L ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

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1 L ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Raffaella Giardiello - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - U.O.C. Affari Generali - giardiellor@aou-careggi.toscana.it 1

2 PENALE 2

3 Aver cagionato un fatto (con dolo o colpa) RESPONSABILITA PENALE previsto dalla legge come reato (sempre personale) 3

4 Per essere ritenuto responsabile del danno conseguente al fatto occorre che sussista come minimo la colpa e un nesso di causalità tra l azione o l omissione del sanitario e il verificarsi dell evento, a mente dell art.40* c.p. che trova applicazione anche in sede civile Nesso Causale In sede penale si applica la teoria della conditio sine qua non (Cass. Pen. S.U. Sentenza Franzese 2002) In sede civile si applica la logica del più probabile che non (Cass. Civ /2008) «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.» art. 40 c.p. RESPONSABILITA PENALE/CIVILE 4

5 PENALE/CIVILE La sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 577 del Evoluzione del regime probatorio Esito ultimo del processo di revisione del regime probatorio al fine di offrire una migliore posizione processuale al paziente che assume di essere stato danneggiato da un atto medico 5

6 CIVILE 6

7 CIVILE - EXTRACONTRATTUALE Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno (art c.c.) Violazione del principio neminem laedere L onere della prova è a carico del creditore/paziente La prescrizione è quinquennale 7

8 CIVILE - CONTRATTUALE Responsabilità della struttura sanitaria: contratto atipico definito di spedalità Responsabilità del medico: natura contrattuale ancorché non fondata sul contratto ma sul contatto sociale Sent. Cass. n. 599 del fino alla Sent. Cass. S.U. n. 577 del Il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento se non prova che l inadempimento o il ritardo.sia derivante da causa a lui non imputabile (art c.c.) Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell ordinamento giuridico (art c.c.) 8

9 CIVILE CONTRATTUALE ONERE DELLA PROVA Il paziente deve provare di aver / non aver ricevuto la prestazione e di essere stato danneggiato da questa Il medico/azienda devono provare che la prestazione era stata correttamente eseguita e esatta sia rispetto ai protocolli scientifici sia in relazione al caso concreto e che il mancato risultato è dipeso da cause a loro non imputabili 9

10 CIVILE LEGGE BALDUZZI L. 189/2012 LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, n. 189 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.» 10

11 CIVILE LEGGE BALDUZZI L. 189/2012 Art L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art del Codice Civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. 11

12 AMMINISTRATIVA 12

13 AMMINISTRATIVA La responsabilità amministrativa è un tipo di responsabilità patrimoniale che si concretizza in capo ad un dipendente della pubblica amministrazione che si rende colpevole di un danno alle casse erariali. Il danno alle casse erariali si può realizzare o perché il dipendente ha danneggiato direttamente la P.A. o perché ha costretto la P.A. a risarcire un terzo a causa di un errore del dipendente pubblico. 13

14 I PROBLEMI ASSICURATIVI Dipendente Pubblico Art 28 Costituzione «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici» Art 18, 19, 22 e 23 DPR 3/1957 «L impiegato delle amministrazioni dello Stato è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. L accertamento di tale responsabilità è affidato alla Corte dei Conti. La Corte valuta le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso «(potere riduttivo) L impiegato che, nell esercizio delle sue attribuzioni cagioni ad altri un danno ingiusto, commesso con dolo o colpa grave, è personalmente obbligato a risarcirlo. Estratto CCNL «Le aziende sanitarie risarciscono i danni causati a terzi, comprese le spese di giudizio, in conseguenza di attività sanitarie, compresa l attività intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave «14

15 I PROBLEMI ASSICURATIVI Distinte necessità di coperture assicurative per: il Dipendente pubblico responsabilità amministrativa copertura assicurativa per colpa grave o Libero professionista responsabilità civile verso terzi (l attività esercitata in extramoenia dal dipendente pubblico è equiparata alla libera professione) 15

16 I PROBLEMI ASSICURATIVI Libero professionista esercente professioni sanitarie Le disposizioni : Art. 3, comma 5, lett. e) (D.L. 138/2011) Art. 5 D.P.R. 137/2012 Art. 9, comma 4, D.L. 1/2012 Art. 3 D.L. 158/

17 COPERTURE ASSICURATIVE Responsabilità civile verso terzi Responsabilità patrimoniale Tutela legale 17

18 POLIZZE RESPON. CIVILE PROFESSIONALE - MEDICAL MALPRACTICE Al fine di comprendere l operatività temporale e l ambito di efficacia della propria polizza di Responsabilità Civile Professionale nel presente documento verranno approfonditi sinteticamente i seguenti elementi di analisi della copertura: 1. Forma dell assicurazione (regime Claims Made vs Loss Occurance) 2. Periodo di Validità / Efficacia 3. Periodo di Retroattività 4. Garanzia Postuma 5. Oggetto assicurazione 6. Richiesta di Risarcimento 7. Circostanze 8. Massimali 9. Coesistenza altre assicurazioni 18

19 FORMA DELL ASSICURAZIONE Due sono i regimi di operatività a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi: Loss occurance: la garanzia R.C. opera esclusivamente per gli eventi dannosi verificatisi durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dalla data di ricezione della corrispondente richiesta di risarcimento. Claims made: le garanzie operino per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all assicurato e dallo stesso denunciate all assicuratore durante il periodo di validità della polizza, relative ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità stesso ed al periodo di retroattività eventualmente convenuto. 19

20 LOSS OCCURANCE «Nell assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto» Art Cod. Civ. Tipologia di polizza: RC in regime di loss occurrence (.. potrebbe tradursi con accadimento del danno). La data del sinistro corrisponde alla data in cui avviene materialmente un evento dannoso da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza; Validità della polizza: il medico è stato assicurato con diversi assicuratori negli ultimi anni. Tutte le polizze hanno avuto una periodo di validità dal 1 gennaio al 31 dicembre; Evento dannoso: in data il medico cagiona un danno fisico (evento dannoso) ad un suo paziente; Data del reclamo: in data 1 aprile 2012 il paziente inoltra per la prima volta una formale richiesta di risarcimento; Denuncia sinistro: il medico deve denunciare il sinistro presso l assicuratore titolare del contratto in vigore alla data del sinistro. 20

21 CLAIMS MADE Nei casi di tutela della responsabilità professionale, tra il momento in cui il soggetto assicurato commette il fatto illecito ed il momento in cui il cliente ha percezione dell'errore professionale può passare molto tempo. Per tale motivo il mondo assicurativo si è ormai orientato verso un regime di operatività della garanzia nell ambito professionale che sia legato alla data della richiesta di risarcimento e non alla data del fatto illecito che ha cagionato il danno. Tipologia di polizza: RC in regime di Claims made (.. potrebbe tradursi con a richiesta fatta). La data del sinistro corrisponde alla data in cui per la prima volta viene notificata all assicurato una richiesta di risarcimento; Validità della polizza: il medico è stato assicurato con diversi assicuratori negli ultimi anni. Tutte le polizze hanno avuto una periodo di validità dal 1 gennaio al 31 dicembre; Evento dannoso: in data il medico cagiona un danno fisico (fatto illecito) ad un suo paziente; Data di richiesta/reclamo: in data 1 aprile 2012 il paziente inoltra per la prima volta all assicurato una formale richiesta di risarcimento; Denuncia sinistro: il medico deve denunciare il sinistro presso l assicuratore titolare del contratto in vigore alla data di prima notifica della richiesta di risarcimento. 21

22 LOSS OCCURANCE VS CLAIMS MADE Con una polizza LOSS OCCURANCE, affinché vi sia copertura assicurativa, è necessario che il danneggiante sia assicurato già alla data di commissione dell'errore professionale, indipendentemente dal momento in cui il danneggiato formalizzerà la richiesta danni (nei limiti previsti dal Cod.Civ. e normativa vigente). Con una polizza CLAIMS MADE il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della notifica/ricezione della prima richiesta di risarcimento danni ed abbia stabilito con l assicuratore di estendere le garanzie di polizza ad un periodo di retroattività convenuto che si estenda sino alla data di effettivo accadimento dell evento dannoso. Considerato che il mercato assicurativo non consente più l attivazione di contratti nella forma Loss Occurrence, di seguito ci si riferirà specificatamente alla forma Claims Made. 22

23 PERIODO DI VALIDITÀ / EFFICACIA Nei contratti di RC Professionale con la forma Claims made, si intende: Per PERIODO DI VALIDITÀ del contratto (o periodo di assicurazione): il periodo che intercorre tra la data di effetto / prima stipula della polizza e la data di scadenza definitiva della stessa. Per PERIODO DI EFFICACIA del contratto: il periodo che intercorre tra la data di inizio del periodo di retroattività previsto dalla polizza (se convenuto) e la data di scadenza definitiva della stessa 23

24 PERIODO DI RETROATTIVITÀ Per estendere alle attività precedenti l efficacia di un contratto nella forma Claims Made è quindi possibile/opportuno acquistare un periodo di retroattività delle garanzie, che corrisponde al periodo temporale (anni) antecedente la data di inizio del periodo di validità sul quale viene estesa l efficacia delle garanzie prestate dalla polizza a condizione che: la richiesta di risarcimento venga notificata all Assicurato e denunciata all Assicuratore per la prima volta nel periodo di validità; la richiesta di risarcimento abbia origine da fatti/atti/circostanze non note all Assicurato prima della data di effetto della polizza (inizio del periodo di validità) e/o della data di sottoscrizione del questionario assuntivo necessario alla quotazione del rischio. 24

25 PERIODO DI RETROATTIVITÀ Con l acquisto della c.d. retroattività di polizza viene quindi ampliato il periodo di efficacia del contratto, rendendo le garanzie operanti per le richieste di risarcimento pervenute nel periodo di validità della polizza e riferite ad eventi dannosi accaduti: durante il periodo di validità (dalla data di decorrenza alla data di scadenza della polizza); antecedentemente alla stipula della polizza (dalla data di retroattività alla data di decorrenza); Esempio: Polizza Claim Made durata di 1 anno con decorrenza e scadenza con retroattività 5 anni (data di retroattività pari al ) 25

26 PERIODO DI RETROATTIVITÀ: CRITICITÀ Nella definizione con l assicuratore del periodo di retroattività appare necessario convenire e verificare con certezza: che il periodo sia tale da coprire tutto il periodo lavorativo precedente (retroattività illimitata) o quantomeno sufficientemente tutelante (anche in considerazione dei termini prescrittivi previsti dal Cod.Civ. e dalla normativa vigente) che la garanzia retroattiva sia operante per qualsiasi tipologia di precedente attività e presso qualsiasi struttura in cui si sia prestata la propria opera professionale. 26

27 POSTUMA Dopo la data di scadenza di un contratto stipulato nella forma Claims Made non risulta piu possibile denunciare all assicuratore alcun sinistro sulla polizza cessata, anche se riferito ad eventi accaduti durante il periodo di validità o di retroattività della stessa. I normativi standard offerti dal mercato possono consentire un termine di comporto di breve durata (10/15gg dalla scadenza) per la trasmissione di eventuali denunce tardive (pervenute in prossimità della scadenza contrattuale), ma oltre tale termine in assenza di nuovo contratto i sinistri non troverebbero copertura alcuna. Ove possibile, appare quindi opportuno per l assicurato cercare di dare continuità nel tempo alla copertura, mediante stipula di polizze pluriennali o mantenimento del medesimo contratto / assicuratore per un periodo di durata sufficientemente lunga (anche in relazione alle eventuali variazioni di attività / luogo di lavoro). In alternativa, alla scadenza di ciascun contratto risulta necessaria l immediata stipula di nuova polizza senza soluzione di continuità con la precedente, con attivazione della garanzia retroattiva che vada a coprire quindi anche il periodo di efficacia del contratto cessato (sebbene con la sottoscrizione di nuovo questionario assuntivo). La polizza deve invece prevedere un periodo di copertura postuma (ultrattività) che decorra dal termine del periodo di assicurazione in cui il soggetto assicurato vada in pensione o cessi definitivamente l attività (escluso il caso di radiazione dall albo e/o licenziamento per giusta causa), che il mercato offre in automatico o talvolta a pagamento. 27

28 OGGETTO ASSICURAZIONE Nell'oggetto dell assicurazione, le compagnie usualmente specificano esplicitamente di obbligarsi a tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, in conseguenza di fatto colposo, errore od omissione commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nei moduli di proposta/adesione (o questionari assuntivi) e conseguentemente nel contratto che ne consegue. Appare quindi estremamente importante la corretta comunicazione all assicuratore delle specifiche della propria attività, anche in considerazione di eventuali problematiche connesse ai diversi enti/aziende presso cui si è svolta l attività precedentemente alla stipula del contratto (retroattività). Nel caso l attività venga svolta in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica, istituto facente parte del S.S.N. (inclusa intramoenia), l assicurazione deve ovviamente tutelare l Assicurato di quanto sia tenuto a rimborsare all Erario, alla struttura, clinica o istituto presso cui presta la sua opera esclusivamente qualora dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato. 28

29 RICHIESTA DI RISARCIMENTO Di particolare importanza appare la valutazione della completezza della Definizione di Richiesta di risarcimento riportata nel normativo di polizza. A titolo esemplificativo le polizze possono prevedere l attivazione di quelle tra le seguenti circostanze che per prima viene formalmente a conoscenza dell Assicurato: comunicazione scritta con la quale un terzo manifesta l'intenzione di ritenerlo responsabile oppure inoltra formale richiesta di risarcimento danni comunicazione scritta dell azienda/ente presso cui si svolge la propria attività professionale, con la quale viene segnalata formalmente la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di un terzo relativa per un fatto che vede coinvolto l Assicurato medesimo; notifica di atto di citazione o di chiamata in causa in sede civile; ricezione di atti relativi ad inchiesta giudiziaria in sede penale riconducibile alle responsabilità previste dall oggetto dell assicurazione; ricezione di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D.Lgs. 28/

30 RICHIESTA DI RISARCIMENTO Nel caso di personale medico che esercita la propria attività presso Struttura Sanitaria Pubblica, il cui contratto pertanto deve esplicitamente prevedere l estensione all azione della Corte dei Conti, oltre alle voci indicate precedentemente risulta necessario che nella definizione di richiesta di risarcimento venga indicata la notifica/ricezione di atti/documenti con i quali l assicurato viene a conoscenza dell attivazione di un procedimento avanti la Corte dei Conti (compresi l atto di messa in mora e l invito a dedurre). 30

31 CIRCOSTANZE (FATTI NOTI) Appare opportuno evidenziare come sia in fase di sottoscrizione dei questionari assuntivi o moduli proposta per l ottenimento di preventivi/quotazioni dagli assicuratori, sia con il perfezionamento del contratto (anche ai sensi degli artt e 1893 C.C.), l assicurato dichiara formalmente: di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che abbiano determinato o che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di Terzi, in dipendenza dell attività professionale dallo stesso esercitata, con riferimento ad atti o fatti o comportamenti colposi posti in essere anteriormente alla data di effetto del contratto In considerazione della particolare tipologia dell attività professionale svolta in ambito sanitario, l impatto di tale generica dichiarazione può certamente essere molto negativo per l assicurato sia nella gestione di talune casistiche di sinistri che nella fase di individuazione di una nuova copertura assicurativa. La soluzione ottimale dovrebbe pertanto prevedere che le c.d. Circostanze possano rientrare tra le casistiche riconosciute come richiesta di risarcimento (vedi slide precedente). 31

32 MASSIMALI A prescindere dalla valutazione del corretto massimale da assicurare sulla base della specifica tipologia di attività / specialità e relativo profilo di rischio, si sottolinea l importanza di verificare sul contratto proposto se il massimale di polizza (somma massima che la società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese) sia indicato come: il medesimo per sinistro e per anno (pertanto rappresenterà il limite massimo che la società sarà tenuta a corrispondere complessivamente per uno o più sinistri nel medesimo periodo di assicurazione = es ,00 per sinistro/anno) oppure, soluzione certamente preferibile: diversificato per singolo sinistro e complessivo in aggregato per anno (insieme di tutti i sinistri relativi al medesimo periodo di efficacia = es ,00 per sinistro ed ,00 per anno) Nel caso di adesione ad una convenzione assicurativa, si evidenzia la necessità di verificare che non sia presente un massimale di corresponsabilità, inteso come limite massimo di indennizzo a cui è tenuto l'assicuratore per sinistri che coinvolgano più soggetti assicurati sulla medesima convenzione (eventualità che potrebbe potenzialmente mettere a rischio la piena efficacia del massimale personale acquistato). 32

33 COESISTENZA ALTRE ASSICURAZIONI Esiste la possibilità che siano presenti diverse tutele a copertura delle medesime responsabilità e degli stessi sinistri, prestate mediante polizze assicurative (da chiunque contratte) od assunte direttamente dal SSN (es. Regione Toscana). Nella fase di scelta della polizza assicurativa personale, anche in funzione della tipologia di azienda presso cui si presta l attività (SSN o settore privato) e delle relative coperture assicurative eventualmente esistenti, appare pertanto opportuno verificare con attenzione il normativo contrattuale al fine di verificare se l assicurazione proposta operi: a primo rischio, attivandosi quindi pienamente nella trattazione del danno, indipendentemente dall esistenza o meno di altre tutele (od in caso di polizze operanti per i medesimi rischi ma con massimali e condizioni diverse); oppure: a secondo rischio, su altre polizze operanti per le medesime garanzie, quindi garantendo i massimali esclusivamente in eccedenza rispetto a quelli previsti delle altre polizze ed al loro esaurimento. Si rammenta che ai sensi dell art C.C., nel caso di sinistro l Assicurato deve comunicare all assicuratore la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno gli estremi degli altri. 33

34 ALCUNI SUGGERIMENTI: I PROBLEMI ASSICURATIVI Affidarsi a convenzioni collettive o polizze collettive per il tramite delle rappresentanze istituzionali esponenziali delle professioni sanitarie Massimali in relazione alle singole professionalità La responsabilità sanitaria coinvolge tutti i professionisti nessuno escluso, in ragione dell evoluzione delle professioni sanitarie come recepito dalla giurisprudenza sia di merito che di rito Attenzione al momento di stipulare i contratti assicurativi alle condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle clausole di esclusione (es. non copertura per le attività rese a favore di aziende sanitarie ) Compilazione dei questionari di valutazione del rischio attenta e comprensiva di tutte le attività prevedibilmente esercitate (in particolar modo se esercitate, in parte, a favore di soggetti pubblici) Comunicazione tempestiva del mutamento del rischio (es libero professionista medico/infermiere che presterà attività lavorativa per l ASL) Inoltro alla Compagnia Assicurativa delle istanze risarcitorie nei tempi, nella casistica e con le modalità previste nel contratto. 34

35 GRAZIE PER L ATTENZIONE 35

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