L'integrazione al trattamento minimo delle pensiorzi dell'assegrto di in validità La maggiorazione sociale

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1 Scheda n. 8 TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE L'integrazione al trattamento minimo delle pensiorzi dell'assegrto di in validità La maggiorazione sociale L 'integrazione al trattamento minimo delle pensioni L'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 2 18, ha introdotto, nell'ordinamento pensionistico del17ag0, l'istituto del trattamento minimo di pensione; ne ha fissato i diversi importi in relazione sia all'età posseduta dal pensionato, più o meno di 65 anni, sia al tipo di pensione f!ruita, se di invalidità o di vecchiaia o in favore di superstiti, e ha stabilito che l'importo della pensione o delle pensioni di cui sia titolare uno stesso soggetto, se inferiore a quello del minimo pensionistico, debba essere integrato fino a raggiungere l'ammontare dello steso minimo. La normativa, come successivamente modificata per tenere conto anche delle sentenze pronunciate in materia dalla Corte Costituzionale, è stata ridefinita, con effetto dal lo ottobre 1983, dall'art. 6 del DL 12 settembre 1983, n. 463 [l], convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, a sua volta modificato dall'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n L'im~orto del trattamento minimo. relativo agli ultimi anni. è il seguente: ANNO oo IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO PREVISIONALE 1 C MENSILE ANNUO MENSILE ANNUO MENSILE I MENSILE DEFINITIVO '---p La vigente normativa può essere sintetizzata nei seguenti termini. Il conseguimento e il mantenimento del diritto all'integrazione al minimo pensionistico sono subordinati alla condizione che il titolare della pensione da integrare: - nel caso si tratti di persona non coniugata o coniugata ma legalmente ed effettivamente separata ovvero, anche se coniugata ma con pensione avente decorrenza originaria entro il lo gennaio 1994, non possegga redditi propri assoggettabili all'irpef di ammontare superiore a due volte quello del trattamento minimo pensionistico, comprensivo della 13a mensilità, vigente al lo gennaio di ciascun anno; - nel caso si tratti di persona coniugata non legalmente ed effettivamente separata con pensione avente decorrenza originaria successiva al lo gennaio 1994, non possegga redditi propri sopra il

2 limite già indicato o redditi propri che cumulati con quelli del coniuge risultino di ammontare complessivo superiore a quattro volte quello del trattamento minimo (o superiore a cinque volte per i soli titolari di pensione con decorrenza dall'l febbraio 1994 a1171 gennaio 1995) vigente al lo gennaio di ciascun anno. Z Va inoltre tenuto presente che: - dal computo del reddito sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione, l'importo della pensione da integrare e, per i titolari di pensioni con decorrenza successiva al 1993, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; - qualora l'ammontare del reddito risulti inferiore al limite prescritto, l'integrazione è attribuita in misura tale che non comporti il superamento dello stesso limite; - se il riconoscimento del diritto awiene in favore di titolare di più pensioni, l'integrazione spetta per una sola pensione [l]; l'individuazione della pensione integrabile al trattamento minimo awiene con i criteri indicati dal coma 3 dell'art. 6 del DL n. 463/83. I1 diritto all'integrazione cessa quando il livello del reddito del pensionato interessato superi il limite consentito. In questa ipotesi, l'importo della pensione integrata continua ad essere attribuito senza ulteriori variazioni fino a quando non venga superato dall'arnmontare della sola pensione (importo non integrato) incrementata dalla perequazione automatica spettante. Le disposizioni sulla non spettanza dell'integrazione non si applicano alle pensioni ai superstiti quando vi siano più titolari (art. 6, comma l l-bis, DL n. 463/83). L'importo del trattamento pensionistico minimo è unico e, varia ogni anno perché soggetto alla perequazione automatica collegata alle variazione dell'indice del costo della vita [2]. L 'in tegrazione al trattamento minimo dell'assegno di in validità Se il trattamento da integrare è un assegno di invalidità, calcolato esclusivamente con le regole del sistema retributivo owero parte con tale sistema e parte con quello contributivo, in base a117art. 1, conmi 3 e 4, della legge 12 giugno 1994, n. 222 l'ammontare dell'integrazione non può essere superiore a quello dell'assegno sociale che, dal lo gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale in base a117art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n Per conseguire il diritto all'integrazione occorre:

3 - che il titolare dell'assegno, se non coniugato, non possieda redditi propri d'importo superiore a due volte quello dell'assegno sociale; - che il titolare dell'assegno, se coniugato e non separato legalmente, non possieda redditi propri che cumulati con quelli del coniuge siano superiori a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Dal computo dei redditi sono esclusi il reddito della casa di abitazione e l'importo dell'assegno da integrare. r) La maggiorazione sociale Con l'art. 1 della legge 15 aprile 1985 [3], è stata istituita la "maggiorazione sociale" ne117importo di lire mensili dal lo gennaio 1985, elevato a lire mensili dal 1" luglio dello stesso anno e a lire dal lo gennaio Destinatari della nuova prestazione erano i pensionati ultra sessantacinquenni, titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del17assicurazione Generale obbligatoria (AGO), a condizione che: - se non facente parte di un nucleo familiare composto di due o più persone, non possedessero redditi, di qualsiasi natura, d'importo pari o superiore a117importo annuo della maggiorazione, senza tener conto dell'importo della pensione; - se facente parte di un nucleo familiare composta di due o più persone, non possedessero redditi propri, di qualsiasi natura, d'importo pari o superiore all'importo annuo della maggiorazione, senza tener conto dell'importo della pensione, né redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, d'importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'importo annuo della maggiorazione sociale e dell'importo annuo della pensione sociale per ogni ulteriore componente del nucleo familiare. Qualora i redditi posseduti risultavano inferiori ai limiti indicati, la maggiorazione sociale veniva comsposta in misura tale che non comportasse il superamento di alcuno dei limiti indicati. Con l'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 [4], sono state apportate sostanziali modifiche alla normativa relativa alla maggiorazione sociale, fermo restando che destinatari della prestazione restano i pensionati a carico del17ag0 (FPLD-MPS e Gestioni speciali per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri): - per i pensionati ultra sessantacinquenni l'importo mensile è stato elevato a lire dal 1 O luglio 1988 e a lire dal l O gennaio 1990; - con effetto dal lo gennaio 1989 la maggiorazione sociale è stata estesa anche ai pensionati ultra sessantenni nella misura di lire mensili; - la maggiorazione sociale non è attribuibile ai soli titolari di pensione integrata al trattamento minimo ma ai pensionati che: > se non coniugati non avessero redditi propri d'importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale; (G, $@'T I > se coniugati non avessero propri d'importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'arnmontare annuo della maggiorazione sociale né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'arnmontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'arnmontare annuo della pensione sociale (dal 1996 il riferimento all'ammontare annuo della pensione sociale deve intendersi "all'ammontare annuo dell'assegno sociale" che, da quell'anno, ai sensi dell'art. 3, conlma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha sostituito la pensione sociale).

4 Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti indicati, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento di alcuno dei limiti indicati. Con l'art... della legge.. dicembre 2000, n.... [SI, la maggiorazione sociale è stata estesa ai pensionati di tutte le Gestioni (sostitutive, esclusive ed esonerative dell'ago), con effetto dal lo gennaio 2001, e l'importo è stato elevato a lire mensili per i pensionati ultra sessantenni, a lire mensili per i pensionati ultra sessantacinquenni e a lire mensili per i pensionati ultra settantacinquenni. Si riportano di seguito due prospetti riassuntivi degli importi della maggiorazione sociale (fin dalla sua istituzione) e dei livelli di reddito a partire dai quali la maggiorazione non spetta (relativi agli anni 1999, ). DECORRENZA DA DA p" p p. -p- DA DA 01.O1.l DA

5 La maggiorazione sociale è attribuita in misura tale da non superare alcuno dei limiti di reddito sotto indicati. [l] DL 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria eper il contenimento della spesa pubblica, disposizioniper vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n Art. 6. (nel testo modificato dall'art. 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, dall'art. 11, cornma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 2, cornma 14, della legge 8 agosto 1995, 335). 1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'enasarc0 non spetta ai soggetti che posseggano: a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al lo gennaio di ciascun anno; b) (per le sole pensioni con decorrenza successiva al lo gennaio 1994, ndr) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello

6 richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo. l-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (l'esclusione delle competenze arretrate opera per le sole pensioni con decorrenza successiva ai 31 dicembre 1993, ndr). Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. 2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso. 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione. 4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'art. 24, legge 13 aprile 1977, n L'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è stato soppresso dall'art. 13 del DPR 20 ottobre 1998, n L'art. 1 del DPR n stabilisce, tra l'altro: 1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporìi con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:.. a)...omssis...; b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo.. previsti da leggi speciali;...omssis.....;.....omss1s Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti. 6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.

7 7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto al17integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma Il-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari. Il-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato. Il-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. l l-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente. [2] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamentipensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Art. 19. Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal lo gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dal191stat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo o~issis... Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Art Fenni restando gli aumenti delle pensioni derivanti al lo gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'art. 26, legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'art. 7, legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequazione intervengono, a far tempo dal lo maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. 2. Gli aumenti della pensione ai sensi del cornma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente. DLgs 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Art Perequazione automatica delle pensioni. 1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di

8 ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione dellafinanza pubblica). Art. 14. Perequazione automatica delle pensioni. 1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 1 1, cornrna 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al lo gennaio successivo di ogni anno. [3] Legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale). Art. 1. Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi. 1. Con effetto dal lo gennaio 1985, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire mensili dal lo gennaio 1985, elevata a lire mensili dal lo luglio 1985 ed elevata a lire mensili dal lo gennaio 1987, per tredici mensilità, a condizione che: 1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale; 2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto l), né redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare. 2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi. 3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 4. I1 nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), è costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433,436 e 437 del codice civile, se conviventi. Codice civile Art Persone obbligate (nel testo sostituito dall'art. 168 della legge 19 maggio 1975, n. 151). All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Art Obbligo tra adottante e adottato (nel testo sostituito dall'art. 170 della legge 19 maggio 1975, n. 15 1). L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui. Art Obbligo del donatario. Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tram di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.

9 5. La variazione della misura della maggiorazione sociale, con effetto dal lo gennaio 1988, è stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 6. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'istituto azionale della previdenza sociale territorialmente competente. 8. In sede di prima applicazione 191NPS è legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati su apposito modulo predisposto dall'istituto stesso. 9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. 10. La suddetta sanzione è comminata dall'istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. 11. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, nc sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal lo gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al lo gennaio Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione, nonchc per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni [4] Legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni). Art. 1. Maggiorazione sociale dei trattamentipensionistici. 1. Con effetto dal lo luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire mensili, per tredici mensilità, a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale; b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a

10 carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale (dal 1996 il riferimento all'ammontare annuo della pensione sociale deve intendersi "all'ammontare annuo dell'assegno sociale" che, da quell'anno, ai sensi dell'art. 3, coma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha sostituito la pensione sociale, ndr). NOU si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. 2. Con effetto dal lo gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 è elevata a lire mensili, per tredici mensilità. 3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. 4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare owero degli assegni familiari. 5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dal191stituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede del191nps territorialmente competente. 7. In sede di prima applicazione I'INPS è legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dal191stituto stesso. 8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. 9. La suddetta sanzione è comminata dall'inps attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, ne sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal lo luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al lo luglio Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'inps concernenti la concessione della maggiorazione, nonché per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, owero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni. 12. Con effetto dal lo gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, è estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire mensili, per tredici mensilità, con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma I1 presente articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

11 [5] Legge... dicembre 2000, n.... (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Art.... (Disposizioni relative al sistema pensionistico) omissis A decorrere dal lo gennaio 2001: a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni; b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire mensili. 4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le predette maggiorazioni sociali, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

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