LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398 Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. Art. 1

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1 Nel formulare un contratto di sponsorizzazione e/o di pubblicità occorre aver presente quanto segue. Contratti di sponsorizzazione e pubblicità (dal punto di vista delle associazioni sportive) I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione rappresentano per le ASD una forma valida di finanziamento. Ma qual è la differenza tra sponsorizzazione e pubblicità? I due termini non sono sinonimi ma, anzi, esistono delle differenze formali e sostanziali che è bene tenere a mente prima di stipulare un tipo di contratto piuttosto che l'altro. La sponsorizzazione sportiva è una particolare forma di collaborazione per cui un'impresa o un ente (pubblico o privato) paga un corrispettivo ad un soggetto sportivo (singoli atleti, squadre o Federazioni nazionali) affinché quest'ultimo, nel corso delle manifestazioni sportive, mostri (generalmente sull'abbigliamento) un segno distintivo dello sponsor, cioè il nome ( trade-name ) o il marchio ( trade-mark ). Si ha quindi sponsorizzazione quando viene istituito uno specifico abbinamento tra l'avvenimento agonistico e la promozione del nome/marchio dello sponsor, allo scopo di trasmettere un'immagine più positiva dell'impresa ed aumentare di riflesso le sue vendite. Si parla, invece, di pubblicità quando l'attività promozionale è occasionale rispetto all'evento sportivo: si pensi, ad es., a cartelloni, manifesti, striscioni pubblicitari che sono collocati stabilmente (e non in occasione di un particolare evento sportivo) a bordo campo o ai margini di una palestra per promuovere in modo diretto ed esplicito la vendita di un prodotto o di un servizio. La differenza tra sponsorizzazione e pubblicità in termini di occasionalità rispetto all'evento sportivo è stata espressa dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 428 e 429 del 19 gennaio Sponsorizzazione e pubblicità differiscono anche per il trattamento tributario dei proventi, soprattutto ai fini IVA: in caso di applicazione del regime fiscale agevolato ex L. 398/91, l IVA da versare sui proventi conseguiti da sponsorizzazioni è pari al 90% dell importo IVA indicato in fattura; per i proventi derivanti da pubblicità, l IVA da versare è pari invece al 50% dell importo IVA indicato in fattura. Facciamo però notare che, secondo quanto espresso nella Risoluzione Ministeriale n.137/e del 9 agosto 1999, quando i contratti di sponsorizzazione comprendono anche prestazioni pubblicitarie, tutte le somme corrisposte dallo sponsor (anche quelle erogate per la mera pubblicità utilizzando, ad esempio, cartelloni fissi o volantini pubblicitari) sono soggette alla stessa tassazione della sponsorizzazione e devono essere "abbattute" ai fini IVA del 10% e non del 50%. Ciò premesso, sebbene non esista alcuna disposizione legge che obblighi a redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, è comunque consigliabile stipulare il contratto nella forma di scrittura privata ed effettuarne la sua registrazione presso l'ufficio del Registro competente. Se poi il contratto prevede un impegno economico considerevole da parte dello sponsor, è preferibile optare per una forma di scrittura privata autenticata (cioè sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale), in modo tale che il contratto acquisti maggiore valore probatorio. Per quanto riguarda il contenuto, i punti fondamentali che devono essere presenti in un contratto di sponsorizzazione sportiva o di pubblicità sono: l'indicazione esatta delle parti contraenti (denominazione sociale, sede legale, codice fiscale / partita IVA dello sponsor e del soggetto sportivo sponsorizzato); la descrizione dettagliata della sponsorizzazione/pubblicità ( chi, come, dove e quando devono sempre essere verificabili in caso di un controllo); gli obblighi gravanti su ciascuna parte; la durata del contratto e la possibilità di un rinnovo; il corrispettivo (in denaro o in beni/servizi) pattuito e le modalità di pagamento; la data e il luogo della sottoscrizione; la sottoscrizione autografa dei rappresentanti legali delle parti contraenti. Nel contratto si possono aggiungere ulteriori clausole in modo tale da rendere più preciso e articolato il rapporto tra le parti stipulanti: clausola di tutela dell'immagine: le parti contraenti si impegnano reciprocamente a non rilasciare dichiarazioni, né tenere determinati comportamenti che possano ledere l immagine l'una dell'altra; clausola di esonero da responsabilità: lo sponsor si dichiara estraneo alla conduzione tecnico-sportiva e alle scelte organizzative del soggetto sponsorizzato, per cui non risponde di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive; clausola di esclusiva da parte del soggetto sportivo: quest'ultimo si impegna, per tutta la durata della collaborazione, a non stipulare contratti con altre imprese ("esclusiva assoluta ) o con imprese dirette concorrenti dello sponsor ("esclusiva relativa ); patto di non concorrenza: è il divieto (per il soggetto sponsorizzato e/o per lo sponsor) di stipulare, al termine del contratto e per un determinato periodo di tempo, analoghi contratti con ditte concorrenti dello sponsor o con società sportive praticanti analoga disciplina; clausola di valorizzazione del corrispettivo in presenza di particolari eventi: ad es, il compenso può essere aumentato in caso di un risultato sportivo molto importante, o se l'evento viene trasmesso in televisione, ecc; clausola risolutiva: precisa le circostanze che portano alla risoluzione anticipata del contratto; clausola compromissoria: stabilisce che ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto verrà risolta da un arbitro scelto di comune accordo tra le parti. ATTENZIONE: vengono fatti moltissimi controlli da parte del Fisco su questi tipi di contratti, perché in passato sono stati usati come strumento di evasione da parte delle Aziende sponsor. Qual era il giochetto? In pratica se il contratto di sponsorizzazione prevedeva un corrispettivo di euro, l'associazione Sportiva ne faceva rientrare nelle casse

2 dell'azienda... L'Azienda da una parte godeva quindi delle detrazioni fiscali per le sponsorizzazioni sportive, in più si trovava dei fondi neri... Il consiglio? NON LO FATE. E' illegale. Anche i contratti regolari che farete saranno la prima cosa che vi verranno a controllare. Se nel contratto scrivete che metterete uno striscione 6x3 metri sulla recinzione del campo, ogni domenica, DOVETE FARLO! LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398 Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991) - Entrata in vigore del provvedimento: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione e' esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. (vedi aggiornamenti (2) (3) e (4)) 2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e' superato. 3. comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n AGGIORNAMENTO (2) : La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire , e' elevato a lire 360 milioni." AGGIORNAMENTO (3) : La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire , e' elevato a lire 360 milioni.". AGGIORNAMENTO (4) : La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 90, comma 2) che "A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a euro." Art I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali. 3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, ((sesto comma)), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale. 5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. (vedi aggiornamento (3))

3 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita' di compilazione AGGIORNAMENTO (3): La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l'art. 25, comma 4, lettera b)) che "al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento"." Art. 3. ((1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi)). Art Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 dicembre 1991 COSSIGA / ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri / FORMICA, Ministro delle finanze / Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Contratti di sponsorizzazione e pubblicità dal punto di vista delle AZIENDE. Perché un'azienda dovrebbe sponsorizzare una ASD? Ci sono mille motivi ma il primo, sopra tutti gli altri, in un mondo ideale, dovrebbe essere quello di riconoscersi e promuovere i valori dello Sport: lealtà, cavalleria, amicizia, reciproca comprensione etc etc. Si passa poi al desiderio di alcune aziende di aiutare la propria comunità, assistendo anche economicamente le squadre del proprio territorio. Non solo, molto spesso questo si unisce ad un ritorno di immagine per l'azienda, sia a livello di branding (far conoscere il proprio marchio e la propria attività) che di marketing (il network di tifosi e degli altri sponsor potrebbe diventare fonte di nuovi ordini). Ci sono poi vantaggi fiscali. Grazie al comma 8 dell'articolo 90 della Finanziaria 2003 le aziende che sponsorizzano i sodalizi sportivi possono considerare integralmente in deduzione (come spese pubblicitarie) le somme ad essi corrisposti senza rischi di contenzioso (fino a 200mila euro). Bisogna infatti considerare che l'esposizione di un marchio sulla divisa di una squadra, da una parte accresce la propria immagine, ma dall'altra mira ad incrementare le vendite dei prodotti commercializzati. E' dunque presente una componente pubblicitaria e i margini di discussione sono notevoli. Vi riportiamo integralmente il Comma 8 dell'articolo 90 Il corrispettivo in denari o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917. Per l'impresa che decide una sponsorizzazione, gli importi erogati in base al contratto e a fronte di prestazioni collegate sono da classificare in bilancio come spese di pubblicità. Si tratta di spese sostenute dall'azienda per divulgare il più possibile la conoscenza dei prodotti ed del marchio sul mercato e il trattamento fiscale previsto è quello dell'intera deducibilità, nell'anno in cui queste spese vengono sostenute oppure suddivise in quote costanti in quell'esercizio e nei quattro successivi. L'importante è che questa classificazione non venga contestata dal fisco che preferirebbe magari un posizionamento di quegli stessi importi tra le spese di rappresentanza, deducibili in misura di un terzo del loro ammontare nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Per evitare contestazioni è quindi necessario redigere uno specifico contratto di sponsorizzazione, dove vengano esattamente individuati gli obblighi dello sponsor e del soggetto sponsorizzato. Ci sono infine motivi molto meno nobili che sconfinano nell'illecito penale. C'è infatti chi propone alle Aziende di versare una cifra (mettiamo 100 euro) con un regolare contratto e quindi di goderne la deducibilità, per poi restituirne una parte (a volte il 50%) in nero all'azienda stessa. Questa pratica è abbastanza diffusa ed è uno dei primi controlli che fa il fisco. Se quindi la vostra azienda vuole fare un contratto di sponsorizzazione e pubblicità, oltre ad avere un buon contratto, deve assicurarsi che il bilancio della ASD in questione sia ben tenuto, così come la sua contabilità, in modo che durante un eventuale controllo ci siano tutte le pezze giustificative che certifichino come sono stati veramente spesi i soldi che avete versato.

4 Nozione di sponsorizzazione Secondo la dottrina ormai consolidata, il contratto di sponsorizzazione può essere definito come un contratto atipico, a forma libera, di natura patrimoniale, sinallagmatico (come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione III Civile, Sentenza n.5086 del ), in forza del quale il soggetto sponsorizzato (definito sponsee) si obbliga a consentire ad altri (definito sponsor) l uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi ovvero in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente). Tale uso dell immagine pubblica può prevedere anche che lo sponsee tenga determinati comportamenti di testimonianza a favore del marchio o del prodotto oggetto della veicolazione commerciale (in tal senso si veda la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n.9880 del ). Nell ambito della menzionata testimonianza non si ritengono indispensabili prestazioni di particolare importanza da parte dello sponsee, in quanto nella sponsorizzazione conta di più il valore dell immagine di cui è concesso l uso che non la prestazione in sé. A parere della Suprema Corte, nel contratto di sponsorizzazione lo sponsorizzato si obbliga a consentire ad altri l uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo corrisposto dallo sponsor. E appena il caso di ricordare che, qualora in capo allo sponsee non esista un tale preciso obbligo ma si sia in presenza della sola acquisizione, da parte dello sponsor, del diritto a rendere pubblica la propria contribuzione, in termini economici, per la realizzazione dell opera, si sarà in presenza di un atto di mecenatismo e quindi di erogazioni liberali (in denaro o in natura), deducibili da reddito d impresa secondo la disciplina dell art.65 TUIR. La natura sinallagmatica della sponsorizzazione è confermata anche da consolidato orientamento ministeriale: si veda la risoluzione n. 2/1016 del , in cui si legge che le somme corrisposte a società sportive possono essere considerate di natura pubblicitaria (quindi inerenti alla produzione del reddito) solo se abbiano come scopo unico quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro in tal senso una somma di obblighi contrattuali anche in fatto osservati. Secondo tale orientamento, in assenza delle menzionate condizioni, le somme erogate, anche se nominalmente a titolo pubblicitario, dovranno essere considerate esclusivamente come erogazioni liberali. Tipologie di sponsorizzazione Nella prassi imprenditoriale, la prevalente dottrina ha individuato diverse figure di sponsorizzazione, tra le quali si citano le principali cinque: sponsorizzazione di un evento. E il caso di grandi manifestazioni nelle quali lo sponsor acquista il diritto di comparire come sponsor ufficiale fino ad intitolare la manifestazione a proprio nome; sponsorizzazione dei clubs. E il caso nel quale un certo gruppo di persone si impegna a diventare veicolo personale di diffusione del nome e del marchio dello sponsor; sponsorizzazione di singole persone. E, questa, l ipotesi in cui determinati personaggi pubblici appartenenti al mondo dello sport, dello spettacolo, della moda assumono l obbligo contrattuale di utilizzare prodotti dello sponsor; sponsorizzazione radiotelevisiva, ipotesi in cui l emittente si obbliga, verso corrispettivo, a menzionare il nome dello sponsor o quello dei suoi prodotti nel corso del programma o dei programmi; sponsorizzazione tecnica, nella quale lo sponsor diventa fornitore ufficiale dello sponsee, obbligandosi a fornirgli, invece di denaro, prodotti e/o servizi secondo le sue esigenze. Nello specifico contesto, tipologia particolare è senza dubbio quella rappresentata dalle sponsorizzazioni culturali che vengono realizzate, in via di principio, mediante erogazione di denaro ovvero fornitura di beni e/o servizi, da parte dei grandi complessi industriali e creditizi, in occasione di particolari eventi socio-culturali, artistici, musicali, sportivi e di massa della realtà italiana. Tali iniziative vengono promosse dalle grandi imprese (ma non solo) per testimoniare la propria presenza non solo imprenditoriale, ma anche culturale e sociale nella realtà italiana, al fine di concorrere fattivamente al progresso civile del Paese ed alla relativa valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale nazionale. Nozione di operazione permutativa Nella realtà quotidiana, nella maggior parte dei casi, le sponsorizzazioni assumono la tipologia di sponsorizzazioni tecniche, nel senso che l impresa sponsor corrisponde allo sponsee (soggetto organizzatore di manifestazioni culturali e/o spettacolistiche in genere) non già una somma di denaro, bensì fornisce beni e/o servizi relativi alla propria attività. A fronte di tale prestazione, il soggetto sponsorizzato, a titolo di controprestazione ed in forza dei reciproci obblighi contrattuali, pubblicizza nel corso dell evento l impegno e la collaborazione dell impresa sponsor. Può talvolta capitare che, non intervenendo nel caso di sponsorizzazione tecnica esborso di denaro, l impresa sponsor ed il soggetto sponsorizzato ritengano esaurito il rapporto con la compensazione delle reciproche prestazioni, omettendone la regolarizzazione sul piano fiscale (fatturazione, registrazione, dichiarazione), talvolta anche a causa di una non profonda conoscenza della normativa IVA ovvero della nozione di operazione permutativa. Si ricorda in, questa sede, che il legislatore (art.1552 cod. civ.) definisce la permuta quale contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all altro. Il vicendevole scambio di prestazione e controprestazione tra lo sponsor e lo sponsee va quindi inquadrato, secondo una corretta rappresentazione fiscale, tra le operazioni permutative espressamente disciplinate, in materia di valore aggiunto, dall art. 11 del D.P.R. n.633/72, non rientrando nella previsione generale di cui agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto. Secondo l art.11, le prestazioni di servizio effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizio sono soggette all imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate. Esse sono pertanto soggette ad autonoma e reciproca fatturazione, e conseguenti obblighi di registrazione e dichiarazione. Uno dei principi fondamentali dell intero sistema dell imposta sul valore aggiunto è di certo quello riguardante l assoggettamento all imposta di ciascuna operazione imponibile e l esclusione della possibilità di compensare i corrispettivi in

5 presenza di operazioni permutative che prevedono la cessione di beni o la prestazione di servizi da parte di un soggetto Iva ad altro soggetto Iva, il quale a sua volta (cede beni o) presta servizi come corrispettivo di quanto ricevuto. Già nella relazione ministeriale allo schema del D.P.R. n.633/72 sono stati indicati i principi ispiratori in materia di operazioni permutative. In particolare è stato ribadito che (le cessioni di beni e) le prestazioni di servizio in corrispettivo di altre (cessioni o) prestazioni devono essere considerate, agli effetti dell imposta sul valore aggiunto, quali operazioni a se stanti. E stato precisato che la norma è giustificata da esigenze di carattere tecnico-fiscale oltre che, soprattutto, dall esigenza di incidere su entrambi i beni e servizi scambiati. L obbligazione tributaria si considera sorta all atto in cui è stata effettuata, in ordine temporale, la seconda prestazione, costituendo questa il corrispettivo della prima. In senso conforme si è espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione ministeriale , n.75/e, ribadendo come i due corrispettivi si intendano pienamente soddisfatti con la loro compensazione finanziaria, da individuarsi temporalmente nella data in cui avviene la seconda prestazione di servizio. Secondo il Dicastero, in tale data va individuato il momento impositivo per entrambe le prestazioni e, conseguentemente, il momento in cui sorge a carico dei predetti soggetti l obbligo di assolvere i relativi adempimenti contabili prescritti dal Titolo II del citato DPR 633. Nozione di valore normale Poiché nel caso di operazioni permutative manca il corrispettivo, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, secondo quanto previsto dall art. 13, 2 comma, lett. d), D.P.R. n.633/72. Ma cosa si intende per valore normale? Ai fini della vigente normativa IVA, per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si deve poi fare riferimento, ove possibile, ai listini o alle tariffe dell impresa che ha fornito i beni o i servizi (art. 14, 3 e 4 comma, D.P.R. n.633/72). Si evidenzia, peraltro, che la disciplina dell imposizione diretta, come principio generale, contempla la realizzazione di corrispettivi in natura, da valutarsi al valore normale dei servizi da cui sono costituiti (art. 9, 2 comma, D.P.R. n.917/86). Come si noterà, la definizione di valore normale riportata dall art.9 è la medesima di quella di cui al citato art. 14 del D.P.R. 633/72. Per completezza di trattazione, ricordiamo anche, sul punto, l art. 11, aprte A, n.1, punto a), della Direttiva , n.77/388/ce (la cosiddetta VI Direttiva), secondo cui la base imponibile è costituita, per le forniture di beni e le prestazioni di servizi, da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell acquirente, del destinatario o di un terzo. Per concludere l esame di questo aspetto relativo alla quantificazione dei corrispettivi, l aliquota IVA applicabile è quella propria dei singoli beni e/o servizi permutati. Obblighi di documentazione e registrazione Parte della dottrina non condivide la necessità, a carico dei soggetti IVA coinvolti in operazioni permutative, della reciproca fatturazione, in quanto, venendo nel caso di specie a mancare un debito d imposta per il meccanismo della detrazione, non si configurerebbe alcun danno per l Erario. Di parere contrario è il Ministero delle Finanze, che si è espresso sul punto con la risoluzione , n.113/e. Secondo il Dicastero, infatti, l omessa fatturazione e registrazione di un operazione imponibile ai fini IVA configura sempre una violazione sostanziale, ai sensi dell art. 6, primo comma, del D.lgs. n.471/1997, e le operazioni permutative sono imponibili per espressa previsione normativa. Nessun fondamento giuridico, ha, ribadisce il Ministero dell Economia, l assunto secondo cui nella fattispecie oggetto del presente studio mancherebbe un vero e proprio debito d imposta sul valore aggiunto per effetto del meccanismo della detrazione. Tale considerazione viene rafforzata dalla circostanza che l omessa fatturazione costituisce una violazione potenzialmente idonea ad incidere sui diversi parametri collegati alla determinazione del tributo (tra cui, per citarne alcuni, volume d affari, calcolo del pro-rata, ecc.), e come tale non può considerarsi di natura formale. In particolare, con la citata risoluzione il Ministero conferma la posizione secondo cui, in ipotesi di operazioni permutative non regolarizzate fiscalmente, vengono commesse le seguenti violazioni sostanziali: 1) omessa fatturazione e registrazione da parte di entrambe i soggetti IVA in qualità di prestatori di servizi; 2) acquisti di servizi senza emissione di fattura da parte di entrambi i soggetti IVA in qualità di committenti. Sponsorizzazione e pubblicità ai fini II.DD. Le spese di sponsorizzazione devono essere ricomprese tra le spese di pubblicità e propaganda oppure tra quelle di rappresentanza? Nel rispondere alla domanda, cerchiamo di fornire una definizione di cosa si intenda per spese di pubblicità, propaganda, rappresentanza (espressamente richiamate dal legislatore fiscale nell art. 74, 2 comma del TUIR). Il legislatore fiscale stabilisce i criteri di deducibilità delle tre sopra citate spese pluriennali, assimilando quelle di propaganda a quelle di pubblicità, senza peraltro fornire alcuna indicazione circa la loro definizione. Come si legge peraltro nella relazione ministeriale, alle spese di pubblicità sono state aggiunte quelle di propaganda allo scopo di evitare la possibilità di incertezze interpretative derivanti dal confronto con le norme relative al presupposto d imposta sulla pubblicità. L avere conoscenza della nozione tributaria di tali tipologie di spese assume un importanza fondamentale per l imprenditore in quanto la riconducibilità di una spesa sostenuta tra le spese di pubblicità ovvero di rappresentanza determina effetti fiscali non indifferenti ai fini impositivi, stanti i diversi criteri di deducibilità delle citate spese. E appena il caso di ricordare, in questa sede, che, secondo la disciplina dell art.74, 2 comma, le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono

6 ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Peraltro, il diverso inquadramento di un costo nell una o nell altra tipologia manifesta i propri effetti anche ai fini dell Iva, atteso che la norma prevista dall art.19-bis 1, alla lettera b), D.P.R. n.633/72 sancisce il divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell imposta addebitata a titolo di rivalsa relativa alle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi. Prassi ministeriale, dottrina e giurisprudenza Per fornire una definizione il più attendibile e precisa possibile occorre richiamarsi alle diverse pronunce ministeriali, peraltro non numerose. Prima fra tutte, la risoluzione ministeriale n.9/204 del secondo la quale per spese di rappresentanza si intendono quelle sostenute dall impresa per offrire al pubblico una immagine positiva di se stessa e della propria attività in termini di floridezza, efficienza. E questa certamente la caratteristica principale di tali spese, alla quale si aggiunge di norma quella della loro gratuità, vale a dire della mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari, cioè di un obbligo di dare o facere a carico dei destinatari. Ulteriori elementi possono essere desunti dalla risoluzione ministeriale n.148/e del per la quale, con le spese di rappresentanza viene offerta al pubblico un immagine positiva dell impresa e della sua attività in termini di organizzazione e di efficienza, mentre con la pubblicità si porta a conoscenza della generalità dei consumatori l offerta del prodotto, stimolando la formazione o l intensificazione della domanda (e, quindi, reclamizzandolo). Secondo tale risoluzione, si è quindi in presenza di spese di rappresentanza qualora manchi il corrispettivo o una specifica controprestazione da parte dei destinatari. Di contro, si parla di spese di pubblicità in presenza di un contratto sinallagmatico tra due parti e di un conseguente corrispettivo per le prestazioni. Gli sforzi di autorevole dottrina hanno consentito di individuare l elemento distintivo tra la pubblicità e la propaganda nella diversa modalità di comunicare l esistenza di determinati beni e/o servizi. In particolare, la pubblicità tende a rendere pubblica tale esistenza attraverso i vari mezzi di comunicazione, mentre la seconda è diretta a divulgarne particolari caratteristiche o particolari pregi di tipo estetico/economico/sanitario/ecc. anche per il tramite di soggetti forniti di specifiche competenze e qualità idonee a meglio evidenziare le caratteristiche ed i pregi medesimi. In materia di pubblicità si è espressa anche la Corte di Giustizia Ue la quale, con sentenza del (in relazione alla Direttiva n.77/388 del ), ha ribadito che per prestazione pubblicitaria debba intendersi ogni operazione che costituisca parte indissolubile di una più vasta campagna pubblicitaria e che, pertanto, concorra alla diffusione del messaggio pubblicitario (anche mediante l utilizzo di mezzi diversi da quelli usuali). Il Se.C.I.T.,poi, nel 1993, con propria delibera ha sostenuto i seguenti criteri di classificazione: nelle spese di pubblicità e propaganda oggetto del messaggio è il prodotto (bene o servizio); nelle spese di rappresentanza (a parte quelle cosiddette per assimilazione, cioè tali per presunzione di legge) oggetto del messaggio è la ditta (l immagine o i segni distintivi dell imprenditore: nome, ragione sociale, sigla o altro). In questa breve panoramica sulla irrisolta questione della classificazione delle spese finalizzate alla sollecitazione del mercato, fra quelle di pubblicità e quelle di rappresentanza, non si può fare a meno di citare la recente pronuncia della Corte di Cassazione Sezione V Civile Tributaria, Sentenza n.7803 del 23 febbraio/8 giugno 2000, secondo cui: rientrano tra le spese di rappresentanza quei costi sostenuti al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l immagine, ma che non danno luogo ad aspettative di incremento del processo di vendita; non rientrano tra le spese di rappresentanza tutti quei costi che, pur non essendo imputabili in modo diretto ai ricavi, vengono comunque sostenuti allo scopo di incrementare le vendite. Spese di sponsorizzazione: in quale categoria rientrano? Seppure dottrina minoritaria riconduca le spese di sponsorizzazione nel novero di quelle di rappresentanza, consolidate interpretazioni giurisprudenziali e ministeriali hanno riconosciuto nel tempo la natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni, con gli evidenti positivi risvolti in materia di deducibilità delle spese. In particolare, la R.M. n.9/204 del ribadisce che le spese di sponsorizzazione, assimilabili a quelle di pubblicità, sono connesse ad un contratto la cui caratterizzazione è normalmente basata su un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato (o sponsee). Vincolo reciproco in forza del quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che esse intendono raggiungere. Secondo la medesima risoluzione, di norma con tale contratto il soggetto sponsor si impegna ad una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato che, di contro, si impegna a pubblicizzare e/o a propagandare il prodotto, il marchio, il servizio, o, comunque, l attività produttiva dello sponsor. In merito alla natura delle sponsorizzazioni si è espressa in numerose occasioni anche la Suprema Corte di Cassazione. Per tutte, la Sezione I Civile, Sentenza n.428 del , secondo cui la sponsorizzazione, pur riconducibile al più ampio novero di pubblicità, nondimeno, se ne distingue in quanto specifica forma contrattuale creata dall autonomia privata, se ne distingue. In relazione ad un evento (sportivo, culturale, mondano, ecc.) si ha, quindi, mera pubblicità se l attività promozionale si colloca rispetto all evento stesso in rapporto di semplice occasionalità, mentre si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l avvenimento viene istituito uno specifico abbinamento. CASI : sia le sponsorizzazioni che le iniziative pubblicitarie si possono presentare sotto forma di operazioni permutative (i cosiddetti barter agreements), con le conseguenze sin qui ampiamente delineate. Analizziamo due casi che si trovano spesso nella prassi quotidiana e che, anzi, sono stati oggetto di approfondimento nel corso di alcune verifiche fiscali.

7 1. Sponsorizzazioni tecniche Nella prima ipotesi, una casa automobilistica ha messo a disposizione di una società, organizzatrice di un evento (sportivo, culturale, canoro, mondano, televisivo, ecc.), alcune autovetture per il trasporto dei personaggi nel corso della manifestazione stessa. Tale operazione è stata regolarizzata tra i due soggetti IVA interessati con una scrittura privata, prevedendo alcune condizioni. Le più importanti sono le seguenti: - le autovetture vengono concesse in comodato gratuito; - la società organizzatrice si impegna ad utilizzare gli autoveicoli esclusivamente nell ambito delle esigenze connesse alla manifestazione, ed in particolare per il servizio di trasporto di personaggi che si recano alla stessa; - la casa automobilistica si accolla gli oneri relativi al pagamento delle tasse di proprietà e del premio annuale assicurativo, nella quota parte relativa all arco temporale del comodato; - la società organizzatrice si accolla le spese connesse all utilizzo delle autovetture (carburanti, lubrificanti, ecc.). L accordo contenuto nella scrittura privata era peraltro già stato oggetto di una trattativa preliminare nell ambito di relativa corrispondenza commerciale, rinvenuta in sede di accesso. Tale corrispondenza è stata acquisita dagli organi verificatori agli atti della verifica, in quanto consentiva di ben individuare il reciproco vantaggio derivante alla casa automobilistica ed alla società organizzatrice dall operazione. La corrispondenza commerciale evidenziava, infatti, che i mezzi sarebbero stati messi a disposizione dell organizzatore in comodato, senza l impiego di autisti e debitamente personalizzati con adesivo riportante il logo della casa automobilistica. Di contro, nel comune interesse, l organizzatore si sarebbe impegnato a dare il massimo risalto all iniziativa, fornendo a posteriori alla casa automobilistica fotografie ed ogni altro documento, supporto, depliant, o quanto potesse essere considerato un ritorno in termini di immagine. Nel corso dell attività ispettiva i verificatori non hanno rinvenuto alcun documento fiscale relativo all iniziativa in esame, ma solo elementi di riscontro sulla realizzazione dell iniziativa e sull esecuzione dei reciproci obblighi da parte delle due società interessate. Di conseguenza, secondo i verificatori, nel caso di specie si concretizzavano gli elementi soggettivi ed oggettivi tipici di una sponsorizzazione tecnica, nel senso che la casa automobilistica aveva operato in qualità di sponsor tecnico, fornendo autovetture (beni) in luogo di esborso di denaro. Di contro, la società organizzatrice, in qualità di sponsorizzato, aveva pubblicizzato il logo dello sponsor. Ne discende che lo scambio delle due prestazioni corrispettive è assoggettabile, come delineato nel corso del presente studio, alla disciplina delle operazioni permutative, con i connessi obblighi di autonoma e reciproca fatturazione. Oltre alle considerazioni sin qui fatte, altro aspetto da approfondire nel caso in esame è quello relativo proprio al contratto di comodato. La richiesta di utilizzare, nei rapporti tra sponsor e sponsee, autoveicoli a fronte della pubblicizzazione del marchio evidenzia un rapporto economico a prestazioni corrispettive, in netto contrasto con quanto formalmente pattuito tra le parti con il contratto di comodato. Il comodato, infatti, come regolato dall art.1803 del Codice Civile, è un contratto con il quale una parte consegna all altra una cosa mobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Elemento caratteristico del comodato, quindi, è la gratuità: il secondo comma dell art.1803 sancisce espressamente che il comodato è essenzialmente gratuito. Nel caso pratico in esame, seppure la scrittura privata cui abbiamo accennato sia formalmente ineccepibile, la stessa è stata considerata dai verificatori una fictio juris. La grauità del comodato viene, difatti, a cadere stante il contenuto della corrispondenza commerciale tra casa automobilistica e società organizzatrice dell evento: la pubblicizzazione del marchio e dell iniziativa costituisce il corrispettivo per la concessione in uso degli autoveicoli. La posizione assunta dall organo verificatore sul punto è peraltro suffragata anche da consolidata giurisprudenza (per tutte Corte di Cassazione, sentenza n.9694 in data ) che sancisce che il carattere di essenziale gratuità del comodato cessa se il vantaggio fornito al comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa ed assume natura di controprestazione. 2. Iniziative pubblicitarie Nel secondo caso pratico in esame, interessati erano un organo di informazione (quotidiano nazionale) ed una società organizzatrice di evento (sportivo, culturale, canoro, mondano, televisivo, ecc.). Nel corso di verifica fiscale, l organo finanziario rilevava la pubblicazione, su alcuni numeri del settimanale antecedenti la data della manifestazione, del coupon di partecipazione al concorso e di svariati articoli pubblicizzanti l evento stesso. Di contro, la società organizzatrice (si era impegnata e) inseriva il logo del settimanale sui manifesti che durante l anno venivano affissi per pubblicizzare le selezioni dei partecipanti al concorso, e su tutta la documentazione divulgativa che veniva distribuita. Nel corso delle operazioni ispettive, i verificatori non rinvenivano alcun documento fiscale a supporto di tali rapporti economici. Peraltro, nel caso di specie, veniva rinvenuta una lettera del direttore della testata giornalistica nella quale venivano dettagliatamente delineati gli impegni in capo ai due soggetti IVA interessati. In particolare, ricordiamo: - pubblicazione, da parte del quotidiano nazionale, del regolamento, del coupon di iscrizione, di una serie di spazi pubblicitari e di un inserto (cosiddetto dorso ) contenente articoli redazionali sulla storia della manifestazione; - realizzazione, e pubblicazione, di interviste ai personaggi presenti alla manifestazione; - inserimento, da parte dell organizzatore, del logo del quotidiano sia nel coupon di iscrizione che nel regolamento del concorso, insieme ai marchi degli sponsor della manifestazione. In tale contesto, scopo dichiarato dell organo di stampa era quello di fidelizzare una potenziale categoria di lettori soprattutto

8 di giovane età, attraverso un argomento di sicuro richiamo. Scopo dell organizzatore dell evento era, ovviamente, quello di dare la massima visibilità all evento medesimo. Sulla scorta di quanto fin qui detto, la fattispecie esaminata è da ricomprendersi, secondo l organo verificatore, in un caso di operazioni permutative, attuate attraverso lo scambio vicendevole di prestazioni di servizi (pubblicità della manifestazione in cambio di pubblicità della testata giornalistica). A dire il vero, in sede di verifica, il direttore della testata giornalistica ha affermato che gli articoli redazionali pubblicati rientrano nell attività propria di un organo di informazione e nel diritto di cronaca, non potendo essere di conseguenza ricompresi nell ambito di iniziative pubblicitarie. L organo verificatore non ha condiviso tale assunto, stante quanto stabilito dagli accordi tra testata giornalistica e organizzatore (lettera del direttore sopra richiamata). A supporto, peraltro, della posizione dell organo verificatore, è appena il caso di ricordare che consolidata giurisprudenza (per tutte Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n in data / ) considera gli articoli redazionali assimilabili alla pubblicità in quanto le spese sostenute per la c.d. pubblicità redazionale (quella, cioè, che pur pagata dall imprenditore, si presenta come l opinione personale del giornalista, espressa in un articolo, o, quantomeno, come una notizia obiettiva che egli professionalmente diffonde) devono ritenersi inerenti alla produzione del reddito. Ancora, la Suprema Corte ha anche espressamente riconosciuto come tale forma di pubblicità sia idonea ad influenzare le motivazioni più remote che spingono il pubblico ad un comportamento che comunque agevoli la produzione del reddito aziendale. Peraltro, con il termine pubblicità, il decreto legge , n.74 (attuativo della Direttiva comunitaria n.84/450/ce) definisce qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell esercizio di un attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi. Conclusioni parlando della disciplina delle operazioni permutative, il recente intervento dell Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.73/e/2003, rispondendo ad un istanza di interpello avanzata da una società operante nel settore della manutenzione di macchine industriali, ha sancito la necessità di verificare, ai fini della verifica delle condizioni di applicazione dell art.11 del D.P.R. n.633/1972, la volontà delle parti interessate. Cosa che, nei casi pratici esaminati, i nuclei verificatori hanno fatto. Agenzia delle Entrate Risoluzione 137 del MATERIA FISCALE: Spettacoli e giuochi OGGETTO J... F.C. - Imposta sugli spettacoli - Accordi promo - pubblicitari con sponsor istituzionali - Proventi da sponsorizzazione - Determinazione della base imponibile. Alla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte e, p.c. Alla S.I.A.E. Al Servizio Ispettivo Centrale Con nota del 24/2/98 la Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte evidenziava un contrasto interpretativo insorto tra l'agenzia S.I.A.E. di Torino e la J... F.C. s.p.a. in ordine alla portata della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n La J... F.C. ha stipulato una serie di contratti con "sponsor istituzionali", ciascuno per un corrispettivo globale di L , di cui, secondo la Societa' sportiva, L attribuibili a prestazioni effettuate in ambito non agonistico (cartellonistica nei campi di allenamento e nel luogo di ritiro estivo, interviste a giocatori, esposizione del marchio dello sponsor sulla carta intestata e sui pullman che trasportano i giocatori, riprese televisive dei cartelloni nel corso di rubriche sportive diffuse da T.V. nazionali, incontri con i giocatori ecc.) e L per prestazioni rese nel corso delle partite di calcio. Ad avviso della J... F.C. solo l'ultimo importo sarebbe assoggettabile all'imposta sugli spettacoli, in quanto si tratterebbe di proventi che non sarebbe possibile percepire se lo spettacolo in senso stretto non avesse luogo. Diverso sarebbe il caso, sempre secondo la Societa' sportiva, di quelle prestazioni che prescindono dalle manifestazioni sportive, riferibili in generale alla notorieta' acquisita dalla J... F.C. in campo nazionale ed internazionale. In questo caso si sfrutterebbe solo il nome della societa' e non la manifestazione sportiva. Di diverso avviso e' invece la S.I.A.E., la quale ritiene che la base imponibile ai fini dell'imposta sugli spettacoli, di cui all'art. 3, comma 2 lett. c) del D.P.R. n. 640/72, non puo' limitarsi al corrispettivo previsto per i soli comunicati pubblicitari video ed al cartello rotor in occasione delle gare disputate, ma deve comprendere il corrispettivo globalmente pattuito. Infatti, tutte le prestazioni previste dai predetti contratti concorrerebbero indistintamente a caratterizzare il rapporto di sponsorizzazione tra la Societa' sportiva e gli sponsor, indipendentemente dal fatto che le singole prestazioni rese dalla J... F.C. siano o meno effettuate nel corso degli eventi spettacolistici. Di recente, con sentenza n del 13 gennaio/24 maggio 1998 il Tribunale di Venezia, nella controversia insorta tra la Societa' Sportiva "R.. V.." c/ministero delle Finanze e c/s.i.a.e. ha osservato che "in relazione ad un evento sportivo si ha mera pubblicita' se l'attivita' promozionale e', rispetto all'evento, in rapporto di semplice occasionalita', mentre vi e' sponsorizzazione se tra la promozione di un nome o di un marchio e l'evento agonistico viene istituito uno specifico abbinamento. Intesa in questo senso la sponsorizzazione e' in relazione di connessione con lo spettacolo, come richiede l'art. 3 del DPR 640/ Deve osservarsi che non esiste alcun tipo di reclame che, di per se' ontologicamente, rimandi alla pubblicita' e non piuttosto al fenomeno della sponsorizzazione: l'applicazione di un cartello in prossimita' del

9 campo di calcio diventa sponsorizzazione se lo striscione serve per riprendere in grande e ribadire all'attenzione degli spettatori un marchio sociale gia' applicato sugli indumenti di gara... Infatti, le dotazioni e i sussidi corrisposti da persone o enti di cui parla la lettera c) II co. dell'art. 3 comprendono le ipotesi piu' diverse e possono ben riferirsi a erogazioni che prescindono dalla fruizione personale o immediata dello spettacolo ". Parimenti, il Tribunale di Bologna, nella controversia tra Associazione Sportiva P... M... c/ Ministero delle Finanze e c/ S.I.A.E., con sentenza n. 2181/98 conferma l'assoggettamento all'imposta sugli spettacoli dei proventi derivanti dalla pubblicita' a favore dello sponsor, sancendo che " l'apposizione di cartelloni pubblicitari all'interno delle strutture sportive ove si svolgono gli incontri agonistici delle squadre costituisce solo uno dei comportamenti previsti per lo sfruttamento dell'attivita' sportiva del soggetto sponsorizzato al fine di propagandare al meglio il nome e l'attivita' dello sponsor. Tramite la sponsorizzazione un soggetto utilizza il beneficiario quale veicolo della propria immagine, traendone importanza e prestigio... e' dunque lo stabile abbinamento tra il nome dello sponsor e l'attivita', la qualita' e l'immagine del beneficiante che presuppone l'esistenza della suddetta connessione - marchio e atleta (o squadra) -, rendendo superfluo procedere ad un accertamento analitico diretto a verificare quali attivita' del beneficiario presentino o meno tale carattere. La pubblicita' presenta, invece, un carattere di occasionalita' rispetto all'evento, nel senso che la stessa si inserisce nell'evento in modo avulso ed estraneo ai contenuti dello stesso ". Alla luce di quanto esposto sembra potersi concludere che i contratti di sponsorizzazione stipulati dalla J... F.C., diversamente da quanto asserito dalla Societa' Sportiva, presentano caratteristiche unitarie e possono avere per oggetto prestazioni rese sia in occasione di eventi agonistici sia al di fuori di eventi spettacolistici, purche' idonee a diffondere il marchio dello sponsor. Infatti, qualsiasi attività compiuta dai partecipanti all'evento spettacolo (giocatori, managers, ecc.) deve ritenersi connessa con lo spettacolo stesso allorche' i predetti soggetti si presentano al pubblico nella loro qualita' sportiva. Appare evidente che i singoli relatori, nell'atto di rilasciare interviste relative alla loro attivita' calcistica, non parlano a titolo personale, ma si presentano come componenti dell'evento spettacolistico del gioco del calcio. Le attivita' di sponsorizzazione che si effettuano in tale ambito, anche se prodromico o successivo all'"evento partita", sono comunque connesse con lo spettacolo. Uguale discorso deve farsi per le altre attivita' preparatorie dello evento, quali le riprese televisive dei cartelloni pubblicitari nel campo di allenamento e nel luogo di ritiro, l'uso di pullman o carta intestata con esposizione del marchio dello sponsor, ecc... In tutte queste occasioni i soggetti si presentano allo spettatore nella qualità di componenti della quadra, ed i marchi esibiti in tali circostanze, sotto forma di striscioni, scritte, cartelloni, manifestamente sponsorizzano. E' di tutta evidenza che l'attivita' spettacolare del gioco del calcio non si esaurisce nella fase prettamente agonistica ma si estende a tutte le attivita' che ruotano intorno ad essa costituendone il necessario complemento. Ne deriva la assoggettabilita' ad imposta sugli spettacoli delle sponsorizzazioni relative a tali fasi divulgative, culturali, giornalistiche, preparatorie e parasportive, nelle quali i componenti dell'evento spettacolo si prospettano al pubblico in tale qualita'. Le sponsorizzazioni effettuate in tali occasioni sono dunque strettamente connesse all'attivita' spettacolare e sono assoggettabili all'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. c) del D.P.R. n. 640/72. Pertanto, si ritiene che tutte le somme versate dagli sponsor alla J... F.C. debbano rientrare nella base imponibile dell'imposta sugli spettacoli. L'articolo 90, comma 8, Legge 289/2002 per agevolare la raccolta fondi da parte dei sodalizi sportivi che operano nei settori dilettantistici - ha stabilito che i corrispettivi in denaro o in natura erogati da titolari di reddito di impresa a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, di importo complessivamente non superiore a euro 200mila annui, rappresentano, per coloro che li erogano, spese di pubblicità (per presunzione assoluta) fiscalmente deducibili (ex articolo 108, comma 2, TUIR) se finalizzate alla promozione della propria immagine o prodotti, tramite una specifica ed effettivamente riscontrabile attività posta in essere da parte dei beneficiari. Non esistono, nel testo della norma e nei documenti di prassi (circolare ministeriale n. 21/E del ), ulteriori condizioni richieste come necessarie al fine di godere delle agevolazioni descritte. Secondo l'agenzia delle Entrate le spese di sponsorizzazione difettano del requisito dell'inerenza (ex art. 109 TUIR) e quindi non sono deducibili fiscalmente quando è riscontrabile il carattere antieconomico delle spese. Per antieconomico si intende un investimento al quale non sono riconducibili coerenti incrementi nel volume dei ricavi; una spesa per attività promozionale condotta in ambito ristretto e quindi indirizzata a un bacino di utenti potenziali di scarsa entità; una spesa per attività promozionale condotta in un ambito territoriale non appartenente a quello tipico e del tutto slegato da questo. CTP Mantova sentenza 191_2013.pdf - Commissione Tributaria Provinciale di Mantova sentenza n. 191/2013 del Nel ricorso introdotto dinanzi alla Commissione, il contribuente si opponeva agli avvisi di accertamento emessi dall'agenzia delle Entrate, contestando nel merito il mancato riconoscimento della deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore di una associazione sportiva dilettantistica. In particolare, il ricorrente si opponeva al presunto difetto di inerenza delle spese, avanzato dall'agenzia sulla base del fatto che, a fronte delle spese sostenute, non si registrava un aumento significativo dei ricavi in quanto le iniziative pubblicitarie erano dirette ad un esiguo pubblico di partecipanti/spettatori agli eventi sportivi aventi come protagonista il soggetto sponsorizzato. In altri termini, l'impresa avrebbe dovuto considerare non economicamente giustificabili tali spese, in considerazione del ristretto bacino di potenziali clienti raggiungibili attraverso iniziative pubblicitarie aventi ad oggetto eventi sportivi poco seguiti. La Commissione accoglie il ricorso del contribuente e annulla gli avvisi di accertamento sostenendo che: sulla base della documentazione prodotta in giudizio le spese sostenute sono di natura certa; in base all'ammontare complessivo le spese sono configurabili come spese di pubblicità per presunzione assoluta (ex articolo

10 90, comma 8, Legge 289/2002); le spese sostenute sono inerenti all'attività di impresa svolta dal ricorrente (ex articolo 109 TUIR), in quanto dirette a fornire alla stessa una utilità anche di tipo indiretto, ovvero in termini di immagine, e non necessariamente solo in termini diretti, ossia di ricavi; l'attività promozionale non è diretta solo al ristretto pubblico presente agli eventi sportivi, dovendo essere considerata anche la più ampia platea di soggetti raggiungibili mediante gli organi di stampa sportiva locale che si occupano di tali eventi; non si può giudicare ex post un investimento, definendolo antieconomico a causa del mancato raggiungimento di risultati positivi e coerenti. La CTP Mantova era giunta alle stesse conclusioni con il disposto della sentenza n. 114/2013 emessa in data e depositata in data Siamo difronte alla stessa fattispecie precedentemente descritta, in quanto le spese sostenute sono reali, il soggetto erogante è una impresa commerciale, il soggetto beneficiario è un sodalizio che opera nel settore sportivo dilettantistico. Secondo la Commissione: la natura e l'ammontare complessivo delle spese è tale da determinarne la piena deducibilità; i costi sostenuti sono inerenti l'attività di impresa svolta dal ricorrente; le spese non possono essere giudicate antieconomiche sulla base di valutazioni condotte a posteriori. Sovente nel mondo sportivo, dietro la regolarità formale di facciata, si celano comportamenti evasivi o elusivi, condotti mediante una interpretazione maliziosa e parziale delle norme o abusando del disposto delle stesse. Non si può però non essere perplessi su taluni accertamenti fondati esclusivamente su una semplice presunzione: l'impresa ha sostenuto una spesa eccessiva per la sponsorizzazione di eventi sportivi dilettantistici, atteso il prevedibile scarso ritorno in termini economici della pubblicità rivolta ad un pubblico esiguo.

11 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FAC-SIMILE: Modulo puramente indicativo e da adattare agli statuti, ai regimi fiscali e alle prassi Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra la Società / Ente, con sede legale in, CAP, prov. di, via, N., Partita IVA, Codice Fiscale, iscritta al Registro delle Imprese di al N., nella persona del suo Rappresentante Legale Sig., nato il, a, CAP, prov. di, residente in, CAP, prov. di, via, N., Codice Fiscale (denominata di seguito come Sponsor ) Carta d Identità N., e la Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede legale in, CAP, prov. di, via, N., Partita IVA, Codice Fiscale, iscritta all'agenzia delle Entrate di, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig., nato il, a, CAP, prov. di, residente in, CAP, prov. di, via, N., Codice Fiscale (denominata di seguito come Sodalizio ) premesso che: Carta d Identità N., il Sodalizio svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del ed è affiliata alla Federazione Italiana / Ente di Promozione Sportiva ; lo Sponsor svolge attività di e, nell ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con il Sodalizio un rapporto di collaborazione a carattere promopubblicitario per promuovere la diffusione del proprio marchio così meglio descritto (*); lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell ambito dell attività del Sodalizio, altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico (**); il presente contratto rientra ad ogni effetto nell ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione Italiana / Ente di Promozione Sportiva (*) si consiglia di allegare l'immagine del marchio societario (**) questa premessa non è obbligatoria, ma in questo modo si evitano concorrenti si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti 1) Il Sodalizio concede all'azienda la qualifica di Sponsor nell'ambito della propria attività. 2) Lo Sponsor si impegna a fornire il marchio aziendale. 3) L'apposizione del marchio ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto saranno a cura e a spese dello Sponsor. [Riportiamo di seguito, a titolo di esempio, la descrizione di una possibile sponsorizzazione di una squadra di calcio] 4) Il Sodalizio si impegna ad apporre il marchio dello Sponsor sull'abbigliamento sportivo degli atleti e dei massaggiatori nelle misure indicate di seguito:

12 sulla giacca della tuta ufficiale il marchio sarà di dimensioni colore e sarà apposto (specificare la posizione) sulla maglia della divisa da gara il marchio sarà di dimensioni colore e sarà apposto (specificare la posizione) sui borsoni il marchio sarà di dimensioni colore e sarà apposto (specificare la posizione) 5) Nelle gare, la giacca della tuta verrà indossata sia durante la fase di riscaldamento che precede la competizione, sia durante la fase di presentazione dell atleta; la tuta ufficiale continuerà ad essere indossata dagli atleti non impegnati in gara e dai massaggiatori. 6) Nel corso degli allenamenti e dei ritiri, gli atleti e i massaggiatori indosseranno i vari capi di abbigliamento recanti il marchio dello Sponsor, nei modi e nelle misure indicate precedentemente. 7) Il Sodalizio si impegna a collocare il marchio dello Sponsor di dimensioni colore sulle fiancate del pulmino utilizzato per le trasferte degli atleti. 8) Il Sodalizio si impegna ad apporre il marchio dello Sponsor di dimensioni colore sulla propria carta intestata e sull'eventuale materiale tipografico (manifesti, locandine, pieghevoli) con il quale saranno promosse le manifestazioni sportive. Art. 3 Durata del Contratto Il contratto avrà decorrenza dalla data per n. anni, scadendo pertanto il. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto di sponsorizzazione; è quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo. [oppure: Il contratto avrà decorrenza dalla data per n. anni, scadendo pertanto il. Alla sua scadenza il contratto s intenderà tacitamente rinnovato per altri n. anni, nell ipotesi in cui una delle parti non comunichi all altra disdetta del contratto stesso ] Art. 4 Facoltà dello Sponsor È facoltà dello Sponsor effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con il Sodalizio. Art. 5 Compenso A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal Sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà al Sodalizio la somma di (in lettere) + IVA, che sarà versata con le seguenti modalità: (in lettere) entro gg. dalla sottoscrizione del presente contratto; (in lettere) entro il [oppure: in contanti alla firma del presente atto che ne costituisce quietanza ; oppure: in n. rate eguali mensili anticipate di (in lettere) ciascuna, entro e non oltre il giorno del mese di scadenza, mediante bonifico su c/c bancario/postale n. ]. A fronte dei pagamenti di cui sopra, il Sodalizio rilascerà regolari fatture fiscali, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo. Oppure: A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal Sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà al Sodalizio le seguenti prestazioni attrezzature servizi beni descrizione: Il valore dei beni forniti, che coincide con quello delle prestazioni promo-pubblicitarie, assomma a (in lettere) compresa IVA. I relativi importi saranno fatturati entro gg. dalla sottoscrizione del presente contratto. Art. 6 Esonero da Responsabilità La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il

13 pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive. Art. 7 Dichiarazioni Lesive Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che possano ledere l'immagine delle parti stesse. Art. 8 Clausola di Esclusiva Il Sodalizio si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella dello Sponsor. Art. 9 Modifiche Contrattuali Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti. Art. 10 Risoluzione del Contratto Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell art.1456 c.c.: l inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto; il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell esecuzione del contratto; atti e/o fatti lesivi dell immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte. Pertanto il mancato o l inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto. In tale caso si fa obbligo per il Sodalizio di restituire (oppure per lo Sponsor di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione non è stata o non potrà essere eseguita. Art. 11 Clausola Compromissoria Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l intervento obbligatorio del P.M., verranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal Sodalizio, uno designato dallo Sponsor, e il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro gg. dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di. Il collegio Arbitrale, giudicherà anche in merito all entità ed all accollo delle spese di giudizio. La sede dell arbitrato sarà la città di. Art. 12 Cessione del Contratto E vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. Art. 13 Elezione di Domicilio Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell avvenuta ricezione. Art. 14 Registrazione Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto saranno a carico di. Art. 15 Trattamento dei Dati Personali In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto. Luogo, li Il Sodalizio L Azienda sponsor

14 CONTRATTO DI PUBBLICITÀ FAC-SIMILE: Modulo puramente indicativo e da adattare agli statuti, ai regimi fiscali e alle prassi Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra la Società / Ente, con sede legale in, CAP, prov. di, via, N., Partita IVA, Codice Fiscale, iscritta al Registro delle Imprese di al N., nella persona del suo Rappresentante Legale Sig., nato il, a, CAP, prov. di, residente in, CAP, prov. di, via, N., Codice Fiscale (denominata di seguito come Azienda ) Carta d Identità N., e la Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede legale in, CAP, prov. di, via, N., Partita IVA, Codice Fiscale, iscritta all'agenzia delle Entrate di, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig., nato il, a, CAP, prov. di, residente in, CAP, prov. di, via, N., Codice Fiscale (denominata di seguito come Sodalizio ) premesso che: Carta d Identità N., il Sodalizio svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del ed è affiliata alla Federazione Italiana / Ente di Promozione Sportiva ; l'azienda svolge attività nel settore merceologico ed è interessato a pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria attività in occasione di manifestazioni sportive svolte presso il centro sportivo del Sodalizio; l'azienda dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell ambito dell attività del Sodalizio, altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico (*); il presente contratto rientra ad ogni effetto nell ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione Italiana / Ente di Promozione Sportiva (*) questa premessa non è obbligatoria, ma in questo modo si evitano concorrenti si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti 1) Il Sodalizio concede all'azienda degli spazi pubblicitari presso il proprio centro sportivo denominato, sito a, in via. 2) Il Sodalizio s'impegna ad affiggere al bordo del campo da gara presso il proprio centro sportivo n. cartelloni / manifesti pubblicitari di dimensioni e così meglio descritti (**) 3) Il Sodalizio s'impegna ad affiggere all'esterno del proprio centro sportivo n. cartelloni / manifesti pubblicitari di dimensioni e così meglio descritti (**) 4) Il Sodalizio s'impegna ad avere cura del materiale pubblicitario stesso evitando deterioramenti.

15 5) L'Azienda s'impegna ad istallare i cartelloni a propri spese. 6) Il Sodalizio s'impegna ad apporre il marchio dell'azienda sul proprio sito internet tramite banner pubblicitario. 7) (**) si consiglia di allegare l'immagine dei cartelloni/manifesti pubblicitari Art. 3 Durata del Contratto Il contratto avrà decorrenza dalla data per n. anni, scadendo pertanto il. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi si dovrà redigere un nuovo contratto di pubblicità; è quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo. [oppure: Il contratto avrà decorrenza dalla data per n. anni, scadendo pertanto il. Alla sua scadenza il contratto s intenderà tacitamente rinnovato per altri n. anni, nell ipotesi in cui una delle parti non comunichi all altra disdetta del contratto stesso ] Art. 4 Facoltà dell'azienda È facoltà dell'azienda effettuare ulteriori iniziative pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con il Sodalizio. Art. 5 Compenso A titolo di corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie effettuate dal Sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, l'azienda corrisponderà al Sodalizio la somma di (in lettere) + IVA, che sarà versata con le seguenti modalità: (in lettere) entro gg. dalla sottoscrizione del presente contratto; (in lettere) entro il [oppure: in contanti alla firma del presente atto che ne costituisce quietanza ; oppure: in n. rate eguali mensili anticipate di (in lettere) ciascuna, entro e non oltre il giorno del mese di scadenza, mediante bonifico su c/c bancario/postale n. ]. A fronte dei pagamenti di cui sopra, il Sodalizio rilascerà regolari fatture fiscali, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo. Oppure: A titolo di corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie effettuate dal Sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, l'azienda corrisponderà al Sodalizio le seguenti prestazioni attrezzature servizi beni descrizione: Il valore dei beni forniti, che coincide con quello delle prestazioni pubblicitarie, assomma a (in lettere) compresa IVA. I relativi importi saranno fatturati entro gg. dalla sottoscrizione del presente contratto. Art. 6 Esonero da Responsabilità La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee all'azienda, la quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive. Art. 7 Dichiarazioni Lesive Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che possano ledere l'immagine delle parti stesse. Art. 8 Clausola di Esclusiva Il Sodalizio si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di pubblicità con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella dell'azienda. Art. 9 Modifiche Contrattuali Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti. Art. 10 Risoluzione del Contratto Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell art.1456 c.c.: l inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto; il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell esecuzione del contratto; atti e/o fatti lesivi dell immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

16 Pertanto il mancato o l inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto. In tale caso si fa obbligo per il Sodalizio di restituire (oppure per l'azienda di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione non è stata o non potrà essere eseguita. Art. 11 Clausola Compromissoria Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l intervento obbligatorio del P.M., verranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal Sodalizio, uno designato dall'azienda, e il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro gg. dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di. Il collegio Arbitrale, giudicherà anche in merito all entità ed all accollo delle spese di giudizio. La sede dell arbitrato sarà la città di. Art. 12 Cessione del Contratto E vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui l'azienda venga incorporata in altra azienda e nei casi in cui l'azienda sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. Art. 13 Elezione di Domicilio Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell avvenuta ricezione. Art. 14 Spese Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto saranno a carico di. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, se dovuti, saranno a carico di. Art. 15 Trattamento dei Dati Personali In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto. Luogo, li Il Sodalizio L Azienda

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