PROVVEDIMENTI CAUTELARI
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- Flavia Lolli
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1 I PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI LINEE GENERALI CELLULA PROF. ROMANO CICCONE 1
2 Indice 1 INTRODUZIONE PROVVEDIMENTI CAUTELARI I PROCEDIMENTI POSSESSORI
3 1 Introduzione L'azione cautelare è rappresentata da una funzione non autonoma ma strumentale nei confronti dell'azione di cognizione e all esecuzione. Tale azione in un primo luogo rappresenta caratteri paragonabili a quelli della cognizione, e in un secondo luogo caratteri paragonabili a quelli dell esecuzione. Nel periodo paragonabile alla cognizione, in altre parole, il momento dell'autorizzazione della misura cautelare, l azione cautelare è condizionata sia dalla sussistenza di un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto e sia da un'approssimativa verosimiglianza circa l esistenza del diritto stesso. Nel periodo paragonabile all esecuzione, in altre parole, quella dell attuazione della misura cautelare, il provvedimento di autorizzazione assume un ruolo in qualche misura paragonabile a quello del titolo esecutivo nell esecuzione forzata. Il Legislatore del 1990, con la novella n. 353, facendo ricorso al sistema della novellazione, ha operato una rivisitazione del nostro sistema processualistico. Difatti, il legislatore ha introdotto con tale legge diverse disposizioni dedicate ai procedimenti cautelari in generale. La legge non attribuisce alcun particolare rilievo al fatto che in taluni procedimenti cautelari la funzione strumentale viene conseguita attribuendo al provvedimento cautelare la portata interinale caratterizzata dall anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui si vuole assicurare la fruttuosità e che, al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio (che sono revocabili ma non impugnabili). 3
4 2 Provvedimenti cautelari La membrana cellulare (o plasmatica) è la struttura che delimita la cellula (fig 4), è costituita da lipidi e proteine ed è semipermeabile, permettendo il passaggio ad alcune sostanze e impedendolo ad altre. Tuttavia, la permeabilità può anche essere variata a seconda delle esigenze cellulari, poiché la membrana contiene numerose proteine con funzione di canali ionici, soggette a regolazione ed altre proteine trasportatrici che possono cambiare la quantità di sostanze che si spostano attraverso la membrana. Anche il nucleo e altri organuli cellulari sono circondati da membrane (1). I Provvedimenti cautelari disciplinati dal nostro codice di procedura civile prevedono che un soggetto titolare di un diritto per evitare un danno dovuto dall'attesa della sentenza al termine di un intero giudizio ordinario, può rivolgersi al Giudice e chiedere un provvedimento necessario per salvaguardare il suo diritto in via urgente. Difatti, i provvedimenti cautelari vengono chiesti prima di instaurare una causa, ma possono anche essere chiesti in corso di giudizio. Una differenza importante è che per quando riguarda i provvedimenti cautelari ante causam si propongono al Tribunale competente, mentre, per i provvedimenti in corso di giudizio ci si rivolge sempre al Giudice Istruttore della causa di merito. Esempi di provvedimenti cautelari: 1) il sequestro conservativo, che riguarda i beni mobili o somme di denaro appartenenti al debitore; 2) il sequestro giudiziario di beni oggetto di contestazione, che devono essere custoditi nello stato in cui si trovano fino alla sentenza definitiva; 3) la garanzia conservativa, che ha per oggetto immobili (ipoteca), impianti commerciali o valori mobiliari. È soggetta a determinate condizioni di pubblicità
5 Procedimento cautelare in generale I procedimenti cautelari sono disciplinati dagli articoli 669 e seguenti del nostro codice di procedura civile, e introdotti con la l. n. 353/90. Detti procedimenti si applicano ai provvedimenti d'urgenza, ai sequestri, alla denuncia di nuova opera o di danno temuto. Circa la forma della domanda cautelare, la stessa si propone con il ricorso che va depositato nella cancelleria del giudice competente e può essere proposta sia prima di introdurre un giudizio, sia dopo l introduzione della causa di merito. Svolgimento del procedimento Con la novella n. 353 del 1990 la principale innovazione introdotta è stata quella di disciplinare in materia uniforme i procedimenti cautelari. Il procedimento cautelare disciplinato dal nostro codice si articola in tre fasi. Nella prima fase è volta all'autorizzazione del provvedimento cautelare, difatti, il procedimento inizia con l'introduzione della domanda dell'interessato, in funzione della pronuncia di un provvedimento. Il provvedimento ha la forma sia del decreto, sia dell'ordinanza e ha il contenuto di una pronuncia di autorizzazione della misura cautelare. Il giudice, verificata l esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell azione cautelare, con provvedimento autorizza la misura, oppure la nega. Qualora vi sia l'autorizzazione della misura cautelare, il provvedimento non assume alcuna incontrovertibilità e può essere sia revocato, sia dichiarato inefficace. Diversamente, qualora vi sia la non autorizzazione della misura cautelare, in altre parole, la negazione dell'autorizzazione, la riproposizione dell'istanza non è priva di limiti. Con il provvedimento autorizzativi, si passa alla seconda fase. Nella seconda fase, in altre parole, la fase di esecuzione, chiamata anche di attuazione della misura cautelare ha caratteristiche assimilabili a quelle dell'esecuzione forzata. Nella terza fase, ovvero, la fase di impugnazione che consente una verifica sul provvedimento autorizzativi, dove l'attuazione del provvedimento può incidere sulla situazione delle parti. Forma della domanda 5
6 La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente e deve contenere i requisiti generali di cui all art. 125 c.p.c.: l'ufficio giudiziario; le parti; l'oggetto; le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore; l'indicazione dei codici fiscali; l'indicazione della posta certificata comunicata dall'ordine di appartenenza; il numero di fax. la procura; le condizioni proprie dell'azione cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora); il provvedimento cautelare richiesto; l'indicazione nel caso di domanda ante causam, degli elementi individuatori della proponenda azione per il merito. la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. la disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. Risulta subito evidente che la domanda va proposta con il ricorso, difatti, ci chiediamo se è possibile proporre la domanda cautelare in forma orale in corso di causa; Orbene, la forma richiesta per il ricorso nell'art. 669 ter rende dubbia la legittimità di una domanda cautelare redatta in udienza e trascritta nel verbale. 6
7 Competenza Competenza anteriore alla causa art 669-ter In merito alla competenza anteriore alla causa, il codice di procedura civile all'art. 669 ter al primo comma recita Prima dell inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Difatti, va subito rilevato che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore che deve essere minuto di procura. Infatti, deve esistere procura solo per il procedimento cautelare che è autonomo rispetto a quello di merito. Qualora sia esercitata azione in sede penale, la competenza del giudice resta sempre la stessa poiché è stata esercitata per prima. In alcuni casi la competenza spetta al collegio, cioè, quando è competente la Corte d'appello in primo e unico grado. Inoltre, qualora sia competente per la causa di merito il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare. Infine, viene depositato il ricorso e il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta al presidente del tribunale senza ritardo, il quale quest'ultimo designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla luce di quanto su esposto, in merito alla trattazione, si evidenzia che spetta a un giudice unico, e solo in un unico caso diventa collegiale, in altre parole, quando lo stesso giudice di primo grado operi sempre in veste collegiale. Competenza in corso di causa art 669 quater Per quanto riguarda la competenza in corso di causa, il 1 comma dell'art. 669 quater recita.. quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Sia subito chiaro che per causa pendente per il merito è solo ed esclusivamente quella avente per oggetto la pretesa che s'intende tutelare. Inoltre, se la causa pende davanti al tribunale, la domanda si propone all istruttore, oppure, se questi non è stato ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell ultimo comma dell art.669 ter.. Il 3 comma recita.. se la causa pende davanti al giudice di pace la domanda si propone al tribunale. In pendenza dei 7
8 termini per proporre l impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell art.669 ter. Il 6 comma recita.. il terzo comma dell art.669 tersi applica altresì nel caso in cui l azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale. Orbene, qualora penda giudizio dinanzi alla Corte d'appello, non viene presa in considerazione tale ipotesi. Poiché dinanzi alla Corte d'appello la trattazione è collegiale e non esiste più il Giudice Istruttore, per questi motivi l'istanza deve essere proposta al collegio in camera di consiglio. All esito del giudizio di cassazione, la domanda deve essere proposta al giudice di rinvio che, se in sede di gravame, si pronuncerà con l organo collegiale. Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale art. 669 quinquies In relazione alla competenza in caso di clausola compromissoria, 1 comma art 669 quinquies, recita... se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Difatti, l'art. 818 c.p.c. recita: gli arbitri non possono concedere sequestri, ne altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. Rigetto del provvedimento cautelare Solitamente il provvedimento ha la forma dell'ordinanza, mentre, in caso di provvedimento emesso inaudita altera parte assume la forma del decreto, destinato a essere confermato, revocato o modificato dalla successiva ordinanza. Ciò si verifica nell'ipotesi di rigetto immediato della domanda sia per motivi di rito, sia per motivi di merito. L efficacia preclusiva dell ordinanza di rigetto è così disciplinata: se il giudice rigetta per incompetenza o per altre ragioni di rito, la domanda è liberamente riproponibile; negli altri casi la riproposizione richiede che si verifichino mutamenti nelle circostanze o che siano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto 2. L'ordinanza d incompetenza non preclude la riproposizione della domanda, difatti, la Cassazione è 2 8
9 orientata per l'ammissibilità del regolamento di competenza, infatti, ha configurato l eccezionale ammissibilità del regolamento di competenza ad istanza di parte, nella sola situazione propria del regolamento d ufficio, ossia nel caso che anche il giudice dichiarato competente dalla prima pronuncia declinatoria, si dichiari a sua volta incompetente. Così come non è ammesso il regolamento di giurisdizione, c è il reclamo. L ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze ove negano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Il giudice può provvedere definitivamente sulle spese del procedimento cautelare in tutti i casi di rigetto, ma anche in quelli di accoglimento in cui per errore o per altro motivo, sia stata emessa pronuncia sulle spese. Si ritiene che con questa pronuncia possa essere emessa anche condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. la condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli artt. 645 e ss c.p.c. poiché applicabili, nel termine perentorio di 20 gg. dalla pronuncia dell ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. A tal proposito la cassazione a sezioni unite hanno optato per l'opponibilità solo dopo l esaurimento del procedimento di reclamo o la decorrenza dei relativi termini. L opposizione deve essere proposta dinanzi all ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha pronunciato il provvedimento e col rito proprio della causa di merito. Provvedimento di accoglimento L ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a 60 gg. per l inizio del giudizio di merito, salva l applicazione dell ultimo comma dell art.669 novies. Il codice all'art. 669 octies p.c., nel disciplinare l ordinanza di accoglimento di domanda cautelare proposta ante causam, fa delle differenze, ovvero, a seconda che si tratti di provvedimenti cautelari soggetti al regime di rigida strumentalità (sequestri), oppure al regime di strumentalità cosiddetta attenuata o allentata. Per quanto attiene ai provvedimenti cautelari soggetti al regime di rigida strumentalità (sequestri), la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla 9
10 pronuncia dell ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Qualora non si sia instaurato un giudizio di merito entro il termine di cui sopra, determina l inefficacia del provvedimento cautelare, inefficacia che seguirà anche all estinzione del giudizio di merito tempestivamente iniziato. Per quanto attiene al regime di strumentalità cosiddetta attenuata o allentata, il provvedimento cautelare conserva la sua efficacia provvisoria, anche se il giudizio di merito non è iniziato o successivamente al suo inizio si estingue. Inefficacia del provvedimento cautelare In relazione all'inefficacia del provvedimento cautelare va subito chiarito che è provvisoria ed è disciplinata dalla legge distinguendo la natura o la tipologia della misura ottenuta. I provvedimenti perdono la loro efficacia quando l'istante non versa la cauzione che condizionava la concessione della misura, o quando il giudizio di cognizione dichiara inesistente il diritto soggettivo sottoposto a cautela. È chiaro che trattasi di provvedimenti cautelari anticipatori, dei provvedimenti d urgenza, nonché dei provvedimenti emessi in seguito alle denunce di nuova opera o di danno temuto. Inoltre, vi è anche un'altra ipotesi dove i provvedimenti cautelari perdono efficacia, ovvero, quando il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di 60 giorni o nel termine eventualmente minore fissato dal giudice, oppure se tale giudizio si estingue art. 669 octies e 669 novies. Se si verificano mutamenti nella circostante, o se si viene a conoscenza solo successivamente di fatti preesistenti alla concessione della misura, può essere richiesta la revoca o la modifica della stessa (art. 669 decies). Formulario dichiarazione inefficacia provvedimento cautelare emesso dal Giudice istruttore 10
11 Tribunale Civile di NAPOLI Ricorso ex art. 669 novies c.p.c. Ill.mo Sig. Giudice Istruttore, Il sig nato a, il residente in Via Codice Fiscale ed elettivamente domiciliato in, via presso lo studio dell'avv., Codice Fiscale, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax e/o posta elettronica certificata Premesso a) che con ricorso depositato in data, ed iscritto al n. del R.G., parte ricorrente chiedeva: ; b) che si costituiva parte convenuta opponendosi alla richiesta formulata spiegando le proprie motivazioni; c) che con ordinanza del il Sig. Giudice Istruttore così disponeva: ; d) che è decorso il termine previsto per l'inizio del giudizio di merito e lo stesso non è stato instaurato; e) che, pertanto, l'ordinanza suddetta deve essere dichiarata inefficace; f) che in conseguenza di tale provvedimento e delle successive esecuzioni la situazione preesistente è stata cosi modificata ; Tanto premesso il ricorrente, come sopra rapp.to e difeso Chiede all'on.le Tribunale di voler convocare le parti per ivi sentir accogliere le seguenti Conclusioni Voglia l'on.le Tribunale dichiarare: 1) in caso di mancata contestazione, con ordinanza esecutiva, l'inefficacia del provvedimento di cui in premessa; 2) o in caso di opposizione, provvedere con sentenza provvisoriamente esecutiva sull'inefficacia revocando ai sensi dell'art. 663 decies il provvedimento cautelare. 11
12 In entrambi i casi, provvedere al ripristino della situazione preesistente al provvedimento cautelare emesso. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. Deposita: - copia del provvedimento cautelare; - copia del provvedimento di esecuzione; li S.J. Avv. La revoca e la modifica (art. 669 decies c.p.c.) La legge 353 del 1990 ha introdotto la regola della revocabilità e modificabilità su istanza di parte del provvedimento cautelare generalizzando la soluzione giurisprudenziale affermatasi con riguardo ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.. Difatti, il comma 1 dell'art. 669 decies c.p.c. è stato modificato dal legislatore recentemente con la l. n. 80 del 2005, sostituendo detto comma con due nuovi commi. Secondo la nuova formulazione, salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell articolo 669 terdecies, nel corso dell istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. Diversamente, dalla formulazione anteriore, fermo restando il principio che la modifica o la revoca possono avvenire se si verificano mutamenti delle circostanze, viene introdotta la possibilità di introdurre, come motivo dell istanza, fatti anteriori al ricorso ed alla ordinanza, quando degli stessi 12
13 si è acquisita conoscenza successivamente, salvo l onere per la parte interessata di fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza. Tale comma inizia con salvo che sia proposto reclamo.., ciò vuol dire che l istanza di revoca o di modifica non può essere proposta se sono ancora pendenti i termini per il reclamo e che nell ipotesi di circostanze o motivi sopravvenuti gli stessi debbono obbligatoriamente essere proposti nella relativa impugnazione. Infatti, il primo comma, interessa tutti i provvedimenti cautelari, ovvero, sia quelli anticipatori, sia quelli conservativi, il secondo comma della stessa disposizione, introdotto dalla legge 80/05, dispone sulla modifica e sulla revoca del provvedimento cautelare nell ipotesi che lo stesso non abbia perso efficacia, per mancato inizio del giudizio di merito o per l estinzione del giudizio stesso, con evidente riferimento alle ordinanze di accoglimento di carattere anticipatorio. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell ordinanza di accoglimento, esaurita l eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell articolo 669 terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. A tal proposito, è evidente che manca il giudice istruttore del giudizio di merito, la revoca e la modifica vanno chieste al giudice che ha provveduto positivamente sul ricorso cautelare, come ufficio di appartenenza e con una nuova delega. 13
14 La Cauzione Disciplinata dal nostro codice di procedura civile all art. 669 undecies che recita con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l eventuale risarcimento dei danni. Tale cautela è una garanzia per eventuale responsabilità risarcitoria processuale, oltre ad essere un'ulteriore garanzia per qualsiasi tipo si risarcimento, compresa la refusione delle spese di lite. Non è possibile disporre cauzione con provvedimento autonomo essendo configurata detta pronuncia come accessoria al provvedimento di accoglimento del ricorso cautelare (decreto inaudita altera parte, ordinanza a seguito di udienza di comparizione delle parti, ordinanza di conferma, ordinanza di modifica, ordinanza emessa a seguito dello svolgimento di fase di reclamo). Qualora manchi la cauzione, determina inefficacia della misura cautelare, ai sensi dell art. 669 novies 3 comma c.p.c.. Inerente al sequestro conservativo: Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate. In questo caso, la cauzione non potrà determinare la revoca, ex nunc, della cautela già emessa, quanto piuttosto la conversione dell oggetto del sequestro. Reclamo avverso al provvedimento di rigetto Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di 15 gg dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore, quindi, è possibile proporre reclamo per contestare la validità o la giustizia del provvedimento. Il reclamo si svolge in camera di consiglio, davanti al collegio cui non partecipa il giudice singolo del tribunale pronunciatosi sull istanza 3, oppure davanti ad altra sezione della corte d appello, rispetto a quella già pronunciatasi, o, in mancanza, davanti alla corte d appello più vicina. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo devono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il giudice investito del reclamo può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Il collegio, dopo che ha convocato le parti, emana ordinanza non impugnabile, non oltre il termine di 20 gg. Dal deposito del ricorso. Il reclamo non sospende l esecuzione del provvedimento, tuttavia il presidente del tribunale o della corte, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arreca grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell attuazione del provvedimento o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione. 3
15 Università Telematica Pegaso I procedimenti cautelari e possessori 3 I procedimenti possessori Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso I procedimenti possessori sono disciplinati agli artt. 703, 704 e 705 del codice di procedura civile ed hanno per oggetto la reintegrazione o la manutenzione del possesso. Il legislatore con i procedimenti possessori ha concesso al possessore importunato o privato in maniera illegittima nell'esercizio del potere, una maggiore tutela che ha come scopo la cessazione della turbativa, in questo caso si parla di azione di manutenzione, oppure la reintegra nel possesso, in questo caso si parla di azione di spoglio. Per le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso sono decise con ordinanze reclamabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies. Qualora sia richiesto da una delle parti, il giudice entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo, fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito 4. Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio Le azioni possessorie possono essere proposte sia prima di incardinare un giudizio, sia in corso di causa. In merito all'azione, bisogna distinguere se la domanda è proposta prima dell'inizio di un giudizio o con giudizio pendente. Nel primo caso, ovvero, che la domanda è proposta ante causam, la competenza a decidere è del giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato, mentre se pende già un giudizio di merito l'azione va proposta al giudice della causa già pendente. Il giudice qualora gli sia richiesta la reintegrazione nel possesso, egli correda i provvedimenti temporanei essenziali, mentre, le parti hanno la facoltà di continuare il giudizio davanti al giudice del petitorio 5. Divieto di proporre giudizio petitorio Elemento primordiale è che il convenuto non può proporre giudizio di merito fino a quando non è definito il primo giudizio e non è eseguita la decisione. Orbene, il convenuto può proporre il giudizio petitorio nel caso in cui dimostri che l'esecuzione del provvedimento possessorio non possa 4 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d autore (L /n. 633) 15 di 16
16 Università Telematica Pegaso I procedimenti cautelari e possessori avere luogo per fatto dell'attore. Il possessore non ha l'obbligo di fornire prova che sia titolare del diritto di proprietà sul bene, difatti, deve solo dimostrare il suo possesso, in altre parole, una situazione di fatto che consiste nell'esercizio di un potere sulla cosa come se fosse proprietario. 5 Idem. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d autore (L /n. 633) 16 di 16
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