli

Art. 3 Piano finanziario Art. 4 - Copertura finanziaria del Master Universitario

Art. 3 Piano finanziario Art. 4 - Copertura finanziaria del Master Universitario Emanato con D.R. n. 1292 2006 Prot. n. 20351 del 29.05.2006 Modificato con D.R. n. 889-2007 Prot. n. 11393 del 23.03.2007 Modificato con D.R. n. 1033 2013 Prot. n 24843 del 10.07.2013 REGOLAMENTO MASTER

Dettagli

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L A.A. 2011/12 (approvate in S.A. il 07.06.2011)

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L A.A. 2011/12 (approvate in S.A. il 07.06.2011) LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L A.A. 2011/12 (approvate in S.A. il 07.06.2011) 1. Definizione delle tipologie di attività didattica Ai fini delle presenti linee guida, vengono così definite

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera

CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO DI I e II livello REGOLAMENTO ai sensi dell articolo 7, comma 4, del Regolamento didattico generale della Libera Università di Bolzano Approvato con delibera n. 56/2010 del

Dettagli

- Capo 1 - Disposizioni generali. - Art.1 - Finalità

- Capo 1 - Disposizioni generali. - Art.1 - Finalità Regolamento recante la disciplina per la copertura dei posti di ruolo di professori di I e II fascia, nonché dei ricercatori universitari mediante trasferimento. - Capo 1 - Disposizioni generali - Art.1

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA

REGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA REGOLAMENTO CENTRI DI RICERCA (con la modifiche proposta al Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2014 e deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 10 dicembre 2014) Regolamento del Centro

Dettagli

In convenzione con DELLA TOSCANA $ $ 5 ( *2 / $ 0(172

In convenzione con DELLA TOSCANA $ $ 5 ( *2 / $ 0(172 81,9(56,7 '(*/,678',',6,(1$ ',3$57,0(172',',5,772'(// (&2120,$ )$&2/7 ',(&2120,$³5,&+$5'0*22':,1 In convenzione con UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

NORME PER L AMMISSIONE

NORME PER L AMMISSIONE Facoltà di Psicologia NORME PER L AMMISSIONE Corsi di Laurea Magistrale: Psicologia clinica e promozione della salute: persona, relazioni familiari e di comunità 120 posti Psicologia dello sviluppo e dei

Dettagli

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM41)

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM41) Page 1 of 5 Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA Corso: 8415 - MEDICINA E CHIRURGIA (LM) Ordinamento: DM270 Titolo: MEDICINA E CHIRURGIA Testo: Scuola di Medicina e Chirurgia REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI

Dettagli

U niversità degli Studi di N apoli P arthenope

U niversità degli Studi di N apoli P arthenope U niversità degli Studi di N apoli P arthenope REGOLAMENTO DIDATTICO di ATENEO (emanato con D.R. n. 407 del 20.09.2001 e modificato con DD.RR. nn. 41 del 24.01.2003, 209 del 08.04.2003, 211 del 10.04.2003,

Dettagli

Articolo 1 Composizione

Articolo 1 Composizione Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Istituita dall art. 3, comma 7, della legge 12 luglio

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.47 del 20.12.2012 INDICE ARTICOLO 1 (Oggetto del

Dettagli

Regolamento didattico del corso di laurea triennale in Giurista dell Impresa e dell Amministrazione. Parte generale

Regolamento didattico del corso di laurea triennale in Giurista dell Impresa e dell Amministrazione. Parte generale Regolamento didattico del corso di laurea triennale in Giurista dell Impresa e dell Amministrazione Capo I. Disposizioni generali Parte generale Art. 1. Ambito di competenza 1. Il presente Regolamento

Dettagli

Il Ministro dell Università e della Ricerca

Il Ministro dell Università e della Ricerca VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;; VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto

Dettagli

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN FLAUTO (DCPL27)

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN FLAUTO (DCPL27) REGOLAMENTO DEL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN FLAUTO (DCPL27) INDICE Art. 1 Generalità Art. 2 Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione Art. 3 Obiettivi formativi ed eventuali

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE (Strutture di raccordo ex art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010)

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE (Strutture di raccordo ex art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010) REGOLAMENTO DELLE SCUOLE (Strutture di raccordo ex art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010) emanato con D.R. n. 192 del 27 febbraio 2014 INDICE Art. 1 Istituzione 2 Pag. Art. 2 Attribuzioni 2

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca U.R.S.T. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER L AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI Prot.: 1216 Roma, 8/8/2003 Ai Rettori delle Università LORO

Dettagli

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE Romsch UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA FACOLTÀ DI. Anno Accademico.. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE Prof. PROFESSORE DI I FASCIA TEMPO PIENO PROFESSORE DI II FASCIA TEMPO DEFINITO SETTORE SCIENTIFICO

Dettagli

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

Dettagli

Università degli studi di Palermo

Università degli studi di Palermo Art.1 SCOPI DELLE LINEE GUIDA E CAMPI DI APPLICAZIONE Le presenti Linee Guida disciplinano, sulla base dell'art.20, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, la possibilità di un Laureato o di un Laureato

Dettagli

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura

Dettagli