Statuto della "Federazione Tessile e Moda" in forma abbreviata "SMI Sistema Moda Italia" TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

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1 Statuto della "Federazione Tessile e Moda" in forma abbreviata "SMI Sistema Moda Italia" TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E' costituita la Federazione delle Associazioni e delle Imprese del settore tessile, abbigliamento, moda e accessori denominata: "Federazione Tessile e Moda" in forma abbreviata "SMI - Sistema Moda Italia". La Federazione, con sede legale in Milano, aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, in qualità di Federazione nazionale di settore. In conseguenza di ciò, la Federazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sè e per i propri soci. La Federazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza. Su delibera del Consiglio Direttivo, la Federazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali. ARTICOLO 2 - SCOPI Fine prioritario della Federazione è la tutela e la promozione dell'attività produttiva delle aziende italiane. La Federazione in conformità al ruolo organizzativo ad essa attribuito nell'ambito del sistema confederale persegue i seguenti scopi: a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo; b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali, e delle altre componenti del sistema confederale, ai livelli e con le forme previste dai principi organizzativi del sistema stesso; c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando CCNL ed altri contratti collettivi di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali; d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività; e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori associati; f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi; g) collaborare con organismi pubblici e privati aventi affinità di interessi e scopi, nell'intento di favorire il progresso, l'espansione, gli scambi e quant'altro di utilità delle imprese associate; h) promuovere la realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero; i) promuovere, tra gli associati, una politica solidale e comune in merito all'approvvigionamento della materia prima e alle sue lavorazioni, anche ottenendo licenze collettive di importazione di 1

2 prodotti di interesse comune, da frazionare tra le imprese associate secondo le direttive del Consiglio Direttivo; j) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate; k) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie; l) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati; m) svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle competenze attribuiti alle Federazioni nazionali di settore nel sistema confederale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità della Federazione. La Federazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema. La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; può, comunque, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, se finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia. Nel rispetto dei principi confederali sulla ripartizione dei ruoli organizzativi all'interno del sistema ed al fine di garantire il miglior coordinamento nella rappresentanza politica, spetta alla Giunta la ratifica, successivamente all approvazione da parte del Consiglio Direttivo, di eventuali specifici accordi organizzativi con le Associazioni territoriali e le Confindustrie regionali dove particolarmente significativa è la presenza di imprese del settore. TITOLO II - SOCI ARTICOLO 3 - PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA Sono soci fondatori della Federazione le Associazioni Sistema Moda Italia e Associazione Tessile Italiana, fino al loro scioglimento. Possono aderire alla Federazione come soci effettivi: a) le imprese, con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale; b) I consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alla precedente lettera nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione. I soci effettivi possono aderire in forma individuale e diretta alla Federazione ovvero indirettamente attraverso accordi organizzativi di inquadramento con le componenti territoriali del sistema associativo. Alle specifiche condizioni indicate dalla delibera di Giunta di cui all art. 5, comma 7, possono aderire direttamente alla Federazione anche le Associazioni Confindustriali di categoria con automatica associazione delle aziende loro associate e le associazioni confindustriali territoriali attraverso l associazione delle proprie sezioni merceologiche di competenza. Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia. 2

3 Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati. Tutti i soci, tranne quelli fondatori, vengono iscritti nel Registro delle Imprese della Federazione e nell'analogo Registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema. ARTICOLO 4 - AMMISSIONE E DURATA La domanda di adesione diretta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione e compilata sugli appositi moduli. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale. Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda o dell associazione, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa o dell associazione. Inoltre, per quanto riguarda l azienda dovrà essere indicato il numero dei dipendenti, il fatturato nonché altri elementi che potranno essere richiesti dalla Federazione mentre in caso di adesione di associazione dovrà essere indicato l elenco completo delle imprese associate di competenza, comprensivo di ragione sociale e relativo numero di dipendenti, nonché altri elementi che potranno essere richiesti dalla Federazione. Le domande di adesione dei soci diretti e collettivi vengono approvate dal Consiglio Direttivo. Gli accordi di doppio inquadramento con le associazioni confindustriali territoriali vengono approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dalla Giunta. Gli elenchi dei soci convenzionati sono periodicamente aggiornati e comunicati alla Federazione con automatico recepimento da parte della Federazione secondo quanto previsto nel relativo accordo di doppio inquadramento. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo. L'adesione impegna il socio dal giorno di ammissione alla Federazione. L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e con un obbligo di permanenza del vincolo di un minimo di 24 mesi, con facoltà di recesso. In caso di recesso, il socio dovrà presentare le proprie dimissioni, con lettera raccomandata al Presidente della Federazione, con preavviso di 12 mesi. Le dimissioni possono essere presentate anche durante il biennio obbligatorio. Il socio che intenda modificare la natura del rapporto associativo da vincolo di associazione diretta a vincolo di associazione tramite accordo di doppio inquadramento, che è già esistente, dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata a.r., alla Federazione entro il 30 settembre di ogni anno e la modifica sarà effettiva a partire dal 1 gennaio successivo. Nel caso di attivazione di nuovi accordi di doppio inquadramento con associazioni confindustriali territoriali, i soci della Federazione che intendono aderire a tali nuovi accordi sono esentati dalla comunicazione e dal rispetto dei termini di cui al comma precedente. All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore della Federazione del contributo ordinario annuale ed eventuali contributi speciali deliberati dall'assemblea su proposta della Giunta. I soci Fondatori non hanno alcun obbligo contributivo nei confronti della Federazione. I criteri di ripartizione, accertamento, riscossione, nonché la tempistica di pagamento dei contributi sono definiti con delibera annuale dell'assemblea, in conformità degli indirizzi stabiliti in sede confederale. 3

4 La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre mese di ammissione. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo. Gli accordi organizzativi di inquadramento con le componenti territoriali del sistema, stipulati in data successiva all'approvazione del presente statuto, sono approvati dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI I soci fondatori hanno diritti limitati all'avvio della Federazione, come regolamentato dalle apposite norme transitorie del presente Statuto. Sono previste diverse tipologie di soci effettivi con differenti attribuzioni di diritti e doveri: 1. soci diretti : aziende legate da un vincolo associativo diretto con la Federazione; 2. soci convenzionati : aziende associate alla Federazione tramite accordo di doppio inquadramento con la associazione confindustriale territoriale di riferimento; 3. soci collettivi : associazioni confindustriali di categoria e territoriali aderenti alla Federazione; 4. soci indiretti : aziende associate alle associazioni confindustriali di categoria ovvero alle associazioni confindustriali territoriali aderenti alla Federazione. I soci diretti hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale. I soci collettivi hanno diritto esclusivamente alla rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale (con partecipazione alla Commissione Relazioni Industriali ed eventualmente alle Sezioni/Gruppi merceologici), all informativa generalizzata della Federazione senza erogazione di servizi da parte della medesima. I soci indiretti hanno accesso esclusivamente alle convenzioni stipulate dalla Federazione. La Federazione, su richiesta della associazione confindustriale aderente, valuta la possibilità di invitare le aziende associate a tale associazione a particolari eventi/iniziative organizzate dalla Federazione medesima. Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte della Federazione. La diversa articolazione dei diritti dei soci che aderiscono alla Federazione viene disciplinata da apposita delibera di Giunta. I soci diretti, convenzionati e collettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto. Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta della Federazione e agli organi delle Sezioni ove costituite. Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento. L utilizzo del logo della Federazione da parte dell azienda o associazione associata è possibile esclusivamente nei limiti previsti dall'apposito regolamento approvato dalla Giunta. ARTICOLO 6 - DOVERI DEI SOCI L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. 4

5 Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale. In particolare il socio deve: partecipare attivamente alla vita associativa; applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dalla Federazione o dalle altre componenti del sistema confederale; non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e concorrenti alla Federazione; non fare contemporaneamente parte di associazioni comunitarie e internazionali, di rappresentanza del settore tessile-moda, con scopi e finalità analoghi alla Federazione, a cui la Federazione non aderisce; fornire alla Federazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari; versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione. Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione alla Federazione. La Federazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento. ARTICOLO 7 - SANZIONI I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni: a) censura scritta e motivata; b) sospensione dai servizi per un periodo non superiore ai sei mesi; c) sospensione dal diritto a partecipare all'assemblea della Federazione; d) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nella Federazione; e) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna della Federazione; f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo per i soci titolari di tale diritto; g) espulsione. Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta. E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. ARTICOLO 8 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO La qualità di socio si perde: a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4; b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione; c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato; d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7. In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4. Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno della Federazione e del sistema confederale. 5

6 L'impresa, il cui rapporto associativo è in fase di cessazione, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito: a) nel caso di dimissioni, sino alla data di scadenza del rapporto associativo decorso il periodo di preavviso, a seguito di comunicazione formale del recesso da parte del socio alla Federazione, secondo quanto previsto dall articolo 4; b) nel caso di cessazione di attività o fallimento fino alla comunicazione formale di cessazione attività ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza di fallimento; b) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie secondo le modalità previste dall articolo 38. Nel caso di espulsione, il rapporto associativo cessa alla data della delibera che ne decreta l espulsione; il socio espulso è tenuto al pagamento alla Federazione di una somma, a titolo di penale, pari a 12 mesi di contributi associativi. TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE Sono organi della Federazione: a) l'assemblea; b) la Giunta c) il Consiglio Direttivo; d) il Comitato di Presidenza; e) il Presidente; f) i Vice Presidenti; g) il Collegio dei Revisori contabili; h) i Probiviri. ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese o associazioni associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino 2 mesi prima della data dell'assemblea. Le imprese o associazioni non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma non possono partecipare ai lavori assembleari. Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa o associazione associata e può rappresentare non più di un'impresa o associazione mediante delega scritta. Ogni associazione può farsi rappresentare esclusivamente da altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta. I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa o associazione associata e attribuiti, semprechè in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo il prospetto approvato annualmente dall'assemblea e valido fino alla successiva Assemblea ordinaria. Ai soci iscritti in corso d'anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto. Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa o associazione associata sarà annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato; di esso potranno prenderne visione solo le aziende o associazioni in regola con il versamento dei contributi associativi. Nell'inviare la convocazione, la Federazione è tenuta a: - comunicare all'azienda o associazione associata il numero dei voti cui ha diritto; 6

7 - comunicare all'azienda o associazione associata che il diritto di voto sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo; - tenere a sua disposizione la documentazione relativa. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri ed il Direttore Generale. ARTICOLO 11 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea si riunisce: a) in via ordinaria, una volta all'anno, tendenzialmente entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio e, comunque, non oltre il 30 settembre di ogni anno; b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla Giunta o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati oppure qualora ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a cinque giorni, con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma successivo. Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione. ARTICOLO 12 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Decorsa un'ora dall'apertura dell'assemblea, essa è validamente costituita quando sia presente almeno un settimo dei voti spettanti a tutti i soci. E' ammesso l'utilizzo di sistemi di videocomunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa - di audioconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza qualificata. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso prevista dal presente statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione o una persona designata dall'assemblea. 7

8 ARTICOLO 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA Spetta all'assemblea: a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti; b) eleggere i componenti elettivi della Giunta; c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili e, se del caso, approvare i loro emolumenti; d) eleggere i Probiviri; e) determinare le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa; f) approvare il bilancio consuntivo, su proposta della Giunta; g) approvare i contributi, su proposta della Giunta; h) approvare le modalità di attribuzione dei voti, su proposta della Giunta; i) modificare il presente statuto; j) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori. ARTICOLO 14 - GIUNTA Sono componenti di diritto della Giunta: a) il Presidente; b) i Vice Presidenti; c) i Past President, purché ancora soci; d) i componenti del Consiglio Direttivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta. Fanno inoltre parte della Giunta: a) i Presidenti di ognuna delle Sezioni della Federazione e i Referenti di ogni Gruppo Merceologico della Federazione; b) il Presidente delle associazioni di cui al comma 2, numero 3 dell art. 5; in caso di Associazioni Territoriali Confindustriali, dovrà essere sostituito dal Presidente della rispettiva sezione tessilemoda qualora il Presidente non fosse espressione del settore tessile e moda; c) il Presidente della sezione tessile-moda delle Associazioni Territoriali che hanno stipulato accordi di doppio inquadramento con la Federazione. Qualora egli non sia associato alla Federazione dovrà delegare un suo rappresentante, appartenente al settore e associato alla Federazione; d) 5 componenti eletti dall'assemblea ordinaria degli anni pari; e) un componente espresso dai soci aggregati della Federazione attraverso un collegio elettorale costituito specificamente; f) fino a 5 componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione. g) Il Presidente della Fondazione Industrie Cotone e Lino. Sono invitati permanenti alla Giunta, senza diritto di voto, il Direttore Generale o il Vice Direttore Generale di ognuna delle Associazioni Confindustriali aderenti alla Federazione ed il Direttore Generale o il Vice Direttore Generale delle Associazioni Territoriali che hanno stipulato accordi di doppio inquadramento con la Federazione. E altresì invitato permanente alla Giunta il Presidente del Gruppo Giovani. 8

9 Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera d) del precedente comma, la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero doppio dei seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell'assemblea. Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili. In ogni caso, al termine delle procedure di ricostituzione della Giunta, il Presidente verifica che ciascun socio effettivo non sia presente in Giunta con più di due componenti. In caso contrario, lo stesso Presidente solleciterà designazioni sostitutive, destinate al rispetto degli equilibri rappresentativi di cui al precedente comma. I componenti la Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili, ma per non più di tre bienni consecutivi allo stesso titolo. Ai fini della ricostituzione, il Presidente della Federazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza. Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza della Giunta. Nel caso vengano a mancare, durante il biennio di carica, i componenti eletti dall'assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate. Per gli altri componenti elettivi di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del precedente comma, in caso di cessazione, provvedono alla sostituzione le rispettive istanze. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta. ARTICOLO 15 - RIUNIONI DELLA GIUNTA La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. La Giunta è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente Vicario, mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica, o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare. La Giunta è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica e la partecipazione alle riunioni non è delegabile. E' ammesso l'utilizzo di sistemi di videocomunicazione e - con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa - di audioconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. La Giunta è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per quattro volte consecutive e quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno una delle riunioni indette; gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso. Non sono altresì rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. 9

10 Il Presidente valuterà e sottoporrà alla Giunta eventuali eccezioni dovutamente motivate. Le deliberazioni della Giunta vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale della Federazione o altra persona designata dalla Giunta. Alle riunioni della Giunta assistono i Revisori contabili e i Probiviri. Il Presidente può estendere l'invito a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare. ARTICOLO 16 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA Spetta alla Giunta: a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'assemblea; b) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi della Federazione; c) nominare la Commissione di designazione; d) proporre all'assemblea il candidato alla carica di Presidente della Federazione nonché, su proposta di quest'ultimo, i Vice Presidenti; e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; f) proporre all'assemblea la misura dei contributi; g) approvare il bilancio consuntivo per la successiva deliberazione dell'assemblea; h) approvare il bilancio preventivo della Federazione; i) approvare e deliberare la costituzione delle Sezioni e dei Gruppi merceologici; j) richiedere la convocazione dell'assemblea; k) applicare le sanzioni; l) riesaminare le domande di ammissione; m) approvare i regolamenti di esecuzione dello statuto n) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare a persone giuridiche, riconosciute e non; o) esercitare ogni altro compito ad essa attribuito dal presente statuto e in genere promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi della Federazione. ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto: a) dal Presidente; b) dai Vice Presidenti e dai Consiglieri Incaricati d Area; c) dall'ultimo Past-President d) da cinque componenti eletti dalla Giunta, a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero doppio al numero degli eligendi, predisposta dalla Commissione di designazione. Almeno la metà dei candidati deve essere costituita da componenti della Giunta della Federazione. I componenti eletti che non facciano già parte della Giunta ne entrano a far parte, fermo restando il limite massimo di un rappresentante per ciascun socio effettivo. In ogni caso, al termine delle procedure di ricostituzione del Consiglio Direttivo, il Presidente verifica che ciascun socio effettivo non sia presente in Consiglio con più di un componente. In caso contrario, lo stesso Presidente curerà le necessarie sostituzioni, destinate al rispetto degli equilibri rappresentativi di cui al precedente comma. 10

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