LA DETASSAZIONE DEGLI EMOLUMENTI CONNESSI A INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA PER L ANNO
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1 dott. Marco Ansaldi e rag. Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO LA DETASSAZIONE DEGLI EMOLUMENTI CONNESSI A INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA PER L ANNO 2011 Con notevole ritardo l Agenzia delle Entrate, congiuntamente al Ministero del Lavoro, è intervenuta, emanando la circolare n.3 del 14 febbraio 2011, per risolvere i dubbi interpretativi circa l applicazione dell agevolazione fiscale, per il periodo d imposta 2011, dell imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività. La circolare si è resa necessaria a causa di una poco felice espressione normativa contenuta nelle disposizioni che hanno, di fatto, prorogato l agevolazione fiscale anche per il 2011, ovvero il D.L. n.78/10 (c.d Manovra estiva) e la L. n.220/10 (c.d. Legge di stabilità 2011). La lettura dei provvedimenti, infatti, lasciava intendere una duplice possibile interpretazione: la detassazione si applica per l anno 2011 per le sole somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (art.53, D.L. n.78/10); la detassazione si applica per l anno 2011 per le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, senza la necessità che esse siano previste da accordi collettivi (art.2, D.L. n.93/08). La circolare n. 3 del 14 febbraio 2011 risolve, non dissolvendo, a onor del vero, completamente i dubbi interpretativi, chiarendo che per il 2011 l imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa sarà subordinata ad un accordo o contratto collettivo aziendale o territoriale ovvero all intervento di una rappresentanza sindacale. In sostanza viene esclusa la possibilità, come avveniva sino al 2010, di erogare somme detassate previo accordo anche con il singolo lavoratore e per iniziativa unilaterale del datore di lavoro, così come la possibilità di un accordo diretto tra datore di lavoro e una pluralità di lavoratori. La detassazione, inoltre, non si applica agli importi previsti dai Ccnl, a meno che l azienda stipuli appositi accordi o contratti che ne recepiscano i contenuti. 1
2 Applicazione detassazione per il 2011 Il regime agevolativo si applicherà, con esclusivo riferimento al settore privato, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell anno 2010, a ,00 al lordo delle somme assoggettate all imposta sostitutiva nel Anche per il 2011 la detassazione potrà essere applicata, oltre che sulle somme premiali pure (es. premi di produttività) anche su: straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie); lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l orario concordato, ma nei limiti dell orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale); lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno. lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica; le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività Quindi i presupposti per riconoscere la detassazione sono: che le somme siano riconducibili a incrementi di produttività e qualità del lavoro, all innovazione e efficienza organizzativa, a incrementi di competività e redditività dell impresa: i risultati devono essere riferibili all andamento economico o agli utili dell impresa; che siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto territoriale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova. Il datore di lavoro dovrà, poi, attestare nel modello Cud che le somme erogate rispettino i presupposti sopra ricordati (correlazione delle somme erogate all incremento di produttività in attuazione di un accordo o contratto collettivo di secondo livello) e tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma. 2
3 La circolare n.3/e ricorda che, in applicazione del principio generale di forma per l instaurazione di contratti collettivi di diritto comune, non esiste alcun onere formale particolare per la stipula degli accordi e contratti collettivi di secondo livello: le somme collegate alla produttività potranno essere previste da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, anche validi per una pluralità di settori, non cristallizzati in un documento cartolare. In sostanza l accordo, o il contratto, non necessariamente dovranno essere redatti per iscritto essendo possibile il raggiungimento dello stesso con le organizzazioni sindacali anche in forma verbale. Pare evidente che la forma scritta risulti preferibile in quanto il datore di lavoro dovrà, se richiesto, dare prova della stipula. Al fine di consentire una piena operatività della misura agevolativa è consentito altresì stipulare accordi o contratti collettivi (territoriali, aziendali) che replichino i contenuti della contrattazione nazionale, ancorché quest ultima sia già intervenuta in passato per disciplinare gli istituti retributivi che possono godere della misura agevolativa (ad esempio il lavoro straordinario, notturno ). TABELLA RIEPILOGATIVA Periodo agevolazione 1 gennaio dicembre 2011 (somme erogate entro il 12 gennaio 2012 se riferite al 2011). Misura dell agevolazione 10% imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Misura massima 6000,00 al lordo della ritenuta del 10% e al netto degli oneri previdenziali obbligatori a carico del lavoratore. Interessati Si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato. Somme agevolabili Importi erogati in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili dell impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. 3
4 A tal proposito si ritengono ancora valide per l anno 2011 le indicazioni dell Agenzia delle Entrate diramate per la detassazione per gli anni 2008, 2009 e 2010 (v. Circ. A.E. nn.49 e 59/10, R.M. nn.83 e 130/10, C.M. nn.47 e 48/10, Circ. M.L. n.39/10), purché derivanti da accordi collettivi di secondo livello. Limiti Lavoratori dipendenti con reddito non superiore, nel 2010, a ,00 (anche con reddito pari a zero). Applicazione L applicazione si attiva dal primo periodo di paga utile, ma si possono conguagliare le differenze in sede di cessazione del rapporto o a fine anno. Applicazione automatica qualora il dipendente sia in forza per tutto il 2010 o per parte del 2010 ed a cui il datore di lavoro, in seguito alle operazioni conguaglio anche con altri redditi, ha rilasciato il modello Cud2011. In caso di redditi non gestiti dal sostituto di imposta il lavoratore dovrà dare comunicazione al datore di lavoro circa la non applicazione della detassazione. Applicazione su richiesta del lavoratore: - dipendenti assunti nel 2010 senza effettuazione del conguaglio complessivo; - dipendenti assunti nel 2011; - dipendenti che hanno più rapporti di lavoro in contemporanea (es. part-time). Al lavoratore viene sempre consentito di rinunciare, esplicitamente, all agevolazione. Il datore di lavoro è tenuto a verificare che la misura sia più favorevole per il prestatore di lavoro, in caso contrario comunicare allo stesso la sospensione dell agevolazione. 4
5 FAC-SIMILE 1 Oggetto: RICHIESTA DI NON AVVALERSI DEL REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA PREVISTA DAL D.L. N.93 DEL 27 MAGGIO 2008 Il sottoscritto, n. matricola, assunto a decorrere dal con contratto di lavoro a tempo pieno/a tempo parziale, in virtù della facoltà concessa dall art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 CHIEDE di non avvalersi dell imposta sostitutiva del 10% per i compensi legati all incremento della produttività aziendale. Ne consegue che tali elementi retributivi dovranno essere assoggettati alla tassazione ordinaria. Distinti saluti, f.to Per ricevuta del datore di lavoro Data e firma 5
6 FAC-SIMILE 2 Oggetto: ATTESTAZIONE REDDITI LAVORO DIPENDENTE AI FINI DELL APPLICAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA EX D.L. n.93 DEL 27 MAGGIO Il sottoscritto, n. matricola, assunto a decorrere dal con contratto di lavoro a tempo pieno/a tempo parziale, in virtù della facoltà concessa dall art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n.93 ATTESTA di aver percepito, a titolo di redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione ordinaria, nel corso del 2010 a somma di. Si allega copia della Certificazione CUD e/o dichiarazione modello 730 e/o UNICO relativa al rapporto di lavoro, o a più rapporti di lavoro, intercorsi nell anno 2010., f.to 6
7 FAC-SIMILE 3 Oggetto: REGIME DI TASSAZIONE AGEVOLATA PREVISTA DAL D.L. N.93 DEL 27 MAGGIO 2008 COMUNICAZIONE DELL INSUSSISTENZA DEL DIRITTO Il sottoscritto, n. matricola, assunto a decorrere dal con contratto di lavoro a tempo pieno/a tempo parziale, ai sensi dell applicazione dell art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n.93 COMUNICA DI NON AVERE DIRITTO ALL AGEVOLAZIONE IN QUANTO: nel corso del 2010 oltre al rapporto di lavoro con codesto datore di lavoro, ha intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di euro di reddito da lavoro dipendente al lordo delle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva del 10%. nel corso del 2011 ha intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate ad imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro prestabilito dalla norma., f.to 7
8 FAC-SIMILE 4 Oggetto: APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10% PER RETRIBUZIONI LEGATE ALL AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ Il sottoscritto datore di lavoro DICHIARA CHE in riferimento al rapporto di lavoro intercorso dal al con il Sig. : la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva è pari ad, l importo dell imposta sostitutiva trattenuto sulle somme spettanti al dipendente è pari ad, la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l agevolazione non è stata applicata in ragione della rinuncia espressa del lavoratore o per altre cause è pari ad Distinti saluti., f.to 8
9 FAC-SIMILE 5 Egr. sig. Oggetto: MISURE PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO COMUNICAZIONE DELL APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE ORDINARIA In relazione all agevolazione in oggetto, le comunichiamo con la presente di aver applicato la tassazione ordinaria anziché quella sostitutiva, in quanto per lei più favorevole sulla scorta della situazione reddituale a noi nota. Eventuali ulteriori variazioni potranno essere da lei effettuate in sede di dichiarazione dei redditi. Distinti saluti., f.to Per ricevuta, il lavoratore 9
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